O R D I N A N Z A N°
15/99
IL CAPO DEL
CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI SANREMO:
VISTA la Legge 11.02.1971, n° 50 e
successive modifiche, recante “Norme sulla Navigazione da Diporto;
CONSIDERATO che la maggior parte
delle attività subacquee si svolgono in forma organizzata, spesso con il
supporto di mezzi nautici;
RITENUTO NECESSARIO stabilire
prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità,
senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
VISTA la Legge 14.07.1965, n°963
sulla disciplina della pesca marittima e il regolamento per la sua
esecuzione approvato con DPR n° 1639 del 02.10.1968;
RITENUTO NECESSARIO di dover
meglio disciplinare ed integrare le norme della propria ordinanza n° 55/98
in data 18 luglio 1998 alla luce dell’ esperienza acquisita durante il
periodo di vigenza della stessa;
VISTI gli artt. 17, 30 68 e 81 del
Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione
(parte marittima);
O R
D I N A
PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA’ NAVALI
Art. A 1
Nelle acque del Circondario Marittimo di Sanremo l’ effettuazione a fini
turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con
accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, è consentito
esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano
espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro
statuto ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai
successivi articoli.
Art. A 2
Le dotazioni di sicurezza
previste dalle norme in vigore, perla tipologia dell’unità navale e per la
navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti:
- Apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in
erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di
almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi
analoghi omologati;
- Mezzo di comunicazione che consenta di contattare i mezzi di soccorso
(fornito di batterie di riserva o di attacco per la carica continua alla
batteria di bordo);
- Tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze d’ascolto dei
principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Liguria
Emergenza Sanitaria, Centri iperbarici, etc.) conforme all’allegato A;
- Cassetta di pronto soccorso;
- Almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per
l’erogazione dell’aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata
dell’immersione, a bordo dell’imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5
metri a discrezione del responsabile dell’unità navale, per meglio garantire
le condizioni di sicurezza.
Art. A 3
Prima della partenza, il
responsabile dell’unità navale deve annotare su apposito registro l’elenco
dei partecipanti all’immersione, con l’indicazione dei brevetti posseduti,
nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.
Art. A 4
L’ accompagnatore per
immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una
delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali o internazionali,
generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio
brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con
l’attività svolta.
Ogni accompagnatore non può guidare nell’immersione più di cinque subacquei
simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal
brevetto posseduto dagli stessi, in caso di brevetti di diverso grado dovrà
essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
Art. A 5
In caso di immersione con
unità navale d’appoggio ancorata, l’ancoraggio dell’unità dovrà essere
realizzato in maniera tale da poter essere “filato per occhio” i emergenza;
in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in
superficie con un galleggiante (grippiale costituto anche da un parabordo).
Art. A 6
Durante l’immersione
l’unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di
manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d’emergenza.
Art. A 7
Oltre ai prescritti
segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l’unità deve
mostrare:
-
Durante il giorno:
- in acque nazionali una bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
- di giorno, in aggiunta ai segnali di cui sopra, la Associazione
/Imprese/Società/Circolo Sportivo ha facoltà di utilizzare un pallone per
segnalazione di subacqueo ancorato nella zona in cui avviene l’immersione
(pallone rosso con sovrastante bandiera rossa con diagonale bianca);
-
Di notte tre luci in linea verticale di cui
quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro
d’orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a mt. 12), con portata
di almeno un miglio (Colreg72).
Tutti gli operatori subacquei devono, comunque,
operare entro i 50 mt dai segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione,
pallone regolamentare).
Art. A 8
Nel caso di immersioni
subacquei organizzate da Associazioni/Imprese/Società/Circoli Sportivi per
le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le
modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni nazionali o internazionali
generalmente riconosciute,
Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà pervenire all’ Ufficio
Circondariale Marittimo di Sanremo – Sala Operativa, almeno 12 ore prima
dell’evento anche a mezzo fax (0184/509968), una informativa (come da
allegato B) riportate:
- data, ora e luogo dell’immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti,
- unità navale utilizzata;
- modalità operative.
PARTE B – IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITA’ NAVALI
Art. B 1
Nelle acque del
Circondario Marittimo di Sanremo l’effettuazione a fini turistico/sportivi
di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore),
svolte senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente ad
Associazioni/Imprese/Società/Circoli Sportivi che prevedano espressamente
tali attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è
subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
Art. B 2
Durante le immersioni
dovranno esser disponibili le seguenti datazioni di sicurezza:
- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in
erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di
almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi
analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consente di contattare i centri di soccorso;
- tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei
principali centri di soccorso(Autorità Marittime, Ospedali, Liguria
Emergenza Sanitaria, Centri iperbarici, etc.) conforme all’allegato A;
- cassetta di pronto soccorso.
Art. B 3
Prima della partenza, il
responsabile dell’immersione deve annotare su apposito registro l’elenco dei
partecipanti all’immersione, con l’indicazione dei brevetti posseduti, i
nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.
Art. B 4
L’accompagnatore per
immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una
delle Federazioni/Imprese/Società/Associazioni, nazionali o internazionali,
generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio
brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con
l’attività svolta.
Ogni accompagnatore non può guidare nell’immersione più di cinque subacquei
simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal
brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà
essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
Art. B 5
Nelle immersioni diurne il
responsabile dell’immersione ha l’obbligo di provvedere al segnalamento con
un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia
diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri.
I subacquei partecipanti all’immersione devono operare entro un raggio di 50
metri dalla verticale del segnale sopraddetto.
Nelle immersioni notturne
i subacquei partecipanti all’immersione devono segnalarsi in superficie ed
in immersione con un segnale luminoso giallo internamente da applicare alla
parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, ecc.), visibile a giro
d’orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie.
Art. B 6
Nel caso di immersioni
subacquee organizzate da Associazioni/Imprese/Società/Circoli Sportivi per
le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le
modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o
internazionali generalmente riconosciute.
Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire
all’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo – Sala Operativa – almeno 12
ore prima dell’evento anche a mezzo fax (0184-509968), una informativa(come
allegato B) riportante:
- data, ora e luogo dell’immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- modalità operative.
PARTE C – ATTIVITA’ SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI
Art. C 1
Nelle
immersioni diurne il subacqueo ha l’obbligo di segnalarsi con un pallone
galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca,
visibile ad una distanza non inferiore a 300 mt. Se il subacqueo in
immersione è accompagnato da un mezzo nautico d’appoggio, la bandiera rossa
con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le
modalità di cui al precedente art. A 7.
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt dalla verticale del mezzo
nautico d’appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di
segnalazione.
Nelle immersioni notturne il subacqueo deve segnalarsi in superficie ed in
immersioni con un segnale luminoso giallo intermittente da applicare alla
parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetterie, ecc,), visibile a giro
d’orizzonte a non meno di 300 m di distanza allorché in superficie.
Se ci si avvalesse di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti
segnalamenti accesi, con le modalità di cui al precedente art. A 7, ed
essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di
necessità. A bordo dovrà esservi persona in grado di fornire assistenza.
PARTE D – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. D 1
L’esercizio dell’attività
subacquea è vietato:
- a distanza inferiore a m 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da
pesca;
- a distanza inferiore a m 200 dalle navi mercantili e a m 300 dalle navi
militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l’uscita e
l’entrata nei porti e per l’ancoraggio, stabilite con apposita Ordinanza del
Capo del Circondario Marittimo;
- nelle zone di mare interdette alla balneazione.
Art. D 2
I contravventori alla
presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
saranno puniti ai sensi dell’ art.1231 del Codice della Navigazione o ai
sensi delle Leggi citate in premessa per quanto attiene il diporto nautico.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza che
sostituisce l’ordinanza n° 55/98 in data 18 luglio 1998.
Sanremo, 05.04.1999
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Bruno FERRONE
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