iter parlamentare
PROPOSTA DI LEGGE 1394
Disciplina delle attivita' subacquee e
iperbariche
(Bellotti - 2006)
Capo I
ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
1. La presente legge stabilisce i
princìpi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di
servizi di carattere turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i princìpi della
normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni,
a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo
professionale individuate dai rispettivi statuti.
2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto
con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze,
garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa,
anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché
l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le
informazioni ad essi relativi.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. Per attività subacquee si
intendono le attività svolte, con o senza l'ausilio di autorespiratori, in
ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono
in due differenti settori, con finalità diverse:
a) lavori subacquei e
iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese
di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;
b) servizi subacquei di
carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide
subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni
didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.
Capo II
OPERATORI SUBACQUEI E IPERBA RICI
PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE
Art. 3.
(Definizioni).
1. Sono operatori subacquei e
iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale,
anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a
lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, a profondità con
pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con
l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori
subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.
Art. 4.
(Elenco regionale degli operatori
subacquei e iperbarici professionali).
1. Presso gli assessorati competenti
delle regioni è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'elenco
degli operatori subacquei e iperbarici professionali. L'elenco è trasmesso
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell'elenco di cui al
comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in
modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attività di
operatore subacqueo e iperbarico.
3. L'iscrizione nell'elenco di una regione consente all'operatore di
esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e dell'Unione
europea.
Art. 5.
(Qualifiche professionali).
1. L'iscrizione nell'elenco di cui
all'articolo 4 avviene per le seguenti qualifiche professionali:
a) operatore di alto
fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri di profondità con il
supporto di impianti iperbarici;
b) operatore di basso
fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;
c) operatore tecnico
iperbarico, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli
impianti di saturazione. Per operare in ambiente clinico, il tecnico
iperbarico deve altresì possedere il diploma di scuola secondaria di secondo
grado e avere svolto un'attività di formazione tecnico-sanitaria iperbarica
riconosciuta dalla regione o dal Servizio sanitario nazionale;
d) operatore scientifico
subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica o di archeologia
subacquea.
Art. 6.
(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
regionale).
1. Ai fini dell'iscrizione
nell'elenco regionale sono necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o
di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini
extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
c) diploma della scuola
dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero
e riconosciuti;
d) certificato di
abilitazione professionale all'attività, rilasciato da istituti legalmente
riconosciuti;
e) idoneità medica
psico-attitudinale, attestata da certificato rilasciato da medico
competente, che si deve avvalere di uno specializzato in medicina del nuoto
e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di
secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in
fisiopatologia del lavoro subacqueo. Sono riconosciuti i certificati
rilasciati da medici specializzati in fisiopatologia del lavoro subacqueo;
f) nel caso di svolgimento
di attività lavorativa autonoma, stipula di una polizza di assicurazione per
responsabilità civile a copertura dei rischi verso terzi nello svolgimento
delle attività subacquee e iperbariche, inclusa l'attività in immersione.
Art. 7.
(Elenco regionale delle imprese
subacquee e iperbariche).
1. Presso gli assessorati competenti
delle regioni è istituito l'elenco delle imprese subacquee e iperbariche.
L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 le imprese
devono possedere i seguenti requisiti:
a) un sistema di
sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in
conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;
b) un sistema di qualità,
in conformità alle norme comunitarie;
c) la stipula di una
polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi
derivanti ai lavoratori e ai terzi nello svolgimento delle attività
subacquee e iperbariche, inclusa l'attività in immersione;
d) il numero di codice
fiscale e di partita IVA;
e) il certificato di
iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (CCIAA) con indicazione dell'attività specifica dell'impresa,
dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo,
nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata e dal
quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di
fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di
attività. In alternativa, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può
essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente
tribunale per le predette restanti attestazioni.
3. Per la tenuta dell'elenco delle
imprese subacquee e iperbariche e per l'effettuazione dei controlli
periodici, le imprese sono tenute a versare alle regioni un diritto di
iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al
numero delle imprese iscritte, dalle regioni interessate in misura tale da
coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica.
4. L'iscrizione nell'elenco di una
regione consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il
territorio nazionale e dell'Unione europea.
5. È fatto divieto ai soggetti non
iscritti nell'elenco di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 8.
(Norme di sicurezza).
1. Le imprese subacquee e iperbariche
hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel
rispetto delle
norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
delle prescrizioni di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché delle prescrizioni
stabilite dalla presente legge; le stesse rispondono in solido, in caso di
inosservanza delle predette norme e prescrizioni con gli operatori subacquei
e iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro dipendenti.
2. Gli operatori subacquei e iperbarici che esercitano la propria
attività a titolo di imprenditore individuale e i lavoratori dipendenti
dalle imprese di cui all'articolo 7 sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento teorico-pratico con particolare riguardo alle innovazioni di
tecniche di supporto cardio-respiratorio avanzato e nell'ambito della
sicurezza.
3. Le imprese subacquee e iperbariche sono tenute a garantire agli
operatori subacquei e iperbarici loro dipendenti la frequenza dei corsi di
cui al comma 2.
4. È demandato alle regioni il compito di definire le modalità per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
Art. 9.
(Attrezzature ed equipaggiamenti).
1. Tutte le attrezzature, gli
equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti e le apparecchiature
complementari usati, o pronti ad essere usati, nell'attività subacquea e
iperbarica devono essere conformi alle normative europee; inoltre, qualora
prescritto dalle disposizioni vigenti in materia, devono essere collaudati,
certificati e utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo.
2. Alle imprese subacquee e iperbariche che effettuano immersioni di
lavoro oltre i 12 metri di profondità è fatto obbligo di assicurare la
presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera e di
indicare un medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività
subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello
in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro
subacqueo. Le stesse
imprese hanno l'obbligo di tenere un registro delle
attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono essere
annotati tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione e
all'utilizzo nell'attività subacquea e iperbarica.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di
inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività
subacquea e iperbarica, la capitaneria di porto e la direzione provinciale
del lavoro nella propria attività di vigilanza, qualora riscontrino il
mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, e salvo che il fatto non costituisca reato, impartiscono le
disposizioni esecutive ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al
comma 1. La capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro
possono altresì procedere, in base alle gravità e omissioni, alla temporanea
sospensione dell'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature.
Nei casi più gravi, la regione interessata, su segnalazione della
capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispone la
cancellazione dell'impresa dall'elenco di cui all'articolo 7.
Art. 10.
(Libretto individuale).
1. È istituito il libretto
individuale degli operatori subacquei e iperbarici. Nel suddetto libretto
devono essere annotati l'idoneità medica, eventuali infortuni e l'iter
delle immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro.
2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore
subacqueo e iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile di
cantiere o agli organi abilitati per legge.
3. Per la tenuta del libretto individuale gli operatori subacquei e
iperbarici sono tenuti a versare alle regioni un diritto di segreteria
annuale determinato dalle regioni interessate in misura tale da coprire
interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 11.
(Modalità di iscrizione).
1. È demandato alle regioni il
compito di definire le modalità di iscrizione negli elenchi regionali di cui
agli articoli 4 e 7.
Art. 12.
(Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione
della presente legge possono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 4
tutti gli operatori subacquei e iperbarici professionali con età superiore
ai limiti di accesso ai corsi professionali che, entro sei mesi dalla data
di istituzione dell'elenco stesso, dimostrino di avere operato in modo
prevalente nelle specifiche attività corrispondenti alle qualifiche di cui
all'articolo 5, attraverso la presentazione del libretto individuale di cui
all'articolo 10 correttamente compilato e certificato.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese
possono continuare a operare sino a dodici mesi dall'istituzione dell'elenco
di cui all'articolo 7, in deroga al divieto di cui al medesimo articolo 7,
comma 4.
3. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7 le
imprese che dimostrino, entro il medesimo termine e con le stesse modalità
di cui al comma 1 del presente articolo, di avere operato in modo
prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei e
iperbarici, ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 13.
(Disposizioni per particolari
categorie di operatori).
1. Gli operatori subacquei e
iperbarici delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato, compreso il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e della Croce rossa italiana
sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei e
iperbarici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, della
presente legge.
2. Le attività di servizio dei soggetti di cui al comma 1 sono
regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle
rispettive amministrazioni di appartenenza.
Capo III
ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE,
CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE
SUBACQUEE
Art. 14.
(Definizioni).
1. Per immersione subacquea a scopo
turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili,
effettuate da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a
escursioni subacquee libere o guidate, allo studio del mare e delle sue
forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e
fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile
all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali
attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere svolte solo da
persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di
profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti
dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni
della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico.
2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento,
rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso
dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore
stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.
3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto,
rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a
persone singole e a
gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le
tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi
livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche
l'attività di guida subacquea.
4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto,
assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di
persone e accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, anche in
modo non esclusivo e non continuativo.
5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese
che operano nel settore dei servizi turistico-ricreativi subacquei, offrendo
supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo didattico o
ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e
strumentale.
6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo
19, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto
sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per
l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio
dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di
materiali didattici e servizi ad istruttori, guide e centri subacquei.
Art. 15.
(Elenco regionale degli operatori
subacquei del settore turistico-ricreativo).
1. Presso gli assessorati competenti
delle regioni è istituito l'elenco degli operatori subacquei del settore
turistico-ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) istruttori subacquei;
b) guide subacquee;
c) centri di immersione e
di addestramento subacqueo;
d) associazioni no
profit.
2. L'elenco di cui al comma 1 è
trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Per la tenuta dell'elenco degli operatori subacquei del settore
turistico-ricreativo e per l'effettuazione dei controlli periodici, gli
operatori subacquei sono tenuti a versare alle regioni un diritto di
iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al
numero delle imprese iscritte, dalle regioni interessate in misura tale da
coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 16.
(Esercizio dell'attività di
istruttore subacqueo e di guida subacquea).
1. L'attività di istruttore subacqueo
e di guida subacquea è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione
dell'elenco regionale di cui all'articolo 15, e può essere svolta:
a) all'interno dei centri
di immersione e di addestramento subacqueo;
b) all'interno delle
associazioni no profit;
c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell'iscrizione
nell'elenco regionale le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i
seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o
di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini
extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
c) godimento dei diritti
civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
d) diploma della scuola
dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
e) brevetto di istruttore
subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e
previo superamento
del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da una
organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo
19;
f) copertura assicurativa
individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti
alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;
g) idoneità medica
attestata da certificato rilasciato da medico specializzato in medicina del
nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master
di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in
fisiopatologia del lavoro subacqueo.
Art. 17.
(Esercizio dell'attività di centro
di immersione e di addestramento subacqueo).
1. L'apertura e l'esercizio
dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è
subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di
cui all'articolo 15. Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i
seguenti requisiti:
a) iscrizione presso la
CCIAA;
b) partita IVA;
c) disponibilità di una
sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di
attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee,
ove previsto, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di
attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché di
personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di
sicurezza effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte
nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19 della presente legge sono
ritenuti validi ai sensi del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni;
f) copertura assicurativa
mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti,
collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività
svolte.
2. I centri che svolgono attività
stagionale possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori
del turismo subacqueo, purché il periodo di apertura non sia inferiore a
centoventi giorni continuativi.
3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio
della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori iscritti
nell'apposita sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15.
Art. 18.
(Associazioni
no profit).
1. Le associazioni no profit a
carattere nazionale, regionale e locale che svolgono anche attività di
centro di immersione in modo continuativo, esclusivamente per i propri
associati, per esercitare l'attività devono essere iscritte nella specifica
sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori
subacquei del settore turistico-ricreativo, le associazioni di cui al comma
1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo
registrato e statuto;
b) codice fiscale;
c) disponibilità di una
sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di
attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee,
ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di
attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle
disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni;
f) copertura assicurativa
mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti,
collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività
svolte.
3. I centri che svolgono attività
stagionale possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori
del turismo subacqueo, purché il periodo di apertura non sia inferiore a
centoventi giorni continuativi.
Art. 19.
(Elenco nazionale delle
organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore
turistico-ricreativo).
1. Presso il Ministero delle attività
produttive è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche
che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore
turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è
demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento,
direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare
l'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 14.
2. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al
comma 1 tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio
nazionale, i cui corsi rispettino le normative generali previste dalla
Confederazione mondiale delle attività subacquee (CMAS) e dal
Recreational Scuba Training Council (RSTC), oppure che abbiano i
materiali didattici per lo svolgimento dei corsi previsti dalla propria
organizzazione didattica.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni
didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente
documentazione:
a) nel caso di
organizzazioni operanti come imprese, certificato di iscrizione alla
competente CCIAA e certificato di attribuzione della partiva
IVA;
b) nel caso di
organizzazioni operanti come associazione no profit, copia autentica
dell'atto costitutivo notarile, dello statuto vigente, del certificato di
attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta
l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;
c) nel caso di
organizzazioni che operano come sedi nazionali di società o associazioni
internazionali, siano esse comunitarie che extracomunitarie, copia autentica
degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure
autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo
del marchio e del sistema di insegnamento;
d) copia degli standard
didattici di riferimento;
e) dettagliato elenco dei
sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi ed
altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi
didattici devono essere prodotti necessariamente in lingua italiana.
4. Alle organizzazioni didattiche
subacquee non è richiesta l'iscrizione negli elenchi regionali di cui
all'articolo 15.
Art. 20.
(Uso delle denominazioni).
1. La denominazione di «centro di
immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese che hanno
ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.
2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto
all'uso esclusivo del proprio nome.
3. Nelle sedi aperte al pubblico dei centri di immersione e di
addestramento subacqueo, nonché delle associazioni no profit, deve
essere esposta in modo ben visibile copia dell'iscrizione nell'elenco
regionale di cui all'articolo 15.
Art. 21.
(Attrezzature).
1. Tutte le attrezzature, gli
equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari
usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli
impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele
respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le
prescrizioni legislative vigenti.
2. Le imprese di cui all'articolo 17 e le associazioni di cui
all'articolo 18 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e
degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati
tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di
inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività
subacquea, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro
possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze
rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività ed al sequestro delle
attrezzature. Nei casi più gravi le regioni, su segnalazione della
capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispongono la
cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 15.
Art. 22.
(Libretto individuale di
immersione).
1. È istituito il libretto
individuale di immersione degli istruttori e delle guide subacquei iscritti
nell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Nel libretto devono essere
annotate le immersioni effettuate.
2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore
subacqueo, che è obbligato ad esibirlo agli organi a ciò abilitati dalla
legge.
3. Per la tenuta del libretto individuale, gli operatori subacquei
sono tenuti a versare alle regioni un diritto di segreteria
annuale, determinato dalle regioni interessate in misura tale
da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 23.
(Disposizioni transitorie).
1. Entro sei mesi dalla data di
istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 19, le organizzazioni
didattiche devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco
stesso.
2. Entro sei mesi dalla data di istituzione degli elenchi regionali di
cui all'articolo 15, gli operatori subacquei devono presentare la
documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso. Sono fatte salve le
avvenute iscrizioni presso le regioni che alla data di entrata in vigore
della presente legge hanno già istituito gli elenchi regionali. Le regioni
che hanno emanato proprie normative in materia, devono comunque adeguarle
alla presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
stessa, al fine di avere una regolamentazione omologa su tutto il territorio
nazionale.
3. Nel caso in cui le regioni non provvedano a definire le modalità
che rendano possibile l'iscrizione negli elenchi previsti dall'articolo 15,
gli operatori subacquei di cui al medesimo articolo possono ugualmente
svolgere la loro attività, notificando mediante raccomandata con avviso di
ricevimento alla regione competente la loro esistenza sul territorio,
autocertificando il possesso dei necessari requisiti. Copia della notifica
deve essere conservata presso il domicilio dell'interessato, qualora persona
fisica, oppure presso la sede legale od operativa, qualora persona
giuridica.
4. Le regioni, in sede di prima applicazione della presente legge,
possono emanare ulteriori norme transitorie volte a salvaguardare le
attività delle categorie di cui all'articolo 15 già esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24.
(Disposizione finanziaria).
1. Dall'attuazione della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 25.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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