CEDIFOP
news n. 101 - Dicembre 2014 - articolo 184
Il gruppo internazionale IDSA
(di Manos Kouvakis)
L’International Diving Schools Association (IDSA), costituita nel
1982, rappresenta l’unica didattica a livello internazionale nel
settore della subacquea industriale. IDSA fornisce gli standard
formativi nei percorsi didattici del settore. Essa ha già stabilito
norme per l’addestramento subacqueo, nella subacquea industriale sulla
base del consenso dei suoi molti membri. Le norme forniscono sia un
criterio per i formatori, sia per la definizione di norme nazionali
esistenti o per crearne di nuove, e una guida per i “contractors”
internazionali.
L’obiettivo principale dell'introduzione di tali standard formativi,
concordati a livello internazionale, è di migliorare la sicurezza,
fornire ai “Contractors” un ingresso diretto al Diver Training
Syllabus superando i confini nazionali e migliorare la qualità dei
Diver, fornendo loro una maggiore opportunità di lavoro. Ad oggi,
diversi governi hanno impostato i propri regolamenti nazionali di
formazione applicando gli standard formativi proposti dall’IDSA,
perché il programma IDSA fornisce una serie di “National Standards”
pubblicando anche una “Table of Equivalence” con norme specialistiche
attualmente in fase di continuo sviluppo.
In pratica IDSA rappresenta la didattica, (unica a livello mondiale),
nel settore del diving industriale perché indica i tempi di fondo, le
esercitazioni, il numero delle immersioni minime e quant’altro
necessario affinché una scuola possa preparare nel miglior modo
possibile i propri allievi, sia per l’inshore che per l’offshore
diving, alle varie profondità.
Va ricordato che ci sono 3 tipologie di standard in ambito
internazionale:
-
Standard Formativi (IDSA), IDSA rappresenta l'unica didattica nella
subacquea industriale a livello internazionale, cosi come in ambito
sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI, ecc.. E'
interessante sottolineare che percorsi nazionali, come quelli
provenienti dagli Stati Uniti, Canada, ecc., fanno sempre riferimento
alla didattica IDSA (esempio l’ACDE/USA: http://www.acde.us )
-
Standard Operativi (IMCA), applicabili nel cantiere (qui rientra
anche la normativa UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle
attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio
dell’industria - Procedure operative”)
-
Standard di Sicurezza (HSE), come, per esempio, le norme HSE del
Regno Unito.
Sono standard di matrice diversa, ma per il buon funzionamento di un
cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono
coesistere.
Al gruppo internazionale IDSA fanno riferimento scuole full member, ma
anche membri associati, affiliati, industriali e reciproci. Solo i
Full member hanno diritto di voto durante i meeting annuali e al
rilascio delle certificazioni IDSA che stabiliscono il livello di
addestramento del diver; sono anche gli unici ad essere sottoposti a
severissimi controlli triennali (audit) per la verifica
dell’applicazione delle procedure e degli standard che la didattica
prevede.
Dopo l'ultime verifiche audit dell'IDSA, sono state confermate FULL
MEMBER IDSA solo 15 scuole in ambito internazionale.
Ecco l'elenco aggiornato, delle scuole
FULL MEMBER IDSA, (uniche autorizzate a rilasciare le certificazioni
IDSA per Diver Training Qualification):
-
Belgio: CFPME Centre de Formazioni versare Petites et moyennes
Aziende
-
Danimarca: Royal Danish Navy Diving School
-
Finlandia: Luksia
-
Francia: Ecole Nationale des Scaphandriers
-
Irlanda: The Irish Navy Diving School
-
Italia: CEDIFOP
-
Paesi Bassi: Netherlands Diving Centre
-
Norvegia: Norwegian School of Commercial Diving (NYD)
-
Spagna: Oceanos Escuela de Buceo Profesional SL
-
Svezia: Swedish Armed Forces Diving and Naval Medicine Centre
-
Svezia: Commercial Diving School of Gothenburg
-
U.SA:
The Ocean Corporation
-
Singapore:
KBA Training Centre Pte Ltd
-
U.K.:
Interdive
-
U.K.:
The National Hyperbaric Centre
Al gruppo internazionale dell’IDSA fanno
anche riferimento (con diverse partecipazioni Italiane):
-
34 ASSOCIATE MEMBERS di provenienza: Bulgaria, Cypro, Denmark, Egypt,
France,
Hungary, India, Iran, Israel, Italy,
Kuwait, Montenegro, Morocco, Nigeria, Russia, Spain, Switzerland,
Trinidad, U.A.E., U.K. e U.S.A
-
13 AFFILIATE MEMBERS di provenienza: France, Italy, Latvia, Malta,
Netherlands, Poland, Serbia, Switzerland, U.K. e U.S.A.
-
9 INDUSTRIAL MEMBERSHIP di provenienza: Italy, Malta, Netherlands,
Norway, Sweden e U.K.
-
3 RECIPROCAL MEMBERSHIP di provenienza: Russia, U.K. e U.S.A.
I corsi del CEDIFOP seguono la didattica internazionale IDSA di cui
CEDIFOP è Full Member, come una delle 14 scuole riconosciute al mondo,
di cui 12 in Europa, unica in Italia, mentre lo status di membro IMCA
nella divisione Diving per l’Europa ed Africa, autorizza
all’affermazione che i corsi del CEDIFOP sono in linea con i documenti
guida dell’IMCA (Course content is in line with guidance document
IMCA) D 015 (Mobile/Portable Surface Supplied System), IMCA D 023
(Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note for Surface
Orientated Diving System-Air), cosi come è richiesto, anche, nel
documento dell’ENI spa del 5/Agosto/2013 “Requisiti HSE per i
fornitori di lavori subacquei”.
Tutti i membri dell’associazione possono partecipare ai meeting
annuali che diventano un forum per lo scambio di informazioni e di
idee, non limitato da confini ed interessi nazionali. Gli
aggiornamenti vengono approvati durante i meeting annuali, che IDSA
svolge in uno dei Paesi di residenza degli aderenti all’associazione.
Negli ultimi anni i membri hanno aggiornato qualifiche e programmi di
formazione, confrontando e scambiando le loro esperienze e competenze
nella pianificazione e nella didattica dei corsi. Risultato di diversi
anni di negoziati e di pianificazione è stata la recente pubblicazione
degli standard della didattica e delle procedure IDSA che,
rispettando le varie normative nazionali in vigore, costituisce la
base per la realizzazione di corsi per Commercial Diver esperti a vari
livelli, che rispondono alle esigenze del settore subacqueo
industriale .
Dal 2000 i meeting annuali dell'IDSA sono stati organizzati a:
-
2000: meeting IDSA n. 18 - Delft (Paesi Bassi)
-
2001: meeting IDSA n. 19 - Panama City (USA)
-
2002: meeting IDSA n. 20 - Marseille (Francia)
-
2003: meeting IDSA n. 21 - Toronto (Canada)
-
2004: meeting IDSA n. 22 - La Spezia (Italia)
-
2005: meeting IDSA n. 23 - Bergen (Norvegia)
-
2006: meeting IDSA n. 24 - Galveston (Texas - USA)
-
2007: meeting IDSA n. 25 - Helsinki (Finlandia)
-
2008: meeting IDSA n. 26 - Philadelphia (USA)
-
2009: meeting IDSA n. 27 - Palermo (Italia)
-
2010: meeting IDSA n. 28 - Rotterdam (Paesi Bassi)
-
2011: meeting IDSA n. 29 - Karlskrona (Svezia)
-
2012: meeting IDSA n. 30 - Seattle (USA)
-
2013: meeting IDSA n. 31 -
COPENAGHEN (Danimarca)
-
2014: meeting IDSA n. 32 -
OSLO (Norvegia)
Gli standard della didattica IDSA in vigore sono descritti in due
volumi: “INTERNATIONAL DIVER TRAINING CERTIFICATION OPERATIONAL &
ADMINISTRATIVE PROCEDURES Revision 4 December 2009” e “E
INTERNATIONAL DIVER TRAINING CERTIFICATION - DIVER TRAINING STANDARDS
Revision 4 October 2009”, completati durante il meeting di Palermo nel
2009 e convalidati durante il meeting di Seattle nel 2012.
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news n. 101 - Dicembre 2014 - articolo 183
La subacquea guarda al futuro
(di Leonardo
Lodato)
I numerosi incidenti di quest’estate
che volge ormai al termine, alcuni dei quali purtroppo mortali,
pongono ancora una volta l’attenzione sui sistemi di sicurezza (e
sulla sicurezza in generale) durante le immersioni.
Di questo, ma anche di subacquea
industriale e prospettive di lavoro, parliamo con un esperto del
settore, Manos Kouvakis, direttore del Cedifop (Centro di formazione
professionale), scuola palermitana ormai da anni riconosciuta a
livello internazionale.
In che modo è possibile ridurre la
possibilità di incidenti mortali che, per onor del vero, sono molto
rari, nella subacquea?
“Esistono delle procedure precise, come
quelle di certificazione della qualità dell’aria dei compressori che
vengono utilizzati nell’ambito della subacquea industriale, e quello
della revisione delle bombole o dei pacchi bombole che vengono usate e
di tutte le attrezzature in genere. Inoltre Imca ha predisposto da
sempre una serie di regole che vanno applicate nei cantieri, sia
inshore che offshore, per garantire una maggiore sicurezza durante le
attività.
Ma tutto questo, come base, presuppone
che deve esserci sempre una formazione adeguata, che garantisca la
professionalità di chi opera nel settore, e non come quello che
attualmente spesso riscontriamo, cioè corsi (parlo naturalmente del
settore subacqueo industriale) realizzati in 4 week end o in 17
giorni, senza mandare gli allievi in acqua, o corsi OTS realizzati con
tecniche della subacquea sportiva (vedi uso dell’erogatore, ecc.).
Va sottolineato che per operare con
efficacia e sicurezza nei cantieri offshore devono coesistere le tre
tipologie di standard, applicati in ambito internazionale, e cioè gli
Standard formativi Idsa (l’unica didattica nella subacquea industriale
a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse
didattiche Padi, Cmas, Ssi, ecc.), gli Standard operativi (Imca),
applicabili nel cantiere (qui rientra anche la normativa Uni 11366
“Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed
iperbariche professionali al servizio dell’industria – Procedure
operative”) e gli Standard di sicurezza (Hse). Questi standard,
specialmente quelli formativi, che rappresentano l’ingresso lavorativo
di nuove leve, devono essere controllati da una legislazione specifica
del paese dove vengono svolti. Questa legislazione in Italia manca da
35 anni (perché quella per gli Ots è valida solo all’interno delle
aree portuali).
Al parlamento nazionale, dal 1997 ad
oggi, sono state presentate 13 proposte legislative, con ben 2
proposte presentate durante la legislatura attuale, il Disegno di
legge n. 320 presentato il 26 marzo 2013 al Senato da Aldo Di Biagio e
il Disegno di legge n. 807 presentato il 18 aprile 2013 alla Camera,
dall’on. Mario Caruso, ma i loro contenuti sono molto distanti da
quello che il Ddl 698 cerca di normare, cioè la parte che riguarda
percorsi formativi validi ed accettabili in ambito internazionale, che
è la cosa principale che troviamo nel Ddl 698 ‘Norme per il
riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi
per l’esercizio delle attività della subacquea industriale’”.
Rimanendo nell’ambito della subacquea industriale, molto è stato
ottenuto, ad oggi, grazie alla forza di volontà di scuole come il
Cedifop. A che punto è l’iter della legge all’Ars?
“La nostra crescita è dovuta alla
volontà di confrontarci a livello internazionale anche sottoponendoci
a vari audit, che negli anni ci hanno fatto crescere tantissimo e,
principalmente, ci hanno aiutato a capire cosa manca affinché i titoli
italiani vengano accettati dai grandi ‘Contractors’ in ambito
internazionale, nei cantieri offshore dove la manodopera specializzata
è richiesta continuamente.
Una risposta valida è il Ddl 698, che
include al suo interno quello che in Italia è mancato in tutti questi
anni. Attualmente il Ddl 698, annunziato nella seduta n. 124 dell’Ars,
è stato portato più di una volta all’ordine del giorno nei lavori
della V Commissione alla quale è stato assegnato per l’esame e dal 23
giugno2014 è scaduto il termine per la presentazione degli
emendamenti. Spero che alla ripresa dei lavori dell’Ars, dopo la pausa
estiva, proceda l’iter parlamentare sul Ddl, in tempi rapidi,
compatibilmente con gli impegni dell’Ars, poiché rappresenta un
esempio positivo di efficienza e di funzionalità dando un segnale
forte nel grande caos nel quale naviga in questo periodo la formazione
in Sicilia. Considerando anche che tale legge risolverebbe un problema
che in Italia ci portiamo dietro da ben 36 anni, e che farebbe
diventare la Sicilia centro di riferimento non soltanto dell’Italia ma
dell’intero Mediterraneo”.
Torno a farle una domanda che le avevo già fatto qualche anno fa ma
che, alla luce della crisi del lavoro, del tasso di disoccupazione
giovanile sempre più alto, e dei propositi (buoni?) del governo Renzi,
è sempre di attualità: in che modo la subacquea industriale può creare
posti di lavoro?
“La legislazione italiana in questo
settore si limita a 3 Decreti ministeriali del 1979, 1981 e 1982, che
definiscono la figura dell’Ots che può iscriversi al registro
sommozzatori presso una Capitaneria di Porto sul territorio nazionale.
L’attività dell’Ots si limita (per
legge) all’interno delle aree portuali. Al di fuori di queste aree,
sia in inshore che offshore, ma anche nelle aree interne, non esiste
ad oggi una legislazione specifica.
Questo in ambito internazionale ha
creato negli ultimi decenni seri problemi al riconoscimento dei titoli
italiani all’interno dei cantieri internazionali che contano e alle
stesse ditte italiane che operano in offshore, cosi come si evince
anche da un email inviatoci anni fa da una grande ditta Italiana del
settore che opera a livello internazionale: ‘…Al momento infatti, a
causa della nota carenza legislativa, non è sufficiente l’iscrizione
in Capitaneria per poter lavorare con le maggiori compagnie
petrolifere (Shell/Total/BP). Questo comporta a noi, che operiamo nel
mercato mondiale, gravissime difficoltà in quanto i clienti rifiutano
per questo motivo le nostre offerte, siamo costretti ad affrontare
enormi costi per una ulteriore formazione del personale all’estero,
oppure dobbiamo assumere personale straniero…. ‘. Questa situazione,
in Italia, persiste da più di 35 anni. Il Ddl 698, è una risposta a
tutto questo, perché aprirebbe l’accesso ad un settore raggiungibile,
attualmente, solo da chi ha realizzato percorsi formativi fuori
dall’Italia, nei territori di quei paesi che hanno una adeguata
legislazione che include la formazione in ambiente offshore e non solo
in ambito portuale come avviene in Italia con i corsi per Ots”.
Si
parla sempre di più di “fuga di cervelli”. Nel caso della subacquea
c’è il rischio di una fuga di “pinne” o, meglio, c’è il rischio che
chi prende una specializzazione in Italia sia costretto a cercar
lavoro all’estero?
Il lavoro del “Commercial Diver”, - non
parlo certo dell’Ots (Operatore tecnico subacqueo) limitato come
operatività all’interno delle aree portuali – viene svolto in ambito
internazionale. Ci sono moltissime ditte non Italiane, ma anche
diverse ditte Italiane che operano così. Importante è che in questi
cantieri offshore trovano spazio ragazzi che hanno avuto una corretta
formazione internazionale in Italia (questo è il vero senso del Ddl
698) e che vengono ‘accettati’ in questi cantieri. E’ un mestiere come
quello del marinaio, dove l’operatore deve avere sempre la valigia
pronta dietro la porta”.
Ci
sono degli appuntamenti importanti che mettono a confronto il mondo
della subacquea industriale a livello mondiale.
“Siamo Full member Idsa (International
Diving Schools Association) come scuola, e membro Imca (International
Marine Contractors Association) nella divisione Diving per l’Europa ed
Africa. Questo ci porta a confrontarci annualmente durante i meeting
internazionali per le novità e i progressi della subacquea
industriale. Nel 2014, quello dell’Imca si svolgerà a Londra dal 19 al
20 settembre mentre durante il meeting Idsa in corso ad Oslo da oggi
al 17 settembre, è previsto un intervento Italiano dal titolo “Italia:
Ddl 698 ‘Norme per il riconoscimento della professione e disciplina
dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea
industriale: un modello Italiano sulla formazione dei commercial
divers esportabile anche in altri paesi Europei’, ciò per l’interesse
manifestato sia dalla Spagna che da Cipro per il disegno di legge
presentato all’Ars.
Inoltre, ci sarà una tavola rotonda,
durante il XXI congresso nazionale della Simsi (Società Italiana
Medicina Subacquea e Iperbarica), che quest’anno si svolgerà a Trapani
dal 2 al 4 ottobre prossimo, dal titolo ‘Quali prospettive pone il Ddl
698 - Regione Sicilia (norme per il riconoscimento della professione e
disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività
subacquee industriali). Quale è il ruolo del medico subacqueo? ’, dove
oltre la mia presenza e quella del presidente della Simsi, Infascelli,
è registrata la presenza del primo firmatario del Ddl, l’on. Salvatore
Lentini, del responsabile del personale di Saipem/Eni, ing. Chines e
altre personalità”.
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news n. 101 - Dicembre 2014 - articolo 182
Consigli ed informazioni sul virus EVOLA
(di Manos Kouvakis)
Noto come "virus Ebola" (EVD),
precedentemente come febbre emorragica Ebola, è una malattia grave,
spesso fatale per l'uomo.
Si pensa che i pipistrelli della frutta della famiglia Pteropodidae
siano stati i primi a trasmettere il virus Ebola. Ebola è stato
introdotto nella popolazione umana attraverso lo stretto contatto con
il sangue, secrezioni, organi o altri fluidi corporei di animali
infetti, come gli scimpanzé, i gorilla, i pipistrelli della frutta,
scimmie, antilopi di bosco e istrici trovati ammalati o morti nella
foresta pluviale.
Ebola si diffonde poi da uomo a uomo per contatto diretto attraverso
il sangue, secrezioni o altri fluidi corporei di persone infette, o
con superfici e materiali (ad esempio biancheria da letto,
abbigliamento) contaminati dai loro fluidi.
Alcuni operatori sanitari sono stati spesso infettati durante il
trattamento di pazienti con sospetta o confermata EVD. Ciò è avvenuto
attraverso lo stretto contatto con i pazienti quando non sono state
attivate le precauzioni dovute per il controllo delle infezioni.
L'ultima epidemia è iniziata in Guinea (Africa Occidentale) nel
dicembre 2013. L'epidemia si è poi diffusa nei paesi vicini, Liberia e
Sierra Leone, e continua da allora. Altri paesi africani (Senegal,
Nigeria) avevano riferito di casi di Ebola, ma sono stati in grado di
controllare questi focolai. Di recente, un viaggiatore malato
proveniente dalla Liberia ha infettato un piccolo numero di persone in
Nigeria. Inoltre, alcuni pazienti con Ebola (operatori sanitari
europei o del Nord America che curavano i primi malati) sono stati
infettati in Africa, e trasportati successivamente negli Stati Uniti e
paesi europei per essere curati.
L'8 agosto 2014, l'OMS (Organizzazione mondiale sanità) ha dichiarato
l'epidemia EVD in Africa occidentale, secondo il protocollo
dell'International Health Regulations del 2005 (
http://www.who.int/ihr/en ).
Essendo l'Africa è un continente dove sono attivi molti impianti
offshore, che coinvolgono diverse centinaia di operatori della
subacquea industriale provenienti da tutto il mondo, un certo numero
di organizzazioni, oltre l'OMS (l'Organizzazione Mondiale della
Sanità), come l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), e Oil &
Gas del Regno Unito, hanno messo a disposizione informazioni on-line
su Ebola e sui rischi ad esso associati.
Per questo motivo, anche IMCA (International Marine Contractors
Association), ha prodotto una serie di documenti, come IMCA EA 01/14,
IMCA C 14/07, IMCA D 13/14, IMCA M 11/14, IMCA S 14/06 e IMCA R 04/14,
indirizzati ai membri associati di Europa ed Africa (CEDIFOP è membro
IMCA nella divisione Diving per Europa e Africa), chiedendo di
diffonderli nel modo più ampio possibile.
IMCA, inoltre raccomanda ai membri che operano nelle zone colpite, di
prendere in considerazione le varie raccomandazioni del settore e
garantendo che esse sono aggiornate sui più recenti pareri OMS.
Anche questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni e
orientamento, basato sulle raccomandazioni formulate
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sulle precauzioni da
prendere per ridurre al minimo i rischi per la gente di mare e i
passeggeri a bordo delle navi da un eventuale contagio dal virus Ebola
(EVD).
I sintomi di EVD includono febbre, debolezza, dolori muscolari, mal di
testa e mal di gola. Questi sintomi iniziali, sono seguiti da vomito,
diarrea, eruzioni cutanee, e in alcuni casi, sanguinamento. È
importante notare che una persona che è stata infettata, può
diffondere il virus ad altri, dopo la comparsa dei primi sintomi; il
periodo di incubazione va da 2 a 21 giorni.
A differenza di infezioni come influenza e tubercolosi, EVD non si
sviluppa respirando aria (e le particelle sospese in essa contenute)
anche in presenza di una persona infetta. La trasmissione avviene per
diretto contatto con il sangue, secrezioni organiche o altri fluidi
corporei di persone infette, vive o morte, o da animali, tutte
esposizioni improbabili per i marittimi, i passeggeri e altre persone
a bordo delle navi nel normale corso delle loro attività.
Infine due link sul sito dell W.H.O (World Health Organization), il
primo sul GAR (Globale Allarme e Risposta), sugli aggiornamenti della
diffusione del virus in Africa occidentale, qui:
http://who.int/csr/don/2014_08_04_ebola/en , da dove si possono
attingere informazioni e statistiche sui casi che sono stati
confermati, probabili e sospetti, e i decessi dovuti al virus Ebola in
Guinea, Liberia, Nigeria e Sierra Leone. Attualmente la tabella è
aggiornata ad agosto 2014.
Il secondo link, qui:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en , aggiornato a
settembre 2014, con informazioni sulla trasmissione, sintomatologia,
diagnosi, trattamento, vaccini, prevenzione e controllo, ed una
tabella con dati e cronologie delle precedenti epidemie del virus
Ebola dal 1976 in poi.
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news n. 100 - Novembre 2014 - articolo 181
Non tutti i corsi OTS sono uguali
(di Manos Kouvakis)
SENATO DELLA REPUBBLICA - 07 Ottobre
2014 - Atto di sindacato ispettivo n. 4-02769
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=804120
Era in aria da parecchio tempo, e alla
fine al Senato della Repubblica è stato presentato dal Senatore
Francesco Aracri l’ Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02769, Pubblicato
il 7 ottobre 2014, nella seduta n. 324, indirizzato al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. (
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=804120
) per sottolineare che ci sono dei percorsi formativi, realizzati in
alcune regioni, per OTS (Operatore tecnico Subacqueo) che non hanno le
caratteristiche previste dalla legislazione Italiana per essere
accettati dalle varie Capitanerie di Porto sul territorio nazionale
per l’iscrizione al Registro Sommozzatori, secondo le indicazioni del
Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 “Istituzione della categoria dei
sommozzatori in servizio locale "...vi sono certificazioni rilasciate
a seguito di corsi realizzati in 17 giorni con inclusi gli esami
finali o, addirittura, corsi di 4 week-end; certificazioni che non
vengono repertoriate e registrate presso un ente pubblico ma recano
solo con la firma di un rappresentate dell'ente o di un assessore
provinciale che li sigla in data successiva allo svolgimento degli
esami all'interno dell'ente;..."
Specifica il Senatore F. Aracri nel suo
Atto di Sindacato Ispettivo che "....la certificazione di "Operatore
Tecnico Subacqueo" o "OTS", con relativa iscrizione al registro
sommozzatori presso una Capitaneria di porto rappresenta
l'appartenenza ad una categoria professionale tutelata dalle leggi
italiane sull'esercizio abusivo di una professione, e in particolare
dagli articoli 348 del codice penale, rubricato "Abusivo esercizio di
una professione" che recita: «Chiunque abusivamente esercita una
professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello
Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da
centotre euro a cinquecentosedici euro», e dall'articolo 110 del
codice penale, rubricato "Pena per coloro che concorrono nel reato"
che recita: «Quando più persone concorrono nel medesimo reato,
ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le
disposizioni degli articoli seguenti». Quest'ultima disposizione
coinvolge anche le Capitanerie di Porto che hanno accettato iscrizioni
non conformi a quanto previsto dalla legislazione attuale..."
In conclusione si chiede l’intervento
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, anche presso le
Capitanerie di Porto sul territorio nazionale per le dovute verifiche
del caso, e in particolare "...si chiede di sapere:
-
quali orientamenti il Ministro in
indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e,
conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito
delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione
inerente alla certificazione di "operatore tecnico subacqueo";
-
se intenda effettuare dei controlli
specifici, per la verifica e l'individuazione di chi sia iscritto al
registro senza una documentazione formativa legittima, volti a
contrastare le iscrizioni illecite;
-
se voglia provvedere all'emanazione di
una circolare esplicativa, indirizzata a tutte le Capitanerie di
porto, per la regolamentazione delle nuove iscrizioni e il controllo
dei requisiti di chi è già iscritto nel rispettivo registro
sommozzatori...."
La Legge quadro del 21 dicembre 1978,
n. 845 (in materia di formazione professionale) specifica che al
termine dei corsi di formazione professionale, volti al conseguimento
di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato
sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità
conseguita. Tali prove finali, devono essere svolte di fronte a
commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi
regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati
dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica
istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con
il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati,
rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento
assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e
dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono
titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Naturalmente corsi della durata di
alcuni giorni, senza il controllo degli organi dello stato/regioni non
possono mai essere conformi con queste indicazioni, anche perché senza
un controllo degli organi ispettivi, durante le attività formative che
devono essere dotate di registri di presenza/assenza vidimati dagli
organi regionali e la partecipazione di un funzionario pubblico nella
commissione di esame finale, che convalida la successiva registrazione
dell’attestato presso un ente pubblico, essi sono dei semplici
“brevetti” e non “attestati di qualifica professionale” come prescrive
il DM del 13/01/1079.
Si sottolinea che le scuole hanno la
facoltà di realizzare questi corsi (purché non riportino sul documento
rilasciato a fine percorso dichiarazioni fuorvianti sulla validità di
esso), ma sono le Capitanerie di Porto che non dovrebbero accettare
tale documentazione senza approfondire la validità e regolarità del
percorso formativo effettuato dal richiedente l’iscrizione al Registro
Sommozzatori.
La Regione Sicilia, che è una regione a
statuto speciale, - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2
“Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione
siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455” -
è l’autorità competente in materia di formazione professionale sul
territorio siciliano, per il rilascio degli attestati di qualifica
professionale, e subordina le attività formative ai controlli degli
organi ispettivi dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Ufficio Provinciale
del Lavoro (U.P.L.), e ogni corso di qualifica professionale si
conclude con un Esame Finale innanzi una Commissione esaminatrice
istituita con Decreto emanato dall’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale. Gli attestati
rilasciati vengono repertoriati e vidimati dal C.P.I. dell’Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della
Regione Siciliana, e (nell’angolo in basso a destra) riportano il
numero di registrazione dell’attestato presso un ufficio pubblico
(Centro per l’Impiego dell’Assessorato del Lavoro), la data e il
timbro della regione Sicilia/Italia.
Vista l’importanza dell’argomento,
l’Italia, che è fra i paesi più importanti in Europa per sviluppo
costiero e anche all’estero (vedi ENI spa) nel settore delle attività
di subacquea industriale, è fondamentale dare segnali precisi e
coerenti, laddove esiste una grande confusione a discapito della
sicurezza e professionalità degli operatori del settore.
Accogliamo con speranza l’atto ispettivo del senatore F. Aracri,
sperando che abbia un seguito, come richiesto, da parte del Ministero
e si regolamenti l’attività formativa di questo settore che porterà
sicuramente benefici all’intera categoria.
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SENATO 02/10/2014: Interrogazione parlamentare presentata dal senatore
F.Aracri
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Al Senato un atto ispettivo per fare ordine nel settore dei corsi per
operatori tecnici subacquei
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Non tutti i corsi OTS sono uguali
MERIDIONEWS:
Al Senato un atto ispettivo per fare ordine nel settore dei corsi per
operatori tecnici subacquei
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Al Senato un atto ispettivo per fare ordine nel settore dei corsi per
operatori tecnici subacquei
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SENATO: Interrogazione parlamentare presentata dal senatore F.Aracri
su certificazioni OTS
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Ci sono titoli OTS illegittimi per l'iscrizione presso una Capitaneria
di Porto
CEDIFOP
news n. 100 - Novembre 2014 - articolo 180
Le norme volontarie (UNI) e la norma 11366: Dove può essere applicata?
di Manos Kouvakis
Direttore CEDIFOP
Membro comitato di sicurezza UNI e del Gruppo di Lavoro per la norma
11366
Membro IMCA per la divisione diving Diving per l’Europa ed Africa
Full member IDSA
Sin dal 2010, CEDIFOP è Socio Effettivo
dell' UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione, partecipa
attivamente nella commissione sicurezza e in particolare nei tre
organi tecnici dei gruppi di lavoro: GL "Sicurezza nelle attività
subacquee ed iperbariche industriali", che si occupa della norma 11366
“; "Metodi e sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro"
e "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie".
UNI (www.uni.com ) è un’associazione
privata riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia,
elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le
cosiddette “norme UNI” - in tutti i settori industriali, commerciali e
del terziario. Annovera come soci imprese, professionisti,
associazioni, enti pubblici, centri di ricerca, istituti scolastici ed
altri.
Svolge un’attività di normazione, a livello nazionale, con una
struttura multilivello composta da circa 1.100 organi tecnici
(commissioni, sottocommissioni, gruppi di lavoro) e da alcune
organizzazioni esterne indipendenti (gli Enti Federati), creando norme
che vengono utilizzate, o dei cui effetti beneficeranno diverse
categorie come produttori, utilizzatori, professionisti, commercianti,
ecc.
Possiamo definire una norma, semplicemente come un documento che dice
"come fare bene le cose", garantendo sicurezza, rispetto per
l'ambiente e prestazioni certe.
Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per "norma" si intende:
"una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione
riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è
obbligatorio conformarsi.
Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche
(dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di
organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo
stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia
di esperti in Italia e nel mondo. Esse sono caratterizzate dalla
consensualità: deve essere approvata con il consenso di coloro che
hanno partecipato ai lavori; democraticità: tutte le parti
economico/sociali interessate possono partecipare ai lavori e,
soprattutto, chiunque è messo in grado di formulare osservazioni
nell'iter che precede l'approvazione finale; trasparenza: UNI segnala
le tappe fondamentali dell'iter di approvazione di un progetto di
norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati; e
volontarietà: le norme sono un riferimento che le parti interessate si
impongono spontaneamente.
Spesso, tra la normazione tecnica e la
legislazione esiste un rapporto stretto, a volte inevitabile, ma anche
complesso. Se infatti l’applicazione delle norme tecniche non è di
regola obbligatoria, quando queste vengono richiamate nei
provvedimenti legislativi può intervenire un livello di cogenza,
delimitato pur sempre dal contesto di riferimento.
Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da
diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi
aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche
parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto:
cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva
autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Questo rientra nel settore
commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le
norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è
condizionato al pagamento di una royalty.
Nel 2010, il gruppo di lavoro
“Sicurezza nelle attività subacquee ed iperbariche industriali” ha
creato la norma UNI 11366 del 2010, dal titolo “Sicurezza e tutela
della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al
servizio dell'industria”, alla quale ha fatto riferimento il
presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 –
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di
promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui
all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona
tecnica di cui alla norma UNI 11366". Questo passaggio fa riferimento
al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n.
886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere
e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione,
di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl.
Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei”
Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in
immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e
la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili,
devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente
idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel
rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona
tecnica...."; ma tutto ciò non fa della norma UNI una “legge”, come
spesso erroneamente si riporta sull’obbligatorietà dell’applicazione
della normativa all’interno delle aree portuali o in ambito inshore,
ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli
operatori rimane al margine della normativa stessa.
Essa rimane quindi sempre una norma di carattere volontario
nell’applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma
con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la
legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè
"Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e
delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca
e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo
le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.
Tutto ciò, non trasforma la norma UNI
11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad
eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori
degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come
l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS in servizio
locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si
limita all’interno delle aree portuali, o nell’ambito degli OSS
(operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.
Unica eccezione potrebbe diventare la
Regione Sicilia, dove attualmente con il DDL 698 “Norme per il
riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi
per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”, in esame
all’ARS, si amplia il campo applicativo della norma UNI 11366
all'ambito delle acque marittime regionali e interne e delle acque
marittime non territoriali (offshore), quando alle attività di cui
sopra sono connessi interessi regionali o quando alle medesime sono
interessate persone e aziende nazionali, prescrivendo nell’articolo 6
comma 2 (che fa riferimento alla normativa UNI 11366), che “… per le
parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3
dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla
normativa UNI 11366 …” allargando l’applicazione della suddetta norma
ai cantieri in ambito offshore, inshore e acque interne.
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CEDIFOP
news n. 100 - Novembre 2014 - articolo 179
Master Universitario di II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica
- Anno Accademico 2014/2015
(di Manos Kouvakis)
E'
iniziata la fase programmatica del Master Universitario di II livello
in Medicina Subacquea ed Iperbarica, programmato dall’Università degli
Studi di Palermo, per l'Anno Accademico 2014/2015, realizzato presso
il Consorzio Universitario di Trapani con Laboratorio di ricerca in
Medicina Subacquea presso il Villino Nasi a Trapani, con il patrocinio
morale gratuito del CEDIFOP, SIMSI e DAN EUROPE.
Nell'ambito delle iniziative che precedono l'inizio delle attività
formative, alla presenza del Magnifico Rettore prof. Roberto Lagalla e
del Dott. Francesco Paolo Sieli, Presidente della Società Mediterranea
di Medicina dello Sport, Direttore della Scuola Internazionale di
Medicina dello Sport del Centro Ettore Majorana di Erice, Responsabile
del Master di II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica
dell’Università degli Studi di Palermo e Coordinatore del Dipartimento
di Medicina dello Sport dell’Università Popolare di Trapani ed Erice,
venerdì 24 ottobre p.v. alle ore 10,00, presso l'edificio 19, in viale
delle Scienze a Palermo saranno presentati ufficialmente i Master
dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Palermo per
l'Anno Accademico 2014/2015.
Il programma del suddetto Master, in accordo con le linee con linee
guida europee ECHM-EDTC, è diretto all’acquisizione di fondamentali
strumenti tecno-scientifici e conoscenze specifiche di ordine
biomedico, fisico e tecnologico, sia teoriche che pratiche,
finalizzate alla formazione del Medico Subacqueo ed Iperbarico.
Inoltre nel pool accademico sono presenti tra i Relatori qualificate
figure professionali della S.I.M.S.I., del DAN Europe e del CEDIFOP
che contribuiranno alla ottimale riuscita del programma formativo.
Il Master Universitario di II livello in Medicina Subacquea ed
Iperbarica di Trapani vuole essere una forza incentivante
all’affermazione della professionalità del Medico Subacqueo ed
Iperbarico. Esso ha una durata annuale di 1500 ore di attività, e
attribuisce 60 crediti formativi universitari ai partecipanti. Possono
partecipare un minimo di 10 e un massimo di 20 medici laureati in
medicina e chirurgia.
La domanda per l'accesso dovrà essere consegnata entro il 21 novembre
2014, alla segreteria master di viale delle Scienze dell'Università
degli Studi di Palermo, edificio n.3, tel. 091.23890618
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CEDIFOP
news n. 100 - Novembre 2014 - articolo 178
Progetto Comenius “H2o – The Essential of Life”
(di Manos Kouvakis)
Nell’ambito del Progetto Comenius “H2o
– The Essential of Life” del Programma Socrates che prevede nel
triennio 2013 – 2015 un minimo di 24 mobilità nei paesi che
partecipano al progetto (Germania, Danimarca, Inghilterra, Spagna,
Ungheria e Italia), il Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà”,
presso la propria sede di via Don Orione, in collaborazione con il
Centro Studi CEDIFOP, ha organizzato giovedì 23 ottobre una giornata,
per attività esplicative inerenti il mare e attinenti al progetto,
durante la quale si è parlato delle tecniche e dei percorsi formativi
di subacquea sportivo ricreativa e di subacquea industriale.
Gli allievi ospiti, dal 22 al 24
Ottobre 2014 presso il Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà”,
delle scuole partner, erano accompagnati dai docenti Malene Bukdahl e
Jan Rasmussen per la Danimarca, dall’Ungheria Nora Laky e Peter Gaal,
dall'Inghilterra Jemma Smith e PaulLynn, dalla Spagna Alex Cabanell e
Deli Lloren, dalla Germania Eva Koos e Wiltrud Schulte-Eppendorf, per
l’Italia erano presenti la Referente del progetto prof.ssa Rossella
Scalone , e le prof.sse Rossella Marchica, Carmen Schillaci e Cinzia
Savettieri, che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione.
Da parte del CEDIFOP, i docenti
Francesco Costantino, Luca Lorico, Hossein Nozary e Marco Sabella
hanno presentato, in lingua inglese, le attività del CEDIFOP,
avvalendosi di proiezioni video riguardanti le attività del centro
nelle varie fasi di addestramento dei “commercial diver” secondo la
didattica internazionale IDSA, sottolineando che fra le scuole Full
Member IDSA, come il CEDIFOP per l’Italia, in Danimarca, a Copenhaghen,
c’è la “Royal Danish Navy Diving School”; in Inghilterra “Interdive”
a Plymouth e “The National Hyperbaric Centre” ad Aberdeen in Scozia;
mentre in Spagna la “Oceanos Escuela de Buceo Profesional SL” a
Barcellona , che realizzano programmi simili per chi vuole
intraprendere questo percorso.
La collaborazione del CEDIFOP con il
Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà”, iniziata nel 2008 con il
progetto "Un mare... di risorse",
viene rinsaldata annualmente in occasione di simili
manifestazioni.
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news n. 99 - Ottobre 2014 - articolo 177
A Trapani tre giorni sull’attività subacquee e sulla medicina
iperbarica
(di Manos Kouvakis)
Si è svolto a Trapani, dal 2 al 4
ottobre 2014, il 21° congresso nazionale della SIMSI (Società Italiana
Medicina Subacquea ed Iperbarica), nata nel 1977 per promuovere
l’acquisizione e lo scambio di dati scientifici nel campo delle
attività subacquee e delle applicazioni dell’iperbarismo attraverso
ricerche, pubblicazioni ed incontri.
La SIMSI è riconosciuta, a livello
internazionale, tra le più attive società scientifiche impegnate nella
ricerca sulle modificazioni fisiopatologiche dell’uomo sott’acqua e
sugli effetti dell’ossigeno iperbarico sull’organismo, in condizioni
normali e patologiche. La maggioranza dei soci SIMSI è costituita da
medici specialisti in Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee e
in Anestesia e Rianimazione, nonché da ricercatori e studiosi
interessati allo sviluppo delle conoscenze sia nel settore subacqueo
sia in quello iperbarico.
I medici della SIMSI che gestiscono
gran parte dei centri iperbarici, presenti sul territorio nazionale,
forniscono, nell’ambito della Medicina Subacquea ed Iperbarica,
assistenza e consulenza in termini di prevenzione, sicurezza, cura e
gestione delle emergenze.
Il congresso è stato realizzato con il
Patrocinio di: Marina Militare, Regione Sicilia - Assessorato
Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea - Dipartimento Pesca Mediterranea, Comune di Trapani,
Autorità Portuale di Palermo, Università degli Studi di Palermo,
Master di Trapani, AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee), ANCIP
(Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali), AOOI
(Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani), CEDIFOP
(Centro Europeo di Formazione Professionale), DAN (Divers Alert
Network), SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva), SMMS (Società Mediterranea Medicina
Sport) ed altri
Moltissimi i temi trattati nelle 3
giornate congressuali come, per esempio, il primo giorno sul tema
"L’importanza strategica di un Centro di Medicina Iperbarica inserito
in un contesto ospedaliero”, che ha visto fra altri anche la
partecipazione dei Dott. Fabrizio De Nicola (Direttore Generale ASP
Trapani), Anna Maria Minicucci (Direttore Generale AORN
Santobono-Pausillipon Napoli) e Michele Vullo (Direttore Generale AOR
Papardo Piemonte Messina). Il secondo giorno, fra le altre iniziative,
anche un Corso di aggiornamento in Medicina Iperbarica e Tecniche
Iperbariche per Medici, Infermieri e Tecnici e la sessione su “Il
ruolo dell’ossigeno iperbarico nelle infezioni e nelle neoplasie” e
“La gestione del paziente critico in terapia iperbarica, dal paziente
subacqueo al paziente settico”; mentre sabato, giornata dedicata
interamente alla subacquea, sono stati trattati temi come “La medicina
subacquea: dal principiante al subacqueo professionista civile e
militare dall’apnea alle immersioni con miscele: Aspetti tecnici,
sanitari, legali e legislativi” ed alcune interessanti tavole rotonde
fra le quali quella dal titolo "Quali prospettive pone il DDL 698 -
Regione Sicilia (norme per il riconoscimento della professione e
disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività
subacquee industriali)? Quale è il ruolo del medico subacqueo?” con la
partecipazione di Alfonso Bolognini,
Maria Luisa Cavallo (Primo Dirigente della Polizia di Stato già
Comandante del Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato),
Maurizio Chines (SAIPEM), Corrado Costanzo (responsabile
del Centro Iperbarico Romano),
Rosario Marco Infascelli (Presidente SIMSI), Manos Kouvakis (direttore
CEDIFOP), Francesco Paolo Sieli (presidente della SMMS - Società
Mediterranea Medicina Sport) e dell’On. Salvatore Lentini (Vice
Presidente commissione Attività produttive ARS e primo firmatario del
DDL 698).
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CEDIFOP
news n. 99 - Ottobre 2014 - articolo 176
A Palermo la più grande piattaforma
gru del mondo
(di Manos Kouvakis)
Nei giorni scorsi, ai Cantieri Navali
di Palermo, è arrivata la piattaforma semi-sommergibile della Saipem “
SAIPEM 7000” (ex Micoperi 7000) che rappresenta, nel suo genere, la
più grande piattaforma gru al mondo. Costruita nel 1987 nel Cantiere
navale di Monfalcone, è una officina semi-sommergibile munita di due
gigantesche gru, della portata di 7000 tonnellate ciascuna. La “SAIPEM
7000”, resterà per circa un mese a Palermo, per piccole riparazioni
subacquee e per diversi lavori nelle parti emerse.
Ultimamente i Cantieri navali di Palermo hanno ricevuto spesso la
“visita” di questi giganti del mare, a partire dalla ALLSEAS SOLITAIRE
(http://www.allseas.com/uk ) arrivata nell’Ottobre 2012 e ritornata ad
Aprile 2013, è la più grande nave posatubi del mondo, lunga 300 metri
(esclusi gli apparecchi di posa dei tubi) con un equipaggio a regime
di 420 persone, e la capacità di posizionare fino a 9 km di tubi al
giorno. E’ giunta a Palermo per riparazioni sia di genere subacqueo
che per attività in superficie.
A Palermo ha trovato oltre che il supporto dei Cantieri navali, che si
trovano in un punto strategico nel Mediteranno, anche il supporto dei
tecnici degli stessi Cantieri navali, ma anche, punto importantissimo,
il personale specializzato nelle riparazioni subacquee dell’ALPE SUB
srl, che da anni collabora con il CEDIFOP, ditta membro Industriale
dell’IDSA, che opera nel rispetto di rigidissimi standard riconosciuti
in ambito Internazionale. Tanto che al primo arrivo della ALLSEAS
SOLITAIRE, con i suoi sommozzatori della SMIT (http://www.smit.com) a
bordo, e dopo una prima verifica della capacità operativa dei
sommozzatori della ditta palermitana, nei successivi giorni ha
rimandato i suoi sommozzatori a casa, utilizzando per le attività
subacquee il personale locale, tenendo, all’inizio, solo la
supervisione del cantiere, che nei giorni successivi è passato
anch’esso nelle mai dei tecnici della ditta palermitana.
La qualità dei lavori fatti, ha
facilitato il suo ritorno per la seconda volta nell’Aprile 2013,
quando doveva essere messa a norma per affrontare un cantiere nel
continente australiano dove attualmente sta operando.
La voce della capacità operativa e dei servizi offerti a Palermo si è
sparsa, così nel Maggio 2013 è arrivata la nave portacontainer più
grande del mondo, della compagnia MAERSK la “EMMA MAERSK” lunga 397
metri per 56 di larghezza, con capacità di carico di 11.000 TEU e con
pescaggio di circa 11/13 metri, mentre successivamente sono arrivate,
nel marzo 2014 dalla Compagnia DIAMOND OFFSHORE
(http://www.diamondoffshore.com) la piattaforma petrolifera per
trivellazioni “OCEAN ENDEAVOR” collegata con la compagnia BOSKALIS
(http://www.boskalis.com) e dalla compagnia TRANSOCEAN la piattaforma
petrolifera “DEVELOPMENT DRILLER II” che ha fatto una sosta a Palermo
per riparazioni, mentre era diretta nel Mar Nero.
La Development Driller II usa il posizionamento dinamico
semisommergibile e può operare perforazioni in acque ultra profonde
fino a 2.300 m, per trivellare fino alla profondità di 11.000 m,
mentre nel Giugno 2014 dalla compagnia Maersk
(http://www.maersk.com/en – compagnia con 60.000 dipendenti
distribuiti in 130 paesi – è arrivata la piattaforma “MAERSK
DISCOVERER” anch’essa per lavori di manutenzione, costruita nel 2009
per trivellazioni in acque profonde fino a 3.000 metri che arrivano
fino a 10.000 metri e 180 persone di equipaggio.
La “scoperta” del porto palermitano da parte di diverse compagnie
estere è un evento altamente positivo che porta a Palermo lavoro, sia
per i Cantieri navali, sia per le officine che come indotto a volte
collaborano, ma anche per le ditte specializzate come la ALPE SUB srl,
che ha saputo ammodernarsi rispetto alle nuove esigenze dei mercati
internazionali, nell’ambito dei lavori nel settore della subacquea
industriale.
Piccole realtà di una Sicilia che, malgrado tutti i suoi problemi, è
viva e si batte alla pari e con decoro con il resto del mondo.
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CEDIFOP
news n. 99 - Ottobre 2014 - articolo 175
Continua il percorso del DDL 698
all’ARS
(di Manos Kouvakis)
Continua il percorso del DDL 698,
all’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) per il completamento dell’iter
legislativo, nella seduta di Martedì 7.10.14, è stato inserito al 6°
punto dell’ordine del giorno l’esame del disegno di legge n.698
“Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei
contenuti formativi per l'esercizio delle attività della
subacquea industriale” alla V Commissione Cultura formazione e lavoro,
dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ha competenza in materia di
pubblica istruzione, beni ed attività culturali, lavoro, formazione
professionale, emigrazione. Fra gli altri invitati a partecipare ai
lavori della V commissione sono stati convocati anche la sig.ra Nelli
Scilabra, assessore dell'istruzione e formazione professionale, il
dott. Giuseppe Bruno, assessore per la famiglia, le politiche sociali
e il lavoro e l’on Salvatore Lentini, primo firmatario disegno di
legge n. 698.
Ma anche fuori dalle aule parlamentari
non sono mancate le occasioni per discutere del DDL 698, come quella
del mese di settembre, a Oslo (Norvegia) durante il 32° meeting
Internazionale dell’IDSA (International Diving Schools Association),
dove è stato inserito all’ordine del giorno un intervento dal titolo
“ITALIA DDL 698 ‘Norme per il riconoscimento della professione e
disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività
della subacquea industriale’: Un modello Italiano sulla formazione dei
commercial diver esportabile anche in altri paesi Europei”; mentre
giorno 4 ottobre è stato presentato il DDL 698, nel corso di una
tavola rotonda durante il XXI congresso nazionale della SIMSI (Società
Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica) che si è svolto a Trapani.
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DDL 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina
dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea
industriale”
ITALIAN NETWORK: LAVORO
- SUBACQUEA INDUSTRIALE
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CEDIFOP
news n. 98 - Settembre 2014 - articolo 174
ITALIA: D.D.L. 698 "Norme per il
riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi
per l’esercizio delle attività della subacquea industriale": Un
modello Italiano sulla formazione dei commercial divers esportabile
anche in altri paesi Europei
(di Manos Kouvakis)
Continua il percorso del DDL 698,
all’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) per il completamento dell’iter
legislativo, ma anche fuori dalle aule parlamentari non mancano le
occasioni per discutere del DDL 698. Nel mese di settembre ci sarà, a
Oslo (Norvegia) durante il 32° meeting Internazionale dell’IDSA,
all’ordine del giorno un intervento dal titolo “ITALIA D.D.L. 698
‘Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei
contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea
industriale’: Un modello Italiano sulla formazione dei commercial
diver esportabile anche in altri paesi Europei” (http://www.idsaworldwide.org/html/members.html
).
Mentre nel mese di ottobre sarà
presentato, nel corso di una tavola rotonda dal titolo “Quali
prospettive pone il DDL 698 – Regione Sicilia (norme per il
riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi
per l’esercizio delle attività subacquee industriali) Quale è il ruolo
del medico subacqueo?”, durante il XXI congresso nazionale della SIMSI
(Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica) che si svolgerà a
Trapani. Moderatore della tavola rotonda F. P. Sieli con la
partecipazione di: Assessorato Sanità Regione Sicilia, A. Bolognini,
D. Cartabellotta, M. L. Cavallo, M. Chines, C. Costanzo, R. M.
Infascelli, M. Kouvakis, On. S. Lentini (Vice Presidente Commissione
Attività Produttive ARS – Sicilia), E. P. Reale (Assessorato
Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea Regione Sicilia).
Il programma completo del XXI congresso nazionale della SIMSI, può
essere scaricato, anche da qui:
http://www.cedifop.it/XXI_SIMSI(def).pdf
Di seguito il testo dell’intervento
Italiano durante il meeting ad OSLO in Norvegia (
http://www.idsaworldwide.org/docs/oslo2014.pdf ) dal 15 al 17
Settembre 2014:
“Possiamo dividere in tre tipologie gli
standard internazionali che rendono ottimale la gestione di un
cantiere offshore nella subacquea industriale, assolutamente diverse
fra di loro, ma nello stesso tempo, anche, complementari
-
Standard Formativi (IDSA), IDSA rappresenta l'unica didattica nella subacquea industriale a
livello internazionale, cosi come in ambito sportivo abbiamo diverse
didattiche PADI, CMAS, SSI, ecc.. E 'interessante sottolineare che
percorsi nazionali come quelli provenienti dagli Stati Uniti, Canada,
ecc. essi fanno sempre riferimento alla didattica IDSA (esempio l’ACDE/USA:
http://www.acde.us )
-
Standard Operativi (IMCA),
applicabili nel cantiere (qui rientra anche la normativa UNI 11366
“Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed
iperbariche professionali al servizio dell’industria - Procedure
operative”)
-
Standard di Sicurezza
(HSE), come, per esempio, le norme HSE
del Regno Unito
Per il buon funzionamento di un
cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono
coesistere.
IDSA come didattica fornisce un
percorso formativo “ideale” per realizzare durante il periodo
formativo i vari livelli di addestramento, che senza sostanziali
differenze coincidono, a livello mondiale ai tre livelli, che noi
abbiamo identificato nel documento dell’ENI SpA del 5 Agosto 2013
“Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei”.
Il DDL 698 ha recepito questo messaggio
e lo ha riportandolo nell’articolo 3 (Qualifiche professionali),
mentre nell’articolo 5 (Obblighi formativi per lo svolgimento delle
attività) sottolinea che i titoli rilasciati “devono risultare
conseguiti, previa frequenza alle attività formative e prova finale ai
sensi della vigente disciplina statale e regionale, e devono essere
opportunamente vidimati dai competenti uffici della Regione. I titoli
rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della
Direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di
controllo e vidimazione previsti dalle relative norme” dando inoltre
il giusto peso a questi contenuti sottolineando che “devono essere
conformi agli standard formativi internazionali in riferimento ai
tempi di immersione e di fondo, stabiliti dalla didattica I.D.S.A.
(International Diving Schools Association) per il livello di qualifica
richiesta ed agli eventuali ulteriori standard relativi ai contenuti
formativi prescritti a livello internazionale in materia di sicurezza
e prevenzione, tutela della salute e dell’ambiente”
Il passaggio completo nel DDL 698, lo
troviamo nel comma 2 dell’articolo 6 che specifica che questi
interventi “dovranno essere conformi nei contenuti agli standard
internazionalmente riconosciuti dall’International Diving Schools
Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le
imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee
guida fissate dalla normativa UNI 11366 “Norme per la sicurezza e la
tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche
professionali al servizio dell’industria” e sui controlli che devono
essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in
materia di salute sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità
alle linee guida di International Marine Contractors Association
(IMCA)”, descrivendo una corretta coesistenza degli standard
formativi, operativi e di sicurezza.
Dall’altra parte, IMCA, in un suo
documento pubblicato nel proprio sito al seguente link:
http://www.imca-int.com/media/90582/imca-fs-logo.pdf , specifica
che “ Training and certification:
− There are only four training courses for which IMCA offers approval/recognition
– Trainee air diving supervisor, Trainee bell diving supervisor,
Assistant life support technician and Diver medic. Each requires a
training establishment to apply for approval then satisfactorily
undergo an audit of its documentation, facilities and course. Once
IMCA has confirmed approval/recognition such establishments may use
the wording ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to these
specific courses only
− No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no
establishments should state ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in
relation to any other course.”
A questo punto è importante
sottolineare che, in un documento che IMCA ha indirizzato a CEDIFOP,
in data 11 settembre 2013, specifica che “IMCA’s list of recognised
diver qualifications only includes qualifications approved by
government bodies”, facendo riferimento ad una serie di documenti
che IMCA ha pubblicato negli anni, di cui l’ultimo è il D 11/13, dove
IMCA ha inserito un elenco di paesi che hanno una legislazione
specifica per la formazione dei commercial divers che operano in
offshore.
Questa condizione, che l’Italia
acquisirebbe con l’approvazione definitiva del DDL 698 “Norme per il
riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi
per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”, con la
creazione del registro presso l’assessorato Regionale al Lavoro, al
quale potranno iscriversi coloro che hanno effettuato corsi di
formazione professionale cosi come precedentemente specificato,
utilizzando gli standard IDSA e che opereranno nell’ambito delle acque
marittime regionali e interne e nelle acque marittime non territoriali
(offshore), quando alle attività di cui sopra sono connessi interessi
regionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende
nazionali.
Il riferimento specifico agli standard
IDSA, permetterà l’applicazione della Direttiva 2005/36/CE sul
riconoscimento dell’iscrizione al suddetto registro per l’intero
territorio comunitario, dal momento che la direttiva stessa prevede il
riconoscimento dagli altri paesi della UE a condizione che esista il
controllo dello stato membro nel percorso formativo e che i contenuti
di questo percorso non siano inferiori ad un equivalente percorso
realizzato nel paese in cui si fa richiesta di accettazione. Questo
importante passaggio, permetterà da una parte, di non poter contestare
i contenuti formativi di chi è stato inserito nel registro regionale,
mentre nello stesso momento, consentirà legittimamente di respingere
l’inserimento di chi si presenta e richiede l’iscrizione avendo fatto
dei percorsi con contenuti al di sotto della qualità che prevede tale
iscrizione, cosa che negli ultimi anni siamo stati costretti a subire
con percorsi formativi realizzati in alcuni paesi della UE, con
standard assolutamente inaccettabili, che immettono nel mercato del
lavoro operatori con una formazione incompleta e sostanzialmente
pericolosa per la sicurezza del cantiere stesso.
Non ci deve inoltre sorprendere la
regionalità (Sicilia) del DDL 698, visto che in Italia la formazione è
delegata alle regioni, per legge, il che fa diventare quasi
impossibile proporre una legge analoga in ambito nazionale, mentre la
Sicilia, che gode di uno statuto speciale e di autonomia legislativa,
sancita dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 “Conversione
in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana,
approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455” conferisce
al DDL 698, una volta approvato definitivamente, il giusto peso
normativo, per i riconoscimenti in ambito regionale, nazionale e
comunitario.
E’ altrettanto ovvio, che per quando
riportato nel D 11/13 dell’IMCA, IDSA non potrebbe avere un
riconoscimento diretto, perché non rappresenta un Paese che può
legiferare, ma una didattica. La stessa IMCA, in un documento dal
titolo “Competence Assessment of Experienced Surface Supplied
Divers” del 25 May 2004, con il quale ha creato una quasi
impossibile procedura da applicare a quei contractors IMCA che si
trovano nei paesi non menzionati al documento D-11/13, e con il quale
abilita 4 centri, il Diving Diseases Research Centre (UK), l'Interdive
(UK) il KB Associates (Singapure) e il National Hyperbaric Centre (UK)
ad operare presso le sedi dei Contractors IMCA che hanno sede nei
paesi non riportati nel documento D 11/13, esclusivamente per i loro
dipendenti di lunga durata che non sono cittadini di paesi che
rientrano fra quelli del D 11/13, specifica nel capitolo 7 “The
Assessment” che “The assessment should be based upon the IDSA
standards – modules A (Preparatory), C (standard surface supply) and D
(deep surface supply).”
In conclusione, il DDL 698, è
facilmente esportabile nei paesi come Spagna, Grecia, Cipro, ed altri,
che attualmente non hanno una legislazione specifica per l’offshore
diving, mentre una soluzione immediata potrebbe essere l’iscrizione al
registro regionale della Regione Sicilia di coloro che hanno
realizzato sotto il controllo dello stato di appartenenza corsi di
formazione che rispettano quanto richiesto nel DDL 698 e dalla
Direttiva 2005/36/CE. Un'altra possibilità potrebbe essere
rappresentata da una maggiore collaborazione fra le varie scuole full
member IDSA, che attualmente realizzano gli stessi programmi,
definendo fra loro dei protocolli di collaborazione, approvati
dall’IDSA per i livelli di iscrizione per i 30-50 metri o quelli di
altofondale.”
Sull’argomento sono interessanti anche
i seguenti link:
articoli correlati:
Avvisatore Marittimo del Mediterraneo del 01/11/14:
Tecnici sub, il disegno di legge sbarca in Norvegia
Blog CEDIFOP:
ITALIA: D.D.L. 698 : Un modello Italiano sulla formazione dei
commercial divers esportabile anche in altri paesi Europei
Google + :
ITALIA: D.D.L. 698: Un modello Italiano sulla formazione dei
commercial divers esportabile anche in altri paesi Europei
IDSA NEWS Brittany France - Edition 25:
Proposed Sicilian Diving Legislation
Il Subacqueo:
ITALIA: D.D.L. 698 "Norme per il riconoscimento della professione
MERIDIONEWS:
Formazione per operatori subacquei: la Sicilia esporta il proprio
modello in Europa
SCOOP SQUARE:
Formazione per operatori subacquei: la Sicilia esporta il proprio
modello in Europa
UNDERSEA MAGAZINE:
Continua il percorso del DDL 698 all’ARS
UNDERSEA MAGAZINE:
IDSA | DL 698 SICILIA | UN MODELLO ESPORTABILE IN PAESI EU
CEDIFOP news
n. 97 - Agosto 2014 - articolo 173
Subacquea Industriale “DDL 698”: una
speranza concreta di cambiamento
(di Manos Kouvakis)
Continua il percorso del DDL 698 "Norme
per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti
formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale",
sia all’ARS che fuori dall’aula parlamentare. In data 23.06.2014 è
scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti; quelli
presentati sottolineano ancora di più che questo disegno di legge si
applica alle attività della subacquea al servizio dell’industria, che
vengono realizzate al di fuori delle aree portuali, già regolamentate
dai tre Decreti Ministeriali del 13 gennaio 1979 "Istituzione della
categoria dei sommozzatori in servizio locale", del 31 marzo 1981
"Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei
sommozzatori in servizio locale" e del 2 febbraio 1982 "Modificazioni
al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei
sommozzatori in servizio locale".
Stante le dichiarazioni del primo
firmatario della proposta di legge, durante una sua intervista su
media news extra in onda sul canale 19 del digitale terrestre (che si
può vedere qui:
https://www.youtube.com/watch?v=DQR8P57h3s8 ) “il DDL 698 ha
superato la fase della commissione e si inserirà nel contesto finale
della votazione in aula, per essere legge a tutti gli effetti”
Va considerato inoltre che ad oggi, dal
1997, sono state presentate al parlamento nazionale ben 13 proposte
legislative, con ben 2 proposte presentate durante la legislatura
attuale, il Disegno di Legge n. 320 presentato il 26 Marzo 2013 al
Senato dal Senatore Aldo Di Biagio e il Disegno di Legge n. 807
presentato il 18 aprile 2013 alla Camera, dall’On. Mario Caruso, sul
destino degli ultimi due esprimo la mia perplessità sulla riuscita,
tenendo conto dei tempi ma anche dei contenuti, visto che ancora una
volta riportano problemi non risolti dai disegni di legge presentati
durante le legislature precedenti. Inoltre, i loro contenuti sono
molto distanti da quello che il DDL 698 cerca di normare, cioè la
parte del riconoscimento di percorsi formativi validi ed accettabili
in ambito internazionale, in tal senso esso ha tutte le
caratteristiche per risolvere la problematica del riconoscimento delle
certificazioni Italiane, perché il DDL include fra gli articoli
esattamente quanto richiesto affinchè tali certificazioni rientrino
nel gota delle certificazioni riconosciute.
Ma anche fuori dalle aule parlamentari
non mancano le occasioni per discutere sul DDL 698, nel mese di
ottobre sarà presentato nel corso di una tavola rotonda durante il XXI
congresso della SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea e
Iperbarica), dal titolo “Quali prospettive pone il DDL 698 - Regione
Sicilia (norme per il riconoscimento della professione e disciplina
dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività subacquee
industriali)? Quale è il ruolo del medico subacqueo? moderatore: F. P.
Sieli; partecipano: Assessorato Sanità Regione Sicilia, A. Bolognini,
D. Cartabellotta, M. L. Cavallo, M. Chines, C. Costanzo, R. M.
Infascelli, M. Kouvakis, On. S. Lentini (Vice Presidente Commissione
Attività Produttive ARS – Sicilia), E. P. Reale (Assessorato
Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea Regione Sicilia).
Per la buona gestione di un cantiere
offshore, vanno applicate tre tipologie di standard - assolutamente
diverse fra di loro, ma nello stesso tempo, anche, complementari -
Esse sono:
1) Standard Formativi (IDSA) (IDSA
rappresenta l'unica didattica nella subacquea industriale a livello
internazionale, cosi come in ambito sportivo abbiamo diverse
didattiche PADI, CMAS, SSI, ecc.)
2) Standard Operativi (IMCA),
applicabili nel cantiere (qui rientra anche la normativa UNI 11366
“Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed
iperbariche professionali al servizio dell’industria - Procedure
operative”)
3) Standard di Sicurezza (HSE) (non
necessariamente HSE_UK)
Per il buon funzionamento di un
cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono
coesistere.
Il DDL 698, già nel suo titolo: "Norme
per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti
formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale"
affronta la problematica di regolamentare gli Standard Formativi,
lasciando gli Standard Operativi e gli Standard di Sicurezza, a quanto
esiste attualmente in ambito Europeo ed Internazionale. Questo è
evidente all’articolo 6 comma 2 del DDL 698: “Gli interventi di cui al
comma 1 dovranno essere conformi nei contenuti agli standard
internazionalmente riconosciuti dall’International Diving Schools
Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le
imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee
guida fissate dalla normativa UNI 11366 “Norme per la sicurezza e la
tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche
professionali al servizio dell’industria” e sui controlli che devono
essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in
materia di salute sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità
alle linee guida di International Marine Contractors Association
(IMCA)”
Forse le imprese Italiane che operano
nel mondo offshore non dovrebbero perdere l’opportunità di partecipare
alla tavola rotonda sul DDL 698, durante il congresso della SIMSI, che
li vedrà successivamente coinvolte in prima persona nella sua
applicazione, dopo la trasformazione in legge, considerando anche la
levatura professionale delle persone che già si sono iscritte ad
intervenire. Il programma completo del XXI Congresso della SIMSI, può
essere scaricato, anche da qui:
http://www.cedifop.it/XXI_SIMSI(def).pdf
CEDIFOP news
n. 96 - Luglio 2014 - articolo 172
DDL 698 “Norme per il riconoscimento
della professione e disciplina dei contenuti
formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”
(di Manos Kouvakis)
Il disegno di legge
698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei
contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea
industriale” presentato, nel mese di febbraio all’Assemblea
Regionale Siciliana è d’iniziativa dei deputati: Lentini, Cascio
Salvatore, Currenti, Leanza, Nicotra, Ruggirello, Sammartino e Sudano.
Dal primo luglio scorso, sono scaduti il termini per la
presentazione degli emendamenti presso la V commissione ARS “Lavoro e
Formazione”, inizia cosi la fase finale dell’esame del disegno di
legge.
Sono stati
presentati complessivamente tre emendamenti, con l’obiettivo di
sottolineare che il DDL 698 è nato dall’esigenza di regolamentare un
settore dove manca totalmente una legislazione, sia in ambito
regionale, dove il DDL una volta convertito in legge sarà operativo,
che nazionale, cioè per le attività lavorative in ambito subacqueo, al
servizio dell’industria, fuori dalle aree portuali. Inoltre metterà
finalmente ordine, e quello che è ancora più importante, darà parità
di trattamento, anche se per ora limitatamente nella Regione Sicilia,
a tutti gli operatori del settore, spesso a disagio per la disparità
di trattamento, dovuta dal fatto che diverse Capitaneria di Porto
nella regione (Palermo, Milazzo, Messina, Gela, Siracusa ecc) hanno,
giustamente, dopo aver individuato in questa mancanza di legislazione
un problema non indifferente di sicurezza, emanato delle ordinanze
specifiche per le attività nel territorio di loro competenza, al di
fuori delle aree portuali, ma nel contempo hanno creato delle zone
“controllate” e zone “franche” di pertinenza di altre capitanerie
(quelle accanto) che non hanno emesso ordinanze similari pertanto in
quegli ambiti si può operare senza alcun controllo previsto da una
legislazione specifica.
Il DDL sottolinea
che le attività subacquee costituiscono elemento di assoluto rilievo
per l’economia ed il sistema produttivo siciliano. Accanto alle
attività della subacquea a fini turistici ed amatoriali, che sono
escluse dalla proposta legislativa, operano in Sicilia diverse imprese
che svolgono le più disparate attività in ambiente marino, quali
installazione, manutenzione, rimozione di impianti subacquei, di
tubazioni e strutture tecnologiche connesse con le attività portuali,
minerarie ed industriali.
Nel contesto
regionale, peraltro, tali attività hanno un peculiare rilievo in
ragione della condizione di insularità e del correlato sviluppo
costiero, delle attività connesse all’estrazione, al trasporto e alla
lavorazione degli idrocarburi (piattaforme petrolifere, gasdotti,
oleodotti, impianti costieri, raffinerie, ecc…), senza considerare le
ulteriori attività svolte nelle acque marine ed interne.
L’assenza di
un’organica legislazione nazionale del settore ha posto e pone la
problematica del riconoscimento delle qualifiche professionali e la
disciplina dei contenuti formativi indispensabili allo svolgimento, in
condizioni di sicurezza, delle attività subacquee. Purtroppo, la
mancanza di tale disciplina ha permesso, sovente, che i lavori in
immersione venissero svolti da personale non adeguatamente qualificato
con conseguenze drammatiche, oppure ha costretto le imprese a
ricorrere forzatamente a personale straniero o comunque formato
all’estero, spesso con corsi di formazione che non conferiscono una
idonea preparazione per affrontare in sicurezza questo tipo di
attività.
Ulteriore
problematica, peraltro, si pone in relazione al riconoscimento delle
qualifiche rispetto alle previsioni dell’ordinamento comunitario
(Direttiva 2005/36/CE), determinando in pratica un’incomprensibile
penalizzazione per le imprese ed i lavoratori siciliani, complicando
le relazioni economiche e commerciali con gli altri competitor
e privandoli di una importante opportunità di occupazione e
reddito.
Il DDL si propone di
adottare una serie di norme che disciplinino lo svolgimento
professionale delle attività della subacquea industriale e
regolamentino i contenuti ed i percorsi formativi con riguardo alle
qualifiche internazionalmente riconosciute, garantendo così la qualità
dei servizi offerti, lo svolgimento degli stessi in condizioni di
sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e la possibilità, per i
soggetti che conseguano in Sicilia le qualifiche, di vedere
riconosciute le stesse nel mercato del lavoro europeo, anche in
considerazione dell’intrinseca natura internazionale delle imprese
operanti nel comparto.
L’articolo 1 reca le
generalità della norma, mentre l’articolo 2 reca le definizioni,
descrivendo in dettaglio compiti e mansioni degli operatori, con
riferimento agli standard comunemente riconosciuti ed adottati nel
settore.
L’articolo 3
disciplina le qualifiche professionali, enumerandole nei tre livelli
internazionalmente riconosciuti, il primo che abilita ad operare fino
a 30 metri di profondità, il secondo che abilita ad operare fino ai 50
metri di profondità (TOP UP) e il terzo, quello di “altofondalista”
che abilita ad operare a profondità superiori ai 50 metri.
L’articolo 4
istituisce e disciplina il Registro degli Operatori della Subacquea
Industriale, che insisterà presso il Dipartimento regionale del
Lavoro, ove potranno iscriversi i soggetti interessati allo
svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge in
possesso dei titoli formativi e delle iscrizioni richieste dalla
disciplina statale (Libretto di Ricognizione).
L’articolo 5
disciplina i contenuti ed i percorsi formativi occorrenti per
l’iscrizione al Registro. I titoli potranno essere rilasciati da
istituti pubblici o enti di formazione professionale accreditati,
facendo puntuale riferimento riguardo ai contenuti formativi ed ai
“tempi di fondo” definiti a livello internazionale dall’I.D.S.A.
(International Diving Schools Association, organismo mondiale che
raggruppa scuole di formazione di subacquea industriale). Il
riconoscimento di titoli rilasciati da altre Regioni o riconoscibili
ai sensi della Direttiva 2005/36/CE è subordinato alla validità degli
stessi in relazione alle rispettive norme ed al rispetto degli eguali
standard di formazione e sicurezza.
L’articolo 6
disciplina lo svolgimento delle attività formative in ambito
regionale, prevedendo come le stesse debbano conformarsi ai citati
standard anche in relazione alle attività eventualmente svolte presso
le aziende del settore. Per lo svolgimento di attività formative volte
alla qualificazione della manodopera del settore è previsto il
finanziamento di corsi ed attività con risorse extraregionali, ferma
restando la possibilità di svolgimento di “corsi liberi” (ovvero senza
finanziamento pubblico ma comunque soggetti alla disciplina qui
dettata).
Il DDL 698, anche se
regionale, ha un ampio riscontro di carattere nazionale e
internazionale, perché permette l’iscrizione all’albo di qualsiasi
operatore interessato (ambito UE) che abbia effettuato con corsi
specifici la parte tecnica richiesta per l’iscrizione. L’iscrizione a
tale albo, inoltre, è diversa dall’iscrizione al Registro
Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, normata e disciplinata
dai Decreti Ministeriali del 1979, 1981 e 1982 e valida per le
attività lavorative all’interno delle aree portuali, in quanto tali
decreti non stabiliscono regole per lavorare nelle acquee interne e
fuori dai porti, sia in inshore che in offshore.
CEDIFOP news
n. 96 - Luglio 2014 - articolo 171
DDL 698: tavola rotonda durante il
XXI congresso nazionale del SIMSI
(di Manos Kouvakis)
Dopo la prima
presentazione del DDL sabato 28 Giugno presso la Libreria Nautica “Un
mare di libri” a Palermo, con la partecipazione del primo firmatario
della legge On. Lentini Salvatore, il direttore del CEDIFOP Manos
Kouvakis e il chief instructor del Cedifop Costantino Francesco,
incontro trasmesso in streaming e gestito ottimamente dalla
giornalista Marilisa Giammona, si preparano una serie di
manifestazioni per la divulgazione delle problematiche che hanno
portato alla stesura e alla presentazione del DDL. Uno dei prossimi
incontri sul tema, sarà durante il XXI congresso della SIMSI
(Società Italiana Medici Subacquei ed Iperbarici) nel corso di una
tavola rotonda a cui prenderà parte fra gli altri partecipanti, anche
l’On. Lentini primo firmatario del disegno di legge e una delegazione
ufficiale della regione Sardegna.
CEDIFOP news
n. 96 - Giugno 2014 - articolo 170
Esami finali del primo corso per OTS
del 2014 realizzato dal CEDIFOP
(di Manos Kouvakis)
Per gli allievi del centro studi
Cedifop è tempo di esami. Dopo 3 mesi di corso, articolato in un
totale di 480 ore, suddivise in 228 ore di pratica, 198 di teoria e 54
di stage, i 17 giovani, arrivati non solo dalla Sicilia, ma anche da
Abruzzo, Lazio, Puglia, Toscana, Veneto e dall’estero (Argentina),
sono stati impegnati in una “due giorni” durante la quale, valutati
dalla Commissione Esaminatrice nominata dall’Assessorato Regionale
della Formazione Professionale, hanno mostrato quanto appreso in
questi tre mesi per ottenere la qualifica di Operatore Tecnico
Subacqueo, ultima prova che, una volta superata, consente loro di
conseguire l’attestato valido per l’iscrizione al Registro
Sommozzatori del Ministero dei Trasporti presso una Capitaneria di
Porto sul territorio nazionale, in tal modo otterranno il libretto di
ricognizione, che li abilita all’esercizio dell’attività professionale
di OTS.
La prova d'esame si è svolta presso la
piscina Hydra di Villabate. Gli allievi hanno realizzato due
postazioni. Controllata la funzionalità dell'attrezzatura standard
(Pannello di controllo, caschi Kirby-Morgan, ombelicali), ciascuno di
loro ha eseguito un’immersione. Un’ attenzione notevole è stata
dedicata alle verifiche di sicurezza dei dispositivi; è fondamentale
che gli allievi si abituino a considerarlo momento essenziale della
loro professione.
La subacquea industriale - settore
occupazionale di riferimento per gli OTS - ha avuto uno sviluppo
notevole negli ultimi anni, legato tra l’altro alla crescita del
mercato petrolifero e al conseguente incremento delle installazioni di
piattaforme in varie parti del mondo.
Il controllo specifico di ogni passo
che precede l'immersione è parte decisiva nella formazione dell'OTS,
istruito in tal senso durante il corso sia attraverso gli insegnamenti
degli istruttori, sia con l'utilizzo di Check List, protocollo ideato
nel quadro dello svolgimento di un lavoro o di una esercitazione, che
punto per punto indica le operazioni di controllo da svolgere, ognuna
delle quali da espletare prima di passare alla successiva. A
dimostrazione della rilevanza di questa fase, nel progetto di
adeguamento normativo in materia di subacquea - tra i cui promotori vi
è il CEDIFOP - il capitolo della sicurezza e della tutela della salute
è considerato prioritario.
A
differenza di quanto si potrebbe immaginare, la capacità di utilizzare
queste procedure è tutt'altro che ovvia. Come ricordato dagli
istruttori, è stato necessario sottolineare che l'OTS, con in
dotazione una videocamera, deve innanzitutto acquisire l'abilità di
gestire la posizione dello strumento in riferimento alla visuale
dell'operatore in superficie, che osserva le immagini sullo schermo e,
in caso ad esempio di un lavoro di saldatura o taglio, impartisce
comandi. Al termine della prova pratica è seguito il colloquio per
ciascuno degli allievi innanzi la commissione esaminatrice costituita
da un funzionario dell'Assessorato Regionale al Lavoro, un ufficiale
nominato dalla Capitaneria di Porto di Palermo e due docenti del
CEDIFOP. L'esame è stato superato da tutti gli allievi. C'è da
precisare che alcuni di loro avevano già esperienza pregressa in altri
rami della subacquea. Adesso per loro inizia una nuova “avventura” nel
mondo del lavoro.
CEDIFOP news
n. 96 - Giugno 2014 - articolo 169
Attività e tempi realizzati dagli
allievi del primo corso 2014 per OTS del CEDIFOP
(di Manos Kouvakis)
Questi sono i tempi realizzati dagli
allievi del corso per OTS del CEDIFOP, n.07/PA/2013, alla chiusura
delle attività corsuali. Tutti i tempi sono registrati e certificati
nel diario personale di ciascun allievo.
Attività
in acqua:
• numero di immersioni 561 di cui in
SCUBA 266 e in SURFACE 308
• minuti in immersione totali: 18.073
• scuba da 0-19 metri - minuti: 8.333
• scuba da 20 - 30 metri - minuti: 2.039
• SSDE da 0-19 metri - minuti: 6.790
• SSDE da 20-30 metri - minuti: 356
Attività in superficie:
o minuti di attività in superficie
totali: 24.505
o gestione del pannello per la comunicazione - minuti: 8.260
o gestione dell'ombelicale - minuti: 11.396
o assistenza alla vestizione - minuti: 4.450
o stand-by - minuti: 439
I suddetti tempi sono stati
realizzati dal collettivo degli allievi che frequentano il corso per
OTS (livello base) del CEDIFOP, che prevede l’apprendimento delle
tecniche di immersione, in "SCUBA e SURFACE", dalla superficie e le
procedure standard per la gestione in sicurezza di un cantiere
subacqueo, secondo gli standard della didattica IDSA (International
Diving Schools Association) con l’applicazione degli aggiornamenti dei
programmi validati durante il meeting n. 30, di Seattle (USA)
dell’agosto 2012, che aggiorna gli standard della revisione 4 del
meeting di Palermo del 2009 (INTERNATIONAL DIVER TRAINING
CERTIFICATION DIVER TRAINING STANDARDS Revision 4 - October 2009). Il
percorso didattico ha il riconoscimento dell'HSE (Healt e Safety
Esecutive) per il livello di “SCUBA e SURFACE”:
Cedifop applica la didattica
internazionale IDSA di cui è Full Member, una delle 17 scuole
riconosciute al mondo, di cui 14 in Europa, unica in Italia, mentre
come membro IMCA per la divisione Diving per Europa ed Africa, è
autorizzata dall'IMCA ad affermare che i corsi del CEDIFOP sono in
linea con i documenti guida dell’IMCA (Course content is in line with
guidance document IMCA) D 015 (Mobile/Portable Surface Supplied
System), IMCA D 023 (Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note
for Surface Orientated Diving System-Air), cosi come è richiesto,
anche, nel documento dell’ENI SpA del 5 Agosto 2013 “Requisiti HSE per
i fornitori di lavori subacquei”.
Va sottolineato che, per gestire con
professionalità e sicurezza e in modo ottimale le attività subacquee
al servizio dell’industria nei cantieri sia inshore che offshore,
devono coesistere contemporaneamente le tre fondamentali tipologie di
standard internazionali e cioè: standard formativi (IDSA), standard
operativi (IMCA) e standard di sicurezza (HSE), standard che sono da
anni alla base dei percorsi formativi del CEDIFOP.
CEDIFOP news
n. 96 - Giugno 2014 - articolo 168
Incontro a Palermo sul DDL 698
(di Manos Kouvakis)
Prosegue l’iter del DDL 698 all’interno
della Commissione V, prima di approdare in aula per la votazione
finale, nella speranza che possa risolvere un problema che emargina
gli italiani da più di 35 anni.
In attesa degli ultimi sviluppi del DDL
698, si apre il ciclo di una serie di incontri, manifestazioni e
convegni per la divulgazione delle motivazioni che hanno portato alla
sua stesura, che modificherà tutto il settore della subacquea
industriale con ripercussioni a livello regionale, nazionale e
internazionale.
Il primo incontro, per un dibattito
sull'argomento, è stato programmato per sabato 28 giugno 2014 ore
18:30 presso la libreria nautica libreria "UN MARE DI LIBRI" di Via
Francesco Crispi, 88 - 90139 PALERMO (PA) tel.: 091325234 -
www.unmaredilibri.com
Il dibattito si articolerà sui seguenti
argomenti:
-
legislazione italiana nella subacquea
industriale negli ultimi 30 anni;
-
proposte legislative presentate in
Parlamento, le Ordinanze delle Capitanerie di Porto;
-
la normativa UNI 11366;
-
le tre tipologie di standard
internazionali: formativi (ISDA), operativi (IMCA), sicurezza (HSE);
-
importanza del DDL 698 sul piano
internazionale;
-
importanza di un registro regionale
aperto a tutti gli italiani ed ai cittadini della comunità europea.
Il DDL 698 "Norme per il riconoscimento
della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio
delle attività della subacquea industriale", si può leggere
integralmente su questo link:http://www.cedifop.it/CORSI_2014/DDL_698.htm
CEDIFOP news
n. 95 - Maggio 2014 - articolo 167
CEDIFOP membro IMCA nella divisione
Diving per Europa & Africa
(di Manos Kouvakis)
Dopo il completamento dell’audit IMCA per il rinnovo, triennio
2014-2017, della certificazione IMCA per i corsi DMT e DMR approvata
sin dal 2011, sono stati consolidati ulteriormente i rapporti
IMCA-CEDIFOP con l'approvazione del CEDIFOP come Membro IMCA, con
diritto di voto nelle assemblee IMCA, nella divisione Diving di Europa
& Africa, come “Training Establishment (S*) based in the Europe &
Africa Section working in the Diving Division as a diver training
provider based in Italy”.
I corsi del CEDIFOP seguono la didattica internazionale IDSA di cui
CEDIFOP è Full Member, una delle 17 scuole riconosciute al mondo, di
cui 14 in Europa, unica in Italia, mentre lo stato di membro IMCA ci
autorizza all’affermazione che i corsi del CEDIFOP sono in linea con i
documenti guida dell’IMCA (Course content is in line with guidance
document IMCA) D 015 (Mobile/Portable Surface Supplied System), IMCA D
023 (Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note for Surface
Orientated Diving System-Air), cosi come è richiesto, anche, nel
documento dell’ENI spa del 5/Agosto/2013 “Requisiti HSE per i
fornitori di lavori subacquei”.
Va sottolineato che, per gestire con professionalità e sicurezza e in
modo ottimale le attività subacquee al servizio dell’industria nei
cantieri sia inshore che offshore, devono coesistere
contemporaneamente le tre fondamentali tipologie di standard
internazionali e cioè: standard formativi (IDSA), standard operativi
(IMCA) e standard di sicurezza (HSE), standard che sono da anni alla
base dei percorsi formativi del CEDIFOP
CEDIFOP
news n. 95 - Maggio 2014 - articolo 166
Audit IDSA al CEDIFOP. Qualità
internazionale negli standard formativi
(di Manos Kouvakis)
Dal 6 al 7 maggio 2014 il
CEDIFOP ha sostenuto l'audit per il mantenimento dello status di "Full
Member" IDSA (International Diving Schools Association) già attivo dal
2009. A condurre l’audit sono arrivati a Palermo il Presidente
dell’IDSA, l’olandese Leo Lagarde e l’amministratore dell’IDSA,
l’inglese Alan Bax.
Compito dell’
International Diving Schools Association
(IDSA), costituita nel 1982, che rappresenta l’unica didattica a
livello internazionale nel settore della subacquea industriale, è
quello fornire gli standard formativi nei percorsi didattici del
settore. Essa ha già stabilito norme per l’addestramento subacqueo
nella subacquea industriale sulla base del consenso dei suoi molti
membri. Le norme forniscono sia un criterio per i formatori, sia per
la definizione di norme nazionali esistenti o per crearne di nuove, e
una guida per i “contractors” internazionali.
L’obiettivo principale
dell'introduzione di tali standard formativi, concordati a livello
internazionale, è di migliorare la sicurezza, fornire ai
“Contractors” un ingresso diretto al Diver Training Syllabus superando
i confini nazionali e migliorare la qualità dei Diver fornendo loro
una maggiore opportunità di lavoro. Ad oggi, diversi governi hanno
impostato i propri regolamenti nazionali di formazione applicando gli
standard formativi proposti dall’IDSA, perché il programma IDSA
fornisce una serie di “National Standards” mantenendo anche una “Table
of Equivalence” con norme specialistiche attualmente in fase di
continuo sviluppo.
Oggi sono 17 le scuole
full member IDSA per la Formazione dei Diver. Solo queste scuole sono
autorizzate a rilasciare le “Diver Training Qualification Cards”,
perché controllate dall’IDSA con periodici audit sulla validità dei
percorsi formativi offerti. Le scuole sono così distribuite, Asia (2 :
India e Singapore) USA (1) ed Europa (14 : Belgio (2), Danimarca,
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna,
Svezia (2) e U.K. (2))
Il gruppo internazionale
IDSA è inoltre arricchito dalla presenza di una serie di
organizzazioni internazionali, in qualità di membri Associati,
Affiliati, Industriali e reciproci, che non possono rilasciare
certificazioni, ma che possono partecipare alle attività dell’IDSA
durante i meeting annuali, arricchendoli con la loro esperienza.
Esse sono:
·
33 organizzazioni, come Membri
Associati, provenienti da Austria, Bulgaria, Denmark, Egypt (5) France
(2), Hungary, India, Iran (2), Israel, Italy (2), Kuwait, Montenegro,
Morocco, Nigeria, Russia (2), Spain (2), Switzerland, Trinidad, U.AE
(2), UK e USA (3);
·
13 organizzazioni, come Membri
Affiliati, provenienti da Francia, Italia, Lettonia, Malta, Paesi
Bassi, Polonia, Serbia, Svizzera, UK (4) e USA
·
8 organizzazioni, come Membri
Industriali, provenienti da Italia (3), Malta, Paesi Bassi, Norvegia,
Svezia e UK, e
·
4
organizzazioni di reciproco riconoscimento, provenienti da Russia (Alliance
of Diving Schools ), UK (ADC - Association of Diving Contractors) e
due in USA (ACDE - Association of Commercial Diving Educators e ADCI -
The Association of Diving Contractors International)
Nella giornata del 7
maggio è stato gradito ospite del Cedifop, anche, il Dott. Daniele
Fano che si occupa principalmente di politiche attive del lavoro. Fino
al mese di febbraio 2014 è stato Capo della Segreteria Tecnica del
Ministro del Lavoro, dove si è occupato principalmente di sviluppare
modi ed attività per combattere la disoccupazione, in particolare
quella giovanile (programma Youth Guarantee - Garanzia per i Giovani:
Piano italiano per l'occupabilità avviato nel 2014).
Ultimamente ha definito,
come coordinamento scientifico, il Rapporto Tecnico sul Programma
“Garanzia per i Giovani” 2014-2020, che riflette l’attività di
supporto alla Struttura di Missione, istituita presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con il D.L. 76/2013,
realizzato con il coordinamento della Segreteria Tecnica del Ministro,
del MLPS, il Dipartimento della Gioventù e del servizio civile della
Presidenza del Consiglio, ed altri. La sua visita ha avuto
l’obbiettivo di conoscere in prima persona il meccanismo con il quale
vengono svolte le attività di formazione professionale del CEDIFOP, le
tecniche di insegnamento e procedure specifiche durante le
esercitazioni pratiche, con l’applicazione degli standard
internazionali, per questa categoria di corsi. Ma anche, partecipare
in qualità di osservatore, ad uno degli audit internazionali a cui
CEDIFOP si sottopone periodicamente, istituiti dalle varie
organizzazioni del settore, che certificano la qualità dei percorsi
formativi svolti.
CEDIFOP
news n. 94 - Aprile 2014 - articolo 165
Nuovi traguardi raggiunti dal
CEDIFOP con IMCA ed UNI
(di Manos Kouvakis)
A partire dai primi mesi del 2014
aumenta la collaborazione fra IMCA e CEDIFOP con due importanti
operazioni: Nei giorni 20 e 21 marzo 2014 si è concluso in modo più
che soddisfacente l'audit dell'IMCA al CEDIFOP, per il mantenimento
della qualità di scuola IMCA per i corsi DMT e DMR approvata sin dal
2011. Diversi sono stati gli argomenti discussi durante i due giorni
di audit, fra questi ci sono rappresentati i contenuti e le
potenzialità poter disporre nella regione Sicilia di una legge
sull'offshore diving, per la prima volta in Italia, come il DDL 698
"Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei
contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea
industriale" attualmente in discussione presso la V commissione
dell'ARS, che ha competenza nelle seguenti materie: pubblica
istruzione, beni ed attività culturali, lavoro, formazione
professionale, emigrazione.
Cresce ancora la visibilità del CEDIFOP
nel 2014 con l'inserimento di 3 rappresentati nella commissione
sicurezza dell'UNI, che rappresenta l'Ente Nazionale Italiano di
Unificazione, con compiti di elaborare nuove norme in collaborazione
con tutte le parti interessate e rappresenta l'Italia nelle attività
di normazione a livello mondiale (ISO) ed europeo (CEN), promuovendo
l'armonizzazione delle norme. Dal 2014, oltre al direttore del CEDIFOP
Manos Kouvakis, che partecipa alla commissione sicurezza - organo
tecnico: GL "Sicurezza nelle attività subacquee ed iperbariche
industriali", dal 2011, si sono aggiunti anche l'ingegnere Napoli Ivan
in commissione sicurezza - organo tecnico: GL "Metodi e sistemi di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro" e il chief instructor
del CEDIFOP Francesco Costantino commissione sicurezza - organo
tecnico: GL "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie".
Altri importanti sviluppi si attendono
nelle prossime settimane e mesi, ma saranno oggetto delle prossime
news del CEDIFOP. Quello che è certo è che il 2014 sarà ricordato per
i tantissimi sviluppi che si stanno definendo nel settore
dell'offshore diving in Italia.
CEDIFOP
news n. 93 - Marzo 2014 - articolo 164
Concetti e limiti delle proposte
legislative sulla subacquea industriale negli ultimi decenni in Italia
(di Manos Kouvakis)
Tre Decreti Ministeriali, ben tredici
proposte presentate al parlamento nazionale durante varie legislature,
dal 1997 ad oggi, ben 2 proposte legislative durante questo governo,
una sentenza del Tar del Lazio, diverse ordinanze da alcune
Capitanerie di Porto, due delibere di giunta regionale, la norma UNI
11366. Ecco tutto quello che abbiamo creato in termini di legislazione
nel settore della subacquea industriale in Italia. Tutto troppo datato
e troppo povero, in termini di qualità e contenuti per permettere la
soluzione di alcuni problemi che da anni penalizzano i Divers
italiani.
La ricerca, spesso, di facili
riconoscimenti, quando principalmente è la carta e non i contenuti a
fare testo, specialmente se si possono ottenere senza eccessivi
sforzi, ha creato negli anni la fama negativa dei titoli italiani,
anche di quelli che nulla hanno da temere se confrontati con le
migliori certificazioni in ambito internazionale.
In tutto questo regna una grande
grandissima confusione, anche fra gli stessi adetti ai lavori, che
spesso senza idee chiare corrono dietro alla novità del momento,
sperando di trovare il santo Graal della subacquea.
Cosi abbiamo visto negli anni, corsi
per OTS realizzati con standard della subacquea sportiva ricreativa
(ancora oggi nella maggioranza dei percorsi formativi), oppure senza
mandare gli allievi in acqua (una scuola di Roma), o tentativi di
imitare un “presunto” titolo da OTS con attività in 2 week end o in
pochi giorni, sotto la copertura di brevetti e non di attestati di
qualifica professionale, cercando di “ingannare” sia i partecipanti ai
corsi che le autorità; ma anche spesso iscrizioni non in regola o in
registri di “comodo” che permettono poi agli iscritti di operare in
modo non corretto, ma possibile per la mancanza di controlli da parte
delle autorità (registro palombari, per coloro che poi si immergono
con attrezzature sportive e non con attrezzature da palombaro) hanno
portato ad una situazione in cui chi paga il conto è semplicemente
l’intero gruppo dei Divers italiani.
Ma cose è l’OTS?
Secondo la legislazione vigente
Italiana l’OTS è un “operaio specializzato” che rientra nella
categoria dei metalmeccanici (qualifica ISTAT/ISFOL – categoria 6.2
Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati ed assimilati - DM
13/01/1979 – DM 31/03/1981 - DM 02/02/1982), iscritto al Registro
Sommozzatori del Ministero dei Trasporti presso una Capitaneria di
Porto sul territorio nazionale, per il rilascio del Libretto di
Ricognizione. L’unico titolo valido, per l’iscrizione a questo
registro, è il titolo di “Operatore Tecnico Subacqueo” (OTS - DM
02.02.1982), con il rilascio di un attestato conseguito al termine di
corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità
previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle
relative leggi regionali di attuazione. L’OTS è abilitato a operare
in “servizio locale”,
entro l'ambito del porto presso il cui ufficio è iscritto e
può esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa
autocertificazione della sua iscrizione in un registro sommozzatori
presentata alle autorità marittime del porto nel quale intende operare
e tempestiva comunicazione di tale intendimento all’autorità del porto
d’iscrizione .
Al di fuori di queste aree e cioè nelle
acque interne (fiumi, laghi, pozzi, ecc.), in inshore o in offshore ad
oggi non esiste una legge nazionale o regionale che stabilisca
competenze di qualità nei criteri formativi (IDSA), operativi (IMCA) e
di sicurezza (HSE).
E’ emblematico il documento che la
Capitaneria di Porto di Livorno ha emesso, in risposta ad un gruppo di
OTS, regolarmente iscritti presso diverse capitanerie di porto, che
lamentavano di restare fuori dalla possibilità di essere assunti per i
lavori sommozzatorii della Costa Concordia, mentre venivano assunti
coloro che non erano iscritti presso le capitanerie di porto dalla
ditta appaltatrice. Ecco una estrapolazione dalla risposta della
Capitaneria di Porto di Livorno: “(…)Al riguardo, si rappresenta, come
d’altronde emerge dalla lettura della nota in riferimento, che la
normativa citata, cioè il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, si
applica ai sommozzatori che esercitano l’attività all’interno dei
porti. Come è noto, il relitto della nave Costa Concordia” giace,
invece, al di fuori dell’ambito portuale dell’Isola del Giglio, (…) ”
Diversi incidenti, spesso anche
mortali, hanno indotto negli anni (a partire dal 1992) diverse
Capitanerie di Porto in Italia, ad emettere ordinanze proprie, per
estendere fuori dal porto, quindi a tutte le acque di loro
competenza, la validità dei DM nazionali, tentativo che sottolinea la
“sofferenza” per la mancata legislazione del settore, che però ha
creato in alcuni casi ancora più problemi, penalizzando le piccole
imprese operanti in quelle aree a vantaggio delle imprese che operano
a qualche chilometro di distanza, presso la capitaneria accanto, dove
non ci sono vincoli e procedure esplicite, come quelle contenute in
tali ordinanze.
Si è provato negli anni a presentare in
parlamento ben 13 proposte, dal 1997 ad oggi, con ben 2 proposte
presentate durante la legislatura attuale, il Disegno di Legge n. 320
presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio e
il Disegno di Legge n. 807 presentato il 18 aprile 2013 alla Camera,
dall’On. Mario Caruso, ma in tal senso esprimo la mia perplessità
sulla riuscita, tenendo conto dei tempi ma anche dei contenuti, visto
che riportano problemi non risolti da disegni di legge presentati
durante le legislature precedenti.
Inoltre le due proposte di legge
presentano un vuoto tematico non trattando in modo efficace la parte
riguardante la formazione degli operatori.
La normativa UNI 11366 del 2010, alla
quale ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo
del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) -
comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme
vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366".
Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente
della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento
delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine
di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione
degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove
leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53.
Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il
posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la
manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili,
devono essere effettuate solamente da personale esperto e
fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata
capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle
regole della buona tecnica...."; ma tutto ciò non fa della norma UNI
una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull’obbligatorietà
dell’applicazione della normativa all’interno delle aree portuali o in
ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla
formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.
Ci sono inoltre due delibere di giunta regionali, una nella Regione
Emilia Romania del 2007 (delibera di giunta prot. n. SSF/07/65016) con
l’inserimento della qualifica di OTS all’interno del sistema regionale
delle qualifiche, ma vincolato sempre ai tre Decreti Ministeriali
esistenti, cioè per “attività in area portuale e dintorni”, e una più
“coraggiosa” del 2011 nella Regione Sicilia (delibera di giunta n.350
– Prof. 2011) nel documento “Direttive per la programmazione e
presentazione delle proposte formative a valere del Piano Regionale
dell’Offerta Formativa 2011 – Macro Settore
“Agricoltura/pesca/attività subacquee – OTS ed attività correlate” che
riporta: “Per questo settore i corsi di formazione professionale per
O.T.S. (Operatori Tecnico Subacquei) di livello Base di
specializzazione si devono attenere alla direttiva 2005/36/CE secondo
gli standard dei programmi Validati da I.D.S.A. (International Diving
Schools Associaton) e H.S.E. (Health and Safety Executive)”, con
riferimento specifico ad una formazione successiva a quella da OTS con
l’applicazione di standard di qualità validi a livello Internazionale
(IDSA e HSE). Qui, per la prima volta, si da importanza alla
formazione come elemento non eludibile in questo ambiente lavorativo,
al di fuori dell’ambito portuale. Il diver deve avere una formazione
completa e di qualità, perché operando in ambito offshore, entra in
contatto con una squadra internazionale, dove qualità e sicurezza sono
assolutamente indispensabili, e deve avere un bagaglio di conoscenze
che gli permettano di lavorare in un team di colleghi provenienti da
tutto il mondo, che hanno avuto una formazione adeguata e competente.
In tutto questo IMCA, che è una
organizzazione di rilevanza mondiale, a cui fanno riferimento diverse
migliaia di imprese, che opera esclusivamente in ambito offshore,
recependo l’importanza di una formazione di qualità, ha diviso il
mondo in 2 grandi categorie, la prima costituita da una lista,
aggiornata periodicamente, di una elite di paesi (Australia, Brasile,
Canada, Francia, India, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Sud Africa,
UK e USA) che hanno una legislazione specifica nel settore che
stabilisce standard e criteri di qualità nei percorsi formativi, e la
seconda categoria con tutti gli altri paesi che non hanno una tale
legislazione, paesi di cui attualmente fa parte anche l’Italia (la
qualifica di OTS, valida per attività in ambito portuale, non è di
alcun interesse per IMCA).
Questo problema pone le ditte Italiane
in una posizione di inferiorità nel confronto con altre ditte nella
panorama mondiale, si riporta di seguito quanto il responsabile di una
rilevante ditta Italiana, che opera in offshore, ci scrive ” … Al
momento infatti, a causa della nota carenza legislativa, non è
sufficiente l’iscrizione in Capitaneria per poter lavorare con le
maggiori compagnie petrolifere(Shell/Total/BP). Questo comporta a noi,
che operiamo nel mercato mondiale, gravissime difficoltà in quanto i
Clienti rifiutano per questo motivo le nostre offerte, siamo costretti
ad affrontare enormi costi per una ulteriore formazione del personale
all’estero, oppure dobbiamo assumere personale straniero.”
Il problema, tornando in Italia, si
complica ancora di più visto che la formazione è demandata alle
singole regioni , e quindi difficilmente una legge nazionale potrà
avere quegli standard di qualità che vengono richiesti in ambito
internazionale. Ecco perché, in questo momento, la Regione Sicilia, ai
sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto ed in conformità con i
principi del vigente ordinamento comunitario sta proponendo di
riconoscere e disciplinare l’esercizio delle attività professionali
nella subacquea industriale con il DDL n. 698 “Norme per il
riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi
per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” per quei
percorsi formativi che abilitano alle attività lavorative fuori dalle
aree portuali in ambito sia inshore che offshore, con la creazione di
un Registro degli Operatori della Subacquea industriale, istituito
presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, ove potranno iscriversi i
soggetti interessati allo svolgimento delle attività disciplinate dal
suddetto decreto se in possesso di titoli rilasciati da istituti
pubblici o enti di formazione professionale nell’ambito della vigente
disciplina, facendo puntuale riferimento riguardo ai contenuti
formativi di qualità e specifiche attività formative con tempi di
fondo e standard di sicurezza ben precisi, nelle varie categorie di
iscrizione (OTS, Top Up, Alto fondale), in modo tale da permettere
all’Italia di entrare a far parte dei paesi “elite” che vengono
annoverati nei documenti IMCA, cioè i paesi che hanno una
legislazione specifica nel settore.
CEDIFOP
news n. 92 - Febbraio 2014 - articolo 163
3° Master di Medicina Subacquea ed
Iperbarica di Trapani
Si è da
poco concluso il 2° MASTER DI MEDICINA SUBACQUEA ED IPERBARICA DI
TRAPANI ed è stata già inoltrata la richiesta all'Università di
Palermo per l'attivazione del 3° MASTER per l'anno accademico
2013/2014.
Il
percorso formativo dura un anno, comprende n. 8 moduli di durata da 4
a 7 giorni cadauno, a cadenza mensile, con pausa nei mesi di luglio ed
agosto.
Prevede
1500 ore corsuali, di cui circa 450 ore di lezioni frontali (8
moduli); circa 600 ore di percorso formativo on line e frequenza in
camera iperbarica per circa 300 ore.
Il Senato
Accademico approverà il progetto nel mese di marzo 2014 per cui si
prevede l'inizio delle lezioni intorno al mese di aprile.
Durante
lo svolgimento del Master è previsto (modulo 8) uno stage formativo di
4 giorni presso la sede del CEDIFOP.
I medici interessati a partecipare,
possono inviare richiesta per una preiscrizione non impegnativa al 3°
Master di Medicina Subacquea ed Iperbarica di Trapani o per avere
maggiori informazioni a:
Francesco
Paolo Sieli
Presidente Società Mediterranea di
Medicina dello Sport
Direttore Master di Medicina Subacquea
ed Iperbarica di Trapani
Direttore Scuola Internazionale di
Medicina dello Sport del Centro "E. Majorana" di Erice
Email:
mastertrapani@libero.it
CEDIFOP
news n. 92 - Febbraio 2014 - articolo 162
Enti accreditati dalla Regione
Sicilia per attività di formazione professionale
Nel 2011 gli enti accreditati nella formazione siciliana erano 1964.
Dal 15 gennaio 2014 sono stati ridotti di due terzi restando in 682
"superstiti della Formazione professionale siciliana". Gli enti,
insomma, ancora in corsa per ottenere l'accreditamento – basato sulle
nuove norme volute dall'assessore Scilabra – per poter quindi
partecipare a qualunque bando pubblico per l'organizzazione di
attività formative sono drasticamente ridotti.
CEDIFOP, naturalmente, fa parte
dell’elenco dei 682.
In realtà questi 682 non sono
ancora enti “accreditati” a tutti gli effetti. Si tratta, infatti, dei
soggetti che hanno presentato la documentazione entro i termini
fissati del 15 gennaio. Ma a questo seguirà un ulteriore step.
L'assessorato, infatti, entrerà nel dettaglio dei requisiti e
verificherà ad esempio, l'adeguatezza dei locali, l'utilizzo del
personale, la congruità dei corsi. E anche il presupposto della
“affidabilità morale”. Elemento questo che potrebbe “accompagnare”
fuori dall'elenco alcuni di questi enti.
Questo passaggio puramente “tecnico” ha
una valenza comunque molto importante. Fissa, insomma, dei paletti.
Gli enti che nei prossimi anni potranno ottenere i contributi per i
corsi di Formazione usciranno fuori da quell'elenco. Chi resterà fuori
dalla lista, insomma, finirà fuori anche dal mondo della Formazione.
Una sforbiciata netta, visto che, stando alle cifre diffuse
dall'assessorato alla Formazione, solo due anni fa, a novembre 2011
per la precisione, gli enti accreditati erano la bellezza di 1964.
Molti di questi, a dire il vero, si sono “autoeliminati”.
E tra quelli che si sono comunque
recentemente registrati sul web, come prevedeva la norma, in 72 non
hanno completato nei termini previsti la procedura di accreditamento o
non hanno presentato tutta la documentazione necessaria stante le
nuove disposizioni per l'accreditamento. Altri, invece, 12 in tutto,
anche se già registrati sul portale per l’accreditamento, non hanno
nemmeno avviato l'iter per l'accreditamento.
Si parte da qui, insomma. L'assessorato
adesso entrerà nel dettaglio della documentazione. E scremerà
ulteriormente il numero. Una procedura che durerà circa 100 giorni.
Alla fine dei quali, la Formazione siciliana non sarà più la stessa.
CEDIFOP
news n. 92 - Febbraio 2014 - articolo 161
Rinviata al 08/04/2014 l'udienza al
TAR Sicilia del CEDIFOP
(di Manos Kouvakis)
Rinviata all’ 08/04/2014 l'udienza per la discussione di merito, al
TAR Sicilia del CEDIFOP contro la Regione Sicilia/Assessorato alla
Formazione Professionale, relativa all'avviso 20. CEDIFOP sostiene che
le graduatorie siano state “falsificate”, con l'inserimento di un
criterio di esclusione NON PREVISTO NEL BANDO (pagina 19 del bando) da
parte del nucleo di valutazione. Questa frase è riportata nella
sentenza della Camera di Consiglio del TAR in data 27/07/2012 "...
Ritenuto che, ai fini della successiva decisione in sede di merito,
sia necessario acquisire dall’Assessorato regionale dell’istruzione e
della formazione professionale della Regione n. 4 copie conformi
all’originale della versione definitiva dell’avviso pubblico n.
20/2011 ravvisandosi delle incongruenze tra la copia prodotta in
giudizio dalla ricorrente e quella prodotta in giudizio
dall’Avvocatura erariale (v. art. 8, pag. 19), assegnando termine di
giorni quindici (15) dalla comunicazione in via amministrativa, o
dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, per il
deposito, presso la Segreteria del T.a.r., dei documenti richiesti
...".
Si
spera che non ci siano ulteriori rinvii nella definizione di un
ricorso iniziato il 03/07/2012.
CEDIFOP
news n. 91 - Gennaio 2014 - articolo 160
L’importanza dei riconoscimenti IMCA nelle certificazioni di
Commercial Diver
(Parte III: Esperti divers IMCA)
(di Manos Kouvakis)
Nelle news
precedenti abbiamo parlato delle quattro certificazioni IMCA (supervisor
basso ed alto fondale, LST e DM) e dei paesi che rientrano nel
documento IMCA D 11/13 (ultima versione). Analizzeremo ora il sistema
che IMCA propone per quei paesi che non rientrano in questo documento.
Intanto va
sottolineato che l’inserimento nel documento IMCA è solo un
inserimento di carattere “geografico” del paese, dove, secondo IMCA,
esiste un procedimento governativo preciso sul controllo e la
certificazione di un percorso formativo a prescindere dal livello e
dai contenuti (vedi esempi di Brasile o UK), come si legge in un
documento IMCA del 11/09/2013: “IMCA’s list of recognised diver
qualifications only includes qualifications approved by government
bodies.”
Per i paesi che non
rientrano in questo documento, nei quali IMCA non riconosce un preciso
coinvolgimento delle autorità competenti nel controllare i percorsi
formativi secondo standard ben precisi, IMCA ha previsto una
valutazione delle competenze per quei subacquei che hanno maturato
negli anni una cospicua esperienza lavorativa nel settore (documento
IMCA D06/00 e similari).
Come sottolineato
nel documento “Diving Division Information Note” D 20/99, e nel
documento “Competence Assessment of Experienced Surface Supplied
Divers” D 26/01, IMCA è stata coinvolta in accordi di sviluppo per la
valutazione di alcuni subacquei con una vasta esperienza di
immersione, anche se non hanno qualifiche conseguite secondo percorsi
formativi realizzati sotto la supervisione dello stato di provenienza,
incaricando le uniche quattro organizzazioni attualmente autorizzate
di valutare la capacità dei diver e rilasciare la certificazione IMCA
adeguata, queste organizzazioni (riportane nel documento IMCA D11/13)
sono:
1)
Diving
Diseases Research Centre,
(DDRC) situato vicino al Derriford Hospital di Plymouth.
Si tratta di
un ente di beneficienza registrato, fondato nel 1980 avente nei suoi
obiettivi la ricerca degli effetti delle immersioni sulla fisiologia
umana e la salute. Il DDRC è diventato un'autorità mondiale sui
trattamenti medici iperbarici, con numerose pubblicazioni
sull’argomento.
2)
Interdive,
Full Member IDSA, con sede principale a Plymouth (UK) e sedi
periferiche in Spagna (Alicante) e negli Emirati Arabi Uniti, in
Italia attualmente Interdive ha stipulato un accordo di collaborazione
con il CEDIFOP.
3)
KB Associates
Full member IDSA con sede a Singapore e
4)
National Hyperbaric
Centre
(NHC) con sede ad Aberdeen (Scozia), che fornisce consulenze e
servizi alle società che ne fanno richiesta nel settore della
subacquea industriale.
I Diver che completano con successo il programma di valutazione,
ricevono un certificato numerato, recante la fotografia della persona
- il certificato riporta la dicitura “riconosciuto IMCA”.
La valutazione delle competenze dei subacquei non deve essere
considerata come un'alternativa alla formazione iniziale e alla
qualificazione dei diver. Tale valutazione è dedicata solo ai
subacquei che hanno molti anni di esperienza, ma che provengono da
paesi dove non esiste un sistema nazionale di riconoscimento delle
qualifiche, quindi esclusivamente per quei paesi non inclusi nel
Documento D11/13. Anche se IMCA ritaglia per se stessa un ruolo
nella valutazione degli esperti commercial diver, (che non hanno una
qualifica rilasciata nei paesi riportati nel documento D11/13),
dichiara di non volere intervenire nell’approvazione della formazione
di base di un subacqueo laddove esiste una legislazione nazionale
vigente, perché IMCA ritiene che questo tipo di procedure deve
rimanere di competenza degli organismi governativi o delle agenzie
autorizzate dai governi (ad esempio ACDE-USA). IMCA si propone dove è
possibile e dove manca un riconoscimento governativo, di riconoscere
l’esperienza dei diver con certificati di addestramento subacqueo
rilasciati da uno dei quattro organismi che essa stessa ha autorizzato
come specificato nel Documento IMCA Codice internazionale di condotta
per Offshore Diving.
Per poter utilizzare questa procedura, IMCA ha stabilito delle regole
ben precise, ecco alcune di esse:
-
questa certificazione può essere chiesta solo dalle aziende che sono
Full Member IMCA per i loro sommozzatori, presso la propria sede
legale dove avviene la verifica delle competenze per ottenere la
certificazione,
-
i
sommozzatori sottoposti a tale valutazione devono essere impiegati
presso la società full member IMCA da almeno 6 mesi dalla data delle
verifica,
-
i
sommozzatori per partecipare a questa valutazione devono avere una
esperienza di almeno 4 anni di attività in offshore,
-
la
valutazione riguarda solo il livello di Surface Supplied (esclude
SCUBA e saturazione)
-
questa procedura si applica solo per i paesi che non rientrano nel
documento D 11/13 dell’IMCA, cioè per i paesi dove non esiste una
legislazione nazionale che individua criteri di formazione ben
precisi stabiliti dallo stato stesso, per le qualificazioni
-
un’altra delle condizioni, di accesso alla valutazione, richieste i
subacquei stabilisce che essi devono avere minimo 150 immersioni in
offshore, certificati nel LogBook personale, con l’utilizzo di muta
ad acqua calda, campana aperta, decompressione in acqua, ecc.,
-
L'
attrezzatura da utilizzare durante la valutazione deve essere
conforme alle linee guida IMCA, ecc…
E’ molto importante sottolineare che questo tipo di certificazione va
eseguito presso l’azienda richiedente, nel paese dove l’azienda ha la
sede legale, per il suo personale. Le quattro organizzazioni sopra
menzionate, procedono con una prima prevalutazione basata su prove
documentali dei requisiti minimi richiesti, per procedere
successivamente ad una procedura di valutazione formale che comprende
la valutazione teorica e pratica .
Tutte le apparecchiature utilizzate devono soddisfare pienamente i
requisiti dei documenti IMCA D 018 – “Code of Practice for The Initial
and Periodic Examination, Testing and Certification of Diving Plant
and Equipment” - e IMCA D 023 – “Diving Equipment Systems Inspection
Guidance Note - DESIGN for Surface Oriented (Air) Diving Systems”.
L’organizzazione che effettua la valutazione, (uno dei quattro enti in
precedenza citati) deve verificare questo, prima di iniziare la
valutazione del personale dell’azienda.
La valutazione si basa su norme IDSA - moduli A (Preparatory), C
(Surface Supplied Inshore Air Diver) e D (Surface Supplied Offshore
Air Diver).
Sono previsti almeno 6 giorni con lezioni di teoria in aula ed
immersioni in acqua. Ogni esercitazione pratica deve essere valutata
in almeno due occasioni separate. Sono previste due immersioni
separate, ad una profondità superiore a 30 metri, utilizzando una
campana aperta, con almeno una immersione ad una profondità superiore
a 40 metri con un tempo di fondo di almeno dieci minuti .
E' importante che i datori di lavoro ed i clienti siano in grado di
riconoscere il certificato approvato IMCA e non confonderlo con altri
certificati . E ' anche importante che racconta un datore di lavoro
dalla certificazione possa desumere le competenze riconosciute al
diver. Per questo motivo il certificato, testo e formato, devono
essere concordati con IMCA, la quale rilascia all’azienda le
certificazioni del personale essendo essa il committente, e non ai
singoli diver, infatti il certificato, oltre al nome del diver riporta
anche il nome dell’azienda che ha chiesto la certificazione e la
lingua utilizzata dal subacqueo durante la valutazione.
Dettagliati resoconti scritti di ogni fase della valutazione devono
essere mantenute presso l’ente di valutazione autorizzato da IMCA, per
almeno 3 anni, consultabili a richiesta da IMCA. In caso di non
superamento delle prove di valutazione, l’ente valutatore produce una
relazione circa l’esclusione del diver.
A questo tipo di certificazione non possono partecipare diver che
hanno la cittadinanza di quei paesi inseriti nel documento D 11/13, a
tal fine IMCA richiede che vengano esaminati prima delle valutazioni i
passaporti di ciascun partecipante.
Vincoli e limitazioni inseriti da IMCA nelle procedure attuative,
rendono l’accesso a tale riconoscimento alquanto difficoltoso, ma
attualmente è l’unica via per realizzare certificazioni riconosciute
da IMCA negli stati non presenti nel documento D 11/13 .
In Italia la legislazione vigente, come i DM 1979/1981 e 1982, non
rientra fra quello che IMCA richiede, semplicemente perché tale
legislazione è dichiaratamente finalizzata solo ad immersioni
all’interno delle aree portuali e non per l’offshore diving.
Inoltre, la mancata legislazione a livello nazionale, o le proposte
legislative che abbracciano sia la subacquea industriale che quella
sportiva ricreativa, non hanno mai aiutato a trovare una soluzione a
questo problema, anche se tentativi vari sono stati fatti negli ultimi
decenni.
Lo stesso si può dire anche della normativa UNI 11366 del 2010, che
essendo una norma, non potrà mai definita o trasformata in legge,
anche se potrebbe diventare uno strumento di regolamentazione
importante per le immersioni in offshore, ma anche in questo caso solo
la norma non può essere utile, in questo momento, per la risoluzione
di questo problema.
Lo stesso possiamo dire anche delle ordinanze che diverse capitanerie
ad oggi hanno emanato per estendere l’applicabilità del DM del 1979
anche al di fuori delle aree portuali, ma non essendo leggi, esse
possono essere ritrasformate immediatamente con una successiva
ordinanza che revoca o trasforma l’ordinanza iniziale (vedi ad esempio
l’ordinanza 50/2010 della Capitaneria di Porto di Palermo
modificata/integrata dall’ordinanza 91/2013).
Nel nome dell’ottimismo, si spera che alcune delle iniziative a cui si
lavora da parecchio tempo ormai, portino a breve a soluzioni adeguate
per potere inserire, anche l’Italia nella lista dell’IMCA a partire
dal 2014. Per ora si spera … e si lavora per ottenere quel risultato,
perché noi crediamo che l’Italia abbia il pieno diritto di essere fra
i paesi menzionati nel documento D 11/13 dell’IMCA.
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