iter parlamentare
CAMERA DEI DEPUTATI -
XVI LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE N. 2369
d'iniziativa dei deputati
LO PRESTI, HOLZMANN
Disposizioni concernenti le attività professionali subacquee e iperbariche
Presentata il 7 aprile 2009
Onorevoli Colleghi! - A differenza degli altri Stati dell'Unione europea,
l'Italia non ha una disciplina professionale che identifichi e tuteli la
categoria degli operatori subacquei e iperbarici.
In modo improprio ciascun segmento dell'attività industriale e turistica
(edilizia, metalmeccanica, petrolchimica, didattico-turistica e centri
«diving», ovvero di immersione) utilizza, talora senza una seria formazione,
operatori del «mondo sommerso», inquadrandoli contrattualmente nella propria
disciplina e categoria.
La necessità della presente proposta di legge si configura palese, peraltro,
perché nelle scorse legislature sono stati presentati progetti di legge per
regolare il settore della subacquea, che però non sono giunti fino
all'approvazione da parte dell'Assemblea. Oltre a non prevedere alcun
aggravio per la finanza pubblica, la presente proposta di legge ha il merito
di sanare le problematiche connesse al lavoro subacqueo industriale, che
penalizzano non solo il singolo operatore e la relativa categoria, ma anche
e soprattutto l'imprenditoria italiana del settore. Questa, infatti, se
impegnata su scala internazionale, a volte deve cedere il passo a società
estere meno valide, ma più attente alle disposizioni comunitarie. In
pratica, non esistendo in Italia una categoria professionale, l'imprenditore
italiano che voglia assumere operatori qualificati deve rivolgersi a
lavoratori stranieri dotati di brevetto «omologato» con costi, rispetto alla
realtà economica italiana, superiori del 100 o del 200 per cento e con
effetti sulla competitività economica facilmente valutabili.
Oggi esiste un proliferare di pseudo-scuole subacquee con didattiche
professionali che di professionale hanno ben poco; e questo nonostante,
storicamente, l'Italia abbia prodotto subacquei di notevole levatura,
attraverso la Marina militare o l'iniziativa, lodevole ma indisciplinata,
delle aziende che operano nel settore. L'Unione europea detta normative ben
precise che regolano l'attività professionale subacquea, che gli altri Stati
membri hanno adottato ed applicato già da tempo; solo l'Italia risulta
ancora inadempiente.
La presente proposta di legge mira a regolamentare il settore della
subacquea industriale, senza intervenire nella subacquea sportiva,
ricreativa, amatoriale e dilettantistica, ambito destinato alle regioni che
sono più interessate alla presentazione di leggi e regolamenti aderenti alle
caratteristiche territoriali.
La subacquea industriale, invece, ha bisogno di una legislazione che includa
tutto il territorio nazionale perché l'operatore subacqueo del settore si
protende verso il più vasto ambito internazionale; ciò è desumibile dal
fatto che la maggioranza degli operatori entra a livello locale (iscrizione
al registro dei sommozzatori in servizio locale istituito presso la
competente capitaneria di porto) ma ben presto buona parte, passa a lavorare
con i centri diving industriali in off-shore.
Bisogna tenere conto che il mondo del lavoro e la situazione territoriale,
nel quale può operare la figura professionale del sommozzatore industriale,
vanno oltre i limiti regionali e nazionali e quindi, al fine di sostenere la
mobilità professionale delle persone, i percorsi formativi devono seguire il
percorso indicato dalle regole della formazione nel settore industriale.
Questi percorsi per essere validi, oltre che nel territorio italiano anche
in quello internazionale, devono adottare standard definiti in coerenza con
quelli internazionali previsti dall'Health and Safety Executive (HSE),
dall'Association on Diving Contractors (ADC), dall'International Diving
Schools Association (IDSA), dall'International Marine Contractors
Association (IMCA) e da altri organismi similari, che possono garantire una
maggiore spendibilità della qualifica di sommozzatore italiano a livello
internazionale. Nessun altro percorso formativo dovrebbe abilitare
all'iscrizione nel registro dei sommozzatori.
Una certa facilità di accesso a quella che risulta essere la porta
d'ingresso, cioè l'iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio
locale (portuale e immediate adiacenze), peraltro legittimata dalla
normativa in vigore, ha gravi implicazioni e penalizza tutto il settore.
L'unica figura professionale subacquea riconosciuta dalla normativa in
vigore è quella dei sommozzatori iscritti nei registri delle capitanerie di
porto, la cui attività ha una limitazione territoriale ben definita, mentre
la gran parte delle operazioni subacquee si svolge al di là e al di fuori
dell'ambito portuale, senza che sia prevista alcuna normativa che regoli e
che tuteli la figura professionale degli operatori di questo settore.
Quanto mai opportuno e urgente è, quindi, un ordinamento del settore che
parta dalla formazione, prevedendo la caratterizzazione e il controllo delle
scuole e dei centri di formazione, l'allineamento alle normative comunitarie
delle qualifiche e dei brevetti degli operatori subacquei nonché un
controllo continuo e capillare delle figure professionali durante lo
svolgimento delle attività subacquee.
Ecco i motivi per cui è necessario intervenire per colmare questo vuoto
legislativo e per approvare finalmente una legislazione seria e competente
per gli operatori del settore, sia per le aziende che vi operano, sia per
chi materialmente effettua per lavoro immersioni in mare, sia per chi deve
vigilare e proteggere gli operatori del settore.
La presente proposta di legge, di cui si auspica la più sollecita
approvazione, si prefigge, pertanto, un adeguamento della legislazione
italiana in materia, ancora ferma, nelle sue linee generali, alle
disposizioni del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica alle attività lavorative
subacquee e iperbariche svolte a fini economici e industriali nell'ambito:
a) delle acque marittime territoriali e interne;
b) delle acque marittime non territoriali, quando alle attività di cui
all'alinea sono connessi interessi nazionali o quando alle medesime sono
interessate persone e aziende nazionali;
c) delle acque non marittime.
2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee
svolte:
a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere,
anche se a fini di lucro;
b) per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, salvo che
tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità
di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi
e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche oppure si
svolgano a profondità superiori a -50 metri;
c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di
polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile e alle
istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate
dall'organismo di appartenenza.
Art. 2
(Istituzione della categoria dei sommozzatori).
1. La categoria dei sommozzatori in servizio locale, istituita dal decreto
del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, per l'esecuzione di lavori in
acque portuali, è disciplinata dalla presente legge che ne estende il campo
operativo agli ambiti elencati nell'articolo 1 della medesima legge, con le
modalità indicate dalla stessa legge ed è ridenominata «categoria dei
sommozzatori».
2. Il sommozzatore è un operatore tecnico subacqueo che si differenzia dalla
figura del palombaro, caratterizzata da un assetto pesante e da un
collegamento con la superficie mediante manichetta dell'aria e braga nonché
da interventi in stretta prossimità del fondo, per il suo assetto leggero e
per la maggiore mobilità subacquea nelle tre dimensioni basata sull'impiego
di autorespiratore autonomo o, in alternativa, di ombelicale con
alimentazione respiratoria dalla superficie e con comunicazioni in fonìa con
la stessa.
3. La scelta del tipo di equipaggiamento di cui al comma 2 e delle
attrezzature accessorie è determinata dalle modalità e dalle tipologie
d'intervento nonché dalle condizioni ambientali, ferma restando la
caratteristica essenziale di assetto leggero.
Art. 3.
(Definizione della categoria dei sommozzatori).
1. Ai sensi della presente legge, sono definiti sommozzatori coloro che
eseguono, in immersione e nell'assetto leggero di cui all'articolo 2, lavori
consistenti nell'installare, controllare o riparare impianti; nel rimuovere,
recuperare o demolire relitti o altri materiali; nell'assistere o recuperare
persone e nell'evacuare equipaggi; nello svolgere qualsiasi altra attività
riconducibile o affine alle mansioni indicate dal presente comma.
Art. 4.
(Attività dei sommozzatori).
1. I sommozzatori, avendo come base di partenza e logistica la terraferma
ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o di supporto per lavori
subacquei, se necessario con l'ausilio di operatori iperbarici professionali
e di un'assistenza tecnica e sanitaria appropriata, nonché con l'uso di
camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, possono svolgere attività in
bassa, alta e altissima batimetria, impieganti aria od ossigeno puro o
miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di
quella atmosferica ovvero all'interno dei medesimi.
2. I sommozzatori esercitano la loro attività, oltre che nell'ambito del
territorio di competenza dell'ufficio presso il cui registro sono iscritti
ai sensi dell'articolo 5, anche al di fuori di esso.
3. Qualora le immersioni avvengano a una profondità superiore a -12 metri, è
richiesta la presenza sull'unità di appoggio o, comunque, sul posto di una
camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di
personale qualificato al suo uso, per effettuare trattamenti terapeutici su
indicazione medica. La camera iperbarica deve avere dimensioni tali da
contenere almeno una branda e da consentire al personale sanitario di
prestare le cure all'infortunato e non può essere utilizzata per altri usi;
essa, inoltre, deve essere dotata di un presidio medico-chirurgico idoneo
alla prestazione delle prime cure.
4. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a -50 metri,
è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e
camera di decompressione.
5. L'unità di appoggio deve essere dotata, oltre che della quantità di
miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche della
quantità minima di miscela di riserva necessaria per garantire un intervento
di emergenza.
6. In occasione di qualunque tipo d'immersione subacquea, deve essere tenuto
a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo o terrestre,
idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, presso il più vicino centro
medico allo scopo attrezzato, l'operatore subacqueo infortunato. Il mezzo
navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio.
7. Qualora sul posto dove si effettua un'immersione subacquea non sia
presente una camera iperbarica equipaggiata, il mezzo di cui al comma 6 deve
essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di un'ora, un centro
medico dotato di detta camera.
8. Il personale impegnato in attività subacquee, direttamente o in
assistenza, deve sempre operare sotto la direzione di un supervisore o di un
capocantiere in possesso di idonea qualifica e di comprovata esperienza
nonché di lettera di incarico che lo definisce preposto alla sicurezza. Tale
soggetto deve sovrintendere a tutta l'organizzazione delle attività di
cantiere, preparatorie delle immersioni, relative alla sicurezza sul lavoro.
9. Il supervisore o il capocantiere preposto alla sicurezza ai sensi del
comma 8 autorizza le immersioni, ne segue personalmente l'andamento e ne
dispone l'interruzione se lo ritiene opportuno; egli deve poter disporre,
durante le immersioni, di un operatore subacqueo per ogni sommozzatore in
immersione, in possesso di idonea abilitazione ed equipaggiato al fine di
intervenire in caso di emergenza.
10. Il comandante, il responsabile o un altro membro dell'equipaggio
dell'unità navale di appoggio, se in possesso dei requisiti prescritti dal
comma 8, può ricoprire l'incarico di supervisore o di capocantiere preposto
alla sicurezza ai sensi del medesimo comma 8.
11. Le unità navali di appoggio, le attrezzature, gli strumenti e gli
apparecchi utilizzati per le operazioni collaterali e per le immersioni
devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia e devono essere opportunamente collaudati e
mantenuti in efficienza. Qualora non esistano disposizioni specifiche per
determinate attrezzature, singole o collettive, queste devono essere provate
e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione
di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.
12. Gli operatori in immersione devono essere sempre collegati, tramite
efficaci sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie;
utilizzando caschi idonei a consentire contemporaneamente la respirazione e
le comunicazioni.
13. Nei casi in cui le operazioni in immersione prevedano attività
concomitanti, simili o diverse tra loro, ma che si svolgono
contemporaneamente nello stesso luogo o a distanza inferiore a 100 metri le
une dalle altre, deve essere previsto un coordinamento di tali attività allo
scopo di evitare interferenze e incidenti. Il coordinamento è obbligatorio
anche nei casi in cui opera, nello stesso sito o nelle vicinanze, personale
sommozzatore appartenente a organizzazioni, aziende e imprese diverse. Il
responsabile del coordinamento è designato di comune accordo tra i soggetti
operanti oppure è indicato dal committente dei lavori.
14. La figura del responsabile del coordinamento di cui al comma 13 deve
essere prevista anche nei casi di concomitanza con attività di mezzi
subacquei telecomandati.
15. In ogni caso, ancorché coordinate, le operazioni in immersione devono
svolgersi prevedendo la collaborazione e la cooperazione tra gli operatori.
16. Le unità di appoggio o di supporto alle attività dei sommozzatori devono
mostrare le segnalazioni prescritte dalle norme vigenti in materia.
17. Le unità navali in transito nella zona in cui operano sommozzatori,
devono essere distanti almeno 200 metri dall'unità che ha mostrato le
segnalazioni previste ai sensi del comma 16, ferma restando la facoltà
dall'autorità competente di stabilire una distanza superiore.
Art. 5.
(Registro dei sommozzatori).
1. I sommozzatori sono iscritti in un apposito registro istituito presso
ciascun compartimento marittimo e tenuto dal capo del medesimo
compartimento.
2. Per ottenere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori sono necessari i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea; sono
equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro
posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
b) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato
cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema
neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico
designato dal capo del compartimento marittimo, che si avvale a tale fine,
della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina
mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16
febbraio 1979; sono comunque esclusi i soggetti affetti da obesità, i
soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti;
c) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non
inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando,
furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro
la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
d) diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di
qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato
brevetto di sommozzatore, con riferimento alla voce n. 621600 del Prontuario
dei codici vigente, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione
professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle
regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale
conformi agli standard internazionali dell'Health and Safety Executive
(HSE), dell'Association of Diving Contractors (ADC), dell'International
Diving Schools Association (IDSA), dell'International Marine Contractors
Association (IMCA) ed effettuati secondo le modalità previste dall'articolo
5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di
attuazione ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina
militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei
carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri
Paesi membri dell'Unione europea è considerato abilitante all'iscrizione
anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del
Paese di origine per l'espletamento dell'attività sommozzatoria
professionale. Nessun altro percorso formativo può abilitare all'iscrizione
nel registro dei sommozzatori.
3. La persistenza dei requisiti fisici di cui alla lettera b) del comma 2 è
condizione per l'esercizio della professione di sommozzatore ed è soggetta a
controllo almeno annuale da parte del medico di porto.
4. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui alla lettera b) del
comma 2 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
dell'esito della visita, a una commissione istituita presso il compartimento
marittimo e composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e
designati:
a) uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento
marittimo;
b) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera
competente per territorio;
c) uno dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 6.
(Libretto di ricognizione).
1. Il capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione nel
registro di cui all'articolo 5 rilascia al sommozzatore un libretto di
ricognizione (LDR) analogo al libretto previsto per i sommozzatori in
servizio locale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della marina
mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979.
Le modalità di tenuta del LDR e le indicazioni che esso deve contenere sono
stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 7.
(Cancellazione dal registro dei sommozzatori).
1. Alla cancellazione dal registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 si
procede:
a) per morte;
b) per permanente inabilità al servizio;
c) per avere il sommozzatore raggiunto l'età prescritta dalla legislazione
vigente in materia di previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del
diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità;
d) a domanda;
e) per la perdita di una dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 5.
2. La permanente inabilità al servizio di cui alla lettera b) del comma 1
del presente articolo è accertata dalla Commissione istituita ai sensi del
comma 4 dell'articolo 5.
Art. 8.
(Obblighi e sanzioni).
1. Il LDR deve essere esibito ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o
della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e
marittima che ne fanno richiesta. Il LDR deve essere aggiornato annualmente
dal compartimento marittimo che lo ha rilasciato, il quale provvede ad
annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.
2. L'omessa presentazione del LDR su richiesta dei soggetti di cui al comma
1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica
fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto
inadempiente.
3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in
assenza della regolare vidimazione del LDR è punito con un'ammenda da 1.000
a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca
più grave reato.
4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo
sono disposti la cancellazione dal registro dei sommozzatori di cui
all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e
l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
5. In caso di infortunio o di incidente, da qualunque causa determinato,
ovvero in caso di malattia che comporta un'interruzione dal lavoro per
almeno quindici giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo
impedimento far presentare, entro tre giorni dall'evento, il LDR al
compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione viene svolto il lavoro:
a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio
o di incidente;
b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente da
infortunio o da incidente ovvero da malattia.
6. Il LDR è trattenuto dal compartimento marittimo competente ai sensi del
comma 5 per il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato
all'operatore interessato previa presentazione da parte del medesimo di un
certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica a riprendere
l'esercizio dell'attività lavorativa, rilasciato in conformità a quanto
disposto dal comma 7. La ripresa dell'attività lavorativa deve risultare
sullo stesso LDR, visitato allo scopo dal compartimento marittimo
competente.
7. Gli accertamenti medico-sanitari attestanti l'idoneità psico-fisica ai
fini di cui al comma 6 devono essere effettuati presso centri di medicina
iperbarica. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 del presente
articolo comporta la cancellazione dal registro dei sommozzatori e
l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
8. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione
dell'ammenda di cui ai commi 4 e 7 l'interessato può proporre ricorso al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste
dalla normativa vigente in materia.
9. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di
carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di
operatori regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalla presente
legge e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in
materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della medesima legge.
10. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei confronti
del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la
decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a
12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di
recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore
irregolarmente impiegato.
11. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere
iscritti nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5, sono puniti
con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
12. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti
l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a
dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Art. 9.
(Limiti batimetrici per operatività con uso di aria o di ossigeno puro o di
miscele sintetiche di gas idonei alla respirazione).
1. È consentito l'uso per la respirazione da parte dei sommozzatori:
a) di aria compressa, comunque erogata all'operatore, sino alla batimetria
di -50 metri;
b) di ossigeno puro, comunque erogato all'operatore, fino alla batimetria di
-12 metri e salvo i casi di applicazione di ossigenoterapia iperbarica.
2. Le compressioni in ambienti confinati iperbarici possono essere
effettuate solo con l'uso di mezzi, sistemi e impianti atti ad erogare
miscele sintetiche appropriate di gas respiratori oltre il valore
batimetrico di -50 metri e con l'osservanza di quanto prescritto dalle
apposite norme di igiene e di sicurezza emanate con il decreto di cui al
comma 9 dell'articolo 8.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle immersioni
effettuate con l'impiego di mezzi tecnici che non prevedono l'iperbarizzazione
ambientale e l'operatività umana al di fuori dello stesso mezzo tecnico.
Art. 10.
(Assicurazioni per infortunio e per responsabilità civile).
1. Coloro che svolgono le attività oggetto della presente legge devono
essere in possesso di una polizza assicurativa per infortunio e per
responsabilità civile.
2. Gli estremi aggiornati delle polizze devono risultare sul LDR del
sommozzatore.
3. L'inosservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione
di un'ammenda da 2.000 a 5.000 euro e l'arresto da uno a tre anni.
Art. 11.
(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici).
1. I lavori subacquei e iperbarici svolti negli ambiti di cui al comma 1
dell'articolo 1 devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dalla
capitaneria di porto competente per l'assegnazione di un numero progressivo
di pratica. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori trasmette
alla capitaneria di porto insieme con la domanda di autorizzazione anche
l'elenco dei sommozzatori che saranno utilizzati per lo svolgimento del
lavoro. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori deve comunicare
alla capitaneria di porto tutte le variazioni di personale durante lo
svolgimento dei lavori.
2. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di
informare, con adeguato anticipo, l'autorità marittima di ogni lavoro
subacqueo o iperbarico da intraprendere chiedendo, se ritenuto necessario,
l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un'area di
rispetto attorno al luogo dei lavori. Nella nota informativa devono essere
specificate le generalità e la reperibilità del medico esperto in
problematica subacquea referente dell'impresa titolare dei lavori.
3. Chiunque effettua lavori subacquei e iperbarici senza le relative
autorizzazioni o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge
e dalle norme di igiene e di sicurezza emanate con il decreto di cui al
comma 9 dell'articolo 8 è punito con l'arresto da uno a tre anni e con
l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave
reato.
4. Chiunque non esibisce all'autorità marittima competente l'autorizzazione
rilasciata dalla capitaneria di porto competente ovvero, pur presentando
tale autorizzazione, non si attiene a quanto in essa prescritto, decade dal
diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 3.000
a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ovvero che si
verifichino incidenti, infortuni o eventi patologici da operatività in stato
iperbarico.
Art. 12.
(Numero progressivo nazionale).
1. I compartimenti marittimi devono trasmettere una copia della
documentazione presentata dal singolo sommozzatore in conformità a quanto
disposto dalla presente legge al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai fini dell'assegnazione del numero progressivo nazionale (NPS),
convalidante la regolarità dell'iscrizione al registro dei sommozzatori di
cui all'articolo 5 e che permette l'identificazione del lavoratore
nell'ambito di un'apposita banca dati costituita e gestita dal medesimo
Ministero. Alla banca dati possono accedere in via riservata i compartimenti
marittimi e le capitanerie di porto.
Art. 13.
(Disposizioni transitorie).
1. Per gli operatori iscritti nel registro dei sommozzatori in servizio
locale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della marina
mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16
febbraio 1979 ogni singola capitaneria di porto, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione
formata da personale interno ed, eventualmente, da esperti esterni, che deve
esaminare la regolarità delle iscrizioni, trasmettendo la relativa
documentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
l'assegnazione del NPN. In caso di iscrizione irregolare a giudizio della
citata commissione, l'operatore decade dal diritto di richiedere
l'iscrizione nel registro dei sommozzatori ai sensi del comma 2. A richiesta
dell'interessato, è concessa una proroga di un massimo di dodici mesi per la
regolarizzazione della sua posizione.
2. Gli operatori possono richiedere l'iscrizione nel registro dei
sommozzatori di cui all'articolo 5 della presente legge, che li autorizza a
esercitare l'attività negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della
medesima legge presentando un'apposita richiesta alla capitaneria di porto
in cui risultano iscritti ai sensi del decreto del Ministro della marina
mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16
febbraio 1979. Il passaggio è vincolato alla verifica della regolarità
dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1.
3. Il personale già iscritto nel registro dei sommozzatori in servizio
locale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della marina
mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16
febbraio 1979, può scegliere di conservare tale iscrizione che consente di
operare entro i limiti delle acque portuali e nelle immediate adiacenze del
porto per il quale è valida l'iscrizione, fermo restando il controllo sulla
regolarità dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del
presente articolo.
4. I compartimenti marittimi sono autorizzati ad emanare norme regolamentari
specifiche, in relazione all'ambito territoriale di rispettiva
giurisdizione, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla presente
legge.
Art. 14.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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