iter parlamentare
"Disciplina delle attività subacquee
e iperbariche"
Progetto di legge: 2638 - presentato
il 10 maggio 2007
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato Luigi FABBRI
Onorevoli Colleghi! - In Italia non vi è ancora una disciplina professionale
che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e
iperbarici, sia che essi svolgano la loro attività all'interno del circuito
industriale sia che la svolgano in quello turistico.
La presente proposta di legge intende colmare questa lacuna legislativa, che
troppo ha penalizzato il singolo operatore subacqueo e l'imprenditoria di
settore, dettando norme che disciplinano la materia in modo organico ed
esaustivo.
Occorre fare alcune premesse per poter comprendere l'esigenza ormai
inderogabile di regolamentare tale materia. Innanzitutto, rientrano in tale
ambito realtà tra loro diverse, dal momento che da un lato abbiamo
l'attività subacquea ricreativa, cioè quella posta in essere a scopo
turistico, ricreativo e sportivo, e dall'altro vi è quella posta in essere
da imprese specializzate che devono compiere lavori subacquei e che richiede
un'attività lavorativa estremamente specializzata.
Dunque nel nostro Paese non esiste una categoria professionale specifica per
l'operatore subacqueo e proliferano varie organizzazioni didattiche o scuole
subacquee che si occupano della formazione del subacqueo che si immerge a
scopo sportivo-ricreativo; tali organizzazioni didattiche hanno sistemi di
insegnamento messi a punto autonomamente, con un proprio marchio, oppure
acquistati, di norma in franchising con esclusiva territoriale, dalla casa
madre straniera, con il diritto di utilizzare un marchio e un sistema di
insegnamento e la possibilità di modificarlo a seconda delle esigenze
europee o nazionali.
Il quadro italiano mette in evidenza l'assenza di professionalità
certificata nel settore subacqueo, nonostante l'esistenza di una normativa
europea che detta norme ben precise sulla regolamentazione dell'attività
subacquea, norme peraltro già adottate dagli altri Stati membri dell'Unione
europea.
La presente proposta di legge consta di 14 articoli e distingue gli
operatori subacquei tra diverse categorie professionali, che si dividono in
classi di specializzazione alle quali corrispondono specifiche regole di
idoneità fisica e perizia tecnica. Inoltre, tale proposta istituisce, presso
il Ministero dei trasporti, un Albo nazionale degli operatori professionali
e delle imprese subacquee e iperbariche. Per ottenere l'iscrizione al
suddetto Albo occorrono una serie di requisiti tra cui una certificazione di
idoneità psico-fisico-attitudinale, nonché il conseguimento di un brevetto
presso un ente riconosciuto dal Ministero dei trasporti.
Le altre novità previste dalla presente proposta di legge riguardano:
l'istituzione di un libretto di immersione, nel quale devono essere annotate
le immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro o dal
committente; il rinnovo annuale del certificato medico di idoneità
psico-fisica allo scopo di verificare la permanenza dell'idoneità degli
operatori subacquei; infine, l'istituzione di un fondo per la formazione di
subacquei diversamente abili, al fine di introdurli nel mercato del lavoro.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in
conformità ai princìpi della normativa dell'Unione europea, stabilisce i
princìpi fondamentali in materia di attività subacquea e iperbarica.
2. Si intende per attività subacquea e iperbarica l'attività svolta, con o
senza l'ausilio di mezzi autonomi di respirazione, sotto la superficie
dell'acqua dai seguenti soggetti:
a) operatori subacquei e iperbarici professionali ovvero imprese di lavori
subacquei e iperbarici;
b) operatori, istruttori e guide subacquee, ovvero imprese o centri di
immersione subacquea e organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea,
a scopo esclusivamente turistico e ricreativo.
Art. 2.
(Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività
subacquea e iperbarica).
1. Presso il Ministero dei trasporti è istituito l'Albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività subacquea e
iperbarica, come definita ai sensi dell'articolo 1, di seguito denominato:
«Albo nazionale».
2. L'Albo nazionale è pubblico ed è articolato in albi regionali.
3. L'iscrizione nell'Albo nazionale è condizione necessaria per l'esercizio
dell'attività subacquea e iperbarica di cui all'articolo 1, su tutto il
territorio nazionale.
4. Con regolamento del Ministro dei trasporti sono adottate le disposizioni
concernenti
le modalità di iscrizione all'Albo nazionale e quelle relative alla tenuta
dell'Albo stesso.
Art. 3.
(Qualifiche professionali e tipologie di attività svolta).
1. L'iscrizione all'Albo nazionale può essere effettuata con riferimento
alle seguenti qualifiche professionali e corrispondenti tipologie di
attività svolta:
a) operatore di basso fondale, fino a 50 metri, nonché operatore di alto
fondale oltre i 50 metri, che effettua immersioni anche con tecniche di
saturazione;
b) operatore tecnico iperbarico, ovvero colui che è addetto alla manovra
delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione, abilitato o non
abilitato all'ambiente clinico;
c) istruttore subacqueo, ovvero colui che, in possesso di corrispondente
brevetto, insegna a persone singole e a gruppi le tecniche di immersione
subacquea, limitatamente alla qualifica riconosciuta al medesimo istruttore,
prevalentemente a scopo turistico e ricreativo in tutte le sue
specializzazioni, esercitate anche con l'ausilio di attrezzi atti a
consentire la respirazione durante l'immersione. L'istruttore subacqueo può
essere coadiuvato nella propria attività da uno o più aiuto-istruttori;
d) guida subacquea, ovvero colui che, in possesso di corrispondente
brevetto, accompagna nelle immersioni persone singole o gruppi di persone in
possesso di brevetto, limitatamente alla qualifica riconosciuta, e inoltre
svolge professionalmente l'attività di accompagnamento di persone in
escursioni di prevalente interesse subacqueo o turistico-subacqueo;
e) impresa di lavori subacquei e iperbarici;
f) centro di immersione subacquea, ovvero l'impresa che opera nel settore
dei
servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica e
all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e ricreativa;
g) organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopo ricreativo o
turistico, ovvero l'impresa, la società o l'associazione a diffusione
nazionale o internazionale, italiana o straniera, che ha come oggetto
sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e
addestramento per l'effettuazione di immersioni subacquee a scopo turistico
e ricreativo.
Art. 4.
(Requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale).
1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale sono necessari i seguenti
requisiti:
a) per le persone fisiche:
1) maggiore età;
2) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea. Sono
equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro
posizione ai sensi delle normative vigenti;
3) non aver riportato condanne tra quelle previste dall'articolo 11 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
4) possesso del diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi
compresi quelli conseguiti all'estero e legalmente riconosciuti;
5) aver conseguito l'apposito brevetto rilasciato previa frequentazione, e
superamento del relativo esame finale, del corso svolto presso un ente
riconosciuto dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, ovvero
aver prestato lavoro per un periodo di almeno tre anni, con mansioni
inerenti l'ambito subacqueo e iperbarico, presso imprese iscritte all'Albo
nazionale,
comunque previo superamento del solo esame finale del predetto corso;
6) certificazione di idoneità medica psico-fisico-attitudinale, rilasciata
ai sensi dell'articolo 8;
b) per le persone giuridiche:
1) certificazione con procedure di qualità, in conformità alle norme UNI EN
ISO 9001/2000, nel rispetto della normativa comunitaria;
2) disponibilità di attrezzature per le immersioni conformi alla normativa
comunitaria e in perfetto stato di funzionamento;
3) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i
rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, per incidenti
connessi alle attività svolte.
Art. 5.
(Rilascio del brevetto).
1. Le organizzazioni didattiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g),
ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale, devono presentare, fermi
restando i requisiti di cui all'articolo 4:
a) un dettagliato elenco dei manuali, degli audiovisivi e degli altri
eventuali supporti e sussidi didattici utilizzati per la formazione;
b) una descrizione dettagliata dei vari livelli del percorso formativo, che
prevedano, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre
alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico
comprendente: tecniche e teoria di immersioni speciali; tecniche e teoria di
salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea; tecniche
e teoria di gestione delle immersioni; tecniche e teoria di insegnamento a
singoli e gruppi.
2. Il brevetto valido ai fini dell'esercizio dell'attività subacquea e
iperbarica di cui
alla presente legge è rilasciato esclusivamente dalle organizzazioni
didattiche iscritte all'Albo nazionale.
3. Presso il Ministero dei trasporti, è istituita una commissione con il
compito di definire gli standard operativi minimi e massimi di ogni attività
espletata dalle organizzazioni didattiche di cui al presente articolo. La
commissione disciplina inoltre i criteri e le modalità per l'autorizzazione
dell'esposizione di operatori subacquei, per finalità di ricerca scientifica
o per l'attuazione di progetti speciali autorizzati dal Ministero medesimo,
a pressioni parziali superiori a 4,68 di azoto e 1,47 di ossigeno, e
comunque entro i limiti massimi di 5,53 di azoto e 1,60 di ossigeno.
4. La commissione di cui al comma 3 è composta da tecnici del settore, fra i
quali deve essere prevista la presenza di almeno un rappresentante della
categoria degli operatori subacquei e iperbarici di basso fondale, un
rappresentante della categoria degli operatori subacquei e iperbarici di
alto fondale, un rappresentante della categoria degli istruttori o guide in
ambito turistico-ricreativo entro i 40 metri in curva di non decompressione,
un rappresentante della predetta categoria turistico-ricreativa oltre i 40
metri e oltre la curva di non decompressione, un medico iperbarico e un
ricercatore universitario del settore subacqueo.
5. Dall'istituzione della commissione di cui al comma 3 non derivano oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 6.
(Libretto di immersione).
1. È istituito il libretto di immersione individuale degli operatori
subacquei e iperbarici, nonché degli istruttori e delle guide, iscritti
all'Albo nazionale. Nel suddetto libretto devono essere annotate le
immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro nel caso di attività
subacquea e iperbarica svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro
dipendente, ovvero certificate dal committente negli altri casi.
2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata al titolare, che ne è
responsabile ed è tenuto a esibirlo agli organi abilitati per legge, nonché
agli operatori professionali che ne facciano domanda ai fini
dell'assunzione.
Art. 7.
(Attrezzature ed equipaggiamenti).
1. Le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, i
respiratori a circuito semichiuso, chiuso e aperto, le apparecchiature
complementari usate o pronte a essere usate nell'attività subacquea e
iperbarica, compresi gli impianti di ricarica dell'aria compressa e delle
altre miscele respiratorie, devono essere conformi alla normativa
comunitaria in materia.
2. Le imprese subacquee e iperbariche hanno l'obbligo di tenere un registro
delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono
essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione e
all'utilizzo nell'attività subacquea e iperbarica.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2 o di inefficienza
delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea ed
iperbarica, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro
possono procedere, in base alla gravità delle omissioni, alla temporanea
sospensione dall'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature.
Nei casi più gravi, il Ministero dei trasporti, su segnalazione della
capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispone la
cancellazione dell'impresa dall'Albo nazionale.
4. Alle imprese subacquee e iperbariche che effettuano immersioni di lavoro
oltre i 12 metri è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di
una camera iperbarica munita di pre-camera sotto la diretta responsabilità
di un medico specialista.
Art. 8.
(Certificazione di idoneità).
1. La certificazione di idoneità medica psico-fisico-attitudinale è distinta
nelle seguenti tipologie:
a) per profondità operativa sino a 40 metri in curva di non decompressione;
b) per profondità operativa oltre i limiti di cui alla lettera a).
2. La certificazione deve essere rilasciata da uno specialista in medicina
subacquea, ovvero da uno specialista in medicina dello sport limitatamente
ai casi di cui al comma 1, lettera a). La certificazione ha comunque
validità di un anno.
3. L'istruttore subacqueo, per l'accettazione all'addestramento, ha
l'obbligo di richiedere il certificato medico necessario.
Art. 9.
(Disposizioni per particolari categorie di operatori).
1. Gli operatori subacquei e iperbarici dei Corpi armati dello Stato e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono considerati a tutti gli effetti
operatori subacquei e iperbarici.
2. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, da parte degli
operatori di cui al comma 1 del presente articolo, è regolamentato dalle
rispettive amministrazioni di appartenenza in deroga alle disposizioni della
presente legge.
Art. 10.
(Associazioni no profit).
1. Le associazioni no profit a carattere nazionale, regionale o locale, per
svolgere l'attività subacquea e iperbarica di cui alla presente legge,
devono essere iscritte nella specifica sezione dell'Albo nazionale.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale, le associazioni di cui al
comma 1 devono essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo
4.
Art. 11.
(Introduzione di soggetti diversamente abili nell'attività subacquea).
1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
un fondo per la formazione di subacquei diversamente abili, al fine di
favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con una quota pari allo 0,1 per
cento delle entrate derivanti dai diritti di iscrizione all'Albo nazionale.
Art. 12.
(Obblighi e divieti).
1. Gli operatori e le imprese di cui all'articolo 3 hanno l'obbligo di
tenere un registro nel quale sono annotati, per ogni immersione effettuata,
il nome e il cognome del subacqueo, l'eventuale guida o responsabile in
acqua, il brevetto in suo possesso, le miscele usate, la profondità massima
raggiunta, gli eventuali problemi che si siano manifestati.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, i soggetti ivi
indicati sono sospesi dall'esercizio dell'attività per una durata massima di
dodici mesi con eventuale ritiro del brevetto.
Art. 13.
(Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, possono iscriversi
all'Albo nazionale, entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Albo
stesso, gli operatori e le imprese subacquee di cui all'articolo 1 che
dimostrano di aver operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel
settore
dei lavori subacquei e iperbarici, attraverso idonee attestazioni
amministrative rilasciate dalle capitanerie di porto competenti per
territorio.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni in essa contenute.
Art. 14.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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