iter parlamentare
CAMERA DEI DEPUTATI -
XVI LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE N. 2509
d'iniziativa dei deputati
CARLUCCI, ANGELI, BARBIERI, BERTOLINI, BOSI,
CASSINELLI, CATANOSO, CICCIOLI, LO MONTE, MARIO PEPE (PD), REALACCI, RIGONI,
SARUBBI, SPECIALE, VELLA
Disciplina delle professioni di istruttore
subacqueo e di guida subacquea e dei centri di immersione e di addestramento
subacqueo
Presentata il 15 giugno 2009
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende disciplinare - stabilendo le norme per l'accertamento dei relativi
requisiti nonché per l'esercizio delle professioni di istruttore e di guida
subacquei, e dell'attività dei centri di subacquee e di addestramento
subacqueo a scopo ricreativo e turistico - figure nuove nel panorama delle
professioni in campo turistico e non previste in modo esplicito dalla
normativa vigente.
Come è noto a tutti, l'Italia trae notevoli vantaggi economici dalle
attività turistiche e, a questo proposito, c'è da rilevare che una quota
consistente dei flussi turistici verso l'Italia è rappresentata da circuiti
internazionali e da visitatori stranieri e che a livello internazionale
esiste un consolidato mercato del turismo subacqueo basato su un'offerta con
caratteristiche e con figure professionali ormai standardizzate.
L'importanza del turismo per il nostro Paese, in altre parole, impone di
adeguare e di diversificare costantemente la qualità dell'offerta e dei
servizi erogati ma anche di favorire lo sviluppo di nuove figure
professionali sempre più specializzate.
Per fronteggiare l'agguerrita concorrenza, infatti, è necessario - e
unanimemente auspicato - che l'offerta turistica raggiunga i più alti
livelli di qualificazione e di diversificazione.
Il richiamo del nostro Paese è fondato in larga parte sulla ricchezza e
sulla varietà delle risorse naturalistiche che, tuttavia, non sono ancora
sufficientemente considerate in tutta la loro potenzialità. L'ambiente
marino, in particolare, nonostante rappresenti uno dei maggiori motivi di
attrazione, continua ad essere considerato prevalentemente in funzione della
balneazione.
Il crescente interesse a livello internazionale per le immersioni e per le
osservazioni subacquee non agonistiche, inevitabilmente, ha determinato
anche in Italia una vertiginosa crescita della domanda di servizi specifici
in questo settore. Di conseguenza, negli ultimi anni, nonostante la generale
e grave stagnazione dei livelli occupazionali, si è registrata una
consistente crescita del numero di operatori professionali e dei centri di
immersione subacquea lungo le nostre coste.
La presenza di operatori qualificati in questo particolare settore, oltre
che produrre direttamente effetti positivi sulla occupazione, contribuisce,
più in generale, a potenziare e a qualificare l'offerta turistica in Italia
anche oltre il periodo estivo.
Del crescente interesse per il turismo subacqueo si sono fatte interpreti la
regione Sardegna e la regione Liguria che, già da qualche anno, hanno
emanato legislazioni regionali del tutto assimilabili alla presente proposta
di legge e che si stanno dimostrando ampiamente rispondenti alle esigenze
degli operatori subacquei che si trovano finalmente ad agire con regole
certe e facilmente applicabili dopo anni di forzata illegalità.
Una corretta politica di promozione turistica dell'Italia, d'altra parte,
non può certo ignorare le potenzialità offerte dal turismo subacqueo, che a
livello internazionale è in continua e crescente espansione.
Esiste però un problema: gli operatori dei centri di immersione subacquea
sono impossibilitati a regolarizzare la loro posizione per il conflitto o,
meglio, l'assenza di norme in materia. Gli istruttori e le guide subacquei e
i centri di immersione e di addestramento subacqueo a scopo ricreativo e
turistico che, come già ricordato, rappresentano figure nuove nel panorama
delle professioni in campo turistico, non previste in modo esplicito da
alcuna legge nazionale, si trovano perciò in una paradossale situazione:
hanno la necessaria professionalità, le attrezzature, i clienti e la
capacità imprenditoriale ma incontrano insormontabili difficoltà nella
mancanza di un'adeguata legge che consenta loro di esercitare l'attività.
Un altro aspetto paradossale è rappresentato dal fatto che, fra tutte le
professioni riferibili all'area del turismo nautico, le professioni di
istruttore e di guida subacquei sono quelle che a livello internazionale
hanno sviluppato più di altre i propri percorsi e requisiti formativi
sostanzialmente omogenei ed equivalenti. I percorsi formativi più diffusi a
livello internazionale, nella maggior parte dei casi, adottano per i livelli
più elevati tecniche e contenuti finalizzati non agli aspetti puramente
amatoriali ma proprio all'esercizio della professione.
In sostanza, il conseguente protrarsi di tale situazione comporta oggettiva
incertezza, notevoli difficoltà e gravissimi danni economici agli operatori
del settore delle escursioni e delle immersioni subacquee.
Gli istruttori subacquei necessitano di strutture operative, spesso
complesse, che configurano un'attività economica da inserire nella
prestazione di servizi più che nella prestazione di lavoro autonomo. Essi
forniscono la propria attività professionale e di servizi con mezzi propri o
di altri. Un istruttore subacqueo, infatti, per svolgere la propria attività
ha bisogno di un'aula, di compressori per la ricarica delle bombole di
ossigeno, di attrezzature per se stesso e per i clienti e di imbarcazioni
attrezzate.
I centri di immersione subacquea, che hanno dovuto fare consistenti
investimenti per organizzare la loro attività con adeguate strutture e
attrezzature, venendosi a trovare in condizioni di forzata e involontaria
illegalità, sono costantemente esposti al rischio di gravi sanzioni e al
sequestro di imbarcazioni e di attrezzature. Il fenomeno è talmente esteso
che attualmente la quasi totalità degli operatori del settore si trova in
condizioni di involontaria illegalità e non può lavorare serenamente.
Gli istruttori subacquei svolgono la loro attività sulla base di precise
modalità di addestramento per l'immersione ricreativa e rilasciano, su tale
base, dichiarazioni nelle quali si attesta il livello di addestramento
raggiunto dai clienti.
Quello dell'istruttore subacqueo è, quindi, un ruolo fondamentale non solo
nella fase di formazione dei propri clienti ma anche nell'ambito dell'intera
industria subacquea. Impedire che questo prezioso lavoro educativo venga
svolto con le adeguate garanzie che il legislatore deve fornire attraverso
normative chiare e non più rinviabili significa, di fatto, bloccare un
ingranaggio peculiare sul quale si basa l'intera industria subacquea.
Appare altrettanto chiaro che ciò significherebbe, inoltre, una diminuzione
dell'offerta dei servizi resi dalle strutture che, nel nostro Paese, operano
in ambito turistico.
Giova sicuramente menzionare il significativo apporto fornito dai citati
operatori del settore alla tutela e al monitoraggio dell'ambiente marino. Da
questa opera di mantenimento e di salvaguardia dell'ambiente marino arrivano
due segnali inequivocabili: il positivo approccio, in termini di protezione
ambientale, derivante dall'educazione fornita dagli operatori e
l'instancabile opera di tutela di un patrimonio che può rappresentare una
fonte occupazionale con potenzialità ancora inesplorate.
Numerosissime sentenze della Corte costituzionale o della magistratura
amministrativa, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno dichiarato
l'illegittimità di norme di legge o di provvedimenti amministrativi che
comprimevano a tempo indeterminato la libertà d'iniziativa economica. I
poteri pubblici possono regolare l'attività economica, ma non la possono
bloccare, pena - oltre che evidenti ed intollerabili costi economici e umani
- la violazione dell'articolo 41, primo comma, della Costituzione, secondo
cui «L'iniziativa economica privata è libera». Solo nei casi consentiti dai
commi secondo e terzo del medesimo articolo la legge ordinaria può limitare
il libero svolgimento dell'attività economica, fissando regole, programmi e
controlli per consentire che essa sia esercitata nella salvaguardia
dell'utilità sociale e comunque in modo da non recare danno alla sicurezza,
alla libertà e alla dignità umane.
Sarebbe davvero una colpa imperdonabile, anche sul piano politico e dei
generali interessi del Paese, impedire che la favorevole situazione venga
valorizzata a fondo dagli operatori del settore presenti sul territorio.
Il riconoscimento di tali figure professionali si inserisce, inoltre, nel
più ampio contesto della tutela e della valorizzazione dell'immenso
patrimonio archeologico marino del nostro Paese.
Si ipotizza che nel sommerso possano ritrovarsi beni addirittura in maggior
numero di quelli conservati nei musei della Francia, della Grecia,
dell'Italia e della Spagna. Per quanto riguarda l'Italia, basti ricordare
rinvenimenti clamorosi quali i cosiddetti «Bronzi di Riace», la nave romana
ritrovata intatta nelle acque antistanti l'antica città di Aquileia, alcune
statue bronzee nel mare di Brindisi e le navi romane a Pisa.
In riferimento alla tutela del patrimonio culturale sommerso, all'inizio di
quest'anno, e precisamente il 2 gennaio 2009, è entrata in vigore la
Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo,
che veicola il concetto che i reperti che si trovano in mare sono patrimonio
comune. Si stabilisce, così, che per patrimonio culturale subacqueo si
intende «ogni traccia» dell'esistenza umana che abbia un carattere
culturale, storico o archeologico, che sia stata parzialmente o totalmente
sott'acqua, in maniera periodica o continua, per almeno cento anni come:
siti, strutture, edifici, artefatti e resti umani insieme con i loro
contesti archeologici e naturali, navi, aerei, altri veicoli o una qualsiasi
parte di essi, del loro carico o del loro contenuto insieme con il loro
contesto archeologico e naturale, oggetti di carattere preistorico (articolo
1 della citata Convenzione).
La Convenzione non entra in merito della proprietà del patrimonio sommerso
né è volta a pregiudicare la giurisdizione o la sovranità dei singoli Stati,
ma stabilisce le regole per lo svolgimento delle attività nei siti
sottomarini, regole ampiamente condivise dal mondo dell'archeologia
subacquea.
A questo importante strumento normativo è auspicabile, dunque, associare una
tutela concreta, basata su attività di ricerca fondate su criteri
scientifici, al fine di portare a conoscenza l'esistenza di siti subacquei
di interesse archeologico e di impedire l'eventuale pericolo di depredamenti
di tali siti.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina l'accertamento dei requisiti per
l'esercizio, a scopo turistico e ricreativo, delle professioni di istruttore
subacqueo e di guida subacquea. Stabilisce altresì le norme in materia di
attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo e disciplina
l'attività subacquea a scopo turistico e ricreativo organizzata dalle
associazioni senza fini di lucro.
2. Restano ferme le competenze dell'autorità marittima previste dalla
normativa vigente sulle attività subacquee ai fini della sicurezza e degli
usi marittimi.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge per immersione subacquea a scopo turistico e
ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili volte
all'osservazione dell'ambiente marino sommerso nelle sue varie forme, diurne
e notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere
esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo ed entro i limiti e
con le procedure e i requisiti operativi previsti dal brevetto stesso.
2. Ai fini della presente legge per brevetto subacqueo si intende un
attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di istruttore
subacqueo o di guida subacquea, rilasciato da un istruttore subacqueo previo
superamento del relativo corso teorico-pratico ed emesso da
un'organizzazione didattica per attività subacquea, nazionale o
internazionale.
3. Ai fini della presente legge per organizzazioni didattiche per attività
subacquea si intendono le imprese o le associazioni a diffusione nazionale o
internazionale, italiane e straniere, nel cui percorso formativo sono
previsti, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre
alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico
comprendente: tecniche e teoria di immersioni subacquee speciali; tecniche e
teoria di salvamento e di primo soccorso specifiche per l'immersione
subacquea; tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e di gruppi
nonché di supporto a istruttori subacquei; tecniche e teoria di gestione
delle immersioni subacquee; tecniche e teoria di insegnamento delle attività
subacquee a singoli e a gruppi. Le organizzazioni didattiche devono avere
tra le proprie finalità la cultura conservativa dell'ambiente marino.
4. Ai fini della presente legge per istruttore subacqueo si intende chi, in
possesso del corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo e
non continuativo, a persone singole e a gruppi le tecniche di immersione
subacquea in tutte le sue specializzazioni.
5. Ai fini della presente legge per guida subacquea si intende chi, in
possesso del corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non
continuativo, assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o
di gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi in possesso
di un brevetto subacqueo almeno di primo livello.
6. Ai fini della presente legge per centro di immersione e di addestramento
subacqueo si intende un'impresa che opera nel settore dei servizi
specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica e
all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo turistico e ricreativo,
mediante opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e
sulla base di requisiti operativi che garantiscono la massima sicurezza dei
clienti e di chi li applica, nonché il rispetto delle vigenti norme
antinfortunistiche e di tutela dell'ambiente.
Art. 3.
(Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo).
1. Le regioni predispongono l'elenco regionale degli operatori del turismo
subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) istruttori subacquei;
b) guide subacquee;
c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
d) organizzazioni didattiche per attività subacquea;
e) associazioni senza fini di lucro.
Art. 4.
(Esercizio delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea).
1. L'esercizio delle professioni di istruttore subacqueo e di guida
subacquea è subordinato all'iscrizione nelle specifiche sezioni dell'elenco
regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b). Ai fini
dell'iscrizione gli istruttori e le guide subacquei devono possedere i
seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea.
Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro
posizione ai sensi della normativa vigente;
c) godimento dei diritti civili;
d) diploma della scuola dell'obbligo di istruzione o titoli equivalenti
conseguiti all'estero;
e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea emesso da
un'organizzazione didattica ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i
rischi derivanti alle persone dalla partecipazione all'attività svolta.
2. Le attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea possono essere
svolte:
a) all'interno di centri di immersione e di addestramento subacqueo di cui
all'articolo 5;
b) all'interno delle associazioni senza fini di lucro di cui all'articolo 7;
c) in modo autonomo.
Art. 5.
(Attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo).
1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di
addestramento subacqueo sono subordinati all'iscrizione nella specifica
sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). Ai
fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:
a) partita IVA;
b) iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o in un altro registro previsto dalla normativa vigente;
c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività
teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni subacquee e
per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di
antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento;
e) idonee dotazioni di pronto soccorso;
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per
rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.
2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo che svolgono attività
stagionale, possono essere iscritti nella specifica sezione dell'elenco
regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), purché il periodo di
apertura sia pari ad almeno centoventi giorni continuativi.
3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo nell'esercizio della
propria attività devono avvalersi di istruttori e di guide iscritti nelle
specifiche sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a) e b).
Art. 6.
(Uso della denominazione).
1. La denominazione di centro di immersione e di addestramento subacqueo è
riservata alle imprese che hanno ottenuto l'iscrizione nella sezione
specifica dell'elenco regionale di cui di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), ai sensi dell'articolo 5.
2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo di cui al comma 1
ha altresì diritto ad aggiungere a tale denominazione generale una
denominazione specifica che lo identifica in modo esclusivo.
3. Nei centri di immersione e di addestramento subacqueo deve essere esposta
in modo ben visibile una copia attestante l'iscrizione nella specifica
sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),
con l'indicazione dell'eventuale denominazione aggiuntiva di cui al comma 2
del presente articolo e delle attività autorizzate. Un'analoga
documentazione deve essere esibita nelle sedi delle associazioni senza fini
di lucro di cui all'articolo 7.
Art. 7.
(Organizzazioni didattiche per attività subacquea).
1. Le organizzazioni didattiche per attività subacquea che intendono
esercitare tale attività devono essere iscritte nella specifica sezione
dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, le organizzazioni didattiche
per attività subacquea devono indicare:
a) il nome, la sede e il rappresentante legale dell'organizzazione;
b) i nominativi degli istituti subacquei iscritti nella specifica sezione
dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), incaricati
dell'attività didattica;
c) le eventuali sedi e i responsabili legali regionali;
d) il tipo di attività svolta;
e) una dettagliata descrizione dei diversi livelli del percorso formativo;
f) un dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione
quali manuali audiovisivi e altri supporti.
Art. 8.
(Associazioni senza fini di lucro).
1. Le associazioni senza fini di lucro a carattere nazionale, regionale e
locale, che intendono esercitare l'attività subacquea in modo continuativo,
e in via prevalentemente per i propri associati, devono essere iscritte
nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma
1, lettera e).
2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo, le
associazioni senza fini di lucro devono possedere i requisiti di cui
all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e) e f).
Art. 9.
(Autorizzazioni).
1. Le regioni stabiliscono le modalità di iscrizione nelle specifiche
sezioni del rispettivo elenco regionale di cui all'articolo 3 e di gestione
dello stesso.
2. L'iscrizione nelle specifiche sezioni dell'elenco regionale di cui
all'articolo 3 è effettuata dal competente organo regionale entro due mesi
dalla ricezione della relativa domanda corredata dalla documentazione
prescritta ai sensi della presente legge.
3. La domanda di iscrizione di cui al comma 2 si intende accolta qualora non
venga rigettata entro il termine stabilito dal medesimo comma 2.
4. L'organo regionale competente provvede a rilasciare agli interessati
l'attestazione comprovante l'avvenuta iscrizione effettuate ai sensi del
comma 2.
5. Le regioni revocano le iscrizioni effettuate ai sensi del comma 2,
qualora si verifichino inadempienze rispetto ai requisiti richiesti per le
iscrizioni stesse, ovvero nel caso in cui nello svolgimento dell'attività si
riscontrino violazioni delle norme vigenti in materia di tutela
dell'ambiente.
6. Le regioni, in sede di prima attuazione della presente legge, possono
emanare norme transitorie volte a salvaguardare le attività dei centri di
immersione e di addestramento subacqueo operanti alla data di entrata in
vigore della medesima legge.
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