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turismo subacqueo liguria
04-01-15

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UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO SANTO STEFANO

ORDINANZA N° 189/2003


        Il capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano:
VISTA l’ordinanza n. 57/98 in data 16.07.1998 e successive modifiche;
VISTA : La Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo”,che regola la professione di Guida Ambientale ;
VISTA la legge 11.02.1971, n. 50 e successive modifiche, recante “Norme sulla Navigazione da Diporto”;
VISTA la legge 08.07.2003, n.172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
VISTA la legge 14.07.1965, n. 963 sulla disciplina della pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n. 1639 del 02.10.1968;
VISTA la Legge 616/77 ed il D.P.R. 435/91 “Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
VISTA la Legge Regionale n° 94 del 15 dicembre 1994 che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive nonché il D.M. 18.02.1982;
CONSIDERATO che la maggior parte delle attività subacquee si svolgono in forma organizzata, spesso con supporto di mezzi nautici ed unità da diporto;
CONSIDERATO che la su citata legge 172/2003 ha consentito che le unità da diporto possano essere utilizzate come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
RITENUTO opportuno meglio disciplinare ed integrare le norme della propria ordinanza n. 57/98 in data 16.07.1998, anche al fine di rendere omogenea la normativa in materia di attività subacquea sportiva e ricreativa in relazione alle competenze dell’Autorità Marittima e senza pregiudizio di quanto di competenza di altre Autorità;
VISTO il dispaccio prot. n. 520167 in data 5 febbraio 1996 della Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti del soppresso Ministero della Marina Mercantile;
VISTA la circolare n° 82/075489 in data 30.10.2001 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
VISTI gli Artt. 17 e 68 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

DISPOSIZIONI GENERALI (1)

L’attività subacquea nelle acque del Circondario marittimo di Porto Santo Stefano è disciplinata dalla presente ordinanza con le modalità di seguito riportate.
Vengono individuate come attività subacquee:

  1. le immersioni guidate, con o senza supporto di unità navali, effettuate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese finalizzate al rilascio di brevetto ovvero all’accompagnamento di subacquei sportivi già in possesso di brevetto;

  2. l’attività di accompagnamento svolta professionalmente da persone provviste dell’abilitazione di “Guida Ambientale” di cui alla Legge n°42/00 della Regione Toscana;

  3. le immersioni libere effettuate, con o senza supporto di unità navali, da privati per scopi ludico-sportivi compresa la pesca sportiva subacquea.


L’esercizio dell’attività subacquea è vietato:

  • a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;

  • a distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a m. 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;

  • nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l’uscita e l’entrata nei porti e per l’ancoraggio, stabilita con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;

  • nelle zone di mare interdette alla balneazione;

  • nelle zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario e del Capo del Compartimento.

L’esercizio dell’attività di pesca sportiva subacquea è disciplinato dal D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639.

        Ogni subacqueo ha l’obbligo di segnalarsi quando:

  • operi con autorespiratore;

       si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

 

               (1) cosi come sostituito con ordinanza n°15/04 in data 01.03.2004

PARTE A – IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DU UNITA’ NAVALI

ARTICOLO A.1

Nelle acque del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano l’effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, è consentito solamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

 

ARTICOLO A.2

Le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore, per la tipologia dell’unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti:

  • apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola di almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;

  • mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);

  • tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri iperbarici etc.);

  • cassetta di pronto soccorso;

  • almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l’erogazione dell’aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell’operazione, a bordo dell’imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 metri a discrezione del responsabile dell’unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza;

  • carta nautica della zona con l’esatta indicazione della località di immersione in atto, di facile ed immediata consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo.

 


ARTICOLO A.3


Il responsabile dell’unità navale deve annotare su apposito registro, prima della partenza, l’elenco dei partecipanti all’immersione, con l’indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

 

ARTICOLO A.4 (1)

L’accompagnatore per immersioni finalizzate al rilascio di brevetto “sub” deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l’attività svolta.
Resta inteso quanto specificatamente previsto dall’articolo 118 della Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 inerente la figura professionale di Guida Ambientale subacquea ai fini culturali e di educazione ambientale.
Ogni accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni in mare (acque libere) più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con buona visibilità e non più di 2 (due) subacquei in ore notturne o con scarsa visibilità.
Deve rispettare, inoltre, i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

            (1) cosi come sostituito con ordinanza n°15/04 in data 01.03.2004

 

ARTICOLO A.5

Qualora si effettui un immersione con unità navale di appoggio ancorata, l’ancoraggio dell’unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere “filato per occhio” in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo).

ARTICOLO A.6

Durante l’immersione l’unità navale dovrà essere sempre presieduta da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d’emergenza.

ARTICOLO A.7

Oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l’unità deve mostrare:

  •  durante il giorno:
    - in acque nazionali una bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
    - di giorno, in aggiunta ai segnali di cui sopra, la Associazione/Impresa/Società/Circolo sportivo ha facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di subacqueo ancorato nella zona in cui avviene l’immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera rossa con striscia diagonale bianca);
     

  •  di notte tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d’orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a mt. 12), con portata di almeno un miglio (Colreg 72).

Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 metri dalla verticale dei segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare).

ARTICOLO A.8

Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.
Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla Sala Operativa dell’Autorità Marittima locale prima dell’inizio delle immersioni, anche a mezzo fax, una informativa (come dell’allegato A) riportante:

  • data, ora e luogo dell’immersione;

  • numero dei partecipanti;

  • nominativo dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;

  • unita navale utilizzata;

  • modalità operativa;

 

PARTE B – IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DU UNITA’ NAVALI
 

ARTICOLO B.1

Nelle acque del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano l’effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è consentito solamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO B.2

Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:

  • apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola di almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;

  • mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva);

  • tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri iperbarici etc.);

  • cassetta di pronto soccorso.

ARTICOLO B.3

Il responsabile dell’immersione deve annotare su apposito registro, prima della partenza, l’elenco dei partecipanti all’immersione, con l’indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

ARTICOLO B.4 (1)

L’accompagnatore per immersioni finalizzate al rilascio di brevetto “sub” deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l’attività svolta.
Resta inteso quanto specificatamente previsto dall’articolo 118 della Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 inerente la figura professionale di Guida Ambientale subacquea ai fini culturali e di educazione ambientale.
Ogni accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni in mare (acque libere) più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con buona visibilità e non più di 2 (due) subacquei in ore notturne o con scarsa visibilità.
Deve rispettare, inoltre, i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

        (1) cosi come sostituito con ordinanza n°15/04 in data 01.03.2004

ARTICOLO B.5

Nelle immersioni diurne il responsabile dell’immersione, laddove sia obbligatorio, ha l’obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri.
I subacquei partecipanti all’immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale sopradetto.
Nelle immersioni notturne i subacquei partecipanti all’immersione, laddove sia obbligatorio, devono segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso giallo intermittente da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria etc.) visibile a giro d’orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie.

ARTICOLO B.6

Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.
Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla Sala Operativa dell’Autorità Marittima locale prima dell’inizio delle immersioni, anche a mezzo fax, una informativa (come dell’allegato A) riportante:

  • data, ora e luogo dell’immersione;

  • numero dei partecipanti;

  • nominativo dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;

  • unita navale utilizzata;

  • modalità operativa;

 


PARTE C – ATTIVITA’ SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI

ARTICOLO C.1

Nelle immersioni diurne, laddove il segnale sia obbligatorio, il subacqueo deve segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d’appoggio, la bandiera rossa con la striscia bianca nono deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente articolo A.7
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d’appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione

Nelle immersioni notturne, laddove il segnale sia obbligatorio, il subacqueo deve segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso giallo intermittente da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, ecc….), visibile a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorchè in superficie.
Se ci si avvale di barca d’appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnali accesi, con le modalità di cui al precedente articolo A.7, ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in casi di necessità. A bordo dovrà esserci persona in grado di fornire assistenza.

Se vi sono più subacquei in immersione, laddove il segnale sia obbligatorio, è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.

È concessa la facoltà al nuotatore che si trova fuori dalle acque riservate alla balneazione di usufruire dei segnali previsti per le immersioni con una sagola non più lunga di metri 3, al fine di evitare di essere investito da un’unità in transito.

 

PARTE D – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO D.1

Tutte le unità in transito in prossimità dei predetti segnali devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.

ARTICOLO D.2

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione o ai sensi delle Leggi citate in premessa.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore dal 1 Gennaio 2004 e abroga l’ordinanza n. 57/98 in data 16.07.1998.



Porto Santo Stefano, 20 Dicembre 2003

F.to IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Sergio LO PRESTI