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Assessorato Turismo Sport e Spettacolo DECRETO ASSESSORIALE n. 9/gab del 21 aprile 2010 ( “Disciplina delle attività di Guida Subacquea - Regolamento”) L'Assessore
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; DECRETA Art.1 Definizioni
Per guida subacquea si intende il soggetto, in possesso di brevetto
sportivo di livello equivalente atre stelle CMAS (Confederation Mondiale des
Activites Subacquatiques) o di corrispondente livello per altre Federazioni
sportive, che accompagna in itinerai subacquei singoli o gruppi di massimo
sei persone in possesso di brevetto subacqueo riconosciuto, descrivendo,
prima dell'immersione, il percorso, le caratteristiche della biologia, della
flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle
corrispondenti zone emerse. ART.2 Albo regionale delle guide subacquee L'iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee, di cui all'art.7, secondo comma, della l.r.n.8/2004, è disposta con decreto dell'Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo, che sarà pubblicato sulla GURS e sul sito internet dello stesso Assessorato. ART.3 Regolamento e modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee E' istituito presso l'Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo l'albo delle guide subacquee che esercitano l'attività nell'ambito del territorio della Regione Siciliana. Ai fini dell'iscrizione gli interessati devono presentare al Dipartimento turismo sport e spettacolo la relativa domanda, dichiarando di essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) maggiore età 2) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni. 3) Non aver riportato condanne tra quelle previste dall'art.11 del testo unico approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 4) Diploma di scuola media secondaria o diploma equipollente conseguito all'estero. 5) Brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle CMS o di corrispondente livello per altre Federazioni, rilasciato da una Federazione sportiva o da un'Organizzazione didattica iscritta nell'elenco esistente presso il dipartimento turismo sport e spettacolo. 6) Copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte. Sono valide a tal fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione nel quale la guida esercita la propria attività, purchè accompagnata da dichiarazione comprovante questo rapporto di collaborazione 7) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività certificata da una struttura sanitaria accreditata secondo la vigente normativa. I requisiti di cui al precedenti punti 5,6,7 dovranno essere documentati in sede di presentazione della domanda. ART.4 Tesserino di riconoscimento
All'atto dell'iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee il
Dipartimento turismo sport e spettacolo rilascia all'interessato un
tesserino di riconoscimento riportate i dati contenuti nell'elenco. ART.5 Vigilanza Ai sensi dell'art.11 della l. r. n. 8/2004 i Comunie gli Organi di Polizia, ciascuno nell'ambito del territorio di competenza, esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale di cui al presente decreto, applicando ai contravventori le sanzioni amministrative previste dalla predetta normativa, trasmettendo al Dipartimento turismo sport e spettacolo copia dei verbali delle contravvenzioni elevate ART.6 Sanzioni Il Dipartimento turismo sport e spettacolo dispone con decreto la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'albo regionale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché in relazione alle contravvenzioni elevate ai sensi dell'articolo precedente, nonché sulla base dei reclami prevenuti dai clienti. La sospensione viene disposta da uno a sei mesi in relazione alle ipotesi previste dall'art.12 della l..r n. 8/2004. ART.7 Elenco regionale degli istruttori subacquei
E' istituito presso il Dipartimento turismo sport e spettacolo l'elenco
degli istruttori subacquei che esercitano l'attività di cui al comma 7
dell'art.1 del presente decreto, nell'ambito del territorio della Regione
Siciliana. 1) maggiore età 2) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni. 3) Non aver riportato condanne tra quelle previste dall'art.11 del testo unico approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 4) Diploma di scuola media secondaria o diploma equipollente conseguito all'estero. 5) Brevetto abilitante l'esercizio di istruttore subacqueo, rilasciato da un'Organizzazione didattica iscritta nell'elenco regionale di cui all'art.3. E' possibile presentare brevetti di livello superiore a quello minimo richiesto, quando contemplano anche le competenze delle certificazioni inferiori. 6) Copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte. Sono valide a tal fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione nel quale l'istruttore esercita la propria attività, purchè accompagnata da dichiarazione comprovante questo rapporto di collaborazione ART.8 Esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo
E' istituito presso il Dipartimento turismo sport e spettacolo l'elenco
dei centri di immersione e di addestramento subacqueo “scuole sub” che
esercitano l'attività nell'ambito del territorio della Regione Siciliana. 1) partita IVA 2) iscrizione presso la Camera di Commercio o in altro registro previsto dalla vigente normativa 3) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività, conforme alle vigenti normative. 4) Disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per i corsi, conformi alle normative vigenti ed in perfetto stato di funzionamento. Per tali si intendono: bombole per le immersioni, compressore per la ricarica delle bombole, nonché le attrezzature minime necessarie ai fini dell'addestramento ed immersione, previsti dagli standard dell'organizzazione didattica alla quale aderisce il centro, oppure dell'organizzazione didattica della guida che conduce il gruppo il gruppo in immersione o dell'istruttore che tiene il corso. 5) Idonee dotazioni di pronto soccorso, secondo quanto previsto dall'allegato 2 al decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003 n. 388; più eventuali dotazioni richieste dalla Capitaneria di porto competente. 6) Copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte. I centri di immersione nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide iscritte nell'albo di cui all'art.2 del presente decreto. ART.9 Organizzazioni didattiche Le organizzazioni didattiche possono iscriversi nell'elenco di cui all'art.8 del presente decreto. ART.10 Uso della denominazione
La denominazione di “Centro di immersione”, anche nelle corrispondenti
traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese o alle
associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art.8. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Palermo, addì 21 aprile 2010 L'Assessore (On. Nino Strano) |