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04-01-15

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  Art. 1130 - Uso abusivo della bandiera o della marca di nazionalità

 

Chiunque inalbera o usa su nave non nazionale la bandiera italiana ovvero usa su aeromobile non nazionale la marca di nazionalità italiana è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire 100.000 a un milione.

Art. 1131 - Uso di falso contrassegno d' individuazione

 

1. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull' aeromobile un falso contrassegno d' individuazione è punito con la reclusione fino a un anno.

 

2. La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire un milione, se il colpevole adopera le carte di bordo della nave o dall' aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno.

Art. 1131 bis - Marche di bordo libero abusive

 

La contraffazione, l' alterazione o lo spostamento abusivo delle marche di bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un più grave reato, a norma dell' articolo 469 del codice penale.

Art. 1132 - Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile

 

1. Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non autorizzata, è punito con da lire 200.000 a due milioni.

 

2. Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.

 

3. Se la costruzione viene iniziata, la pena è aumentata fino a un terzo.

Art. 1133 - Uso di libretto di navigazione

 

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si vale di un documento di lavoro marittimo o aeronautico appartenente ad altra persona è punito, qualora il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Art. 1134 - Pene accessorie

 

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127, 1128, 1131, ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII del libro II del codice penale, in relazione ad uno dei documenti indicati nell' articolo 1126 di questo codice, importa l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

Art. 1135 - Pirateria

 

1. Il comandante o l' ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

 

2. Per gli altri componenti dell' equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà.

Art. 1136 - Nave sospetta di pirateria

 

1. Il comandante o l' ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

 

2. Si applica il secondo comma dell' articolo precedente.

Art. 1137 - Rapina ed estorsione sul litorale della Repubblica da parte dell' equipaggio

 

1. Il comandante di una nave nazionale o straniera, che sul litorale della Repubblica commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, è punito a norma dell' articolo 1135 del presente codice.

 

2. Si applica il secondo comma dell' articolo predetto.

Art. 1138 - Impossessamento della nave o dell' aeromobile

 

1. I componenti dell' equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se ne impossessano, sono puniti:

1) con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli ufficiali della nave o dei graduati dell' aeromobile;

2) con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto è commesso clandestinamente o con mezzi fraudolenti.

 

2. Per i promotori o per i capi la pena è aumentata fino a un terzo.

 

3. Se il fatto è commesso da persona estranea all' equipaggio, le pene sono ridotte di un terzo.

Art. 1139 - Accordo per impossessarsi della nave o dell' aeromobile

 

1. I componenti dell' equipaggio, che in numero di tre o più si accordano al fine di commettere il delitto previsto nell' articolo precedente, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a tre anni.

 

2. Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo.

Art. 1140 - Falsa rotta

 

1. Il comandante della nave o dell' aeromobile, che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o per recare ad altri un danno, fa falsa rotta, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a lire due milioni.

 

2. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione della nave ovvero di incendio, caduta o perdita dell' aeromobile, la pena è aumentata di un terzo.

 

3. Se dal fatto deriva l' incendio, il naufragio o la sommersione della nave ovvero l' incendio, la caduta o la perdita dell' aeromobile, la pena è della reclusione da due a dieci anni. Se la nave o l' aeromobile sono adibiti a trasporto di persone, la pena è della reclusione da tre a quindici anni.

Art. 1141 - Danneggiamento della nave o dell' aeromobile

 

1. Chiunque commette il fatto previsto nell' articolo 635 del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 

2. Se il fatto è commesso dal componente dell' equipaggio in danno della nave, del galleggiante o dell' aeromobile su cui è imbarcato, la pena è aumentata fino a un terzo; se è commesso dal comandante la pena è aumentata fino alla metà.

 

3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell' articolo precedente.

 

4. Si procede in ogni caso d' ufficio.

Art. 1142 - Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo

 

1. Il componente dell' equipaggio della nave, del galleggiante o dell' aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

 

2. Si applicano il secondo e il terzo comma dell' articolo 1140.

Art. 1143 - Impiego abusivo della nave o dell' aeromobile

 

1. Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il galleggiante o l' aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire due milioni.

 

2. Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità.

Art. 1144 - Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante

 

Il comandante della nave o dell' aeromobile, che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei casi previsti negli articoli 307, 892, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire due milioni.

Art. 1145 - Appropriazione indebita del carico

 

Il competente dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile, che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria in tutto o in parte il carico è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire due milioni.

Art. 1146 - Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei

 

1. Chiunque si appropria i relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l' obbligo della denuncia è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire due milioni.

 

2. Per gli appartenenti al personale marittimo e alla gente dell' aria e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attività indicate nell' articolo 68, la pena è aumentata fino a un terzo.

Art. 1147 - Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto

 

1. Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni.

 

2. Per le persone indicate nel secondo comma dell' articolo precedente la pena è aumentata fino a un terzo.

Art. 1148 - Furto commesso a bordo da componenti dell' equipaggio

 

Per il furto commesso a bordo da componenti dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile la pena è aumentata fino a un terzo.

Art. 1149 - Pene accessorie

 

1. La condanna per i delitti previsti negli articoli 1139, 1140, 1141 secondo comma; 1142 a 1145; 1147, e per il furto aggravato ai sensi dell' articolo 1148, importa l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

 

2. La condanna per i delitti previsti negli articoli 1135 a 1138 importa l' interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

Art. 1150 - Omicidio del superiore

 

Se il fatto previsto nell' articolo 575 del codice penale è commesso da un componente dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile contro un superiore nell' atto o a causa dell' adempimento delle di lui funzioni, la pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni; se il fatto è commesso durante la navigazione, si applica la pena dell' ergastolo.

Art. 1151 - Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore

 

Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 581 a 584 del codice penale è commesso da un componente dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile contro un superiore nell' atto o a causa dell' adempimento delle di lui funzioni, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.

Art. 1152 - Tratta e commercio di schiavi

 

La pena per il comandante o l' ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette il delitto previsto nell' articolo 601 del codice pienale o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Art. 1153 - Nave destinata alla tratta

 

Il componente dell' equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorchè non sia stato compiuto alcun fatto di tratta o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 1154 - Abuso d' autorità

 

1. Il comandante o l' ufficiale della nave ovvero il comandante dell' aeromobile, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge un dipendente, un passeggero ovvero una persona arrestata o detenuta, a lui data in consegna per la custodia o il trasporto, ovvero una persona affidatagli in esecuzione di un provvedimento dell' autorità competente, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica a coloro ai quali comunque è stata data in consegna o affidata tale persona.

 

2. La pena non può essere inferiore a sei mesi, quando il fatto è commesso per un motivo personale, ovvero contro persona inferma o di età minore degli anni diciotto o maggiore dei settanta, ovvero contro donne.

Art. 1155 - Sbarco e abbandono arbitrario di persone

 

1. Il comandante della nave o dell' aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell' equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell' aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a seicentomila.

 

2. La pena non può essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata o abbandonata è priva dei mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria.

 

3. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Art. 1156 - Abbandono di componente dell' equipaggio ammalato o ferito

 

1. Il comandante della nave o dell' aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componento dell' equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, è punito con la multa da lire seicentomila a due milioni.

 

2. La pena è della reclusione fino a sei mesi, se il fatto è commesso all' estero.

 

3. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Art. 1157 - Omissione di aiuto

 

1. Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorità consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire seicentomila.

 

2. Se l' omissione di soccorso si riferisce a più persone, la pena è raddoppiata.

 

3. Si applica il terzo comma dell' articolo precedente.

Art. 1158 - Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo

 

1. Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l' obbligo a norma del presente codice, è punito con la reclusione fino a due anni.

 

2. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

 

3. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla metà.

Art. 1159 - Mancanza di viveri necessari

 

1. Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

 

2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da un mese a un anno ovvero della multa fino a lire un milione.

Art. 1160 - Pene accessorie

 

1. La condanna per il delitto previsto dall' articolo 1150 importa l' interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

 

2. La condanna per i delitti previsti negli articoli 1152, 1153 importa, per il comandante, l' interdizione perpetua dai titoli e, per gli altri componenti dell' equipaggio, l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

 

3. Per gli altri delitti previsti dal presente capo la condanna importa l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

 

 

 

 

TITOLO III - Delle contravvenzioni in particolare

 

Libro primo

Disposizioni penali

Titolo III

Delle contravvenzioni in particolare

Capo I

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni

sui beni pubblici destinati alla navigazione

Art. 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata

 

1. Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l' uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l' arresto fino a sei mesi o con l' ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

 

2. Se l' occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all' art. 54.

Art. 1162 - Estrazione abusiva di arena o altri materiali

 

Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell' ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell' articolo 51, è punito con l' arresto fino a due mesi ovvero con l' ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 1163 - Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti

 

1. Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell' articolo 52 e nel primo comma dell' articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con l' arresto fino a due mesi ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila.

 

2. Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l' autorizzazione prescritta nel secondo comma dell' articolo 52, nel terzo comma dell' articolo 59 e nel secondo e terzo comma dell' articolo 723, è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione.

Art. 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici

 

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall' autorità competente relativamente all' uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila.

 

Art. 1165 - Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

 

E' punito con [l' ammenda] fino a lire un milione:

1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, 723, primo comma, senza il permesso dell' autorità competente e il pagamento del relativo canone;

2) chiunque non esegue l' ordine di rimozione delle cose depositate.

Art. 1166 - Getto di materiali e interrimento dei fondali

 

Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 è punito con [l' ammenda] fino a lire duecentomila>.

Art. 1167 - Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave

 

E' punito con [l' ammenda] da lire quarantamila a quattrocentomila:

1) chiunque non esegue le disposizioni dell' autorità competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell' articolo 77;

2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un' apertura di cava di pietre o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.

Art. 1168 - Pesca abusiva

 

Chiunque, senza l' autorizzazione dell' autorità competente, esercita la pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito della nave è punito con [l' ammenda] fino a lire centomila.

Art. 1169 - Uso d' armi e accensioni di fuochi

 

Chiunque non osserva le disposizioni dell' articolo 80 è punito con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda da lire quarantamila a quattrocentomila.

Art. 1170 - Inosservanza dell' obbligo di assumere un pilota

 

Il comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio è obbligatorio, è punito con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda da lire centomila a un milione.

Art. 1171 - Abusivo esercizio d' impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio

 

E' punito con l' arresto fino a un anno ovvero con l' ammenda fino a lire due milioni:

1) abrogato;

2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell' articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall' autorità competente;

3) chiunquè, fuori dei casi di urgente necessità, esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione.

Art. 1172 (abrogato)

 

[ Articolo abrogato dall' art. 27 l. 28 gennaio 1994 n. 84 come modificato dal D.L. 22 dicembre 1994, n. 696. ]

Art. 1173 - Inosservanza di tariffe

 

Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate nelle tariffe approvate dall' autorità competente è punito con [l' ammenda] fino a lire quattrocentomila.

Art. 1174 - Inosservanza di norme di polizia

 

1. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall' autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l' arresto fino a tre mesi, ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila.

 

2. Se l' inosservanza riguarda un provvedimento dell' autorità in materia di circolazione nell' ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.

Art. 1175 - Pene accessorie

 

La condanna, per le contravvenzioni previste negli articoli 1170, 1173, 1174 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione.

Art. 1176 - Inosservanza del dievieto di mediazione

 

Chiunque richiede o riceve per sè o per altri, in danaro o altra utilità, una retribuzione per procurare l' assunzione di una persona dell' equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione.

Art. 1177 - Aggravanti

 

La pena è dell' arresto da sei mesi ad un anno e dell' ammenda da lire duecentomila a un milione:

1) se il fatto previsto nell' articolo precedente si riferisce all' assunzione di più persone;

2) se il colpevole è dedito a scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente una attività, anche indiretta, intesa a procurare o a facilitare il collocamento della gente di mare o del personale di volo;

3) se il fatto si verifica in località dove esiste un ufficio di collocamento per la gente di mare o del personale di volo;

4) se il colpevole è fornito di un titolo professionale marittimo o aeronautico. In tal caso la condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno.

Art. 1178 - Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio

 

1. L' armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, è punito con l' ammenda fino a lire duecentomila.

 

2. Alla stessa pena soggiace l' armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l' esercente o il comandante dell' aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell' equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l' osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo.

Art. 1179 - Assunzione irregolare di minori

 

1. L' armatore o il comandante della nave o del galleggiante, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, è punito con l' ammenda da lire centomila a un milione.

 

2. Alla stessa pena soggiace l' esercente o il comandante dell' aeromobile, che ammette a far parte dell' equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto.

Art. 1180 - Assunzione abusiva di stranieri

 

1. L' armatore, l' esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile, è punito con l' ammenda da lire sessantamila a duecentomila.

 

2. La stessa pena si applica all' armatore, all' esercente o al comandante che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette.

Art. 1181 - Sbarco all' estero di componente dell' equipaggio soggetto ad obblighi di leva

 

Il comandante della nave o dell' aeromobile, che, fuori dei casi previsti negli articoli 196, 813, consente lo sbarco in territorio estero di un componente dell' equipaggio soggetto agli obblighi di leva o richiamato alle armi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con [l' ammenda fino a lire un milione.

Art. 1182 - Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave

 

E' punito con [l' ammenda] da lire centomila a un milione, qualora il fatto non costituisca un più grave reato:

1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;

2) chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1;

3) chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell' articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849;

4) chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell' articolo 243;

5) il costruttore della nave o dell' aeromobile che non osserva l' ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.

Art. 1183 - Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile

 

1. Il proprietario deella nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell' articolo 161 l' ordine dell' autorità marittima o di quella preposta all' esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, è punito con [l' ammenda] da lire sessantamila a un milione.

 

2. Chiunque demolisce una nave, un galleggiante o un aeromobile nazionali, senza l' autorizzazione prescritta negli articoli 160, 760, è punito con [l' ammenda] da lire centomila a un milione.

Art. 1184 - Inosservanze relative alla dismissione della bandiera della nave e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell' aeromobile

 

1. Chiunque aliena la nave o l' aeromobile senza l' autorizzazione prescritta negli articoli 156, 758 è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire due milioni.

 

2. Alla stessa pena soggiace chiunque omette le denunce prescritte negli articoli 157, 759.

Art. 1185 - Inosservanze relative alla dismissizione della bandiera della nave e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell' aeromobile

 

Il proprietario dell' aeromobile che ne chiede l' iscrizione oltre il termine prescritto nell' articolo 754 è punito con [l' ammenda]> fino a lire quattrocentomila.

Art. 1186 - Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili

 

Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell' autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con [l' ammenda] da loire duecentomila a un milione.

Art. 1187 - Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna

 

1. Chiunque, senza la concessione prescritta nell' articolo 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna è punito con [l'ammenda] da lire duecentomila a un milione.

 

2. Chiunque senza l' autorizzazione prescritta nell' articolo 226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, è punito con [l' ammenda] da lire quarantamila a quattrocentomila.

Art. 1188 - Abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo

 

E' punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire due milioni:

1) chiunque esercita un pubblico servizio di trasporto aereo, senza la concessione prescritta nell'articolo 776;

2) chiunque effettua il trasporto aereo di passeggeri a carattere discontinuo o occasionale ovvero il servizio di lavoro aereo, senza la licenza prescritta nell' articolo 788.

Art. 1189 - Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna

 

Chiunque nell' esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell' articolo 226, non osserva le modalità stabilite dall' autorità competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall' autorità medesima è punito con [l' ammenda] fino a lire quattrocentomila.

Art. 1190 - Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio

 

E' punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire due milioni:

1) chiunque esercita una scuola di pilotaggio aereo, senza la licenza prescritta nell' articolo 788;

2) chiunque ammette all' istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneità psicofisiologica, ovvero un allievo di minore età, senza il consenso dell' esercente la patria potestà o la tutela.

Art. 1191 - Abusiva istituzione e cessazione dell' esercizio di aerodromi o impianti privati

 

E' punito con [l' ammenda] da lire un milione a quattro milioni:

1) chiunque istituisce un aerodromo o un altro impianto aeronautico privato, senza l' autorizzazione prescritta nell' articolo 704, ovvero ne continua l' esercizio dopo la revoca dell' autorizzazione;

2) chiunque apre al traffico aereo civile un aerodromo adibito ad usi speciali, senza l' autorizzazione prescritta nell' articolo 709, primo comma, ovvero ne continua l' esercizio dopo la revoca dell'autorizzazione;

3) chiunque cessa dall' esercizio di un aerodromo o di un altro impianto aeronautico privato, senza l'autorizzazione prescritta nell' articolo 713, ovvero prima della scadenza del termine fissato nel secondo comma del detto articolo.

Art. 1192 - Inosservanza di norme sull' uso della bandiera e del nome

 

E' punito con [l' ammenda] fino a lire quattrocentomila:

1) il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto;

2) l' armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull' uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante;

3) l' esercente o il comandante se l' aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato.

Art. 1193 - Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo

 

1. Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila.

 

2. Alla stessa pena soggiace il comandante di nave o di aeromobile che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.

Art. 1194 - Mancata rinnovazione di documenti di bordo

 

L' armatore della nave o l' esercente dell' aeromobile, che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo è punito con [l' ammenda] fino a lire un milione.

Art. 1195 - Inosservanza di formalità alla partenza o all' arrivo in porto o in aerodromo

 

Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all' arrivo in porto o in aerodromo non adempie le formalità prescritte da questo codice e dal regolamento, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con [l' ammenda] fino a lire un milione.

Art. 1196 - Inosservanza delle norme sull' abbandono della nave e sull'obbligo di consultazione dell' equipaggio

 

1. Il comandante, che in caso di abbandono della nave o dell' aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione.

 

2. La stessa pena si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere è richiesto.

Art. 1197 - Rifiuto di cooperare al ricupero

 

Il componente dell' equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante ovvero di perdita dell' aeromobile, essendone richiesto dal comandante o dall' autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il recupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con [l' ammenda] fino a lire quattrocentomila.

Art. 1198 - Omissione di dichiarazioni in caso di urto

 

Il comandante della nave, del galleggiante o dell' aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell' articolo 485, è punito con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 1199 - Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi

 

1. Il comandante, che imbarca sulla nave o sull' aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l' autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 è punito con l' arresto fino a sei mesi e con l' ammenda da lire centomila a due milioni.

 

2. Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l' aeromobile, per il carico o per le persone, è punito con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto è commesso da un componente dell' equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a lire centomila.

 

3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Art. 1200 - Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti

 

1. Chiunque non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l' uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l' autorizzazione prescritta, è punito con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda da lire sessantamila a un milione.

 

2. Alla stessa pena soggiace chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta nell' articolo 814.

 

3. Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un componente dell' equipaggio, la pena è aumentata fino a un terzo.

Art. 1201 - Inosservanze relative alla partenza e all' approdo di aeromobile

 

E' punito con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda da lire centomila a un milione il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:

1) abrogato;

2) parte o approda in località diversa da quelle previste negli articoli 799, 841, 844;

3) parte, se l' aeromobile è diretto all' estero, da un aeroporto non doganale;

4) approda, se l' aeromobile proviene dall' estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario.

Art. 1201 bis - Inosservanza dell' ordine di approdo

 

1. Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera all' ordine di approdo previsto nell' articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito con l' arresto fino a un anno. Si applica la pena dell' arresto da sei mesi a due anni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone.

 

2. Con le stesse pene è punito, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all' ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato.

 

3. Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all' estero, quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato.

Art. 1202 - Inosservanze relative ad approdo fuori di un aeroporto

 

E' punito con [l' ammenda] fino a lire duecentomila:

1) il comandante di un aeromobile, il quale, nel caso di approdo in località diversa da un aeroporto, omette di dare l' avviso previsto dall' articolo 804;

2) il possessore del fondo, che, essendo a conoscenza dell' approdo, o della partenza di un aeromobile, omette di dare gli avvisi previsti negli articoli 799, 804.

Art. 1203 - Atterramento in aerodromo privato

 

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessità, approda in un aerodromo privato, senza il consenso di chi lo esercita, è punito con [l' ammenda] fino a lire quattrocentomila.

Art. 1204 - Sorvolo di aeromobili stranieri e rotta irregolare

 

1. Il comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi previsti nell' articolo 794, sorvola il territorio della Repubblica, è punito con l' arresto fino a un anno ovvero con l' ammenda fino a lire un milione.

 

2. Alla stessa pena soggiace il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che senza giustificato motivo omette di seguire, nei casi previsti nell' articolo 821, le rotte ivi prescritte.

Art. 1205 - Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte

 

Il comandante della nave o dell' aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; 204 a 208; 818, 834, 835, 836, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con [l'ammenda] da lire centomila a un milion>.

Art. 1206 - Impedimento alla presentazione di reclami

 

Il comandante della nave o dell' aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un componente dell' equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all'autorità, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con [l' ammenda] da lire ventimila a un milione.

Art. 1207 - Scarico di merci prima della verifica della relazione

 

Il comandante, che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari, è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione<1>.

Art. 1208 - Richiesta di protezione ad autorità straniera

 

1. Il componente dell' equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle autorità straniere, è punito con [l'ammenda] fino a lire duecentomila.

 

2. Se il fatto è commesso dal comandante, la pena è dell' arresto fino a un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 1209 - Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato

 

Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto della Repubblica, che, a richiesta dell'autorità consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali, è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione.

Art. 1210 - Inosservanza del divieto di asilo

 

Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune, è punito con [l' ammenda] fino a lire un milione.

Art. 1211 - Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di potenza amica

 

Il comandante della nave, che non osserva le prescrizioni dell' articolo 201, è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione.

Art. 1212 - Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto

 

Chi non osserva le disposizioni degli articoli 213, 214, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con [l' ammenda] fino a lire un milione.

Art. 1213 - Inosservanza di norme di polizia di bordo

 

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall' autorità competente in materia di polizia di bordo è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l' arresto fino a tre mesi, ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 1214 - Pene accessorie

 

La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207, 1209 importa la sospensione dai titoli o dalla professione.

 

Art. 1215 - Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità

 

1. L' armatore marittimo o l' esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che si trovano in stato di navigabilità, o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, è punito con l' arresto da un mese a un anno ovvero con l' ammenda da lire un milione a due milioni.

 

2. L' armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilità è punito con [l' ammenda] da lire duecentomila a un milione.

 

3. L' armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei commi precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma.

 

4. Il comandante della nave o dell' aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero l' ammenda da lire centomila a un milione.

Art. 1216 - Navigazione senza abilitazione

 

1. L' armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l' esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l' arresto fino a un anno ovvero con l' ammenda fino a lire due milioni.

 

2. Alla stessa pena soggiace l' esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità o di collaudo che non sia in vigore.

 

3. La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell' aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.

Art. 1217 - Caricazione oltre la marca di bordo libero

 

1. Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con [l'ammenda] non inferiore a lire quindicimila per tonnellata in sovraccarico.

 

2. Fuori dei casi di concorso, l' armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l' infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con [l' ammenda] non inferiore a lire centocinquantamila.

 

3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche all' armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell' articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente codice.

Art. 1218 - Inosservanza di norme sulle segnalazioni

 

1. Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell' aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda da lire centomila a due milioni.

 

2. Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena è [dell'ammenda] da lire ventimila a quattrocentomila.

Art. 1218 bis - Omissione di esercitazione

 

1. Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quarantottomila.

 

2. In caso di recidiva la condanna importa la sospensione dal titolo ovvero dalla professione da uno a sei mesi.

Art. 1219 - Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell' aeromobile

 

1. Chiunque, senza l' autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all' apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con [l' ammenda] da lire centomila a un milione.

 

2. Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità o di collaudo.

Art. 1220 - Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione

 

1. Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando è punito con [l' ammenda] da lire quattrocentomila a un milione.

 

2. Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena è aumentata fino a un terzo.

Art. 1221 - Inosservanza di norme sulla composizione e forza minore dell'equipaggio

 

1. L' armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell' autorità competente sulla composizione e forza minima dell' equipaggio, è punito con [l' ammenda] da lire sessantamila a seicentomila.

 

2. Alla stessa pena soggiace l' esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme sulla composizione dell' equipaggio.

Art. 1222 - Mancata direzione personale della nave

 

Il comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra nei casi in cui ne ha l' obbligo, è punito con l' arresto fino a un anno ovvero con l' ammenda fino a lire un milione.

Art. 1223 - Assegnazione indebita di funzioni

 

L' armatore, l' esercente o il comandante della nave, del galleggiante o dell' aeromobile, che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con [l'ammenda] da lire centomila a un milione.

Art. 1224 - Imbarco eccessivo di passeggeri

 

1. Il vettore o il comandante della nave marittima o dell' aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con [l' ammenda] da lire centomila, per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di lire duecentomila, se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo.

 

2. Se il fatto è commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita all navigazione interna la pena è [dell' ammenda] fino a lire quattrocentomila; qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.

Art. 1225 - Omissione di provvedimenti profilattici

 

1. Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l' arresto fino a un anno ovvero con l' ammenda da lire centomila a un milione.

 

2. Alla stessa pena soggiace il comandante dell' aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.

Art. 1226 - Imbarco di passeggeri infermi

 

1. Il vettore o il comandante, che, senza l' autorizzazione dell' autorità competente o senza l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l' imbarco dalla competente autorità, è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a duecentomila.

 

2. Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell' aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull' imbarco dei passeggeri infermi.

Art. 1227 - Omessa denuncia di rinvenimento di relitti

 

Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all' autorità indicata negli articoli 510, 993, è punito con [l' ammenda] fino a lire duecentomila.

Art. 1228 - Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo

 

E' punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione:

1) il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati, assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell' autorità competente;

2) chiunque, fuori dei casi previsti nell' articolo 819, getta dall' aeromobile in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare.

Art. 1229 - Omessa segnalazione di ostacoli

 

1. Chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell' articolo 715, primo comma, omette di apporre i segnali alle opere, costruzioni, o piantagioni, che costituiscano intralcio per la navigazione aerea, è punito con [l' ammenda] fino a lire quattrocentomila.

 

2. Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell' articolo 715, secondo comma, omette di adottare le misure indispensabili per la sicurezza della navigazione.

Art. 1230 - Discesa o lancio col paracadute

 

1. Chiunque fa uso del paracadute al di fuori dei casi previsti nell' articolo 820, è punito con [l'ammenda fino a lire seicentomila.

 

2. Se il fatto è commesso da un componente dell' equipaggio, la pena è aumentata fino a un terzo.

Art. 1231 - Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione

 

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall' autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 1232 - Pene accessorie e misure di sicurezza

 

1. La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1215 a 1218; 1222, 1228 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione.

 

2. Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo comma dell' articolo 1216, può essere ordinata la confisca dell' aeromobile.

Art. 1233 - Omessa assicurazione di dipendenti

 

L' esercente dell' aeromobile, che omette di contrarre a favore dei propri dipendenti l' assicurazione prevista nell' articolo 935 o che non mantiene in vigore il relativo contratto, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con [l' ammenda] fino a lire due milioni.

Art. 1234 - Omessa assicurazione per danni a terzi sulla superficie e di passeggeri

 

1. L' esercente, che fa circolare l' aeromobile senza aver contratto l' assicurazione prescritta nell'articolo 798 ovvero non mantiene in vigore il relativo contratto, è punito con [l' ammenda] fino a lire due milioni.

 

2. Alla stessa pena soggiace l' esercente dell' aeromobile, che trasporta passeggeri senza aver contratto l' assicurazione prescritta nell' articolo 941.

 

 

 

TITOLO IV - Disposizioni processuali

 

Libro primo

Disposizioni penali

Titolo IV

Disposizioni processuali

 

Art. 1235 - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

 

1. Agli effetti dell' articolo 221 del codice civile di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:

1) i comandanti, gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell' aerodromo, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aerodromi in cui non ha sede un direttore di aeroporto o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite al direttore di aeroporto nella cui circoscrizione l'aerodromo è compreso;

2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinari e alle delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria;

3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo codice commessi all' estero, oltre che negli altri casi contemplari dalla legge consolare;

4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell' autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.

 

2. Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali.

 

3. Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti degli aerodromi statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

 

4. Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aerodromo statale o privato in servizio di ronda.

Art. 1236 - Obbligo di denuncia e di relazione

 

1. I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell' amministrazione della navigazione interna e degli aerodromi statali o privati e le persone dell' equipaggio hanno l' obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell' aerodromo o a bordo, anche durante la navigazione.

 

2. I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l' obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al direttore dell' aeroporto di primo approdo.

Art. 1237 - Reati in corso di navigazione

 

1. Quando è stato commesso un reato in corso di navigazione, il comandante della nave o dell'aeromobile, prima della partenza dal luogo di primo approdo, e comunque, entro ventiquattro ore da tale approdo, consegna le persone che siano in stato di arresto o di fermo, le denuncie, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati, i referti e i corpi di reato all' autorità marittima o a quella preposta alla navigazione interna o all' autorità aeronautica locale della Repubblica; ovvero, all'estero, all' autorità consolare o, in mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel luogo.

 

2. Dell' eseguita consegna le dette autorità redigono processo verbale, che trasmettono immediatamente, insieme con gli atti e i corpi di reato, al competente procuratore della Repubblica. Le autorità medesime inoltre, dispongono che le persone in istato di arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie.

 

3. Il comandante di nave da guerra nazionale, che ha in consegna persone imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi di reato, al primo approdo in un porto della Repubblica è tenuto a consegnarli all' ufficiale di polizia giudiziaria. Se approda in un paese estero, provvede d' accordo con l' autorità consolare.

Art. 1238 - Competenza per le contravvenzioni

 

1. Salvo i casi in cui appartiene all' autorità consolare, la cognizione delle contravvenzioni previste dal presente codice in materia di navigazione marittima appartiene ai comandanti di porto capi di circondario.

 

2. Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale relative ai procedimenti di competenza del pretore, esclusa l' assistenza del pubblico ministero nel giudizio.

 

3. L' appello contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui è ammesso dal codice di procedura penale, è portato a cognizione del tribunale. Esso va proposto nei termini e secondo le forme stabiliti nel codice predetto.

 

4. Contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui non è ammesso l' appello, può proporsi ricorso per cassazione ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 1239 - Oblazione nelle contravvenzioni marittime

 

1. Nelle contravvenzioni, per le quali il presente codice stabilisce la sola pena dell' ammenda, il contravventore può, prima dell' apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, presentare domanda di oblazione al comandante di porto competente.

 

2. Il comandante di porto determina, discrezionalmente ed entro i limiti dell' ammenda stabilita dalla legge, la somma che l' istante deve pagare per l' oblazione e per le spese e stabilisce il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione.

 

3. Il provvedimento del comandante di porto è notificato o comunicato verbalmente all' interessato. Nel caso di comunicazione verbale l' ufficiale di porto che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento.

 

4. Il pagamento della somma stabilita per l' oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato.

 

5. Nei casi di competenza dell' autorità consolare, la domanda di oblazione è diretta a tale autorità, la quale provvede a norma dei commi precedenti.

Art. 1240 - Competenza per territorio

 

1. La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi all' estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che è stato commesso il reato, avviene nella Repubblica il primo approdo della nave o dell' aeromobile, su cui era imbarcato l' imputato al momento del commesso reato.

 

2. Se, prima dell' approdo nella Repubblica, ha avuoto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorità hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non può essere determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo di iscrizione della nave o di abituale ricovero dell' aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.

 

3. Nei casi di competenza dell' autorità consolare, se, al momento della partenza della nave o dell'aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorità non è stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a norma dei commi precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall' autorità consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice competente.

Art. 1241 - Conclusioni dell' inchiesta formale sui sinistri

 

1. Se la commissione per l' inchiesta formale sui sinistri marittimi esprime il parere che il fatto è avvenuto per dolo o per colpa, il verbale d' inchiesta è inviato al procuratore della Repubblica.

 

2. Il verbale d' inchiesta ha valore di rapporto.

Art. 1242 - Decreto di condanna

 

1. Nei casi previsti nell' articolo 506 del codice di procedura penale il comandante di porto può pronunciare la condanna con decreto senza procedere al dibattimento. Si osservano gli articoli 506 a 510 del codice di procedura penale.

 

2. Sull' opposizione decide il comandante di corpo. La sentenza che decide sull' opposizione è impugnabile nei casi, coi mezzi e con le forme previsti dal codice di procedura penale.

 

3. L' appello, nei casi in cui è ammesso, viene portato a cognizione del tribunale.

Art. 1243 - Dichiarazione di opposizione e d' impugnazione

 

1. Le dichiarazioni di opposizione e di impugnazione nei procedimenti di competenza dei comandanti di porto sono ricevute dal cancelliere dell' ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato.

 

2. Le parti private, quando hanno diritto alla notificazione, possono, dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione nella forma e nei termini stabiliti dal codice di procedura penale, anche davanti il cancelliere dell' ufficio di porto o del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero avanti l' autorità consolare all' estero. L' ufficiale che riceve l' atto lo trasmette immediatamente al cancelliere dell' ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 1244 - Computo speciale di termini

 

Nel procedimento per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell' imbarco a quello del primo approdo della nave o dell' aeromobile in un porto o in aerodromo della Repubblica ovvero di località estera ove si trovi un' autorità consolare.

Art. 1245 - Letture permesse di deposizioni testimoniali

 

Oltre i casi indicati nell' articolo 462 del codice di procedura penale, nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente codice può essere data lettura anche senza il consenso delle parti, delle deposizioni testimoniali ricevute, quando i testimoni non comparsi sono in navigazione, purchè siano indicati nelle liste.

Art. 1246 - Esercizio dell' azione civile

 

1. Nei procedimenti di competenza dell' autorità marittima è ammessa la costituzione di parte civile nei casi e secondo le forme e i termini stabiliti dal codice di procedura penale.

 

2. Tale autorità decide sulla liquidazione dei danni, se questa non supera le lire diecimila; in caso contrario, o se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, rimette le parti davanti il giudice indicato nel secondo comma dell' articolo 489 del codice di procedura penale. 

3. In ogni caso, l' autorità predetta deve, anche in mancanza della costituzione di parte civile, procedere agli opportuni accertamenti istruttori sull' ammontare del danno prodotto dai reati di sua competenza.

Art. 1247 - Conversione delle pene pecuniarie 

Alla conversione delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di porto provvede, a norma dell'articolo 586 c.p.p., il pretore della circoscrizione, nella quale ha sede l' ufficio portuale che ha emesso la condanna.

Art. 1248 - Notificazioni ai passeggeri e alle persone dell' equipaggio 

1. Ai fini delle notificazioni, per i passeggeri e per le persone dell' equipaggio la nave è considerata come casa di abitazione dal momento dell' imbarco a quello dello sbarco. 

2. Le notificazioni all' imputato, ai testimoni e alle persone offese dal reato che siano componenti dell' equipaggio o passeggeri sono fatte, quando la consegna personale non è possibile, mediante consegna della copia al comandante

LIBRO SECONDO

Disposizioni disciplinari

(OMISSIS)