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RAVENNA ORDINANZA N. 77/92 Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Ravenna: VISTO: il dispaccio n. 5202554 datato 01.10.1991 con cui il Ministero Marina Mercantile ha comunicato alle OO.SS. di attribuire alle Autorità Marittime Periferiche il compito di stabilire le norme per lo svolgimento dell’attività subacquea fuori dagli ambiti portuali; VISTO: il DPR n. 31 in data 20.03.1956 riguardante le norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa; VISTA: la propria Ordinanza n. 36/88 in data 13.05.1988 VISTI: il D.M. in data 13.01.1979, e sue successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la categoria dei Sommozzatori in servizio locale e la Circolare n. 5201853 in data 05.03.1979 del Ministero della Marina Mercantile relativa al suddetto argomento; VISTO: l’art. 53 del DPR 24.05.1979 n. 886 che detta norme per l’impiego degli operatori subacquei nell’ambito dell’attività di ricerca e sfruttamento idrocarburi nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale; CONSIDERATO: che, ai sensi della legge 833 in data 23.12.1978, le competenze in materia di igiene del lavoro ed antinfortunistica sono demandate al servizio sanitario nazionale; RITENUTO: opportuno, comunque, alla luce del dispaccio in premessa citato, disciplinare, ai fini marittimi, l’attività degli operatori subacquei che operano nell’ambito delle acque nazionali ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Ravenna; SENTITO: il parere dei locali Uffici di Sanità Marittima, per quanto attiene alle particolari indicazioni concernenti le norme igienico-sanitarie, e del Registro Italiano Navale espressi rispettivamente con foglio n. 1100 del 13.10.1992 e foglio n. 00216 del 06.10.1992; SENTITE: le Organizzazioni Sindacali di categoria che si sono espresse con nota del 21/09/92; VISTO: l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
O R D I N A Art. 1 Coloro i quali intendono esercitare l’attività di Palombaro e di Sommozzatore per lo svolgimento dei lavori subacquei nelle acque territoriali ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Ravenna, con esclusione degli ambiti portuali e loro relative adiacenze, debbono essere in possesso dei sottoelencati requisiti richiesti anche per l’iscrizione dei sommozzatori nei registri di cui all’art. 118 C. N. con alcune eccezioni:
I predetti diplomi o attestati non sono richiesti per coloro che possono dimostrare di esercitare già, o di avere esercitato, la predetta attività per più di cinque anni alla dta di entrata in vigore delle presenti norme. Art. 2 I suddetti operatori subacquei nello svolgimento delle loro attività devono rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nonché specifiche per il loro settore ed, in particolare, rispettare l’obbligo di utilizzare esclusivamente attrezzi ed apparecchi che abbiano i requisiti prescritti dall’art. 3 punto 6) delle presenti norme. Art. 3 Chiunque intenda effettuare lavori subacquei, utilizzando palombari o sommozzatori nelle acque marittime di cui all’art. 1 ha l’obbligo di rispettare tutte le norme vigenti in materia, nonché quelle concernenti la sicurezza del lavoro ed osservare le seguenti prescrizioni:
Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore ai 12 (dodici) metri sia presente sull’unità di appoggio o, comunque, sul posto (piattaforma, cantiere, ecc..) una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica. La camera iperbarica deve avere dimensioni tali da contenere almeno un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all’infortunato e non può essere utilizzata per altri usi; inoltre, deve essere dotata di un presidio medico-chirurgico necessario a portare le prime cure. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore ai 50 (cinquanta) metri sia fatto uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera di decompressione. L’unità di appoggio deve essere dotata, oltre che del quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l’operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza. In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea deve essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale o aereo idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all’uopo attrezzato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio. Qualora non vi sia sul posto una camera iperbarica equipaggiata, il mezzo di cui sopra deve essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di un’ora, un centro medico dotato di detta camera.
Qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature singole o collettive queste devono essere state preventivamente provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.
Art. 4 Le navi, le imbarcazioni ed i natanti che si trovassero a transitare nei pressi dei segnalamenti di cui al punto 8) del precedente art. 3 non devono avvicinarsi agli stesi a meno di 100 (cento) metri di distanza. Art. 5 I contravventori della presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge, sempre che il fatto no rientri nelle fattispecie previste dall’Art. 53 del D.P.R. 24.05.1979 n. 886, relativo all’attività di sfruttamento degli idrocarburi in off-shore, le cui norme sanzionatorie sono stabilite dall’Art. 90 di detto decreto. Art. 6 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entrerà in vigore dal 01 Dicembre 1002. Ravenna, l’ 23 ottobre 1992 IL COMANDNATE C.V. (CP) Massimo DE PAOLIS |