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1219
04-01-15

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Camera dei Deputati - Progetto di Legge n.1698

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI E DELLE IMPRESE SUBACQUEE ED IPERBARICHE

XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1698

PROPOSTA DI LEGGE

Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali

e norme per la prevenzione degli infortuni


Capo I

Art. 1.

(Finalità e definizioni).


        1. La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio delle attività subacquee ed iperbariche e stabilisce l'ordinamento delle attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale.
        2. Sono operatori subacquei ed iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo e non continuativo, con o senza l'ausilio di scafandri rigidi od altri mezzi immersioni in mare o acque interne, e sono iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 2.
        3. Sono imprese subacquee ed iperbariche le imprese, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che eseguono lavori subacquei o iperbarici o che producono impianti iperbarici.
        4. Sono centri di immersione subacquea le imprese, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che operano nel settore dei servizi specializzati per il turismo, il tempo libero ed il sociale, offrendo supporto all'immersione o all'addestramento subacqueo, didattico o ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
        5. Sono organizzazioni didattiche per le attività subacquee, le imprese o le associazioni, italiane ed estere, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che hanno come oggetto sociale l'esclusivo esercizio di attività di formazione ed addestramento alle attività subacquee.

Art. 2.

(Elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici

professionali).


        1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, di seguito denominato "elenco nazionale". Tale elenco è articolato in settori regionali.
        2. E' fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell'elenco nazionale di svolgere a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo ed iperbarico, o di addestramento o accompagnamento in attività subacquee.
        3. Le spese per la tenuta dell'elenco nazionale sono a totale carico degli iscritti.

Art. 3.

(Qualifiche professionali).


        1. L'iscrizione nell'elenco nazionale avviene nelle seguenti qualifiche professionali:

            a) operatore di alto fondale, che lavora utilizzando particolari attrezzature, miscele di gas e tecniche anche di saturazione;

            b) operatore di basso fondale, che effettua immersioni fino alla profondità di 50 metri;

            c) istruttore subacqueo, che insegna a singole persone, od a gruppi di persone, le tecniche d'immersione subacquea, limitatamente alla qualifica a lui riconosciuta da una organizzazione didattica per le attività subacquee di cui all'articolo 5;

            d) guida subacquea, che assiste l'istruttore nell'addestramento di persone singole, o gruppi di persone, od accompagna nelle immersioni persone singole o gruppi, limitatamente alla qualifica ottenuta da una organizzazione didattica per le attività subacquee di cui all'articolo 5;
            e) operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica e di archeologia subacquea, nell'ambito delle qualifiche operative a lui riconosciute da una organizzazione didattica per le attività subacquee di cui all'articolo 5;

            f) foto-cine-video operatore, che svolge attività di documentazione, con qualsiasi sistema effettuata, al disotto della superficie del mare o in acque interne, e limitatamente alle qualifiche operative a lui riconosciute da una organizzazione didattica per le attività subacquee di cui all'articolo 5;

            g) operatore tecnico iperbarico, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e degli impianti di saturazione, sotto la supervisione di un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee.

Art. 4.

(Requisiti per l'iscrizione

nell'elenco nazionale).


        1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale sono necessari i seguenti requisiti:

                a) maggiore età;

            b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

            c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti all'interno dell'Unione europea;

            d) brevetto corrispondente alla qualifica professionale per la quale si chiede l'iscrizione, rilasciato, previo superamento di un apposito corso teorico-pratico, da una organizzazione didattica per le attività subacquee, iscritta nel registro di cui all'articolo 5, con le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 11.

        2. Il corso di cui al comma 1, lettera d), deve prevedere un esame teorico-pratico comprendente nozioni di fisiopatologia dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, teoria e tecnica di salvamento e primo soccorso specifico per l'immersione, nozioni di tecniche di rianimazione.

Art. 5.

(Registro delle imprese subacquee ed iperbariche, dei

centri di immersione e delle organizzazioni didattiche per le

attività subacquee).


        1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro delle imprese subacquee ed iperbariche, dei centri di immersione e, in un'apposita sezione, delle organizzazioni didattiche per le attività subacquee.
        2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante apposite convenzioni, può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per la tenuta del registro.
        3. Ai fini dell'iscrizione nel registro, i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11, previo accertamento dei seguenti requisiti:

            a) esistenza di procedure di lavoro che garantiscono la sicurezza degli operatori e degli utenti ed il totale rispetto dell'ambiente. In particolare, deve essere garantita la disponibilità di dotazioni di primo soccorso e di somministrazione di ossigeno di emergenza, nonché la definizione di un protocollo di sicurezza e di emergenza, attraverso i servizi territoriali di emergenza sanitaria;

            b) idoneità tecnico-sanitaria della sede nella quale si svolge l'attività;
            c) stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura dei rischi, derivanti a terzi, dallo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, sia per le fasi previste in terra o in superficie, sia per quelle previste in immersione.

        4. E' fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5.
 

Capo II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

SUBACQUEE ED IPERBARICHE

Art. 6.

(Esercizio dell'attività di operatore

subacqueo ed iperbarico professionale).


        1. Gli operatori subacquei ed iperbarici professionali devono essere in possesso di certificazione medica di idoneità, rilasciata da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee, o di un medico sportivo, in data non antecedente i dodici mesi.
        2. Gli operatori subacquei ed iperbarici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), che usano autorespiratori ad aria, possono esercitare la propria attività fino ad una profondità massima che non ecceda quella per la quale hanno ricevuto idoneo addestramento e qualificazione da parte di una delle organizzazioni didattiche di cui all'articolo 5, e comunque secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11.
        3. Per gli operatori subacquei ed iperbarici che effettuano immersioni con ossigeno o con miscele diverse dall'aria, il limite di profondità è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 7.

(Disposizioni speciali per gli istruttori subacquei e per

le guide subacquee).


        1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è svolta nell'ambito dei centri di immersione, ovvero nell'esercizio di una impresa individuale.
        2. Gli istruttori subacquei, oltre ad essere iscritti nell'elenco nazionale, devono altresì possedere le qualifiche professionali di cui all'articolo 3, comma 1, corrispondenti alla specifica attività subacquea ed iperbarica in relazione alla quale svolgono attività didattica.
        3. Le guide subacquee possono accompagnare nelle immersioni solo persone in possesso di brevetto rilasciato da una delle organizzazioni didattiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che ne attesti l'addestramento, almeno di primo livello, ed entro i limiti stabiliti dal brevetto stesso.

Art. 8.

(Norme di sicurezza).


        1. Le imprese, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 11.
        2. Ogni istruttore ed ogni guida subacquea deve seguire, per poter esercitare la propria attività, almeno ogni due anni dalla data di rilascio del relativo brevetto, un corso di aggiornamento teorico-pratico che l'organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto è tenuta ad organizzare, pena la cancellazione dell'iscrizione dal registro di cui all'articolo 5. Le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento e la conservazione della documentazione relativa al corso sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 9.

(Attrezzature ed equipaggiamenti).


        1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti individuali e collettivi, gli impianti e le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate nelle attività subacquee ed iperbariche devono essere costruite con materiale idoneo e buona tecnica e, qualora prescritto dalle vigenti disposizioni in materia, devono essere sottoposte a collaudo ed utilizzate secondo le prescrizioni del collaudo, ed in conformità a quanto eventualmente stabilito dal regolamento di cui all'articolo 11.
        2. Alle imprese subacquee di cui all'articolo 5, che effettuano immersioni di lavoro a profondità maggiori di 12 metri, oltre quanto previsto da norme e regolamenti vigenti, è fatto obbligo di assicurare al cantiere la consulenza di un medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee che, in relazione alla tipologia del lavoro, predispone le strutture ed i protocolli necessari alla sicurezza medica del lavoro. I centri di immersione, le organizzazioni didattiche e quelle di ricerca scientifica hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza e di assicurare la reperibilità di un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee durante lo svolgimento delle immersioni.
        3. Le imprese ed i centri di immersione subacquea di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti, nel quale devono essere annotati tutti i dati relativi ad eventuali collaudi, alla manutenzione periodica richiesta dalle case costruttrici, all'utilizzo nell'attività subacquea ed iperbarica.
        4. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 3, o di inefficienza delle attrezzature, degli equipaggiamenti o degli impianti utilizzati per l'attività subacquea ed iperbarica, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro od altri organismi preposti al controllo possono procedere, in base alla gravità delle omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa ed al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro o di altri organi preposti al controllo, dispone la cancellazione dell'impresa, del centro di immersione subacquea o dell'organizzazione didattica dal registro di cui all'articolo 5.

Art. 10.

(Libretto individuale).


        1. E' istituito il libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici iscritti nell'elenco nazionale. Nel libretto devono essere annotate tutte le immersioni effettuate, certificate nel caso di rapporto di lavoro dipendente, dal responsabile tecnico o di cantiere o dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente di ricerca o del centro di immersione subacquea.
        2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati per legge.

Art. 11.

(Norme di attuazione).


        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il relativo regolamento di attuazione.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere di una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, del Comando della scuola dei vigili del fuoco sommozzatori, delle associazioni ed organizzazioni didattiche del settore e di esperti di settore. Dall'istituzione e dal funzionamento della commissione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, deliberato dal Consiglio dei ministri e corredato da una apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle Camere, per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto dal comma 1.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie).


        1. In sede di prima applicazione della presente legge possono conseguire le qualifiche di cui all'articolo 3 tutti coloro che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, dimostrano di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nelle specifiche attività corrispondenti alle medesime qualifiche, attraverso idonee attestazioni amministrative di lavori eseguiti.
        2. Possono ottenere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 le imprese, le associazioni o le organizzazioni didattiche che dimostrano, entro il termine e con le modalità di cui al comma 1, di aver operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici, ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5.
 

Art. 13.

(Disposizioni per particolari categorie

di operatori).


        1. Gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei ed iperbarici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3.
        2. Le attività di cui al comma 1 sono regolamentate dalle amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle disposizioni della presente legge.
 

Art. 14.

(Entrata in vigore).


        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale.