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ordinanza 5/2011 Caorle
04-01-15

©  CEDIFOP 2004 tutti i diritti riservati

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle

U.O. Demanio/Ambiente – Tecnica/Op.va

Ordinanza 05/2011

 

“Disciplina dell’attività d’impiego di operatori subacquei nell’ambito

del Circondario Marittimo di Caorle”.

 

 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Caorle,

VISTO il D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321 concernente le norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modifiche ed integrazioni (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

VISTO il Decreto ministeriale dell’allora Ministero della Marina Mercantile in data 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni, intervenute con i Decreti ministeriali datati 31 marzo 1981 e 2 febbraio 1982, relativo all’istituzione della categoria dei “sommozzatori in servizio locale”;

VISTA la Legge 9 luglio 1967 n. 613 “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale … omissis;

VISTO il Decreto ministeriale dell’allora Ministero della Marina Mercantile 31 agosto 1968 con il quale è stato approvato il “Codice Internazionale dei Segnali”;

VISTO il Decreto Interministeriale 15 gennaio 1976 con il quale è stato stabilito ai sensi dell’art. 31 del Codice della Navigazione, il limite tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico alla foce …. omissis …del canale Nicesolo (Porto Falconera), del fiume Livenza, del canale dei Lovi e di Lugugnana (Porto Baseleghe) e del fiume Tagliamento… omissis …;

VISTO l’art. 53 del D.P.R. 24 maggio 1979 n° 886 che disciplina l’impiego di operatori subacquei nell’ambito dell’attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

VISTO il Dispaccio prot. n. 5202554 in data 1 ottobre 1991 dell’allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti;

VISTO il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 1972), ratificato con Legge 21 dicembre 1977 n. 1085;

VISTO il D.P.R. 8 novembre 1991 n° 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare);

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Dispaccio prot. n. 5202593 in data 2 luglio 1996 del Ministero deiTrasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti del soppresso Ministero della Marina Mercantile;

VISTO il D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 169 “Disposizioni … omissis … in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attività conseguenti delle amministrazioni marittime omissis …

VISTO l’art. 105 comma 1° del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 così come modificato dall’art. 9 comma 1° ultimo capoverso della Legge 16 marzo 2001 n. 88;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11 ed in particolare l’art. 100;

VISTA la Legge 7 dicembre 1999 n. 472 ed in particolare l’art. 25;

VISTA il D.P.R. 1 febbraio 2006 n. 89 “Regolamento recante ridefinizione degli uffici marittimi”, in base al quale i limiti territoriali di giurisdizione litoranea del Circondario Marittimo di Caorle sono ricompresi tra la foce della laguna del Mort esclusa e la foce del fiume Tagliamento (asse mediano);

VISTI gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 114, 116, 149, 150, 153, 171 e 172 del Codice della Navigazione e l’articolo 59, 155, 204, 205, 206, 207, 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

RITENUTO NECESSARIO tutelare la sicurezza e l’incolumità degli operatori subacquei impiegati in lavori nell’ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Caorle e di disciplinarne l’attività ai fini marittimi;

 

ORDINA

Articolo 1

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l’impiego di operatori subacquei (sommozzatori) nelle acque marittime territoriali (mare territoriale) esterne agli ambiti portuali di giurisdizione del Circondario Marittimo di Caorle, fatte salve le prescrizioni di cui all’art. 53 del D.P.R. 886/1979 in premessa richiamato - riguardante coloro che operano nell’ambito delle piattaforme per idrocarburi - debbono essere in possesso dei sotto indicati requisiti:

1) Non aver raggiunto l’età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;

2) Avere cittadinanza di un Paese appartenente all’Unione Europea;

3) Avere l’idoneità al servizio certificata dal medico di porto con le stesse modalità indicate al punto 3) dell’art. 3 del Decreto ministeriale 13 gennaio 1979 in premessa richiamato e confermate dallo stesso Ufficiale sanitario con periodicità annuale;

4) Essere in possesso del diploma o attestato di qualificazione professionale con allegato brevetto di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore o palombaro) o di perito tecnico addetto ai lavori subacquei conseguito presso un Istituto statale o presso scuole o centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni, secondo le modalità previste dalle vigenti normative in materia, ovvero aver prestato servizio per almeno 12 mesi nei Corpi Militari o di Polizia dello Stato e nel Corpo dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi non comunitari, è considerato abilitante all’attività in questione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l’espletamento dell’attività subacquea professionale, previa presentazione di apposita dichiarazione/certificazione rilasciata dalla competente Autorità consolare.

Si prescinde dall’accertamento dei requisiti di cui al precedente punto 4) nei confronti del personale iscritto nei registri di cui all’articolo 3 del Decreto ministeriale 13 gennaio 1979 sopra citato, ovvero all’articolo 205 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione in premessa richiamato, e regolarmente provvisto di idonea autorizzazione ad operare rilasciata dalla Capitaneria di porto d’iscrizione.

 

Articolo 2

Chiunque intenda effettuare lavori subacquei, utilizzando palombari o sommozzatori nelle acque marittime di cui al precedente art. 1, ha l’obbligo di rispettare oltre vigenti normative in materia di esercizio di attività sommozzatoria e di sicurezza del lavoro, anche le seguenti prescrizioni:

1. Essere impresa legalmente costituita per la specifica attività e, se straniera, riconosciuta idonea allo svolgimento di tali lavori dallo Stato dove è costituita;

2. Utilizzare per le immersioni esclusivamente operatori subacquei in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1;

3. Mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni unità navali d’appoggio immatricolate per la specifica funzione, come risultante dai rispettivi documenti di abilitazione alla navigazione, nonché equipaggiate per la navigazione ed i lavori subacquei, in conformità ai vigenti regolamenti dei rispettivi Organismi Affidati; Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 (dodici) metri, deve essere presente a bordo dell’unità appoggio o in sito, personale sanitario idoneo a prestare le prime cure in caso di incidenti o malesseri. Inoltre, a cura dell’impresa operante dovrà essere redatto un piano per il ricovero di un subacqueo embolizzato, entro 60 minuti, presso un centro medico iperbarico attivo e funzionante. In mancanza, l’Impresa dovrà mantenere a bordo dell’unità appoggio o nelle immediate vicinanze una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 50 (cinquanta) metri sia fatto uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera di decompressione collaudati e certificati dai rispettivi Organismi Affidati. La camera iperbarica dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e consentire al personale sanitario la prestazione delle cure all’infortunato e non potrà essere utilizzata per altri usi. Le unità navali d’appoggio dovranno essere dotate, oltre che del quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l’operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza. In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo e/o terrestre idoneo a trasportare, con la dovuta celerità un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all’uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito anche dall’unità navale di appoggio.

4. Provvedere affinché il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile segnalato all’Autorità marittima di comprovata capacità, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro, ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Qualora operi un solo subacqueo, deve essere presente un secondo operatore subacqueo equipaggiato in modo da essere pronto ad intervenire in caso d’emergenza.

5. Munire il personale subacqueo di idonea copertura assicurativa ai sensi di legge, estesa anche ad eventuali danni arrecati a terzi.

6. Utilizzare unicamente attrezzature, apparecchi ed equipaggiamento individuale per le immersioni conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e provvisti della relativa certificazione di collaudo in regolare corso di validità.

7. Verificare che le unità navali in appoggio mostrino durante le operazioni subacquee, il prescritto segnale lettera “A” del Codice Internazionale dei segnali ovvero i segnali prescritti dalla legge 27.12.1977 n° 1085 “COLREG 1972” in premessa citata e siano munite di apparato radio VHF anche di tipo portatile, che consenta l’ascolto continuo sui canali 13 e 16;

8. Assicurare affinché gli operatori subacquei siano sempre collegati a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità.

 

Articolo 3

Per eseguire i lavori subacquei di cui al precedente articolo 2, le imprese dovranno ottenere specifica autorizzazione dall’Autorità marittima, presentando apposita istanza indicando gli elementi di cui allo stesso articolo 2, utilizzando il modello all’uopo predisposto ed allegato alla presente ordinanza.

Nella predetta istanza devono altresì essere indicate le generalità e la reperibilità del medico specializzato in medicina subacquea, referente dell’impresa che svolge i lavori.

L’autorizzazione ad effettuare le immersioni subacquee di cui al presente articolo, non esime gli interessati dal munirsi di ogni altro titolo eventualmente previsto per l’utilizzazione del demanio marittimo/mare territoriale, da richiedersi alle Autorità competenti.

 

Articolo 4

Tutte le unità navali che venissero a transitare nei pressi delle unità in appoggio ai lavori subacquei mostranti i segnalamenti di cui al punto 7 del precedente articolo 2, non devono avvicinarsi agli stessi a meno di 100 metri di distanza.

 

Articolo 5

Per l’espletamento della professione di sommozzatore in servizio locale in qualità di personale addetto ai servizi portuali di cui all’art. 116 del Codice della Navigazione, si rinvia nello specifico alla disciplina prevista dal Decreto ministeriale 13.01.1979 dell’allora Ministero della Marina Mercantile e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle previsioni di cui all’articolo 68 del Codice della Navigazione in premessa citati.

 

Disposizioni finali

Articolo 6

I contravventori alla presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo e/o reato perseguito a termine di legge incorrono autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, nelle sanzioni previste dagli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e saranno comunque ritenuti responsabili civilmente e penalmente di ogni danno alle persone e/o cose derivante dall’inosservanza delle presenti disposizioni.

 

Articolo 7

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore in data 14.03.2011 e la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni interessati e con l'affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, all’Albo pretorio dei Comuni di Caorle, Eraclea, San Michele al Tagliamento e Jesolo nonché con l'inclusione nel sito internet www.caorle.guardiacostiera.it alla sezione "Ordinanze".-

Caorle, lì 12.03.2011

F.to IL COMANDANTE

Tenente di Vascello (CP)

Mirko CROCIATI

 


 

ALLEGATO 1

All’ Ufficio Circondariale Marittimo

Sezione Tecnico/Amministrativa - Operativa

U.O. Tecnica/Op.va

30021 – CAORLE

Oggetto: Richiesta autorizzazione ad effettuare lavori subacquei.-

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….

Titolare/legale rappresentante della ditta/società ……………………………………. con sede

in ………………..…….. via …………………………………………… telefono (indicare anche

il n° di cellulare) ……………..………………………

CHIEDE

L’autorizzazione ad eseguire le seguenti attività, con l’impiego di sommozzatori:

1. Committente lavori (indicare dati societari)

………………………………………………………………

2. Descrizione dell’attività (indicare luogo, il lavoro da eseguire, le attrezzature/mezzi impiegati, la profondità di immersione)

………………………………………………………………

3. Sommozzatori/palombari impiegati (indicare generalità n° e porto d’iscrizione – scadenza visita medica annuale)

a)………………………………………………………………

b)………………………………………………………………

c)………………………………………………………………

d)………………………………………………………………

4. Data e orario svolgimento dei lavori

………………………………………………………………

5. Direttore responsabile delle operazioni

………………………………………………………………

6. Piano di sicurezza (in allegato)

7. Unità navali impiegate in appoggio ai lavori subacquei:

…………………………………………………………………………………………………

Abilitata/e al servizio/i …………………………………………………………………………...

8. Proprietario/Armatore

……………………………………………………………………………………………………

(Indicazioni in ordine all'attività istituzionale/imprenditoriale svolta)

…………………………………………………………………………………………………….

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

a) Le unità navali d’appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite da ditte costruttrici;

b) gli operatori subacquei impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l’assunzione/l’impiego;

c) che gli operatori subacquei durante le immersioni saranno guidati da un responsabile e da un assistente e che i medesimi sono a conoscenza dei segnali convenzionali di comunicazione;

d) di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad attivare nelle varie fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

e) di aver adempiuto agli obblighi ed alle verifiche di cui all’art. 10 (contratto d’appalto o d’opera) del decreto legislativo 271/99 (nel caso di lavori da eseguirsi con unità in galleggiamento sulle parti sommerse dello scafo, organi di governo e propulsione) ed avere raggiunto un accordo con il comando di bordo;

f) verranno innalzati a riva i segnali prescritti dal “Codice Internazionale dei Segnali” per il caso di presenza di palombaro (sommozzatore) in immersione, nonché mostrati i segnali prescritti dalla COLREG 1972 “Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare”;

g) gli operatori subacquei saranno collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie;

h) di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all’ordinanza n. 05/2011 in data 12.03.11 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle che disciplina l’attività subacquea nelle acque esterne agli ambiti portuali giurisdizione.-

Caorle , lì ………………………

Il Richiedente

………………………………….

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