CAMERA DEI DEPUTATI -
XVI LEGISLATURA
I LAVORI NELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
XI Commissione
Testo Unificato elaborato dal Comitato Ristretto,
alla fine della riunione del 16 Settembre
2009,
alla conclusione dei lavori per l'esame della proposta:
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).
(TESTO con INCLUSI gli EMENDAMENTI
E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI)
(in
rosso le aggiunte degli emendamenti)
Capo I
ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di
attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere
turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della
Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione
Europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni, a statuto speciale e
ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate
dai rispettivi statuti.
2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i
comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la
libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando
la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza
della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi
relativi.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. Per attività subacquee si intendono le attività
svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o
gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con
finalità diverse:
a) lavori subacquei e
iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei
e iperbarici, regolamentati dal capo II; ivi
compresi i lavori per attività di maricoltura e la pesca del corallo.
b) servizi subacquei di
carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide
subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni
didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.
b-bis) tutte
le attività per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale,
rientrano al capo III, salvo che tali attività comportino, a giudizio
dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei
lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che
richiedono abilitazioni specifiche oppure si svolgano a profondità superiori
a -50 metri.
2. Le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e
di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché quelle svolte
nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività
iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere sono
regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle
normative relative alle amministrazioni di appartenenza.
Capo II
OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E
IPERBARICHE
Art. 3.
(Definizioni).
1. Sono operatori subacquei e iperbarici
professionali coloro i quali compiono a titolo professionale, anche se in
modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei
o iperbarici in mare e in acque interne, marittime e non, a profondità con
pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con
l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori
subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.
Art. 4.
(Definizione della categoria -
Qualifiche professionali ed ambiti operativi).
1. La
categoria dei sommozzatori in servizio locale, istituita dal decreto del
Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 16
febbraio 1979, per l'esecuzione di lavori in acque portuali, è disciplinata
dalla presente legge che ne estende il campo operativo a tutte le attività
svolte in mare e in acque interne, marittime e non, ed è ridenominata
«categoria dei sommozzatori». Il
sommozzatore è un operatore
tecnico subacqueo, di seguito definito con l'acronimo OTS, colui il quale,
avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter
formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo
a profondità e pressione variabile, in rapporto al proprio livello di
qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e
sistemi ed attrezzature per la respirazione di gas compressi per
compiere lavori consistenti nell'installare, controllare o riparare
impianti; nel rimuovere, recuperare o demolire relitti o altri materiali;
nell'assistere o recuperare persone e nell'evacuare equipaggi; nello
svolgere qualsiasi altra attività riconducibile o affine alle mansioni
indicate dal presente comma.
2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le seguenti
qualifiche professionali:
a) operatore di basso
fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;
b) operatore di alto
fondale, che effettua immersioni anche oltre i 50 metri di profondità con il
supporto di impianti iperbarici;
c) operatore tecnico
iperbarico, di seguito definito con l'acronimo OTI, che è addetto alla
manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui
il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter
formativo, è in grado di manovrare ed utilizzare l'impianto iperbarico di
supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS,
soggetti agli agenti iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali
condizioni fisiologiche.
Art. 4-bis.
(Attività dei sommozzatori).
1. I sommozzatori, avendo come base di partenza e
logistica la terraferma ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o
di supporto per lavori subacquei, se necessario con l'ausilio di operatori
iperbarici professionali e di un'assistenza tecnica e sanitaria appropriata,
nonché con l'uso di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, possono
svolgere attività in bassa, alta e altissima batimetria, impieganti aria od
ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a
pressione maggiore di quella atmosferica ovvero all'interno dei medesimi.
2. I sommozzatori esercitano la loro attività, oltre che nell'ambito del
territorio di competenza del Compartimento Marittimo nel cui registro sono
iscritti, anche al di fuori di esso.
3. Qualora le immersioni avvengano a una profondità superiore a -12 metri, è
richiesta la presenza sull'unità di appoggio o, comunque, sul posto di una
camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di
personale qualificato al suo uso, per effettuare trattamenti terapeutici su
indicazione medica. La camera iperbarica deve avere dimensioni tali da
contenere almeno una branda e da consentire al personale sanitario di
prestare le cure all'infortunato e non può essere utilizzata per altri usi;
essa, inoltre, deve essere dotata di un presidio medico-chirurgico idoneo
alla prestazione delle prime cure. Fanno eccezione i lavori effettuati in
ambito portuale ed immediate vicinanze, qualora sul posto dove si effettua
un'immersione subacquea non sia presente una camera iperbarica equipaggiata,
si deve essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di un'ora, un
centro medico dotato di detta camera.
4. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a -50 metri,
è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e
camera di decompressione.
5. L'unità di appoggio deve essere dotata, oltre che della quantità di
miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche della
quantità minima di miscela di riserva necessaria a garantire un intervento
di emergenza.
6. In occasione di qualunque tipo d'immersione subacquea, deve essere tenuto
a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo o terrestre,
idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, presso il più vicino centro
medico allo scopo attrezzato, l'operatore subacqueo infortunato. Il mezzo
navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio.
7. Il personale impegnato in attività subacquee, direttamente o in
assistenza, deve sempre operare sotto la direzione di un supervisore o di un
capocantiere in possesso di idonea qualifica e di comprovata esperienza
nonché di lettera di incarico che lo definisce preposto alla sicurezza. Tale
soggetto deve sovrintendere a tutta l'organizzazione delle attività di
cantiere, alle attività preparatorie delle immersioni, alla constatazione
che le attività siano svolte nel rispetto delle procedure relative alla
sicurezza sul lavoro.
8. Il supervisore o il capocantiere preposto alle immersioni, ne segue
personalmente l'andamento e ne dispone l'interruzione se lo ritiene
opportuno; egli deve poter disporre, durante le immersioni, di un operatore
subacqueo per ogni sommozzatore in immersione, in possesso di idonea
abilitazione ed equipaggiato, al fine di intervenire in caso di emergenza.
9. Il comandante, il responsabile o un altro membro dell'equipaggio
dell'unità navale di appoggio, se in possesso dei requisiti prescritti dal
comma 8, può ricoprire l'incarico di supervisore o di capocantiere preposto
alla sicurezza.
10. Le unità navali di appoggio, le attrezzature, gli strumenti e gli
apparecchi utilizzati per le operazioni collaterali e per le immersioni
devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia e devono essere opportunamente collaudati e
mantenuti in efficienza. Qualora non esistano disposizioni specifiche per
determinate attrezzature, singole o collettive, queste devono essere provate
e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione
di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.
11. Gli operatori in immersione devono essere sempre collegati, tramite
efficaci sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie;
utilizzando caschi idonei a consentire contemporaneamente la respirazione e
le comunicazioni.
12. Le unità di appoggio o di supporto alle attività dei sommozzatori devono
mostrare le segnalazioni prescritte dalle norme vigenti in materia.
13. Le unità navali in transito nella zona in cui operano sommozzatori,
devono essere distanti almeno 200 metri dall'unità che ha mostrato le
segnalazioni di cui al precedente comma, ferma restando la facoltà
dell'autorità competente di stabilire una distanza superiore.
Art. 5.
(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).
1. I
sommozzatori sono iscritti in un apposito registro istituito presso ciascun
compartimento marittimo e tenuto dal capo del medesimo compartimento.
Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il registro degli operatori subacquei ed iperbarici
professionali.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al comma
1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non
continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI, come definiti ai sensi
dell'articolo 4.
3. L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento
marittimo consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il
territorio nazionale e nell'ambito europeo.
Art. 6.
(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e
iperbarici professionali).
1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono
necessari i seguenti requisiti:
a) la maggiore età;
b) cittadinanza italiana o
di altri Stati membri dell'Unione europea. Sono
equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro
posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286; per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione
professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido
solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato;
c) diploma
della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli
conseguiti all'estero e riconosciuti;
d) diploma
di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica
professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di
sommozzatore, con riferimento alla voce n. 621600 del Prontuario dei codici
vigente, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione
professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle
regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale
conformi agli standard internazionali dell'Health and Safety Executive
(HSE), dell'Association of Diving Contractors (ADC), dell'International
Diving Schools Association (IDSA), dell'International Marine Contractors
Association (IMCA) ed effettuati secondo le modalità previste dall'articolo
5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di
attuazione, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina
militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei
carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri
Paesi membri dell'Unione europea è considerato abilitante all'iscrizione
anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del
Paese di origine per l'espletamento dell'attività sommozzatoria
professionale. Nessun altro percorso formativo può abilitare all'iscrizione
nel registro dei sommozzatori;
e) in alternativa rispetto
a quanto previsto alla lettera d), aver conseguito il titolo presso una
scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato;
f) sana e robusta
costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e
otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e
psichico, accertata dal medico di porto o da un medico designato dal capo
del compartimento marittimo o da un medico del Servizio di Assistenza
Sanitaria al Personale Navigante (di seguito SASN) che
si avvale a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del
Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 16
febbraio 1979 o
anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività
subacquee o medico diplomato da master universitario di II livello in
medicina subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso anche di
certificazione di livello II A
DMAC/EDTC med, di seguito denominato «medico subacqueo»; sono comunque
esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i
soggetti tossicodipendenti;
g) non
essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel
minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa,
appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede
pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per
l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se legalmente
riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.
3. Al personale iscritto nelle matricole della gente di mare in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo può essere rilasciato, su richiesta
dell'interessato alla autorità marittima, il libretto di navigazione
previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice della navigazione ed ai
sensi dell'articolo 220 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione.
4. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il libretto
di ricognizione di cui al comma secondo dell'articolo 132 del codice della
navigazione.
5. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione si
applicano le disposizioni del codice della navigazione e relativo
regolamento.
Art. 7.
(Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso gli accertamenti
medico-sanitari).
1. La persistenza dei requisiti fisici di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera f),
è condizione per l'esercizio della professione di sommozzatore
ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto; .
2. Ciascun operatore deve essere sottoposto a visita medica dettagliata per
l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata
secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) da
parte del medico del porto o del SASN
a) in seguito a infortunio
o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio
dell'attività professionale;
b) con la previsione che,
dopo il compimento del quarantacinquesimo anno di età, devono essere
disposti accertamenti appropriati per la sorveglianza del danno da
esposizione a lungo termine all'ambiente iperbarico.
3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la
sospensione della validità abilitativa del libretto di cui all'articolo 9 e
conseguentemente dell'attività relativa sino alla successiva
regolarizzazione della posizione dell'interessato.
4. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui all'articolo 6, comma
1, lettera f), e quelle
sancite dal presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione dell'esito della visita, a una commissione istituita
presso il compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in
medicina subacquea e designati:
a) uno, che svolge la
funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo;
b uno
dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera
competente per territorio;
c) uno
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa
dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA).
Art. 8.
(Registro delle imprese di lavoro subacquee).
1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, il registro delle imprese subacquee e, in
un'apposita sezione, dei centri di formazione per la formazione
professionale degli operatori subacquei ed iperbarici.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono necessari i
seguenti requisiti:
a) un sistema di gestione
della sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori
in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto
dell'ambiente;
b) un sistema di gestione
della qualità, in conformità alle norme comunitarie;
c) stipula di una polizza
di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti
ai terzi per lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche;
d) numero di codice
fiscale e di partita IVA;
e) certificato di
iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura,
artigianato (CCIAA), con indicazione dell'attività specifica dell'impresa,
dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo,
nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata, e dal
quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In
alternativa, per tali ultime attestazioni, oltre al certificato di
iscrizione alla CCIAA, può essere presentato certificato rilasciato dalla
cancelleria del tribunale competente;
f) nominativo e generalità
del datore di lavoro;
g) nominativo e generalità
del responsabile per il servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
h) nominativo del medico
competente, incluso anche il medico subacqueo di cui all'articolo 6 comma 1,
lettera f);
i) aver adempiuto agli
obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie
professionali per il personale dipendente, nei confronti dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa. dell'IPSEMA.
3. Le variazioni dei dati di cui al comma 2 devono essere tempestivamente
comunicate al compartimento marittimo competente.
4. L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori
subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.
5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le
attività di cui all'articolo 3, comma 2.
6. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli periodici,
le imprese sono tenute a versare ai compartimenti marittimi competenti un
diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura
dell'attività e al numero delle imprese iscritte, in misura tale da coprire
interamente il costo del servizio reso, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 9.
(Libretto di ricognizione).
1. . Il
capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione nel registro di
cui all'articolo 6 rilascia al sommozzatore un libretto di ricognizione (LDR).
Le modalità di tenuta del LDR e le indicazioni che esso deve contenere sono
stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Nel LP devono essere annotate in lingua italiana e inglese:
a) la qualifica
professionale;
b) l'eventuale
conseguimento di specializzazioni professionali;
c) l'idoneità fisica.;
d) l'ambito operativo:
basso fondale, alto fondale o saturazione;
e) le singole immersioni
effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data
di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di
durata complessiva;
f) i periodi di
compressione in camera iperbarica;
g) l'autorizzazione
annuale allo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche da parte
del compartimento marittimo competente, in caso di lavoratore autonomo;
h) la vidimazione
autografa da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante delle
singole immersioni o compressioni in camera iperbarica, o dal committente,
in caso di lavoratore autonomo;
i) la descrizione sommaria
del lavoro eseguito;
l) gli eventuali
infortuni.
2. Il LP di cui al comma 1, conforme al modello approvato con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vidimato agli
operatori subacquei ed iperbarici dal compartimento marittimo competente.
3. La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è
tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia chiamato a
svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo in qualunque
momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle
normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle autorità di pubblica
sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima.
4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza annuale
al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione
allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di
idoneità psico-fisica.
5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa
determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione
dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di
lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato
sanitario da parte del medico del porto o del SASN, o anche da un medico
subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa,
specificandone la durata e la causa. Nel caso trattasi di lavoratore
autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal medico del porto o dal SASN
o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei
requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività
lavorativa.
6. Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di
lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e
sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di
questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di
idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa.
Art. 10.
(Cancellazioni).
1. Si procede alla cancellazione dai registri di cui all'articolo 5 ed al
conseguente ritiro del LP:
a) a domanda
dell'interessato;
b) per morte;
c) per permanente
impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge, a seguito
degli accertamenti medico-sanitari;
d) per la perdita dei
requisiti di cui alle lettere b) e g) dell'articolo 6, comma 1;
e) per pensionamento.
Art. 11.
(Obblighi e sanzioni).
1. Il
LDR deve essere esibito ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o della
sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima
che ne fanno richiesta.; . Il
LDRdeve essere aggiornato annualmente dal
compartimento marittimo che lo ha rilasciato; il
quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso
dell'anno.
2. L'omessa presentazione del LDR su
richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere
qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della
regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.
3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in
assenza della regolare vidimazione del LDR è
punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo
sono disposti la cancellazione dal registro dei
sommozzatori; di
cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500
euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave
reato.
5. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 comporta la
cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500
euro.
5-bis. In
caso di infortunio o di incidente, da qualunque causa determinato, ovvero in
caso di malattia che comporta un'interruzione dal lavoro per almeno quindici
giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far
presentare, entro tre giorni dall'evento, il LDR al compartimento marittimo
sotto la cui giurisdizione viene svolto il lavoro:
a) per gli eventuali
provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o di incidente;
b) per l'annotazione
dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente da infortunio o da
incidente ovvero da malattia.
5-ter. Il LDR è trattenuto
dal compartimento marittimo competente ai sensi del comma 5 per il periodo
di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore interessato
previa presentazione da parte del medesimo di un certificato medico
attestante l'idoneità psico-fisica a riprendere l'esercizio dell'attività
lavorativa, rilasciato in conformità a quanto disposto dal comma 7. La
ripresa dell'attività lavorativa deve risultare sullo stesso LDR, visitato
allo scopo dal compartimento marittimo competente.
5-quater. Gli accertamenti
medico-sanitari attestanti l'idoneità psico-fisica ai fini di cui al comma 6
devono essere effettuati presso centri di medicina iperbarica.
L'inosservanza di quanto disposto al comma 5-ter del
presente articolo comporta la cancellazione dal registro dei sommozzatori e
l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
8. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione
dell'ammenda di cui ai commi
da 4 a 5-bis; l'interessato
può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
9. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di
carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di
operatori regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalla
presente legge. e
senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di
igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima
legge.
10. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei confronti
del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la
decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a
12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In
caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore
irregolarmente impiegato.
11. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere
iscritti nel registro di cui all'articolo 5, sono puniti con un'ammenda da
4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
12. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti
l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a
dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Art. 12.
(Norme di sicurezza).
1. Le imprese subacquee ed iperbariche hanno l'obbligo
di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni
stabilite dalla presente legge.
Art. 13.
(Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali).
1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività diverse da quelle
specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.
Art. 14.
(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici
connessi).
1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del loro
inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il
territorio in cui devono essere svolti per l'assegnazione di un numero
progressivo di pratica. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori
trasmette alla capitaneria di porto insieme con la domanda di autorizzazione
anche l'elenco dei sommozzatori che saranno utilizzati per lo svolgimento
del lavoro. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori deve
comunicare alla capitaneria di porto tutte le variazioni di personale
durante lo svolgimento dei lavori.
2. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di
informare, con adeguato anticipo, l'autorità marittima di ogni lavoro
subacqueo o iperbarico da intraprendere chiedendo, se ritenuto necessario,
l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un'area di
rispetto attorno al luogo dei lavori. Nella nota informativa devono essere
specificate le generalità e la reperibilità del medico esperto in
problematica subacquea referente dell'impresa titolare dei lavori.
3. Chiunque effettua lavori subacquei e iperbarici senza le relative
autorizzazioni o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge
e dalle norme di igiene e di sicurezza emanate con il decreto di cui al
comma 9 dell'articolo 8 è punito con l'arresto da uno a tre anni e con
l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave
reato.
4. Chiunque non esibisce all'autorità marittima competente l'autorizzazione
rilasciata dalla capitaneria di porto competente ovvero, pur presentando
tale autorizzazione, non si attiene a quanto in essa prescritto, decade dal
diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 3.000
a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ovvero che si
verifichino incidenti, infortuni o eventi patologici da operatività in stato
iperbarico.
Art. 15.
(Sanzioni relative alle autorizzazioni).
1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inosservanza di quanto
disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e
sicurezza è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione
dal compartimento marittimo competente ovvero pur presentando tale
autorizzazione non si attiene a quanto in esso prescritto, decade dal
diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 a
2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
3. In caso di recidiva del reato le autorità devono disporre il sequestro
delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella esecuzione dei lavori.
Art. 16.
(Comitato tecnico-scientifico).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio
decreto, ad istituire, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Tecnico
per le Attività Subacquee e Iperbariche, che ha il compito di proporre le
norme tecniche relative a:
a) le procedure operative
per il lavoro subacqueo;
b) le procedure operative
per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali
c) le procedure di
emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;
d) la formazione e
qualificazione professionale;
e) le attrezzature e gli
equipaggiamenti;
f) la medicina subacquea
ed iperbarica;
g) le norme per la
sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed attività iperbariche connesse.
2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti di
comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei.
3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare ed aggiornare
lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee ed iperbariche
professionali, con particolare riferimento alle procedure e tecniche più
qualificate ed accreditate presso le imprese e gli organismi certificatori
di rilevanza nazionale ed internazionale.
4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) due rappresentanti del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
b) un rappresentante del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
c) un rappresentante del
Ministero della Salute;
d) un rappresentante dell'IPSEMA;
e) un rappresentante della
Conferenza Stato-Regioni;
f) tre rappresentanti
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
g) tre rappresentanti
delle organizzazioni sindacali delle imprese maggiormente rappresentative.
5. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono limitate alle figure
degli OTS e degli OTI.
6. L'istituzione e l'attività del Comitato non comportano alcun onere
finanziario a carico del bilancio dello Stato.
7. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1 è
di quattro anni ed è rinnovabile.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta, sulla base della
proposta del comitato tecnico, uno o più decreti contenenti le norme
tecniche nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 16-bis.
(Numero progressivo nazionale).
1. I compartimenti marittimi devono trasmettere
una copia della documentazione presentata dal singolo sommozzatore in
conformità a quanto disposto dalla presente legge al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'assegnazione del numero
progressivo nazionale (NPS), convalidante la regolarità dell'iscrizione al
registro dei sommozzatori di cui all'articolo 6 e che permette
l'identificazione del lavoratore nell'ambito di un'apposita banca dati
costituita e gestita dal medesimo Ministero. Alla banca dati possono
accedere in via riservata i compartimenti marittimi e le capitanerie di
porto.
Art.17.
(Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori
autonomi).
1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle
imprese di lavoro subacqueo e iperbarico gestita dall'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa dall'IPSEMA,
è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività
lavorativa in forma autonoma.
2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma
dagli operatori di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla stipula di
una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei
rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento di tale attività.
3. Gli estremi aggiornati delle polizze devono essere registrati sul LDR
del sommozzatore;.
3-bis. L'inosservanza di
quanto disposto dai commi l, 2 e 3 comporta l'applicazione di un'ammenda da
2.000 a 5.000 euro.
Art. 18.
(Disposizioni transitorie).
1. Per gli operatori iscritti nel registro dei
sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto del
Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nellaGazzetta
Ufficiale n. 47 del 16
febbraio 1979 ogni singola capitaneria di porto, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione
formata da personale interno ed, eventualmente, da esperti esterni, che deve
esaminare la regolarità delle iscrizioni, trasmettendo la relativa
documentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
l'assegnazione del NPN. In caso di iscrizione irregolare a giudizio della
citata commissione, l'operatore decade dal diritto di richiedere
l'iscrizione nel registro dei sommozzatori ai sensi del comma 2. A richiesta
dell'interessato, è concessa una proroga di un massimo di dodici mesi per la
regolarizzazione della sua posizione.
2. Gli operatori possono richiedere l'iscrizione nel registro dei
sommozzatori di cui all'articolo 6 della presente legge, che li autorizza a
esercitare l'attività negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della
presente legge presentando un'apposita richiesta alla capitaneria di porto
in cui risultano iscritti. Il passaggio è vincolato alla verifica della
regolarità dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del
presente articolo.
3. Il personale già iscritto nel registro dei sommozzatori in servizio
locale tenuto dalle capitanerie di porto può scegliere di conservare tale
iscrizione che consente di operare entro i limiti delle acque portuali e
nelle immediate adiacenze del porto per il quale è valida l'iscrizione,
fermo restando il controllo sulla regolarità dell'iscrizione ai sensi di
quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
4. I compartimenti marittimi sono autorizzati ad emanare norme regolamentari
specifiche, in relazione all'ambito territoriale di rispettiva
giurisdizione, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla presente
legge.
Capo III
ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI
ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE
Art. 19.
(Definizioni).
1. Per immersione subacquea a scopo
turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili,
effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate
all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio
dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione
di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa
riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo
libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere
svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i
limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti
dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni
della presente legge le attività subacquee organizzate
da Federazioni sportive, Discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva riconosciute dal CONI e da associazioni e società affiliate ai
predetti enti.
2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento,
rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso
dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore
stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.
2-bis. I corsi di cui al
comma 2, finalizzati al rilascio del brevetto subacqueo, possono essere
impartiti dagli assessorati regionali alla formazione professionale aventi
strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo e da sedi formative
accreditate dalle regioni secondo l'accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008.
3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto,
rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a
persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo,
le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi
livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche
l'attività di guida subacquea.
4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in
modo non esclusivo e non continuativo:
a) assiste l'istruttore
subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone;
b) accompagna in
immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto.
5. Sono centri di immersione e di addestramento
subacqueo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono
supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo, che hanno la
disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 23, le
imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale
principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per
l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio
dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di
materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri subacquei.
Art. 20.
(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea).
1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere
svolta, su tutto il territorio nazionale, e il territorio della Comunità
Europea, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria:
a) all'interno dei centri
di immersione e di addestramento subacqueo;
b) all'interno delle
organizzazioni senza scopo di lucro;
c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei
devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o
di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini di
Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un
valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della
disciplina nazionale in materia di immigrazione;
c) godimento dei diritti
civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
d) diploma della scuola
dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
e) brevetto di istruttore
subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e
previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da
un'organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui
all'articolo 23;
f) copertura assicurativa
individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti
alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale
fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro d'immersione o dalle
associazioni o organizzazioni nel quale la guida o istruttore esercita la
propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;
g) copertura assicurativa
per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, che svolgano attività di
guida o istruttore, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;
h) idoneità medica secondo
quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui
attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione
vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica.
Art. 21.
(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento
subacqueo).
1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di
addestramento subacqueo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione presso la
CCIAA;
b) partita IVA;
c) disponibilità di una
sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di
attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee,
ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di
attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale
addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e
pronto soccorso effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee
iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ritenuti validi
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive
modificazioni;
f) copertura assicurativa
di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 20.
2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio
della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori in regola
con i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2.
Art. 22.
(Organizzazioni senza scopo di lucro).
1. Ai fini dell'esercizio delle attività le organizzazioni senza scopo di
lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo
registrato e statuto;
b) codice fiscale;
c) disponibilità di una
sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di
attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee,
ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di
attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale
addestrato al primo soccorso, prevedendosi, a tale fine, che i corsi in
materia di sicurezza e pronto soccorso, effettuati dalle organizzazioni
didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23,
sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146,
e successive modificazioni;
f) copertura assicurativa
mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti,
collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività
svolte.
Art. 23.
(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività
subacquee per il settore turistico-ricreativo).
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco
nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento
delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Alle
organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il
compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i
propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2
dell'articolo 19.
2. I brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del
comma 3, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della
definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi
professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e
come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti
nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione
civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e
delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni
museali. I punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole
Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento.
4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni
didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente
documentazione:
a) nel caso di
organizzazioni nazionali od estere operanti come imprese, certificato di
iscrizione alla competente CCIAA o certificato di attribuzione della partiva
IVA;
b) nel caso di
organizzazioni operanti come organizzazioni senza scopo di lucro, copia
dell'atto costitutivo e dello statuto registrati, del certificato di
attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta
l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;
c) nel caso di
organizzazioni internazionali, comunitarie o extracomunitarie, che operano
attraverso imprese concessionarie del marchio, o come sedi nazionali di
società o associazioni, copia degli accordi internazionali di rappresentanza
sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale
internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento, o
certificato di iscrizione alla competente CCIAA, se operanti come imprese, o
certificato di attribuzione della partita IVA;
d) copia degli standard
didattici di riferimento;
e) dettagliato elenco dei
sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi e altri
eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici
devono essere prodotti in lingua italiana.
Art. 24.
(Uso delle denominazioni).
1. La denominazione di «centro di immersione e di
addestramento subacqueo» è riservata alle imprese ed organizzazioni senza
scopo di lucro in
possesso dei requisiti previsti dalla presente legge 2.
Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso
esclusivo del proprio nome.
Art. 25.
(Attrezzature).
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti
collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte
ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la
ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono
essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni
legislative regolamentari
e tecniche. vigenti.
2. I soggetti di cui agli articoli 20 e 21 hanno l'obbligo di tenere un
registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel
quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla
manutenzione degli stessi.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di
inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività
subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro
possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze
rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle
attrezzature.
Art. 26.
(Disposizioni finali).
1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco nazionale di
cui all'articolo 23, le organizzazioni didattiche in possesso delle
caratteristiche necessarie e già operanti sul territorio devono presentare
la documentazione per l'iscrizione entro
un anno. dalla costituzione dell'elenco stesso.
Sono sempre possibili nuove iscrizioni per Agenzie o Federazioni che abbiano
raggiunto successivamente le caratteristiche necessarie per l'iscrizione.
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