TESTO UNIFICATO ADOTTATO IL 2 FEBBRAIO 2005 DALLA
COMMISSIONE XI DELLA
CAMERA, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' SUBACQUEE ED IPERBARICHE.
CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Commissione lavoro pubblico e privato (IX)
Seduta di mercoledì 2 febbraio 2005
Attività subacquee ed iperbariche (C. 1219 Arrighi e C. 1698 L. Martini).
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Capo I
LEGGE QUADRO SULL'ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali
in materia di lavori subacquei ed iperbarici e di servizi di carattere
turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della
Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell 'Unione
europea. Sono fatte salve le competenze delle Regioni, a statuto speciale e
non, delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività
subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale, individuate dai
rispettivi statuti.
2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le Regioni, di
concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze,
garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa,
anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché
l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le
informazioni ad essi relativi.
Art. 2. (Ambito di applicazione).
1. Con il termine di attività subacquee si intende
identificare quelle attività svolte, con o senza l'ausilio di
autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; si distinguono in
due differenti settori, con finalità diverse:
a) lavori subacquei ed iperbarici, effettuati da operatori subacquei ed
imprese di lavori subacquei ed iperbarici, regolamentati nel capo II della
presente legge;
b) servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da
istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di
addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati
nel capo III della presente legge.
Capo II
OPERATORI SUBACQUEI ED IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE
ED IPERBARICHE
Art. 3. (Definizioni).
1. Sono operatori subacquei ed iperbarici professionali
coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non
esclusivo o non continuativo, lavori subacquei o iperbarici in mare ed in
acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica,
oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o
veicoli subacquei.
2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che
eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono
impianti iperbarici.
Art. 4. (Elenco regionale degli operatori subacquei ed iperbarici
professionali).
1. Presso gli assessorati competenti delle Regioni è
istituito l' elenco degli operatori subacquei ed iperbarici professionali.
L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel predetto
elenco di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non
continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo ed iperbarico.
3. L'iscrizione accolta in una Regione consente
all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale
e dell'Unione europea.
Art. 5. (Qualifiche professionali).
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4,
avviene nelle seguenti qualifiche professionali:
a) operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri di
profondità con il supporto di impianti iperbarici;
b) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità
di 50 metri;
c) operatore tecnico iperbarico che è addetto alla manovra delle camere
iperbariche ed agli impianti di saturazione anche in ambiente clinico;
d) operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca
scientifica o di archeologia subacquea.
Art. 6. (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale).
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale sono
necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono
equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro
posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi
quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;
d) certificato di abilitazione professionale all'attività, rilasciato da
istituti legalmente riconosciuti;
e) idoneità medica psico-attitudinale, attestata da certificato rilasciato
da medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee,
ovvero perfezionato in medicina subacquea. Sono riconosciuti i certificati
rilasciati da medici specializzati in fisiopatologia del lavoro subacqueo.
Art. 7. (Elenco regionale delle imprese subacquee ed
iperbariche).
1. Presso gli assessorati competenti delle Regioni è
istituito l'elenco delle imprese subacquee ed iperbariche. L'elenco è
trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Per ottenere 1'iscrizione nel predetto elenco le imprese
devono possedere i seguenti requisiti:
a) un sistema di sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei
lavoratori in conformità alle leggi vigenti in materia, e con il rispetto
dell'ambiente;
b) un sistema di qualità, in conformità alle norme comunitarie;
c) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a
copertura dei rischi derivanti ai lavoratori e ai terzi nello svolgimento
delle attività subacquee ed iperbariche inclusa l'attività in immersione.
3. L'iscrizione accolta in una Regione consente all'impresa
di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e
dell'Unione europea.
4. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nell'elenco di
svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 8. (Norme di sicurezza).
1. Le imprese subacquee ed iperbariche hanno l'obbligo
di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme
di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle prescrizioni
stabilite dalla presente legge; le stesse rispondono in solido, in caso di
inosservanza delle predette norme e prescrizioni, con gli operatori
subacquei ed iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro dipendenti.
2. Gli operatori subacquei ed iperbarici che esercitano la
propria attività a titolo di imprenditore individuale e i lavoratori di
pendenti dalle imprese di cui all'articolo 7 sono tenuti a frequentare corsi
di aggiornamento teorico-pratico con particolare riguardo alle innovazioni
di tecniche di supporto cardio-respiratorio avanzato e nell'ambito della
sicurezza.
3. Le imprese subacquee ed iperbariche sono tenute a
garantire agli operatori subacquei ed iperbarici loro dipendenti la
frequenza dei predetti corsi.
4. È demandato alle Regioni il compito di definire le
modalità per le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 9. (Attrezzature ed equipaggiamenti).
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi
ed individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usate o
pronte ad essere usate nell'attività subacquea ed iperbarica, devono essere
conformi alle normative europee; inoltre, qualora prescritto dalle vigenti
disposizioni in materia, devono essere collaudati, certificati ed utilizzati
secondo le prescrizioni di collaudo.
2. Alle imprese subacquee ed iperbariche, che effettuano
immersioni di lavoro oltre i 12 metri, è fatto obbligo di assicurare la
presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera e di
indicare un medico specializzato in medicina subacquea. Le stesse imprese
hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli
equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono essere annotati tutti i
dati attinenti al collaudo, alla manutenzione ed all'utilizzo nell'attività
subacquea ed iperbarica.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2
del presente articolo, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti
usati per l'attività subacquea ed iperbarica, la Capitaneria di Porto e la
Direzione Provinciale del lavoro possono procedere, in base alle gravità ed
omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa ed al
sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, la regione interessata, su
segnalazione della Capitaneria di Porto o della Direzione Provinciale del
lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco di cui
all'articolo 7.
Art. 10. (Libretto individuale).
1. È istituito il libretto individuale degli operatori
subacquei ed iperbarici. Nel suddetto libretto devono essere annotate
l'idoneità medica, eventuali infortuni e l'iter delle immersioni effettuate,
certificate dal datore di lavoro.
2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 del presente
articolo, è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è obbligato
ad esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati per legge.
Art. 11. (Modalità di iscrizione).
1. È demandato alle Regioni il compito di definire le
modalità d'iscrizione agli elenchi regionali di cui agli articoli 4 e 7.
Art. 12. (Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge
possono iscriversi all'elenco di cui all'articolo 4 tutti gli operatori
subacquei ed iperbarici professionali con età superiore ai limiti di accesso
ai corsi professionali che, entro sei mesi dalla data di istituzione
dell'elenco stesso, dimostrino di avere operato in modo prevalente nelle
specifiche attività corrispondenti alle predette qualifiche, attraverso la
presentazione del libretto individuale correttamente compilato e
certificato.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, le
imprese potranno continuare ad operare sino a dodici mesi dall'istituzione
dell'elenco di cui all'articolo 7, in deroga al divieto di cui al medesimo
articolo 7, comma 4.
3. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui
all'articolo 7 le imprese che dimostrino, entro il medesimo termine e con le
stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, di avere operato in
modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed
iperbarici, ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 13. (Disposizioni per particolari categorie di operatori).
1. Gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze
Armate e dei Corpi Armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco, e della Croce rossa italiana, sono considerati a tutti gli
effetti operatori subacquei ed iperbarici ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 3, comma 1 della presente legge.
2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo
vengono regolamentate dalle stesse amministrazioni di appartenenza anche in
deroga alle disposizioni della presente legge.
Capo III
(Servizi subacquei turistico-ricreativi).
ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI
ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE
Art. 14. (Definizioni).
1. Per immersione subacquea a scopo turistico e
ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate da
una o più persone e finalizzate all'addestramento, ad escursioni subacquee
libere o guidate, studio del mare e delle sue forme di vita diurna e
notturna, effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque
altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona,
del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore,
possono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo,
rispettando i limiti di profondità, procedure e standard operativi stabiliti
dall'organizzazione certificante. Sono escluse dalle disposizioni della
presente legge le attività subacquee di tipo agonistico.
2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di
addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed
emesso dall'organizzazione didattica subacquea a cui l'istruttore stesso
appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico pratico.
3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di
corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui
al comma 6, insegna a persone singole e a gruppi, anche in modo non
esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo
ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore
subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.
4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente
brevetto, assiste l'Istruttore nell'addestramento di singoli o gruppi e
accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, anche in modo non
esclusivo e non continuativo.
5. Sono centri d'immersione e di addestramento subacqueo le
imprese che operano nel settore dei servizi turistico-ricreativi subacquei,
offrendo supporto all'immersione ed all'addestramento subacqueo didattico o
ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e
strumentale.
6. Sono organizzazioni didattiche subacquee le imprese o
associazioni, italiane o estere, che abbiano come oggetto sociale
principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per
l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello d'ingresso a quello
di istruttore, così come la fornitura di materiali didattici e servizi ad
istruttori, guide e centri subacquei.
Art. 15. (Elenco regionale degli operatori subacquei del settore
turistico-ricreativo).
1. Presso gli assessorati competenti delle Regioni è
istituito l'elenco degli operatori subacquei del settore
turistico-ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) istruttori subacquei;
b) guide subacquee;
c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
d) associazioni no profit.
Art. 16. (Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e guida
subacquea).
1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida
subacquea è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco
regionale di cui all'articolo 15, e può essere svolta:
a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
b) all'interno delle associazioni no profit;
c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale le guide e
gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea. Sono
equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro
posizione secondo la vigente normativa;
c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta
riabilitazione;
d) diploma della scuola dell'obbligo, o titoli equipollenti se conseguiti
all'estero;
e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al
tern1ine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame
teorico e pratico, esclusivamente da una organizzazione didattica iscritta
nell'elenco nazionale di cui al successivo articolo 19;
f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità
civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle
attività svolte;
g) idoneità medica attestata da certificato rilasciato da medico specialista
in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero esperto in medicina
subacquea, oppure perfezionato in medicina subacquea.
Art. 17. (Esercizio dell'attività di centro di immersione e di
addestramento subacqueo).
1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di
immersione e di addestramento subacqueo è subordinata all'iscrizione nella
specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Ai fini
dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione presso la Camera di commercio;
b) partita IVA;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle
normative europee, laddove previsto, ed in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tal fine i relativi
corsi effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte
nell'elenco nazionale di cui al successivo articolo 19, sono ritenuti validi
ai sensi della decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per
rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, per incidenti
connessi alle attività svolte.
2. I centri che svolgono attività stagionale, possono
essere iscritti agli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo
purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni
continuativi.
3. I centri di immersione e di addestramento subacquei,
nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide e istruttori
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di una regione italiana.
Art. 18. (Associazioni no profit).
1. Le associazioni no profit a carattere nazionale,
regionale e locale che svolgono anche attività di centro di immersione in
modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, per esercitare
l'attività devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco
regionale di cui all'articolo 15.
2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo
subacqueo, queste associazioni devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) atto costitutivo registrato e statuto;
b) codice fiscale;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle
normative europee, laddove previste, ed in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi
alle disposizioni della decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per
rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, per incidenti
connessi alle attività svolte.
3. I centri che svolgono attività stagionale, possono
essere iscritti agli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo
purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni
continuativi.
Art. 19. (Elenco nazionale delle Organizzazioni Didattiche per le
attività subacquee del settore turistico-ricreativo).
1. Presso il Ministero delle attività produttive è
istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano
all'addestramento delle attività subacquee per il settore
turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è
demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento,
direttamente oppure attraverso i propri istruttori, emettendo a convalida le
attestazioni indicate nel precedente comma 2 dell'articolo 14.
2. Possono richiedere l'iscrizione tutte le organizzazioni
didattiche operanti sul territorio nazionale, i cui corsi rispettino le
normative generali previste dalla Confederazione mondiale delle attività
subacquee (CMAS) e dal Recreational Scuba Training Council (RSTC), oppure
che abbiano i materiali didattici per lo svolgimento dei corsi previsti
dalla propria organizzazione didattica.
3. Ai fini dell'iscrizione, organizzazioni didattiche
devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:
a) nel caso di organizzazioni operanti come imprese, certificato di
iscrizione alla competente camera di commercio e certificato di attribuzione
della partiva IVA;
b) nel caso di organizzazioni operanti come associazione no profit, copia
autentica dell'atto costitutivo notarile, dello statuto vigente, del
certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata
richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;
c) nel caso di organizzazioni che operano come sedi nazionali di società o
associazioni internazionali, siano esse comunitarie che extracomunitarie,
copia autentica degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti,
oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale
all'utilizzo del marchio e del sistema d'insegnamento;
d) copia degli standard didattici di riferimento;
e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione
(manuali, audiovisivi, ed altri eventuali supporti). Per le organizzazioni
internazionali questi sussidi didattici devono essere prodotti
necessariamente in lingua italiana.
4. Alle organizzazioni didattiche subacquee non è richiesta
alcuna iscrizione in uno o più elenchi regionali di cui all'articolo 15.
Art. 20. (Uso delle denominazioni).
1. La denominazione di «Centro di immersioni e di
addestramento subacqueo» è riservata alle imprese che hanno ottenuto
l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.
2. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio
nome.
3. Nelle sedi aperte al pubblico dei centri di immersione e
di addestramento subacqueo, nonché della associazioni no profit, deve essere
esposta in modo ben visibile copia dell'iscrizione all'elenco regionale.
Art. 21. (Attrezzature).
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi
ed individuali, le apparecchiature complementari usate o pronte ad essere
usate nell'attività subacquea, compresi gli impianti ricarica dell'aria
compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti,
collaudati ed utilizzati secondo le prescrizioni legislative.
2. Le imprese di cui all'articolo 17 e le associazioni di
cui all'articolo 18 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature
e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati
tutti i dati attinenti al collaudo ed alla manutenzione delle stesse.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2,
o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività
subacquea, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro
possono procedere, in base alle gravità ed omissioni, alla temporanea
sospensione dell'attività ed al sequestro delle attrezzature. Nei casi più
gravi le Regioni, su segnalazione della Capitaneria di Porto o della
Direzione Provinciale del lavoro, dispongono la cancellazione dall'elenco di
cui all'articolo 15.
Art. 22. (Libretto individuale di immersione).
1. È istituito il libretto individuale di immersione
degli istruttori e delle guide iscritti nell'elenco regionale di cui
all'articolo 15. Nel suddetto libretto devono essere annotate le immersioni
effettuate.
2. La tenuta del libretto di cui al comma I del presente
articolo, è affidata all'operatore subacqueo, che è obbligato ad esibirlo
agli organi abilitati per legge.
Art. 23. (Disposizioni transitorie).
1. Entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco
nazionale di cui all'articolo 19, le organizzazioni didattiche devono
presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso.
2. Entro sei mesi dalla data di istituzione degli elenchi
regionali di cui all'articolo 15, gli operatori subacquei devono presentare
la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso. Sono fatte salve le
avvenute iscrizioni presso le Regioni che alla data di entrata in vigore
della presente legge hanno già istituito gli elenchi regionali. Le Regioni
che hanno emanato proprie nom1ative in materia, dovranno comunque adeguarle
alla presente legge entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
stessa, al fine di avere una regolamentazione omologa su tutto il territorio
nazionale.
3. Nel caso in cui le Regioni non provvedano a definire le
modalità che rendano possibile l'iscrizione negli elenchi previsti
dall'articolo 15, gli operatori subacquei di cui al medesimo articolo
potranno ugualmente svolgere la loro attività, notificando con raccomandata
alla Regione competente la loro esistenza sul territorio, autocertificando
l'esistenza dei necessari requisiti. Copia della notifica dovrà essere
conservata presso il domicilio dell'interessato, qualora persona fisica,
oppure presso la sede legale od operativa, qualora persona giuridica.
4. Le Regioni, in sede di prima applicazione della presente
legge, possono emanare ulteriori nonne transitorie volte a salvaguardare le
attività delle categorie di cui all'articolo 15 già esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Capo IV
ENTRATA IN VIGORE
DELLA LEGGE QUADRO SULL'ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE
Art. 24. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Sono da ritenersi abrogate tutte le leggi ed i
regolamenti preesistenti in materia, se non adeguati alla presente legge
come previsto dall'articolo 23.
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