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1. Ai fini dell' articolo precedente, l' autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi. 2. Le indennità e il compenso per l' opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti. Art. 71 - Divieto di getto di materiali 1. Nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie. Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessità del traffico e della pesca. Art. 72 - Rimozione di materiali sommersi 1. Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli interessati devono provvedere all' immediata rimozione. 2. Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell' autorità marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo del compartimento può provvedere d' ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei materiali predetti per conto dello Stato. 3. L' interessato è tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita. Art. 73 - Rimozione di navi e di aeromobili sommersi 1. Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell' autorità marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l' esecuzione. 2. Se il proprietario non esegue l' ordine nel termine fissato, l' autorità provvede d' ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non è sufficiente a coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere allo Stato la differenza. 3. Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave. 4. Nei casi d' urgenza l' autorità può senz' altro provvedere d' ufficio, per conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate il proprietario è tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore dei relitti ricuperati. Art. 74 - Guardiani di navi in disarmo Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica. Art. 75 - Danni alle opere e agli impianti portuali 1. In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti a servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l' entità a mezzo dell' ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l' autorità provvede d' ufficio alle riparazioni a spese del medesimo. 2. Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto può richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni. Art. 76 - Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque 1. Se l' esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in conformità delle disposizioni impartite dal capo del compartimento. 2. Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite dalla predetta autorità, per ovviare all' intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai depositi. 3. In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l' autorità predetta provvede di ufficio a spese dell' interessato. Art. 77 - Obbligazioni dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua 1. Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, i proprietari frontisti devono costruire e mantenere in buono stato i muri di sponda e gli argini occorrenti, nonché prendere tutte le misure necessarie ad evitare l' interrimento dei fondali. 2. Il capo del compartimento, sentito l' ufficio del genio civile, e, se del caso, l' ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni alle quali devono attenersi i proprietari frontisti nella costruzione e manutenzione delle opere predette. 3. In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti, l' autorità predetta provvede di ufficio, a spese dell' interessato. Art. 78 - Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti neiporti L' apertura di cave di pietra e l' esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d' acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all' autorizzazione del capo del compartimento. Art. 79 - Pesca nei porti Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l' esercizio della pesca è sottoposto all' autorizzazione del comandante del porto. Art. 80 - Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti Nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all' autorizzazione del comandante del porto l' uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonché l' accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento. Art. 81 - Altre attribuzioni di polizia Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in genere la sicurezza e la polizia del porto o dell' approdo e delle relative adiacenze. Art. 82 - Disordini nei porti e sulle navi 1. Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l' ordine pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale, l' autorità di pubblica sicurezza che interviene ne informa immediatamente quella marittima. 2. Se l' autorità di pubblica sicurezza non può tempestivamente intervenire, l' autorità marittima del luogo provvede nei casi di urgenza a ristabilire l' ordine, richiedendo ove sia necessario l' intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate, e dandone immediato avviso all' autorità di pubblica sicurezza, nonché, quando si tratti di nave straniera, all' autorità consolare dello Stato di cui la nave batte la bandiera. Art. 83 - Divieto di transito e di sosta Il ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare, per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, determinando le zone alle quali il divieto si estende. Art. 84 - Ingiunzione per rimborso di spese 1. Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l' autorità marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente. 2. Decorsi venti giorni dalla notificazione dell' ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l' autorità marittima può procedere agli atti esecutivi. 3. Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi inerenti all' esistenza del credito o al suo ammontare [previo versamento della somma indicata nell' atto di ingiunzione. 4. L' opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per valore. Art. 85 - Attività amministrativa nei porti interni 1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche all' attività amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni del capo del compartimento e del comandante di porto marittimo sono esercitate rispettivamente dal capo dell' ispettorato di porto e dal comandante di porto della navigazione interna. 2. Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma dell' articolo 68, coloro i quali esercitano un' attività nell' ambito delle zone portuali della navigazione interna. 3. Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso di sommersione di navi o materiali in località dei laghi, dei fiumi, e di altre acque interne nelle quali, a giudizio dell' autorità preposta all' esercizio della navigazione interna, possa derivarne intralcio alla navigazione. 4. La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo è fatta dal comandante del porto a norma dell' articolo 74, quando occorre per esigenze di sicurezza. 5. L' autorità di pubblica sicurezza informa quella preposta all' esercizio della navigazione interna qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l' ordine pubblico nei porti o nell' ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne. 6. Il divieto di transito o di sosta può essere stabilito dal ministro dei trasporti e della navigazione anche per le zone delle acque interne nelle quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico. Art. 86 - Istituzione del servizio di pilotaggio 1. Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del Presidente della Repubblica, una corporazione di piloti. 2. La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota. Art. 87 - Pilotaggio obbligatorio 1. Nei luoghi dove è riconosciuta l' opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica. 2. Nei luoghi dove il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può, per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio. 3. Il decreto del Presidente della Repubblica o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio. Art. 88 - Vigilanza sulla corporazione dei piloti 1.La corporazione dei piloti è sottoposta alla vigilanza della autorità competente a norma del regolamento. 2. Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione è provvista dei mezzi tecnici necessari all' espletamento del servizio e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro dei trasporti e della navigazione, prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti. Art. 89 - Cauzione della corporazione dei piloti La corporazione dei piloti deve prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dai regolamenti locali. Art. 90 - Licenze e registro dei piloti I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro. Art. 91 - Tariffe di pilotaggio Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le associazioni sindacali interessate. Art. 92 - Attribuzioni e obblighi del pilota 1. Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla. 2. Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all' articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato. 3. Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave. Art. 93 - Responsabilità del pilota Il pilota risponde dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga provato che tali danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni da lui fornite per la determinazione della rotta. Art. 94 - Responsabilità della corporazione dei piloti Dei danni di cui sono responsabili i piloti, risponde solidalmente la corporazione nei limiti della cauzione. Art. 95 - Regolamento di pilotaggio 1. La disciplina del servizio di pilotaggio, l' ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonché il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento. 2. Le norme per l' esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 96 - Marittimi abilitati al pilotaggio 1. Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio. 2. Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo. Art. 97 - Personale abilitato al pilotaggio Nelle località di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio è esercitato da piloti autorizzati dall' ispettorato di porto. Art. 98 - Pilotaggio obbligatorio Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedano, il direttore dell' ispettorato compartimentale può rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio. Art. 99 - Norme applicabili Il servizio dei piloti autorizzati è regolato dagli articoli 91 e 93. Art. 100 - Regolamenti locali Le norme per l' esercizio del pilotaggio in ciascuna località sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, da regolamenti locali, approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 101 - Istituzione del servizio di rimorchio marittimo. 1. Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima, non può essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento. 2. L' autorità predetta determina nell' atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio. 3. Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate. Art. 102 - Regolamenti locali Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 103 - Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio 1. Quando all' armatore del rimorchiatore non è fatta consegna degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi. 2. Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e della navigazione s' intende affidata al comandante del rimorchiatore. Art. 104 - Responsabilità durante il rimorchio 1. L' armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili. 2. Dei danni sofferti da terzi durante il rimorchio sono solidalmente responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l' armatore del rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili. 3. Quando la direzione della navigazione del convoglio è affidata al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei commi precedenti, che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l' armatore del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione è affidata al comandante di un elemento rimorchiato. Art. 105 - Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore Fermo il disposto dell' articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi rimorchiati all' armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di quest' ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto. Art. 106 - Soccorso prestato alla nave rimorchiata Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un' opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennità ed al compenso previsti nell' articolo 491. Art. 107 - Servizi per l' ordine e la sicurezza del porto Oltre che nei casi previsti nell' articolo 70, i rimorchiatori devono essere messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all' ordine e alla sicurezza del porto. Art. 108 - Disciplina delle operazioni (abrogato) [ 1 Articolo abrogato, a partire dal 19 marzo 1995, dall' art. 27 della l. 28 gennaio 1994 n. 84 come modificato dal D.L. 12 aprile 1996, n. 202. ] Art. 109 - Uffici del lavoro portuale [1. Nei porti, nei quali l' importanza del traffico lo richieda, la disciplina delle operazioni portuali è affidata ad uffici del lavoro portuale. 2. Gli uffici del lavoro nei porti marittimi sono istituiti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, previo parere del capo del compartimento, e sono diretti da un ufficiale di porto, che svolge la propria attività con l' assistenza di un consiglio di lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici è esercitata dal capo del compartimento. 3. Gli uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono parimenti istituiti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione e sono diretti da un funzionario dell' ispettorato di porto, che svolge la propria attività, con l' assistenza di un consiglio del lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici è esercitata dal capo dell' ispettorato di porto]. Art. 110 - Compagnie e gruppi portuali 1. Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi, soggetti alla vigilanza dell' autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. 2. Le compagnie hanno personalità giuridica. 3. Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell' ispettorato compartimentale, secondo le norme del regolamento. 4. Il regolamento stabilisce altresì le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalità relative alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie. 5. Salvo casi speciali stabiliti dal ministro dei trasporti e della navigazione l' esecuzione delle operazioni portuali è riservata alle compagnie o ai gruppi. Art. 111 - Imprese per operazioni portuali 1. L' esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto di terzi è sottoposto a concessione del capo del compartimento, per la navigazione marittima, e del capo dell' ispettorato di porto, per la navigazione interna, secondo le modalità stabilite dal regolamento. 2. Le autorità predette possono determinare il numero massimo delle imprese in relazione alle esigenze del traffico. 3. La concessione può essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali. 4. In ogni caso l' impresa concessionaria deve avvalersi, per l' esecuzione delle operazioni portuali, esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi. Art. 112 - Tariffe delle operazioni portuali Le tariffe e le altre norme per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché per le prestazioni delle imprese indicate nell' articolo precedente sono determinate secondo le modalità stabilite dal regolamento. TITOLO IV - Del personale della navigazione Titolo IV :Del personale della navigazione Capo I: Del personale marittimo Art. 113 - Organizzazione e disciplina del personale marittimo All' organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede l' amministrazione dei trasporti e della navigazione. Art. 114 - Distinzione del personale marittimo Il personale marittimo comprende: a) la gente di mare; b) il personale addetto ai servizi dei porti; c) il personale tecnico delle costruzioni navali. Art. 115 - Categorie della gente di mare La gente di mare si divide in tre categorie: 1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; 2) personale addetto ai servizi complementari di bordo; 3) personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera. Art. 116 - Personale addetto ai servizi portuali 1. Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: 1) i piloti; 2) i lavoratori portuali; 3) i palombari in servizio locale; 4) gli ormeggiatori; 5) i barcaioli. 2. Il ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, discipinandone, ove occorra, l' impiego. Art. 117 - Personale tecnico delle costruzioni navali Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende: 1) gli ingegneri navali; 2) i costruttori navali; 3) i maestri d' ascia e i calafati. Art. 118 - Matricole e registri del personale marittimo 1. La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri. 2. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento. Art. 119 - Requisiti per l' iscrizione nelle matricole e nei registri 1. Possono conseguire l' iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l' età non deve superare i quarantacinque anni. 2. I minori di anni quindici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara. 3. Il ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; può altresì consentire l' immatricolazione di persone di età superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano. 4. Il ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali competenti, può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell' iscrizione nelle matricole della gente di mare. 5. Per l' iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. 6. I requisiti per l' iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell' articolo 116, dal ministro dei trasporti e della navigazione. 7. Per l' esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l' iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria. 8. A coloro che conseguono l' iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore. Art. 120 - Cancellazione dalle matricole e dai registri 1. Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253 si procede per i seguenti motivi: a) morte dell' iscritto; b) dichiarazione dell' iscritto di voler abbandonare l' attività marittima; c) perdita della cittadinanza italiana; d) perdita permanente dell' idoneità fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali; e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l' iscrizione nelle matricole; f) cessazione dall' esercizio della navigazione. 2. La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all' articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi. 3. La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento. Art. 121 - Reiscrizione nelle matricole e nei registri 1. Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c), ed e) dell' articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di età stabilito nell' articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b) ed f) possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di età, entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta. 2. La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento. Art. 122 - Documenti di lavoro del personale marittimo 1. La gente di mare è munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un certificato d' iscrizione. 2. Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento. Art. 123 - Titoli professionali del personale marittimo 1. Per i servizi di coperta i titoli professionali sono: a) capitano superiore di lungo corso; b) capitano di lungo corso; c) aspirante capitano di lungo corso; d) allievo capitano di lungo corso; e) padrone marittimo; f) marinaio autorizzato; g) capo barca; h) conduttore. 2. Per i servizi di macchina i titoli professionali sono: a) capitano superiore di macchina; b) capitano di macchina; c) aspirante capitano di macchina; d) allievo capitano di macchina; e) meccanico navale; f) fuochista autorizzato; g) motorista abilitato; h) marinaio motorista. 3. Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono: a) medico di bordo; b) marconista. 4. I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell' abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento, e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali. 5. Il regolamento determina le altre qualifiche relative all' esercizio della professione marittima e prescrive altresì i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all' esercizio della pesca. 6. I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento. Art. 124 - Rilascio dei documenti di abilitazione 1. Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a) e b) del primo e del secondo comma dell' articolo precedente è di competenza del direttore marittimo. 2. Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali è di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento. Art. 125 - Collocamento della gente di mare Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio della Repubblica, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge. Art. 126 - Divieto di mediazione 1. E' vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi. Qualsiasi compenso corrisposto per un' attività svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente può essere ripetuto. Art. 127 - Assunzione all' estero All' assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all' estero sovraintende l' autorità consolare. Art. 128 - Organizzazione e disciplina del personale All' organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione interna provvedono le autorità preposte all' esercizio della navigazione interna. Art. 129 - Distinzione del personale Il personale della navigazione interna comprende: a) il personale navigante; b) il personale addetto ai servizi dei porti. Art. 130 - Categoria del personale navigante Il personale navigante si divide in tre categorie: 1) personale di comando e di bassa forza addetto al servizio di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; 2) personale addetto ai servizi complementari di bordo; 3) personale addetto alla piccola navigazione. Art. 131 - Personale addetto ai servizi dei porti 1. Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: 1) i lavoratori portuali; 2) i barcaioli. 2. Il ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l' impiego. Art. 132 - Matricole, registri e documenti di lavoro del personale 1. Il personale navigante è iscritto in matricole, ed è munito di un libretto di navigazione. 2. Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri ed è munito di un libretto di ricognizione. 3. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto. 4. Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento. Art. 133 - Requisiti per l' iscrizione nelle matricole e nei registri 1. Possono conseguire l' iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento 2. I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini sino al terzo grado. 3. Per l' iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. 4. Il ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole siano iscritte anche italini non regnicoli. 5. I requisiti per l' iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell' articolo 131, dal ministro dei trasporti e della navigazione. 6. Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonché la reiscrizione nei medesimi Art. 134 - Titoli professionali del personale 1. Per i servizi di coperta i titoli professionali sono: a) capitano; b) capo timoniere; c) capo barca; d) conduttore di motoscafi; e) barcaiolo abilitato. 2. Per i servizi di macchina i titoli professionali sono: a) macchinista; b) motorista. 3. Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi. 4. I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell' abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti dal regolamento. 5. Il ministro dei trasporti e della navigazione in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all' esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali. 6. I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali. Art. 135 - Assunzione all' estero All' assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all' estero sovraintende l' autorità consolare.
TITOLO V - Del regime amministrativo delle navi TITOLO V: Del regime amministrativo delle navi Capo I :Dell' ammissione della nave alla navigazione Sezione I : Dell' individuazione della nave Art. 136 - Navi e galleggianti 1. Per nave s' intende qualsiasi costruzioni destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. 2. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. 3. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne. Art. 137 - Ammissione delle navi alla navigazione 1. Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste dal presente codice. 2. Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di nazionalità. 3. Agli effetti dell' iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede l' ufficio d' iscrizione. Art. 138 - Stazzatura nella repubblica 1. Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la stazzatura delle navi marittime è eseguita nella Repubblica dal Registro italiano navale, quale delegato del ministero dei trasporti e della navigazione, a mezzo di ingegneri navali o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento. 2. Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali è obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l' ispettorato compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali. 3. La stazzatura è eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali. 4. Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza è depositato presso l' ufficio del porto d' iscrizione della nave. Art. 139 - Stazzatura all' estero 1. Il ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare la stazzatura all' estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere uno o più viaggi fra porti stranieri prima di approdare nella Repubblica. 2. La stazzatura all' estero può, previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione, essere eseguita secondo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via definitiva in un porto della Repubblica, entro il termine stabilito dal regolamento. |