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articoli 2014
02-04-15

 

©  CEDIFOP 2004 tutti i diritti riservati

La storia del CEDIFOP raccontata in 184 articoli, pubblicati in 101 news mensili dal 2006 ad oggi

Anno 2014 (n. 25 articoli)


CEDIFOP news n. 101 - Dicembre 2014 - articolo 184

Il gruppo internazionale IDSA

(di Manos Kouvakis)  

 

L’International Diving Schools Association (IDSA), costituita nel 1982, rappresenta l’unica didattica a livello internazionale nel settore della subacquea industriale. IDSA fornisce gli standard formativi nei percorsi didattici del settore. Essa ha già stabilito norme per l’addestramento subacqueo, nella subacquea industriale sulla base del consenso dei suoi molti membri. Le norme forniscono sia un criterio per i formatori, sia per la definizione di norme nazionali esistenti o per crearne di nuove, e una guida per i “contractors” internazionali.

L’obiettivo principale dell'introduzione di tali standard formativi, concordati a livello internazionale, è di migliorare la sicurezza, fornire ai “Contractors” un ingresso diretto al Diver Training Syllabus superando i  confini nazionali e migliorare la qualità dei Diver, fornendo loro una maggiore opportunità di lavoro. Ad oggi, diversi governi hanno impostato i propri regolamenti nazionali di formazione applicando gli standard formativi proposti dall’IDSA, perché il programma IDSA fornisce una serie di “National Standards” pubblicando anche una “Table of Equivalence” con norme specialistiche attualmente in fase di continuo sviluppo.

In pratica IDSA rappresenta la didattica, (unica a livello mondiale), nel settore del diving industriale perché indica i tempi di fondo, le esercitazioni, il numero delle immersioni minime e quant’altro necessario affinché una scuola possa preparare nel miglior modo possibile i propri allievi, sia per l’inshore che per l’offshore diving, alle varie profondità.

Va ricordato che ci sono 3 tipologie di standard in ambito internazionale:

  1. Standard Formativi (IDSA), IDSA rappresenta l'unica didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, cosi come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI, ecc.. E' interessante sottolineare che percorsi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti, Canada, ecc., fanno sempre riferimento alla didattica IDSA (esempio l’ACDE/USA: http://www.acde.us )

  2. Standard Operativi (IMCA), applicabili nel cantiere (qui rientra anche la normativa UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria - Procedure operative”)

  3. Standard di Sicurezza (HSE), come, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.

Sono standard di matrice diversa, ma per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere.

Al gruppo internazionale IDSA fanno riferimento scuole full member, ma anche membri associati, affiliati, industriali e reciproci. Solo i Full member  hanno diritto di voto durante i meeting annuali e al rilascio delle certificazioni IDSA che stabiliscono il livello di addestramento del diver; sono anche gli unici ad essere sottoposti a  severissimi controlli triennali (audit) per la verifica dell’applicazione delle procedure e degli standard che la didattica prevede.

Dopo l'ultime verifiche audit dell'IDSA, sono state confermate FULL MEMBER IDSA solo 15 scuole in ambito internazionale.

Ecco l'elenco aggiornato, delle scuole FULL MEMBER IDSA, (uniche autorizzate a rilasciare le certificazioni IDSA per Diver Training Qualification):
 

  1. Belgio: CFPME Centre de Formazioni versare Petites et moyennes Aziende 

  2. Danimarca: Royal Danish Navy Diving School 

  3. Finlandia: Luksia

  4. Francia: Ecole Nationale des Scaphandriers

  5. Irlanda: The Irish Navy Diving School

  6. Italia: CEDIFOP

  7. Paesi Bassi: Netherlands Diving Centre

  8. Norvegia: Norwegian School of Commercial Diving (NYD)

  9. Spagna: Oceanos Escuela de Buceo Profesional SL

  10. Svezia: Swedish Armed Forces Diving and Naval Medicine Centre

  11. Svezia: Commercial Diving School of Gothenburg

  12.  U.SA: The Ocean Corporation

  13.  Singapore: KBA Training Centre Pte Ltd

  14.  U.K.: Interdive

  15.  U.K.: The National Hyperbaric Centre

Al gruppo internazionale dell’IDSA fanno anche riferimento (con diverse partecipazioni Italiane):

  • 34 ASSOCIATE MEMBERS di provenienza: Bulgaria, Cypro, Denmark, Egypt, France, Hungary, India, Iran, Israel, Italy, Kuwait, Montenegro, Morocco, Nigeria, Russia, Spain, Switzerland, Trinidad, U.A.E., U.K. e U.S.A

  • 13 AFFILIATE MEMBERS di provenienza: France, Italy, Latvia, Malta, Netherlands, Poland, Serbia, Switzerland, U.K. e U.S.A.

  • 9 INDUSTRIAL MEMBERSHIP di provenienza: Italy, Malta, Netherlands, Norway, Sweden e U.K.

  • 3 RECIPROCAL MEMBERSHIP di provenienza: Russia, U.K. e U.S.A.

I corsi del CEDIFOP seguono la didattica internazionale IDSA di cui CEDIFOP è Full Member, come una delle 14 scuole riconosciute al mondo, di cui 12 in Europa, unica in Italia, mentre lo status di membro IMCA nella divisione Diving per l’Europa ed Africa, autorizza all’affermazione che i corsi del CEDIFOP sono in linea con i documenti guida dell’IMCA (Course content is in line with guidance document IMCA) D 015 (Mobile/Portable Surface Supplied System), IMCA D 023 (Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note for Surface Orientated Diving System-Air), cosi come è richiesto, anche, nel documento dell’ENI spa del 5/Agosto/2013 “Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei”.

Tutti i membri dell’associazione possono partecipare ai meeting annuali che diventano un forum per lo scambio di informazioni e di idee, non limitato da confini ed interessi nazionali. Gli aggiornamenti vengono approvati durante i meeting annuali, che IDSA svolge in uno dei Paesi di residenza degli aderenti all’associazione. Negli ultimi anni i membri hanno aggiornato qualifiche e programmi di formazione, confrontando e scambiando le loro esperienze e competenze nella pianificazione e nella didattica dei corsi. Risultato di diversi anni di negoziati e di pianificazione è stata la recente pubblicazione degli standard della didattica e delle procedure IDSA che,  rispettando le varie normative nazionali in vigore, costituisce la base per la realizzazione di corsi per Commercial Diver esperti a vari livelli, che rispondono alle esigenze del settore subacqueo industriale  . 

Dal 2000 i meeting annuali dell'IDSA sono stati organizzati a:

  • 2000: meeting IDSA n. 18 - Delft (Paesi Bassi)

  • 2001: meeting IDSA n. 19 - Panama City (USA)

  • 2002: meeting IDSA n. 20 - Marseille (Francia)

  • 2003: meeting IDSA n. 21 - Toronto (Canada)

  • 2004: meeting IDSA n. 22 - La Spezia (Italia)

  • 2005: meeting IDSA n. 23 - Bergen (Norvegia)

  • 2006: meeting IDSA n. 24 - Galveston (Texas - USA)

  • 2007: meeting IDSA n. 25 - Helsinki (Finlandia)

  • 2008: meeting IDSA n. 26 - Philadelphia (USA)

  • 2009: meeting IDSA n. 27 - Palermo (Italia)

  • 2010: meeting IDSA n. 28 - Rotterdam (Paesi Bassi)

  • 2011: meeting IDSA n. 29 - Karlskrona (Svezia) 

  • 2012: meeting IDSA n. 30 - Seattle (USA)

  • 2013: meeting IDSA n. 31 - COPENAGHEN (Danimarca)

  • 2014: meeting IDSA n. 32 - OSLO (Norvegia)

Gli standard della didattica IDSA in vigore sono descritti in due volumi: “INTERNATIONAL DIVER TRAINING CERTIFICATION OPERATIONAL & ADMINISTRATIVE PROCEDURES  Revision 4 December 2009” e “E INTERNATIONAL DIVER TRAINING CERTIFICATION - DIVER TRAINING STANDARDS Revision 4 October 2009”, completati durante il meeting di Palermo nel 2009 e convalidati durante il meeting di Seattle nel 2012.

 

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CEDIFOP news n. 101 - Dicembre 2014 - articolo 183

La subacquea guarda al futuro

(di Leonardo Lodato)  

 

I numerosi incidenti di quest’estate che volge ormai al termine, alcuni dei quali purtroppo mortali, pongono ancora una volta l’attenzione sui sistemi di sicurezza (e sulla sicurezza in generale) durante le immersioni.

Di questo, ma anche di subacquea industriale e prospettive di lavoro, parliamo con un esperto del settore, Manos Kouvakis, direttore del Cedifop (Centro di formazione professionale), scuola palermitana ormai da anni riconosciuta a livello internazionale.

In che modo è possibile ridurre la possibilità di incidenti mortali che, per onor del vero, sono molto rari, nella subacquea?

“Esistono delle procedure precise, come quelle di certificazione della qualità dell’aria dei compressori che vengono utilizzati nell’ambito della subacquea industriale, e quello della revisione delle bombole o dei pacchi bombole che vengono usate e di tutte le attrezzature in genere. Inoltre Imca ha predisposto da sempre una serie di regole che vanno applicate nei cantieri, sia inshore che offshore, per garantire una maggiore sicurezza durante le attività.

Ma tutto questo, come base, presuppone che deve esserci sempre una formazione adeguata, che garantisca la professionalità di chi opera nel settore, e non come quello che attualmente spesso riscontriamo, cioè corsi (parlo naturalmente del settore subacqueo industriale) realizzati in 4 week end o in 17 giorni, senza mandare gli allievi in acqua, o corsi OTS realizzati con tecniche della subacquea sportiva (vedi uso dell’erogatore, ecc.).

Va sottolineato che per operare con efficacia e sicurezza nei cantieri offshore devono coesistere le tre tipologie di standard, applicati in ambito internazionale, e cioè gli Standard formativi Idsa (l’unica didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche Padi, Cmas, Ssi, ecc.), gli Standard operativi (Imca), applicabili nel cantiere (qui rientra anche la normativa Uni 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – Procedure operative”) e gli Standard di sicurezza (Hse). Questi standard, specialmente quelli formativi, che rappresentano l’ingresso lavorativo di nuove leve, devono essere controllati da una legislazione specifica del paese dove vengono svolti. Questa legislazione in Italia manca da 35 anni (perché quella per gli Ots è valida solo all’interno delle aree portuali).

Al parlamento nazionale, dal 1997 ad oggi, sono state presentate 13 proposte legislative, con ben 2 proposte presentate durante la legislatura attuale, il Disegno di legge n. 320 presentato il 26 marzo 2013 al Senato da Aldo Di Biagio e il Disegno di legge n. 807 presentato il 18 aprile 2013 alla Camera, dall’on. Mario Caruso, ma i loro contenuti sono molto distanti da quello che il Ddl 698 cerca di normare, cioè la parte che riguarda percorsi formativi validi ed accettabili in ambito internazionale, che è la cosa principale che troviamo nel Ddl 698 ‘Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale’”.

Rimanendo nell’ambito della subacquea industriale, molto è stato ottenuto, ad oggi, grazie alla forza di volontà di scuole come il Cedifop. A che punto è l’iter della legge all’Ars?

“La nostra crescita è dovuta alla volontà di confrontarci a livello internazionale anche sottoponendoci a vari audit, che negli anni ci hanno fatto crescere tantissimo e, principalmente, ci hanno aiutato a capire cosa manca affinché i titoli italiani vengano accettati dai grandi ‘Contractors’ in ambito internazionale, nei cantieri offshore dove la manodopera specializzata è richiesta continuamente.

Una risposta valida è il Ddl 698, che include al suo interno quello che in Italia è mancato in tutti questi anni. Attualmente il Ddl 698, annunziato nella seduta n. 124 dell’Ars, è stato portato più di una volta all’ordine del giorno nei lavori della V Commissione alla quale è stato assegnato per l’esame e dal 23 giugno2014 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Spero che alla ripresa dei lavori dell’Ars, dopo la pausa estiva, proceda l’iter parlamentare sul Ddl, in tempi rapidi, compatibilmente con gli impegni dell’Ars, poiché rappresenta un esempio positivo di efficienza e di funzionalità dando un segnale forte nel grande caos nel quale naviga in questo periodo la formazione in Sicilia. Considerando anche che tale legge risolverebbe un problema che in Italia ci portiamo dietro da ben 36 anni, e che farebbe diventare la Sicilia centro di riferimento non soltanto dell’Italia ma dell’intero Mediterraneo”.

Torno a farle una domanda che le avevo già fatto qualche anno fa ma che, alla luce della crisi del lavoro, del tasso di disoccupazione giovanile sempre più alto, e dei propositi (buoni?) del governo Renzi, è sempre di attualità: in che modo la subacquea industriale può creare posti di lavoro?

“La legislazione italiana in questo settore si limita a 3 Decreti ministeriali del 1979, 1981 e 1982, che definiscono la figura dell’Ots che può iscriversi al registro sommozzatori presso una Capitaneria di Porto sul territorio nazionale.

L’attività dell’Ots si limita (per legge) all’interno delle aree portuali. Al di fuori di queste aree, sia in inshore che offshore, ma anche nelle aree interne, non esiste ad oggi una legislazione specifica.

Questo in ambito internazionale ha creato negli ultimi decenni seri problemi al riconoscimento dei titoli italiani all’interno dei cantieri internazionali che contano e alle stesse ditte italiane che operano in offshore, cosi come si evince anche da un email inviatoci anni fa da una grande ditta Italiana del settore che opera a livello internazionale: ‘…Al momento infatti, a causa della nota carenza legislativa, non è sufficiente l’iscrizione in Capitaneria per poter lavorare con le maggiori compagnie petrolifere (Shell/Total/BP). Questo comporta a noi, che operiamo nel mercato mondiale, gravissime difficoltà in quanto i clienti rifiutano per questo motivo le nostre offerte, siamo costretti ad affrontare enormi costi per una ulteriore formazione del personale all’estero, oppure dobbiamo assumere personale straniero…. ‘. Questa situazione, in Italia, persiste da più di 35 anni. Il Ddl 698, è una risposta a tutto questo, perché aprirebbe l’accesso ad un settore raggiungibile, attualmente, solo da chi ha realizzato percorsi formativi fuori dall’Italia, nei territori di quei paesi che hanno una adeguata legislazione che include la formazione in ambiente offshore e non solo in ambito portuale come avviene in Italia con i corsi per Ots”.

Si parla sempre di più di “fuga di cervelli”. Nel caso della subacquea c’è il rischio di una fuga di “pinne” o, meglio, c’è il rischio che chi prende una specializzazione in Italia sia costretto a cercar lavoro all’estero?

Il lavoro del “Commercial Diver”, - non parlo certo dell’Ots (Operatore tecnico subacqueo) limitato come operatività all’interno delle aree portuali – viene svolto in ambito internazionale. Ci sono moltissime ditte non Italiane, ma anche diverse ditte Italiane che operano così. Importante è che in questi cantieri offshore trovano spazio ragazzi che hanno avuto una corretta formazione internazionale in Italia (questo è il vero senso del Ddl 698) e che vengono ‘accettati’ in questi cantieri. E’ un mestiere come quello del marinaio, dove l’operatore deve avere sempre la valigia pronta dietro la porta”.

Ci sono degli appuntamenti importanti che mettono a confronto il mondo della subacquea industriale a livello mondiale.

“Siamo Full member Idsa (International Diving Schools Association) come scuola, e membro Imca (International Marine Contractors Association) nella divisione Diving per l’Europa ed Africa. Questo ci porta a confrontarci annualmente durante i meeting internazionali per le novità e i progressi della subacquea industriale. Nel 2014, quello dell’Imca si svolgerà a Londra dal 19 al 20 settembre mentre durante il meeting Idsa in corso ad Oslo da oggi al 17 settembre, è previsto un intervento Italiano dal titolo “Italia: Ddl 698 ‘Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale: un modello Italiano sulla formazione dei commercial divers esportabile anche in altri paesi Europei’, ciò per l’interesse manifestato sia dalla Spagna che da Cipro per il disegno di legge presentato all’Ars.

Inoltre, ci sarà una tavola rotonda, durante il XXI congresso nazionale della Simsi (Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica), che quest’anno si svolgerà a Trapani dal 2 al 4 ottobre prossimo, dal titolo ‘Quali prospettive pone il Ddl 698 - Regione Sicilia (norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività subacquee industriali). Quale è il ruolo del medico subacqueo? ’, dove oltre la mia presenza e quella del presidente della Simsi, Infascelli, è registrata la presenza del primo firmatario del Ddl, l’on. Salvatore Lentini, del responsabile del personale di Saipem/Eni, ing. Chines e altre personalità”.

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LA SICILIA del lunedì 15.09.2014: La subacquea guarda al futuro


CEDIFOP news n. 101 - Dicembre 2014 - articolo 182

Consigli ed informazioni sul virus EVOLA

(di Manos Kouvakis)  

 

Noto come "virus Ebola" (EVD), precedentemente come febbre emorragica Ebola, è una malattia grave, spesso fatale per l'uomo.

Si pensa che i pipistrelli della frutta della famiglia Pteropodidae siano stati i primi a trasmettere il virus Ebola. Ebola è stato introdotto nella popolazione umana attraverso lo stretto contatto con il sangue, secrezioni, organi o altri fluidi corporei di animali infetti, come gli scimpanzé, i gorilla, i pipistrelli della frutta, scimmie, antilopi di bosco e istrici trovati ammalati o morti nella foresta pluviale.

Ebola si diffonde poi da uomo a uomo per contatto diretto attraverso il sangue, secrezioni o altri fluidi corporei di persone infette, o con superfici e materiali (ad esempio biancheria da letto, abbigliamento) contaminati dai loro fluidi.

Alcuni operatori sanitari sono stati spesso infettati durante il trattamento di pazienti con sospetta o confermata EVD. Ciò è avvenuto attraverso lo stretto contatto con i pazienti quando non sono state attivate le precauzioni dovute per il controllo delle infezioni.

L'ultima epidemia è iniziata in Guinea (Africa Occidentale) nel dicembre 2013. L'epidemia si è poi diffusa nei paesi vicini, Liberia e Sierra Leone, e continua da allora. Altri paesi africani (Senegal, Nigeria) avevano riferito di casi di Ebola, ma sono stati in grado di controllare questi focolai. Di recente, un viaggiatore malato proveniente dalla Liberia ha infettato un piccolo numero di persone in Nigeria. Inoltre, alcuni pazienti con Ebola (operatori sanitari europei o del Nord America che curavano i primi malati) sono stati infettati in Africa, e trasportati successivamente negli Stati Uniti e paesi europei per essere curati.

L'8 agosto 2014, l'OMS (Organizzazione mondiale sanità) ha dichiarato l'epidemia EVD in Africa occidentale, secondo il protocollo dell'International Health Regulations del 2005 ( http://www.who.int/ihr/en ).

Essendo l'Africa è un continente dove sono attivi molti impianti offshore, che coinvolgono diverse centinaia di operatori della subacquea industriale provenienti da tutto il mondo, un certo numero di organizzazioni, oltre l'OMS (l'Organizzazione Mondiale della Sanità), come l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), e Oil & Gas del Regno Unito, hanno messo a disposizione informazioni on-line su Ebola e sui rischi ad esso associati.

Per questo motivo, anche IMCA (International Marine Contractors Association), ha prodotto una serie di documenti, come IMCA EA 01/14, IMCA C 14/07, IMCA D 13/14, IMCA M 11/14, IMCA S 14/06 e IMCA R 04/14, indirizzati ai membri associati di Europa ed Africa (CEDIFOP è membro IMCA nella divisione Diving per Europa e Africa), chiedendo di diffonderli nel modo più ampio possibile.

IMCA, inoltre raccomanda ai membri che operano nelle zone colpite, di prendere in considerazione le varie raccomandazioni del settore e garantendo che esse sono aggiornate sui più recenti pareri OMS.

Anche questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni e orientamento, basato sulle raccomandazioni formulate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sulle precauzioni da

prendere per ridurre al minimo i rischi per la gente di mare e i passeggeri a bordo delle navi da un eventuale contagio dal virus Ebola (EVD).

I sintomi di EVD includono febbre, debolezza, dolori muscolari, mal di testa e mal di gola. Questi sintomi iniziali, sono seguiti da vomito, diarrea, eruzioni cutanee, e in alcuni casi, sanguinamento. È importante notare che una persona che è stata infettata, può diffondere il virus ad altri, dopo la comparsa dei primi sintomi; il periodo di incubazione va da 2 a 21 giorni.

A differenza di infezioni come influenza e tubercolosi, EVD non si sviluppa respirando aria (e le particelle sospese in essa contenute) anche in presenza di una persona infetta. La trasmissione avviene per diretto contatto con il sangue, secrezioni organiche o altri fluidi corporei di persone infette, vive o morte, o da animali, tutte esposizioni improbabili per i marittimi, i passeggeri e altre persone a bordo delle navi nel normale corso delle loro attività.

Infine due link sul sito dell W.H.O (World Health Organization), il primo sul GAR (Globale Allarme e Risposta), sugli aggiornamenti della diffusione del virus in Africa occidentale, qui:

http://who.int/csr/don/2014_08_04_ebola/en , da dove si possono attingere informazioni e statistiche sui casi che sono stati confermati, probabili e sospetti, e i decessi dovuti al virus Ebola in Guinea, Liberia, Nigeria e Sierra Leone. Attualmente la tabella è aggiornata ad agosto 2014.

Il secondo link, qui: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en , aggiornato a settembre 2014, con informazioni sulla trasmissione, sintomatologia, diagnosi, trattamento, vaccini, prevenzione e controllo, ed una tabella con dati e cronologie delle precedenti epidemie del virus Ebola dal 1976 in poi.

 

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CEDIFOP news n. 100 - Novembre 2014 - articolo 181

Non tutti i corsi OTS sono uguali

(di Manos Kouvakis)  

 

SENATO DELLA REPUBBLICA - 07 Ottobre 2014 - Atto di sindacato ispettivo n. 4-02769
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=804120

Era in aria da parecchio tempo, e alla fine al Senato della Repubblica è stato presentato dal Senatore Francesco Aracri l’ Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02769, Pubblicato il 7 ottobre 2014, nella seduta n. 324, indirizzato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ( http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=804120 ) per sottolineare che ci sono dei percorsi formativi, realizzati in alcune regioni, per OTS (Operatore tecnico Subacqueo) che non hanno le caratteristiche previste dalla legislazione Italiana per essere accettati dalle varie Capitanerie di Porto sul territorio nazionale per l’iscrizione al Registro Sommozzatori, secondo le indicazioni del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 “Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale "...vi sono certificazioni rilasciate a seguito di corsi realizzati in 17 giorni con inclusi gli esami finali o, addirittura, corsi di 4 week-end; certificazioni che non vengono repertoriate e registrate presso un ente pubblico ma recano solo con la firma di un rappresentate dell'ente o di un assessore provinciale che li sigla in data successiva allo svolgimento degli esami all'interno dell'ente;..."

Specifica il Senatore F. Aracri nel suo Atto di Sindacato Ispettivo che "....la certificazione di "Operatore Tecnico Subacqueo" o "OTS", con relativa iscrizione al registro sommozzatori presso una Capitaneria di porto rappresenta l'appartenenza ad una categoria professionale tutelata dalle leggi italiane sull'esercizio abusivo di una professione, e in particolare dagli articoli 348 del codice penale, rubricato "Abusivo esercizio di una professione" che recita: «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro», e dall'articolo 110 del codice penale, rubricato "Pena per coloro che concorrono nel reato" che recita: «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti». Quest'ultima disposizione coinvolge anche le Capitanerie di Porto che hanno accettato iscrizioni non conformi a quanto previsto dalla legislazione attuale..."

In conclusione si chiede l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, anche presso le Capitanerie di Porto sul territorio nazionale per le dovute verifiche del caso, e in particolare "...si chiede di sapere:

  • quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione inerente alla certificazione di "operatore tecnico subacqueo";

  • se intenda effettuare dei controlli specifici, per la verifica e l'individuazione di chi sia iscritto al registro senza una documentazione formativa legittima, volti a contrastare le iscrizioni illecite;

  • se voglia provvedere all'emanazione di una circolare esplicativa, indirizzata a tutte le Capitanerie di porto, per la regolamentazione delle nuove iscrizioni e il controllo dei requisiti di chi è già iscritto nel rispettivo registro sommozzatori...."

La Legge quadro del 21 dicembre 1978, n. 845 (in materia di formazione professionale) specifica che al termine dei corsi di formazione professionale, volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, devono essere svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Naturalmente corsi della durata di alcuni giorni, senza il controllo degli organi dello stato/regioni non possono mai essere conformi con queste indicazioni, anche perché senza un controllo degli organi ispettivi, durante le attività formative che devono essere dotate di registri di presenza/assenza vidimati dagli organi regionali e la partecipazione di un funzionario pubblico nella commissione di esame finale, che convalida la successiva registrazione dell’attestato presso un ente pubblico, essi sono dei semplici “brevetti” e non “attestati di qualifica professionale” come prescrive il DM del 13/01/1079.

Si sottolinea che le scuole hanno la facoltà di realizzare questi corsi (purché non riportino sul documento rilasciato a fine percorso dichiarazioni fuorvianti sulla validità di esso), ma sono le Capitanerie di Porto che non dovrebbero accettare tale documentazione senza approfondire la validità e regolarità del percorso formativo effettuato dal richiedente l’iscrizione al Registro Sommozzatori.

La Regione Sicilia, che è una regione a statuto speciale, - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 “Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455” - è l’autorità competente in materia di formazione professionale sul territorio siciliano, per il rilascio degli attestati di qualifica professionale, e subordina le attività formative ai controlli degli organi ispettivi dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Ufficio Provinciale del Lavoro (U.P.L.), e ogni corso di qualifica professionale si conclude con un Esame Finale innanzi una Commissione esaminatrice istituita con Decreto emanato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. Gli attestati rilasciati vengono repertoriati e vidimati dal C.P.I. dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, e (nell’angolo in basso a destra) riportano il numero di registrazione dell’attestato presso un ufficio pubblico (Centro per l’Impiego dell’Assessorato del Lavoro), la data e il timbro della regione Sicilia/Italia.

Vista l’importanza dell’argomento, l’Italia, che è fra i paesi più importanti in Europa per sviluppo costiero e anche all’estero (vedi ENI spa) nel settore delle attività di subacquea industriale, è fondamentale dare segnali precisi e coerenti, laddove esiste una grande confusione a discapito della sicurezza e professionalità degli operatori del settore.

Accogliamo con speranza l’atto ispettivo del senatore F. Aracri, sperando che abbia un seguito, come richiesto, da parte del Ministero e si regolamenti l’attività formativa di questo settore che porterà sicuramente benefici all’intera categoria.

 

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CEDIFOP news n. 100 - Novembre 2014 - articolo 180

Le norme volontarie (UNI) e la norma 11366: Dove può essere applicata?

di Manos Kouvakis
Direttore CEDIFOP
Membro comitato di sicurezza UNI e del Gruppo di Lavoro per la norma 11366
Membro IMCA per la divisione diving Diving per l’Europa ed Africa
Full member IDSA
 

 

Sin dal 2010, CEDIFOP è Socio Effettivo dell' UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione, partecipa attivamente nella commissione sicurezza e in particolare nei tre organi tecnici dei gruppi di lavoro: GL "Sicurezza nelle attività subacquee ed iperbariche industriali", che si occupa della norma 11366 “; "Metodi e sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro" e "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie".

UNI (www.uni.com ) è un’associazione privata riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette “norme UNI” - in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. Annovera come soci imprese, professionisti, associazioni, enti pubblici, centri di ricerca, istituti scolastici ed altri.
Svolge un’attività di normazione, a livello nazionale, con una struttura multilivello composta da circa 1.100 organi tecnici (commissioni, sottocommissioni, gruppi di lavoro) e da alcune organizzazioni esterne indipendenti (gli Enti Federati), creando norme che vengono utilizzate, o dei cui effetti beneficeranno diverse categorie come produttori, utilizzatori, professionisti, commercianti, ecc.
Possiamo definire una norma, semplicemente come un documento che dice "come fare bene le cose", garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe.
Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per "norma" si intende: "una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi.
Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. Esse sono caratterizzate dalla consensualità: deve essere approvata con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori; democraticità: tutte le parti economico/sociali interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado di formulare osservazioni nell'iter che precede l'approvazione finale; trasparenza: UNI segnala le tappe fondamentali dell'iter di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati; e volontarietà: le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente.

Spesso, tra la normazione tecnica e la legislazione esiste un rapporto stretto, a volte inevitabile, ma anche complesso. Se infatti l’applicazione delle norme tecniche non è di regola obbligatoria, quando queste vengono richiamate nei provvedimenti legislativi può intervenire un livello di cogenza, delimitato pur sempre dal contesto di riferimento.
Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Questo rientra nel settore commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty.

Nel 2010, il gruppo di lavoro “Sicurezza nelle attività subacquee ed iperbariche industriali” ha creato la norma UNI 11366 del 2010, dal titolo “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria”, alla quale ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tutto ciò non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull’obbligatorietà dell’applicazione della normativa all’interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.
Essa rimane quindi sempre una norma di carattere volontario nell’applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Tutto ciò, non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all’interno delle aree portuali, o nell’ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.

Unica eccezione potrebbe diventare la Regione Sicilia, dove attualmente con il DDL 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”, in esame all’ARS, si amplia il campo applicativo della norma UNI 11366 all'ambito delle acque marittime regionali e interne e delle acque marittime non territoriali (offshore), quando alle attività di cui sopra sono connessi interessi regionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali, prescrivendo nell’articolo 6 comma 2 (che fa riferimento alla normativa UNI 11366), che “… per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 …” allargando l’applicazione della suddetta norma ai cantieri in ambito offshore, inshore e acque interne.

 

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CEDIFOP news n. 100 - Novembre 2014 - articolo 179

Master Universitario di II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica - Anno Accademico 2014/2015

(di Manos Kouvakis)  

 

E' iniziata la fase programmatica del Master Universitario di II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica, programmato dall’Università degli Studi di Palermo, per l'Anno Accademico 2014/2015, realizzato presso il Consorzio Universitario di Trapani con Laboratorio di ricerca in Medicina Subacquea presso il Villino Nasi a Trapani, con il patrocinio morale gratuito del CEDIFOP, SIMSI e DAN EUROPE.

Nell'ambito delle iniziative che precedono l'inizio delle attività formative, alla presenza del Magnifico Rettore prof. Roberto Lagalla e del Dott. Francesco Paolo Sieli, Presidente della Società Mediterranea di Medicina dello Sport, Direttore della Scuola Internazionale di Medicina dello Sport del Centro Ettore Majorana di Erice, Responsabile del Master di II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica dell’Università degli Studi di Palermo e Coordinatore del Dipartimento di Medicina dello Sport dell’Università Popolare di Trapani ed Erice, venerdì 24 ottobre p.v. alle ore 10,00, presso l'edificio 19, in viale delle Scienze a Palermo saranno presentati ufficialmente i Master dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Palermo per l'Anno Accademico 2014/2015.

Il programma del suddetto Master, in accordo con le linee con linee guida europee ECHM-EDTC, è diretto all’acquisizione di fondamentali strumenti tecno-scientifici e conoscenze specifiche di ordine biomedico, fisico e tecnologico, sia teoriche che pratiche, finalizzate alla formazione del Medico Subacqueo ed Iperbarico.

Inoltre nel pool accademico sono presenti tra i Relatori qualificate figure professionali della S.I.M.S.I., del DAN Europe e del CEDIFOP che contribuiranno alla ottimale riuscita del programma formativo.

Il Master Universitario di II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica di Trapani vuole essere una forza incentivante all’affermazione della professionalità del Medico Subacqueo ed Iperbarico. Esso ha una durata annuale di 1500 ore di attività, e attribuisce 60 crediti formativi universitari ai partecipanti. Possono partecipare un minimo di 10 e un massimo di 20 medici laureati in medicina e chirurgia.

La domanda per l'accesso dovrà essere consegnata entro il 21 novembre 2014, alla segreteria master di viale delle Scienze dell'Università degli Studi di Palermo, edificio n.3, tel. 091.23890618

 

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Il Subacqueo: Al via il master universitario per medico subacqueo e iperbarico

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CEDIFOP news n. 100 - Novembre 2014 - articolo 178

Progetto Comenius “H2o – The Essential of Life”

(di Manos Kouvakis)  

 

Nell’ambito del Progetto Comenius “H2o – The Essential of Life” del Programma Socrates che prevede nel triennio 2013 – 2015 un minimo di 24 mobilità nei paesi che partecipano al progetto (Germania, Danimarca, Inghilterra, Spagna, Ungheria e Italia), il Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà”, presso la propria sede di via Don Orione, in collaborazione con il Centro Studi CEDIFOP, ha organizzato giovedì 23 ottobre  una giornata,  per attività esplicative inerenti il mare e attinenti al progetto, durante la quale si è parlato delle tecniche e dei percorsi formativi di subacquea sportivo ricreativa e di subacquea industriale.

Gli allievi ospiti, dal 22 al 24 Ottobre 2014 presso il Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà”, delle scuole partner, erano accompagnati dai docenti Malene Bukdahl e Jan Rasmussen per la Danimarca, dall’Ungheria Nora Laky e Peter Gaal, dall'Inghilterra Jemma Smith e PaulLynn, dalla Spagna Alex Cabanell e Deli Lloren, dalla Germania Eva Koos e Wiltrud Schulte-Eppendorf, per l’Italia erano presenti la Referente del progetto prof.ssa Rossella Scalone , e le prof.sse Rossella Marchica, Carmen Schillaci e Cinzia Savettieri, che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione.

Da parte del CEDIFOP, i docenti Francesco Costantino, Luca  Lorico, Hossein Nozary e Marco Sabella hanno presentato, in lingua inglese, le attività del CEDIFOP, avvalendosi di proiezioni video riguardanti le attività del centro nelle varie fasi di addestramento dei “commercial diver” secondo la didattica internazionale IDSA, sottolineando che fra le scuole Full Member IDSA, come il CEDIFOP per l’Italia, in Danimarca, a Copenhaghen, c’è la “Royal Danish Navy Diving School”;  in Inghilterra “Interdive” a Plymouth e “The National Hyperbaric Centre” ad Aberdeen in Scozia; mentre in Spagna la “Oceanos Escuela de Buceo Profesional SL” a Barcellona , che realizzano programmi simili per chi vuole intraprendere questo percorso.

La collaborazione del   CEDIFOP con il Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà”, iniziata nel 2008  con il progetto "Un mare... di risorse",  viene rinsaldata annualmente in occasione di simili manifestazioni.

 

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CEDIFOP news n. 99 - Ottobre 2014 - articolo 177

A Trapani tre giorni sull’attività subacquee e sulla medicina iperbarica

(di Manos Kouvakis)  

 

Si è svolto a Trapani, dal 2 al 4 ottobre 2014, il 21° congresso nazionale della SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea ed Iperbarica), nata nel 1977 per promuovere l’acquisizione e lo scambio di dati scientifici nel campo delle attività subacquee e delle applicazioni dell’iperbarismo attraverso ricerche, pubblicazioni ed incontri.

La SIMSI è riconosciuta, a livello internazionale, tra le più attive società scientifiche impegnate nella ricerca sulle modificazioni fisiopatologiche dell’uomo sott’acqua e sugli effetti dell’ossigeno iperbarico sull’organismo, in condizioni normali e patologiche. La maggioranza dei soci SIMSI è costituita da medici specialisti in Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee e in Anestesia e Rianimazione, nonché da ricercatori e studiosi interessati allo sviluppo delle conoscenze sia nel settore subacqueo sia in quello iperbarico.

I medici della SIMSI che gestiscono gran parte dei centri iperbarici, presenti sul territorio nazionale, forniscono, nell’ambito della Medicina Subacquea ed Iperbarica, assistenza e consulenza in termini di prevenzione, sicurezza, cura e gestione delle emergenze.

Il congresso è stato realizzato con il Patrocinio di: Marina Militare, Regione Sicilia - Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Pesca Mediterranea, Comune di Trapani, Autorità Portuale di Palermo, Università degli Studi di Palermo, Master di Trapani, AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee), ANCIP (Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali), AOOI (Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani), CEDIFOP (Centro Europeo di Formazione Professionale), DAN (Divers Alert Network), SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva), SMMS (Società Mediterranea Medicina Sport) ed altri

Moltissimi i temi trattati nelle 3 giornate congressuali come, per esempio, il primo giorno sul tema "L’importanza strategica di un Centro di Medicina Iperbarica inserito in un contesto ospedaliero”, che ha visto fra altri anche la partecipazione dei Dott. Fabrizio De Nicola (Direttore Generale ASP Trapani), Anna Maria Minicucci (Direttore Generale AORN Santobono-Pausillipon Napoli) e Michele Vullo (Direttore Generale AOR Papardo Piemonte Messina). Il secondo giorno, fra le altre iniziative, anche un Corso di aggiornamento in Medicina Iperbarica e Tecniche Iperbariche per Medici, Infermieri e Tecnici e la sessione su “Il ruolo dell’ossigeno iperbarico nelle infezioni e nelle neoplasie” e “La gestione del paziente critico in terapia iperbarica, dal paziente subacqueo al paziente settico”; mentre sabato, giornata dedicata interamente alla subacquea, sono stati trattati temi come “La medicina subacquea: dal principiante al subacqueo professionista civile e militare dall’apnea alle immersioni con miscele: Aspetti tecnici, sanitari, legali e legislativi” ed alcune interessanti tavole rotonde fra le quali quella   dal titolo "Quali prospettive pone il DDL 698 - Regione Sicilia (norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività subacquee industriali)? Quale è il ruolo del medico subacqueo?” con la partecipazione di Alfonso Bolognini, Maria Luisa Cavallo (Primo Dirigente della Polizia di Stato già Comandante del Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato), Maurizio Chines (SAIPEM), Corrado Costanzo (responsabile del Centro Iperbarico Romano), Rosario Marco Infascelli (Presidente SIMSI), Manos Kouvakis (direttore CEDIFOP), Francesco Paolo Sieli (presidente della SMMS - Società Mediterranea Medicina Sport) e dell’On. Salvatore Lentini (Vice Presidente commissione Attività produttive ARS e primo firmatario del DDL 698).

 

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CEDIFOP news n. 99 - Ottobre 2014 - articolo 176

A Palermo la più grande piattaforma gru del mondo

(di Manos Kouvakis)  
 

Nei giorni scorsi, ai Cantieri Navali di Palermo, è arrivata la piattaforma semi-sommergibile della Saipem “ SAIPEM 7000” (ex Micoperi 7000) che rappresenta, nel suo genere, la più grande piattaforma gru al mondo. Costruita nel 1987 nel Cantiere navale di Monfalcone, è una officina semi-sommergibile munita di due gigantesche gru, della portata di 7000 tonnellate ciascuna. La “SAIPEM 7000”, resterà per circa un mese a Palermo, per piccole riparazioni subacquee e per diversi lavori nelle parti emerse.

Ultimamente i Cantieri navali di Palermo hanno ricevuto spesso la “visita” di questi giganti del mare, a partire dalla ALLSEAS SOLITAIRE (http://www.allseas.com/uk ) arrivata nell’Ottobre 2012 e ritornata ad Aprile 2013, è la più grande nave posatubi del mondo, lunga 300 metri (esclusi gli apparecchi di posa dei tubi) con un equipaggio a regime di 420 persone, e la capacità di posizionare fino a 9 km di tubi al giorno. E’ giunta a Palermo per riparazioni sia di genere subacqueo che per attività in superficie.

A Palermo ha trovato oltre che il supporto dei Cantieri navali, che si trovano in un punto strategico nel Mediteranno, anche il supporto dei tecnici degli stessi Cantieri navali, ma anche, punto importantissimo, il personale specializzato nelle riparazioni subacquee dell’ALPE SUB srl, che da anni collabora con il CEDIFOP, ditta membro Industriale dell’IDSA, che opera nel rispetto di rigidissimi standard riconosciuti in ambito Internazionale. Tanto che al primo arrivo della ALLSEAS SOLITAIRE, con i suoi sommozzatori della SMIT (http://www.smit.com) a bordo, e dopo una prima verifica della capacità operativa dei sommozzatori della ditta palermitana, nei successivi giorni ha rimandato i suoi sommozzatori a casa, utilizzando per le attività subacquee il personale locale, tenendo, all’inizio, solo la supervisione del cantiere, che nei giorni successivi è passato anch’esso nelle mai dei tecnici della ditta palermitana.


La qualità dei lavori fatti, ha facilitato il suo ritorno per la seconda volta nell’Aprile 2013, quando doveva essere messa a norma per affrontare un cantiere nel continente australiano dove attualmente sta operando.

La voce della capacità operativa e dei servizi offerti a Palermo si è sparsa, così nel Maggio 2013 è arrivata la nave portacontainer più grande del mondo, della compagnia MAERSK la “EMMA MAERSK” lunga 397 metri per 56 di larghezza, con capacità di carico di 11.000 TEU e con pescaggio di circa 11/13 metri, mentre successivamente sono arrivate, nel marzo 2014 dalla Compagnia DIAMOND OFFSHORE (http://www.diamondoffshore.com) la piattaforma petrolifera per trivellazioni “OCEAN ENDEAVOR” collegata con la compagnia BOSKALIS (http://www.boskalis.com) e dalla compagnia TRANSOCEAN la piattaforma petrolifera “DEVELOPMENT DRILLER II” che ha fatto una sosta a Palermo per riparazioni, mentre era diretta nel Mar Nero.

La Development Driller II usa il posizionamento dinamico semisommergibile e può operare perforazioni in acque ultra profonde fino a 2.300 m, per trivellare fino alla profondità di 11.000 m, mentre nel Giugno 2014 dalla compagnia Maersk (http://www.maersk.com/en – compagnia con 60.000 dipendenti distribuiti in 130 paesi – è arrivata la piattaforma “MAERSK DISCOVERER” anch’essa per lavori di manutenzione, costruita nel 2009 per trivellazioni in acque profonde fino a 3.000 metri che arrivano fino a 10.000 metri e 180 persone di equipaggio.

La “scoperta” del porto palermitano da parte di diverse compagnie estere è un evento altamente positivo che porta a Palermo lavoro, sia per i Cantieri navali, sia per le officine che come indotto a volte collaborano, ma anche per le ditte specializzate come la ALPE SUB srl, che ha saputo ammodernarsi rispetto alle nuove esigenze dei mercati internazionali, nell’ambito dei lavori nel settore della subacquea industriale.

Piccole realtà di una Sicilia che, malgrado tutti i suoi problemi, è viva e si batte alla pari e con decoro con il resto del mondo.

 

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CEDIFOP news n. 99 - Ottobre 2014 - articolo 175

Continua il percorso del DDL 698 all’ARS

(di Manos Kouvakis)  

 

Continua il percorso del DDL 698, all’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) per il completamento dell’iter legislativo, nella seduta di Martedì 7.10.14, è stato inserito al 6° punto dell’ordine del giorno l’esame del  disegno di legge n.698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per  l'esercizio  delle  attività  della  subacquea industriale” alla V Commissione Cultura formazione e lavoro, dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ha competenza in materia di pubblica istruzione, beni ed attività culturali, lavoro, formazione professionale, emigrazione. Fra gli altri invitati a partecipare ai lavori della V commissione sono stati convocati anche la sig.ra Nelli Scilabra, assessore dell'istruzione e formazione professionale, il dott. Giuseppe Bruno, assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e l’on Salvatore Lentini, primo firmatario disegno di legge n. 698.

Ma anche fuori dalle aule parlamentari non sono mancate le occasioni per discutere del DDL 698, come quella del mese di settembre, a Oslo (Norvegia) durante il 32° meeting Internazionale dell’IDSA (International Diving Schools Association), dove è stato inserito all’ordine del giorno un intervento dal titolo “ITALIA DDL 698 ‘Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale’: Un modello Italiano sulla formazione dei commercial diver esportabile anche in altri paesi Europei”; mentre giorno 4 ottobre è stato presentato il DDL 698, nel corso di una tavola rotonda durante il XXI congresso nazionale della SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica) che si è svolto a Trapani.

 

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IL SUBACQUEO: DDL 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”

ITALIAN NETWORK: LAVORO - SUBACQUEA INDUSTRIALE

UNDERSEA MAGAZINE: Continua il percorso del DDL 698 all’ARS


CEDIFOP news n. 98 - Settembre 2014 - articolo 174

ITALIA: D.D.L. 698 "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale": Un modello Italiano sulla formazione dei commercial divers esportabile anche in altri paesi Europei

(di Manos Kouvakis)  

 

Continua il percorso del DDL 698, all’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) per il completamento dell’iter legislativo, ma anche fuori dalle aule parlamentari non mancano le occasioni per discutere del DDL 698. Nel mese di settembre ci sarà, a Oslo (Norvegia) durante il 32° meeting Internazionale dell’IDSA, all’ordine del giorno un intervento dal titolo “ITALIA D.D.L. 698 ‘Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale’: Un modello Italiano sulla formazione dei commercial diver esportabile anche in altri paesi Europei”  (http://www.idsaworldwide.org/html/members.html ).

Mentre nel mese di ottobre sarà presentato, nel corso di una tavola rotonda dal titolo “Quali prospettive pone il DDL 698 – Regione Sicilia (norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività subacquee industriali) Quale è il ruolo del medico subacqueo?”, durante il XXI congresso nazionale della SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica) che si svolgerà a Trapani. Moderatore della tavola rotonda F. P. Sieli con la partecipazione di: Assessorato Sanità Regione Sicilia, A. Bolognini, D. Cartabellotta, M. L. Cavallo, M. Chines, C. Costanzo, R. M. Infascelli, M. Kouvakis, On. S. Lentini (Vice Presidente Commissione Attività Produttive ARS – Sicilia), E. P. Reale (Assessorato Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea Regione Sicilia).
Il programma completo del XXI congresso nazionale della SIMSI, può essere scaricato, anche da qui:
 http://www.cedifop.it/XXI_SIMSI(def).pdf

Di seguito il testo dell’intervento Italiano durante il meeting ad OSLO in Norvegia ( http://www.idsaworldwide.org/docs/oslo2014.pdf ) dal 15 al 17 Settembre 2014:

“Possiamo dividere in tre tipologie gli standard internazionali che rendono ottimale la gestione di un cantiere offshore nella subacquea industriale, assolutamente diverse fra di loro, ma nello stesso tempo, anche, complementari

  1. Standard Formativi (IDSA), IDSA rappresenta l'unica didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, cosi come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI, ecc.. E 'interessante sottolineare che percorsi nazionali come quelli provenienti dagli Stati Uniti, Canada, ecc. essi fanno sempre riferimento alla didattica IDSA (esempio l’ACDE/USA: http://www.acde.us )

  2. Standard Operativi (IMCA), applicabili nel cantiere (qui rientra anche la normativa UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria - Procedure operative”)

  3. Standard di Sicurezza (HSE), come, per esempio, le norme HSE del Regno Unito

Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere.

IDSA come didattica fornisce un percorso formativo “ideale” per realizzare durante il periodo formativo i vari livelli di addestramento, che senza sostanziali differenze coincidono, a livello mondiale ai tre livelli, che noi abbiamo identificato nel documento dell’ENI SpA del 5 Agosto 2013 “Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei”.

Il DDL 698 ha recepito questo messaggio e lo ha riportandolo nell’articolo 3 (Qualifiche professionali), mentre nell’articolo 5 (Obblighi formativi per lo svolgimento delle attività) sottolinea che i titoli rilasciati “devono risultare conseguiti, previa frequenza alle attività formative e prova finale ai sensi della vigente disciplina statale e regionale, e devono essere opportunamente vidimati dai competenti uffici della Regione. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme” dando inoltre il giusto peso a questi contenuti sottolineando che “devono essere conformi agli standard formativi internazionali in riferimento ai tempi di immersione e di fondo, stabiliti dalla didattica I.D.S.A. (International Diving Schools Association) per il livello di qualifica richiesta ed agli eventuali ulteriori standard relativi ai contenuti formativi prescritti a livello internazionale in materia di sicurezza e prevenzione, tutela della salute e dell’ambiente”

Il passaggio completo nel DDL 698, lo troviamo nel comma 2 dell’articolo 6 che specifica che questi interventi “dovranno essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti dall’International Diving Schools Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 “Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria” e sui controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)”, descrivendo una corretta coesistenza degli standard formativi, operativi e di sicurezza.

Dall’altra parte, IMCA, in un suo documento pubblicato nel proprio sito al seguente link: http://www.imca-int.com/media/90582/imca-fs-logo.pdf , specifica che “ Training and certification:

− There are only four training courses for which IMCA offers approval/recognition – Trainee air diving supervisor, Trainee bell diving supervisor, Assistant life support technician and Diver medic. Each requires a training establishment to apply for approval then satisfactorily undergo an audit of its documentation, facilities and course. Once IMCA has confirmed approval/recognition such establishments may use the wording ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to these specific courses only

− No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no establishments should state ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to any other course.”

A questo punto è importante sottolineare che, in un documento che IMCA ha indirizzato a CEDIFOP, in data 11 settembre 2013, specifica che “IMCA’s list of recognised diver qualifications only includes qualifications approved by government bodies”, facendo riferimento ad una serie di documenti che IMCA ha pubblicato negli anni, di cui l’ultimo è il D 11/13, dove IMCA ha inserito un elenco di paesi che hanno una legislazione specifica per la formazione dei commercial divers che operano in offshore.

Questa condizione, che l’Italia acquisirebbe con l’approvazione definitiva del DDL 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”, con la creazione del registro presso l’assessorato Regionale al Lavoro, al quale potranno iscriversi coloro che hanno effettuato corsi di formazione professionale cosi come precedentemente specificato, utilizzando gli standard IDSA e che opereranno nell’ambito delle acque marittime regionali e interne e nelle acque marittime non territoriali (offshore), quando alle attività di cui sopra sono connessi interessi regionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali.

Il riferimento specifico agli standard IDSA, permetterà l’applicazione della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento dell’iscrizione al suddetto registro per l’intero territorio comunitario, dal momento che la direttiva stessa prevede il riconoscimento dagli altri paesi della UE a condizione che esista il controllo dello stato membro nel percorso formativo e che i contenuti di questo percorso non siano inferiori ad un equivalente percorso realizzato nel paese in cui si fa richiesta di accettazione. Questo importante passaggio, permetterà da una parte, di non poter contestare i contenuti formativi di chi è stato inserito nel registro regionale, mentre nello stesso momento, consentirà legittimamente di respingere l’inserimento di chi si presenta e richiede l’iscrizione avendo fatto dei percorsi con contenuti al di sotto della qualità che prevede tale iscrizione, cosa che negli ultimi anni siamo stati costretti a subire con percorsi formativi realizzati in alcuni paesi della UE, con standard assolutamente inaccettabili, che immettono nel mercato del lavoro operatori con una formazione incompleta e sostanzialmente pericolosa per la sicurezza del cantiere stesso.

Non ci deve inoltre sorprendere la regionalità (Sicilia) del DDL 698, visto che in Italia la formazione è delegata alle regioni, per legge, il che fa diventare quasi impossibile proporre una legge analoga in ambito nazionale, mentre la Sicilia, che gode di uno statuto speciale e di autonomia legislativa, sancita dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 “Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455” conferisce al DDL 698, una volta approvato definitivamente, il giusto peso normativo, per i riconoscimenti in ambito regionale, nazionale e comunitario.

E’ altrettanto ovvio, che per quando riportato nel D 11/13 dell’IMCA, IDSA non potrebbe avere un riconoscimento diretto, perché non rappresenta un Paese che può legiferare, ma una didattica. La stessa IMCA, in un documento dal titolo “Competence Assessment of Experienced Surface Supplied Divers” del 25 May 2004, con il quale ha creato una quasi impossibile procedura da applicare a quei contractors IMCA che si trovano nei paesi non menzionati al documento D-11/13, e con il quale abilita 4 centri, il Diving Diseases Research Centre (UK), l'Interdive (UK) il KB Associates (Singapure) e il National Hyperbaric Centre (UK) ad operare presso le sedi dei Contractors IMCA che hanno sede nei paesi non riportati nel documento D 11/13, esclusivamente per i loro dipendenti di lunga durata che non sono cittadini di paesi che rientrano fra quelli del D 11/13, specifica nel capitolo 7 “The Assessment” che “The assessment should be based upon the IDSA standards – modules A (Preparatory), C (standard surface supply) and D (deep surface supply).”

In conclusione, il DDL 698, è facilmente esportabile nei paesi come Spagna, Grecia, Cipro, ed altri, che attualmente non hanno una legislazione specifica per l’offshore diving, mentre una soluzione immediata potrebbe essere l’iscrizione al registro regionale della Regione Sicilia di coloro che hanno realizzato sotto il controllo dello stato di appartenenza corsi di formazione che rispettano quanto richiesto nel DDL 698 e dalla Direttiva 2005/36/CE. Un'altra possibilità potrebbe essere rappresentata da una maggiore collaborazione fra le varie scuole full member IDSA, che attualmente realizzano gli stessi programmi, definendo fra loro dei protocolli di collaborazione, approvati dall’IDSA per i livelli di iscrizione per i 30-50 metri o quelli di altofondale.”

Sull’argomento sono interessanti anche i seguenti link:

 

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CEDIFOP news n. 97 - Agosto 2014 - articolo 173

Subacquea Industriale “DDL 698”: una speranza concreta di cambiamento

(di Manos Kouvakis)  

Continua il percorso del DDL 698 "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", sia all’ARS che fuori dall’aula parlamentare. In data 23.06.2014 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti; quelli presentati sottolineano ancora di più che questo disegno di legge si applica alle attività della subacquea al servizio dell’industria, che vengono realizzate al di fuori delle aree portuali, già regolamentate dai tre Decreti Ministeriali del 13 gennaio 1979 "Istituzione  della  categoria  dei  sommozzatori in servizio locale", del 31 marzo 1981 "Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale" e del 2 febbraio 1982 "Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale".

Stante le dichiarazioni del primo firmatario della proposta di legge, durante una sua intervista su media news extra in onda sul canale 19 del digitale terrestre (che si può vedere qui: https://www.youtube.com/watch?v=DQR8P57h3s8 ) “il DDL 698 ha superato la fase della commissione e si inserirà nel contesto finale della votazione in aula, per essere legge a tutti gli effetti”

Va considerato inoltre che ad oggi, dal 1997, sono state presentate al parlamento nazionale ben 13 proposte legislative, con ben 2 proposte presentate durante la legislatura attuale, il Disegno di Legge n. 320 presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio e il Disegno di Legge n. 807 presentato il 18 aprile 2013 alla Camera, dall’On. Mario Caruso, sul destino degli ultimi due esprimo la mia perplessità sulla riuscita, tenendo conto dei tempi ma anche dei contenuti, visto che ancora una volta riportano problemi non risolti dai disegni di legge presentati durante le legislature precedenti. Inoltre, i loro contenuti sono molto distanti da quello che il DDL 698 cerca di normare, cioè  la parte del riconoscimento di percorsi formativi validi ed accettabili in ambito internazionale, in tal senso esso ha tutte le caratteristiche per risolvere la problematica del riconoscimento delle certificazioni Italiane, perché il DDL include fra gli articoli esattamente quanto richiesto affinchè tali certificazioni rientrino nel gota delle certificazioni riconosciute.

Ma anche fuori dalle aule parlamentari non mancano le occasioni per discutere sul DDL 698, nel mese di ottobre sarà presentato nel corso di una tavola rotonda durante il XXI congresso della SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica), dal titolo “Quali prospettive pone il DDL 698 - Regione Sicilia (norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività subacquee industriali)? Quale è il ruolo del medico subacqueo? moderatore: F. P. Sieli;  partecipano: Assessorato Sanità Regione Sicilia, A. Bolognini, D. Cartabellotta, M. L. Cavallo, M. Chines, C. Costanzo, R. M. Infascelli, M. Kouvakis, On. S. Lentini (Vice Presidente Commissione Attività Produttive ARS – Sicilia), E. P. Reale (Assessorato Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea Regione Sicilia).

Per la buona gestione di un cantiere offshore, vanno applicate tre tipologie di standard - assolutamente diverse fra di loro, ma nello stesso tempo, anche, complementari - Esse sono:

1) Standard Formativi (IDSA) (IDSA rappresenta l'unica didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, cosi come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI, ecc.)

2) Standard Operativi (IMCA), applicabili nel cantiere (qui rientra anche la normativa UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria - Procedure operative”)

3) Standard di Sicurezza (HSE) (non necessariamente HSE_UK)

Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere.

Il DDL 698, già nel suo titolo: "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" affronta la problematica di regolamentare gli Standard Formativi, lasciando gli Standard Operativi e gli Standard di Sicurezza, a quanto esiste attualmente in ambito Europeo ed Internazionale. Questo è evidente all’articolo 6 comma 2 del DDL 698: “Gli interventi di cui al comma 1 dovranno essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti dall’International Diving Schools Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa  UNI 11366 “Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria” e sui controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)”

Forse le imprese Italiane  che operano nel mondo offshore non dovrebbero perdere l’opportunità di partecipare alla tavola rotonda sul DDL 698, durante il congresso della SIMSI, che li vedrà successivamente coinvolte in prima persona nella sua applicazione, dopo la trasformazione in legge, considerando anche la levatura professionale delle persone che già si sono iscritte ad intervenire. Il programma completo del XXI Congresso della SIMSI, può essere scaricato, anche da qui:  http://www.cedifop.it/XXI_SIMSI(def).pdf

 


CEDIFOP news n. 96 - Luglio 2014 - articolo 172

DDL 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti
formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”

(di Manos Kouvakis)  

Il disegno di legge 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” presentato, nel mese di febbraio all’Assemblea  Regionale Siciliana è d’iniziativa dei deputati: Lentini, Cascio Salvatore, Currenti, Leanza, Nicotra, Ruggirello, Sammartino e Sudano. Dal primo luglio scorso, sono scaduti il termini per la presentazione  degli emendamenti presso la V commissione ARS “Lavoro e Formazione”, inizia cosi la fase finale dell’esame del disegno di legge.

 

Sono stati presentati complessivamente tre emendamenti, con l’obiettivo  di sottolineare che il DDL 698 è nato dall’esigenza di regolamentare un settore dove manca totalmente una legislazione,  sia in ambito regionale, dove il DDL una volta convertito in legge sarà operativo, che nazionale, cioè per le attività lavorative in ambito subacqueo, al servizio dell’industria, fuori dalle aree portuali. Inoltre metterà finalmente ordine, e quello che è ancora più importante, darà parità di trattamento, anche se per ora limitatamente nella Regione Sicilia, a tutti gli operatori del settore, spesso a disagio per la disparità di trattamento, dovuta dal fatto che diverse Capitaneria di Porto nella regione (Palermo, Milazzo, Messina, Gela, Siracusa ecc) hanno, giustamente,  dopo aver individuato in questa mancanza di legislazione un problema non indifferente di sicurezza, emanato delle ordinanze specifiche per le attività nel territorio di loro competenza, al di fuori delle aree portuali, ma nel contempo hanno creato delle zone “controllate” e zone “franche” di pertinenza di altre capitanerie (quelle accanto) che non hanno emesso ordinanze similari pertanto in quegli ambiti si può operare senza alcun controllo previsto da una legislazione specifica.

 

Il  DDL sottolinea che le attività subacquee costituiscono elemento di assoluto rilievo per l’economia ed il sistema produttivo siciliano. Accanto alle attività della subacquea a fini turistici ed amatoriali, che sono escluse dalla proposta legislativa, operano in Sicilia diverse imprese che svolgono le più disparate attività in ambiente marino, quali installazione, manutenzione, rimozione di impianti subacquei, di tubazioni e strutture tecnologiche connesse con le attività portuali, minerarie ed industriali.

 

Nel contesto regionale, peraltro, tali attività hanno un peculiare rilievo in ragione della condizione di insularità e del correlato sviluppo costiero, delle attività connesse all’estrazione, al trasporto e alla lavorazione degli idrocarburi (piattaforme petrolifere, gasdotti, oleodotti, impianti costieri, raffinerie, ecc…), senza considerare le ulteriori attività svolte nelle acque marine ed interne.

 

L’assenza di un’organica legislazione nazionale del settore ha posto e pone la problematica del riconoscimento delle qualifiche professionali e la disciplina dei contenuti formativi indispensabili allo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle attività subacquee. Purtroppo, la mancanza di tale disciplina ha permesso, sovente, che i lavori in immersione venissero svolti da personale non adeguatamente qualificato con conseguenze drammatiche, oppure ha costretto le imprese a ricorrere forzatamente a personale straniero o comunque formato all’estero, spesso con corsi di formazione che non conferiscono una idonea preparazione per affrontare in sicurezza questo tipo di attività.

 

Ulteriore problematica, peraltro, si pone in relazione al riconoscimento delle qualifiche rispetto alle previsioni dell’ordinamento comunitario (Direttiva 2005/36/CE), determinando in pratica un’incomprensibile penalizzazione per le imprese ed i lavoratori  siciliani, complicando le relazioni economiche e commerciali con gli altri competitor e privandoli di una importante opportunità di occupazione e reddito.

 

Il DDL si propone di adottare una serie di norme che disciplinino lo svolgimento professionale delle attività della subacquea industriale e regolamentino i contenuti ed i percorsi formativi con riguardo alle qualifiche internazionalmente riconosciute, garantendo così la qualità dei servizi offerti, lo svolgimento degli stessi in condizioni di sicurezza,  nel rispetto dell’ambiente e la possibilità, per i soggetti che conseguano in Sicilia le qualifiche, di vedere riconosciute le stesse nel mercato del lavoro europeo, anche in considerazione dell’intrinseca natura internazionale delle imprese operanti nel comparto.

 

L’articolo 1 reca le generalità della norma, mentre l’articolo 2 reca le definizioni, descrivendo in dettaglio compiti e mansioni degli operatori, con riferimento agli standard comunemente riconosciuti ed adottati nel settore.

 

L’articolo 3 disciplina le qualifiche professionali, enumerandole nei tre livelli internazionalmente riconosciuti, il primo che abilita ad operare fino a 30 metri di profondità, il secondo che abilita ad operare fino ai 50 metri di profondità (TOP UP) e il terzo, quello di  “altofondalista”  che abilita ad operare a profondità superiori ai 50 metri.

 

L’articolo 4 istituisce e disciplina il Registro degli Operatori della Subacquea Industriale, che insisterà presso il Dipartimento regionale del Lavoro, ove potranno iscriversi i soggetti interessati allo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge in possesso dei titoli formativi e delle iscrizioni richieste dalla disciplina statale (Libretto di Ricognizione).

 

L’articolo 5 disciplina i contenuti ed i percorsi formativi occorrenti per l’iscrizione al Registro. I titoli potranno essere rilasciati da istituti pubblici o enti di formazione professionale accreditati, facendo puntuale riferimento riguardo ai contenuti formativi ed ai “tempi di fondo” definiti a livello internazionale dall’I.D.S.A. (International Diving Schools Association, organismo mondiale che raggruppa  scuole di formazione di subacquea industriale). Il riconoscimento di titoli rilasciati da altre Regioni o riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE è subordinato alla validità degli stessi in relazione alle rispettive norme ed al rispetto degli eguali standard di formazione e sicurezza.

 

L’articolo 6 disciplina lo svolgimento delle attività formative in ambito regionale, prevedendo come le stesse debbano conformarsi ai citati standard anche in relazione alle attività eventualmente svolte presso le aziende del settore. Per lo svolgimento di attività formative volte alla qualificazione della manodopera del settore è previsto il finanziamento di corsi ed attività con risorse extraregionali, ferma restando la possibilità di svolgimento di “corsi liberi” (ovvero senza finanziamento pubblico ma comunque soggetti alla disciplina qui dettata).

 

Il DDL 698, anche se regionale, ha un ampio riscontro di carattere nazionale e internazionale, perché permette l’iscrizione all’albo di qualsiasi operatore interessato (ambito UE)  che abbia effettuato con corsi specifici la parte tecnica richiesta per l’iscrizione. L’iscrizione a tale albo,  inoltre, è diversa dall’iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, normata e disciplinata dai Decreti Ministeriali del 1979, 1981 e 1982 e valida per le attività lavorative all’interno delle aree portuali, in quanto tali decreti non stabiliscono regole per lavorare nelle acquee interne e fuori dai porti, sia in inshore che in offshore.

 


CEDIFOP news n. 96 - Luglio 2014 - articolo 171

DDL 698: tavola rotonda durante il XXI congresso nazionale del SIMSI

(di Manos Kouvakis)

Dopo la prima presentazione del DDL sabato 28 Giugno presso la Libreria Nautica “Un mare di libri” a Palermo, con la partecipazione del primo firmatario della legge On. Lentini Salvatore, il direttore del CEDIFOP Manos Kouvakis e il chief instructor del Cedifop Costantino Francesco, incontro trasmesso in streaming e gestito ottimamente dalla giornalista Marilisa Giammona, si preparano una serie di manifestazioni per la divulgazione delle problematiche che hanno portato alla stesura e alla presentazione del DDL. Uno dei prossimi incontri sul tema, sarà    durante il XXI congresso della SIMSI (Società Italiana Medici Subacquei ed Iperbarici) nel corso di una tavola rotonda a cui prenderà parte fra gli altri partecipanti, anche l’On. Lentini primo firmatario del disegno di legge e una delegazione ufficiale della regione Sardegna.

 


CEDIFOP news n. 96 - Giugno 2014 - articolo 170

Esami finali del primo corso per OTS del 2014 realizzato dal CEDIFOP

(di Manos Kouvakis)

Per gli allievi del centro studi Cedifop è tempo di esami. Dopo 3 mesi di corso, articolato in un totale di 480 ore, suddivise in 228 ore di pratica, 198 di teoria e 54 di stage, i 17 giovani, arrivati non solo dalla Sicilia, ma anche da Abruzzo, Lazio, Puglia, Toscana, Veneto e dall’estero (Argentina), sono stati impegnati in una “due giorni” durante la quale, valutati dalla Commissione Esaminatrice nominata dall’Assessorato Regionale della Formazione Professionale, hanno mostrato quanto appreso in questi tre mesi per ottenere la qualifica di Operatore Tecnico Subacqueo, ultima prova che, una volta superata, consente loro di conseguire l’attestato valido per l’iscrizione al Registro Sommozzatori del Ministero dei Trasporti presso una Capitaneria di Porto sul territorio nazionale, in tal modo otterranno il libretto di ricognizione, che li abilita all’esercizio dell’attività professionale di OTS.

La prova d'esame si è svolta presso la piscina Hydra di Villabate. Gli allievi hanno realizzato due postazioni. Controllata la funzionalità dell'attrezzatura standard (Pannello di controllo, caschi Kirby-Morgan, ombelicali), ciascuno di loro ha eseguito un’immersione. Un’ attenzione notevole è stata dedicata alle verifiche di sicurezza dei dispositivi; è fondamentale che gli allievi si abituino a considerarlo momento essenziale della loro professione.

La subacquea industriale - settore occupazionale di riferimento per gli OTS - ha avuto uno sviluppo notevole negli ultimi anni, legato tra l’altro alla crescita del mercato petrolifero e al conseguente incremento delle installazioni di piattaforme  in varie parti del mondo.

Il controllo specifico di ogni passo che precede l'immersione è parte decisiva nella formazione dell'OTS, istruito in tal senso durante il corso sia attraverso gli insegnamenti degli istruttori, sia con l'utilizzo di Check List, protocollo ideato nel quadro dello svolgimento di un lavoro o di una esercitazione, che punto per punto indica le operazioni di controllo da svolgere, ognuna delle quali da espletare prima di passare alla successiva. A dimostrazione della rilevanza di questa fase, nel progetto di adeguamento normativo in materia di subacquea - tra i cui promotori vi è il CEDIFOP - il capitolo della sicurezza e della tutela della salute è considerato prioritario.

 A differenza di quanto si potrebbe immaginare, la capacità di utilizzare queste procedure è tutt'altro che ovvia. Come ricordato dagli istruttori, è stato necessario sottolineare che l'OTS,  con in dotazione una videocamera, deve innanzitutto acquisire l'abilità di gestire la posizione dello strumento in riferimento alla visuale dell'operatore in superficie, che osserva le immagini sullo schermo e, in caso ad esempio di un lavoro di saldatura o taglio, impartisce comandi. Al termine della prova pratica è seguito il colloquio per ciascuno degli allievi innanzi la commissione esaminatrice costituita da un funzionario dell'Assessorato Regionale al Lavoro, un ufficiale nominato dalla Capitaneria di Porto di Palermo e due docenti del CEDIFOP.  L'esame è stato superato da tutti gli allievi. C'è da precisare che alcuni di loro avevano già esperienza pregressa in altri rami della subacquea. Adesso per loro inizia una nuova “avventura” nel mondo del lavoro.

 


CEDIFOP news n. 96 - Giugno 2014 - articolo 169

Attività e tempi realizzati dagli allievi del primo corso 2014 per OTS del CEDIFOP

(di Manos Kouvakis)

Questi sono i tempi  realizzati dagli allievi del corso per OTS del CEDIFOP, n.07/PA/2013, alla chiusura delle attività corsuali. Tutti i tempi sono registrati e certificati nel diario personale di ciascun allievo.

Attività in acqua:
• numero di immersioni 561 di cui in SCUBA 266 e in SURFACE 308
• minuti in immersione totali: 18.073
• scuba da 0-19 metri - minuti: 8.333
• scuba da 20 - 30 metri - minuti: 2.039
• SSDE da 0-19 metri - minuti: 6.790
• SSDE da 20-30 metri - minuti: 356


Attività in superficie:
o minuti di attività in superficie totali: 24.505
o gestione del pannello per la comunicazione - minuti: 8.260
o gestione dell'ombelicale - minuti: 11.396
o assistenza alla vestizione - minuti: 4.450
o stand-by - minuti: 439

I suddetti tempi sono stati realizzati dal collettivo degli allievi che frequentano il corso per OTS (livello base) del CEDIFOP, che prevede l’apprendimento delle tecniche di immersione, in "SCUBA e SURFACE", dalla superficie e le procedure standard per la gestione in sicurezza di un cantiere subacqueo, secondo gli standard della didattica IDSA (International Diving Schools Association) con l’applicazione degli aggiornamenti dei programmi validati durante il meeting n. 30, di Seattle (USA) dell’agosto 2012, che aggiorna gli standard della revisione 4 del meeting di Palermo del 2009 (INTERNATIONAL DIVER TRAINING CERTIFICATION DIVER TRAINING STANDARDS Revision 4 - October 2009). Il percorso didattico ha il riconoscimento dell'HSE (Healt e Safety Esecutive) per il livello di “SCUBA e SURFACE”:

Cedifop applica la didattica internazionale IDSA di cui è Full Member, una delle 17 scuole riconosciute al mondo, di cui 14 in Europa, unica in Italia, mentre come membro IMCA per la divisione Diving per Europa ed Africa, è autorizzata dall'IMCA ad affermare che i corsi del CEDIFOP sono in linea con i documenti guida dell’IMCA (Course content is in line with guidance document IMCA) D 015 (Mobile/Portable Surface Supplied System), IMCA D 023 (Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note for Surface Orientated Diving System-Air), cosi come è richiesto, anche, nel documento dell’ENI SpA del 5 Agosto 2013 “Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei”.

Va sottolineato che, per gestire con professionalità e sicurezza e in modo ottimale le attività subacquee al servizio dell’industria nei cantieri sia inshore che offshore, devono coesistere contemporaneamente le tre fondamentali tipologie di standard internazionali e cioè: standard formativi (IDSA), standard operativi (IMCA) e standard di sicurezza (HSE), standard che sono da anni alla base dei percorsi formativi del CEDIFOP.

 


CEDIFOP news n. 96 - Giugno 2014 - articolo 168

Incontro a Palermo sul DDL 698

(di Manos Kouvakis)

Prosegue l’iter del DDL 698 all’interno della Commissione V, prima di approdare in aula per la votazione finale, nella speranza che possa risolvere un problema che emargina gli italiani da più di 35 anni.

In attesa degli ultimi sviluppi del DDL 698, si apre il ciclo di una serie di incontri, manifestazioni e convegni per la divulgazione delle motivazioni che hanno portato alla sua stesura, che modificherà tutto il settore della subacquea industriale con ripercussioni a livello regionale, nazionale e internazionale. 

Il primo incontro, per un dibattito sull'argomento, è stato programmato per sabato 28 giugno 2014 ore 18:30 presso la libreria nautica libreria "UN MARE DI LIBRI" di Via Francesco Crispi, 88 - 90139 PALERMO (PA) tel.: 091325234 - www.unmaredilibri.com

Il dibattito si articolerà sui seguenti argomenti:

  • legislazione italiana nella subacquea industriale negli ultimi 30 anni;

  • proposte legislative presentate in Parlamento, le Ordinanze delle Capitanerie di Porto;

  • la normativa UNI 11366;

  • le tre tipologie di standard internazionali: formativi (ISDA), operativi (IMCA), sicurezza (HSE);

  • importanza del DDL 698 sul piano internazionale;

  • importanza di un registro regionale aperto a tutti gli italiani ed ai cittadini della comunità europea.

Il DDL 698 "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", si può leggere integralmente su questo link:http://www.cedifop.it/CORSI_2014/DDL_698.htm

 


CEDIFOP news n. 95 - Maggio 2014 - articolo 167

CEDIFOP membro IMCA nella divisione Diving per Europa & Africa

(di Manos Kouvakis)

Dopo il completamento dell’audit IMCA per il rinnovo, triennio 2014-2017, della certificazione IMCA per i corsi DMT e DMR approvata sin dal 2011,  sono stati consolidati ulteriormente i rapporti IMCA-CEDIFOP con l'approvazione del CEDIFOP come Membro IMCA, con diritto di voto nelle assemblee IMCA, nella divisione Diving di Europa & Africa, come “Training Establishment (S*) based in the Europe & Africa Section working in the Diving Division as a diver training provider based in Italy”.

I corsi del CEDIFOP seguono la didattica internazionale IDSA di cui CEDIFOP è Full Member, una delle 17 scuole riconosciute al mondo, di cui 14 in Europa, unica in Italia, mentre lo stato di membro IMCA ci autorizza all’affermazione che i corsi del CEDIFOP sono in linea con i documenti guida dell’IMCA (Course content is in line with guidance document IMCA) D 015 (Mobile/Portable Surface Supplied System), IMCA D 023 (Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note for Surface Orientated Diving System-Air), cosi come è richiesto, anche, nel documento dell’ENI spa del 5/Agosto/2013 “Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei”.

Va sottolineato che, per gestire con professionalità e sicurezza e in modo ottimale le attività subacquee al servizio dell’industria nei cantieri sia inshore che offshore, devono coesistere contemporaneamente le tre fondamentali tipologie di standard internazionali e cioè: standard formativi (IDSA), standard operativi (IMCA) e standard di sicurezza (HSE), standard che sono da anni alla base dei percorsi formativi del CEDIFOP

 


CEDIFOP news n. 95 - Maggio 2014 - articolo 166

Audit IDSA al CEDIFOP. Qualità internazionale negli standard formativi

(di Manos Kouvakis)

Dal 6 al 7 maggio 2014 il CEDIFOP ha sostenuto l'audit per il mantenimento dello status di "Full Member" IDSA (International Diving Schools Association) già attivo dal 2009.  A condurre l’audit sono arrivati a Palermo il Presidente dell’IDSA, l’olandese Leo Lagarde e l’amministratore dell’IDSA, l’inglese Alan Bax.

Compito dell’ International Diving Schools Association (IDSA), costituita nel 1982, che rappresenta l’unica didattica a livello internazionale nel settore della subacquea industriale, è quello fornire gli standard formativi nei percorsi didattici del settore. Essa ha già stabilito norme per l’addestramento subacqueo nella subacquea industriale sulla base del consenso dei suoi molti membri. Le norme forniscono sia un criterio per i formatori, sia per la definizione di norme nazionali esistenti o per crearne di nuove, e una guida per i “contractors” internazionali.

L’obiettivo principale dell'introduzione di tali standard formativi, concordati a livello internazionale, è di  migliorare la sicurezza, fornire ai “Contractors” un ingresso diretto al Diver Training Syllabus superando i  confini nazionali e migliorare la qualità dei Diver fornendo loro una maggiore opportunità di lavoro. Ad oggi, diversi governi hanno impostato i propri regolamenti nazionali di formazione applicando gli standard formativi proposti dall’IDSA, perché il programma IDSA fornisce una serie di “National Standards” mantenendo anche una “Table of Equivalence” con norme specialistiche attualmente in fase di continuo sviluppo.

Oggi sono 17 le scuole full member IDSA per la Formazione dei Diver.  Solo queste scuole sono autorizzate a rilasciare le “Diver Training Qualification Cards”, perché controllate dall’IDSA con periodici audit sulla validità dei percorsi formativi offerti. Le scuole sono così distribuite, Asia (2 : India  e Singapore) USA (1) ed Europa (14 : Belgio (2), Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia (2) e U.K. (2))

Il gruppo internazionale IDSA è inoltre arricchito dalla presenza di una serie di organizzazioni internazionali, in qualità di membri Associati, Affiliati, Industriali e reciproci, che non possono rilasciare certificazioni, ma che possono partecipare alle attività dell’IDSA durante i meeting annuali, arricchendoli con la loro esperienza.

Esse sono:

·        33 organizzazioni, come Membri Associati, provenienti da Austria, Bulgaria, Denmark, Egypt (5) France (2), Hungary, India, Iran (2), Israel, Italy (2), Kuwait, Montenegro, Morocco, Nigeria, Russia (2), Spain (2), Switzerland, Trinidad, U.AE (2), UK e USA (3);

·        13 organizzazioni, come Membri Affiliati, provenienti da Francia, Italia, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Serbia, Svizzera, UK (4) e  USA

·        8 organizzazioni, come Membri Industriali, provenienti da Italia (3), Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e UK, e

·        4 organizzazioni di reciproco riconoscimento, provenienti da Russia (Alliance of Diving Schools ), UK (ADC - Association of Diving Contractors) e due in USA (ACDE - Association of Commercial Diving Educators e ADCI - The Association of Diving Contractors International)

Nella giornata del 7 maggio è stato gradito ospite del Cedifop, anche, il Dott. Daniele Fano che si occupa principalmente di politiche attive del lavoro. Fino al mese di febbraio 2014 è stato Capo della Segreteria Tecnica del Ministro del Lavoro, dove si è occupato principalmente di sviluppare modi ed attività per combattere la disoccupazione, in particolare quella giovanile (programma Youth Guarantee - Garanzia per i Giovani: Piano italiano per l'occupabilità avviato nel 2014).

Ultimamente ha definito, come coordinamento scientifico, il Rapporto Tecnico sul Programma “Garanzia per i Giovani” 2014-2020, che  riflette l’attività di supporto alla Struttura di Missione, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con il D.L. 76/2013, realizzato con il coordinamento della Segreteria Tecnica del Ministro, del MLPS, il Dipartimento della Gioventù e del servizio civile della Presidenza del Consiglio, ed altri. La sua visita ha avuto l’obbiettivo di conoscere in prima persona il meccanismo con il quale vengono svolte le attività di formazione professionale del CEDIFOP, le tecniche di insegnamento e procedure specifiche durante le esercitazioni pratiche, con l’applicazione degli standard internazionali, per questa categoria di corsi. Ma anche, partecipare in qualità di osservatore, ad uno degli audit internazionali a cui CEDIFOP si sottopone periodicamente, istituiti dalle varie organizzazioni del settore, che certificano la qualità dei percorsi formativi svolti.

 


CEDIFOP news n. 94 - Aprile 2014 - articolo 165

Nuovi traguardi raggiunti dal CEDIFOP con IMCA ed UNI

(di Manos Kouvakis)

A partire  dai primi mesi del 2014 aumenta la collaborazione fra IMCA e CEDIFOP con due importanti operazioni: Nei giorni 20 e 21 marzo 2014 si è concluso in modo più che soddisfacente l'audit dell'IMCA al CEDIFOP, per il mantenimento della qualità di scuola  IMCA per i corsi DMT e DMR approvata sin dal 2011. Diversi sono stati gli argomenti discussi durante i due giorni di audit, fra questi ci sono rappresentati i contenuti e le potenzialità poter disporre nella regione Sicilia di una legge sull'offshore diving, per la prima volta in Italia, come il DDL 698 "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" attualmente in discussione presso la V commissione dell'ARS, che ha competenza nelle seguenti materie: pubblica istruzione, beni ed attività culturali, lavoro, formazione professionale, emigrazione.

Cresce ancora la visibilità del CEDIFOP nel 2014 con l'inserimento di 3 rappresentati nella commissione sicurezza dell'UNI, che rappresenta l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, con compiti di elaborare nuove norme in collaborazione con tutte le parti interessate e rappresenta l'Italia nelle attività di normazione a livello mondiale (ISO) ed europeo (CEN), promuovendo l'armonizzazione delle norme. Dal 2014, oltre al direttore del CEDIFOP Manos Kouvakis, che partecipa alla commissione sicurezza - organo tecnico: GL "Sicurezza nelle attività subacquee ed iperbariche industriali", dal 2011, si sono aggiunti anche l'ingegnere Napoli Ivan in commissione sicurezza - organo tecnico: GL "Metodi e sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro" e il chief instructor del CEDIFOP Francesco Costantino commissione sicurezza - organo tecnico: GL "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie".

Altri importanti sviluppi si attendono nelle prossime settimane e mesi, ma saranno oggetto delle prossime news del CEDIFOP. Quello che è certo è che il 2014 sarà ricordato per i tantissimi sviluppi che si stanno definendo nel settore dell'offshore diving in Italia.

 


CEDIFOP news n. 93 - Marzo 2014 - articolo 164

Concetti e limiti delle proposte legislative sulla subacquea industriale negli ultimi decenni in Italia

(di Manos Kouvakis)

Tre Decreti Ministeriali, ben tredici proposte presentate al parlamento nazionale durante varie legislature, dal 1997 ad oggi, ben 2 proposte legislative durante questo governo, una sentenza del Tar del Lazio, diverse ordinanze da alcune Capitanerie di Porto, due delibere di giunta regionale, la norma UNI 11366. Ecco tutto quello che abbiamo creato in termini di legislazione nel settore della subacquea industriale in Italia. Tutto troppo datato e troppo povero, in termini di qualità e contenuti per permettere la soluzione di alcuni problemi che da anni penalizzano i Divers italiani.

La ricerca, spesso,  di facili riconoscimenti, quando principalmente è la carta e non i contenuti a fare testo, specialmente se si possono ottenere senza eccessivi sforzi, ha creato negli anni la fama negativa dei titoli italiani, anche di quelli che nulla hanno da temere se confrontati con le migliori certificazioni in ambito internazionale.

In tutto questo regna una grande grandissima confusione, anche fra gli stessi adetti ai lavori, che spesso senza idee chiare corrono dietro alla novità del momento, sperando di trovare il santo Graal della subacquea.

Cosi abbiamo visto negli anni, corsi per OTS realizzati con standard della subacquea sportiva ricreativa (ancora oggi nella maggioranza dei percorsi formativi), oppure senza mandare gli allievi in acqua (una scuola di Roma), o tentativi di imitare un “presunto” titolo da OTS con attività in 2 week end o in pochi giorni, sotto la copertura di brevetti e non di attestati di qualifica professionale, cercando di “ingannare” sia i partecipanti ai corsi che le autorità; ma anche spesso iscrizioni non in regola o in registri di “comodo” che permettono poi agli iscritti di operare in modo non corretto, ma possibile per la mancanza di controlli da parte delle autorità (registro palombari, per coloro che poi si immergono con attrezzature sportive e non con attrezzature da palombaro) hanno portato ad una situazione in cui chi paga il conto è semplicemente l’intero gruppo dei Divers italiani.

Ma cose è l’OTS?

Secondo la legislazione vigente Italiana l’OTS è un “operaio specializzato” che rientra nella categoria dei  metalmeccanici (qualifica ISTAT/ISFOL – categoria 6.2 Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati ed assimilati - DM 13/01/1979 – DM 31/03/1981 - DM 02/02/1982), iscritto al Registro Sommozzatori del Ministero dei Trasporti presso una Capitaneria di Porto sul territorio nazionale,  per il rilascio del Libretto di Ricognizione. L’unico titolo valido, per l’iscrizione a questo registro, è il titolo di “Operatore Tecnico Subacqueo” (OTS - DM 02.02.1982), con il rilascio di un attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione. L’OTS è abilitato a operare in “servizio locale”, entro l'ambito  del  porto  presso  il  cui  ufficio  è iscritto e  può esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa  autocertificazione della sua iscrizione in un registro sommozzatori presentata alle autorità marittime del porto nel quale intende operare e tempestiva comunicazione di tale intendimento all’autorità del porto d’iscrizione .

Al di fuori di queste aree e cioè nelle acque interne (fiumi, laghi, pozzi, ecc.), in inshore o in offshore ad oggi non esiste una legge nazionale o regionale che stabilisca competenze di qualità nei criteri formativi (IDSA), operativi (IMCA) e di sicurezza (HSE).

E’ emblematico il documento che la Capitaneria di Porto di Livorno ha emesso, in risposta ad un gruppo di OTS, regolarmente iscritti presso diverse capitanerie di porto, che lamentavano di restare fuori dalla possibilità di essere assunti per i lavori sommozzatorii della Costa Concordia, mentre venivano assunti coloro che non erano iscritti presso le capitanerie di porto dalla ditta appaltatrice. Ecco una estrapolazione dalla risposta della Capitaneria di Porto di Livorno: “(…)Al riguardo, si rappresenta, come d’altronde emerge dalla lettura della nota in riferimento, che la normativa citata, cioè il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, si applica ai sommozzatori che esercitano l’attività all’interno dei porti. Come è noto, il relitto della nave Costa Concordia” giace, invece, al di fuori dell’ambito portuale dell’Isola del Giglio, (…) ”

Diversi incidenti, spesso anche mortali, hanno indotto negli anni (a partire dal 1992) diverse  Capitanerie di Porto in Italia, ad emettere  ordinanze proprie, per estendere fuori dal porto, quindi a  tutte le acque di loro competenza, la validità dei DM  nazionali, tentativo che sottolinea la “sofferenza” per la mancata legislazione del settore, che però ha creato in alcuni casi ancora più problemi, penalizzando le piccole imprese operanti in quelle aree a vantaggio delle imprese che operano a qualche chilometro di distanza, presso la capitaneria accanto, dove non ci sono vincoli e procedure esplicite, come quelle contenute in tali ordinanze.

Si è provato negli anni a presentare in parlamento ben 13 proposte, dal 1997 ad oggi, con ben 2 proposte presentate durante la legislatura attuale, il Disegno di Legge n. 320 presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio  e il Disegno di Legge n.  807 presentato il 18 aprile 2013 alla Camera, dall’On. Mario Caruso, ma in tal senso esprimo la mia perplessità sulla riuscita, tenendo conto dei tempi ma anche dei contenuti, visto che riportano problemi non risolti da disegni di legge presentati durante le legislature precedenti.

Inoltre le due proposte di legge presentano un vuoto tematico non trattando in modo efficace la parte riguardante la formazione degli operatori.

La normativa UNI 11366 del 2010, alla quale ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al  Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma,  per  l'ispezione  e  la manutenzione delle attrezzature sommerse o per  lavori  assimilabili, devono essere effettuate solamente  da  personale  esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile  di  comprovata  capacità,  nel  rispetto  delle  norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tutto ciò non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull’obbligatorietà dell’applicazione della normativa all’interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.

Ci sono inoltre due delibere di giunta regionali, una nella Regione Emilia Romania del 2007 (delibera di giunta prot. n. SSF/07/65016) con l’inserimento della qualifica di OTS all’interno del sistema regionale delle qualifiche, ma vincolato sempre ai tre Decreti Ministeriali esistenti, cioè per “attività in area portuale e dintorni”, e una più “coraggiosa” del 2011 nella Regione Sicilia (delibera di giunta n.350 – Prof. 2011) nel documento “Direttive per la programmazione e presentazione delle proposte formative a valere del Piano Regionale dell’Offerta Formativa 2011 – Macro Settore “Agricoltura/pesca/attività subacquee – OTS ed attività correlate” che riporta: “Per questo settore i corsi di formazione professionale per O.T.S. (Operatori Tecnico Subacquei) di livello Base di specializzazione si devono attenere alla direttiva 2005/36/CE secondo gli standard dei programmi Validati da I.D.S.A. (International Diving Schools Associaton) e H.S.E. (Health and Safety Executive)”, con riferimento specifico ad una formazione successiva a quella da OTS con l’applicazione di standard di qualità validi a livello Internazionale (IDSA e HSE).  Qui, per la prima volta, si da importanza alla formazione come elemento non eludibile in questo ambiente lavorativo, al di fuori dell’ambito portuale. Il diver deve avere una formazione completa e di qualità, perché operando in ambito offshore, entra in contatto con una squadra internazionale, dove qualità e sicurezza sono assolutamente indispensabili, e deve avere un bagaglio di conoscenze che gli permettano di lavorare in un team di colleghi provenienti da tutto il mondo, che hanno avuto una formazione adeguata e competente.

In tutto questo IMCA, che è una organizzazione di rilevanza mondiale, a cui fanno riferimento diverse migliaia di imprese,  che opera esclusivamente in ambito offshore, recependo l’importanza di una formazione di qualità, ha diviso il mondo in 2 grandi categorie, la prima costituita da una lista, aggiornata periodicamente, di una elite di paesi (Australia, Brasile, Canada, Francia, India, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Sud Africa, UK e USA) che hanno una legislazione specifica nel settore che stabilisce standard e criteri di qualità nei percorsi formativi, e la seconda categoria con tutti gli altri paesi che non hanno una tale legislazione, paesi di cui attualmente fa parte anche l’Italia (la qualifica di OTS, valida per attività in ambito portuale, non è di alcun interesse per IMCA).

Questo problema pone le ditte Italiane in una posizione di inferiorità nel confronto con altre ditte nella panorama mondiale, si riporta di seguito quanto il responsabile di una rilevante ditta Italiana, che opera in offshore, ci scrive ” … Al momento infatti, a causa della nota carenza legislativa, non è sufficiente l’iscrizione in Capitaneria per poter lavorare con le maggiori compagnie petrolifere(Shell/Total/BP). Questo comporta a noi, che operiamo nel mercato mondiale, gravissime difficoltà in quanto i Clienti rifiutano per questo motivo le nostre offerte, siamo costretti ad affrontare enormi costi per una ulteriore formazione del personale all’estero, oppure dobbiamo assumere personale straniero.”

Il problema, tornando in Italia, si complica ancora di più visto che la formazione è demandata alle singole regioni , e  quindi difficilmente una legge nazionale potrà avere quegli standard di qualità che vengono richiesti in ambito internazionale. Ecco perché, in questo momento, la Regione Sicilia, ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto ed in conformità con i principi del vigente ordinamento comunitario sta proponendo di riconoscere e disciplinare l’esercizio delle attività professionali nella subacquea industriale con il DDL n. 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” per quei percorsi formativi che abilitano alle attività lavorative fuori dalle aree portuali in ambito sia inshore che offshore, con la creazione di un Registro degli Operatori della Subacquea industriale, istituito presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, ove potranno iscriversi i soggetti interessati allo svolgimento delle attività disciplinate dal suddetto decreto se in possesso di titoli rilasciati da istituti pubblici o enti di formazione professionale nell’ambito della vigente disciplina, facendo puntuale riferimento riguardo ai contenuti formativi di qualità e specifiche attività formative con tempi di fondo e standard di sicurezza ben precisi, nelle varie categorie di iscrizione (OTS, Top Up, Alto fondale), in modo tale da permettere all’Italia di entrare a far parte dei paesi “elite” che vengono annoverati nei documenti IMCA, cioè i  paesi che hanno una legislazione specifica nel settore.

 


CEDIFOP news n. 92 - Febbraio 2014 - articolo 163

3° Master di Medicina Subacquea ed Iperbarica di Trapani
 

Si è da poco concluso il 2° MASTER DI MEDICINA SUBACQUEA ED IPERBARICA DI TRAPANI  ed è stata  già inoltrata la richiesta all'Università di Palermo per l'attivazione del  3° MASTER per l'anno accademico 2013/2014.

Il percorso formativo dura un anno, comprende n. 8 moduli di durata da 4 a 7 giorni cadauno, a cadenza mensile, con pausa nei mesi di luglio ed agosto.

Prevede 1500 ore corsuali, di cui circa 450 ore di lezioni frontali (8 moduli); circa 600 ore di percorso formativo on line e frequenza in camera iperbarica per circa 300 ore.

Il Senato Accademico approverà il progetto nel mese di marzo 2014 per cui si prevede  l'inizio delle lezioni intorno al mese di aprile.

Durante lo svolgimento del Master è previsto (modulo 8) uno stage formativo di 4 giorni presso la sede del CEDIFOP.

I medici interessati a partecipare, possono inviare richiesta  per una preiscrizione non impegnativa al 3° Master  di Medicina Subacquea ed Iperbarica di Trapani o per avere maggiori informazioni a:

 

Francesco Paolo Sieli

Presidente Società Mediterranea di Medicina dello Sport

Direttore Master di Medicina Subacquea ed Iperbarica di Trapani

Direttore Scuola Internazionale di Medicina dello Sport del Centro "E. Majorana" di Erice

Email: mastertrapani@libero.it


CEDIFOP news n. 92 - Febbraio 2014 - articolo 162

Enti accreditati dalla Regione Sicilia per attività di formazione professionale
 

Nel 2011 gli enti accreditati nella formazione siciliana erano 1964. Dal 15 gennaio 2014 sono stati ridotti di due terzi restando in 682 "superstiti della Formazione professionale siciliana". Gli enti, insomma, ancora in corsa per ottenere l'accreditamento – basato sulle nuove norme volute dall'assessore Scilabra – per poter quindi partecipare a qualunque bando pubblico per l'organizzazione di attività formative  sono drasticamente ridotti.  

CEDIFOP, naturalmente, fa parte dell’elenco dei 682.

In realtà questi 682 non sono ancora enti “accreditati” a tutti gli effetti. Si tratta, infatti, dei soggetti che hanno presentato la documentazione entro i termini fissati del 15 gennaio. Ma a questo seguirà un ulteriore step. L'assessorato, infatti, entrerà nel dettaglio dei requisiti e verificherà ad esempio, l'adeguatezza dei locali, l'utilizzo del personale, la congruità dei corsi. E anche il presupposto della “affidabilità morale”. Elemento questo che potrebbe “accompagnare” fuori dall'elenco alcuni di questi enti.

Questo passaggio puramente “tecnico” ha una valenza comunque molto importante. Fissa, insomma, dei paletti. Gli enti che nei prossimi anni potranno ottenere i contributi per i corsi di Formazione usciranno fuori da quell'elenco. Chi resterà fuori dalla lista, insomma, finirà fuori anche dal mondo della Formazione. Una sforbiciata netta, visto che, stando alle cifre diffuse dall'assessorato alla Formazione, solo due anni fa, a novembre 2011 per la precisione, gli enti accreditati erano la bellezza di 1964. Molti di questi, a dire il vero, si sono “autoeliminati”.

E tra quelli che si sono comunque recentemente registrati sul web, come prevedeva la norma, in 72 non hanno completato nei termini previsti la procedura di accreditamento o non hanno presentato tutta la documentazione necessaria stante le nuove disposizioni per l'accreditamento. Altri, invece, 12 in tutto, anche se già registrati sul portale per l’accreditamento, non hanno nemmeno avviato l'iter per l'accreditamento.

Si parte da qui, insomma. L'assessorato adesso entrerà nel dettaglio della documentazione. E scremerà ulteriormente il numero. Una procedura che durerà circa 100 giorni. Alla fine dei quali, la Formazione siciliana non sarà più la stessa.


CEDIFOP news n. 92 - Febbraio 2014 - articolo 161

Rinviata al 08/04/2014 l'udienza al TAR Sicilia del CEDIFOP

(di Manos Kouvakis)

Rinviata all’ 08/04/2014 l'udienza per la discussione di merito, al TAR Sicilia del CEDIFOP contro la Regione Sicilia/Assessorato alla Formazione Professionale, relativa all'avviso 20. CEDIFOP sostiene che le graduatorie siano state “falsificate”, con l'inserimento di un criterio di esclusione NON PREVISTO NEL BANDO (pagina 19 del bando) da parte del nucleo di valutazione. Questa frase è riportata nella sentenza della Camera di Consiglio del TAR in data 27/07/2012 "... Ritenuto che, ai fini della successiva decisione in sede di merito, sia necessario acquisire dall’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale della Regione n. 4 copie conformi all’originale della versione definitiva dell’avviso pubblico n. 20/2011 ravvisandosi delle incongruenze tra la copia prodotta in giudizio dalla ricorrente e quella prodotta in giudizio dall’Avvocatura erariale (v. art. 8, pag. 19), assegnando termine di giorni quindici (15) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, per il deposito, presso la Segreteria del T.a.r., dei documenti richiesti ...".

Si spera che non ci siano ulteriori rinvii nella definizione di un ricorso iniziato il 03/07/2012.


CEDIFOP news n. 91 - Gennaio 2014 - articolo 160

L’importanza dei riconoscimenti IMCA nelle certificazioni di Commercial Diver
(Parte III: Esperti divers IMCA)

(di Manos Kouvakis)

 

Nelle news precedenti abbiamo parlato delle quattro certificazioni IMCA (supervisor basso ed alto fondale, LST e DM) e dei paesi che rientrano nel documento IMCA D 11/13 (ultima versione). Analizzeremo ora il sistema che IMCA propone per quei paesi che non rientrano in questo documento.

Intanto va sottolineato che l’inserimento nel documento IMCA è solo un inserimento di carattere “geografico” del paese, dove, secondo IMCA, esiste un procedimento governativo preciso sul controllo e la certificazione di un percorso formativo a prescindere dal livello e dai contenuti (vedi esempi di Brasile o UK), come si legge in un documento IMCA del 11/09/2013: “IMCA’s list of recognised diver qualifications only includes qualifications approved by government bodies.”

Per i paesi che non rientrano in questo documento, nei quali IMCA non riconosce un preciso coinvolgimento delle autorità competenti nel controllare i percorsi formativi secondo standard ben precisi, IMCA ha previsto una valutazione delle competenze per quei subacquei che hanno maturato negli anni una cospicua esperienza lavorativa nel settore (documento IMCA D06/00 e similari).

Come sottolineato nel documento “Diving Division Information Note” D 20/99, e nel documento “Competence Assessment of Experienced Surface Supplied Divers” D 26/01, IMCA è stata coinvolta in accordi di sviluppo per la valutazione di alcuni subacquei con una vasta esperienza di immersione, anche se non hanno qualifiche conseguite secondo percorsi formativi realizzati sotto la supervisione dello stato di provenienza, incaricando le uniche quattro organizzazioni attualmente autorizzate di  valutare la capacità dei diver e rilasciare la certificazione IMCA adeguata, queste organizzazioni (riportane nel documento IMCA D11/13) sono:

1)           Diving Diseases Research Centre, (DDRC) situato vicino al Derriford Hospital di Plymouth. Si tratta di un ente di beneficienza registrato,  fondato nel 1980 avente nei suoi obiettivi la ricerca degli effetti delle immersioni sulla fisiologia umana e la salute. Il DDRC è diventato un'autorità mondiale sui trattamenti medici iperbarici, con numerose pubblicazioni sull’argomento.

2)           Interdive,  Full Member IDSA, con sede principale a Plymouth  (UK) e sedi periferiche in Spagna (Alicante) e negli Emirati Arabi Uniti, in Italia attualmente Interdive ha stipulato un accordo di collaborazione con il CEDIFOP.

3)           KB Associates Full member IDSA con sede a Singapore  e

4)           National Hyperbaric Centre (NHC) con sede ad Aberdeen  (Scozia), che fornisce consulenze e servizi alle società che ne fanno richiesta nel settore della subacquea industriale.  

 

I Diver che completano con successo il programma di valutazione, ricevono un certificato numerato, recante la fotografia della persona - il certificato riporta la dicitura “riconosciuto IMCA”.

La valutazione delle competenze dei subacquei non deve essere considerata come un'alternativa alla formazione iniziale e alla qualificazione dei diver. Tale valutazione è dedicata solo ai subacquei che hanno molti anni di esperienza, ma che provengono da paesi dove non esiste un sistema nazionale di riconoscimento delle qualifiche, quindi esclusivamente per quei paesi non inclusi nel Documento D11/13.  Anche se IMCA ritaglia  per se stessa un ruolo nella valutazione degli esperti commercial diver, (che non hanno una qualifica rilasciata nei paesi riportati nel documento D11/13), dichiara di non volere intervenire nell’approvazione della formazione di base di un subacqueo laddove esiste una legislazione nazionale vigente, perché IMCA ritiene che questo tipo di procedure deve rimanere di competenza degli organismi governativi o delle agenzie autorizzate dai governi (ad esempio ACDE-USA). IMCA si propone dove è possibile e dove manca un riconoscimento governativo, di riconoscere l’esperienza dei diver con certificati di addestramento subacqueo rilasciati da uno dei quattro organismi che essa stessa ha autorizzato come specificato nel Documento IMCA Codice internazionale di condotta per Offshore Diving.

Per poter utilizzare questa procedura, IMCA ha stabilito delle regole ben precise, ecco alcune di esse:

  • questa certificazione può essere chiesta solo dalle aziende che sono Full Member  IMCA per i loro sommozzatori, presso la propria sede legale dove avviene  la verifica delle competenze per ottenere la certificazione,

  • i sommozzatori sottoposti a tale valutazione devono essere impiegati presso la società full member IMCA da almeno 6 mesi dalla data delle verifica,

  • i sommozzatori per partecipare a questa valutazione devono avere  una esperienza di almeno 4 anni di attività in offshore,

  • la valutazione riguarda solo il livello di Surface Supplied (esclude SCUBA e saturazione)

  • questa procedura si applica solo per i paesi che non rientrano nel documento D 11/13 dell’IMCA, cioè per i paesi dove non esiste una legislazione nazionale che individua criteri di formazione ben precisi stabiliti dallo stato stesso,  per le qualificazioni

  • un’altra delle condizioni, di accesso alla valutazione, richieste i subacquei  stabilisce che essi devono avere minimo 150 immersioni in offshore, certificati nel LogBook personale, con l’utilizzo di muta ad acqua calda, campana aperta, decompressione in acqua,  ecc.,

  • L' attrezzatura da utilizzare durante la valutazione deve essere conforme alle linee guida IMCA, ecc…

E’ molto importante sottolineare che questo tipo di certificazione va eseguito presso l’azienda richiedente, nel paese dove l’azienda ha la sede legale, per il suo personale. Le quattro organizzazioni sopra menzionate, procedono con una prima prevalutazione basata su prove documentali dei requisiti minimi richiesti, per procedere successivamente ad una procedura di valutazione formale che comprende la valutazione teorica e pratica . 

Tutte le apparecchiature utilizzate devono soddisfare pienamente i requisiti dei documenti IMCA D 018 – “Code of Practice for The Initial and Periodic Examination, Testing and Certification of Diving Plant and Equipment” - e IMCA D 023 – “Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note - DESIGN for Surface Oriented (Air) Diving Systems”.

L’organizzazione che effettua la valutazione, (uno dei quattro enti in precedenza citati)  deve verificare questo, prima di iniziare la valutazione del personale dell’azienda.

La valutazione si basa su norme IDSA - moduli A (Preparatory), C (Surface Supplied Inshore Air Diver) e D (Surface Supplied Offshore Air Diver).

Sono previsti almeno 6 giorni con lezioni di teoria in aula ed immersioni in acqua.  Ogni esercitazione pratica deve essere valutata in almeno due occasioni separate. Sono previste due immersioni separate, ad una profondità superiore a 30 metri, utilizzando una campana aperta, con almeno una immersione ad una profondità superiore a 40 metri con un tempo di fondo di almeno dieci minuti .

E' importante che i datori di lavoro ed i clienti siano in grado di riconoscere il certificato approvato IMCA e non confonderlo con altri certificati . E ' anche importante che racconta un datore di lavoro dalla certificazione possa desumere le competenze riconosciute al diver.  Per questo motivo il certificato, testo e formato, devono essere concordati con IMCA, la quale rilascia all’azienda le certificazioni del personale  essendo essa il committente, e non ai singoli diver, infatti il certificato, oltre al nome del diver riporta anche  il nome dell’azienda che ha chiesto la certificazione e la lingua utilizzata dal subacqueo durante la valutazione.

Dettagliati resoconti scritti di ogni fase della valutazione devono essere mantenute presso l’ente di valutazione autorizzato da IMCA, per almeno 3 anni, consultabili a richiesta da IMCA.  In caso di non superamento delle prove di valutazione, l’ente valutatore produce una relazione circa l’esclusione del diver.  

A questo tipo di certificazione non possono partecipare diver che hanno la cittadinanza di quei paesi inseriti nel documento  D 11/13, a tal fine IMCA richiede che vengano esaminati prima delle valutazioni i passaporti di ciascun partecipante.

Vincoli e limitazioni  inseriti da IMCA nelle procedure attuative, rendono l’accesso a tale riconoscimento alquanto difficoltoso,  ma attualmente è l’unica via per realizzare certificazioni riconosciute da IMCA negli stati non presenti nel documento D 11/13 .

In Italia la legislazione vigente, come i DM 1979/1981 e 1982, non rientra fra quello che IMCA richiede, semplicemente perché tale legislazione è dichiaratamente finalizzata solo ad immersioni all’interno delle aree portuali e non per l’offshore diving.

Inoltre, la mancata legislazione a livello nazionale, o le proposte legislative che abbracciano sia la subacquea industriale che quella sportiva ricreativa, non hanno mai aiutato a trovare una soluzione a questo problema, anche se tentativi vari sono stati fatti negli ultimi decenni.

Lo stesso si può dire anche della normativa UNI 11366 del 2010, che essendo una norma, non potrà mai definita o  trasformata in legge, anche se potrebbe diventare   uno strumento  di regolamentazione importante per le immersioni in offshore, ma anche in questo caso solo la norma non può essere utile, in questo momento, per la risoluzione di questo problema.

Lo stesso possiamo dire anche delle ordinanze che diverse capitanerie ad oggi hanno emanato per estendere l’applicabilità del DM del 1979 anche al di fuori delle aree portuali, ma non essendo leggi, esse possono essere  ritrasformate immediatamente con una successiva ordinanza che revoca o trasforma l’ordinanza iniziale (vedi ad esempio l’ordinanza 50/2010 della Capitaneria di Porto di Palermo modificata/integrata dall’ordinanza   91/2013).

Nel nome dell’ottimismo, si spera che alcune delle iniziative a cui si lavora da parecchio tempo ormai, portino a breve a soluzioni adeguate per potere inserire, anche l’Italia nella lista dell’IMCA a partire dal 2014. Per ora si spera …  e si lavora per ottenere quel risultato, perché  noi crediamo che l’Italia abbia il pieno diritto di essere fra i paesi menzionati nel documento D 11/13 dell’IMCA.