Regione Siciliana - Legge Regionale n. 8 del
3-05-2004
Disciplina delle attività di guida turistica,
guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida
subacquea.
(G.U.R.S. n. 20 del 7-5-2004)
REGIONE SICILIANAL'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Definizione della professione di guida turistica
1. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o
gruppi di persone nelle visite a siti paesaggistici e naturalistici ed a
beni di interesse turistico quali monumenti, opere d'arte, musei, gallerie,
scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche culturali, storiche ed
artistiche. La professione di guida turistica disciplinata ai sensi della
presente legge corrisponde ad attività di guida specializzata.
2. I siti di alta specializzazione, individuati dalla Regione in linea con
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre
1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide
turistiche", nonché i siti riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura (UNESCO) quale patrimonio
culturale dell'umanità, che siano presenti sul territorio della Regione,
possono essere illustrati ai visitatori solo dalle guide turistiche
regolarmente iscritte nella corrispondente sezione dell'albo di cui
all'articolo 2.
3. La professione di guida turistica può essere esercitata stabilmente nel
territorio della Regione unicamente da coloro i quali siano iscritti in una
delle sezioni dell'albo regionale di cui all'articolo 2.
ARTICOLO 2
Albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti l'albo professionale delle guide turistiche
della Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) Sezione "Sicilia occidentale", la cui iscrizione consente l'esercizio
della professione nelle province di Palermo e Trapani;
b) Sezione "Sicilia centro-meridionale", la cui iscrizione consente
l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed
Agrigento;
c) Sezione "Sicilia orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della
professione nelle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa;
d) Sezione "ad esaurimento", suddivisa in elenchi provinciali, cui sono
iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso dell'abilitazione
di cui al comma 3.
2. L'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'albo di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 1 è subordinata al conseguimento della rispettiva
abilitazione, mediante il superamento di un esame riservato a coloro i quali
siano in possesso di un diploma di laurea in discipline afferenti alle
materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche nonché a coloro i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in
possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida
turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e a coloro che
conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già
banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Restano valide le abilitazioni all'esercizio della professione di guida
turistica nei comuni e nelle province della Regione già conseguite o che
saranno conseguite a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi, ai
sensi dell'articolo 123 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e
successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed
i trasporti, emanato previo parere della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme relative
all'accesso e svolgimento dell'esame di cui al comma 2, che deve comunque
assicurare la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera e la
cui commissione esaminatrice deve essere composta anche da docenti
universitari.
ARTICOLO 3
Corsi di aggiornamento
1. In alternativa all'esame di cui al comma 2 dell'articolo 2, coloro i
quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno
dei comuni o delle province della Regione e coloro i quali conseguiranno
l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima
dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritti in
ciascuna Sezione dell'albo regionale previa frequenza obbligatoria di un
corso di aggiornamento di 300 ore organizzato, anche in sedi decentrate,
dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
in collaborazione con le Università siciliane, da avviare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 4
Definizione dell'attività di accompagnatore turistico
1. E' accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie o
accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il
territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di
viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di
assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo, inoltre, informazioni
significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori
dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
2. E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale degli accompagnatori
turistici, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di
accompagnatore turistico indicata al comma 1. L'iscrizione all'albo è
subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 3.
3. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore si consegue
con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore,
riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media
superiore e con il superamento del relativo esame. I corsi sono organizzati
dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
in collaborazione con le Università siciliane o con gli istituti di
istruzione secondaria della Regione.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti, sono individuate le certificazioni di competenza attestate da
istituti di istruzione secondaria, nonché le tipologie di corsi dell'area di
professionalizzazione e di corsi finanziati con risorse dei Programmi
operativi nazionali organizzati dai predetti istituti, utili per il
riconoscimento di un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale
o totale dalla frequenza dei corsi di cui al comma 3.
5. Restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o
accompagnatore turistico rilasciate alla data di entrata in vigore della
presente legge nel territorio della Regione.
6. Nell'ambito di una stessa attività di accompagnamento a singole persone o
gruppi è vietato svolgere contemporaneamente le professioni di
accompagnatore turistico e di guida turistica da chi sia in possesso di
entrambe le abilitazioni.
ARTICOLO 5
Definizione dell'attività di guida ambientale-escursionistica
1. E' guida ambientale-escursionistica chi svolge le seguenti attività:
a) conduce persone singole o gruppi di turisti in ambienti terrestri o
acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le
caratteristiche ambientali;
b) affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante in iniziative e
programmi di educazione ambientale;
c) individua, anche in collaborazione con enti o altre figure professionali,
gli itinerari escursionistici con caratteristiche ambientali, definendone il
miglior percorso secondo la validità delle interrelazioni degli aspetti
legati al territorio e ne stabilisce il tracciato nonché le tappe e la più
opportuna segnaletica e cartellonistica; gli itinerari possono svilupparsi
anche in ambienti antropizzati, quali giardini o parchi urbani, per renderli
didatticamente fruibili.
2. L'attività di guida ambientale-escursionistica oltre i 2.000 metri di
quota deve essere svolta unitamente ad una guida alpina o vulcanologica o
maestro di alpinismo per ciascuna comitiva. Nelle isole di Vulcano e Strombo
li l'attività di guida ambientale-escursionistica deve essere svolta sempre
con la presenza di guide vulcanologiche.
3. Si prescinde dalla presenza di una guida alpina o vulcanologica o dal
maestro di alpinismo qualora l'attività oltre i 2.000 metri di quota venga
espletata a bordo di mezzi dei concessionari dei servizi pubblici di
trasporto sull'Etna, su itinerari escursionistici e/o tracciati
predeterminati, preventivamente autorizzati.
ARTICOLO 6
Albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide
ambientali-escursionistiche, la cui iscrizione consente l'esercizio
dell'attività di guida ambientale-escursionistica nella Regione.
L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di
cui al comma 2.
2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida
ambientale-escursionistica si consegue con il superamento di un esame
teorico-pratico riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma
di laurea in discipline biologiche e naturali, ambientali, geologiche,
agrarie e forestali, nonché a coloro che, in possesso di diploma di scuola
media superiore, abbiano frequentato appositi corsi di durata non inferiore
alle 800 ore.
3. Sono ammessi all'esame di cui al comma 2 anche coloro i quali, alla data
di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato, per almeno
due anni, anche in forma non continuativa, l'attività di guida
ambientale-escursionistica, ovvero abbiano frequentato corsi di formazione
professionale di durata non inferiore a 400 ore, diretti allo svolgimento di
tale attività o siano in possesso di qualifiche di accompagnatore di
escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a
livello nazionale.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed
i trasporti, emanato d'intesa con l'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente e previo parere della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinati l'accesso, le materie
e la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi e dell'esame di
cui al comma 2.
ARTICOLO 7
Disciplina dell'attività di guida subacquea
1. E' guida subacquea chi accompagna in itinerari subacquei, singoli o
gruppi, di massimo sei persone, in possesso di brevetto subacqueo
riconosciuto descrivendo prima dell'immersione il percorso, le
caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo
significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse.
2. E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide subacquee.
L'iscrizione all'albo consente l'esercizio dell'attività di guida subacquea
anche nelle aree marine protette della Regione.
3. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento di un brevetto
sportivo di livello equivalente a tre stelle CMAS (Confèdèration Mondiale
des Activitès Subacquatiques) o di corrispondente livello per altre
federazioni.
4. Al fine di aumentare il richiamo e l'offerta turistica nonché di tutelare
l'ambiente, le guide subacquee sono autorizzate ad ormeggiare nelle zone di
riserva A-B-C in occasione di visite guidate organizzate da centri di
immersione o "Scuole sub", regolarmente iscritti alle Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura per il tempo necessario al corretto
svolgimento della visita subacquea.
5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede,
con decreto, a disciplinare le attività dei centri di immersione e delle
"Scuole sub".
ARTICOLO 8
Ambito di applicazione
1. In ossequio agli articoli 49 e 50 del Trattato istitutivo della
Comunità europea, le disposizioni di cui alla presente legge non si
applicano, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 2 e 3, ai
cittadini di Stati membri dell'Unione europea, diversi dall'Italia, che
esercitano, in regime di libera prestazione di servizi, le professioni
turistiche disciplinate dalla presente legge.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano altresì:
a) limitatamente alla professione di guida turistica, ai dipendenti di enti
pubblici che, nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono le attività di
illustrazione delle sedi dell'ente di appartenenza;
b) limitatamente alla professione di accompagnatore turistico, a chi svolge
attività di accoglienza e di accompagnamento da e per aeroporti e stazioni
ferroviarie e marittime in qualità di titolare, direttore tecnico o
dipendente di agenzia di viaggi.
ARTICOLO 9
Tesserino di riconoscimento
1. All'atto dell'iscrizione agli albi di cui alla presente legge,
l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono
riportati i dati contenuti nell'elenco nonché, limitatamente alla
professione di guida turistica, le eventuali specializzazioni linguistiche.
Il tesserino è sottoposto a vidimazione triennale.
2. Il tesserino di riconoscimento deve essere reso visibile durante
l'esercizio dell'attività professionale.
ARTICOLO 10
Tariffe
1. Le tariffe minime da applicare per le prestazioni delle professioni
turistiche disciplinate dalla presente legge sono fissate ogni biennio con
decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale.
2. Le tariffe di cui al comma 1 vengono adottate entro il 30 giugno
dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.
ARTICOLO 11
Attività di vigilanza e sanzioni amministrative
1. I comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e
controllo sulle attività professionali di cui alla presente legge. Tali
funzioni, nell'ambito delle aree protette, sono esercitate dall'ente
gestore.
2. In caso di violazione della presente legge i comuni e gli enti gestori
delle aree protette applicano ai contravventori le seguenti sanzioni
amministrative:
a) euro 3.000 per l'esercizio dell'attività di guida turistica, di
accompagnatore turistico, di guida ambientale-escursionistica e di guida
subacquea senza possesso della relativa abilitazione o iscrizione all'albo o
per violazioni del comma 6 dell'articolo 4;
b) euro 100 per la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento;
c) euro 5.000 per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non
abilitati o per violazioni del comma 6 dell'articolo 4.
3. I proventi delle sanzioni sono introitati dal comune o dagli enti gestori
delle aree protette a titolo di copertura delle spese per l'attività di
vigilanza e controllo.
4. I comuni e gli enti gestori delle aree protette sono tenuti a trasmettere
all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
copia dei verbali delle contravvenzioni elevate ai sensi del comma 2, nonché
copia degli eventuali reclami pervenuti in ordine all'esercizio delle
attività disciplinate dalla presente legge.
ARTICOLO 12
Revoca e sospensione dell'abilitazione
1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge,
l'abilitazione all'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente
legge può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
a) reiterate violazioni delle disposizioni sanzionate all'articolo 11;
b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale.
2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità,
l'abilitazione può essere revocata.
3. La sospensione e la revoca sono disposte dall'Assessore regionale per il
turismo, le comunicazioni ed i trasporti sulla base dei verbali delle
contravvenzioni elevate dai competenti organi del comune o dell'ente gestore
dell'area protetta nei quali si è verificata l'infrazione, nonché sulla base
dei reclami pervenuti dai clienti.
ARTICOLO 13
Requisito di iscrizione
1. E' requisito di iscrizione agli albi di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7
essere residenti o eleggere domicilio nel territorio della Regione.
ARTICOLO 14
Norma finanziaria
1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente
legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 200
migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB
4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione
per l'esercizio finanziario medesimo.
2. Per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di 200
migliaia di euro, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.
ARTICOLO 15
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Palermo, 3 maggio 2004.
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