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ordinanza 77/92 Ravenna
04-01-15

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CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA

RAVENNA

  ORDINANZA N. 77/92


            Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Ravenna:

VISTO: il dispaccio n. 5202554 datato 01.10.1991 con cui il Ministero Marina Mercantile ha comunicato alle OO.SS. di attribuire alle Autorità Marittime Periferiche il compito di stabilire le norme per lo svolgimento dell’attività subacquea fuori dagli ambiti portuali;

VISTO: il DPR n. 31 in data 20.03.1956 riguardante le norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;

VISTA: la propria Ordinanza n. 36/88 in data 13.05.1988

VISTI: il D.M. in data 13.01.1979, e sue successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la categoria dei Sommozzatori in servizio locale e la Circolare n. 5201853 in data 05.03.1979 del Ministero della Marina Mercantile relativa al suddetto argomento; 

VISTO: l’art. 53 del DPR 24.05.1979 n. 886 che detta norme per l’impiego degli operatori subacquei nell’ambito dell’attività di ricerca e sfruttamento idrocarburi nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale;

CONSIDERATO: che, ai sensi della legge 833 in data 23.12.1978, le competenze in materia di igiene del lavoro ed antinfortunistica sono demandate al servizio sanitario nazionale;

RITENUTO: opportuno, comunque, alla luce del dispaccio in premessa citato, disciplinare, ai fini marittimi, l’attività degli operatori subacquei che operano nell’ambito delle acque nazionali ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Ravenna;

SENTITO: il parere dei locali Uffici di Sanità Marittima, per quanto attiene alle particolari indicazioni concernenti le norme igienico-sanitarie, e del Registro Italiano Navale espressi rispettivamente con foglio n. 1100 del 13.10.1992 e foglio n. 00216 del 06.10.1992;

SENTITE: le Organizzazioni Sindacali di categoria che si sono espresse con nota del 21/09/92;

VISTO: l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

 

O R D I N A

Art. 1

Coloro i quali intendono esercitare l’attività di Palombaro e di Sommozzatore per lo svolgimento dei lavori subacquei nelle acque territoriali ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Ravenna, con esclusione degli ambiti portuali e loro relative adiacenze, debbono essere in possesso dei sottoelencati requisiti richiesti anche per l’iscrizione dei sommozzatori nei registri di cui all’art. 118 C. N. con alcune eccezioni:

  1. non avere raggiunto l’età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
  2. avere cittadinanza italiana o di un paese facente parte della CEE;
  3. avere l’idoneità al servizio certificata dal medico di proto con le stesse modalità indicate al punto 3) art. 3 D.M. 13.1.79 e confermata dallo stesso Ufficiale Sanitario per periodicità annuale;
  4. avere buona condotta morale e civile attestata dal Comune di residenza;
  5. essere in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell’attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore o palombaro) rilasciati da Istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell’attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste all’art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 945, e dalle relative leggi regionali di attuazione ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell’Arma dei carabinieri o dei Corpi di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea è considerato abilitante all’attività i questione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l’espletamento dell’attività subacquea professionale.

I predetti diplomi o attestati non sono richiesti per coloro che possono dimostrare di esercitare già, o di avere esercitato, la predetta attività per più di cinque anni alla dta di entrata in vigore delle presenti norme.

Art. 2

I suddetti operatori subacquei nello svolgimento delle loro attività devono rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nonché specifiche per il loro settore ed, in particolare, rispettare l’obbligo di utilizzare esclusivamente attrezzi ed apparecchi che abbiano i requisiti prescritti dall’art. 3 punto 6) delle presenti norme.

Art. 3

Chiunque intenda effettuare lavori subacquei, utilizzando palombari o sommozzatori nelle acque marittime di cui all’art. 1 ha l’obbligo di rispettare tutte le norme vigenti in materia, nonché quelle concernenti la sicurezza del lavoro ed osservare le seguenti prescrizioni:

  1. essere Impresa legalmente  costituita per la specifica attività o se straniera internazionalmente riconosciuta addetta a tali lavori.
  2. Utilizzare esclusivamente personale palombaro o sommozzatore che sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 1.
  3. Mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni subacquee, un’unità di appoggio equipaggiata per la navigazione ed i lavori subacquei la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati.

Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore ai 12 (dodici) metri sia presente sull’unità di appoggio o, comunque, sul posto (piattaforma, cantiere, ecc..) una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica.

La camera iperbarica deve avere dimensioni tali da contenere almeno un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all’infortunato e non può essere utilizzata per altri usi; inoltre, deve essere dotata di un presidio medico-chirurgico necessario a portare le prime cure.

Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore ai 50 (cinquanta) metri sia fatto uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera di decompressione.

L’unità di appoggio deve essere dotata, oltre che del quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l’operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza.

In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea deve essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale o aereo idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all’uopo attrezzato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio.

Qualora non vi sia sul posto una camera iperbarica equipaggiata, il mezzo di cui sopra deve essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di un’ora, un centro medico dotato di detta camera.

  1. Far si che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile, di comprovata esperienza, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Il suddetto deve poter disporre sempre di un secondo operatore subacqueo che deve tenersi sempre equipaggiato in modo da essere pronto ad intervenire in caso di emergenza.
  2. Coprire il personal subacqueo con idonea polizza assicurativa estesa anche ad eventuali danni a terzi.
  3. Utilizzare soltanto mezzi navali, attrezzature ed apparecchi per le immersioni conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia e sottoporli alle visite ed ai collaudi dell’Ente Tecnico (R. I. Na.) per il rilascio delle pertinenti certificazioni.

Qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature singole o collettive queste devono essere state preventivamente provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.

  1. Assicurare che gli operatori in immersione siano sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità; ciò con l’uso di idonei caschi che consentano contemporaneamente la respirazione e il collegamento.
  2. Tenere innalzati sull’unità di appoggio i segnali prescritti dal “Regolamento Internazionale per evitare gli abbordi in mare” in caso di immersioni subacquee.
  3. Informare, con congruo anticipo, l’Autorità Marittima di ogni lavoro subacqueo da intraprendere chiedendo, se ritenuto necessario, l’emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un’area di rispetto attorno al luogo dei lavori. Nella nota informativa devono essere specificate le generalità e la reperibilità del medico esperto in problematica subacquea referente dell’Impresa titolare dei lavori.

Art. 4

Le navi, le imbarcazioni ed i natanti che si trovassero a transitare nei pressi dei segnalamenti di cui al punto 8) del precedente art. 3 non devono avvicinarsi agli stesi a meno di 100 (cento) metri di distanza.

Art. 5

I contravventori della presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge, sempre che il fatto no rientri nelle fattispecie previste dall’Art. 53 del D.P.R. 24.05.1979 n. 886, relativo all’attività di sfruttamento degli idrocarburi in off-shore, le cui norme sanzionatorie sono stabilite dall’Art. 90 di detto decreto.

Art. 6

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entrerà in vigore dal 01 Dicembre 1002.

Ravenna, l’ 23 ottobre 1992

                                                                       IL COMANDNATE

                                                           C.V. (CP) Massimo DE PAOLIS