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04-01-15 |
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Titolo II Della proprietà della nave Capo I Della proprietà Art. 245 - Norme applicabili alle navi In quanto non sia diversamente stabilito, le navi sono soggette alle norme sui beni mobili. Art. 246 - Pertinenze della nave 1. Sono pertinenze della nave le imbarcazioni, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi ed in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento della nave. 2. La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario della nave o non abbia su questa un diritto reale. Art. 247 - Regime delle pertinenze di proprietà aliena 1. Ai terzi di buona fede, che hanno acquistato diritti sulla nave, la proprietà aliena della pertinenza può essere opposta solo quando risulta da scrittura avente data certa anteriore ovvero dall' nventario di bordo. 2. La cessazione della qualità di pertinenza di una cosa, la cui proprietà aliena non risultava da scrittura avente data certa anteriore o dall' inventario di bordo, non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla nave. Art. 248 - Diritti dei terzi sulle pertinenze La destinazione di una cosa al servizio o all' ornamento della nave non pregiudica i diritti preesistenti sulla cosa medesima a favore di terzi. Tuttavia tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore o dall' inventario di bordo. Art. 249 - Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi 1. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi e loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti, all' estero, devono essere ricevuti dall' autorità consolare. 2. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso. Art. 250 - Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi 1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati, mediante trascrizione nella matricola ed annotazione sull' atto di nazionalità; quando concernono navi minori o galleggianti o loro carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione. 2. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione. Art. 251 - Ufficio competente ad eseguire la pubblicità 1. La pubblicità deve essere richiesta all' ufficio d' iscrizione della nave o del galleggiante. 2. Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicità può essere richiesta all' ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente, l' ufficio trasmette immediatamente all' ufficio di iscrizione della nave, per la trascrizione nella matricola, i documenti presentati. Art. 252 - Forma del titolo per la pubblicità 1. La trascrizione e la annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall' articolo 2657 del codice civile. 2. Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell' articolo 249, è sufficiente una dichiarazione dell' alienante, con sottoscrizione autenticata. Art. 253 - Documenti per la pubblicità di atti tra vivi 1. Chi domanda la pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all' ufficio competente i documenti richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso previsto nel secondo comma dell' art. 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nell' articolo 2658 del codice civile, è sufficiente la dichiarazione di vendita di cui all' articolo precedente. 2. La nota di trascrizione deve contenere: 1) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti; 2) l' indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo; 3) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l' atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell' autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 4) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante; 5) l' indicazione di cui all' ultimo comma dell' articolo 2659 del codice civile. Art. 254 - Documenti per la pubblicità di acquisti a causa di morte 1. Chi domanda la pubblicità di un acquisto a causa di morte deve consegnare all' ufficio competente i documenti rispettivamente richiesti dagli articoli 2660, 2661, 2662 del codice civile, per i casi in ciascuno di detti articoli indicati. La nota di trascrizione deve contenere le indicazioni di cui all' articolo precedente, completate con quelle richieste dall' articolo 2660 del codice civile. Art. 255 - Esibizione dell' atto di nazionalità 1. Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui agli articoli 253, 254, deve esibire all' ufficio al quale richiede la pubblicità, l' atto di nazionalità, per la prescritta annotazione. 2. Tuttavia, quando la pubblicità è richiesta all' ufficio d' iscrizione, se, trovandosi la nave fuori del porto di iscrizione, non è possibile esibire all' ufficio stesso l' atto di nazionalità, l' ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne dà comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all' ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova o verso il quale è diretta, perché sia ivi eseguita l' annotazione sull' atto di nazionalità. Art. 256 - Esecuzione della pubblicità 1. L' ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicità in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, facendovi menzione del giorno e dell' ora in cui è stata ad esso presentata la domanda o questa, nel caso previsto dal secondo comma dell' articolo 251, gli è pervenuta. 2. Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sull' atto di nazionalità a cura dell' autorità predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura dell' autorità indicata nel secondo comma dell' articolo 251 o del secondo comma dell' articolo 255. 3. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi dell' ufficio nei modi stabiliti dal regolamento. 4. Dell' adempimento delle formalità suddette l' ufficio fa menzione sull' altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente. Art. 257 - Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni 1. Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel registro di iscrizione. 2. In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull' atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola. Art. 258 - Quote di comproprietà 1. Le quote di partecipazione nella proprietà della nave sono espresse in carati. 2. I carati sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni. Art. 259 - Deliberazioni della maggioranza 1. Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di tutti i caratisti, vincolano la minoranza per tutto quanto concerne l' interesse comune dei comproprietari della nave, salvo il disposto degli articoli seguenti. 2. La maggioranza è formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente più di dodici carati della nave. 3. Quando la maggioranza è detenuta da un solo caratista, le determinazioni di questo vincolano la minoranza per quanto concerne l' ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione degli altri caratisti, purché siano a questi ultimi comunicate entro otto giorni con lettera raccomandata. Art. 260 - Deliberazioni per innovazioni o per riparazioni straordinarie 1. Per le innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti la metà del valore della nave, accertato dal Registro italiano navale o dall' ispettorato compartimentale ovvero in altro modo convenuto da tutti i comproprietari, la deliberazione deve essere presa con la maggioranza di almeno sedici carati. 2. I comproprietari dissenzienti possono chiedere lo scioglimento della comunione, ma questo non ha luogo se gli altri comproprietari dichiarano di acquistare, a giusto prezzo, le quote dei dissenzienti. Art. 261 - Difetto di maggioranza Quando una deliberazione non può essere presa per mancata formazione della maggioranza richiesta dagli articoli precedenti, il tribunale nella circoscrizione del quale è l' ufficio di iscrizione, su domanda di uno o più caratisti, assunte le necessarie informazioni e sentiti gli altri comproprietari, provvede con decreto secondo l' interesse comune. Art. 262 - Ipoteca della nave La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l' ipoteca non può essere costituita senza l' autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti. Art. 263 - Ipoteca dei carati Il comproprietario della nave non può ipotecare i suoi carati senza il consenso della maggioranza. Art. 264 - Vendita della nave 1. La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all' unanimità. 2. Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la metà dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, può autorizzare con decreto la vendita della nave all' incanto. 3. Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l' autorizzazione del tribunale può essere data anche su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti in contraddittorio i comproprietari dissenzienti.
TITOLO III - Dell'impresa di navigazione
Titolo III Dell' impresa di navigazione Capo I Dell' armatore Art. 265 - Dichiarazione di armatore 1. Chi assume l' esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. 2. Quando l' esercizio non è assunto dal proprietario, se l' armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. 3. Quando l' esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità, di cui agli articoli 279, 282 secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore. Art. 266 - Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna Per l' esercizio delle navi addette alla navigazione interna, l' annotazione dell' atto di concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d' iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore. Art. 267 - Designazione di rappresentante Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalità di cui agli articoli 265, terzo comma, 266, l' armatore, se non è domiciliato nel luogo dove è l' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell' autorità preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato. Art. 268 - Forma della dichiarazione La dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest' ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall' autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento. Art. 269 - Documenti da consegnare 1. Quando l' esercizio non è assunto dal proprietario, all' atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l' uso della nave. 2. Nel caso previsto dal secondo comma dell' articolo 377, se il contratto non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell' armatore, ovvero resa verbalmente con l' intervento di entrambi. Art. 270 - Contenuto della dichiarazione di armatore 1. La dichiarazione di armatore deve contenere: a) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza dell' armatore; b) gli elementi di individuazione della nave. Quando l' esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere: c) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario; d) l' indicazione del titolo che attribuisce l' uso della nave. Art. 271 - Pubblicità della dichiarazione 1. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull' atto di nazionalità. 2. Per l' annotazione sull' atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell' articolo 255. 3. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull' atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola. Art. 272 - Presunzione di armatore In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. Art. 273 - Nomina di comandante della nave L' armatore nomina il comandante della nave e può in ogni momento dispensarlo dal comando. Art. 274 - Responsabilità dell' armatore 1. L' armatore è responsabile dei fatti dell' equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave per quanto riguarda la nave e la spedizione. 2. Tuttavia l' armatore non risponde dell' adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, nè degli altri obblighi che la legge impoen al comandante quale capo della spedizione. Art. 275 - Limitazione del debito dell' armatore 1. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l' armatore può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all' ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. 2. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell' armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l' ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore. Art. 276 - Valutazione della nave 1. Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempre che tale valore non sia nè inferiore al quinto nè superiore ai due quinti del valore della nave all' inizio del viaggio. 2. Se il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione è inferiore al minimo previsto dal comma precedente si assume la quinta parte del valore della nave all' inizio del viaggio. Se il valore della nave è superiore al massimo, si assumono i due quinti del valore all' inizio del viaggio. Art. 277 - Valutazione del nolo e degli altri proventi Agli effetti della determinazione della somma limite, per il nolo e per gli altri proventi del viaggio viene computato l' ammontare lordo. Art. 278 - Costituzione della società 1. I comproprietari possono costituirsi in società di armamento mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i caratisti, ovvero mediante deliberazione della maggioranza con sottoscrizione autenticata dei consenzienti. 2. Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione ovvero con deliberazione presa ad unanimità, ciascun caratista partecipa alla società in ragione della sua quota di interesse nella nave. Art. 279 - Pubblicità dell' atto di costituzione 1. L' atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonché, per le navi maggiori, mediante annotazione sull' atto di nazionalità. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della società. 2. La pubblicità deve essere richiesta all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l' annotazione sull' atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto d' iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell' articolo 255. 3. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull' atto di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola. Art. 280 - Documenti per la pubblicità dell' atto di costituzione 1. Chi domanda la pubblicità deve consegnare all' ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare. 2. La nota deve contenere: a) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari; b) gli elementi di individuazione della nave; c) la data e le clausole principali dell' atto costitutivo; d) il nome, il luogo e la data di nascita del gerente e l' indicazione dei suoi poteri. 3. Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti. Art. 281 - Esecuzione della pubblicità dell' atto di costituzione L' ufficio, al quale è richiesta la pubblicità della costituzione della società di armamento, provvede all' esecuzione delle formalità indicate nell' articolo 256. Art. 282 - Pubblicità a cura del gerente 1. Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli precedenti il gerente medesimo deve consegnare all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in forma autentica dell' atto di nomina, perché gli estremi di questo, con l' indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull' atto di nazionalità. 2. In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicità dell' atto di costituzione, se questa non è stata richiesta a norma dell' articolo 279. Art. 283 - Responsabilità dei comproprietari 1. Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari sono responsabili verso i terzi in proporzione alle rispettive quote sociali; ma la responsabilità dei comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società non può superare l' ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave. 2. Il debito complessivo della società di armamento può essere limitato a norma degli articoli 275 e seguenti. Art. 284 - Effetti della mancanza di pubblicità 1. In mancanza della pubblicità prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente. 2. Le successive variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. 3. In mancanza della pubblicità prescritta nell' articolo 282, il gerente è personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale. Art. 285 - Ripartizione degli utili e delle perdite 1. Quando non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione o nella deliberazione prevista nel secondo comma dell' articolo 278, gli utili e le perdite della società di armamento si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote sociali. 2. Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società possono liberarsi della partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota di proprietà della nave. Art. 286 - Recesso di comproprietari componenti dell' equipaggio I comproprietari che siano componenti dell' equipaggio della nave comune, possono, in caso di congedo, recedere dalla società ed ottenere il rimborso delle loro quote. Art. 287 - Norme applicabili al contratto di raccomandazione Salvo i casi previsti nell' articolo 290, al contratto di raccomandazione si applicano le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza. Art. 288 - Rappresentanza processuale del raccomandatario Entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell' armatore o del vettore, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome. Art. 289 - Pubblicità della procura 1. La procura conferita al raccomandatario, con sottoscrizione autenticata del preponente, le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso l' ufficio del porto, ove il raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a tale fine tenuto secondo le norme del regolamento. 2. Il comandante del porto deve dare comunicazione dell' avvenuta pubblicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta, la rappresentanza del raccomandatario si reputa generale, e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui fu concluso l' affare. Art. 290 - Altre specie di raccomandazioni 1. Quando il raccomandatario è preposto all' esercizio di una sede dell' impresa di navigazione o di quella di trasporto, si applicano le norme relative agli institori. 2. Quando il raccomandatario assume stabilmente l' incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell' armatore o del vettore, si applicano le norme sul contratto di agenzia. 3. Quando il raccomandatario assume l' obbligo di trattare e di concludere in nome proprio affari per conto dell' armatore o del vettore, si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza. Art. 291 - Pubblicità del contratto di raccomandazione institoria Quando il raccomandatario è preposto all' esercizio di una sede dell' impresa di navigazione, la pubblicità richiesta nell' articolo 289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l' institore. Art. 292 - Comando della nave Il comando della nave può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione<1>. Art. 293 - Sostituzione del comandante in corso di navigazione 1. In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell' ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell' armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l' autorità preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l' autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario. 2. Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali. Art. 294 - Assunzione di comandante straniero all' estero Nei porti esteri, previa autorizzazione dell' autorità consolare, il comando della nave può essere affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da sostituire. Art. 295 - Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali 1. Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione. 2. Il comandante rappresenta l' armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge. Art. 296 - Atti di stato civile e testamenti Il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiali di stato civile previste dal presente codice e riceve i testamenti indicati nell' articolo 611 del codice civile. Art. 297 - Doveri del comandante prima della partenza Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata. Art. 298 - Comando della nave in navigazione Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all' entrata e all' uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà. Art. 299 - Documenti di borso e tenuta dei libri Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti relativi alla nave, all' equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i libri di bordo siano regolarmente tenuti. Art. 300 - Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione 1. Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di bordo o altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo. 2. A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che incontri, o altrimenti approdare nel più vicino luogo, anche se all' uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessità, il comandante può impiegare per le esigenze della nave le merci esistenti a bordo. Art. 301 - Riduzione delle razioni di viveri Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non è possibile sopperire a norma dell' articolo precedente, il comandante deve ridurre in misura adeguata le razioni di viveri dovute all' equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni di un possibile rifornimento. Art. 302 - Provvedimenti per la salvezza della spedizione 1. Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l' assistenza di altre navi. 2. Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell' articolo 307. 3. Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione. Art. 303 - Abbandono della nave in pericolo 1. Il comandante non può ordinare l' abbandono della nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall' arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i più provetti componenti dell' equipaggio. 2. Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia. Art. 304 - Relazione di eventi straordinari Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall' arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo. Art. 305 - Scaricazione prima della verifica della relazione Anteriormente alla verifica, a norma dell' articolo 584, della relazione di cui all' articolo precedente, il comandante non può iniziare la scaricazione della nave, tranne che in caso di urgenza. Art. 306 - Limiti della rappresentanza del comandante 1. Il comandante può in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti giornalieri, alle forniture di lieve entità e alle piccole riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave. 2. Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l' armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione; può parimenti assumere o congedare componenti dell' equipaggio. 3. La presenza dell' armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei necessari poteri, è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell' armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati si presumono note all' interessato fino a prova contraria. Art. 307 - Necessità di denaro in corso di viaggio 1. Se nel corso del viaggio sorge necessità di denaro per rifornimento di provviste, per riparazione o per altra urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non rientri negli estremi previsti nel primo comma dell' articolo precedente, il comandante deve darne immediato avviso all' armatore. 2. Quando ciò non sia possibile, ovvero se l' armatore debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi nè dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo avere accertato la necessità di provvedere, può farsi autorizzare, dalla competente autorità del luogo, a prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d' opera, ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non indispensabili alla sicura navigazione. 3. Negli stessi casi il comandante, accertata la necessità di provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed ai destinatari interessati, può farsi autorizzare dalla suddetta autorità a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi diritto al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della facoltà predetta, o diversamente per intero. 4. Quando la necessità di procedere al pegno o alla vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell' articolo precedente, il comandante è tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l' autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla vendita del carico. Art. 308 - Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle pertinenze 1. Quando le merci esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal comandante per le esigenze della nave, l' armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto il valore che le merci medesime avrebbero avuto al momento dell' arrivo nel luogo di destinazione. Tuttavia, se anteriormente all' arrivo nel luogo di prevista destinazione delle merci impiegate o vendute la nave è perduta per causa non imputabile all' armatore, questi è tenuto a corrispondere agli aventi diritto soltanto il valore che le merci avevano al momento dell' impiego ovvero il prezzo ricavato dalla vendita. 2. Quando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprietà aliena, l' armatore è tenuto a corrispondere ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o, sempre che la nave non sia andata perduta per causa non imputabile all' armatore, il maggior valore che le pertinenze avevano al momento della vendita. 3. Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal comandante, l' armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto la somma necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto a destinazione; se tuttavia non è possibile procedere allo svincolo per causa non imputabile agli aventi diritto, l' armatore è tenuto a corrispondere il valore delle pertinenze al momento della costituzione del pegno o il valore che le merci avrebbero avuto al momento dell' arrivo nel luogo di destinazione. Nel caso di perdita della nave, prevista nei comma precedenti, l' armatore è tenuto a corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia della quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno. Art. 309 - Poteri processuali del comandante 1. Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l' armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può, in caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in nome e nell' interesse dell' armatore, per quanto riguarda la nave e la spedizione. 2. Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l' armatore o un suo rappresentante munito di necessari poteri, fare eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti dell' equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La presenza dell' armatore o di un suo rappresentante può essere opposta ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell' articolo 306. 3. L' armatore può riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e può inoltre impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante. Art. 310 - Facoltà di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari Se alcuno dei comproprietari che hanno consentito alla costituzione della società di armamento rifiuta di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il comandante, ventiquattro ore dopo la intimazione al comproprietario, può, previa autorizzazione della competente autorità del luogo, prendere a prestito per conto del comproprietario medesimo la somma da questo dovuta, con garanzia sulla di lui quota di partecipazione nella proprietà della nave. Art. 311 - Vendita della nave in caso di innavigabilità Il comandante non può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario. Tuttavia ove durante il viaggio si verifichi un caso di estrema urgenza, la competente autorità del luogo, accertata l' assoluta innavigabilità della nave, può autorizzare il comandante a venderla, prescrivendo le modalità della vendita. Art. 312 - Gestione di interessi degli aventi diritto al carico 1. Il comandante deve, quando ciò si renda necessario e compatibilmente con le esigenze della spedizione, provvedere alla tutela degli interessi degli aventi diritto al carico. 2. Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure], il comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o gli eventuali rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve agire a suo criterio nel modo migliore. Art. 313 - Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio In caso di pilotaggio, il comandante è responsabile dei danni causati alla nave da errata manovra, se non provi che l' errore è derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota. Art. 314 - Processo verbale 1. Le cause e la portata dei provvedimenti presi dal comandante ai sensi degli articoli 300 a 302, nonché la necessità di provvedere a norma del secondo, terzo e quarto comma dell' articolo 307, devono essere fatte constare, appena possibile, con processo verbale sottoscritto dagli ufficiali di coperta o, in mancanza, dai principali membri dell' equipaggio. In caso di rifiuto di alcuno di costoro a sottoscriverlo, il processo verbale deve indicare le ragioni del rifiuto medesimo. 2. Copia del processo verbale, sottoscritto dal comandante, deve essere allegata alla relazione di eventi straordinari all' atto della presentazione di questa alla competente autorità. Art. 315 - Autorità competente L' autorità competente a concedere le autorizzazioni previste in questo capo e a ricevere la relazione di cui all' articolo 304 è, nella Repubblica, il presidente del tribunale e, fuori del comune ove ha sede il tribunale, il pretore; all' estero, il console o chi ne fa le veci. Art. 316 - Formazione dell' equipaggio 1. L' equipaggio della nave marittima è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L' equipaggio della nave della navigazione interna è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave. 2. Fa inoltre parte dell' equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo. Art. 317 - Composizione e forza minima dell' equipaggio 1. Il comandante del porto provvede all' applicazione delle disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonché la composizione e la forza minima dell' intero equipaggio. 2. Il ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell' equipaggio delle navi da carico e da pesca, l' imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto. 3. Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 318 - Nazionalità dei componenti dell' equipaggio 1. L' equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani. 2. Il ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessità, può autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell' intero equipaggio. Art. 319 - Assunzione di personale straniero all' estero 1. Nei porti esteri della navigazione marittima o interna ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell' intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere. 2. In caso di speciali esigenze, l' autorità consolare può autorizzare l' assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata dal comma precedente. Art. 320 - Servizio di macchina I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti al servizio di macchina. Art. 321 - Gerarchia di borso delle navi marittime 1. La gerarchia dei componenti dell' equipaggio marittimo è la seguente: 1) comandante; 2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario; 3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto, primo commissario; 4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista; 5) gli altri ufficiali; 6) nostromo, maestro di macchina; 7) gli altri sottufficiali; 8) i comuni. 2. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al primo ufficiale. Art. 322 - Gerarchia di borso sulle navi della navigazione interna 1. La gerarchia dei componenti dell' equipaggio delle navi addette alla navigazione interna è la seguente: 1) comandante; 2) macchinista, motorista; 3) capo timoniere; 4) i sottufficiali; 5) i comuni. 2. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al capo timoniere.
TITOLO IV - Del contratto di arruolamento Titolo IV Del contratto di arruolamento Capo 1 Della formazione del contratto Art. 323 - Visita medica L' arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell' equipaggio, deve, nei casi e con le modalità prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l' idoneità della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita. Art. 324 - Capacità dei minori di anni diciotto 1. Il minore di anni diciotto, iscritto nelle matricole della gente di mare può, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano. 2. La revoca del consenso alla iscrizione nelle matricole, da parte dell' esercente la patria potestà o la tutela, fa cessare la capacità del minore alla stipulazione di contratti di arruolamento, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati, nè della capacità di prestare, fino al compimento del viaggio in corso, il proprio lavoro in esecuzione del contratto. Art. 325 - Vari tipi di contratto di arruolamento 1. Il contratto di arruolamento può essere stipulato: a) per un dato viaggio o per più viaggi; b) a tempo determinato; c) a tempo indeterminato. 2. La retribuzione spettante all' arruolamento può essere stabilita: a) in una somma fissa per l' intera durata del viaggio; b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo; c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito; d) parte in forma di somma fissa periodica [lett. b] e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti [lett. c]. 3. Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all' eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione. 4. La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro. Art. 326 - Durata del contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi 1. Il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. 2. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell' uno e dell' altro tipo, l' arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. 3. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni. Art. 327 - Arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso armatore 1. Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata. 2. Tuttavia l' arruolato può, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all' armatore o su più di esse successivamente. Art. 328 - Forma del contratto 1. Salvo quanto è disposto nei successivi articoli, il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico ricevuto, nella Repubblica, dall' autorità marittima, e, all' estero, dall' autorità consolare. 2. Il contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere dalle autorità predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. 3. Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l' adempimento di tale formalità si deve far constare nel contratto stesso. Art. 329 - Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare Se l' arruolamento ha luogo all' estero, in località che non è sede di autorità consolare, il contratto deve, a pena di nullità, essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo. Art. 330 - Deroga alle disposizioni precedenti 1. Il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate può essere fatto verbalmente. 2. Le norme per l' annotazione sulla licenza dei contratti predetti sono stabilite dal regolamento<1>. Art. 331 - Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore 1. L' armatore può procedere all' arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all' autorità consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi indicati nell' articolo seguente. 2. La detta autorità trasmette telegraficamente, a spese dell' armatore, gli estremi della dichiarazione all' autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco. 3. Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all' autorità del porto d' imbarco, si perfeziona il contratto di arruolamento. Art. 332 - Contenuto del contratto 1. Il contratto di arruolamento deve enunciare: 1) il nome o il numero della nave sulla quale l' arruolato deve prestare servizio o la clausola prevista nel secondo comma dell' articolo 327; 2) il nome, il luogo e la data di nascita dell' arruolato, il domicilio, l' ufficio di iscrizione e il numero di matricola; 3) la qualifica e le mansioni dell' arruolato; 4) il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l' arruolato deve assumere servizio, se l' arruolamento è a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se l' arruolamento è a tempo determinato; la decorrenza del contratto, se l' arruolamento è a tempo indeterminato; 5) la forma e la misura della retribuzione; 6) il luogo e la data della conclusione del contratto; 7) l' indicazione del contratto collettivo, qualora esista. 2. Se dal contratto ovvero dall' annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza l' arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato, esso è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Art. 333 - Albo a bordo per l' affissione delle disposizioni concernenti il contratto di arruolamento Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all' equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative all' arruolamento, i contratti collettivi di arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui venga prescritta l' affissione dall' autorità. Art. 334 - Servizio a bordo 1. I componenti dell' equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati. 2. Tuttavia il comandante, nell' interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell' equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purchè non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio. 3. I componenti dell' equipaggio che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni. Art. 335 - Caricazione abusiva di merci 1. Il comandante e gli altri componenti dell' equipaggio non possono caricare sulla nave merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell' armatore o di un suo rappresentante. 2. L' arruolato, che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del risarcimento del danno. Art. 336 - Trattamento dell' arruolato malato o ferito 1. L' arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a percepire la retribuzione ed ha diritto all' assistenza sanitaria a spese della nave. 2. Se l' arruolato si è intenzionalmente procurato la malattia o la lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione, l' armatore è egualmente tenuto a provvedere all' assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall' arruolato. 3. Nel caso previsto nel comma precedente, il componente dell' equipaggio non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale è inabile al servizio. 4. Se l' arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue condizioni di salute o se, per altra ragione, è sbarcato prima che si sia verificata la guarigione, si applica il disposto degli articoli 356, 365. Art. 337 - Partecipazione dell' arruolato alle indennità dovute all'armatore Se la retribuzione è determinata in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, in caso di perdita del nolo o di detti proventi o prodotti, per la quale sia corrisposta all' armatore una somma a titolo di indennità di assicurazione o di risarcimento di danni, l' arruolato ha diritto ad una parte di detta somma, nella proporzione stabilita dal contratto. Art. 338 - Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio 1. Se la retribuzione è determinata a viaggio, essa è proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto; ma se l' ulteriore durata è dovuta a causa non imputabile all' armatore, l' aumento proporzionale è ridotto a un terzo. 2. La retribuzione non è soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio più breve di quello previsto nel contratto. Art. 339 - Indennità per riduzione delle razioni dei viveri Se la riduzione delle razioni dei viveri prevista nell' articolo 301, è dovuta a causa non imputabile all' armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell' equipaggio l' equivalente in denaro. Se la riduzione è determinata da causa a lui imputabile, l' armatore è tenuto anche al risarcimento dei danni. Art. 340 - Cessazione del contratto a viaggio per compimento del viaggio Il contratto di arruolamento stipulato per uno o più viaggi cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell' ultimo dei viaggi previsti nel contratto. Art. 341 - Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine 1. Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso. 2. Tuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione. 3. Se il porto di ultima destinazione è fuori della Repubblica e la nave deve intraprendere un altro viaggio direttamente per un porto della Repubblica, l' arruolato è tenuto a continuare a prestare la sua opera sulla nave, ma, decorso il periodo determinato dalle norme corporative<1> o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un aumento di retribuzione nella misura stabilita dalle norme predette, o in mancanza dagli usi, fino a che sia sbarcato nel porto di arruolamento. 4. Se la nave intraprende un altro viaggio per un porto fuori della Repubblica o non direttamente per un porto della Repubblica e l' arruolato consente a restare a bordo, l' arruolamento continua alle condizioni stabilite dal contratto, ma l' arruolato ha diritto ad un aumento della retribuzione nella misura fissata secondo il disposto del comma precedente. Art. 342 - Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà dell' armatore o dell' arruolato, purchè ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi. Art. 343 - Casi di risoluzione di diritto del contratto Il contratto di arruolamento si risolve di diritto: 1) in caso di perdita totale ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonché in caso di preda; 2) in caso di perdita della nazionalità della nave; 3) in caso di vendita giudiziale della nave; 4) in caso di morte dell' arruolato; 5) quando l' arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo; 6) quando l' arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per servizio della nave; 7) in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell' arruolato; 8) in caso di revoca da parte dell' esercente la patria potestà o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto; 9) quando l' arruolato deve essere sbarcato per ordine dell' autorità; 10) quando l' arruolato, fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo. Art. 344 - Presunzione di perdita della nave Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita, il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell' arruolato e degli altri eventi diritto. Art. 345 - Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell' armatore [L' armatore ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all' arruolato]. Art. 346 - Sbarco dell' arruolato per cattivo trattamento 1. L' autorità marittima o quella consolare, su domanda dell' arruolato, può ordinare lo sbarco immediato, se il comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l' assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto. 2. In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa dell' armatore. Art. 347 - Cambiamento dell' armatore Salvo il caso previsto nell' articolo 343, n. 2, in caso di cambiamento dell' armatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti dell' equipaggio, ma questi possono chiedere la risoluzione del contratto all' arrivo della nave in un porto nazionale. Art. 348 - Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto 1. Nei casi previsti negli articoli 340 a 343, n. 8; 345, 347, il contratto di arruolamento cessa o si risolve dopo che siano compiute le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto nel quale l' arruolato deve essere sbarcato. 2. Nel caso previsto nell' articolo 343, n. 3, il contratto di arruolamento si risolve dalla data dell' ordinanza con la quale, a norma dell' articolo 655, è disposta la vendita all' incanto; ovvero in casi di esecuzione all' estero dalla data del provvedimento con il quale è disposta la vendita della nave. 3. Nel caso previsto nell' articolo 344, il contratto si considera risolto nel giorno in cui la nave si presume perita. Art. 349 - Retribuzioni spettanti all' arruolato in caso di risoluzione del contratto 1. In ogni caso di risoluzione del contratto; 1) se la retribuzione è stabilita a tempo, questa è dovuta all' arruolato fino al giorno della risoluzione; 2) se la retribuzione è stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo, è dovuta all' arruolato la parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione del contratto. 2. Se la retribuzione è stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle cause previste nell' articolo 343, numeri 2, 3, 4, 5 e 6, nonché negli articoli 345, 346, è dovuta l' intera quota spettante all' arruolato in base al contratto. Art. 350 - Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del contratto 1. I componenti dell' equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di arruolamento, finchè siano interamente soddisfatti delle somme loro dovute in dipendenza del contratto stesso. 2. In questo caso deve inoltre essere corrisposta agli arruolati, per tutto il tempo durante il quale restano a bordo, la retribuzione stabilita dal contratto. 3. Il comandante può ottenere dall' autorità marittima o consolare l' autorizzazione allo sbarco dell' arruolato, pagando a questo la somma non contestata ed eseguendo, per la parte rimanente, un deposito cauzionale presso l' autorità stessa, nella misura e con le modalità da questa determinate. Art. 351 - Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato 1. In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà dell' armatore, è dovuta all' arruolato una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. 2. Ai fini dell' applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi di infermità per i quali l' arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell' articolo 356. Art. 352 - Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, è dovuta all' arruolamento un' indennità nella misura stabilita dall' articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all' arruolato stesso. Art. 353 - Indennità in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la innavigabilità assoluta della nave 1. Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. 1 dell' articolo 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto per il periodo durante il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative. 2. In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprietà degli arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda, spetta agli arruolati stessi un' indennità corrispondente al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti. Art. 354 - Indennità nel caso di perdita presunta 1. Se il contratto di arruolamento è considerato risolto ai sensi dell' articolo 344, è dovuta: 1) nel caso di retribuzione a tempo, un' indennità pari alla metà della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dal giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in ogni caso a non meno di due mensilità; 2) nel caso di retribuzione a viaggio, un' indennità pari alla differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di risoluzione del contratto e la metà dell' intera retribuzione, se la nave si presume perita nell' andata, e l' intera retribuzione, se la nave si presume perita nel ritorno. 2. L' indennità è attribuita alle persone che hanno diritto alle prestazioni in caso di morte dell' assicurato, in base alle disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. 3. In mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedente, l' indennità è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara. Art. 355 - Indennità in caso di morte dell' arruolato 1. In caso di risoluzione del contratto per morte dell' arruolato, se l' arruolato è morto per la salvezza della nave, è dovuta in ogni caso, indipendentemente dall' indennità prevista nell' articolo 352, una indennità pari all' intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, alla data della morte. 2. Si applicano, per l' attribuzione dell' indennità, il secondo e il terzo comma dell' articolo precedente. Art. 356 - Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto all'arruolato ammalato o ferito 1. Fuori dei casi nei quali le leggi speciali rendono obbligatoria l' assicurazione dell' equipaggio contro le malattie quando il contratto è risolto, perché l' arruolato, a causa di malattia o di lesioni, ha dovuto essere sbarcato o non ha potuto riprendere il proprio posto a bordo dopo lo sbarco in un porto di approdo, l' armatore, sempre che non ricorra uno dei casi previsti nel secondo comma dell' art. 336, è tenuto a provvedere a proprie spese alla cura dell' arruolato, e a corrispondergli una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione, per tutto il tempo della cura, ma non oltre quattro mesi dalla data della risoluzione del contratto. 2. Se la malattia o le lesioni dipendono da causa di servizio, il limite di tempo stabilito nel comma precedente è elevato a sei mesi. 3. Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche alle malattie, che si manifestano nei ventotto giorni successivi alla cessazione o alla risoluzione del contratto, quando dipendono da causa di servizio. Art. 357 - Indennità in caso di cattura dell' arruolato In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura dell' arruolato, indipendentemente dall' indennità prevista nell' articolo 352, è dovuta in ogni caso una indennità pari all' intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, successivamente alla data della cattura. Art. 358 - Indennità in caso di risoluzione del contratto per volontà dell' armatore 1. Se l' armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, senza preavviso, ai sensi dell' art. 345, è dovuta all' arruolato, oltre alla indennità prevista nell' articolo 352, un' altra indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso, a norma dell' articolo 342. 2. Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell' articolo 342, è dovuta un' indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti. 3. Se l' armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a viaggio, prima del compimento del viaggio, o del contratto a tempo determinato, prima della scadenza, ai sensi dell' articolo 345, l' arruolato ha diritto; 1) se la risoluzione del contratto avviene nel porto di arruolamento, prima della partenza, ad una indennità pari a quarantacinque giorni di retribuzione, ovvero pari all' intera retribuzione, se la presumibile durata del viaggio o il tempo per il quale il contratto è stato stipulato è inferiore a quarantacinque giorni; 2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una indennità pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per la presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto. Art. 359 - Casi di esclusione del diritto a indennità 1. Le indennità stabilite dall' articolo precedente non sono dovute, se la risoluzione del contratto avviene; 1) per colpa dell' arruolato; 2) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave, o altra causa non imputabile all' armatore che renda impossibile l' inizio o la prosecuzione del viaggio; 3) a causa di disarmo per mancanza di traffico, per un periodo non inferiore a quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni. 2. Qualora per l' interdizione del commercio con il luogo di destinazione o per l' arresto della nave sia attribuita una indennità all' armatore, gli arruolati hanno diritto alle indennità previste nell' articolo precedente, ma l' ammontare delle indennità corrisposte all' intero equipaggio non può superare il terzo dell' indennità conseguita dall' armatore. Art. 360 - Indennità in caso di perdita della nazionalità della nave o di sbarco dell' arruolato per cattivo trattamento Nei casi previsti negli articoli 343, n. 2 e 346, oltre all' indennità stabilita nell' articolo 352, l' arruolato ha diritto anche alla indennità stabilita nell' articolo 358, salvo, quando si tratta dell' applicazione dell' articolo 346, il risarcimento dei danni derivati all' arruolato dal fatto del comandante o dalla risoluzione del contratto. Art. 361 - Determinazione delle indennità previste dagli articoli prcedenti 1. Quando, a norma delle disposizioni di questo capo, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro. 2. Se la retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l' indennità è determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all' arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso. 3. A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell' indennità di contingenza e/o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977. Art. 362 - Decorrenza delle indennità previste negli articoli precedenti 1. Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all' arruolato il diritto ad una indennità giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che l' arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio stesso è stato effettuato. 2. Quando la risoluzione del contratto è determinata da una delle cause indicate nell' articolo 343, n. 1, e dal fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante all' arruolato è regolato dall' articolo 356, l' indennità di cui all' articolo 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto. Art. 363 - Obbligo del rimpatrio dell' arruolato 1. Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento l' armatore è tenuto a provvedere al rimpatrio dell' arruolato. 2. Se la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa dell' arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel secondo comma dell' articolo 336, l' armatore ha diritto ad essere rimborsato dall' arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio. 3. Qualora l' armatore non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura dell' autorità marittima o consolare. L' autorità marittima emette ingiunzione a carico dell' armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato. Art. 364 - Contenuto dell' obbligo di rimpatrio 1. L' obbligo di provvedere al rimpatrio dell' arruolato comprende le spese necessarie per il viaggio, l' alloggio e il mantenimento, fino all' arrivo a destinazione, nonché, durante l' eventuale ricovero della nave in stazione sanitaria, fino all' ammissione a libera pratica. 2. Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell' articolo precedente, l' armatore è tenuto a corrispondere all' arruolato, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell' articolo 361. 3. In caso di naufragio, l' armatore è altresì tenuto a fornire ai componenti dell' equipaggio gli indumenti necessari. Art. 365 - Rimpatrio dell' arruolato ammalato o ferito 1. Se l' arruolato è sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui non è diversamente disposto da leggi speciali, il comandante deve depositare presso l' autorità marittima o consolare l' indennità spettante all' arruolato ai sensi del secondo comma dell' articolo precedente, nonché la somma necessaria per la cura e il rimpatrio. 2. All' estero, dove non sia autorità consolare, il comandante deve provvedere al ricovero dell' arruolato in luogo di cura, depositando presso l' ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente. 3. Se il rimpatrio deve avvenire prima che l' arruolato sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura l' arruolato medesimo; quando il viaggio deve compiersi per mare, esso è effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario. Art. 366 - Luogo di rimpatrio 1. Il rimpatrio dell' arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento. 2. Tuttavia, se l' arruolato ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra località da lui indicata. Art. 367 - Rimpatrio a mezzo di imbarco 1. L' obbligo di provvedere al rimpatrio dell' arruolato può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest' ultimo caso sono a carico dell' armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio. 2. Se la retribuzione percepita dall' arruolato a bordo della nave, sulla quale è imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma dell' articolo 364, l' armatore è tenuto a corrispondergli la differenza. Art. 368 - Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali, purchè gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che battono la loro bandiera. Art. 369 - Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti dell'arruolato verso l' armatore 1. Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l' armatore, dipendenti dal servizio della nave. 2. La quota della retribuzione corrisponde al vitto e le somme dovute dall' armatore per il rimpatrio dell' arruolato, o per spese di cura, nonché quelle dovute dall' istituto assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente. 3. L' arruolato può chiedere all' armatore, all' atto dell' imbarco, che una parte della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia. 4. Se l' armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma precedente, la vertenza è risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, dall' autorità marittima o consolare del luogo dove si trova la nave. Art. 370 - Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro nè a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo: 1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo; 2) gli strumenti e gli atrli oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all' esercizio della professione. Art. 371 - Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave I diritti spettanti agli eredi presunti dell' arruolato e agli altri aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione della nave dal registro d' iscrizione. Art. 372 - Effetti della chiamata o del richiamo alle armi Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell' arruolato sul contratto e il trattamento spettante in questi casi all' arruolato sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o, in mancanza, dagli usi. Art. 373 - Prescrizione 1. I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. In caso di più contatti a tempo determinato o a viaggio, che ai sensi dell' articolo 326 siano regolati dalle norme sul contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione dell' ultimo contratto. 2. La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell' arruolato ed altri altri aventi diritto in caso di perdita della nave decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d' iscrizione. Art. 374 - Derogabilità delle norme 1. Le disposizioni degli articoli 323, 324; 328 e 334; 336 primo e secondo comma; 346, 347; 363 a 371, non possono essere derogate nè dalle norme corporative, né dal contratto individuale di arruolamento. 2. Le disposizioni degli articoli 326; 336 terzo comma; 337 a 345; 348 a 362 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dal contratto individuale se non a favore dell' arruolato. 3. Tuttavia, neppure con le norme corporative si può aumentare il termine previsto dal primo e dal secondo comma dell' art. 326, nè si può diminuire il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo. Art. 375 - Contratto di lavoro del personale navigante della navigazioneinterna 1. Al contratto di lavoro del personale navigante addetto alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli 323, 328, 330, 331, 333, 343 n. 5, 369 terzo comma. 2. La prestazione del servizio, agli effetti del terzo comma dell' articolo 326, è considerata ininterrotta quando tra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai trenta giorni. 3. Il contratto deve, a pena di nullità, esser fatto per iscritto, fatta eccezione per le navi di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo<1>. 4. La risoluzione del contratto in caso di cambiamento dell' armatore, a norma dell' articolo 347, può esser chiesta all' arrivo nel porto di assunzione, o comunque al termine di trenta giorni. 5. La retribuzione, gli altri diritti e le indennità previste negli articoli 336 a 339; 349 a 368 sono regolati dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi. 6. Le norme dei commi precedenti si applicano anche al contratto di lavoro del personale dei servizi pubblici di linea o di rimorchio, in quanto non sia diversamente stabilito da leggi e regolamenti speciali. LIBRO TERZO
Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
TITOLO I - Dei contratti di utilizzazione della nave
Libro terzo Delle obbligazioni relative all' esercizio della navigazione Titolo I Dei contratti di utilizzazione della nave Capo I Della locazione Art. 376 - Locazione di nave Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all' altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo. Art. 377 - Forma del contratto 1. il contratto di locazione deve essere provato per iscritto. 2. Tuttavia la prova scritta non è richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso. Art. 378 - Sublocazione e cessione del contratto 1. Il conduttore non può sublocare la nave né cedere i diritti derivanti dal contratto se tali facoltà non gli sono state consentite dal locatore. 2. La forma del contratto di sublocazione e di quello di cessione è regolata dal disposto dell' articolo precedente. Art. 379 - Obblighi del locatore Il locatore è tenuto a consegnare la nave, con le relative pertinenze, in stato di navigabilità e munita dei documenti necessari per la navigazione, nonché a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l' uso normale della nave secondo l' impiego convenuto. Art. 380 - Responsabilità del locatore Il locatore è responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilità, a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza. Art. 381 - Obblighi del conduttore Il conduttore è tenuto ad usare della nave secondo le caratteristiche tecniche, risultanti dal certificato di navigabilità, e in conformità dell' impiego convenuto. Art. 382 - Scadenza del contratto 1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto s' intende rinnovato, ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione della nave. 2. Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore, per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso. Art. 383 - Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso previsto dall' articolo precedente, dalla data di riconsegna della nave. Nel caso di perdita presunta della nave, il termine decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d' iscrizione. Art. 384 - Noleggio Il noleggio è il contratto per il quale l' armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi. Art. 385 - Forma del contratto 1. Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto. La scrittura deve enunciare: 1) gli elementi di individuazione, la nazionalità, la portata della nave; 2) il nome del noleggiante e del noleggiatore; 3) il nome del comandante; 4) l' ammontare del nolo; 5) la durata del contratto o l' indicazione dei viaggi da compiere. 2. Non è richiesta la prova scritta quando il noleggio concerne navi minori di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, se a vela, o alle dieci, se a propulsione meccanica. Art. 386 - Obblighi del noleggiante 1. Il noleggiante è obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato di navigabilità per il compimento del viaggio, ad armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei prescritti documenti. 2. Il noleggiante è responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilità, a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza. Art. 387 - Obblighi del noleggiatore Nel noleggio a tempo sono a carico del noleggiatore la provvista di combustibile, acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento dell' apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, nonché le spese inerenti all' impiego commerciale della nave, comprese quelle di ancoraggio, di canale e simili. Art. 388 - Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo 1. Il noleggiante a tempo non è obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto. 2. Del pari egli non è obbligato a intraprendere un viaggio la cui durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla durata del contratto, la scadenza del contratto stesso. Art. 389 - Eccesso di durata del viaggio Se per fatto del noleggiatore a tempo la durata dell' ultimo viaggio eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso. |