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Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena, VISTA la legge 11.02.1971 n° 50 e successive modifiche, recante "Norme sulla Navigazione da Diporto"; VISTA la Legge 14.07.1965 n°963 sulla disciplina della pesca marittima ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con D.P.R. n°1639 del 02.10.1968; VISTI i dispacci n°82/00057388/I e n°82/042737/I rispettivamente datati 13 luglio 2001 e 2 luglio 2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativi alla distanza minima di navigazione dalle boe di segnalazione subacquei; VISTI i dispacci n° 82/010390/II, n°82/075489/II e n°82/033465/II, rispettivamente datati 16 febbraio 2000, 30 ottobre 2001 e 26 maggio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto riguardanti l’esercizio dell’attività subacquea sportiva e ricreativa; VISTI gli art. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Parte Marittima); CONSIDERATO il notevole incremento delle attività subacquee nel Circondario Marittimo di La Maddalena, caratterizzate dalla presenza di un notevole traffico da diporto; TENUTO CONTO che una parte considerevole delle attività subacquee si svolge in forma organizzata e spesso con l’ausilio di mezzi nautici; RITENUTO NECESSARIO stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
ORDINA PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA' NAVALI ARTICOLO A.1 Nelle acque del Circondario Marittimo di La Maddalena
l’effettuazione di attività subacquee organizzate ai fini turistico/sportivi
(immersioni guidate con accompagnatore) svolte con il supporto di unità
navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli
Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività
nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata
all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli. ARTICOLO A.2 Le dotazioni di sicurezza previste delle norme in vigore, per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti:
ARTICOLO A.3 Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve
annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con
l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali
accompagnatori subacquei. ARTICOLO A.4 L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito
di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni,
nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro
i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità
civili e penali connesse con l'attività svolta. ARTICOLO A.5 In caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata,
l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter
essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di
ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale
costituito anche da un parabordo). ARTICOLO A.6 Durante l’immersione l’unità navale dovrà essere presidiata
da almeno una persona pronta ad intervenire che sia in grado di manovrare ed
effettuare eventuali comunicazioni d’emergenza. ARTICOLO A.7 Oltre ai prescritti segnali di fondo, se previsti in
relazione alla lunghezza, l'unità deve mostrare: ARTICOLO A.8 Nel caso di immersioni subacquee organizzate da
Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per l’addestramento e
l’apprendimento finalizzato al conseguimento di brevetti, dovranno essere
rispettate le modalità stabilite dalle federazioni/Imprese/Associazioni
nazionali o internazionali generalmente riconosciute. PARTE B- IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITA' NAVALI ARTICOLO B.l Nelle acque del Circondario Marittimo di La Maddalena l’effettuazione ai
fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni
guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è
consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese
che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero
nel loro statuto ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui
ai successivi articoli. ARTICOLO B.2 Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili presso il luogo scelto come base di partenza per l’immersione, comunque prontamente accessibile, le seguenti dotazioni di sicurezza:
ARTICOLO B.3 Prima della partenza il responsabile dell’immersione deve annotare su
apposito registro l’elenco dei partecipanti all’immersione con l’indicazione
dei brevetti posseduti nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori
subacquei. ARTICOLO B.4 L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo
brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali
od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti
imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e
penali connesse con l'attività svolta. ARTICOLO B.5 Nelle immersioni diurne il responsabile dell’immersione ha l’obbligo di
provvedere al segnalamento con un galleggiante recante una bandiera rossa
con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300
metri. ARTICOLO B.6 Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli
Sportivi/Associazioni/Imprese per l’addestramento e l’apprendimento
finalizzato al conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le
modalità stabilite dalle federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od
internazionali generalmente riconosciute.
ARTICOLO C.1 Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l’obbligo di segnalarsi con un
galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca,
visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo in
immersione è accompagnato da mezzo nautico d’appoggio la bandiera rossa con
striscia diagonale bianca dev’essere issata con le modalità di cui al
predente Articolo A7. PARTE D - DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO D.l L'esercizio di attività subacquea è vietato:
ARTICOLO D.2 I divieti di cui al precedente articolo D.1 punti c), d), e) ed f) si applicano anche all’attività di pesca subacquea, il cui esercizio è disciplinato da specifica normativa. ARTICOLO D.3 E’ fatto obbligo alle unità propulse a vela o a motore in transito in prossimità di segnali indicanti la presenza di subacquei di moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno100 metri dai predetti segnali. ARTICOLO D.4 Le norme di cui alla presente Ordinanza non si applicano al semplice
“nuoto subacqueo”, cioè senza l’ausilio di autorespiratore, praticato
all’interno delle zone di sicurezza bagnanti stabilite nella vigente
ordinanza Balneare. ARTICOLO D.5 Le norme di cui alla presente Ordinanza non esimono gli interessati dall’osservanza di ulteriori disposizioni disciplinanti l’attività subacquea emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Parco Nazionale di La Maddalena. ARTICOLO D.6 Qualsiasi norma in contrasto con la presente Ordinanza è da ritenersi abrogata. ARTICOLO D.7 I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.
La Maddalena, 12 agosto 2003
ALLEGATO A TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE
CAMERE IPERBARICHE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI
LA MADDALENA
(*) LE CHIAMATE AL NUMERO BLU 1530 EFFETTUATE DA TELEFONI CELLULARI SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA DI ROMA CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIU’ VICINO. OCCORRE PEERTANTO SPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTA’ PIU’ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO (LA CHIAMATA E’ GRATUITA PER L’UTENTE). ASCOLTO RADIO VHF/FM CAPITANERIA DI PORTO DI LA MADDALENA canale 16 (h.24) |