Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).
I LAVORI NELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
XI Commissione
Testo Unificato elaborato dal Comitato Ristretto,
alla fine della riunione del 16 Settembre 2009, alla conclusione dei
lavori per l'esame della proposta "Disciplina
delle attività subacquee e iperbariche (C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e
C. 2509 Carlucci).
Capo II
OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E
IPERBARICHE
Art. 3.
(Definizioni).
1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali
compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non
continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare
e in acque interne, marittime e non, a profondità con pressione
superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con
l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori
subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.
Art. 4.
(Qualifiche professionali ed ambiti operativi).
1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende
per operatore tecnico subacqueo, di seguito definito con l'acronimo OTS,
colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso
apposito iter formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a
scopo lavorativo a profondità e pressione variabile, in rapporto al
proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali
di protezione termica e sistemi ed attrezzature per la respirazione di
gas compressi.
2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le
seguenti qualifiche professionali:
a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla
profondità di 50 metri;
b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre i 50
metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
c) operatore tecnico iperbarico, di seguito definito con l'acronimo OTI,
che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di
saturazione ovvero colui il quale, avendo acquisito le necessarie
competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di manovrare
ed utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee
professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti
iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali condizioni
fisiologiche.
Art. 5.
(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).
1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il registro degli operatori subacquei ed iperbarici
professionali.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al
comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo
e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI, come definiti ai
sensi dell'articolo 4.
3. L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento
marittimo consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto
il territorio nazionale e nell'ambito europeo.
Art. 6.
(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e
iperbarici professionali).
1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti
requisiti:
a) la maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea.
Possono richiedere l'iscrizione anche i cittadini di Stati non facenti
parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di
soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina
nazionale in materia di immigrazione;
c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi
quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;
d) diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di
qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato
brevetto di sommozzatore, con riferimento alla voce n. 621600 del
Prontuario dei codici vigente, rilasciato da istituti statali o da
centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o
accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione
professionale conformi agli standard internazionali dell'Health and
Safety Executive (HSE), ed effettuati secondo le modalità previste
dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative
leggi regionali di attuazione, ovvero aver prestato servizio, per almeno
un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o di
incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza
o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di
sommozzatore. Peri cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea è
considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo
riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per
l'espletamento dell'attività sommozzatoria professionale;
e) in alternativa rispetto a quanto previsto alla lettera d), aver
conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di
un corpo dello Stato;
f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato
cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del
sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un
medico designato dal capo del compartimento marittimo o da un medico del
Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (di seguito SASN
che si avvale a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto
del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979) o anche da un medico
specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico
diplomato da master universitario di II livello in medicina subacquea ed
iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di livello II A
DMAC/EDTC med, di seguito denominato «medico subacqueo»; sono comunque
esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i
soggetti tossicodipendenti;
g) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena
superiore ai tre anni oppure per un delitto contro la fede pubblica che
preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione.
2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale
per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se
legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.
3. Al personale iscritto nelle matricole della gente di mare in possesso
dei requisiti di cui al presente articolo può essere rilasciato, su
richiesta dell'interessato alla autorità marittima, il libretto di
navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice della
navigazione ed ai sensi dell'articolo 220 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione.
4. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il
libretto di ricognizione di cui al comma secondo dell'articolo 132 del
codice della navigazione.
5. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione
si applicano le disposizioni del codice della navigazione e relativo
regolamento.
Art. 7.
(Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso gli accertamenti
medico-sanitari).
1. La persistenza dei requisiti fisici di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera f), è condizione per l'esercizio della professione di operatore
subacqueo o iperbarico.
2. Ciascun operatore deve essere sottoposto a visita medica dettagliata
per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica,
effettuata secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera f) da parte del medico del porto o del SASN o anche da un medico
subacqueo:
a) in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per
la riammissione all'esercizio dell'attività professionale;
b) annualmente, con la previsione che, dopo il compimento del
quarantacinquesimo anno di età, devono essere disposti accertamenti
appropriati per la sorveglianza del danno da esposizione a lungo termine
all'ambiente iperbarico.
3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la
sospensione della validità abilitativa del libretto di cui all'articolo
9 e conseguentemente dell'attività relativa sino alla successiva
regolarizzazione della posizione dell'interessato.
4. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera f), e quelle sancite dal presente articolo è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito
della visita, a una commissione istituita presso il compartimento
marittimo e composta da tre medici esperti in medicina subacquea e
designati:
a) uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento
marittimo;
b) uno dal Ministero della Salute;
c) uno dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (di seguito
denominato «IPSEMA»).
Art. 8.
(Registro delle imprese di lavoro subacquee).
1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il registro delle imprese subacquee e, in un'apposita
sezione, dei centri di formazione per la formazione professionale degli
operatori subacquei ed iperbarici.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono necessari
i seguenti requisiti:
a) un sistema di gestione della sicurezza, con procedure che
garantiscano la
sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente in
materia e il rispetto dell'ambiente;
b) un sistema di gestione della qualità, in conformità alle norme
comunitarie;
c) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a
copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento delle
attività subacquee ed iperbariche;
d) numero di codice fiscale e di partita IVA;
e) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio,
industria, agricoltura, artigianato (CCIAA), con indicazione
dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli
amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci
con responsabilità personale illimitata, e dal quale risulti che
l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di
concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, per tali
ultime attestazioni, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può
essere presentato certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale
competente;
f) nominativo e generalità del datore di lavoro;
g) nominativo e generalità del responsabile per il servizio di
prevenzione e protezione (RSPP);
h) nominativo del medico competente, incluso anche il medico subacqueo
di cui all'articolo 6 comma 1, lettera f);
i) aver adempiuto agli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e malattie professionali per il personale dipendente, nei
confronti dell'IPSEMA.
3. Le variazioni dei dati di cui al comma 2 devono essere
tempestivamente comunicate al compartimento marittimo competente.
4. L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori
subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.
5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le
attività di cui all'articolo 3, comma 2.
6. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli
periodici, le imprese sono tenute a versare ai compartimenti marittimi
competenti un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione
alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, in misura
tale da coprire interamente il costo del servizio
Art. 9.
(Libretto personale operatori subacquei e iperbarici).
1. È istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il libretto
personale degli operatori subacquei ed iperbarici, di seguito definito
con l'acronimo LP.
Nel LP devono essere annotate in lingua italiana e inglese:
a) la qualifica professionale;
b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
c) l'idoneità medica;
d) l'ambito operativo: basso fondale, alto fondale o saturazione;
e) le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima
profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni
che superino le ventiquattro ore di durata complessiva;
f) i periodi di compressione in camera iperbarica;
g) l'autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività subacquee ed
iperbariche da parte del compartimento marittimo competente, in caso di
lavoratore autonomo;
h) la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un suo
rappresentante delle singole immersioni o compressioni in camera
iperbarica,
o dal committente, in caso di lavoratore autonomo;
i) la descrizione sommaria del lavoro eseguito;
l) gli eventuali infortuni.
2. Il LP di cui al comma 1, conforme al modello approvato con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
vidimato agli operatori subacquei ed iperbarici dal compartimento
marittimo competente.
3. La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico,
che è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia
chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo in
qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul
rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle
autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e
marittima.
4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza
annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare
l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo
superamento dell'esame di idoneità psico-fisica.
5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque
causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una
interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP
al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di
un certificato sanitario da parte del medico del porto o del SASN, o
anche da un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione
dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso
trattasi di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal
medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta
altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo
svolgimento dell'attività lavorativa.
6. Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di
lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e
sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di
questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito
di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività
lavorativa.
Art. 10.
(Cancellazioni).
1. Si procede alla cancellazione dai registri di cui all'articolo 5 ed
al conseguente ritiro del LP:
a) a domanda dell'interessato;
b) per morte;
c) per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto della
presente legge, a seguito degli accertamenti medico-sanitari;
d) per la perdita dei requisiti di cui alle lettere b) e g)
dell'articolo 6, comma 1;
e) per pensionamento.
Art. 11.
(Obblighi e sanzioni).
1. Il LP deve essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle
competenti autorità marittime che ne fanno richiesta. Il LP deve essere
aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato,
il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso
dell'anno.
2. L'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al
comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o
iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del
soggetto inadempiente.
3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in
assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da
1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo
sono disposti la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 nonché
l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a
tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
5. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 comporta
la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a
3.500 euro.
8. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di
applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può
proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
secondo le modalità previste
dalla normativa vigente in materia.
9. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica
di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza
l'impiego di operatori OTS e OTI regolarmente in possesso dei requisiti
previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto
dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
10. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei
confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi
cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e
l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente
impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per
ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.
11. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza
essere iscritti nel registro di cui all'articolo 5, sono puniti con
un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
12. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti
l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a
dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Art. 12.
(Norme di sicurezza).
1. Le imprese subacquee ed iperbariche hanno l'obbligo di accertare che
l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni stabilite
dalla presente legge.
Art. 13.
(Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali).
1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività diverse da quelle
specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.
Art. 14.
(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici
connessi).
1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del loro inizio, essere
autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in
cui devono essere svolti e, laddove richiesto dalla legge dai singoli
enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari.
Art. 15.
(Sanzioni relative alle autorizzazioni).
1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inosservanza di quanto
disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene
e sicurezza è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente
l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur
presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in esso
prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è
punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato.
3. In caso di recidiva del reato le autorità devono disporre il
sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella
esecuzione dei lavori.
Art. 16.
(Comitato tecnico-scientifico).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio
decreto, ad istituire, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
Comitato Tecnico per le Attività Subacquee e Iperbariche, che ha il
compito di proporre le norme tecniche relative a:
a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;
b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attività
subacquee professionali
c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse
attività iperbariche;
d) la formazione e qualificazione professionale;
e) le attrezzature e gli equipaggiamenti;
f) la medicina subacquea ed iperbarica;
g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed attività
iperbariche connesse.
2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti di
comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei.
3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare ed
aggiornare lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee ed
iperbariche professionali, con particolare riferimento alle procedure e
tecniche più qualificate ed accreditate presso le imprese e gli
organismi certificatori di rilevanza nazionale ed internazionale.
4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) due rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
b) un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
c) un rappresentante del Ministero della Salute;
d) un rappresentante dell'IPSEMA;
d) un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle imprese
maggiormente rappresentative.
5. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono limitate alle
figure degli OTS e degli OTI.
6. L'istituzione e l'attività del Comitato non comportano alcun onere
finanziario a carico del bilancio dello Stato.
7. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1
è di quattro anni ed è rinnovabile.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta,
sulla base della proposta del comitato tecnico, uno o più decreti
contenenti le norme tecniche nelle materie di cui al comma 1 del
presente articolo.
Art. 17.
(Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori
autonomi).
1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di
lavoro subacqueo e iperbarico gestita dall'IPSEMA, è esteso anche agli
operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in
forma autonoma.
2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma
dagli operatori di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla stipula
di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura
dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento di tale attività.
3. Gli estremi aggiornati delle polizze devono essere registrati sul LP.
Art. 18.
(Disposizioni transitorie).
1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, possono iscriversi nei registri i lavoratori che
dimostrino di avere operato in modo prevalente, per almeno due anni,
negli ambiti di attività corrispondenti alle qualifiche con riguardo
alle quali deve essere effettuata l'iscrizione, attraverso la
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e
della documentazione da cui risulti il versamento dei contributi
previdenziali.
2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, possono iscriversi nei registri le imprese che
dimostrino, mediante presentazione della documentazione relativa
all'adempimento degli obblighi
fiscali, di avere operato in modo prevalente, per almeno due anni, nel
settore dei lavori subacquei.
3. Al fine di consentire l'adeguamento strutturale e delle procedure
operative, le imprese potranno continuare ad operare in deroga alle
previsioni contenute nella presente legge per i dodici mesi successivi
alla sua entrata in vigore.
4. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge le
imprese, per poter continuare ad operare, dovranno comunque possedere i
requisiti di cui all'articolo 8, comma 2.
Art. 19.
(Definizioni).
1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende
l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque
interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a
escursioni subacquee, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di
vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e
fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile
all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero.
2.. Per immersioni organizzate le immersioni di cui al comma 1
organizzate da soggetti che erogano a titolo oneroso e/o gratuito
servizi a terzi o associati finalizzati all'addestramento,
all'accompagnamento di subacquei ovvero al supporto tecnico/logistico di
superficie per immersioni non guidate.
3. Per immersioni libere le immersioni di cui al comma 1 che non
rientrano nella previsione del comma 2.
4. Per centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese
commerciali, anche in forma di cooperativa, e le organizzazioni senza
scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento
subacqueo e che abbiano la disponibilità di risorse di tipo logistico,
organizzativo e strumentale. Le organizzazioni senza scopo di lucro
possono offrire i relativi servizi solo ai propri associati e nel
relativo statuto non possono essere previste limitazioni nei diritti di
voto degli stessi.
Art. 20
(Immersioni libere)
Le immersioni libere sono soggette solo agli obblighi di segnalamento di
cui all'art. 25
Art. 21
(Immersioni organizzate finalizzate all'accompagnamento di subacquei
ovvero al supporto tecnico/logistico di superficie)
1 I servizi relativi al mero trasporto di subacquei sul luogo di
immersione, senza altre prestazioni complementari, sono erogabili anche
nell'ambito di contratti di trasporto nautico di persone, locazione e
noleggio di unità navali. Inoltre, per agevolare la riconversione della
flotta peschereccia in attività ecosostenibili, sono effettuabili anche
con unità navali adibite ordinariamente all'attività di pesca
professionale.
2 I servizi relativi alla prestazione di attività complementari al
trasporto di subacquei sul luogo di immersione sono erogabili solo da
centri di immersione, fermo restando la possibilità di guide ed
istruttori di operare in via autonoma. La locazione di bombole e di
attrezzature è erogabile anche da attività commerciali che hanno come
oggetto la vendita al pubblico delle stesse.
3. Qualora sia erogato il solo supporto tecnico/logistico di superficie
la responsabilità delle attività sott'acqua è esclusivamente dei
subacquei. 4. Qualora sia erogato anche il servizio di immersione
guidata il centro di immersione risponde in solido con la guida.
5. Qualora sia erogato anche il servizio di addestramento il centro di
immersione risponde in solido con l'istruttore.
6 La natura ed i dettagli del servizio offerto devono risultare da un
contratto sottoscritto dai subacquei nel quale deve essere anche
descritto il luogo di immersione con il grado di difficoltà della
stessa. La mancanza della forma scritta o l'assenza della descrizione
dell'immersione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrava da €
500 a € 1.000 e la nullità relativa del contratto che può essere fatta
valere solo dal singolo subacqueo.
7 I centri di immersione devono avere una polizza assicurativa che copra
i rischi della responsabilità verso terzi derivanti dall'attività
subacquea e complementari per un massimale di € 10.000.000. Copia della
polizza deve essere esibita a richiesta dei clienti. L'omissione di tale
obbligo è sanzionato con la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000
e con la sospensione dell'attività fino a 6 mesi.
Art. 22
(Immersioni guidate)
1 Le immersioni guidate sono quelle immersioni nelle quali una guida
subacquea si obbliga contrattualmente, a titolo oneroso o gratuito, nei
confronti dei partecipanti a guidare l'immersione, vale a dire stabilire
il percorso, la profondità e la durata dell'immersione e/o erogare
prestazioni accessorie determinate nel contratto, anche relative a
garantire la sicurezza dei partecipanti. La guida può essere anche
dipendente o prestare in maniera autonoma la propria attività per un
centro di immersione, nel qual caso risponderà in solido con quest'ultimo
per le attività da lei direttamente effettuate.
2 La natura ed i dettagli del servizio offerto devono risultare da un
contratto sottoscritto dai subacquei nel quale deve essere anche
descritto il luogo di immersione con il grado di difficoltà della
stessa. La mancanza della forma scritta o l'assenza della descrizione
dell'immersione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrava da €
500 a € 1.000 e la nullità relativa del contratto che può essere fatta
valere solo dal singolo subacqueo. Inoltre, qualora non siano indicati i
compiti della guida, si presume che quest'ultima abbia anche assunto
l'obbligo di garantire la sicurezza dei singoli subacquei.
3. La guida subacquea deve avere una polizza assicurativa che copra i
rischi della responsabilità verso terzi derivanti dall'attività
subacquea e complementari per un massimale di € 5.000.000. Copia della
polizza deve essere esibita a richiesta dei clienti. L'omissione di tale
requisito è sanzionato con la sanzione amministrativa da € 1.000 a €
5.000 e con la sospensione dell'attività fino a 6 mesi 4. La guida
subacquea deve dimostrare ai clienti la sua qualificazione rilasciando
ad essi, prima dell'immersione, un biglietto da visita con i dati delle
qualificazioni possedute, anche rilasciate da organizzazioni didattiche
private, in modo che i clienti possano liberamente valutarle. La non
veridicità di quanto indicato è sanzionata con la sanzione
amministrativa da € 5.000 a € 10.000.
5. Il numero massimo dei subacquei guidati per singola guida è fissato
in 8.
Art. 23
(Immersioni di addestramento)
1 Le immersioni di addestramento sono quelle immersioni nelle quali un
istruttore subacqueo si obbliga contrattualmente, a titolo oneroso o
gratuito, nei confronti dei partecipanti ad insegnare tecniche
subacquee, di diverso livello a secondo della natura del corso.
L'istruttore può essere anche dipendente o prestare in maniera autonoma
la propria attività per un centro di immersione, nel qual caso
risponderà in solido con quest'ultimo per le attività da lui
direttamente effettuate.
2 La natura ed i dettagli e gli standard minimi del corso offerto devono
risultare da un contratto sottoscritto dagli allievi. La mancanza della
forma scritta o l'assenza degli standard minimi comportano l'irrogazione
di una sanzione amministrava da € 1.000 a € 2.000 e la nullità relativa
del contratto che può essere fatta valere solo dal singolo subacqueo.
3. L'istruttore subacqueo deve avere una polizza assicurativa che copra
i rischi della responsabilità verso terzi derivanti dall'attività
subacquea ed addestramento subacqueo e complementari per un massimale di
€ 5.000.000. Copia della polizza deve essere esibita a richiesta dei
clienti. L'omissione di tale requisito è sanzionato con la sanzione
amministrativa da € 2.000 a € 6.000 e con la sospensione dell'attività
fino a 6 mesi
4. L'istruttore subacqueo deve dimostrare ai clienti la sua
qualificazione indicando nel contratto od in una apposita informativa
scritta precontrattuale i dati delle qualificazioni possedute, anche
rilasciate da organizzazioni didattiche private, in modo che i clienti
possano liberamente valutarle. La non veridicità di quanto indicato è
sanzionata con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000.
5. Il numero massimo dei subacquei in acque libere per singolo
istruttore è fissato in 6.
Art. 24
(Organizzazioni didattiche subacquee)
1 le imprese o associazioni che hanno come attività, ancorché non
esclusiva, la formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee,
dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo,
nonché la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide
e centri subacquei devono obbligatoriamente pubblicare i propri standard
ed un estratto delle procedure adottate su di un sito web il cui
indirizzo deve essere riportato su tutti i moduli e gli attestati da
esse fornite.
L'omessa pubblicazione è sanzionata con la sanzione amministrativa da €
5.000 a € 20.000.
Art. 25
(Segnalamenti)
1 Nelle immersioni diurne la guida, l'istruttore o, in caso di
immersioni non guidate o non di addestramento, ciascuno dei componenti
il singolo gruppetto di subacquei in solido fra loro, ha l'obbligo di
provvedere al segnalamento con un galleggiante rosso recante bandiera
rossa con striscia diagonale bianca. La bandiera può anche essere
integrata nel galleggiante purché in maniera da non confondersi con
esso.
2 Nelle immersioni notturne tale obbligo è sostituito con un
segnalamento costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro
di orizzonte. 3 Qualora siano utilizzate unità navali di appoggio tali
segnalamenti possono essere sostituiti e/o integrati di giorno da una
bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca e da una bandiera
recante il codice alfa del codice internazionale dei segnali, di notte
da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte, issate e
poste sull'unità navale stessa.
4 I segnali diurni e notturni, in condizioni normali di visibilità,
devono essere di caratteristiche tali da potersi vedere a non meno di
300 (trecento) metri di distanza.
5 I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio
di 50 metri dalla verticale dei segnali sopradetti.
6 Solo in caso di immersioni con autorespiratore può essere possibile
per i singoli subacquei allontanarsi, ad una profondità maggiore di 10
metri, dal raggio di 50 metri dalla verticale dei segnali sopraddetti
purchè rechino con loro un pallone gonfiabile in immersione e recante su
di esso la bandiera di cui al comma 1 o, per le immersioni notturne, una
luce gialla stagna di cui al comma 2, con l'obbligo di lanciarlo in
superficie qualora si trovino a più di 50 metri dal segnale principale
ed a una profondità minore di 10 metri.
7 La violazione degli obblighi precedenti è punita con la sanzione
amministrativa da € 150 a € 300
8 Le unità navali transitanti in zona hanno l'obbligo di tenersi ad
almeno 100 metri dai segnalamenti di cui ai commi precedenti del
presente articolo e di moderare la velocità, ad eccezione di unità
trasportanti subacquei e dirette nel medesimo sito di immersione che
nella fascia dei 100 metri hanno l'obbligo di tenere i motori al minimo
e navigare a vista ponendo idonee vedette fino al punto di ormeggio.
9 La violazione degli obblighi di cui al comma 8 del presente articolo è
punita con la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 2.000 e la
sospensione della patente nautica, quando richiesta per la conduzione
dell'unità navale, per un anno.
Art. 26
(Misure di sicurezza)
1 Per le immersioni di cui all'art. 21, qualora non si svolgano da
terra, sono obbligatorie le seguenti dotazioni di sicurezza, aggiuntive
alle altre eventualmente prescritte:
a) Apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno in erogazione
continua con bombola da almeno sette litri ovvero con bombola da almeno
tre litri se munita con erogatore a domanda o sistemi analoghi.
b) Mezzo di comunicazione che consenta di allertare i centri di soccorso
con batterie di riserva
c) Bombola da almeno 15 litri contenente gas respirabile e munita di
almeno due primi stadi e quattro secondi stadi con manometro da calare
dall'unità navale di appoggio durante le immersioni ad una profondità di
5 metri.
2 La violazione degli obblighi precedenti è punita con la sanzione
amministrativa da € 350 a € 1.000
Art. 27
(Limitazioni)
1 Le immersioni di cui al primo comma dell'art. 19 possono essere
vietate, con ordinanza del Capo del Circondario marittimo, solo a
distanza inferiore a m. 150 dagli impianti fissi e dalle reti da posta,
a distanza inferiore a m. 150 dalle navi mercantili e a m. 200 delle
navi militari ancorate fuori dai porti, nelle zone di mare di regolare
transito per l'entrata e l'uscita dei porti e per l'ancoraggio ed in via
eccezionale e per un periodo non superiore a 40 giorni qualora
sopravvengono eccezionali esigenze di sicurezza e di salvaguardia della
vita umana in mare debitamente documentate. In nessun caso possono
essere imposte immersioni guidate.
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