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04-01-15

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Art. 390 - Pagamento del nolo a tempo

1. Il nolo a tempo, in mancanza di patto o uso diverso, è dovuto in rate mensili anticipate.

2. Tuttavia, salvo patto contrario, il nolo anticipato non si intende acquisito ad ogni evento.

Art. 391 - Impedimento temporaneo

1. Il nolo a tempo non è dovuto per il periodo durante il quale non si è potuto utilizzare la nave per causa non imputabile al noleggiatore.

2. Tuttavia, in caso di rilascio per fortuna di mare o per accidente subito dal carico, ovvero per provvedimento di autorità nazionale o straniera, durante il tempo dell' impedimento, ad eccezione di quello in cui la nave è sottoposta a riparazione, è dovuto il nolo al netto delle spese risparmiate dal noleggiante per l' inutilizzazione della nave.

Art. 392 - Perdita della nave

Nel caso di perdita della nave, il nolo a tempo è dovuto fino a tutto il giorno in cui è avvenuta la perdita.

Art. 393 - Responsabilità per le operazioni commerciali

1. Il comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto di noleggio, le istruzioni del noleggiatore sull' impiego commerciale della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni da lui indicate.

2. Il noleggiante non è responsabile verso il noleggiatore per le obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza delle predette operazioni, e per le colpe commerciali del comandante e degli altri componenti dell' equipaggio in dipendenza delle operazioni medesime.

Art. 394 - Subnoleggio e cessione del contratto

In caso di subnoleggio o di cessione totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, il noleggiatore rimane responsabile verso il noleggiante delle obbligazioni assunte con il contratto di noleggio.

Art. 395 - Prescrizione

1. I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre, se il noleggio è a tempo dalla scadenza del contratto o dalla fine dell' ultimo viaggio se il viaggio è prorogato a norma dell' articolo 389; se il noleggio è a viaggio dalla fine del viaggio.

2. Nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato l' avvenimento che ha reso impossibile l' esecuzione del contratto o la continuazione del viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine decorre dalla data della cancellazione di questa dai registri d' iscrizione.

Art. 396 - Forma del contratto

1. Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto, tranne che si tratti di trasporto su navi minori di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

2. Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso.

Art. 397 - Indicazioni del biglietto di passaggio

Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la data di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.

Art. 398 - Cessione del diritto al trasporto

Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passaggero ha iniziato il viaggio.

Art. 399 - Imbarco senza biglietto

Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, è tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui è diretto o in cui è sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 400 - Impedimento del passeggero

1. Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto, ed è dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo.

2. Se l' evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, può ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Nei casi previsti dai commi precedenti al valore deve essere data notizia dell' impedimento prima della partenza; in mancanza è dovuto l' intero prezzo di passaggio netto.

Art. 401 - Mancata partenza del passeggero

1. Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto.

Tuttavia il prezzo non è dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto è ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.

Art. 402 - Impedimento della nave

Se la partenza della nave è impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto è risolto ed il vettore deve restituire il prezzo versatogli.

Art. 403 - Soppressione della partenza o mutamento d' itinerario

1. Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non può essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente, il contratto è risolto.

2. Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facoltà di compiere il viaggio su una di dette navi, ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore muta l' itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi.

Nei casi indicati dai due commi precedenti il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.

Art. 404 - Ritardo della partenza

1. Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all' alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio.

2. Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d' Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facoltà, il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere l' alloggio e il vitto a spese del vettore.

3. Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.

Art. 405 - Interruzione del viaggio della nave

1. Se il viaggio della nave è interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

2. Tuttavia il vettore ha diritto all' intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell' intervallo l' alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.

Art. 406 - Interruzione del viaggio del passeggero

1. Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

2. Se il viaggio è interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresì, per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto.

Art. 407 - Operazioni di imbarco e di sbarco

Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non è compreso nel prezzo di passaggio.

Art. 408 - Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo

Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l' evento è derivato da causa a lui non imputabile.

Art. 409 - Responsabilità del vettore per danni alle persone

Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall' inizio dell' imbarco, se non prova che l' evento è derivato da causa a lui non imputabile.

Art. 410 - Trasporto del bagaglio non registrato

1. Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso.

2. Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 411 - Trasporto del bagaglio registrato

1. Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall' articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l' indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell' eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.

2. Un esemplare del bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero.

Art. 412 - Responsabilità del vettore pel bagaglio

1. Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per il chilogrammo o della maggior cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.

2. La perdita o le avarie devono essere fatte constare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non appartenenti.

3. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore.

Art. 413 - Responsabilità del vettore nel trasporto gratuito

Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito.

Art. 414 - Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole

Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.

Art. 415 - Derogabilità delle norme

Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; 412 a 414.

Art. 416 - Pegno legale sul bagaglio

Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore è tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.

Art. 417 - Bagaglio non ritirato

Il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.

Art. 418 - Prescrizione

1. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi dall' arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.

2. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.

3. Nei trasporti che hanno inizio a termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei commi precedenti si compie col decorso di un anno.

Art. 419 - Trasporti di cose

Il trasporto di cose può avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e può effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata.

Art. 420 - Forma del contratto

Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto, tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori, di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Art. 421 - Obblighi del vettore all' inizio del viaggio

Il vettore, prima dell' inizio del viaggio, oltre ad usare la normale diligenza perché la nave sia apprestata in stato di navigabilità e convenientemente armata ed equipaggiata, deve curare che le stive, le camere refrigeranti, quelle frigorifere e le altre parti della nave destinate alla caricazione siano in buono stato per il ricevimento, la conservazione e il trasporto delle merci.

Art. 422 - Responsabilità del vettore

1. Il vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo non è stata, nè in tutto nè in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti.

2. Deve invece l' avente diritto alla riconsegna provare che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo è stata determinata da colpa del vettore o da colpa commerciale dei di lui dipendenti e preposti, quando il danno è stato prodotto da vizio occulto, o da innavigabilità della nave non derivante da inadempimento agli obblighi di cui all' articolo precedente, da colpa nautica dei dipendenti o preposti del vettore, da fortuna o pericoli di mare, incendio non determinato da colpa del vettore, pirateria, fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autorità di diritto o di fatto, anche a scopo sanitario, sequestri giudiziari, scioperi o serrate, impedimenti al lavoro generali o parziali, atti o tentativi di assistenza o salvataggio ovvero deviazione del viaggio fatta a tale scopo, cattivo stivaggio, vizio proprio della merce, calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi, insufficienza o imperfezione delle marche, atti od omissioni in genere del caricatore o dei suoi dipendenti o preposti.

Art. 423 - Limiti del risarcimento

1. Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all' imbarco.

2. Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all' imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l' inesattezza non fu scientemente commessa.

Art. 424 - Derogabilità delle norme sulle responsabilità

1. Le norme degli articoli 422, 423 sono sempre derogabili a favore del caricatore. Sono derogabili anche a favore del vettore per quanto concerne il periodo di tempo anteriormente alla caricazione e quello posteriore alla scaricazione; e, anche per il periodo che intercorre tra caricazione e scaricazione, relativamente ai trasporti di merci caricate sopra coperta e di animali vivi, relativamente ai trasporti nazionali di merci di qualsiasi genere, nonché per quanto concerne i danni da ritardo. Nei confronti dei terzi l' efficacia delle clausole derogatrici è subordinata alla loro inserzione nella polizza ricevuto per l' imbarco o nella polizza di carico.

2. Le norme anzidette sono infine derogabili, anche fuori delle ipotesi e dei limiti previsti nel precedente comma, qualora non venga emessa polizza di carico, né altro documento negoziabile.

Art. 425 - Imballaggi e marche di contrassegno

1. Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio.

2. Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati da imperfetta apposizione delle marche.

Art. 426 - Consegna delle bollette doganali

1. All' atto dell' imbarco delle merci, e in ogni caso prima della partenza della nave, il caricatore è tenuto a consegnare al vettore le bollette doganali.

2. Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati dall' omessa consegna.

3. Il vettore non è tenuto a verificare la completezza dei documenti e l' esattezza delle indicazioni in questi contenute.

Art. 427 - Impedimento prima della partenza

1. Se la partenza della nave è impedita per causa di forza maggiore, il contratto è risolto. Se per la stessa causa la partenza della nave è soverchiamente ritardata, il contratto può essere risolto.

2. Se la risoluzione avviene dopo l' imbarco, il caricatore è tenuto a sopportare le spese di scaricazione.

Art. 428 - Impedimento temporaneo

1. Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio è temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore.

2. Il caricatore può, mentre dura l' impedimento, fare scaricare le merci a proprie spese, con l' obbligo di ricaricarle ovvero di risarcire i danni. Se l' impedimento si verifica in corso di viaggio, il caricatore è tenuto a prestare idonea cauzione per l' adempimento degli obblighi predetti.

Art. 429 - Interruzione del viaggio

1. Se, dopo la partenza, il comandante è costretto a fare riparazioni per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed il caricatore non ha diritto a riduzione di nolo.

2. Se la nave non può essere riparata od è necessario un tempo soverchio ovvero se il viaggio è interrotto o soverchiamente ritardato per altra causa di forza maggiore, il nolo è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso, purchè il comandante abbia fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore, all' inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave.

Art. 430 - Impedimento all' arrivo

Se l' approdo è impedito o soverchiamente ritardato per causa di forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore per l' interesse della nave e del carico, approdando in altro porto vicino o ritornando al porto di partenza.

Art. 431 - Merci non dichiarate o falsamente indicate

Il comandante può fare scaricare nel luogo d' imbarco le cose non dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero può esigere il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione per cose di simile natura, oltre il risarcimento del danno.

Art. 432 - Recesso del caricatore prima della partenza

1. Prima della partenza della nave il caricatore può recedere dal contratto, pagando la metà del nolo convenuto, nonché le spese sostenute per la caricazioni e la scaricazione, se tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse.

2. Tuttavia il caricatore può liberarsi in tutto o in parte da tale obbligo, provando che il vettore non ha subito alcun danno o ha subito un danno minore.

Art. 433 - Recesso del caricatore durante il viaggio

1. Il caricatore può, durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per la scaricazione.

2. Il comandante non è tenuto alla scaricazione, quando questa importi ritardo eccessivo o modificazione dell' itinerario ovvero scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli usi.

3. Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi è responsabile delle spese e dei danni.

Art. 434 - Caricazione incompleta

1. Se il caricatore consegna una quantità di merci minore di quella convenuta, deve il nolo intero, detratte le spese che il vettore abbia risparmiato per la mancata caricazione, se queste sono comprese nel nolo.

2. Il comandante può imbarcare altre merci, purché, se il contratto ha per oggetto un carico totale, vi sia il consenso del caricatore. In ogni caso il caricatore profitta del nolo relativo alle cose che completano il carico, fino a concorrenza del nolo da lui dovuto.

3. Le stesse norme si applicano nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato per un viaggio di andata e ritorno e il caricatore non imbarchi merci per il viaggio di ritorno.

Art. 435 - Perdita e avarie delle cose

1. La perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle cose trasportate devono essere fatte constare dal destinatario, con riserva scritta o in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, non oltre il momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni dalla riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.

2. In mancanza della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio, le merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformità delle indicazioni contenute nel documento del trasporto.

Art. 436 - Mancato arrivo delle cose

Se le merci non sono giunte a destinazione, il nolo deve essere corrisposto, quando il mancato arrivo sia dovuto a fatto del caricatore o alla natura delle merci, se questa non era nota al vettore o al comandante, salva la detrazione del nolo percepito dal vettore per le cose da lui caricate in sostituzione di quelle perdute.

Art. 437 - Deposito o vendita delle cose

Il comandante, nel caso di mancato pagamento del nolo, può farsi autorizzare dall' autorità giudiziaria del luogo di scaricazione a depositare o, se sia necessario, a vendere tanta parte delle cose caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i compensi di controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito di una somma pari all' ammontare del credito del vettore.

Art. 438 - Prescrizione

1. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal giorno indicato nell' articolo 456.

2. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso di un anno.

Art. 439 - Norme applicabili

Si applicano le regole generali sul trasporto di cose, ogni qualvolta viene assunto l' obbligo di riconsegnare a destinazione un carico totale o parziale su nave determinata.

Art. 440 - Spazi non utilizzabili per la caricazione

Non sono destinati al trasporto gli spazi interni della nave normalmente non utilizzabili per la caricazione, salvo espresso consenso del vettore nel caso in cui non ostino ragioni di sicurezza della navigazione.

Art. 441 - Luogo di ancoraggio o di ormeggio

1. Se il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio, il caricatore può chiedere che la nave sia condotta nel luogo da lui designato, salve le disposizioni del comandante del porto, purchè si possa accedervi, sostare e uscirne senza pericolo.

2. Se il caricatore non designa in tempo utile tale luogo, la nave è condotta a quello abituale.

3. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il comandante sceglie un altro luogo, tenendo conto dell' interesse del caricatore.

Art. 442 - Consegna e riconsegna delle merci

In mancanza di diverso patto, regolamento portuale od uso locale, il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco.

Art. 443 - Inesatta dichiarazione di portata della nave

Il vettore che abbia dichiarato la portata della nave in misura maggiore o minore di quella effettiva, è tenuto al risarcimento dei danni, sempre che la differenza ecceda il ventesimo.

Art. 444 - Decorrenza e durata delle stallie

1. I giorni di stallia per la caricazione e per la scaricazione, salvo diverso patto, regolamento portuale od uso locale, decorrono dal momento in cui, essendo la nave pronta per l' imbarco o per lo sbarco, ne sia giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere le merci.

2. Il termine di stallia, in mancanza di patto, regolamento od uso, deve essere fissato dal comandante del porto, tenendo conto dei mezzi disponibili nel luogo di caricazione o di scaricazione, delle struttura della nave, nonché della natura del carico; e deve essere comunicato tempestivamente a chi deve consegnare o ricevere le merci.

Art. 445 - Computo delle stallie

1. Il termine di stallia si computa a giorni lavorativi. Non si considerano tali i giorni festivi secondo la legge e le consuetudini locali.

2. Il decorso del termine è sospeso durante i giorni in cui le operazioni sono impedite per causa non imputabile al caricatore o al destinatario.

Art. 446 - Decorrenza e durata delle controstallie

1. Spirato il termine di stallia senza che, per causa imputabile al caricatore o al destinatario, sia stata ultimata la caricazione o la scaricazione, è dovuto un compenso di controstallia.

2. Il termine di controstallia, salvo diverso patto, regolamento od uso locale, è di tanti giorni correnti quanti sono stati i giorni lavorativi di stallia.

Art. 447 - Soppressione delle controstallie di caricazione

Spirato il termine di stallia di caricazione senza che, per causa imputabile al caricatore, sia stata imbarcata una quantità di merce sufficiente per garantire quanto è da lui dovuto al vettore, il comandante non è tenuto ad attendere il decorso del termine di controstallia se non gli venga fornita idonea cauzione.

Art. 448 - Computo delle controstallie

1. Il compenso di controstallia è computato in ragione di ore e giorni consecutivi e deve essere versato giorno per giorno.

2. Il tasso di controstallia, in mancanza di diverso patto, è determinato in proporzione della portata della nave, secondo gli usi.

3. Tuttavia, per il periodo durante il quale le operazioni di imbarco o di sbarco sono state impedite da causa non imputabile al caricatore o al destinatario, invece del compenso di controstallia è dovuto un compenso determinato in proporzione al nolo.

Art. 449 - Controstallie straordinarie

1. Spirato il termine di controstallia per la caricazione, il comandante, previo avviso dato almeno ventiquattro ore prima, ha facoltà di partire senza attendere la caricazione o il suo completamento, restando sempre dovuti il nolo e il compenso di controstallia. Se il comandante non si avvale di questa facoltà, è dovuto per l' ulteriore sosta, fissata d' accordo col caricatore, un compenso di controstallia maggiorato della metà, ove non esista diverso patto, regolamento, o uso.

2. Spirato il termine di controstallia per la scaricazione senza che questa sia stata compiuta, è dovuto un compenso di controstallia straordinaria per la durata e nella misura sopra indicate, salva la facoltà del comandante di scaricare le merci a norma dell' articolo 450.

Art. 450 - Deposito del carico

1. Se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere il carico, ovvero se si presentano più destinatari o v' è opposizione alla riconsegna, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al caricatore. Questi può disporre del carico a termini dell' articolo 1685 del codice civile, salva la facoltà del vettore di provvedere al deposito o alla vendita delle merci nei casi previsti dall' articolo 1690 dello stesso codice.

2. Se il destinatario, dopo aver acquistato i diritti nascenti dal contratto, ritarda a ritirare il carico o se sorge controversia intorno all' esecuzione della consegna, il vettore può procedere al deposito delle merci presso un terzo a norma dell' articolo 1514 del codice civile o, trattandosi di merci soggette a rapido deterioramento, alla vendita per conto del destinatario a norma dell' articolo 1515 dello stesso codice, dandone avviso all' interessato.

Art. 452 - Caricazione delle merci

1. Il caricatore deve presentare le merci per l' imbarco nei termini d' uso, non appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e la caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini d' uso.

2. Decorso il termine per la consegna della merci, il comandante ha facoltà di partire senza attendere il carico, e il caricatore è tenuto al pagamento dell' intero prezzo di trasporto.

Art. 453 - Recesso del caricatore prima della partenza

Dopo la caricazione delle merci il caricatore può avvalersi della facoltà prevista dall' articolo 432, solo quando dichiari di recedere dal contratto entro il termine d' uso per la partenza della nave e la scaricazione non cagioni ritardo alla partenza medesima.

Art. 454 - Scaricazione delle merci

1. Quando la nave sia in condizione di scaricare, se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha facoltà di consegnare le merci ad un' impresa di sbarco regolarmente autorizzata, la quale diviene responsabile verso il destinatario quale depositaria delle cose. Il vettore, che si avvale di questa facoltà, è tenuto a darne avviso al destinatario, se conosciuto, o all' indicato in polizza.

2. Quando il destinatario è presente e la scaricazione a mezzo di impresa di sbarco avviene solo nell' interesse della nave per esigenze della scaricazione, le spese relative sono a carico del vettore.

3. Quando si presentano più destinatari o v' è opposizione alla riconsegna si applica il disposto dell' articolo 450.

Art. 455 - Mancata riscossione del nolo o degli assegni

Il vettore che segue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui è gravata la cosa o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il caricatore dell' importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest' ultimo per il pagamento dei propri crediti.

Art. 456 - Mancato arrivo

Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci, il destinatario può far valere i diritti nascenti dal contratto soltanto dal giorno in cui la perdita è stata riconosciuta dal vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione.

Art. 457 - Dichiarazione d' imbarco

1. Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d' imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualità e quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano.

2. Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione d' imbarco.

Art. 458 - Documenti rilasciati dal vettore all' assunzione del trasporto, alla consegna e all' imbarco delle merci

1. Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, è tenuto a rilasciare al caricatore un ordinativo d' imbarco per le merci da trasportare, ovvero all' atto della consegna, quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto per l' imbarco.

2. Dopo l' imbarco, ed entro ventiquattr' ore dallo stesso, il comandante della nave è tenuto a rilasciare al caricatore una ricevuta di bordo per le merci imbarcate, a meno che gli rilasci direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico.

3. Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il vettore o in suo luogo il raccomandatario, su presentazione della ricevuta di bordo, è tenuto a rilasciare la polizza di carico, ovvero ad apporre la menzione dell' avvenuto imbarco, con le indicazioni di cui alle lettere g) ed h) dell' articolo 460, sulla polizza ricevuto per l' imbarco precedentemente rilasciata.

Art. 459 - Prova della consegna al vettore e della caricazione delle merci

La polizza ricevuto per l' imbarco fa prova dell' avvenuta consegna delle merci al vettore; la ricevuta di bordo e la polizza di carico fanno prova dell' avvenuta caricazione.

Art. 460 - Indicazioni della polizza ricevuto per l' imbarco e della polizza di carico

1. La polizza ricevuto per l' imbarco deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia, e deve enunciare:

a) il nome e il domicilio del vettore;

b) il nome e il domicilio del caricatore;

c) il luogo di destinazione, e, quando la polizza è nominativa, il nome e il domicilio del destinatario;

d) la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano;

e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi;

f) il luogo e la data di consegna.

2. La polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto per l' imbarco, deve enunciare:

g) il nome o il numero, l' ufficio di iscrizione e la nazionalità della nave;

h) il luogo e la data di caricazione.

Art. 461 - Data di consegna e data di caricazione

1. Se nella polizza di carico non è indicata la data di consegna, per tale si presume fino a prova contraria la data di caricazione delle merci.

2. Se nella polizza ricevuto per l' imbarco non è indicata la data di consegna, o nella polizza di carico non è indicata quella di caricazione, per data di consegna o per data di caricazione, rispettivamente, si presume quella di emissione della polizza.

Art. 462 - Natura, qualità e quantità delle merci

1. Il vettore, ovvero il raccomandatario o il comandante della nave, che rilascia la polizza ricevuto per l' imbarco o la polizza di carico, ha facoltà di inserire in polizza le proprie riserve, quando non può eseguire in tutto o in parte una normale verifica delle indicazioni fornite dal caricatore sulla natura, qualità e quantità delle merci, nonché sul numero dei colli e sulle marche di contrassegno.

2. In mancanza di riserve, la natura, la qualità e la quantità delle merci, nonché il numero e le marche dei colli consegnati al vettore o imbarcati, si presumono fino a prova contraria conformi alle indicazioni della polizza.

Art. 463 - Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l' imbarco

1. La polizza ricevuto per l' imbarco e la polizza di carico sono emesse in due originali.

2. L' originale ritenuto dal vettore è sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante, non è trasferibile, e reca esplicita indicazione della non trasferibilità.

3. L' originale rilasciato al caricatore è sottoscritto dal vettore, ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma dell' articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo.

Art. 464 - Forma e trasferimento dell' originale di polizza rilasciato al caricatore

1. L' originale della polizza di carico o della polizza ricevuto per l' imbarco rilasciato al caricatore può essere al portatore, all' ordine o nominativo.

2. Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore, all' ordine o nominativi.

3. Tuttavia per l' emissione e il trasferimento della polizza nominativa non è richiesta l' annotazione nel registro dell' emittente, previsto negli articoli 2022 e seguenti del codice civile.

Art. 465 - Duplicati della polizza

1. Dell' originale della polizza ricevuto per l' imbarco o della polizza di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.

2. I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell' articolo 463.

3. I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilità, ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d' ordine di rilascio.

Art. 466 - Ordini di consegna

1. Il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, quando ciò sia stato convenuto nel contratto di trasporto, sono tenuti ad emettere, dietro richiesta di chi ha il diritto di disporre delle merci mediante disposizione del titolo, ordini di consegna sul comandante della nave o sul raccomandatario, relativi a singole partite delle merci rappresentate dalla polizza ricevuto per l' imbarco o dalla polizza di carico.

2. In tal caso il vettore o il suo raccomandatario sono tenuti, all' atto dell' emissione degli ordini di consegna, a prenderne nota sull' originale trasferibile della polizza, con l' indicazione della natura, qualità e quantità delle merci specificate in ciascun ordine, e con l' apposizione della propria firma e di quella del richiedente; quando l' intero carico rappresentato dalla polizza sia frazionato fra i vari ordini di consegna, sono tenuti altresì a ritirare l' originale trasferibile della polizza.

3. Gli ordini di consegna emessi a norma dei commi precedenti attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell' articolo 463; possono essere al portatore, all' ordine o nominativi.

Agli ordini di consegna predetti si applicano, in quanto compatibili, le norme sull' emissione e la circolazione della polizza di carico.

Art. 467 - Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle merci

Il possessore dell' originale trasferibile della polizza di carico o della polizza ricevuto per l' imbarco ovvero di un ordine di consegna è legittimato per l' esercizio del diritto menzionato nel titolo, in base alla presentazione del titolo stesso o a una serie continua di girate ovvero per effetto dell' intestazione a suo favore, a seconda che il titolo sia al portatore, all' ordine o nominativo.

Art. 468 - Norme applicabili

Ai contratti di utilizzazione delle navi addette alla navigazione interna si applicano le norme di questo tipo, in quanto gli usi speciali non dispongano diversamente.

 

 

TITOLO II - Delle contribuzioni alle avarie comuni

 

Titolo II

Della contribuzione alle avarie comuni

Art. 469 - Avarie comuni

 

Le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente presi, a norma dell' articolo 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie comuni, e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso naturale degli eventi.

Art. 470 - Formazione della massa creditoria

 

Ciascuno dei danneggiati partecipa alla formazione della massa creditoria, e concorre alla ripartizione, per l' ammontare dei danni effettivamente incidenti sui suoi beni, come diretta conseguenza del provvedimento preso dal comandante, fatta eccezione per i danni che siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo e di armamento della nave non descritti nell' inventario ovvero su provviste di bordo, su cose caricate clandestinamente o scientemente dichiarate dal caricatore in maniera inesatta, su cose caricate sopra coperta in viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento.

Art. 471 - Spese eccezionali

 

1. Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base della spesa sopportata, ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza della spedizione e che con altra maggiore è stata sostituita.

 

2. A tali spese devono essere aggiunti gli interessi del prestito contratto per conseguire la somma necessaria, il maggior valore dovuto al proprietario delle cose allo stesso fine vendute, nonché i premi di assicurazione relativi all' operazione.

Dalle spese devono invece esser dedotti gli eventuali miglioramenti apportati per differenza tra il nuovo e il vecchio nelle riparazioni effettuate.

Art. 472 - Perdita del nolo

 

Per quanto concerne i noli perduti, il danno da ammettere alla massa creditoria è valutato sulla base dell' ammontare lordo, fatta deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare.

Art. 473 - Danni alla nave e al carico

 

1. Per quanto concerne le perdite e i danni materiali apportati alla nave, al carico, e a qualsiasi altro bene partecipante alla spedizione, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base del valore che la cosa perduta o danneggiata avrebbe avuto al termine della spedizione, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo, cioè nel porto in cui viene scaricata l' ultima partita di carico presente a bordo all' atto del provvedimento volontario.

 

2. Da questo valore deve essere fatta peraltro deduzione: a) delle spese risparmiate in conseguenza del danno o della perdita; b) dei danni subiti anteriormente al provvedimento volontario; c) del valore residuo che sussiste o avrebbe potuto sussistere indipendentemente dai danni subiti dalle cose stesse successivamente al provvedimento volontario e per cause a questo estranee.

 

3. Il valore residuo, che deve essere dedotto dal danno ammesso nella massa creditoria ai sensi della lettera c) del precedente comma, è determinato sulla base degli stessi criteri di valutazione del danno, ovvero sulla base di quanto anche prima è stato realizzato o sarebbe stato possibile realizzare mediante alienazione.

Art. 474 - Spese del regolamento della contribuzione 

Nella massa creditoria sono ammesse anche le spese realtive alle operazioni di liquidazione e di regolamento.

Art. 475 - Formazione della massa debitoria

 

Ciascuno degli interessati nella spedizione partecipa alla formazione della massa debitoria e contribuisce alla sopportazione dei danni e delle spese in ragione del valore dei beni per lui in rischio, fatta eccezione dei corredi dell' equipaggio e dei bagagli non registrati.

Art. 476 - Contribuzione della nave e del carico

 

1. Per quanto concerne la nave, il carico e qualsiasi altra cosa che si trovi a bordo, la partecipazione alla massa debitoria è determinata sulla base del valore effettivo o presumibile al termine del viaggio, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo.

 

2. Da tale valore deve essere fatta peraltro deduzione dei danni subiti indipendentemente dal provvedimento volontario, anteriormente o successivamente allo stesso, e delle spese che sono o sarebbero state risparmiate in caso di perdita delle cose medesime.

Art. 477 - Contribuzione del nolo

 

Per quanto concerne i noli relativi al viaggio, la partecipazione alla massa debitoria è determinata sulla base del loro effettivo ammontare, fatta deduzione delle spese che la loro perdita ha o avrebbe consentito di risparmiare.

Art. 478 - Indicazioni del caricatore circa le merci

 

1. Agli effetti della formazione così della massa creditoria come di quella debitoria, in caso di dichiarazione di valore fatta dal caricatore all' inizio del viaggio, si presume sino a prova contraria che il valore effettivo delle merci al termine della spedizione o al termine del viaggio contributivo corrisponda a quello dichiarato.

 

2. Ove il valore dichiarato risulti non corrispondente a quello effettivo, per la partecipazione alla massa creditoria è computato il valore più basso tra i due e per la partecipazione alla massa debitoria è invece computato quello tra i due più alto, a meno che venga provato che l' inesattezza della dichiarazione non fu scientemente commessa.

 

3. In caso di mancanza di dichiarazione del valore da parte del caricatore, sono assunte fino a prova contraria per base della determinazione del valore, le indicazioni inserite dal caricatore nella dichiarazione d' imbarco per quanto concerne la natura, la qualità e la quantità delle cose caricate.

 

4. Ove tali indicazioni risultino inesatte, si applica il disposto dell' articolo 470, a meno che venga provato che l' inesattezza non fu scientemente commessa.

Art. 479 - Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento

 

1. Se dopo la chiusura del regolamento contributorio, ma prima del pagamento delle quote di contribuzione, le cose sacrificate vengono in tutto o in parte ricuperate dai proprietari, il regolamento è riaperto per tener conto del valore delle cose ricuperate, a norma dell' articolo 473, lettera c, fatta deduzione delle spese sostenute per il ricupero.

 

2. Se il ricupero avviene dopo il pagamento delle quote di contribuzione, il valore delle cose ricuperate è ripartito fra tutti i contribuenti in ragione della quota contributiva di ciascuno. Tale valore è determinato alla stregua dei criteri di stima del riparto o sulla base di quanto sia stato comunque possibile realizzare mediante alienazione, fatta deduzione delle spese inerenti al ricupero e di quelle di trasporto a destino o al luogo di vendita effettiva.

Art. 480 - Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra coperta

 

1. I danni di avaria comunque prodotti alle cose caricate sopra coperta con o senza consenso del caricatore, nei viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento, sono ripartiti esclusivamente tra gli interessati nella spedizione per la nave e per le merci caricate sopra coperta.

 

2. Alla sopportazione, gli interessati per la nave contribuiscono in ragione di tutti i beni, ivi compresi i noli, per loro in rischio nel corso della spedizione; gli altri interessati in ragione del valore dei beni per ciascuno di essi in rischio sopra coperta e dell' ammontare dei noli relativi, quando questi siano per essi medesimi in rischio.

 

3. La valutazione dei danni ammessi nella massa creditoria, e la determinazione dei valori che costituiscono la massa debitoria, sono compiute secondo gli stessi criteri che regolano la partecipazione alle masse della contribuzione generale.

Art. 481 - Prescrizione

 

L' azione per contribuzione alle avarie comuni si prescrive col decorso di un anno dal termine del viaggio della nave o, se trattasi di viaggio circolare, dal termine del viaggio contributivo.

 

 

TITOLO III - Della responsabilità di urto di navi

 

 

TITOLO IV - Dell'assistenza e salvataggio, del recupero e del ritrovamento dei relitti

Titolo III

Della responsabilità per urto di navi

 

Art. 482

 

Se l' urto è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero non è possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.

Art. 483 - Urto per colpa unilaterale

 

Se l' urto è avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni è a carico della nave in colpa.

Art. 484 - Urto per colpa comune

 

1. Se la colpa è comune a più navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravità della propria colpa e dell' entità delle relative conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento è dovuto in parti uguali.

 

2. Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le navi in colpa sono tenute solidalmente.

Art. 485 - Obbligo di soccorso in caso di urto

 

1. Avvenuto un urto fra navi, il comandante di ciascuna è tenuto a prestare soccorso alle altre, al loro equipaggio ed ai loro passeggeri, sempre che lo possa fare senza grave pericolo per la sua nave e per le persone che sono a bordo.

 

2. Il comandante è parimenti tenuto, nei limiti del possibile, a dare alle altre navi le notizie necessarie per l' identificazione della propria.

Art. 486 - Rapporti contrattuali

 

Salvo il disposto del secondo comma dell' articolo 484, le norme sulla responsabilità per danni da urto non si applicano ai rapporti di responsabilità che intercorrono tra persone vincolate da contratto di lavoro o di trasporto ovvero da altro contratto.

Art. 487 - Prescrizione

 

1. Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il danno si è prodotto.

 

2. Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell' articolo 484, abbia versato l' intero risarcimento si prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento.

Art. 488 - Danni non derivanti da collisione materiale

 

Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un' altra e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione materiale.

 

TITOLO V - Delle assicurazioni

 

Libro terzo

Delle obbligazioni relative all' esercizio della navigazione

Titolo IV

Dell' assistenza e salvataggio. Del

recupero e del ritrovamento di relitti

Capo I

Dell' assistenza e del salvataggio

 

Art. 489 - Obbligo di assistenza

 

1. L' assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell' articolo 485, quando a bordo della nave o dell' aeromobile siano in pericolo persone.

 

2. Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l' assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.

Art. 490 - Obbligo di salvataggio

 

1. Quando la nave o l' aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall' articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo.

 

2. E' del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.

Art. 491 - Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile

 

1. L' assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.

 

2. Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell' impresa se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi.

Art. 492 - Indennità e compenso per salvataggio di cose

 

Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante della nave o dell' aeromobile in pericolo o del proprietario delle cose, dà diritto, nei limiti stabiliti nell' articolo precedente, al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo.

Art. 493 - Indennità e compenso per salvataggio di persone

 

1. Il salvataggio di persone dà diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, solo nei casi e nei limiti in cui l' ammontare relativo sia coperto da assicurazione, ovvero dalla responsabilità del vettore per mancato adempimento dell' obbligo di assicurazione a norma dell' articolo 941.

 

2. Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall' assicurazione o dalla responsabilità del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versano<1> le persone salvate.

Art. 494 - Efficacia della determinazione convenzionale del compenso

 

La determinazione del compenso, fatta per accordo o mediante arbitrato, non è efficace nei confronti dei componenti dell' equipaggio che non l' abbiano accettata, a meno che sia stata approvata dall' associazione sindacale che li rappresenta.

Art. 495 - Concorso di operazioni e concorso di soccorritori

 

1. Quando da una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave o aeromobile e salvataggio di cose o di persone, ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, l' ammontare dei danni e delle spese incontrate viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute.

 

2. Quando ad una stessa operazione di assistenza o di salvataggio abbiano partecipato più navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano le disposizioni dell' articolo 970.

Art. 496 - Ripartizione del compenso

 

1. II compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all' armatore e per due terzi ai componenti dell' equipaggio, tra i quali la somma è ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell' opera da ciascuno prestata.

 

2. La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell' equipaggio non può essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell' intero ammontare del compenso stesso.

Art. 497 - Incidenza della spesa per le indennità e il compenso

 

La spesa per le indennità e per il compenso dovuti alla nave soccorritrice in caso di assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile viene ripartita a carico degli interessati alla spedizione soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle avarie comuni, anche quando l' assistenza non sia stata richiesta dal comandante della nave o dell' aeromobile in pericolo o sia stata prestata contro il suo rifiuto.

Art. 498 - Navi dello stesso proprietario od armatore

 

Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto è possibile, anche se la nave soccorritrice e la nave assistita o salvata appartengono allo stesso proprietario o sono armate dallo stesso armatore.

Art. 499 - Azione dell' equipaggio

 

Qualora l' armatore non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell' equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso.

Art. 500 - Prescrizione

 

Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.

Art. 501 - Assunzione del ricupero

 

Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, nel concorso di più persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un aeromobile naufragati o di altri relitti della navigazione, è preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all' autorità preposta alla navigazione marittima o interna, purchè entro l' anno dall' identificazione egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle per un periodo superiore a un anno.

Art. 502 - Obblighi del ricuperatore

 

1. Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non possono essere sospese o abbandonate senza giustificato motivo, quando ne possa derivare un danno per il proprietario del relitto.

 

2. Entro dieci giorni dall' approdo della nave che ha compiuto il ricupero, le cose ricuperate devono essere consegnate al proprietario, o, se questi sia ignoto al ricuperatore, alla più vicina autorità preposta alla navigazione marittima o interna.

Art. 503 - Indennità e compenso

 

1. Il ricupero, quando siano stati adempiuti gli obblighi relativi alla consegna delle cose ricuperate, dà diritto, entro i limiti del valore delle cose medesime, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese nonché a un compenso stabilito in ragione del valore delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del valore dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di operare ricuperi, delle spese generali dell' impresa.

 

2. Per la determinazione e la ripartizione del compenso si applicano le norme degli articoli 492, 494, 496.

Art. 504 - Ricupero senza mezzi nautici

 

1. Nel concorso di più persone che intendano assumere il ricupero di relitti, per il quale non siano necessari mezzi nautici, si applica il disposto dell' articolo 501.

 

2. Il ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli articoli 502, 503; la consegna delle cose ricuperate deve essere fatta entro dieci giorni dal compimento delle operazioni.

 

3. In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso è ripartito, tra le persone che hanno cooperato al ricupero, dall' autorità indicata nell' articolo 502, in relazione alle fatiche compiute e ai rischi corsi da ciascuno.

Art. 505 - Ricupero operato dal comandante della nave naufragata

 

1. Fermo per il rimanente il disposto degli articoli 501, 504 primo comma, in ogni caso è preferito il comandante della nave, che, subito dopo il naufragio, dichiari di costituirsi capo ricuperatore.

 

2. Il compenso del comandante e degli altri componenti dell' equipaggio, che hanno cooperato al ricupero, è fissato, in mancanza di accordo con l' armatore, dall' autorità indicata nell' articolo 502 o dall' autorità consolare, in relazione al valore delle cose ricuperate, alle fatiche compiute e ai rischi corsi.

Art. 506 - Intervento dell' autorità marittima

 

Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero.

Art. 507 - Ricupero operato dall' autorità marittima

 

1. Fermo il disposto degli articoli 72, 73 e dell' articolo precedente, il ricupero di navi sommerse o di altri relitti nelle acque della Repubblica può, se ne è prevedibile un utile risultato, essere assunto dall' autorità marittima, quando i proprietari delle cose non intendano provvedervi direttamente o non intendano proseguire il ricupero iniziato.

 

2. Si consideri a tale effetto che i proprietari non intendono assumere o proseguire il ricupero quando non ne abbiano fatto dichiarazione entro sesanta giorni dall' avviso a tal fine pubblicato dall' autorità marittima nei modi stabiliti dal regolamento o non abbiano iniziato le operazioni nel termine assegnato, ovvero quando non abbiano ripreso le operazioni sospese entro sessanta giorni dall' invito dell' autorità. Tuttavia il ricupero può in ogni tempo essere assunto dai proprietari, previo rimborso delle spese sostenute dall' amministrazione.

 

3. Quando si tratti di nave straniera, l' autorità marittima, prima di iniziare il ricupero, ne dà altresì notizia al console dello Stato di cui la nave batteva la bandiera, affinchè il console stesso possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere direttamente al ricupero.

Art. 508 - Custodia e vendita delle cose ricuperate

 

1. L' autorità che assume il ricupero o che, a norma dell' articolo 502, riceve in consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime.

 

2. Durante le operazioni di ricupero l' autorità predetta può procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento, alla vendita delle cose, quando non ne sia possibile o utile la conservazione, ovvero quando ciò sia necessario per coprire le spese del ricupero eseguito d' ufficio.

 

3. Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare le cose ricuperate entro il termine prefissogli dall' autorità o non si presenti entro sei mesi dall' avviso pubblicato dall' autorità medesima nel caso in cui il proprietario sia ignoto, l' autorità procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di credito la somma relativa, al netto delle spese incontrate per il ricupero d' ufficio ovvero delle indennità e del compenso spettanti al ricuperatore, nonché delle spese di custodia.

 

4. Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i propri diritti, ovvero se le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna.

Art. 509 - Prescrizione

 

Il diritto alle indennità e al compenso di ricupero si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.

Art. 510 - Diritti ed obblighi del ritrovatore

 

1. Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o dall' approdo della nave se il ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all' autorità marittima più vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi gli sia ingoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, all' autorità predetta.

 

2. Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento è avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino alle diecimila lire di valore e alla ventesima per il sovrappiù, se il ritrovamento è avvenuto in località del demanio marittimo.

Art. 511 - Custodia e vendita delle cose ritrovate

 

1. Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendsita delle medesime e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell' articolo 508.

 

2. Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, nonché le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo, sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all' indennità ed al compenso stabiliti nell' articolo precedente.

Art. 512 - Cetacei arenati

 

1. I cetacei arenati sul litorale della Repubblica appartengono allo Stato.

2. Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all' autorità marittima entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore del cetaceo.

Art. 513 - Prescrizione

 

Il diritto al rimborso delle spese e al premio si prescrive col decorso di due anni dal giorno del ritrovamento.

 

 

TITOLO III - Dei privilegi e dell'ipoteca

Libro terzo

Delle obbligazioni relative all' esercizio della navigazione

Titolo V

Delle assicurazioni

 

Art. 514 - Rischio putativo

 

1. Se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro è avvenuto prima della conclusione del contratto, l' assicurazione è nulla quando la notizia dell' inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell' avvenimento del sinistro è pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal quale l' assicurato diede l' ordine di assicurazione.

 

2. Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti.

 

3. L' assicuratore, che non sia a conoscenza dell' inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell' avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece all' intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza da parte dell' assicurato.

Art. 515 - Assicurazione della nave

 

1. L' assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze. Possono altresì esservi comprese le spese di armamento e equipaggiamento della nave.

 

2. Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima.

Art. 516 - Assicurazione delle merci

 

L' assicurazione delle merci copre il valore di queste, in stato sano, al luogo di destinazione ed al tempo della scaricazione. Se tale valore non può essere accertato, il valore assicurabile è dato dal prezzo delle merci nel luogo ed al tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento a titolo di profitto sperato, nonché delle spese fino a bordo, del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento, del premio e delle spese di assicurazione.

Art. 517 - Circolazione dell' assicurazione delle merci

 

In caso di cambiamento della persona dell' assicurato, l' assicurazione delle merci continua a favore del nuovo assicurato, senza che alcun avviso del mutamento debba essere dato all' assicuratore; e tanto quest' ultimo quanto il nuovo assicurato non possono, a cagione del mutamento, disdire il contratto.

Art. 518 - Assicurazione dei profitti sperati sulle merci

 

1. L' assicurazione dei profitti sperati sulle merci copre il maggior valore commerciale, che, al momento della conclusione dell' assicurazione, può prevedersi avranno le merci al loro arrivo, in stato sano, al luogo di destinazione, dedotte le spese di trasporto e quelle di assicurazione.

 

2. All' assicurazione dei profitti sperati sulle merci si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l' assicurazione delle merci.

Art. 519 - Assicurazione del nolo da guadagnare

 

1. L' assicurazione del nolo lordo da guadagnare copre il nolo per l' intero ammontare pattuito nel contratto di utilizzazione della nave.

 

2. L' assicurazione del nolo netto copre, in difetto di convenzione, il sessanta per cento del nolo lordo.

 

3. In mancanza di diverso patto, si presume assicurato il nolo lordo.

 

4. All' assicurazione del nolo da guadagnare si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l' assicurazione della nave.

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(continua.....)