UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO SANTO STEFANO
ORDINANZA N° 189/2003
Il capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano:
VISTA l’ordinanza n. 57/98 in data 16.07.1998 e successive
modifiche;
VISTA : La Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione
Toscana il 23.03.2000 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di
turismo”,che regola la professione di Guida Ambientale ;
VISTA la legge 11.02.1971, n. 50 e successive modifiche,
recante “Norme sulla Navigazione da Diporto”;
VISTA la legge 08.07.2003, n.172 recante “Disposizioni per
il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
VISTA la legge 14.07.1965, n. 963 sulla disciplina della
pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n.
1639 del 02.10.1968;
VISTA la Legge 616/77 ed il D.P.R. 435/91 “Regolamento per
la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
VISTA la Legge Regionale n° 94 del 15 dicembre 1994 che
disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive nonché il D.M.
18.02.1982;
CONSIDERATO che la maggior parte delle attività subacquee
si svolgono in forma organizzata, spesso con supporto di mezzi nautici ed
unità da diporto;
CONSIDERATO che la su citata legge 172/2003 ha consentito
che le unità da diporto possano essere utilizzate come unità di appoggio per
le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
RITENUTO opportuno meglio disciplinare ed integrare le
norme della propria ordinanza n. 57/98 in data 16.07.1998, anche al fine di
rendere omogenea la normativa in materia di attività subacquea sportiva e
ricreativa in relazione alle competenze dell’Autorità Marittima e senza
pregiudizio di quanto di competenza di altre Autorità;
VISTO il dispaccio prot. n. 520167 in data 5 febbraio 1996
della Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti del soppresso Ministero
della Marina Mercantile;
VISTA la circolare n° 82/075489 in data 30.10.2001 del
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
VISTI gli Artt. 17 e 68 del Codice della Navigazione e 59
del relativo Regolamento di esecuzione;
ORDINA
DISPOSIZIONI
GENERALI (1)
L’attività
subacquea nelle acque del Circondario marittimo di Porto Santo Stefano è
disciplinata dalla presente ordinanza con le modalità di seguito riportate.
Vengono individuate come attività subacquee:
-
le immersioni guidate,
con o senza supporto di unità navali, effettuate da Società/Circoli
Sportivi/Associazioni/Imprese finalizzate al rilascio di brevetto ovvero
all’accompagnamento di subacquei sportivi già in possesso di brevetto;
-
l’attività di
accompagnamento svolta professionalmente da persone provviste
dell’abilitazione di “Guida Ambientale” di cui alla Legge n°42/00 della
Regione Toscana;
-
le immersioni libere
effettuate, con o senza supporto di unità navali, da privati per scopi
ludico-sportivi compresa la pesca sportiva subacquea.
L’esercizio dell’attività subacquea è vietato:
-
a distanza
inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
-
a distanza
inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a m. 300 dalle navi militari
di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
-
nelle zone di
mare di regolare transito delle navi per l’uscita e l’entrata nei porti e
per l’ancoraggio, stabilita con apposita Ordinanza del Capo del
Circondario Marittimo;
-
nelle zone di
mare interdette alla balneazione;
-
nelle zone di
mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario e del Capo
del Compartimento.
L’esercizio
dell’attività di pesca sportiva subacquea è disciplinato dal D.P.R. 2
ottobre 1968, n.1639.
Ogni
subacqueo ha l’obbligo di segnalarsi quando:
si trovi al di
fuori delle acque riservate alla balneazione.
(1) cosi
come sostituito con ordinanza n°15/04 in data 01.03.2004
PARTE A –
IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DU UNITA’ NAVALI
ARTICOLO
A.1
Nelle acque del Circondario
Marittimo di Porto Santo Stefano l’effettuazione ai fini turistico/sportivi
di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore),
svolte con il supporto di unità navali, è consentito solamente a
Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente
tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è
subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
ARTICOLO A.2
Le dotazioni di
sicurezza previste dalle norme in vigore, per la tipologia dell’unità navale
e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le
seguenti:
-
apparecchiatura per la
somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con
bombola di almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se
munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
-
mezzo di comunicazione
che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di
riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);
-
tabella riportante i
numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di
soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri
iperbarici etc.);
-
cassetta di pronto
soccorso;
-
almeno una bombola di
riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l’erogazione
dell’aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata
dell’operazione, a bordo dell’imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5
metri a discrezione del responsabile dell’unità navale, per meglio
garantire le condizioni di sicurezza;
-
carta nautica della
zona con l’esatta indicazione della località di immersione in atto, di
facile ed immediata consultazione per tutti coloro i quali si trovino a
bordo.
ARTICOLO A.3
Il responsabile dell’unità navale deve annotare su apposito registro, prima
della partenza, l’elenco dei partecipanti all’immersione, con l’indicazione
dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori
subacquei.
ARTICOLO A.4 (1)
L’accompagnatore per
immersioni finalizzate al rilascio di brevetto “sub” deve essere munito di
idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni,
nazionali o internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i
limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità
civili e penali connesse con l’attività svolta.
Resta inteso quanto specificatamente previsto dall’articolo 118 della Legge
Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 inerente la
figura professionale di Guida Ambientale subacquea ai fini culturali e di
educazione ambientale.
Ogni accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni in mare (acque
libere) più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con
buona visibilità e non più di 2 (due) subacquei in ore notturne o con scarsa
visibilità.
Deve rispettare, inoltre, i limiti di profondità stabiliti dal brevetto
posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere
rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
(1) cosi come sostituito con ordinanza n°15/04 in data
01.03.2004
ARTICOLO A.5
Qualora si effettui un
immersione con unità navale di appoggio ancorata, l’ancoraggio dell’unità
dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere “filato per occhio”
in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato
in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un
parabordo).
ARTICOLO A.6
Durante l’immersione
l’unità navale dovrà essere sempre presieduta da una persona in grado di
manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d’emergenza.
ARTICOLO A.7
Oltre ai prescritti
segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l’unità deve
mostrare:
-
durante il giorno:
- in acque nazionali una bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
- di giorno, in aggiunta ai segnali di cui sopra, la
Associazione/Impresa/Società/Circolo sportivo ha facoltà di utilizzare un
pallone per segnalazione di subacqueo ancorato nella zona in cui avviene
l’immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera rossa con striscia
diagonale bianca);
-
di notte tre luci in linea verticale di cui
quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro
d’orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a mt. 12), con portata
di almeno un miglio (Colreg 72).
Tutti gli operatori
subacquei devono, comunque, operare entro i 50 metri dalla verticale dei
segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare).
ARTICOLO A.8
Nel caso di immersioni
subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per
le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le
modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o
internazionali generalmente riconosciute.
Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla
Sala Operativa dell’Autorità Marittima locale prima dell’inizio delle
immersioni, anche a mezzo fax, una informativa (come dell’allegato A)
riportante:
-
data, ora e luogo dell’immersione;
-
numero dei partecipanti;
-
nominativo dell’istruttore responsabile e
degli eventuali assistenti;
-
unita navale utilizzata;
-
modalità operativa;
PARTE B –
IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DU UNITA’ NAVALI
ARTICOLO B.1
Nelle acque del
Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano l’effettuazione ai fini
turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con
accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è consentito
solamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano
espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro
statuto ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai
successivi articoli.
ARTICOLO B.2
Durante le immersioni
dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:
-
apparecchiatura per la somministrazione di
ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola di almeno sette
litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a
domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
-
mezzo di comunicazione che consenta di
contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva);
-
tabella riportante i numeri telefonici e/o le
frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità
Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri iperbarici etc.);
-
cassetta di pronto soccorso.
ARTICOLO B.3
Il responsabile
dell’immersione deve annotare su apposito registro, prima della partenza,
l’elenco dei partecipanti all’immersione, con l’indicazione dei brevetti
posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.
ARTICOLO B.4 (1)
L’accompagnatore per
immersioni finalizzate al rilascio di brevetto “sub” deve essere munito di
idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni,
nazionali o internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i
limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità
civili e penali connesse con l’attività svolta.
Resta inteso quanto specificatamente previsto dall’articolo 118 della Legge
Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 inerente la
figura professionale di Guida Ambientale subacquea ai fini culturali e di
educazione ambientale.
Ogni accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni in mare (acque
libere) più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con
buona visibilità e non più di 2 (due) subacquei in ore notturne o con scarsa
visibilità.
Deve rispettare, inoltre, i limiti di profondità stabiliti dal brevetto
posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere
rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
(1) cosi come sostituito con ordinanza n°15/04 in data 01.03.2004
ARTICOLO B.5
Nelle immersioni diurne
il responsabile dell’immersione, laddove sia obbligatorio, ha l’obbligo di
provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante
bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non
inferiore a 300 (trecento) metri.
I subacquei partecipanti all’immersione devono operare entro un raggio di 50
metri dalla verticale del segnale sopradetto.
Nelle immersioni notturne i subacquei partecipanti all’immersione, laddove
sia obbligatorio, devono segnalarsi in superficie ed in immersione con un
segnale luminoso giallo intermittente da applicare alla parte posteriore
alta del corpo (nuca, rubinetteria etc.) visibile a giro d’orizzonte a non
meno di 300 metri di distanza allorché in superficie.
ARTICOLO B.6
Nel caso di immersioni
subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per
le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le
modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o
internazionali generalmente riconosciute.
Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla
Sala Operativa dell’Autorità Marittima locale prima dell’inizio delle
immersioni, anche a mezzo fax, una informativa (come dell’allegato A)
riportante:
-
data, ora e luogo
dell’immersione;
-
numero dei
partecipanti;
-
nominativo
dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
-
unita navale
utilizzata;
-
modalità operativa;
PARTE C – ATTIVITA’ SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI
ARTICOLO C.1
Nelle immersioni diurne,
laddove il segnale sia obbligatorio, il subacqueo deve segnalarsi con un
pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale
bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo
in immersione è accompagnato da mezzo nautico d’appoggio, la bandiera rossa
con la striscia bianca nono deve essere issata sul mezzo nautico con le
modalità di cui al precedente articolo A.7
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del
mezzo nautico d’appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di
segnalazione
Nelle immersioni
notturne, laddove il segnale sia obbligatorio, il subacqueo deve segnalarsi
in superficie ed in immersione con un segnale luminoso giallo intermittente
da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria,
ecc….), visibile a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di distanza
allorchè in superficie.
Se ci si avvale di barca d’appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnali
accesi, con le modalità di cui al precedente articolo A.7, ed essere munito
di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in casi di necessità. A bordo
dovrà esserci persona in grado di fornire assistenza.
Se vi sono più subacquei
in immersione, laddove il segnale sia obbligatorio, è sufficiente un solo
segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale
del segnale.
È concessa la facoltà al
nuotatore che si trova fuori dalle acque riservate alla balneazione di
usufruire dei segnali previsti per le immersioni con una sagola non più
lunga di metri 3, al fine di evitare di essere investito da un’unità in
transito.
PARTE D – DISPOSIZIONI
FINALI
ARTICOLO D.1
Tutte le unità in
transito in prossimità dei predetti segnali devono moderare la velocità e
mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.
ARTICOLO D.2
I contravventori alla
presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione
o ai sensi delle Leggi citate in premessa.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente
ordinanza che entra in vigore dal 1 Gennaio 2004 e abroga l’ordinanza n.
57/98 in data 16.07.1998.
Porto Santo Stefano, 20 Dicembre 2003
F.to IL
CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Sergio LO PRESTI
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