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turismo subacqueo liguria
04-01-15

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CAPITANERIA DI PORTO
LA MADDALENA

ORDINANZA N° 63 /2003


Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

VISTA la legge 11.02.1971 n° 50 e successive modifiche, recante "Norme sulla Navigazione da Diporto";

VISTA la Legge 14.07.1965 n°963 sulla disciplina della pesca marittima ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con D.P.R. n°1639 del 02.10.1968;

VISTI  i dispacci n°82/00057388/I e n°82/042737/I rispettivamente datati 13 luglio 2001 e 2 luglio 2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativi alla distanza minima di navigazione dalle boe di segnalazione subacquei;

VISTI  i dispacci n° 82/010390/II, n°82/075489/II e n°82/033465/II, rispettivamente datati 16 febbraio 2000, 30 ottobre 2001 e 26 maggio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto riguardanti l’esercizio dell’attività subacquea sportiva e ricreativa;

VISTI  gli art. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Parte Marittima);

CONSIDERATO il notevole incremento delle attività subacquee nel Circondario Marittimo di La Maddalena, caratterizzate dalla presenza di un notevole traffico da diporto;

TENUTO CONTO che una parte considerevole delle attività subacquee si svolge in forma organizzata e spesso con l’ausilio di mezzi nautici;

RITENUTO NECESSARIO stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;

 

ORDINA

PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA' NAVALI

ARTICOLO A.1

Nelle acque del Circondario Marittimo di La Maddalena l’effettuazione di attività subacquee organizzate ai fini turistico/sportivi (immersioni guidate con accompagnatore) svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
 

ARTICOLO A.2

Le dotazioni di sicurezza previste delle norme in vigore, per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti:

  • apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola di capacità di almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
  • mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);
  • tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri Iperbarici, ecc.) conforme all’allegato A;
  • cassetta di pronto soccorso;
  • almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l’erogazione dell’aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell’immersione, a bordo dell’imbarcazione o ad una profondità da tre a cinque metri, a discrezione del responsabile dell’unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza.
     

ARTICOLO A.3

Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.
 

ARTICOLO A.4

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.
Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di cinque subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
 

ARTICOLO A.5

In caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo).
 

ARTICOLO A.6

Durante l’immersione l’unità navale dovrà essere presidiata da almeno una persona pronta ad intervenire che sia in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d’emergenza.
 

ARTICOLO A.7

Oltre ai prescritti segnali di fondo, se previsti in relazione alla lunghezza, l'unità deve mostrare:
•  durante il giorno:
  - in acque nazionali una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore ai300 metri;
  - di giorno, in aggiunta ai segnali di cui sopra, la Associazione/Impresa/Società/Circolo Sportivo ha facoltà di utilizzare una boa per segnalazione di subacqueo, ancorata nella zona di cui avviene l'immersione (galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri);

•  di notte tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d’orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore ai 12 metri), con portata di almeno di un miglio (Colreg 72).

Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 metri dai segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare, ecc.).
 

ARTICOLO A.8

Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per l’addestramento e l’apprendimento finalizzato al conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

 

PARTE B- IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITA' NAVALI

ARTICOLO B.l

Nelle acque del Circondario Marittimo di La Maddalena l’effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
 

ARTICOLO B.2

Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili presso il luogo scelto come base di partenza per l’immersione, comunque prontamente accessibile, le seguenti dotazioni di sicurezza:

  • apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola di capacità di almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
  • mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso;
  • tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri Iperbarici ecc.) conforme all’allegato A;
     

ARTICOLO B.3

Prima della partenza il responsabile dell’immersione deve annotare su apposito registro l’elenco dei partecipanti all’immersione con l’indicazione dei brevetti posseduti nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.
 

ARTICOLO B.4

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.
Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di cinque subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
 

ARTICOLO B.5

Nelle immersioni diurne il responsabile dell’immersione ha l’obbligo di provvedere al segnalamento con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.
Se vi sono più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro un raggio di 50 metri dalla verticale del predetto segnale.
Nelle immersioni notturne i subacquei partecipanti all’immersione devono segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso (lampada stroboscopica, luce chimica, ecc.) visibile a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie.
 

ARTICOLO B.6

Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per l’addestramento e l’apprendimento finalizzato al conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od internazionali generalmente riconosciute.
 


PARTE C - ATTIVITÀ SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI

ARTICOLO C.1

Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d’appoggio la bandiera rossa con striscia diagonale bianca dev’essere issata con le modalità di cui al predente Articolo A7.
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d’appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione. Se vi sono più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri del predetto segnale.
Nelle immersioni notturne il subacqueo deve segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso (lampada stroboscopica, luce chimica, ecc.) visibile a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie.
Se ci si avvale di barca appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, con le modalità di cui al precedente articolo A.7 ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità come previsto all’art. A.2.
In presenza di mezzo nautico d’appoggio è in ogni caso obbligatoria la presenza a bordo di almeno una persona pronta ad intervenire.
 

PARTE D - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO D.l

L'esercizio di attività subacquea è vietato:

  • a) a distanza inferiore a mt.200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
  • b) a distanza inferiore a mt.200 dalle navi mercantili ed a metri 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
  • c) nelle zone di mare interdette alla balneazione;
  • d) nelle zone di mare temporaneamente interdette all’attività subacquea in quanto interessate da lavori, rilievi, regate o da altre eventuali attività;
  • e) nei porti;
  • f) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l’uscita e l’entrata nei porti e per l’ancoraggio.
     

ARTICOLO D.2

I divieti di cui al precedente articolo D.1 punti c), d), e) ed f) si applicano anche all’attività di pesca subacquea, il cui esercizio è disciplinato da specifica normativa.

ARTICOLO D.3

E’ fatto obbligo alle unità propulse a vela o a motore in transito in prossimità di segnali indicanti la presenza di subacquei di moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno100 metri dai predetti segnali.

ARTICOLO D.4

Le norme di cui alla presente Ordinanza non si applicano al semplice “nuoto subacqueo”, cioè senza l’ausilio di autorespiratore, praticato all’interno delle zone di sicurezza bagnanti stabilite nella vigente ordinanza Balneare.
Il nuotatore, che si trovi fuori dalle acque riservate alla balneazione, ha facoltà di segnalare la propria presenza alle unità in transito, utilizzando il segnale previsto per il subacqueo, munito di sagola non più lunga di 3 metri.

ARTICOLO D.5

Le norme di cui alla presente Ordinanza non esimono gli interessati dall’osservanza di ulteriori disposizioni disciplinanti l’attività subacquea emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Parco Nazionale di La Maddalena.

ARTICOLO D.6

Qualsiasi norma in contrasto con la presente Ordinanza è da ritenersi abrogata.

ARTICOLO D.7

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

 

La Maddalena, 12 agosto 2003


IL COMANDANTE
C.F. (CP) Cosma SCARAMELLA

 

 

ALLEGATO A

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

 

  • NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE (H.24)                          1530(*)
  • 13°M.R.S.C. CAGLIARI                                                              070 605171
  • CAPITANERIA DI PORTO DI LA MADDALENA                    0789 737095
  • UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI PALAU                            0789 709419
  • DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI SANTA TERESA GALL.     0789 754602
  • CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO                            115
  • SISTEMA DI SOCCORSO SANITARIO                                        118
  • SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA LA MADDALENA             0789 791236
  • PRONTO SOCCORSO OSP.CIVILE DI LA MADDALENA     0789 737497
  • PROTEZIONE CIVILE                                                                 0789 735587

 

CAMERE IPERBARICHE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LA MADDALENA
 

  • OSPEDALE CIVILE DI LA MADDALENA                                0789 791200
    Via Amm.Magnaghi

(*) LE CHIAMATE AL NUMERO BLU 1530 EFFETTUATE DA TELEFONI CELLULARI SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA DI ROMA CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIU’ VICINO. OCCORRE PEERTANTO SPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTA’ PIU’ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO (LA CHIAMATA E’ GRATUITA PER L’UTENTE).

ASCOLTO RADIO VHF/FM

CAPITANERIA DI PORTO DI LA MADDALENA                    canale 16 (h.24)