Camera dei Deputati - Progetto di Legge n.1698
ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI E DELLE IMPRESE SUBACQUEE ED IPERBARICHE
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1698
PROPOSTA DI LEGGE
Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche
professionali
e norme per la prevenzione degli infortuni
Capo I
Art. 1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio delle
attività subacquee ed iperbariche e stabilisce l'ordinamento delle attività
subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale.
2. Sono operatori subacquei ed iperbarici professionali coloro i
quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo e non
continuativo, con o senza l'ausilio di scafandri rigidi od altri mezzi
immersioni in mare o acque interne, e sono iscritti nell'elenco nazionale di
cui all'articolo 2.
3. Sono imprese subacquee ed iperbariche le imprese, iscritte nel
registro di cui all'articolo 5, che eseguono lavori subacquei o iperbarici o
che producono impianti iperbarici.
4. Sono centri di immersione subacquea le imprese, iscritte nel
registro di cui all'articolo 5, che operano nel settore dei servizi
specializzati per il turismo, il tempo libero ed il sociale, offrendo
supporto all'immersione o all'addestramento subacqueo, didattico o
ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e
strumentale.
5. Sono organizzazioni didattiche per le attività subacquee, le
imprese o le associazioni, italiane ed estere, iscritte nel registro di cui
all'articolo 5, che hanno come oggetto sociale l'esclusivo esercizio di
attività di formazione ed addestramento alle attività subacquee.
Art. 2.
(Elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici
professionali).
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
istituito l'elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici
professionali, di seguito denominato "elenco nazionale". Tale elenco è
articolato in settori regionali.
2. E' fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell'elenco
nazionale di svolgere a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo
e non continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo ed iperbarico,
o di addestramento o accompagnamento in attività subacquee.
3. Le spese per la tenuta dell'elenco nazionale sono a totale carico
degli iscritti.
Art. 3.
(Qualifiche professionali).
1. L'iscrizione nell'elenco nazionale avviene nelle seguenti
qualifiche professionali:
a) operatore di alto fondale, che lavora
utilizzando particolari attrezzature, miscele di gas e tecniche anche di
saturazione;
b) operatore di basso fondale, che effettua
immersioni fino alla profondità di 50 metri;
c) istruttore subacqueo, che insegna a singole
persone, od a gruppi di persone, le tecniche d'immersione subacquea,
limitatamente alla qualifica a lui riconosciuta da una organizzazione
didattica per le attività subacquee di cui all'articolo 5;
d) guida subacquea, che assiste l'istruttore
nell'addestramento di persone singole, o gruppi di persone, od accompagna
nelle immersioni persone singole o gruppi, limitatamente alla qualifica
ottenuta da una organizzazione didattica per le attività subacquee di cui
all'articolo 5;
e) operatore scientifico subacqueo, che svolge attività
di ricerca scientifica e di archeologia subacquea, nell'ambito delle
qualifiche operative a lui riconosciute da una organizzazione didattica per
le attività subacquee di cui all'articolo 5;
f) foto-cine-video operatore, che svolge attività
di documentazione, con qualsiasi sistema effettuata, al disotto della
superficie del mare o in acque interne, e limitatamente alle qualifiche
operative a lui riconosciute da una organizzazione didattica per le attività
subacquee di cui all'articolo 5;
g) operatore tecnico iperbarico, che è addetto
alla manovra delle camere iperbariche e degli impianti di saturazione, sotto
la supervisione di un medico specialista in medicina del nuoto e delle
attività subacquee.
Art. 4.
(Requisiti per l'iscrizione
nell'elenco nazionale).
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale sono necessari i
seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno
regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli
equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti
all'interno dell'Unione europea;
d) brevetto corrispondente alla qualifica
professionale per la quale si chiede l'iscrizione, rilasciato, previo
superamento di un apposito corso teorico-pratico, da una organizzazione
didattica per le attività subacquee, iscritta nel registro di cui
all'articolo 5, con le modalità individuate dal regolamento di cui
all'articolo 11.
2. Il corso di cui al comma 1, lettera d), deve prevedere un
esame teorico-pratico comprendente nozioni di fisiopatologia dell'apparato
respiratorio e cardiocircolatorio, teoria e tecnica di salvamento e primo
soccorso specifico per l'immersione, nozioni di tecniche di rianimazione.
Art. 5.
(Registro delle imprese subacquee ed iperbariche, dei
centri di immersione e delle organizzazioni didattiche per le
attività subacquee).
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
istituito il registro delle imprese subacquee ed iperbariche, dei centri di
immersione e, in un'apposita sezione, delle organizzazioni didattiche per le
attività subacquee.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante
apposite convenzioni, può avvalersi delle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, per la tenuta del registro.
3. Ai fini dell'iscrizione nel registro, i soggetti di cui al comma
1 devono essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite
dal regolamento di cui all'articolo 11, previo accertamento dei seguenti
requisiti:
a) esistenza di procedure di lavoro che
garantiscono la sicurezza degli operatori e degli utenti ed il totale
rispetto dell'ambiente. In particolare, deve essere garantita la
disponibilità di dotazioni di primo soccorso e di somministrazione di
ossigeno di emergenza, nonché la definizione di un protocollo di sicurezza e
di emergenza, attraverso i servizi territoriali di emergenza sanitaria;
b) idoneità tecnico-sanitaria della sede nella
quale si svolge l'attività;
c) stipula di una polizza assicurativa per la
responsabilità civile, a copertura dei rischi, derivanti a terzi, dallo
svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, sia per le fasi
previste in terra o in superficie, sia per quelle previste in immersione.
4. E' fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di
svolgere le attività di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5.
Capo II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
SUBACQUEE ED IPERBARICHE
Art. 6.
(Esercizio dell'attività di operatore
subacqueo ed iperbarico professionale).
1. Gli operatori subacquei ed iperbarici professionali devono essere
in possesso di certificazione medica di idoneità, rilasciata da un medico
specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee, o di un medico
sportivo, in data non antecedente i dodici mesi.
2. Gli operatori subacquei ed iperbarici di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), che usano
autorespiratori ad aria, possono esercitare la propria attività fino ad una
profondità massima che non ecceda quella per la quale hanno ricevuto idoneo
addestramento e qualificazione da parte di una delle organizzazioni
didattiche di cui all'articolo 5, e comunque secondo le modalità stabilite
dal regolamento di cui all'articolo 11.
3. Per gli operatori subacquei ed iperbarici che effettuano
immersioni con ossigeno o con miscele diverse dall'aria, il limite di
profondità è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 11.
Art. 7.
(Disposizioni speciali per gli istruttori subacquei e per
le guide subacquee).
1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è svolta
nell'ambito dei centri di immersione, ovvero nell'esercizio di una impresa
individuale.
2. Gli istruttori subacquei, oltre ad essere iscritti nell'elenco
nazionale, devono altresì possedere le qualifiche professionali di cui
all'articolo 3, comma 1, corrispondenti alla specifica attività subacquea ed
iperbarica in relazione alla quale svolgono attività didattica.
3. Le guide subacquee possono accompagnare nelle immersioni solo
persone in possesso di brevetto rilasciato da una delle organizzazioni
didattiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che ne attesti
l'addestramento, almeno di primo livello, ed entro i limiti stabiliti dal
brevetto stesso.
Art. 8.
(Norme di sicurezza).
1. Le imprese, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche
di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa
sia svolta nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e delle
prescrizioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui
all'articolo 11.
2. Ogni istruttore ed ogni guida subacquea deve seguire, per poter
esercitare la propria attività, almeno ogni due anni dalla data di rilascio
del relativo brevetto, un corso di aggiornamento teorico-pratico che
l'organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto è tenuta ad
organizzare, pena la cancellazione dell'iscrizione dal registro di cui
all'articolo 5. Le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento e la
conservazione della documentazione relativa al corso sono stabilite nel
regolamento di cui all'articolo 11.
Art. 9.
(Attrezzature ed equipaggiamenti).
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti individuali e
collettivi, gli impianti e le apparecchiature complementari usate, o pronte
ad essere usate nelle attività subacquee ed iperbariche devono essere
costruite con materiale idoneo e buona tecnica e, qualora prescritto dalle
vigenti disposizioni in materia, devono essere sottoposte a collaudo ed
utilizzate secondo le prescrizioni del collaudo, ed in conformità a quanto
eventualmente stabilito dal regolamento di cui all'articolo 11.
2. Alle imprese subacquee di cui all'articolo 5, che effettuano
immersioni di lavoro a profondità maggiori di 12 metri, oltre quanto
previsto da norme e regolamenti vigenti, è fatto obbligo di assicurare al
cantiere la consulenza di un medico specializzato in medicina del nuoto e
delle attività subacquee che, in relazione alla tipologia del lavoro,
predispone le strutture ed i protocolli necessari alla sicurezza medica del
lavoro. I centri di immersione, le organizzazioni didattiche e quelle di
ricerca scientifica hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza e
di assicurare la reperibilità di un medico specialista in medicina del nuoto
e delle attività subacquee durante lo svolgimento delle immersioni.
3. Le imprese ed i centri di immersione subacquea di cui
all'articolo 5 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e
degli equipaggiamenti, nel quale devono essere annotati tutti i dati
relativi ad eventuali collaudi, alla manutenzione periodica richiesta dalle
case costruttrici, all'utilizzo nell'attività subacquea ed iperbarica.
4. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 3, o di
inefficienza delle attrezzature, degli equipaggiamenti o degli impianti
utilizzati per l'attività subacquea ed iperbarica, la capitaneria di porto o
la direzione provinciale del lavoro od altri organismi preposti al controllo
possono procedere, in base alla gravità delle omissioni, alla temporanea
sospensione dell'attività dell'impresa ed al sequestro delle attrezzature.
Nei casi più gravi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su
segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del
lavoro o di altri organi preposti al controllo, dispone la cancellazione
dell'impresa, del centro di immersione subacquea o dell'organizzazione
didattica dal registro di cui all'articolo 5.
Art. 10.
(Libretto individuale).
1. E' istituito il libretto individuale degli operatori subacquei ed
iperbarici iscritti nell'elenco nazionale. Nel libretto devono essere
annotate tutte le immersioni effettuate, certificate nel caso di rapporto di
lavoro dipendente, dal responsabile tecnico o di cantiere o dal legale
rappresentante dell'impresa, dell'ente di ricerca o del centro di immersione
subacquea.
2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore
subacqueo ed iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile di
cantiere o agli organi abilitati per legge.
Art. 11.
(Norme di attuazione).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il
relativo regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere di una
commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
composta da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, del
Comando della scuola dei vigili del fuoco sommozzatori, delle associazioni
ed organizzazioni didattiche del settore e di esperti di settore.
Dall'istituzione e dal funzionamento della commissione non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, deliberato dal
Consiglio dei ministri e corredato da una apposita relazione cui è allegato
il parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle Camere, per l'espressione
del parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il sessantesimo
giorno antecedente la scadenza del termine previsto dal comma 1.
Art. 12.
(Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge possono
conseguire le qualifiche di cui all'articolo 3 tutti coloro che, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 11, dimostrano di avere operato in modo prevalente, per almeno
tre anni, nelle specifiche attività corrispondenti alle medesime qualifiche,
attraverso idonee attestazioni amministrative di lavori eseguiti.
2. Possono ottenere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5
le imprese, le associazioni o le organizzazioni didattiche che dimostrano,
entro il termine e con le modalità di cui al comma 1, di aver operato in
modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed
iperbarici, ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 1, commi 3,
4 e 5.
Art. 13.
(Disposizioni per particolari categorie
di operatori).
1. Gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze armate,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia
di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono considerati a tutti
gli effetti operatori subacquei ed iperbarici, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 3.
2. Le attività di cui al comma 1 sono regolamentate dalle
amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle disposizioni della
presente legge.
Art. 14.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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