ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI E DELLE IMPRESE SUBACQUEE ED IPERBARICHE
Camera dei Deputati - Progetto di Legge n.1219
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Camera dei Deputati - Il parere delle Commissioni
Iter Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica - la scheda
XIV LEGISLATURA -
PROGETTO DI LEGGE - N. 1219
PROPOSTA DI LEGGE
ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI E DELLE IMPRESE SUBACQUEE ED IPERBARICHE
Capo I
Art. 1.
(Finalità e
definizioni).
1. La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio
professionale delle attività subacquee ed iperbariche e stabilisce
l'ordinamento delle attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo
professionale.
2. Sono operatori subacquei ed iperbarici professionali coloro i
quali compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non
continuativo, immersioni in mare ed in acque interne a profondità con
pressione superiore a quella atmosferica ed a pressione atmosferica con
l'ausilio di scafandri rigidi e sono iscritti nell'elenco nazionale di cui
all'articolo 2.
3. Sono imprese subacquee ed iperbariche le imprese, iscritte nel
registro di cui all'articolo 5, che eseguono lavori subacquei o iperbarici,
inclusi i produttori di camere di decompressione e impianti iperbarici.
4. Sono centri d'immersione subacquea le imprese, iscritte nel
registro di cui all'articolo 5, che operano nel settore dei servizi
specializzati sociali, offrendo supporto all'immersione e all'addestramento
subacqueo didattico o ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico,
organizzativo e strumentale.
5. Sono organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea le
imprese o le associazioni italiane ed estere, iscritte nel registro di cui
all'articolo 5, che abbiano come oggetto sociale esclusivo l'esercizio di
attività di formazione ed addestramento alle immersioni subacquee.
Art. 2.
(Elenco
nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali).
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
istituito l'elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici
professionali, di seguito denominato "elenco nazionale". Tale elenco è
articolato in sezioni regionali.
2. E' fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell'elenco
nazionale di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e
non continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo ed iperbarico.
3. Le spese per la tenuta dell'elenco nazionale sono a totale carico
degli iscritti.
Art. 3.
(Qualifiche
professionali).
1. L'iscrizione nell'elenco nazionale avviene nelle seguenti
qualifiche professionali:
a) operatore di alto fondale, che effettua immersioni
oltre i 50 metri di profondità con tecniche anche di saturazione;
b) operatore di basso fondale, che effettua
immersioni sino alla profondità di 50 metri;
c) istruttore subacqueo, che insegna a persone
singole ed a gruppi le tecniche d'immersione subacquea, limitatamente alla
qualifica a lui riconosciuta;
d) guida subacquea, che assiste l'istruttore
subacqueo nell'addestramento di persone singole o di gruppi ed accompagna
nelle immersioni persone singole o gruppi, limitatamente alla qualifica
riconosciuta;
e) operatore scientifico subacqueo, che svolge
attività di ricerca scientifica e di archeologia subacquea;
f) operatore tecnico iperbarico, che è addetto alla
manovra delle camere iperbariche multiposto, agli impianti di saturazione,
anche in ambiente clinico.
Art. 4.
(Requisiti
per l'iscrizione nell'elenco nazionale).
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale sono necessari i
seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno
regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli
equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;
d) brevetto corrispondente alla qualifica
professionale per la quale si chiede l'iscrizione, rilasciato, previo
superamento di un apposito corso teorico-pratico, da un'organizzazione
didattica per l'immersione subacquea, con le modalità individuate dal
regolamento di cui all'articolo 11.
2. Il corso di cui al comma 1, lettera d), deve prevedere un
esame teorico-pratico comprendente nozioni di fisiopatologia respiratoria e
cardiocircolatoria, tecnica e teoria di salvataggio e primo soccorso
specifico per l'immersione e nozioni di rianimazione.
Art. 5.
(Registro
delle imprese subacquee ed iperbariche).
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
istituito il registro delle imprese subacquee ed iperbariche, dei centri di
immersione subacquea e, in un'apposita sezione, delle organizzazioni
didattiche per l'immersione subacquea.
2. Ferma restando la disposizione di cui al comma 5, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, mediante apposite convenzioni, può
avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
per la tenuta del registro.
3. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1, i
soggetti di cui al medesimo comma devono essere in possesso di apposita
abilitazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11, previo
accertamento dei seguenti requisiti:
a) esistenza di procedure di lavoro che garantiscano
la massima sicurezza degli operatori e degli utenti e il totale rispetto
dell'ambiente; in particolare deve essere garantita la disponibilità di
dotazioni di primo soccorso e di somministrazione di ossigeno di emergenza,
nonché la definizione di un percorso di sicurezza e di emergenza attraverso
i servizi territoriali di emergenza sanitaria;
b) certificazione con procedure di qualità, in
conformità alle norme comunitarie;
c) idoneità della sede nella quale si svolge
l'attività;
d) stipula di una polizza di assicurazione per
responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi nello
svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche inclusa l'attività in
immersione.
4. E' fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di
svolgere le attività di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5.
5. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a
totale carico degli iscritti.
Capo II
DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA ED IPERBARICA
Art. 6.
(Esercizio
dell'attività di operatore subacqueo ed iperbarico professionale).
1. Gli operatori subacquei ed iperbarici professionali devono essere
in possesso di certificazione medica di idoneità, rilasciata da un medico
specialista in medicina subacquea in data non antecedente a dodici mesi.
2. Gli operatori subacquei ed iperbarici di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a), b), c), d) e e), che
usano autorespiratori ad aria, a ciclo aperto, semi chiuso o chiuso, possono
esercitare la propria attività sino ad una profondità massima di 50 metri,
fatta eccezione per gli operatori professionali di cui alle lettere c)
e d), appartenenti ai centri d'immersione e ad organizzazioni
didattiche subacquee, abilitati alle immersioni denominate "tecniche" che
possono raggiungere la profondità di 60 metri, con le modalità stabilite dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 11 della presente legge.
3. Per gli operatori subacquei ed iperbarici che effettuano
immersioni con ossigeno o miscele diverse dall'aria, il limite di profondità
è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 11 della presente legge.
Art. 7.
(Disposizioni speciali per gli istruttori subacquei e le guide subacquee).
1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è svolta
nell'ambito dei centri d'immersione subacquea e delle organizzazioni
didattiche per l'immersione subacquea ovvero nell'esercizio di un'impresa
individuale.
2. Gli istruttori subacquei, oltre ad essere iscritti nell'elenco
nazionale, devono altresì possedere le qualifiche professionali di cui
all'articolo 3, comma 1, corrispondenti alla specifica attività subacquea ed
iperbarica in relazione alla quale svolgono attività di insegnamento.
3. Le guide subacquee possono accompagnare nelle immersioni solo
persone in possesso di brevetto che ne attesti l'addestramento, almeno di
primo livello, purché entro i limiti di profondità consentiti dal brevetto
stesso.
Art. 8.
(Norme di
sicurezza).
1. Le imprese, i centri e le organizzazioni di cui all'articolo 5
hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel
rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, e delle prescrizioni stabilite
dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 11. Le stesse
rispondono in solido, in caso di inosservanza delle predette norme e
prescrizioni, con gli operatori subacquei ed iperbarici di cui si avvalgono
o che sono loro dipendenti.
2. Le organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea sono
tenute ad organizzare corsi di aggiornamento teorico-pratico periodici, con
particolare riguardo alle innovazioni delle tecniche di rianimazione e
attinenti al sistema cardiorespiratorio.
3. Gli operatori subacquei ed iperbarici che esercitano la propria
attività a titolo di imprenditore individuale e i soggetti di cui al comma
1, in relazione agli operatori loro dipendenti, sono tenuti a frequentare i
corsi di cui al comma 2. Le imprese, i centri e le organizzazioni di cui
all'articolo 5 sono tenute a garantire agli operatori subacquei ed
iperbarici loro dipendenti la frequenza dei predetti corsi.
4. Il regolamento di cui all'articolo 11 detta le norme di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
Art. 9.
(Attrezzature ed equipaggiamenti).
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed
individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usate, o pronte
ad essere usate, nell'attività subacquea ed iperbarica, devono essere
costruiti con materiale idoneo e buona tecnica e, qualora prescritto dalle
vigenti disposizioni in materia, devono essere collaudati ed utilizzati
secondo le prescrizioni di collaudo ed in conformità a quanto stabilito dal
regolamento di cui all'articolo 11.
2. Alle imprese subacquee di cui all'articolo 5 che effettuano
immersioni di lavoro oltre 12 metri è fatto obbligo di assicurare la
presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera; sono
esclusi da tale obbligo i centri di immersione e le organizzazioni
didattiche e gli enti di ricerca scientifica, purché indichino un medico
specializzato in medicina subacquea e collegato con un centro iperbarico,
per i casi di emergenza.
3. Le imprese, i centri e le organizzazioni di cui all'articolo 5
hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli
equipaggiamenti in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al
collaudo alla manutenzione ed all'utilizzo nell'attività subacquea ed
iperbarica.
4. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 3, o di
inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività
subacquea ed iperbarica, la Capitaneria di porto e la Direzione provinciale
del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni, alla
temporanea sospensione dell'attività dell'impresa e al sequestro delle
attrezzature. Nei casi più gravi, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, su segnalazione della Capitaneria di porto o della Direzione
provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa, del centro o
dell'organizzazione dal registro di cui all'articolo 5.
Art. 10.
(Libretto
individuale).
1. E' istituito il libretto individuale degli operatori subacquei ed
iperbarici iscritti nell'elenco nazionale. Nel suddetto libretto devono
essere annotate le immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro
nel caso l'attività subacquea ed iperbarica sia svolta nell'ambito di un
rapporto di lavoro dipendente.
2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore
subacqueo ed iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile di
cantiere o agli organi abilitati per legge.
Art. 11.
(Norme di
attuazione).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, il relativo regolamento di
attuazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato, previo parere di una
commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
composta da rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti - Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, del
lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, della sanità e della difesa, nonché delle associazioni del settore.
Dall'istituzione e dal funzionamento della commissione non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Lo schema di regolamento, di cui al comma 1, deliberato dal
Consiglio dei ministri e corredato da una apposita relazione cui è allegato
il parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle Camere per l'espressione
del parere entro il trentunesimo giorno antecedente la scadenza del termine
previsto dal comma 1.
Art. 12.
(Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge possono
conseguire le qualifiche di cui all'articolo 3 tutti coloro che, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 11, dimostrino di avere operato in modo prevalente, per almeno
tre anni, nelle specifiche attività corrispondenti alle predette qualifiche,
attraverso idonee attestazioni amministrative di lavori eseguiti in Italia o
all'estero.
2. Possono ottenere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5
le imprese e le associazioni che dimostrino, entro il medesimo termine e con
le stesse modalità di cui al comma 1, di avere operato in modo prevalente,
per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici ovvero
nelle specifiche attività di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5.
Art. 13.
(Disposizioni per particolari categorie di operatori).
1. Gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze armate e dei
Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei ed iperbarici, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della presente legge.
2. Le attività di cui al comma 1 vengono regolamentate dalle stesse
amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle disposizioni della
presente legge.
Art. 14.
(Entrata in
vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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