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convegno 2007
24-01-07

 

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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

C. 344 Bellotti,  C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

 

I LAVORI NELLE  COMMISSIONI PARLAMENTARI

XI Commissione

Testo Unificato elaborato dal Comitato Ristretto, alla fine della riunione del 16 Settembre 2009, alla conclusione dei lavori per l'esame della proposta "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

 

Capo II
OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E
IPERBARICHE


Art. 3.
(Definizioni).

1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, marittime e non, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

Art. 4.
(Qualifiche professionali ed ambiti operativi).

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per operatore tecnico subacqueo, di seguito definito con l'acronimo OTS, colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e pressione variabile, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e sistemi ed attrezzature per la respirazione di gas compressi.
2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le seguenti qualifiche professionali:
a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;
b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
c) operatore tecnico iperbarico, di seguito definito con l'acronimo OTI, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di manovrare ed utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche.

Art. 5.
(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).

1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI, come definiti ai sensi dell'articolo 4.
3. L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento marittimo consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo.

Art. 6.
(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:
a) la maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea. Possono richiedere l'iscrizione anche i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;
c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;
d) diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, con riferimento alla voce n. 621600 del Prontuario dei codici vigente, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali dell'Health and Safety Executive (HSE), ed effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Peri cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività sommozzatoria professionale;
e) in alternativa rispetto a quanto previsto alla lettera d), aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato;
f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo o da un medico del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (di seguito SASN che si avvale a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979) o anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato da master universitario di II livello in medicina subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di livello II A DMAC/EDTC med, di seguito denominato «medico subacqueo»; sono comunque
esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti;
g) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena superiore ai tre anni oppure per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.
3. Al personale iscritto nelle matricole della gente di mare in possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere rilasciato, su richiesta dell'interessato alla autorità marittima, il libretto di navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice della navigazione ed ai sensi dell'articolo 220 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.
4. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il libretto di ricognizione di cui al comma secondo dell'articolo 132 del codice della navigazione.
5. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione si applicano le disposizioni del codice della navigazione e relativo regolamento.

Art. 7.
(Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso gli accertamenti medico-sanitari).

1. La persistenza dei requisiti fisici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), è condizione per l'esercizio della professione di operatore subacqueo o iperbarico.
2. Ciascun operatore deve essere sottoposto a visita medica dettagliata per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) da parte del medico del porto o del SASN o anche da un medico subacqueo:
a) in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale;
b) annualmente, con la previsione che, dopo il compimento del quarantacinquesimo anno di età, devono essere disposti accertamenti appropriati per la sorveglianza del danno da esposizione a lungo termine all'ambiente iperbarico.

3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la sospensione della validità abilitativa del libretto di cui all'articolo 9 e conseguentemente dell'attività relativa sino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato.
4. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), e quelle sancite dal presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, a una commissione istituita presso il compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in medicina subacquea e designati:
a) uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo;
b) uno dal Ministero della Salute;
c) uno dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (di seguito denominato «IPSEMA»).

Art. 8.
(Registro delle imprese di lavoro subacquee).

1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il registro delle imprese subacquee e, in un'apposita sezione, dei centri di formazione per la formazione professionale degli operatori subacquei ed iperbarici.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono necessari i seguenti requisiti:
a) un sistema di gestione della sicurezza, con procedure che garantiscano la
sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;
b) un sistema di gestione della qualità, in conformità alle norme comunitarie;
c) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche;
d) numero di codice fiscale e di partita IVA;
e) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato (CCIAA), con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata, e dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, per tali ultime attestazioni, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può essere presentato certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente;
f) nominativo e generalità del datore di lavoro;
g) nominativo e generalità del responsabile per il servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
h) nominativo del medico competente, incluso anche il medico subacqueo di cui all'articolo 6 comma 1, lettera f);
i) aver adempiuto agli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per il personale dipendente, nei confronti dell'IPSEMA.

3. Le variazioni dei dati di cui al comma 2 devono essere tempestivamente comunicate al compartimento marittimo competente.
4. L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.
5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.
6. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a versare ai compartimenti marittimi competenti un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, in misura tale da coprire interamente il costo del servizio

Art. 9.
(Libretto personale operatori subacquei e iperbarici).

1. È istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il libretto personale degli operatori subacquei ed iperbarici, di seguito definito con l'acronimo LP.
Nel LP devono essere annotate in lingua italiana e inglese:
a) la qualifica professionale;
b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
c) l'idoneità medica;
d) l'ambito operativo: basso fondale, alto fondale o saturazione;
e) le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima
profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva;
f) i periodi di compressione in camera iperbarica;
g) l'autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche da parte del compartimento marittimo competente, in caso di lavoratore autonomo;
h) la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica,
o dal committente, in caso di lavoratore autonomo;
i) la descrizione sommaria del lavoro eseguito;
l) gli eventuali infortuni.

2. Il LP di cui al comma 1, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vidimato agli operatori subacquei ed iperbarici dal compartimento marittimo competente.
3. La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo in qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima.
4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psico-fisica.
5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte del medico del porto o del SASN, o anche da un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso trattasi di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa.
6. Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa.

Art. 10.
(Cancellazioni).

1. Si procede alla cancellazione dai registri di cui all'articolo 5 ed al conseguente ritiro del LP:
a) a domanda dell'interessato;
b) per morte;
c) per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge, a seguito degli accertamenti medico-sanitari;
d) per la perdita dei requisiti di cui alle lettere b) e g) dell'articolo 6, comma 1;
e) per pensionamento.

Art. 11.
(Obblighi e sanzioni).

1. Il LP deve essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta. Il LP deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.
2. L'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.
3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo sono disposti la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
5. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 comporta la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro.
8. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste
dalla normativa vigente in materia.
9. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori OTS e OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
10. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.
11. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro di cui all'articolo 5, sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
12. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 12.
(Norme di sicurezza).

1. Le imprese subacquee ed iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 13.
(Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali).

1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività diverse da quelle specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.


Art. 14.
(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici
connessi).

1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in cui devono essere svolti e, laddove richiesto dalla legge dai singoli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari.

Art. 15.
(Sanzioni relative alle autorizzazioni).

1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in esso prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
3. In caso di recidiva del reato le autorità devono disporre il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella esecuzione dei lavori.

Art. 16.
(Comitato tecnico-scientifico).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad istituire, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Tecnico per le Attività Subacquee e Iperbariche, che ha il compito di proporre le norme tecniche relative a:
a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;
b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali
c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;
d) la formazione e qualificazione professionale;
e) le attrezzature e gli equipaggiamenti;
f) la medicina subacquea ed iperbarica;
g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed attività iperbariche connesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti di comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei.
3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare ed aggiornare lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee ed iperbariche professionali, con particolare riferimento alle procedure e tecniche più qualificate ed accreditate presso le imprese e gli organismi certificatori di rilevanza nazionale ed internazionale.
4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) due rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
b) un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
c) un rappresentante del Ministero della Salute;
d) un rappresentante dell'IPSEMA;
d) un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle imprese maggiormente rappresentative.

5. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono limitate alle figure degli OTS e degli OTI.
6. L'istituzione e l'attività del Comitato non comportano alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.
7. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1 è di quattro anni ed è rinnovabile.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta, sulla base della proposta del comitato tecnico, uno o più decreti contenenti le norme tecniche nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 17.
(Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori autonomi).

1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo e iperbarico gestita dall'IPSEMA, è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma autonoma.
2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma dagli operatori di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento di tale attività.
3. Gli estremi aggiornati delle polizze devono essere registrati sul LP.

Art. 18.
(Disposizioni transitorie).

1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nei registri i lavoratori che dimostrino di avere operato in modo prevalente, per almeno due anni, negli ambiti di attività corrispondenti alle qualifiche con riguardo alle quali deve essere effettuata l'iscrizione, attraverso la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e della documentazione da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali.
2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nei registri le imprese che dimostrino, mediante presentazione della documentazione relativa all'adempimento degli obblighi
fiscali, di avere operato in modo prevalente, per almeno due anni, nel settore dei lavori subacquei.
3. Al fine di consentire l'adeguamento strutturale e delle procedure operative, le imprese potranno continuare ad operare in deroga alle previsioni contenute nella presente legge per i dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore.
4. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge le imprese, per poter continuare ad operare, dovranno comunque possedere i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2.

 


 

Art. 19.
(Definizioni).


1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero.
2.. Per immersioni organizzate le immersioni di cui al comma 1 organizzate da soggetti che erogano a titolo oneroso e/o gratuito servizi a terzi o associati finalizzati all'addestramento, all'accompagnamento di subacquei ovvero al supporto tecnico/logistico di superficie per immersioni non guidate.
3. Per immersioni libere le immersioni di cui al comma 1 che non rientrano nella previsione del comma 2.
4. Per centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese commerciali, anche in forma di cooperativa, e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo e che abbiano la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale. Le organizzazioni senza scopo di lucro possono offrire i relativi servizi solo ai propri associati e nel relativo statuto non possono essere previste limitazioni nei diritti di voto degli stessi.

Art. 20
(Immersioni libere)
Le immersioni libere sono soggette solo agli obblighi di segnalamento di cui all'art. 25

Art. 21
(Immersioni organizzate finalizzate all'accompagnamento di subacquei ovvero al supporto tecnico/logistico di superficie)
1 I servizi relativi al mero trasporto di subacquei sul luogo di immersione, senza altre prestazioni complementari, sono erogabili anche nell'ambito di contratti di trasporto nautico di persone, locazione e noleggio di unità navali. Inoltre, per agevolare la riconversione della flotta peschereccia in attività ecosostenibili, sono effettuabili anche con unità navali adibite ordinariamente all'attività di pesca professionale.
2 I servizi relativi alla prestazione di attività complementari al trasporto di subacquei sul luogo di immersione sono erogabili solo da centri di immersione, fermo restando la possibilità di guide ed istruttori di operare in via autonoma. La locazione di bombole e di attrezzature è erogabile anche da attività commerciali che hanno come oggetto la vendita al pubblico delle stesse.
3. Qualora sia erogato il solo supporto tecnico/logistico di superficie la responsabilità delle attività sott'acqua è esclusivamente dei subacquei. 4. Qualora sia erogato anche il servizio di immersione guidata il centro di immersione risponde in solido con la guida.
5. Qualora sia erogato anche il servizio di addestramento il centro di immersione risponde in solido con l'istruttore.
6 La natura ed i dettagli del servizio offerto devono risultare da un contratto sottoscritto dai subacquei nel quale deve essere anche descritto il luogo di immersione con il grado di difficoltà della stessa. La mancanza della forma scritta o l'assenza della descrizione dell'immersione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrava da € 500 a € 1.000 e la nullità relativa del contratto che può essere fatta valere solo dal singolo subacqueo.
7 I centri di immersione devono avere una polizza assicurativa che copra i rischi della responsabilità verso terzi derivanti dall'attività subacquea e complementari per un massimale di € 10.000.000. Copia della polizza deve essere esibita a richiesta dei clienti. L'omissione di tale obbligo è sanzionato con la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 e con la sospensione dell'attività fino a 6 mesi.

Art. 22
(Immersioni guidate)

1 Le immersioni guidate sono quelle immersioni nelle quali una guida subacquea si obbliga contrattualmente, a titolo oneroso o gratuito, nei confronti dei partecipanti a guidare l'immersione, vale a dire stabilire il percorso, la profondità e la durata dell'immersione e/o erogare prestazioni accessorie determinate nel contratto, anche relative a garantire la sicurezza dei partecipanti. La guida può essere anche dipendente o prestare in maniera autonoma la propria attività per un centro di immersione, nel qual caso risponderà in solido con quest'ultimo per le attività da lei direttamente effettuate.
2 La natura ed i dettagli del servizio offerto devono risultare da un contratto sottoscritto dai subacquei nel quale deve essere anche descritto il luogo di immersione con il grado di difficoltà della stessa. La mancanza della forma scritta o l'assenza della descrizione dell'immersione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrava da € 500 a € 1.000 e la nullità relativa del contratto che può essere fatta valere solo dal singolo subacqueo. Inoltre, qualora non siano indicati i compiti della guida, si presume che quest'ultima abbia anche assunto l'obbligo di garantire la sicurezza dei singoli subacquei.
3. La guida subacquea deve avere una polizza assicurativa che copra i rischi della responsabilità verso terzi derivanti dall'attività subacquea e complementari per un massimale di € 5.000.000. Copia della polizza deve essere esibita a richiesta dei clienti. L'omissione di tale requisito è sanzionato con la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 e con la sospensione dell'attività fino a 6 mesi 4. La guida subacquea deve dimostrare ai clienti la sua qualificazione rilasciando ad essi, prima dell'immersione, un biglietto da visita con i dati delle qualificazioni possedute, anche rilasciate da organizzazioni didattiche private, in modo che i clienti possano liberamente valutarle. La non veridicità di quanto indicato è sanzionata con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000.
5. Il numero massimo dei subacquei guidati per singola guida è fissato in 8.

Art. 23
(Immersioni di addestramento)

1 Le immersioni di addestramento sono quelle immersioni nelle quali un istruttore subacqueo si obbliga contrattualmente, a titolo oneroso o gratuito, nei confronti dei partecipanti ad insegnare tecniche subacquee, di diverso livello a secondo della natura del corso. L'istruttore può essere anche dipendente o prestare in maniera autonoma la propria attività per un centro di immersione, nel qual caso risponderà in solido con quest'ultimo per le attività da lui direttamente effettuate.
2 La natura ed i dettagli e gli standard minimi del corso offerto devono risultare da un contratto sottoscritto dagli allievi. La mancanza della forma scritta o l'assenza degli standard minimi comportano l'irrogazione di una sanzione amministrava da € 1.000 a € 2.000 e la nullità relativa del contratto che può essere fatta valere solo dal singolo subacqueo.
3. L'istruttore subacqueo deve avere una polizza assicurativa che copra i rischi della responsabilità verso terzi derivanti dall'attività subacquea ed addestramento subacqueo e complementari per un massimale di € 5.000.000. Copia della polizza deve essere esibita a richiesta dei clienti. L'omissione di tale requisito è sanzionato con la sanzione amministrativa da € 2.000 a € 6.000 e con la sospensione dell'attività fino a 6 mesi
4. L'istruttore subacqueo deve dimostrare ai clienti la sua qualificazione indicando nel contratto od in una apposita informativa scritta precontrattuale i dati delle qualificazioni possedute, anche rilasciate da organizzazioni didattiche private, in modo che i clienti possano liberamente valutarle. La non veridicità di quanto indicato è sanzionata con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000.
5. Il numero massimo dei subacquei in acque libere per singolo istruttore è fissato in 6.

Art. 24
(Organizzazioni didattiche subacquee)
1 le imprese o associazioni che hanno come attività, ancorché non esclusiva, la formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri subacquei devono obbligatoriamente pubblicare i propri standard ed un estratto delle procedure adottate su di un sito web il cui indirizzo deve essere riportato su tutti i moduli e gli attestati da esse fornite.
L'omessa pubblicazione è sanzionata con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 20.000.

Art. 25
(Segnalamenti)
1 Nelle immersioni diurne la guida, l'istruttore o, in caso di immersioni non guidate o non di addestramento, ciascuno dei componenti il singolo gruppetto di subacquei in solido fra loro, ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un galleggiante rosso recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. La bandiera può anche essere integrata nel galleggiante purché in maniera da non confondersi con esso.
2 Nelle immersioni notturne tale obbligo è sostituito con un segnalamento costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. 3 Qualora siano utilizzate unità navali di appoggio tali segnalamenti possono essere sostituiti e/o integrati di giorno da una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca e da una bandiera recante il codice alfa del codice internazionale dei segnali, di notte da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte, issate e poste sull'unità navale stessa.
4 I segnali diurni e notturni, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi vedere a non meno di 300 (trecento) metri di distanza.
5 I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale dei segnali sopradetti.
6 Solo in caso di immersioni con autorespiratore può essere possibile per i singoli subacquei allontanarsi, ad una profondità maggiore di 10 metri, dal raggio di 50 metri dalla verticale dei segnali sopraddetti purchè rechino con loro un pallone gonfiabile in immersione e recante su di esso la bandiera di cui al comma 1 o, per le immersioni notturne, una luce gialla stagna di cui al comma 2, con l'obbligo di lanciarlo in superficie qualora si trovino a più di 50 metri dal segnale principale ed a una profondità minore di 10 metri.
7 La violazione degli obblighi precedenti è punita con la sanzione amministrativa da € 150 a € 300
8 Le unità navali transitanti in zona hanno l'obbligo di tenersi ad almeno 100 metri dai segnalamenti di cui ai commi precedenti del presente articolo e di moderare la velocità, ad eccezione di unità trasportanti subacquei e dirette nel medesimo sito di immersione che nella fascia dei 100 metri hanno l'obbligo di tenere i motori al minimo e navigare a vista ponendo idonee vedette fino al punto di ormeggio.
9 La violazione degli obblighi di cui al comma 8 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 2.000 e la sospensione della patente nautica, quando richiesta per la conduzione dell'unità navale, per un anno.

Art. 26
(Misure di sicurezza)
1 Per le immersioni di cui all'art. 21, qualora non si svolgano da terra, sono obbligatorie le seguenti dotazioni di sicurezza, aggiuntive alle altre eventualmente prescritte:
a) Apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno in erogazione continua con bombola da almeno sette litri ovvero con bombola da almeno tre litri se munita con erogatore a domanda o sistemi analoghi.
b) Mezzo di comunicazione che consenta di allertare i centri di soccorso con batterie di riserva
c) Bombola da almeno 15 litri contenente gas respirabile e munita di almeno due primi stadi e quattro secondi stadi con manometro da calare dall'unità navale di appoggio durante le immersioni ad una profondità di 5 metri.
2 La violazione degli obblighi precedenti è punita con la sanzione amministrativa da € 350 a € 1.000

Art. 27
(Limitazioni)
1 Le immersioni di cui al primo comma dell'art. 19 possono essere vietate, con ordinanza del Capo del Circondario marittimo, solo a distanza inferiore a m. 150 dagli impianti fissi e dalle reti da posta, a distanza inferiore a m. 150 dalle navi mercantili e a m. 200 delle navi militari ancorate fuori dai porti, nelle zone di mare di regolare transito per l'entrata e l'uscita dei porti e per l'ancoraggio ed in via eccezionale e per un periodo non superiore a 40 giorni qualora sopravvengono eccezionali esigenze di sicurezza e di salvaguardia della vita umana in mare debitamente documentate. In nessun caso possono essere imposte immersioni guidate.