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la patente nautica
04-01-15

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LA PATENTE NAUTICA


 Il D.P.R. 431 del 9.10.1997 che ha approvato il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, entrato in vigore il 16 gennaio u.s.. Con circolare n. 260120 del 15 gennaio 1998 sono state fornite le istruzioni operative e di coordinamento per l'applicazione del nuovo regolamento.
Nuova disciplina delle patenti
Con DPR 431/1997 è stato approvato il nuovo regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche. La nuova normativa, come da delega legislativa, è improntata alla semplificazione delle procedure, alla trasparenza amministrativa, al ricorso diffuso all'autocertificazione, così come previsto dalla legge 15 maggio 1997 n. 127 (c.d. legge Bassanini), all'immediato rilascio della patente nautica ai candidati che hanno superato le prove di esame, all'aggiornamento della residenza ed al rinnovo della patente mediante l'invio al domicilio di un apposito talloncino adesivo di convalida.
Per la semplificazione della procedura amministrativa è stato predisposto un unico modello di domanda utilizzabile, per l'autocertificazione dei dati personali, per la richiesta di ammissione agli esami, per la convalida delle abilitazioni, per la richiesta di rilascio della patente a coloro che sono in possesso di titoli professionali marittimi, per il rilascio del duplicato delle patenti nonché per le comunicazioni relative al cambio di residenza.
La patente è unica e abilita al comando di imbarcazioni da diporto a motore, a vela con motore ausiliario e motovelieri alle seguenti specie di navigazione:
a) entro12 miglia dalla costa;
b) senza alcun limite.
A richiesta dell'interessato, la patente può essere limitata al solo motore. In tal caso il candidato non sostiene la prova pratica per la vela.



OBBLIGO DELLA PATENTE NAUTICA


1. Per i natanti (compresi gli acquascooter):
a) quando la potenza del motore installato a bordo è superiore a 30 kw o a 40,8 CV
    (1 KW = 1,36 CV) o abbiano una cilindrata:
- superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi;
- superiore a 1000 cc, se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo;
- superiore a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi, entrobordo;
 - superiore a 2000 cc, se diesel.
b) quando la navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa;
2. Per le imbarcazioni a motore, a vela con motore ausiliaria e motovelieri, aventi caratteristiche e potenze superiori a quelle indicate al precedente punto 1, a), nonché quando la navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa; per la navigazione entro 6 miglia dalla costa.
3. Per le navi da diporto : sempre;
Per il comando delle unità da diporto (natanti e imbarcazioni) è richiesta una delle patenti previste dalla legge sulla nautica in relazione alla navigazione effettivamente svolta, senza tener conto dell’abilitazione dell’unità. Quindi, chi è in possesso di una patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa può assumere il comando di un’imbarcazione da diporto (non di una nave) abilitata oltre tale limite purché la navigazione si svolge entro le dodici miglia dalla costa.
4.Per i natanti e le imbarcazioni sono previsti solo due tipi di abilitazioni, non più con riferimento alle caratteristiche tecniche dell’unità (a vela o a motore), ma solo in relazione alla distanza dalla costa.
Le nuove patenti abilitano:
a) alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;
b) alla navigazione senza alcun limite;
La patente è unica e abilita al comando delle unità da diporto (fino a 24 metri) a motore, a vela con motore ausiliario e dei motovelieri. A richiesta dell’interessato, la patente può essere limitata al solo comando di unità da diporto a motore, per la navigazione entro 12 miglia o senza limiti dalla costa.
Per il comando di unità da diporto aventi una lunghezza superiore a 24 metri (valida solo per fini lusori e non per lavoro) è necessario il possesso della patente per nave da diporto.
Nota: Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare anche le altre unità (imbarcazioni e natanti) a motore, a vela con motore ausiliario e motovelieri.



PROCEDURA PER OTTENERE LA PATENTE


a) L’apposita domanda va presentata in duplice copia all'Autorità marittima o anche agli Uffici Provinciali della MCTC, per la patente entro 12 miglia dalla costa:
b) La seconda copia della domanda vistata dall'Ufficio che la riceve, costituisce autorizzazione provvisoria ad esercitarsi a bordo delle unità da diporto per la quale si richiede la patente. L'autorizzazione è valida tre mesi e può essere prorogata per un periodo di pari durata.
c) Entro il periodo di validità dell'autorizzazione, il candidato deve dare la propria disponibilità a sostenere l'esame (prenotazione) presso l'ufficio dove ha presentato la domanda, provvedendo contestualmente a consegnare le attestazioni di pagamento delle tasse e dei tributi previsti.
d) Nei successivi 45 giorni dalla prenotazione (è bene farla per iscritto, anche a mezzo fax) i candidati saranno chiamati a sostenere le prove di esame e, se dichiarati idonei, ottenere la patente al termine delle prove stesse. I candidati che non hanno superato l'esame, teorico o quello pratico, possono ripetere la prova, una sola volta, senza dover pagare ulteriori tasse o tributi. Per dare la certezza di avere la patente entro il termine stabilito è previsto che presso le Autorità marittime possono operare contemporaneamente più commissioni di esame, formate da personale altamente qualificato.
e) Le commissioni di esame possono operare anche fuori sede. In tal caso le scuole nautiche che hanno più di dieci candidati, a proprie spese, devono richiedere alla competente Autorità marittima o della MCTC, che gli esami vengano fatti presso le loro sedi.
f) L'esaminatore è unico per le patenti entro le 12 miglia, mentre gli esaminatori sono due per le patenti senza alcun limite. La commissione è integrata dall'esperto velista, nel corso della prova pratica. Nel corso di patente limitata la prova pratica viene effettuata con un'unità a motore.
g) La prova pratica per il conseguimento della patente entro 12 miglia è svolta con un'unità da diporto (può essere anche un natante) a vela con motore ausiliario, riconosciuta idonea dalla commissione di esame. Nel caso di patente limitata al solo motore, la prova è svolta con un'unità a motore.
h) Per la navigazione senza alcun limite vale quanto detto in precedenza con la variante che la prova deve essere effettuata con un'unità iscritta nei registri abilitata alla navigazione per la quale si richiede la patente.
i) La prova pratica per la patente per nave da diporto, in caso di indisponibilità di una nave, può essere svolta con una imbarcazione di lunghezza non inferiore a venti metri.
l) Le vecchie patenti nautiche, per il comando di unità da diporto per la navigazione entro sei miglia dalla costa, abilitano alla navigazione entro dodici miglia.
m) Le vecchie patenti per il comando di unità da diporto a vela con motore ausiliario abilitano al comando di unità da diporto a motore, a vela con m.a. e motoveliero, per la navigazione rispettivamente entro 12 miglia o senza alcun limite dalla costa.
n) Le vecchie patenti che abilitano al comando di unità da diporto a motore, sono valide solo per la condotta di tali tipologie unità, per i nuovi limiti di navigazione. È prossima la fornitura dei nuovi modelli di patenti alle Autorità marittime periferiche.
o) Alla sostituzione delle vecchie patenti provvede l'ufficio marittimo o della MCTC in occasione della convalida della patente stessa.
p) Per l'aggiornamento e la convalida delle nuove patenti è previsto l'invio al proprio domicilio di un talloncino autoadesivo, a similitudine di quanto avviene per le patenti di guida automobilistiche. Per dare attuazione alla nuova procedura, è in corso la fornitura degli appositi modelli alle Autorità marittime interessate da parte del P.G.S.. Nel frattempo però le patenti nautiche continuano ad essere rinnovate con l'osservanza della precedente normativa.
p) Le patenti nautiche (a vela ed a motore) rilasciate con documenti separati, all'atto della convalida devono essere unificate.
q) Per l'educazione marinaresca e la preparazione teorico-pratica per il conseguimento delle patenti sono state istituite le "scuole nautiche", che per operare devono essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione, che ne ha anche il controllo amministrativo.
r) Le scuole nautiche attualmente esistenti, iscritte presso la Camera di Commercio, e le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 317,1995, possono richiedere l'autorizzazione alla competente regione purché abbiano idonee sistemazioni logistiche, attrezzature marinaresche, strumenti nautici, insegnanti qualificati e abbiano la disponibilità di unità da diporto corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati. Nel frattempo in attesa della normativa regionale le scuole nautiche continuano ad operare presso gli Uffici marittimi, con le norme vigenti.
Per essere ammessi a sostenere l’esame per conseguire la patente nautica, è necessario avere i sottoscritti requisiti morali. Il possesso dei requisiti sono autocertificati dall’interessato, unitamente agli altri dati personali, nel modello di domanda di ammissione all’esame. L’autorità marittima o quella della navigazione interna competente al rilascio della patente ha in ogni tempo la facoltà di accertare quanto dichiarato mediante l’acquisizione d’ufficio del casellario giudiziale
Nota: le dichiarazioni sostitutive mendaci sono perseguite penalmente.



 REQUISITI MORALI


Non possono ottenere la patente nautica:
 coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n.327 e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
 coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
 Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto
 coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla disciplina delle sostanze stupefacenti, dall’ingresso dei clandestini nel territorio nazionale o dalle disposizioni in materia doganale (contrabbando), salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.



REQUISITI FISICI


I requisiti fisici richiesti per l'ammissione agli esami sono quelli indicati nel D.P.R. 9 ottobre 1997.
Tale decreto prevede che il candidato:
 sia esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minoranze anatomiche o funzionali o psichiche che possano, comunque, pregiudicare la sicurezza del comando del mezzo al quale la patente lo abilita o impedire lo svolgimento delle varie mansioni atte a far fronte alle situazioni di pericolo o di emergenza che possano verificarsi durante la navigazione;
 non risulti dedito all'uso di bevande alcoliche o di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
 per il conseguimento o la convalida della patente nautica è necessario che l'interessato possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nei segnalamenti marittimi e nelle regole per evitare gli abbordi in mare, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
Per i soggetti monoculari, il visus dell'occhio residuo non può essere, senza correzione di lenti, inferiore a 7/10 e la visione notturna deve essere comprovata.
In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti può essere, del pari, superiore a tre diottrie.
 percepisca da ciascun orecchio la voce di conversazione con fenomeni combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, senza l'uso di apparecchi correttivi.
 altre malattie invalidanti come affezioni cardiovascolari, diabete, malattie endocrine, malattie del sistema nervoso, epilessia, malattie psichiche, malattie del sangue, malattie apparato urogenitale, sono specificate nell'allegato A del D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 431.


 
DOMANDA DI AMMISSIONE


Per essere ammesso agli esami, il candidato deve presentare istanza in duplice copia (di cui una in bollo), presso qualsiasi Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale marittimo; per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, la richiesta può essere presentata anche agli Uffici Provinciali della M.C.T.C., mentre se la patente riguarda il comando di nave da diporto la domanda va presentata solo alla Capitanerie di Porto.
L’Ufficio rilascia una copia vistata all’interessato, la quale costituisce autorizzazione provvisoria ad esercitarsi a bordo dell’unità da diporto per la quale è stata presentata la domanda di esame. L’autorizzazione è valida per tre mesi e può essere prorogata per un ulteriore periodo di pari durata.
Nota: la tassa di concessione governativa per il rilascio della patente e la marca da bollo annuale sono state soppresse.
 


DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI AMMISSIONE


A corredo della domanda il candidato deve presentare:
 Certificato medico in bollo conforme al D.P.R. 9/10/1997 n° 431 (regolamento sulla disciplina delle patenti);
·Due fotografie formato tessera;
·Attestazione relativa all'avvenuto versamento della somma di lire 25.000 sul c.c.p. n. 8003 intestato all'Ufficio del Registro Tasse CC.GG. Roma, causale: Tassa ammissione esami patente nautica (per le navi lire 125.000);
 Attestazione relativa all'avvenuto versamento della somma di lire 5.000 (per le navi lire 30.000) sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, causale: Capo XV - Capitolo n. 3570 – C.E.E.D. Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Tributo esame conseguimento patente nautica.
Alla prenotazione degli esami vanno consegnati:
· Attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto (anno 2000 lire 2.650) sul c.c.p. intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato con la causale Capo IX - Cap. 3484 C.E.E.D. - Provveditorato Generale dello Stato – pagamento stampato patente nautica.
· Marca da bollo di lire 20000. 


 
PROGRAMMA D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE AL COMANDO DI NAVI DA DIPORTO.


Prova teorica
1° Gruppo.
1.I corpi celesti, stelle, pianeti, costellazioni, la stella polare. Sistema solare, fasi lunari. La terra: figura, movimento di rotazione della terra, poli, equatore, meridiani, paralleli, il giorno e la notte. Il movimento di rivoluzione della terra, la eclittica, le stagioni;
2.la misura del tempo, fusi orari. Coordinate geografiche, volta celeste, orizzonte, zenit, punti cardinali, rosa dei venti. Fissare sulla carta un punto, date le coordinate geografiche di un punto dato;
3.magnetismo, poli magnetici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi di bussola più in uso, apparecchi da rilevamento. Magnetismo di bordo, deviazione, variazione della bussola. Controllo, giri, e compensazione delle bussole;
4.prore e rotte. Risoluzione sulla carta di tutti i problemi ordinari relativi alla navigazione stimata e costiera. Conversione delle rotte. Miglio marino. Solcometro meccanico ed altri sistemi per la misurazione della velocità della nave;
5.elementi della rotta, latitudine e longitudine, punto di partenza e di arrivo, differenza di latitudine e differenza di longitudine;
6.carte nautiche in proiezione di Mercature, vari tipi di proiezione. Impiego delle carte nautiche e degli strumenti di carteggio. Impiego delle tavole nautiche. Portolani, elenco dei fari e fanali.
2° Gruppo:
1.Cenni di meteorologia, atmosfera, pressione atmosferica, barometro. La temperatura dell’aria, i terremoti. Il vento, scala Beaufort della forza del vento. Il mare, le onde, le correnti, le maree, scala Douglas dello stato del mare:
2.Cenni elementari sul radiogoniometro e sul suo impiego pratico. Navigazione in prossimità della costa in acque ristrette. Scandaglio. Vari tipi di scandaglio. Impiego pratico del radar. Risoluzione pratica di problemi di cinematica navale.
3° Gruppo:
1.Navigazione lossodromica e ortodromica. Sestante. Verifica e maneggio per la misurazione dell’altezza degli astri e degli angoli. Lettura sestante;
2.elementi di navigazione astronomica;
3.norme sull’impiego del radiotelegrafo.
4° Gruppo:
1.principio di Archimede applicato alla nave, galleggiamento, spinta, centro di gravità. Stabilità, compartimentazione. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela e dei loro organi principali. Nozioni pratiche sull’attrezzatura e manovra delle navi;
2.sinistri marittimi (incaglio, collisione, vie d’acqua, incendio, uomo in mare). Misure per prevenirli e fronteggiarli;
3.avarie più comuni. Avaria al timone o all’elica.
5° Gruppo:
1.Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare sugli specchi d’acqua ove si svolgono altre attività nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc.. Segnalamenti di soccorso;
2.leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto. Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto. Comandante della nave da diporto: poteri e doveri prima della partenza, in corso di navigazione e all’arrivo in porto. Provvedimento per la salvezza delle persone a bordo in caso di evento pericoloso. Abbandono della nave. Eventi straordinari (sinistri, soccorsi, incendi, o infortuni gravi alle persone):obbligo della relazione all’autorità portuale o consolare. Obbligo dell’assistenza e del soccorso.
La prova teorica deve essere completata a una prova di carteggio e di calcolo.
Prova pratica
Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità le manovre necessarie, l’ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo, l’impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio.



PATENTI NAUTICHE SCADUTE:


Le patenti nautiche scadute possono essere rinnovate in qualsiasi momento presso l’Ufficio Marittimo o della M.C.T.C. (motorizzazione civile) che l’ha rilasciata (può essere presentata direttamente o inviata con raccomandata), senza tener conto della data di scadenza.



 RINNOVO DELLE VECCHIE PATENTI:


Per ottenere il rinnovo delle vecchie patenti, si deve presentare la su esposta domanda, compilando i quadri A, B, C, ed F, riguardanti i requisiti morali nonché l’eventuale possesso di altra abilitazione al comando di unità da diporto. L’ufficio ritira la vecchia patente sostituendola con il nuovo stampato previsto dal regolamento sulle patenti.



CONVALIDA DELLE NUOVE PATENTI:


Per la convalida e l’aggiornamento della residenza delle nuove patenti, va presentata la su esposta domanda (in bollo), compilando i quadri A, B, C, ed F, unitamente al certificato medico in bollo. L’ufficio invia al domicilio dell’interessato un talloncino auto-adesivo di convalida o aggiornamento che va apposto sulla patente. La procedura potrà essere attuata solo per i possessori dei nuovi modelli di patenti.
Nota: Si ricorda che l'assunzione del comando o della condotta di un'unità da diporto con la patente scaduta è punita con una sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.000.000.
NOTE GENERALI:
1) I possessori di patenti nautiche che al momento del rilascio o della conferma nella validità dell'abilitazione avevano superato il 50° anno di età ma non il 60°, possono presentare il documento al competente Ufficio per l'annotazione della proroga di validità di 5 anni, senza alcuna formalità.
2) Il Ministero, con circolare 4 novembre 1992, n. 267001 - a seguito di sentenza giurisdizionale - ha chiarito che il soggetto che regge il timone di un'unità da diporto può non essere munito necessariamente della patente nautica, sempre che a bordo vi sia altra persona, in possesso di regolare abilitazione, che assuma la responsabilità del comando e della condotta della navigazione.
3) Le patenti per il comando di unità da diporto entro le 6 miglia, rilasciata in base alla precedente normativa, abilitano alla navigazione entro 12 miglia dalla costa.
4) Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o della navigazione interna possono comandare o condurre unità da diporto nei limiti stabiliti dal decreto 5.7.1994, n. 536 (pubblicato sulla G.U. n. 216 del 15.9.1994).



CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI SENZA ESAMI


1. Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto, in servizio permanente o del ruolo ad esaurimento, possono conseguite, senza esami, le patenti di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 431/97.
2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, in servizio permanente o volontari di truppa in ferma breve, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui all'articolo 3 del D.P.R. 431/97, nei limiti dell'abilitazione in possesso. Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal personale militare della Guarda di finanza in servizio permanente o volontari di truppa in ferma breve, in possesso di specializzazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza.
3. La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche al personale delle stesse Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purché in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 431/97.
4. I requisiti per le persone indicati al comma 1, sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione.
5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare o, dai comandi della Guardia di finanza per la navigazione entro sei miglia dalla costa abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.
6. Ai fini del rilascio della patente i soggetti interessati oltre alla abilitazione indicata al comma 5, devono presentare la domanda di cui all'articolo 10, corredata dal certificato medico, marca da bollo, due foto formato tessera e le ricevute comprovanti il pagamento della tassa di rilascio e dello stampato a rigoroso rendiconto.
 


 DURATA E CONVALIDA DELLE PATENTI


 1. La patente nautica ha una durata di dieci anni dalla data di rilascio o di conferma della validità. La durata è ridotta ad anni cinque per coloro che al momento del rilascio o della convalida abbiano compiuto il sessantesimo anno di età. La richiesta di convalida può essere presentata anche prima della scadenza ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida.
2. La validità della patente, di cui al comma 1, per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali può essere limitata anche ad un periodo più breve in conformità alle prescrizioni riportate nel certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 5 del D.P.R. 431/97.
3. Le patenti nautiche scadute non consentono al titolare di assumere il comando e la condotta di unità da diporto. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida.
Per la convalida della patente il titolare deve inoltrare istanza, direttamente o con raccomandata, all'ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 5 del D.P.R. 431/97. L'interessato deve inoltre dichiarare di possedere i requisiti morali di cui all'articolo 6 del suddetto decreto, nonché l'eventuale possesso di altra abilitazione al comando o alla condotta di unità da diporto compilando a tale scopo i quadri A, B, E ed F dell’apposita domanda.
Nota : la tassa annuale è stata soppressa dall’art. 11 legge 488/99 “finanziaria anno 2000”.


 
PATENTI NAUTICHE DETERIORATE O ILLEGGIBILI


 1. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili devono essere sostituite.
2. Per ottenere la sostituzione delle patenti di cui al comma 1, l'interessato presenta al competente ufficio domanda in bollo compilando i quadri A, B, D ed F, due foto, certificato medico (in bollo), una marca da bollo e le attestazioni comprovanti il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto. La patente sostituita è ritirata ed annullata.
3. Nel documento rilasciato ai sensi del comma 2, l'ufficio provvede ad effettuare la seguente annotazione:
«Sostituisce la patente n ____________ rilasciata in data ________________».



CAMBIO DI RESIDENZA


1. In caso di cambio di residenza il titolare della patente nautica deve darne comunicazione diretta o con raccomandata all'ufficio che ha provveduto al rilascio mediante la dichiarazione sostitutiva, compilando a tale scopo il quadro A dell’apposita domanda.
2. L'ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, provvede ad aggiornare a vista il documento, ovvero ad inviare all'interessato un talloncino adesivo da applicare sul medesimo documento recante la seguente dicitura: «Patente nautica n° ____________ residente a ___________ in via _________________» seguita dalla sigla del funzionario incaricato.



  SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DELLA PATENTE NAUTICA


1. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione della patente nautica, il titolare deve fame denuncia alle autorità di pubblica sicurezza, che rilasciano attestazione della denuncia resa.
2. Il titolare della patente, per ottenere il rilascio del duplicato del documento, deve presentare al competente ufficio oltre all’apposita domanda in duplice copia (di cui una in bollo), la denuncia di cui al comma 1, le attestazioni comprovanti il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto, nonché due foto formato tessera.
3. Copia della domanda è restituita all'interessato e consente, per la durata di giorni trenta, di comandare e condurre le unità da diporto nei limiti dell'abilitazione posseduta.
4. Nel duplicato di patente l'ufficio provvede a riportare la seguente annotazione: «Duplicato della patente n° _____________ rilasciata in data _________________» seguita dalla firma del funzionario incaricato.
5. Il duplicato della patente nautica ha la validità del documento sostituito.



 REVISIONE DELLE PATENTI NAUTICHE


1. L'autorità marittima e quella della navigazione interna, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale o ad esame di idoneità i titolari di patenti nautiche qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti.
L'esito della visita medica è comunicato all'autorità marittima o a quella della M.C.T.C. che ha rilasciato !a patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni.



MOTIVI CHE PROVOCANO LA SOSPENSIONE DELLE PATENTI NAUTICHE


 1. La patente nautica è sospesa dall'autorità marittima o dalla M.C.T.C. che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici . In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneità psico-fisica.
2. La patente può essere altresì sospesa dalla competente autorità marittima o della navigazione interna in uno dei seguenti casi:
a) assunzione del comando e della condotta di unità o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
b) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni;
c) per motivi di pubblica sicurezza su richiesta del prefetto.
3. Nella ipotesi di cui al comma 2 la durata della sospensione della patente non può superare il periodo di sei mesi nei casi indicati alle lettere a) e c) e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera b) del medesimo comma.
4. La patente nautica è inoltre sospesa dalla competente. autorità marittima o della navigazione interna quando sia iniziato provvedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivatati dalla violazione delle norme sul comando e condotta delle unità e delle navi da diporto o per i delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal titolo VI, libro Il del codice penale o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione.
5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'accertamento della violazione trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto tramite il proprio comando o ufficio, all'autorità marittima del luogo dove il fatto è stato commesso ovvero al prefetto se il fatto è avvenuto nelle acque interne. Le predette autorità, ricevuti gli atti, dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnare la patente medesima, entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose il. Giudice con la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi ad un anno. Copia del provvedimento, passato in giudicato, deve essere trasmesso dalla cancelleria del giudice che lo ha emesso, nel termine di giorni quindici, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.
7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e 4 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.
8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione nel registro.



 
MOTIVI CHE PROVOCANO LA REVOCA DELLA PATENTE


 1. La patente nautica è revocata dall'autorità marittima o della navigazione interna che l'ha rilasciata nel caso in cui il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici, ovvero non sia più in possesso dei previsti requisiti morali.
2. I soggetti cui è stata revocata la patente a seguito di sentenza del giudice non possono ottenere una nuova abilitazione se non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione.



MARITTIMI IN POSSESSO DI TITOLI PROFESSIONALI


1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo sia per il traffico sia per la pesca o per la navigazione interna e muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validità, possono comandare e condurre le unità da diporto, nei limiti e con le modalità stabilite con decreto ministeriale 5 luglio 1994 n. 536.
2. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la. condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione dei motori di qualunque potenza, installati a bordo delle unità da diporto, escluse le navi da diporto.
3. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per i servizi di macchina, possono condurre motori a combustione interna o a scoppio installati sulle navi da diporto nei limiti della potenza stabilita per ciascun titolo.