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Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova: Vista la legge 11.02.1971 n° 50 e successive modifiche, recante "Norme sulla Navigazione da Diporto"; Considerato il notevole incremento delle attività subacquee del Circondario Marittimo
dì Genova caratterizzate dalle presenza di notevole traffico da diporto; Considerato che la maggior parte delle attività subacquee si svolgono in forma
organizzata, spesso con il supporto di mezzi nautici; Ritenuto necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica
incolumità, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre
Autorità; Vista la Legge 14.07.1965, n.963 sulla disciplina della pesca marittima e il
regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n.1639 del 02.10.1968; Ritenuto necessario di dover meglio disciplinare ed integrare le norme della propria
ordinanza n.229/98 in data 18 luglio 1998 alla luce dell'esperienza
acquisita durante il periodo di vigenza della stessa; Visti gli articoli 17, 30, 68 e 21 del Codice della Navigazione e l'articolo 59
del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
ORDINA
PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA' NAVALI ARTICOLO A.1 Nelle acque del Circondario Marittimo di Genova
l'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate
(immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità
navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli
Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività
nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata
all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli. ARTICOLO A.2 Le dotazioni di sicurezza previste delle norme in vigore, per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti:
ARTICOLO A.3 Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve
annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con
l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali
accompagnatori subacquei. ARTICOLO A.4 L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito
di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni,
nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro
i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità
civili e penali connesse con l'attività svolta. ARTICOLO A.5 In caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata,
l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter
essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di
ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale
costituito anche da un parabordo). ARTICOLO A.6 Durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere
presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali
comunicazioni d'emergenza. ARTICOLO A.7 Oltre ai prescritti segnali di fondo, se previsti in
relazione alla lunghezza, l'unità deve mostrare: ARTICOLO A.8 Nel caso di immersioni subacquee organizzate da
Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento
di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle
Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente
riconosciute. Per tali immersioni, il sodalizio organizzatore dovrà far
pervenire alla Capitaneria di Porto di Genova- Sala Operativa, almeno 12 ore
prima dell'evento anche a mezzo fax una informativa (come da allegato B)
riportante: PARTE B- IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI
UNITA' NAVALI ARTICOLO B.l Nelle acque del Circondario Marittimo di Genova l'effettuazione a fini
turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con
accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è consentito
esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano
espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro
statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai
successivi articoli. ARTICOLO B.2 Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti
dotazioni di sicurezza: ARTICOLO B.3 Prima della partenza, il responsabile dell'immersione deve annotare su
apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con
l'indicazione dei brevetti posseduti, i nominativi degli eventuali
accompagnatori subacquei. ARTICOLO B.4 L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo
brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali
od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti
imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e
penali connesse con l'attività svolta. ARTICOLO B.5 Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di
provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una
bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non
inferiore a 300 metri. ARTICOLO B.6 Nel caso di immersioni subàcquee organizzate da Società/Circoli
Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti,
dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle
Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente
riconosciute.
ARTICOLO C.1 Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un
pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale
bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo
in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa
con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le
modalità di cui al precedente articolo A.7. PARTE D - DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO D.l L'esercizio di attività subacquea è vietato:
In prossimità dei segnali di cui agli arti A.7, B.5 e C.1, le unità in
transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e
mantenersi a una distanza di 100 metri. ARTICOLO D.2 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione o ai sensi delle Leggi citate in premessa per quanto attiene il diporto nautico. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore il 15 marzo 1999 e sostituisce l'ordinanza n.229/98 in data 18 luglio 1998.
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