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ordinanza 20/10 ufficio circondariale marittimo maratea
04-01-15

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UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

GUARDIA COSTIERA  MARATEA

Ordinanza N. 20/2010

Disciplina attività subacquee a scopo ludico diportistico


 

 Il Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Maratea;

VISTO: il decreto legislativo n° 171 in data 18.07. 2005 – “Nuovo codice della nautica da diporto”;

VISTI: gli articoli 90 e 91 del D.M. 29.07.2008, n° 146 – “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171, recante il Codice della nautica da diporto”;

VISTA: la nota n° 82/10390/II in data 16.02.2000 e i dispacci nn° 82/33487/II e 02.02/158-INT rispettivamente in data 26.05.2003 e 18.04.2008 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, recanti linee-guida per la disciplina delle attività subacquee a scopo ludico-diportistico;

VISTI: gli articoli 17, 30, 68 ed 81 del codice della navigazione nonché l’articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

O R D I N A

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina lo svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione (c.d. “snorkeling”), nelle acque del circondariomarittimo di Maratea, che si estende dal comune di Maratea a quello di Diamante, inclusi.

ARTICOLO 2

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SUBACQUEA

1. Al fine di intraprendere una sicura attività subacquea, gli interessati devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all’andamento del moto ondoso e della corrente, nonché della visibilità, della temperatura e della profondità delle acque. Inoltre è consigliabile informare qualcuno che rimane a terra circa l’attività subacquea che si intende effettuare, specificando la zona di mare interessata e l’ora di previsto rientro.

Il subacqueo che utilizza apparecchi ausiliari di respirazione deve essere in possesso di idoneo brevetto e deve operare entro i limiti previsti nel medesimo, mantenendo in efficienza le attrezzature per l’immersione, comprese quelle di riserva.

2. La posizione in mare del subacqueo deve essere segnalata:

- nelle immersioni diurne, da una bandiera rossa con diagonale bianca, posizionata su di un galleggiante ovvero issata sull’eventuale unità navale di appoggio, visibile a non meno di 300 (trecento) metri di distanza; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico, la bandiera deve essere issata sullo stesso mezzo;

- nel caso in cui all’immersione partecipino più subacquei, è sufficiente un solo segnalamento a condizione che tutti i partecipanti rimangano in gruppo e operino entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del medesimo. Ciascun subacqueo deve essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 (cinque) metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, esclusivamente per cause tecniche o di forza maggiore in caso di separazione dal gruppo. Non è consentito un uso sistematico del pedagno o pallone gonfiabile trattandosi di dotazioni di emergenza e non di segnalamento alternativo;

- nelle immersioni notturne o in condizioni di scarsa visibilità, da una luce lampeggiante gialla, visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri e posizionata su di un galleggiante ovvero sistemata sull’eventuale unità navale di appoggio. Inoltre, ogni subacqueo deve essere, altresì, munito almeno di una pila personale e di una luce stroboscopica.

3. Qualora venga utilizzata un’unità navale di appoggio è necessario che:

- la stessa unità sia armata ed equipaggiata in relazione alla tipologia dell’unità impiegata ed alla navigazione da effettuarsi;

- a bordo sia sempre presente almeno una persona pronta ad intervenire e in grado di eseguire manovre e comunicazioni di emergenza;

- il numero massimo di persone trasportabili sia quello risultante dai prescritti documenti di bordo, ovvero sia ridotto in ragione di una persona per ogni 75 chilogrammi di attrezzatura subacquea presente a bordo dell’unità;

- vengano esposti a bordo dell’unità i segnalamenti diurni e notturni prescritti, in base alla lunghezza della stessa, dalla convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 1972);

- l’ancoraggio dell’unità sia realizzato in modo da poter essere filato prontamente in emergenza, segnalando, ove necessario, il punto d’ormeggio in superficie con un galleggiante;

- nelle immersioni notturne, deve essere filata, ad almeno una profondità di 5 (cinque) metri dalla superficie, una cima con assicurata una luce stroboscopica.

4. L’attività subacquea non può essere esercitata:

- ad una distanza inferiore a:

· 1000 (mille) metri dalle imboccature dei porti e dalle navi militari;

· 500 (cinquecento) metri dalle unità navali, dagli impianti di acquacoltura e dalle reti da posta;

- ad una distanza superiore a 50 (cinquanta) metri dalla verticale dell’unità navale di appoggio o dal segnalamento di cui al precedente punto 2 del presente articolo;

- negli ambiti portuali;

- nelle zone di mare:

· interdette alla balneazione;

· interessate dalla presenza di residuati bellici o beni archeologici sommersi;

· interessate da relitti di navi, ad eccezione delle attività di cui al successivo articolo 3, comma 4;

· individuate con provvedimenti dell’autorità marittima competente per territorio.

ARTICOLO 3

MMERSIONI GUIDATE E DIDATTICHE

1. Tutti coloro che esercitano o intendono esercitare attività subacquee finalizzate allo svolgimento di immersioni guidate ovvero ai fini didattici per il conseguimento di brevetti, oltre alle prescrizioni di cui al precedente articolo 2, devono, in relazione ai casi, attenersi alla disciplina del presente articolo.

2. Gli interessati devono presentare all’ufficio circondariale marittimo di Maratea, anche per il tramite della locale autorità marittima, una dichiarazione come da modello in allegato 1. Tale dichiarazione deve essere immediatamente aggiornata in caso di variazioni intervenute nel tempo.

3. Gli interessati, prima dell’inizio delle operazioni di immersione, devono annotare su apposito registro le seguenti informazioni:

- data, ora e luogo dell’immersione;

- tipologia dell’immersione (guidata o per il conseguimento di brevetti);

- individuazione della camera iperbarica operativa;

- elenco completo degli accompagnatori/istruttori subacquei, con l’indicazione dei brevetti posseduti;

- elenco completo dei partecipanti, con l’indicazione dei brevetti posseduti o da conseguire;

- estremi della copertura assicurativa per gli accompagnatori/istruttori e partecipanti;

- nel caso di utilizzo di un’unità navale di appoggio, i dati della stessa, compresi quelli della copertura assicurativa.

Le informazioni devono essere in possesso dell’accompagnatore/istruttore subacqueo, responsabile dell’immersione e del conduttore dell’unità navale di appoggio.

4. Gli accompagnatori/istruttori devono:

- operare entro i limiti previsti dal brevetto posseduto;

- nello svolgimento delle immersioni subacquee, ciascun accompagnatore/istruttore può guidare un numero di subacquei non superiore a 5 (cinque), rispettando i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai partecipanti all’immersione, ovvero, in caso di brevetti di diverso grado, rispettando il limite di profondità previsto dal grado inferiore;

- prima di ogni immersione, illustrare ai partecipanti le regole, le modalità e le tecniche dell’attività subacquea programmata, mostrando, ove necessario, anche delle foto o riprese dei siti da visitare;

- inoltre, nello svolgimento di immersioni subacquee guidate nei pressi dei relitti di navi, l’accompagnatore deve far mantenere tutti i partecipanti all’esterno degli stessi e, comunque, farli avvicinare con la massima prudenza e solo per l’osservazione del relitto.

5. Per tutta la durata dell’immersione, devono essere prontamente disponibili ed in perfetto stato di efficienza:

- una bombola di riserva, da almeno 10 (dieci) litri, munita di doppio erogatore o dispositivi per l’erogazione dell’aria dalla superficie, posizionata, nel caso di immersioni con un’unità navale appoggio, a bordo della stessa ovvero ad una profondità di almeno 5 (cinque) metri. In caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligatorie, in sostituzione della predetta bombola di riserva, è richiesta una stazione di decompressione, dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

- un’apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno 7 (sette) litri, ovvero con bombola di almeno 3 (tre) litri se munita di erogatore a domanda ovvero di sistemi analoghi omologati;

- un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso ed i centri iperbarici, con relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi;

- per ogni subacqueo un dispositivo sonoro per richiamare l’attenzione di eventuali unità in transito;

- una cima di lunghezza sufficiente al recupero del subacqueo, nonché la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo (ovvero anche una sola persona, qualora sia in possesso di entrambi i requisiti);

- una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità 25.05.1988, n° 279 e una mas chera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

- un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

6. A bordo dell'unità navale eventualmente impiegata nelle immersioni non devono essere forniti ulteriori servizi diversi dal trasporto e dal supporto tecnico ai subacquei.

 

ARTICOLO 4

EVENTI DI RILIEVO, RINVII E DEROGHE

1. Qualora il subacqueo dovesse fortuitamente rinvenire o avvistare reperti di interesse archeologico, scientifico e storico o relitti di navi non segnalati, deve immediatamente informare la locale autorità marittima.

2. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali lungo gli arenili e in mare sono fissati con ordinanza dell’ufficio circondariale marittimo di Maratea. In particolare, il subacqueo non deve toccare l’oggetto, deve mantenersi a debita distanza dallo stesso, indicando i punti di riferimento per la successiva individuazione e informare immediatamente l’ufficio circondariale marittimo di Maratea.

3. L’ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività subacquee devono essere esercitate nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte dell’ufficio circondariale marittimo di Maratea.

4. L’esercizio della pesca marittima subacquea deve essere condotto secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza della capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina.

Durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, la pesca può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.

5. Le attività di diporto nautico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza emanata in materia dall’ufficio circondariale marittimo di Maratea, che fissa l’obbligo per le unità navali di navigare a distanze superiori ai 200 (duecento) metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei.

6. La presente ordinanza non si applica alle immersioni subacquee del personale del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze armate e di polizia, dei Corpi dello Stato e dei servizi di emergenza e soccorso.

 

ARTICOLO 5

VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174, 1218 e 1231 del codice della navigazione ovvero dall’articolo 53 del decreto legislativo 18.07.2005 n° 171, sempreché il fatto non costituis ca un più grave reato ovvero reato.

 

ARTICOLO 6

ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all’albo di questo ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

· distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate;

· divulgazione a cura dei mezzi d’informazione;

· inserimento nel sito web www.guardiacostiera.it/maratea.

Maratea, 12 Maggio 2010

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Tiziana MANCA1

1 Firmata in originale, agli atti dello scrivente

 


 

ALLEGATO 1

(Modello di dichiarazione inizio/prosecuzione attività)

All’Autorità Marittima di

_____________________

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a il

___/___/_____ a _______________________________, residente in ____________________________ alla

via/piazza ________________________________ n. ____ codice fiscale ________________________

recapito telefonico ___________________ fax __________________ e-mail ________________________,

in qualità di ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________;

D I C H I A R A (COMUNICA)

di esercitare le seguenti attività subacquee, nel circondario marittimo di Maratea:

immersioni guidate - immersioni per conseguimento di brevetti (sbarrare la/e voce/i d’interesse).

Al riguardo,

D I C H I A R A (COMUNICA)

di conoscere l’ordinanza n° 20-2010 in data 12.05.2010 dell’ufficio circondariale marittimo di Maratea;

che la suddetta ditta/società/impresa è iscritta al n° __________ della Camera di Commercio di

_________________________________________;

che lo statuto e/o la ragione sociale della predetta associazione/circolo sportivo prevedono l’attività di

___________________________________________________________________________________;

di voler svolgere le immersioni nelle seguenti località:

___________________________________________________________________________________;

di impiegare accompagnatori/istruttori subacquei in possesso di brevetti rilasciati da

___________________________________________________________________________________;

di avere copertura assicurativa in corso di validità per accompagnatori/istruttori e partecipanti

all’immersione;

di utilizzare la/e seguente/i unità navale/e di appoggio, coperta/e da idonea polizza assicurativa:

tipo (traffico/diporto) nome estremi iscrizione

di assicurare, prima delle operazioni d’immersione:

- la presenza di un’adeguata organizzazione a terra per affrontare eventuali emergenze;

- l’istituzione e la regolare tenuta del registro di cui all’articolo 3 della predetta ordinanza;

di assicurare, durante ogni immersione, la pronta disponibilità e la piena efficienza di tutte le attrezzature

e/o dotazioni, come previsto dalla citata ordinanza;

di essere a conoscenza dei recapiti telefonici e delle frequenze di ascolto di tutti centri di soccorso e

centri iperbarici operanti nella/e località interessata/e;

di impegnarsi a comunicare immediatamente eventuali variazioni intervenute.

(Luogo e data)_______________________

(firma)_____________________________