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DL 2509
04-01-15

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iter parlamentare  

CAMERA DEI DEPUTATI  - XVI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 2509

d'iniziativa dei deputati

 

CARLUCCI, ANGELI, BARBIERI, BERTOLINI, BOSI, CASSINELLI, CATANOSO, CICCIOLI, LO MONTE, MARIO PEPE (PD), REALACCI, RIGONI, SARUBBI, SPECIALE, VELLA

 

Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dei centri di immersione e di addestramento subacqueo

 

Presentata il 15 giugno 2009

 

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende disciplinare - stabilendo le norme per l'accertamento dei relativi requisiti nonché per l'esercizio delle professioni di istruttore e di guida subacquei, e dell'attività dei centri di subacquee e di addestramento subacqueo a scopo ricreativo e turistico - figure nuove nel panorama delle professioni in campo turistico e non previste in modo esplicito dalla normativa vigente.
Come è noto a tutti, l'Italia trae notevoli vantaggi economici dalle attività turistiche e, a questo proposito, c'è da rilevare che una quota consistente dei flussi turistici verso l'Italia è rappresentata da circuiti internazionali e da visitatori stranieri e che a livello internazionale esiste un consolidato mercato del turismo subacqueo basato su un'offerta con caratteristiche e con figure professionali ormai standardizzate.
L'importanza del turismo per il nostro Paese, in altre parole, impone di adeguare e di diversificare costantemente la qualità dell'offerta e dei servizi erogati ma anche di favorire lo sviluppo di nuove figure professionali sempre più specializzate.
Per fronteggiare l'agguerrita concorrenza, infatti, è necessario - e unanimemente auspicato - che l'offerta turistica raggiunga i più alti livelli di qualificazione e di diversificazione.
Il richiamo del nostro Paese è fondato in larga parte sulla ricchezza e sulla varietà delle risorse naturalistiche che, tuttavia, non sono ancora sufficientemente considerate in tutta la loro potenzialità. L'ambiente marino, in particolare, nonostante rappresenti uno dei maggiori motivi di attrazione, continua ad essere considerato prevalentemente in funzione della balneazione.
Il crescente interesse a livello internazionale per le immersioni e per le osservazioni subacquee non agonistiche, inevitabilmente, ha determinato anche in Italia una vertiginosa crescita della domanda di servizi specifici in questo settore. Di conseguenza, negli ultimi anni, nonostante la generale e grave stagnazione dei livelli occupazionali, si è registrata una consistente crescita del numero di operatori professionali e dei centri di immersione subacquea lungo le nostre coste.
La presenza di operatori qualificati in questo particolare settore, oltre che produrre direttamente effetti positivi sulla occupazione, contribuisce, più in generale, a potenziare e a qualificare l'offerta turistica in Italia anche oltre il periodo estivo.
Del crescente interesse per il turismo subacqueo si sono fatte interpreti la regione Sardegna e la regione Liguria che, già da qualche anno, hanno emanato legislazioni regionali del tutto assimilabili alla presente proposta di legge e che si stanno dimostrando ampiamente rispondenti alle esigenze degli operatori subacquei che si trovano finalmente ad agire con regole certe e facilmente applicabili dopo anni di forzata illegalità.
Una corretta politica di promozione turistica dell'Italia, d'altra parte, non può certo ignorare le potenzialità offerte dal turismo subacqueo, che a livello internazionale è in continua e crescente espansione.
Esiste però un problema: gli operatori dei centri di immersione subacquea sono impossibilitati a regolarizzare la loro posizione per il conflitto o, meglio, l'assenza di norme in materia. Gli istruttori e le guide subacquei e i centri di immersione e di addestramento subacqueo a scopo ricreativo e turistico che, come già ricordato, rappresentano figure nuove nel panorama delle professioni in campo turistico, non previste in modo esplicito da alcuna legge nazionale, si trovano perciò in una paradossale situazione: hanno la necessaria professionalità, le attrezzature, i clienti e la capacità imprenditoriale ma incontrano insormontabili difficoltà nella mancanza di un'adeguata legge che consenta loro di esercitare l'attività.
Un altro aspetto paradossale è rappresentato dal fatto che, fra tutte le professioni riferibili all'area del turismo nautico, le professioni di istruttore e di guida subacquei sono quelle che a livello internazionale hanno sviluppato più di altre i propri percorsi e requisiti formativi sostanzialmente omogenei ed equivalenti. I percorsi formativi più diffusi a livello internazionale, nella maggior parte dei casi, adottano per i livelli più elevati tecniche e contenuti finalizzati non agli aspetti puramente amatoriali ma proprio all'esercizio della professione.
In sostanza, il conseguente protrarsi di tale situazione comporta oggettiva incertezza, notevoli difficoltà e gravissimi danni economici agli operatori del settore delle escursioni e delle immersioni subacquee.
Gli istruttori subacquei necessitano di strutture operative, spesso complesse, che configurano un'attività economica da inserire nella prestazione di servizi più che nella prestazione di lavoro autonomo. Essi forniscono la propria attività professionale e di servizi con mezzi propri o di altri. Un istruttore subacqueo, infatti, per svolgere la propria attività ha bisogno di un'aula, di compressori per la ricarica delle bombole di ossigeno, di attrezzature per se stesso e per i clienti e di imbarcazioni attrezzate.
I centri di immersione subacquea, che hanno dovuto fare consistenti investimenti per organizzare la loro attività con adeguate strutture e attrezzature, venendosi a trovare in condizioni di forzata e involontaria illegalità, sono costantemente esposti al rischio di gravi sanzioni e al sequestro di imbarcazioni e di attrezzature. Il fenomeno è talmente esteso che attualmente la quasi totalità degli operatori del settore si trova in condizioni di involontaria illegalità e non può lavorare serenamente.
Gli istruttori subacquei svolgono la loro attività sulla base di precise modalità di addestramento per l'immersione ricreativa e rilasciano, su tale base, dichiarazioni nelle quali si attesta il livello di addestramento raggiunto dai clienti.
Quello dell'istruttore subacqueo è, quindi, un ruolo fondamentale non solo nella fase di formazione dei propri clienti ma anche nell'ambito dell'intera industria subacquea. Impedire che questo prezioso lavoro educativo venga svolto con le adeguate garanzie che il legislatore deve fornire attraverso normative chiare e non più rinviabili significa, di fatto, bloccare un ingranaggio peculiare sul quale si basa l'intera industria subacquea.
Appare altrettanto chiaro che ciò significherebbe, inoltre, una diminuzione dell'offerta dei servizi resi dalle strutture che, nel nostro Paese, operano in ambito turistico.
Giova sicuramente menzionare il significativo apporto fornito dai citati operatori del settore alla tutela e al monitoraggio dell'ambiente marino. Da questa opera di mantenimento e di salvaguardia dell'ambiente marino arrivano due segnali inequivocabili: il positivo approccio, in termini di protezione ambientale, derivante dall'educazione fornita dagli operatori e l'instancabile opera di tutela di un patrimonio che può rappresentare una fonte occupazionale con potenzialità ancora inesplorate.
Numerosissime sentenze della Corte costituzionale o della magistratura amministrativa, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno dichiarato l'illegittimità di norme di legge o di provvedimenti amministrativi che comprimevano a tempo indeterminato la libertà d'iniziativa economica. I poteri pubblici possono regolare l'attività economica, ma non la possono bloccare, pena - oltre che evidenti ed intollerabili costi economici e umani - la violazione dell'articolo 41, primo comma, della Costituzione, secondo cui «L'iniziativa economica privata è libera». Solo nei casi consentiti dai commi secondo e terzo del medesimo articolo la legge ordinaria può limitare il libero svolgimento dell'attività economica, fissando regole, programmi e controlli per consentire che essa sia esercitata nella salvaguardia dell'utilità sociale e comunque in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umane.
Sarebbe davvero una colpa imperdonabile, anche sul piano politico e dei generali interessi del Paese, impedire che la favorevole situazione venga valorizzata a fondo dagli operatori del settore presenti sul territorio.
Il riconoscimento di tali figure professionali si inserisce, inoltre, nel più ampio contesto della tutela e della valorizzazione dell'immenso patrimonio archeologico marino del nostro Paese.
Si ipotizza che nel sommerso possano ritrovarsi beni addirittura in maggior numero di quelli conservati nei musei della Francia, della Grecia, dell'Italia e della Spagna. Per quanto riguarda l'Italia, basti ricordare rinvenimenti clamorosi quali i cosiddetti «Bronzi di Riace», la nave romana ritrovata intatta nelle acque antistanti l'antica città di Aquileia, alcune statue bronzee nel mare di Brindisi e le navi romane a Pisa.
In riferimento alla tutela del patrimonio culturale sommerso, all'inizio di quest'anno, e precisamente il 2 gennaio 2009, è entrata in vigore la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, che veicola il concetto che i reperti che si trovano in mare sono patrimonio comune. Si stabilisce, così, che per patrimonio culturale subacqueo si intende «ogni traccia» dell'esistenza umana che abbia un carattere culturale, storico o archeologico, che sia stata parzialmente o totalmente sott'acqua, in maniera periodica o continua, per almeno cento anni come: siti, strutture, edifici, artefatti e resti umani insieme con i loro contesti archeologici e naturali, navi, aerei, altri veicoli o una qualsiasi parte di essi, del loro carico o del loro contenuto insieme con il loro contesto archeologico e naturale, oggetti di carattere preistorico (articolo 1 della citata Convenzione).
La Convenzione non entra in merito della proprietà del patrimonio sommerso né è volta a pregiudicare la giurisdizione o la sovranità dei singoli Stati, ma stabilisce le regole per lo svolgimento delle attività nei siti sottomarini, regole ampiamente condivise dal mondo dell'archeologia subacquea.
A questo importante strumento normativo è auspicabile, dunque, associare una tutela concreta, basata su attività di ricerca fondate su criteri scientifici, al fine di portare a conoscenza l'esistenza di siti subacquei di interesse archeologico e di impedire l'eventuale pericolo di depredamenti di tali siti.

 


PROPOSTA DI LEGGE



Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, a scopo turistico e ricreativo, delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea. Stabilisce altresì le norme in materia di attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo e disciplina l'attività subacquea a scopo turistico e ricreativo organizzata dalle associazioni senza fini di lucro.
2. Restano ferme le competenze dell'autorità marittima previste dalla normativa vigente sulle attività subacquee ai fini della sicurezza e degli usi marittimi.


Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso nelle sue varie forme, diurne e notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo ed entro i limiti e con le procedure e i requisiti operativi previsti dal brevetto stesso.
2. Ai fini della presente legge per brevetto subacqueo si intende un attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, rilasciato da un istruttore subacqueo previo superamento del relativo corso teorico-pratico ed emesso da un'organizzazione didattica per attività subacquea, nazionale o internazionale.
3. Ai fini della presente legge per organizzazioni didattiche per attività subacquea si intendono le imprese o le associazioni a diffusione nazionale o internazionale, italiane e straniere, nel cui percorso formativo sono previsti, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico comprendente: tecniche e teoria di immersioni subacquee speciali; tecniche e teoria di salvamento e di primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea; tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e di gruppi nonché di supporto a istruttori subacquei; tecniche e teoria di gestione delle immersioni subacquee; tecniche e teoria di insegnamento delle attività subacquee a singoli e a gruppi. Le organizzazioni didattiche devono avere tra le proprie finalità la cultura conservativa dell'ambiente marino.
4. Ai fini della presente legge per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso del corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi le tecniche di immersione subacquea in tutte le sue specializzazioni.
5. Ai fini della presente legge per guida subacquea si intende chi, in possesso del corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo, assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o di gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi in possesso di un brevetto subacqueo almeno di primo livello.
6. Ai fini della presente legge per centro di immersione e di addestramento subacqueo si intende un'impresa che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo turistico e ricreativo, mediante opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di requisiti operativi che garantiscono la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica, nonché il rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e di tutela dell'ambiente.


Art. 3.
(Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo).
1. Le regioni predispongono l'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) istruttori subacquei;
b) guide subacquee;
c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
d) organizzazioni didattiche per attività subacquea;
e) associazioni senza fini di lucro.


Art. 4.
(Esercizio delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea).
1. L'esercizio delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinato all'iscrizione nelle specifiche sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b). Ai fini dell'iscrizione gli istruttori e le guide subacquei devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente;
c) godimento dei diritti civili;
d) diploma della scuola dell'obbligo di istruzione o titoli equivalenti conseguiti all'estero;
e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea emesso da un'organizzazione didattica ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione all'attività svolta.
2. Le attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea possono essere svolte:

a) all'interno di centri di immersione e di addestramento subacqueo di cui all'articolo 5;

b) all'interno delle associazioni senza fini di lucro di cui all'articolo 7;

c) in modo autonomo.



Art. 5.
(Attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo).
1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo sono subordinati all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:

a) partita IVA;

b) iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in un altro registro previsto dalla normativa vigente;


c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività teoriche;


d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni subacquee e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento;


e) idonee dotazioni di pronto soccorso;


f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.


2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), purché il periodo di apertura sia pari ad almeno centoventi giorni continuativi.
3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di istruttori e di guide iscritti nelle specifiche sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

Art. 6.
(Uso della denominazione).
1. La denominazione di centro di immersione e di addestramento subacqueo è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'iscrizione nella sezione specifica dell'elenco regionale di cui di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ai sensi dell'articolo 5.
2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo di cui al comma 1 ha altresì diritto ad aggiungere a tale denominazione generale una denominazione specifica che lo identifica in modo esclusivo.
3. Nei centri di immersione e di addestramento subacqueo deve essere esposta in modo ben visibile una copia attestante l'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), con l'indicazione dell'eventuale denominazione aggiuntiva di cui al comma 2 del presente articolo e delle attività autorizzate. Un'analoga documentazione deve essere esibita nelle sedi delle associazioni senza fini di lucro di cui all'articolo 7.


Art. 7.
(Organizzazioni didattiche per attività subacquea).
1. Le organizzazioni didattiche per attività subacquea che intendono esercitare tale attività devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, le organizzazioni didattiche per attività subacquea devono indicare:
a) il nome, la sede e il rappresentante legale dell'organizzazione;
b) i nominativi degli istituti subacquei iscritti nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), incaricati dell'attività didattica;
c) le eventuali sedi e i responsabili legali regionali;
d) il tipo di attività svolta;
e) una dettagliata descrizione dei diversi livelli del percorso formativo;
f) un dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione quali manuali audiovisivi e altri supporti.


Art. 8.
(Associazioni senza fini di lucro).
1. Le associazioni senza fini di lucro a carattere nazionale, regionale e locale, che intendono esercitare l'attività subacquea in modo continuativo, e in via prevalentemente per i propri associati, devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).
2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo, le associazioni senza fini di lucro devono possedere i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e) e f).


Art. 9.
(Autorizzazioni).
1. Le regioni stabiliscono le modalità di iscrizione nelle specifiche sezioni del rispettivo elenco regionale di cui all'articolo 3 e di gestione dello stesso.


2. L'iscrizione nelle specifiche sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 3 è effettuata dal competente organo regionale entro due mesi dalla ricezione della relativa domanda corredata dalla documentazione prescritta ai sensi della presente legge.
3. La domanda di iscrizione di cui al comma 2 si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine stabilito dal medesimo comma 2.
4. L'organo regionale competente provvede a rilasciare agli interessati l'attestazione comprovante l'avvenuta iscrizione effettuate ai sensi del comma 2.
5. Le regioni revocano le iscrizioni effettuate ai sensi del comma 2, qualora si verifichino inadempienze rispetto ai requisiti richiesti per le iscrizioni stesse, ovvero nel caso in cui nello svolgimento dell'attività si riscontrino violazioni delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente.
6. Le regioni, in sede di prima attuazione della presente legge, possono emanare norme transitorie volte a salvaguardare le attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo operanti alla data di entrata in vigore della medesima legge.