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1219
04-01-15

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ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI E DELLE IMPRESE SUBACQUEE ED IPERBARICHE

 

Camera dei Deputati - Progetto di Legge n.1219 Camera dei Deputati - Il parere delle Commissioni

Iter Senato della Repubblica     -  Senato della Repubblica - la scheda  

XIV LEGISLATURA -

PROGETTO DI LEGGE - N. 1219

PROPOSTA DI LEGGE

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI E DELLE IMPRESE SUBACQUEE ED IPERBARICHE

 

Capo I

Art. 1.

(Finalità e definizioni).

        1. La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio professionale delle attività subacquee ed iperbariche e stabilisce l'ordinamento delle attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale.
        2. Sono operatori subacquei ed iperbarici professionali coloro i quali compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, immersioni in mare ed in acque interne a profondità con pressione superiore a quella atmosferica ed a pressione atmosferica con l'ausilio di scafandri rigidi e sono iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 2.
        3. Sono imprese subacquee ed iperbariche le imprese, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che eseguono lavori subacquei o iperbarici, inclusi i produttori di camere di decompressione e impianti iperbarici.
        4. Sono centri d'immersione subacquea le imprese, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che operano nel settore dei servizi specializzati sociali, offrendo supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo didattico o ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
        5. Sono organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea le imprese o le associazioni italiane ed estere, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che abbiano come oggetto sociale esclusivo l'esercizio di attività di formazione ed addestramento alle immersioni subacquee.
 

Art. 2.

(Elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali).

        1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, di seguito denominato "elenco nazionale". Tale elenco è articolato in sezioni regionali.
        2. E' fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell'elenco nazionale di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo ed iperbarico.
        3. Le spese per la tenuta dell'elenco nazionale sono a totale carico degli iscritti.
 

Art. 3.

(Qualifiche professionali).


        1. L'iscrizione nell'elenco nazionale avviene nelle seguenti qualifiche professionali:

                a) operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri di profondità con tecniche anche di saturazione;

                b) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;

                c) istruttore subacqueo, che insegna a persone singole ed a gruppi le tecniche d'immersione subacquea, limitatamente alla qualifica a lui riconosciuta;

                d) guida subacquea, che assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di persone singole o di gruppi ed accompagna nelle immersioni persone singole o gruppi, limitatamente alla qualifica riconosciuta;

                e) operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica e di archeologia subacquea;
                f) operatore tecnico iperbarico, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche multiposto, agli impianti di saturazione, anche in ambiente clinico.
 

Art. 4.

(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale).

        1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale sono necessari i seguenti requisiti:

                a) maggiore età;

                b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

                c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

                d) brevetto corrispondente alla qualifica professionale per la quale si chiede l'iscrizione, rilasciato, previo superamento di un apposito corso teorico-pratico, da un'organizzazione didattica per l'immersione subacquea, con le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 11.

        2. Il corso di cui al comma 1, lettera d), deve prevedere un esame teorico-pratico comprendente nozioni di fisiopatologia respiratoria e cardiocircolatoria, tecnica e teoria di salvataggio e primo soccorso specifico per l'immersione e nozioni di rianimazione.
 

Art. 5.

(Registro delle imprese subacquee ed iperbariche).

        1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro delle imprese subacquee ed iperbariche, dei centri di immersione subacquea e, in un'apposita sezione, delle organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea.
        2. Ferma restando la disposizione di cui al comma 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante apposite convenzioni, può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la tenuta del registro.
        3. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma devono essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11, previo accertamento dei seguenti requisiti:

                a) esistenza di procedure di lavoro che garantiscano la massima sicurezza degli operatori e degli utenti e il totale rispetto dell'ambiente; in particolare deve essere garantita la disponibilità di dotazioni di primo soccorso e di somministrazione di ossigeno di emergenza, nonché la definizione di un percorso di sicurezza e di emergenza attraverso i servizi territoriali di emergenza sanitaria;

                b) certificazione con procedure di qualità, in conformità alle norme comunitarie;

                c) idoneità della sede nella quale si svolge l'attività;

                d) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi nello svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche inclusa l'attività in immersione.

        4. E' fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5.
        5. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a totale carico degli iscritti.
 

Capo II

 

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA ED IPERBARICA

 

Art. 6.

(Esercizio dell'attività di operatore subacqueo ed iperbarico professionale).

 

        1. Gli operatori subacquei ed iperbarici professionali devono essere in possesso di certificazione medica di idoneità, rilasciata da un medico specialista in medicina subacquea in data non antecedente a dodici mesi.
        2. Gli operatori subacquei ed iperbarici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) e e), che usano autorespiratori ad aria, a ciclo aperto, semi chiuso o chiuso, possono esercitare la propria attività sino ad una profondità massima di 50 metri, fatta eccezione per gli operatori professionali di cui alle lettere c) e d), appartenenti ai centri d'immersione e ad organizzazioni didattiche subacquee, abilitati alle immersioni denominate "tecniche" che possono raggiungere la profondità di 60 metri, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11 della presente legge.
        3. Per gli operatori subacquei ed iperbarici che effettuano immersioni con ossigeno o miscele diverse dall'aria, il limite di profondità è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 11 della presente legge.
 

Art. 7.

 

(Disposizioni speciali per gli istruttori subacquei e le guide subacquee).

        1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è svolta nell'ambito dei centri d'immersione subacquea e delle organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea ovvero nell'esercizio di un'impresa individuale.
        2. Gli istruttori subacquei, oltre ad essere iscritti nell'elenco nazionale, devono altresì possedere le qualifiche professionali di cui all'articolo 3, comma 1, corrispondenti alla specifica attività subacquea ed iperbarica in relazione alla quale svolgono attività di insegnamento.
        3. Le guide subacquee possono accompagnare nelle immersioni solo persone in possesso di brevetto che ne attesti l'addestramento, almeno di primo livello, purché entro i limiti di profondità consentiti dal brevetto stesso.
 

Art. 8.

(Norme di sicurezza).

        1. Le imprese, i centri e le organizzazioni di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 11. Le stesse rispondono in solido, in caso di inosservanza delle predette norme e prescrizioni, con gli operatori subacquei ed iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro dipendenti.
        2. Le organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea sono tenute ad organizzare corsi di aggiornamento teorico-pratico periodici, con particolare riguardo alle innovazioni delle tecniche di rianimazione e attinenti al sistema cardiorespiratorio.
        3. Gli operatori subacquei ed iperbarici che esercitano la propria attività a titolo di imprenditore individuale e i soggetti di cui al comma 1, in relazione agli operatori loro dipendenti, sono tenuti a frequentare i corsi di cui al comma 2. Le imprese, i centri e le organizzazioni di cui all'articolo 5 sono tenute a garantire agli operatori subacquei ed iperbarici loro dipendenti la frequenza dei predetti corsi.
        4. Il regolamento di cui all'articolo 11 detta le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
 

Art. 9.

(Attrezzature ed equipaggiamenti).

        1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea ed iperbarica, devono essere costruiti con materiale idoneo e buona tecnica e, qualora prescritto dalle vigenti disposizioni in materia, devono essere collaudati ed utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo ed in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 11.
        2. Alle imprese subacquee di cui all'articolo 5 che effettuano immersioni di lavoro oltre 12 metri è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera; sono esclusi da tale obbligo i centri di immersione e le organizzazioni didattiche e gli enti di ricerca scientifica, purché indichino un medico specializzato in medicina subacquea e collegato con un centro iperbarico, per i casi di emergenza.
        3. Le imprese, i centri e le organizzazioni di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo alla manutenzione ed all'utilizzo nell'attività subacquea ed iperbarica.
        4. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 3, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea ed iperbarica, la Capitaneria di porto e la Direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su segnalazione della Capitaneria di porto o della Direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa, del centro o dell'organizzazione dal registro di cui all'articolo 5.
 

Art. 10.

(Libretto individuale).

        1. E' istituito il libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici iscritti nell'elenco nazionale. Nel suddetto libretto devono essere annotate le immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro nel caso l'attività subacquea ed iperbarica sia svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente.
        2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati per legge.
 

Art. 11.

(Norme di attuazione).

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il relativo regolamento di attuazione.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato, previo parere di una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della sanità e della difesa, nonché delle associazioni del settore. Dall'istituzione e dal funzionamento della commissione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        3. Lo schema di regolamento, di cui al comma 1, deliberato dal Consiglio dei ministri e corredato da una apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere entro il trentunesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto dal comma 1.
 

Art. 12.

(Disposizioni transitorie).

        1. In sede di prima applicazione della presente legge possono conseguire le qualifiche di cui all'articolo 3 tutti coloro che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, dimostrino di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nelle specifiche attività corrispondenti alle predette qualifiche, attraverso idonee attestazioni amministrative di lavori eseguiti in Italia o all'estero.
        2. Possono ottenere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 le imprese e le associazioni che dimostrino, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5.
 

Art. 13.

(Disposizioni per particolari categorie di operatori).

        1. Gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei ed iperbarici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della presente legge.
        2. Le attività di cui al comma 1 vengono regolamentate dalle stesse amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle disposizioni della presente legge.
 

Art. 14.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.