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ORDINANZA N°_11/2000 Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante dei Porto di Arbatax: Vista la Legge 11.02.1971, n.50 e successive modifiche, recante "Norme sulla Navigazione da Diporto"; Vista la L. R. 26.02.1999, n.9 della Regione Autonoma Sardegna, recante "Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo"; Considerato il notevole incremento delle attività subacquee del Circondario Marittimo di Arbatax caratterizzate dalla presenza di notevole traffico da diporto; Considerato che la maggior parte delle attività subacquee si svolgono in forma organizzata, spesso con il supporto di mezzi nautici: Ritenuto necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità; Vista la Legge 14.07.1965, n.963 sulla disciplina della pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n.1639 del 02.10.1968; Vista gli articoli 17, 30, 68 e 21 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativa Regolamento di esecuzione (parte marittima)-, ORDINA PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA' NAVALI ARTICOLO A.1 Nelle acque dei Circondario Marittimo di Arbatax l'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli- ARTICOLO A.2 Le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore, per la tipologia dell’unità navale e per la navigazione effettuata devono essere integrate almeno con le seguenti:
ARTICOLO A.3 Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale, deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all’immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. ARTICOLO A.4 L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni accompagnatore non può guidare nell’immersione più di cinque subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi, in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore. ARTICOLO A.5 In caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata, l'ancoraggio dell’unità dovrà essere realizzata o in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo). ARTICOLO A.6 Durante l'immersione l’unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza. ARTICOLO A.7 Oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l’unità deve mostrare:
Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 metri dai segnali sopra detti (bandiera sub, imbarcazione, pallone regolamentare). ARTICOLO A.8 Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti dovranno essere rispettate ]e modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire all’Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax – Sala Operativa, almeno 12 ore prima dell'evento anche a mezzo fax (0)782/667093; una informativa (come da allegato B) riportante:
PARTE B - IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITA' NAVALI ARTICOLO B.1 Nelle acque del Circondario Marittimo di Arbatax l'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navale, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni dì cui ai successivi articoli. ARTICOLO B.2 Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:
ARTICOLO B.3 Prima della partenza, il responsabile dell'immersione deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all’immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. ARTICOLO B.4 L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni accompagnatore non può guidare nell’immersione più di cinque subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore. ARTICOLO B.5 Nelle immersioni diurne il responsabile dell’immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza, non inferiore a 300 metri. I subacquei partecipanti all’immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale sopraddetto. Nelle immersioni notturne i subacquei partecipanti all’immersione devono segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso giallo intermittente da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria ecc ... ), visibile a giro di orizzonte a non meno dì 300 metri di distanza allorché, in superficie. ARTICOLO B.6 Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove dì conseguimento di brevetti. dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire all’Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax- Sala Operativa, almeno 12 ore prima dell'evento anche a mezzo fax (0782/667093), una informativa (come da allegato B) riportante:
PARTE C - ATTIVITA' SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI ARTICOLO C.1 Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l’obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente articolo A.7. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale dei mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione. Nelle immersioni notturne il subacqueo deve segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso giallo intermittente da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria ecc ... visibile a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie. Se ci si avvale dì barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, con le modalità di cui al precedente articolo A.7, ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in casi di necessità a bordo dovrà osservi persona in grado di fornire assistenza.
PARTE D - DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO D.1 L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:
ARTICOLO D.2 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti, ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione o ai sensi delle Leggi citate in premessa per quanto attiene il diporto nautico. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare, e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore il 20 Aprile 2000. Arbatax, 31 Marzo 2000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE ALLEGATO A NUMERI UTILI
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE ALLEGATO B SHEDA INFORMATIVA ATTIVITA’ SUBACQUEA
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