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04-01-15 |
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TITOLO IV - Dell'attuazione della limitazione del debito di armatore
Titolo IV Dell' attuazione della limitazione del debito dell' armatore
Art. 620 - Giudice competente
Il procedimento di limitazione è promosso avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali è il foro generale dell' armatore, a seconda che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori e di galleggianti. Art. 621 - Domanda di limitazione
1. L' armatore che intende valersi del beneficio della limitazione ne propone domanda, con ricorso al giudice competente, ai sensi del precedente articolo.
2. Il ricorso deve indicare il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità e il domicilio dell'istante stesso nel comune, in cui ha sede il giudice competente; gli elementi di individuazione della nave, l' ufficio di iscrizione e il luogo dove la nave o il galleggiante si trovano; il viaggio cui le obbligazioni si riferiscono.
3. Insieme con il ricorso, l' armatore deve depositare, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del tribunale o della pretura: a) dichiarazione del valore della nave al momento della domanda ovvero, se la domanda è proposta dopo la fine del viaggio, al termine di questo nonché, in entrambi i casi, del valore della nave all' inizio del viaggio; b) elenco dei proventi lordi del viaggio; c) copia dell' inventario di bordo secondo le forme stabilite dal regolamento; d) elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con l' indicazione del loro domicilio, del titolo e dell' ammontare del credito di ciascuno; e) certificato delle ipoteche trascritte sulla nave.
4. Su istanza dell' armatore, il presidente del tribunale può disporre che il deposito della dichiarazione di valore della nave sia eseguito in un termine successivo alla domanda. Tale termine non deve superare i dieci giorni, ma può essere prorogato a otto giorni prima della data fissata ai sensi dell' articolo 623 per la presentazione in cancelleria delle domande dei creditori. Art. 622 - Valutazione della nave
La dichiarazione del valore della nave all' inizio del viaggio deve indicare il valore commerciale secondo le risultanze del Registro italiano navale o dell' ispettorato compartimentale, tenuto conto altresì delle pertinenze indicate nella copia dell' inventario di bordo di cui alla lettera c) dell' articolo precedente. In caso di nave assicurata si assume per valore commerciale quello che la polizza di assicurazione indica come valore di stima ai sensi dell' articolo 515. Art. 623 - Sentenza di apertura
Con sentenza esecutiva il tribunale, accertata in seguito alla domanda dell' armatore l' esistenza degli estremi di legge, dichiara aperto il procedimento di limitazione. Con la stessa sentenza il tribunale designa un giudice per la formazione dello stato attivo e di quello passivo per il riparto della somma e per l' istruzione dei processi di cui agli articoli 627, 636, 637; assegna ai creditori per la presentazione in cancelleria delle domande e dei titoli un termine non superiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti all' estero; stabilisce, entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior termine fissato per la presentazione delle domande e dei titoli dei creditori, la data di deposito dello stato attivo e di quello passivo; fissa, non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni da quest' ultima data, l' udienza di trattazione delle impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo avanti il collegio. Art. 624 - Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura
1. La sentenza di apertura, a cura della cancelleria, è portata a conoscenza dell' armatore e dei creditori indicati nell' elenco di cui all' articolo 621, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La sentenza stessa a cura della cancelleria, è altresì trasmessa in estratto all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
2. L' ufficio di iscrizione avuta conoscenza della sentenza, ne fa annotazione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e ne cura l' affissione nell' albo dell' ufficio stesso. Art. 625 - Effetti del procedimento sui debiti pecuniari
1. Agli effetti del procedimento, i debiti pecuniari non scaduti, soggetti alla limitazione, si considerano scaduti alla data di apertura.
2. I crediti sottoposti a condizione partecipano allo stato passivo, e sono compresi con riserva fra i crediti ammessi.
3. I crediti per interessi convenzionali o legali, maturati dopo la data di apertura, sono ammessi a concorrere soltanto sul residuo della somma limite dopo il riparto fra i creditori. Art. 626 - Improcedibilità e sospensione di atti esecutivi
1. Dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura i creditori soggetti alla limitazione non possono promuovere l' esecuzione forzata sui beni dell' armatore per le obbligazioni di cui all'articolo 275.
2. Dalla stessa data, il processo di esecuzione iniziato dai creditori medesimi è sospeso, anche d'ufficio, con provvedimento del giudice dell' esecuzione, e si estingue se non è riassunto nel termine fissato con la sentenza che fa constare una delle cause di decadenza previste nell' articolo 640. Art. 627 - Opposizione dei creditori
1. Contro la sentenza di apertura i creditori possono promuovere opposizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, per l' inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio dell' armatore.
2. L' opposizione non sospende il procedimento, a meno che il giudice designato non ne autorizzi, con ordinanza, la sospensione fino a che non sia pronunciata sull' opposizione sentenza passata in giudicato. Art. 628 - Formazione dello stato attivo
Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l' armatore e i creditori concorrenti, forma lo stato attivo sulla base della dichiarazione di valore e dei documenti indicati nell' articolo 621. Egli può disporre anche d' ufficio accertamenti tecnici per la revisione del valore della nave dichiarato dall' armatore o sulla consistenza e l' ammontare del nolo e degli altri proventi o sulla consistenza e l' ammontare del nolo e degli altri proventi; in questo caso fissa un termine per il deposito della relazione di stima, durante il quale sospende, ove sia opportuno, il procedimento. Art. 629 - Deposito della somma limite
Entro tre giorni dalla sentenza di apertura o dal deposito della dichiarazione di valore, disposto ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 621, il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalità per il deposito della somma limite, computata sulla base delle indicazioni e dei documenti presentati dall' armatore, nonché di una congrua somma per le spese del procedimento. Art. 630 - Integrazione della somma depositata
1. Quando, in seguito agli accertamenti tecnici previsti nell' articolo 628, risulta che il valore della nave o l' ammontare dei proventi è superiore a quello dichiarato, il giudice designato ordina l' integrazione della somma depositata entro un termine non superiore a cinque giorni.
2. Quando dagli accertamenti medesimi risultano proventi omessi o inesattamente indicati dall' armatore per dolo o colpa grave, il giudice designato provvede ai sensi dell' articolo 641. Art. 631 - Vendita della nave e cessione dei proventi
1. Se l' armatore proprietario ne fa istanza entro il termine previsto per il deposito della somma limite a sensi dell' articolo 629, il giudice designato, con ordinanza, può autorizzare, in luogo del deposito del valore della nave, la vendita all' incanto della nave stessa entro un termine anteriore di almeno dieci giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione dello stato attivo.
2. Il giudice predetto, su istanza dell' armatore nel termine previsto per il deposito della somma limite, può altresì autorizzare la cessione alla massa passiva dei proventi esatti, o da esigere entro un termine anteriore di almeno dieci giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione dello stato attivo, nominando in tal caso un liquidatore.
3. Venduta la nave o esatti i proventi, il giudice dispone che, entro un termine anteriore di almeno cinque giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione dello stato attivo, la somma ricavata sia integrata fino a concorrenza della somma limite. Art. 632 - Opposizione all' ordinanza di vendita della nave o di cessione dei proventi
1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell' ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei proventi, i creditori possono proporre opposizione mediante ricorso al giudice designato, il quale, sentiti l' armatore e i creditori concorrenti, decide con ordinanza non impugnabile.
2. L' opposizione sospende l' esecuzione dell' ordinanza. Art. 633 - Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato
I provvedimenti del giudice designato, indicati negli articoli precedenti, sono comunicati a cura della cancelleria all' armatore e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L' ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei proventi è trasmessa inoltre all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, per la pubblicazione mediante affissione nell' albo. Art. 634 - Formazione dello stato passivo
Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l' armatore e i creditori concorrenti, procede alla formazione dello stato passivo. Art. 635 - Avviso di deposito dello stato attivo e passivo
L' avvenuto deposito dello stato attivo e di quello passivo è comunicato all' armatore e ai creditori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, che ne cura la pubblicazione mediante affissione nell' albo. Art. 636 - Impugnazioni dello stato attivo e passivo
1. Le impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo sono proposte in contraddittorio dell'armatore e dei creditori interessati, mediante citazione per l' udienza avanti il collegio, fissata ai sensi dell' articolo 623.
2. Decise le impugnazioni con sentenza passata in giudicato, il giudice designato, ove necessario, provvede alla formazione del nuovo stato attivo e di quello passivo e ordina l' integrazione della somma depositata entro un termine non superiore a cinque giorni. Art. 637 - Stato di riparto
1. Decorso il termine fissato per le impugnazioni, ovvero quando il nuovo stato passivo è formato a norma dell' articolo precedente, i creditori compresi nello stato passivo possono concordare lo stato di riparto.
2. Se i creditori non raggiungono l' accordo, il giudice designato procede alla ripartizione della somma depositata, secondo l' ordine delle cause di prelazione.
3. Lo stato di riparto è impugnabile, entro dieci giorni dal deposito nella cancelleria, solo per quanto attiene all' ordine di prelazione.
4. Il giudice designato, in base al riparto concordato a quello definitivamente formato, provvede all'emissione dei mandati di pagamento. Art. 638 - Ripartizione del residuo
1. Fermo il disposto dell' ultimo comma dell' articolo 625, sul residuo della somma depositata sono ammessi a concorrere i creditori che abbiano presentata la loro domanda fuori del termine fissato nella sentenza di apertura.
2. Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell' articolo precedente, ma lo stato di riparto è impugnabile anche per motivi attinenti alla esistenza del credito. Art. 639 - Fallimento dell' armatore
Il fallimento dell' armatore, dichiarato successivamente al decorso del termine fissato per le impugnazioni dello stato attivo, o al passaggio in giudicato della sentenza che respinge le impugnazioni, ovvero alla integrazione della somma disposta ai sensi del secondo comma dell' articolo 636, non estingue il procedimento di limitazione; le somme depositate non sono comprese nella massa attiva fallimentare, e i creditori soggetti alla limitazione non partecipano al concorso sul patrimonio del fallito. Art. 640 - Decadenza dal beneficio della limitazione
L' armatore decade dal beneficio della limitazione: a) per l' inesatta indicazione o l' omissione, dolose o gravemente colpose, di proventi della spedizione; b) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della dichiarazione di valore della nave, disposto ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 622; c) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma per le spese del procedimento, ovvero per l' omessa integrazione del deposito stesso; d) per l' occultamento della nave ovvero per l' intralcio all' opera dell' esperto nei casi di cui all'articolo 628. Art. 641 - Dichiarazione di estinzione del procedimento
1. In caso di fallimento dell' armatore dichiarato prima del momento indicato nell' articolo 639, o quando ricorra uno dei casi previsti nell' articolo precedente, il giudice designato rimette le parti al collegio.
2. Il collegio, accertati gli estremi di cui all' articolo 639 o quelli della decadenza, dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di limitazione, ordina la restituzione delle somme depositate, fatta deduzione delle spese, e fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione di cui all' articolo 626. La sentenza predetta è notificata e pubblicata nelle forme di cui all' articolo 624. Art. 642 - Norme applicabili al procedimento promosso avanti il pretore
Quando si tratta di navi minori o di galleggianti, spettano al pretore tutti i poteri attribuiti dai precedenti articoli al tribunale, al presidente e al giudice designato.
TITOLO V - Dell'esecuzione forzata e delle misure cautelari
Titolo V Dell' esecuzione forzata e delle misure cautelari Capo I Disposizioni generali Art. 643 - Competenza
1. L' esecuzione forzata è promossa avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova, a seconda che oggetto ne siano navi maggiori ovvero navi minori o galleggianti.
2. Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti è autorizzato dai giudizi competenti a norma del codice di procedura civile. Art. 644 - Oggetto dell' espropriazione e delle misure cautelari
1. Salve le eccezioni contemplate nell' articolo seguente, possono formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari le navi e i galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze separabili.
2. Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono carati di navi, il giudice competente può, sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro dell' intera nave, quando la quota del proprietario debitore eccede la metà; in tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sui carati ad essi appartenenti è convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari. Art. 645 - Navi non soggette a pignoramento e a sequestro
Non possono formare oggetto di espropriazione forzata nè di misure cautelari: a) le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto della marina militare nazionale; b) le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse nazionale dal ministro dei trasporti e della navigazione, se non sia intervenuta l' autorizzazione del ministro medesimo; c) le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna, se non sia intervenuta l' autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione; d) le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione, purchè non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. La nave marittima si reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il comandante di porto ha dato la relativa autorizzazione. Art. 646 - Provvedimenti per impedire la partenza della nave
Il giudice competente ai sensi dell' articolo 643, e, ove ricorra l' urgenza, il comandante del porto, o l' autorità di polizia giudiziaria del luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave. Art. 647 - Precetto
Il precetto è regolato dalle disposizioni del codice di procedure civile, ma il termine ad adempiere è ridotto a ventiquattro ore. Art. 648 - Notificazione del precetto
1. Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al debitore proprietario.
2. Il precetto diviene inefficace trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento. Art. 649 - Giudice dell' esecuzione
1. L' espropriazione è diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti il tribunale la nomina del giudice dell' esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell' articolo 653, entro due giorni da che è stato formato.
2. Nei procedimenti avanti le preture delle quali fanno parte più magistrati, la nomina è fatta dal pretore dirigente a norma del comma precedente. Si applicano al giudice dell' esecuzione gli articoli 174 e 175 del codice di procedura civile. Art. 650 - Forma del pignoramento di navi o di carati di navi
1. L' atto di pignoramento deve contenere. 1) l' enunciazione della somma dovuta e del titolo esecutivo, in forza del quale si procede, e della sua spedizione in forma esecutiva; 2) la data della notificazione del precetto; 3) l' ingiunzione al debitore proprietario di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, per la soddisfazione del quale si agisce, la nave o il galleggiante o i carati, che si assoggettano alla espropriazione, e le relative pertinenze; 4) l' intimazione al comandante di non far partire la nave, ovvero, se oggetto dell' espropriazione è una nave in corso di navigazione, di non far ripartire la nave dal porto di arrivo; 5) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante.
2. Il pignoramento si esegue, su istanza del creditore precettante, mediante notificazione dell' atto al debitore proprietario e al comandante. Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice competente ai sensi dell' articolo 643 può prescrivere che la notificazione dell' atto al comandante sia eseguita per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento, ovvero mediante comunicazione radiotelegrafica degli estremi del pignoramento.
3. Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica dell' atto all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, il quale provvede alla trascrizione nel registro d' iscrizione e, ove si tratti di navi maggiori, anche all' annotazione sull' atto di razionalità. Se la nave è in costruzione, la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro delle navi in costruzione.
4. Il detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l' espletamento delle formalità indicate nel precedente comma. Art. 651 - Forma del pignoramento di pertinenze separabili
Il pignoramento di pertinenze separabili è autorizzato dal pretore della circoscrizione, nella quale si trova la nave, su istanza del creditore precettante, sentiti i creditori ipotecari. Esso è eseguito, secondo le norme del codice di procedura civile, riguardanti il pignoramento di cose mobili, dall' ufficiale giudiziario, il quale cura il deposito delle cose nei magazzini generali o in altro luogo idoneo, e nomina un custode. Art. 652 - Amministrazione della nave pignorata
1. Il capo dell' ufficio giudiziario competente ai sensi dell' articolo 643, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, può disporre che la nave pignorata per interno o per carati, intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che creda opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata una adeguata assicurazione.
2. Il viaggio non può essere incominciato sino a che l' ordinanza non sia stata resa pubblica con le forme previste dall' articolo 250, e il richiedente non abbia anticipato, nei modi indicati per i depositi giudiziari, le somme presumibilmente necessarie per intraprendere e condurre a termine il viaggio o i viaggi.
3. Il nolo, dedotte le spese da rimborsare, nei limiti dell' effettuato depositato, al richiedente, va in aumento del prezzo di aggiudicazione. Se le spese occorrenti eccedono il nolo, il richiedente è tenuto per la differenza, e per il pagamento di questa il giudice può emettere decreto di ingiunzione.
4. Il giudice può anche emettere, su istanza dei creditori ipotecari o privilegiati, decreto d' ingiunzione a carico dei debitori del nolo, degli accessori e dei valori contemplati negli articoli 553, 572, sempre che non vi sia stata surroga dell' assicuratore.
5. Con il decreto d' ingiunzione è nominato il curatore della nave, nei confronti del quale il richiedente o i debitori possono proporre opposizione.
6. I crediti per il nolo, gli accessori e i valori suindicati, e altresì quelli per la differenza dovuta dal creditore richiedente, possono essere ceduti per contanti dal giudice a chi ne faccia richiesta; il prezzo della cessione va in aumento del prezzo di aggiudicazione. Art. 653 - Domanda di vendita
1. Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo può chiedere la vendita della nave o del carato con ricorso al giudice competente ai sensi dell' articolo 643.
2. Il ricorso è notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari e ai creditori intervenuti a norma dell' articolo 499 del codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita, e, se trattasi di nave straniera, al console dello Stato di cui la nave batte la bandiera.
3. Nel termine di giorni trenta dalla notificazione e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante è tenuto a depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell'articolo 643 il ricorso notificato e l' estratto del registro di iscrizione dal quale risultino le ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell' articolo 488 del codice di procedura civile, fascicolo insieme con l' atto di pignoramento, con il certificato di cui all' ultimo comma dell'articolo 650 di questo codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di vendita. Art. 654 - Designazione del giudice dell' esecuzione e nomina dell'esperto
1. Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell' articolo 643, provvede alla nomina del giudice dell' esecuzione e alla designazione di un esperto per la stima della nave e fissa un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione.
2. Se siano stati osservati gli ademimenti di cui all' articolo 652, secondo comma, non si fa luogo alla designazione dell' esperto, se non dopo dieci ma non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio. Art. 655 - Ordinanza di vendita
Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell' esecuzione, sentiti il debitore proprietario, il creditore precettante e istante, i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonché il console dello Stato di cui la nave batte la bandiera, dispone con ordinanza la vendita mediante incanto. Art. 656 - Contenuto dell' ordinanza
L' ordinanza deve contenere la descrizione della nave espropriandola in tutto o per carati, e stabilire. 1) il prezzo base dell' incanto, determinato dall' esperto; 2) il giorno e l' ora dell' incanto; 3) l' ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli offerenti per il decimo del prezzo base e per il presumibile ammontare delle spese di incanto e di registrazione del decreto di trasferimento, nonché il termine entro il quale la cauzione stessa deve essere prestata dagli offerenti; 4) la misura minima dell' aumento delle offerte; 5) il termine, non superiore a sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, entro il quale il prezzo deve essere depositato, e le modalità del deposito. Art. 657 - Notificazione e pubblicità dell' ordinanza di vendita
1. L' ordinanza di vendita è notificata, a cura del cancelliere del giudice dell' esecuzione, alle persone indicate nell' articolo 655, che non sono comparse.
2. L' ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura del cancelliere, in margine al pignoramento e pubblicata nel foglio degli annunzi legali. Copia di essa è affissa, almeno dieci giorni prima della vendita, in apposito albo presso l' ufficio della cancelleria.
3. Il giudice dell' esecuzione può nella stessa ordinanza disporre le altre forme di pubblicità che ritiene opportune. Art. 658 - Persone ammesse a fare offerte
1. Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione stabilita nell' ordinanza di vendita.
2. Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare.
3. Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario. Art. 659 - Modalità dell' incanto
1. L' incanto ha luogo avanti il giudice dell' esecuzione nella sala delle udienze, col sistema della candela vergine.
2. La nave o i carati sono aggiudicati a chi abbia fatto l' offerta maggiore.
3. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da altra valida.
4. L' incanto, se non può compiersi nella stessa udienza, è continuato nel giorno seguente non festivo. Art. 660 - Aggiudicazione per persona da nominare
Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve, nei tre giorni dall' incanto, dichiarare in cancelleria il nome della persona per la quale ha fatto l' offerta, depositando il mandato. In mancanza, l' aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore. Art. 661 - Ulteriori incanti, vendita senza incanto
1. Quando la vendita all' incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice dell' esecuzione, sentiti gli interessati e il debitore proprietario, dispone che si proceda ad ulteriori incanti, stabilendo di volta in volta un prezzo base inferiore almeno del venti per cento a quello precedente.
2. Se, pure essendo stato ridotto il prezzo al quaranta per cento del prezzo base, la vendita all' incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice dell' esecuzione, sentiti i creditori interessati e il debitore proprietario, dispone che si proceda alla vendita senza incanto, prescrivendone le condizioni. Art. 662 - Offerte di aumento
1. Nei dieci giorni successivi all' incanto possono presentarsi al giudice dell' esecuzione offerte di acquisto a un prezzo superiore almeno di un sesto a quello di aggiudicazione.
2. L' offerta deve essere accompagnata dal deposito d' una cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto.
3. Il giudice dell' esecuzione, accertato l' adempimento delle predette formalità, stabilisce un nuovo incanto a norma degli articoli precedenti, sulla base del prezzo aumentato. Art. 663 - Versamento del prezzo
L' aggiudicatario, entro il termine fissato dall' ordinanza di vendita, deve versare il residuo prezzo secondo le modalità fissate nell' ordinanza stessa, e depositare in cancelleria il documento comprovante l' avvenuto versamento. Art. 664 - Trasferimento della nave
1. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell' esecuzione con decreto trasferisce all' aggiudicatario la nave descritta nella ordinanza di vendita, e ingiunge all' ufficio competente di cancellare le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti.
2. Il decreto, trasmesso dal cancelliere all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, è reso pubblico a norma dell' articolo 250, ed ha valore anche come titolo esecutivo per il rilascio della nave.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto. Art. 665 - Trasferimento dei carati di nave
1. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione, con decreto, trasferisce all' aggiudicatario i carati indicati nella ordinanza di vendita e ingiunge all' ufficio competente di restringere le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di espropriazione.
2. Il decreto è trasmesso dal cancelliere all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante per essere reso pubblico a norma dell' articolo 250.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto. Art. 666 - Inadempienza dell' aggiudicatario
1. Se il prezzo non è versato entro il termine stabilito, il giudice dell' esecuzione, con ordinanza pubblicata e affissa nelle forme stabilite nell' articolo 657, dispone che si proceda a nuovo incanto.
2. L' ammontare della cauzione prestata dall' aggiudicatario inadempiente, dedotte le spese, si distribuisce insieme col prezzo ottenuto nel nuovo incanto.
3. Se il prezzo unito alla cauzione è inferiore a quello dell' incanto precedente, il giudice dell' esecuzione, su istanza di un creditore intervenuto, emette a carico dell' aggiudicatario inadempiente decreto di ingiunzione a versare la differenza, entro il termine di cinque giorni, nei modi indicati per i depositi giudiziari; l' aggiudicatario può proporre opposizione nei confronti del creditore istante. Art. 667 - Opposizione all' esecuzione
L' opposizione, con la quale si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e quella che riguarda la pignorabilità della nave o dei carati, si propongono con ricorso al giudice dell' esecuzione, o, in difetto, con citazione al giudice competente a sensi dell' articolo 643, salva l' applicazione dell' articolo 480, terzo comma, del codice di procedura civile. Il giudice dell' esecuzione, se è competente per la causa, provvede all' istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile, altrimenti fissa con decreto l' udienza di comparizione avanti il giudice competente per valore, e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Art. 668 - Opposizioni agli atti esecutivi
1. Salva l' applicazione dell' articolo 480, terzo comma, del codice di procedura civile, le opposizioni relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché quelle relative ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell' esecuzione, o, in difetto con citazione al giudice competente ai sensi dell' articolo 643, nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
2. Il giudice dell' esecuzione provvede a norma dell' articolo 618 del codice di procedura civile. Art. 669 - Opposizione di terzi
1. Il terzo che pretende la proprietà o altro diritto reale sulla nave o sui carati, soggetti ad espropriazione, può proporre opposizione con ricorso al giudice dell' esecuzione prima che sia disposta la vendita.
2. Si applicano gli articoli 619, secondo comma, 621, 622 del codice di procedura civile. R.D. 30-03-1942, n. 327 Art. 670 - Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro ilterzo proprietario
1. Quando l' espropriazione della nave o dei carati di nave è promossa dai creditori dell' armatore non proprietario, assistiti da privilegio navale, il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al proprietario non armatore.
2. Il pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si compiono nei confronti del proprietario non armatore, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore ad eccezione del divieto di cui all' articolo 658, terzo comma.
3. Ogni volta, che, a norma del predetto capo, deve essere sentito il debitore, deve essere sentito anche il proprietario non armatore.
4. Ai fini dei commi precedenti, il terzo proprietario è equiparato al proprietario non armatore. Art. 671 - Vendita di pertinenze separate
Alla procedura di vendita di cose già costituenti pertinenze, si applicano le norme del codice di procedura civile, relative alla vendita di cose mobili. Art. 672 - Rinvio
Alla esecuzione per consegna della nave e alla estinzione e alla sospensione dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile. Art. 673 - Facoltà di liberare la nave
Il terzo acquirente di una nave o di carati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato verso creditori privilegiati o ipotecari, ha facoltà di liberare la nave o i carati da ogni ipoteca trascritta e da ogni privilegio per credito sorto anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto. Art. 674 - Liberazione dopo il pignoramento
La facoltà prevista dall' articolo anche dopo il pignoramento, purchè egli nel termine di trenta giorni proceda in conformità di quanto è disposto dall' articolo seguente. Art. 675 - Istanza per la liberazione
1. L' acquirente deve far notificare ai creditori e ai precedenti proprietari un atto contenente: 1) la data e la qualità del suo titolo e la data della trascrizione; 2) il nome dei suoi danti causa; 3) gli elementi di individuazione della nave; 4) il prezzo convenuto e ogni altro peso posto a carico dell' acquirente, o il valore che egli offre di pagare; 5) l' elenco dei creditori ipotecari coll' indicazione dei loro nomi, delle somme loro dovute e della data dei loro titoli e della trascrizione di essi; 6) l' offerta di depositare entro trenta giorni dalla notificazione e dall' inserzione il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinchè sia diviso tra i creditori; 7) l' elezione del domicilio nel comune ove siede il giudice che sarebbe competente per l' esecuzione.
2. Un estratto sommario di quest' atto deve essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede l' ufficio d' iscrizione della nave o del galleggiante. Art. 676 - Istanza di vendita all' incanto della nave
Ogni creditore privilegiato o ipotecario, entro quindici giorni dalla notificazione e dall' inserzione disposta nell' articolo precedente, può domandare la vendita all' incanto, offrendo l' aumento di un decimo e congrua cauzione per il pagamento del prezzo e per l' adempimento di ogni altro obbligo. La domanda, sottoscritta dall' istante o da un suo procuratore speciale, deve essere notificata all' acquirente, e depositata nella cancelleria del giudice competente a norma dell' articolo 643, il quale constatata la regolarità degli atti, e sentiti, ove occorra, gli interessati, emana ordinanza di vendita a sensi degli articoli 656, 657. Art. 677 - Provvedimento di liberazione
1. Se la vendita non è domandata nel termine o nel modo stabilito nell' articolo precedente o se la domanda è respinta, il prezzo offerto dall' acquirente rimane definitivamente fissato.
2. Eseguito dall' acquirente il deposito del prezzo, il pretore o il presidente del tribunale, competente a norma dell' articolo 643, ordina con decreto all' ufficio competente la cancellazione o la restrizione delle trascrizioni ipotecarie.
3. Il decreto è trasmesso d' ufficio dal cancelliere all' ufficio d' iscrizione della nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell' articolo. Art. 678 - Aggiudicazione al terzo acquirente
1. Se l' aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il giudice competente ai sensi dell'articolo 643, con decreto, pronuncia la conferma del titolo di acquisto e ingiunge all' ufficio competente di cancellare o di restringere le trascrizioni ipotecarie.
2. Il decreto è trasmesso dal cancelliere all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell' articolo 250.
3. Il terzo acquirente, al quale è stata aggiudicata la nave o il carato, ha azione di regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita. Art. 679 - Effetti del mancato deposito del prezzo
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo nel termine, la domanda di liberazione della nave dalle ipoteche e dai privilegi rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori.
Capo IV Della distribuzione del prezzo Art. 680
1. Nel caso di cui all' articolo 677, il terzo acquirente deposita presso la cancelleria del giudice, competente a norma dell' articolo 643, l' elenco dei creditori ipotecari trascritti e di quelli privilegiati che siano noti, e promuove la nomina del giudice dell' esecuzione.
2. Nel caso di cui al secondo comma dell' articolo 644, i comproprietari non debitori depositano presso la cancelleria del giudice, competente a sensi dell' articolo 643, la domanda con gli atti e documenti giustificativi dei loro diritti nel termine stabilito.
3. La distribuzione del prezzo non è sospesa per il ritardo del deposito del nolo o dei proventi della amministrazione della nave regolata dall' articolo 652, alla distribuzione dei quali si procede separatamente. Art. 681 - Rinvio
1. La distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose già costituenti pertinenze separabili è regolata dalle norme del codice di procedura civile riguardanti la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose mobili.
2. La distribuzione tanto delle somme depositate a sensi dell' articolo 677 di questo codice, quanto del ricavato della vendita forzata di nave o carati è regolata dagli articoli 510 a 512; 596 a 598 del codice di procedura civile. Art. 682 - Provvedimento di autorizzazione
Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere: 1) il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di giustizia; 2) l' intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo; 3) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si riferisce l' autorizzazione. Art. 683 - Notificazione del provvedimento
1. Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditorie, deve essere notificato al proprietario e al comandante dalla nave.
2. Esso deve essere notificato anche al proprietario non armatore, se chi agisce è creditore dell'armatore non proprietario ed è assistito da privilegio sulla nave, e al terzo proprietario, se si tratta di nave o di carati di nave, gravati da privilegi navali od ipoteche.
3. Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice adito può prescrivere che la notificazione del provvedimento al comandante sia eseguita secondo le modalità indicate dal secondo comma dell' articolo 650. Art. 684 - Pubblicità del provvedimento
Il provvedimento notificato è, a cura del creditore, trascritto nella matricola o nel registro e, ove si tratti di navi maggiori o loro carati, annotato inoltre sull' atto di nazionalità. Art. 685 - Amministrazione della nave sequestrata
In caso di sequestro giudiziario o di sequestro conservatio, all' amministrazione della nave si applica il disposto dell' art. 652. Art. 686 - Rinvio
Per quanto non è espressamente disposto nel presente capo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti il sequestro.
PARTE SECONDA Della navigazione Marittima ed Interna (OMISSIS)
PARTE TERZA Disposizioni Penali e Disciplinari
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LIBRO PRIMO Disposizioni penali
TITOLO I - Disposizioni generali
Libro primo Disposizioni penali Titolo I Disposizioni generali
Art. 1080 - Applicabilità delle disposizioni penali
1. Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto previsto dal presente codice, è punito a norma del medesimo. Il colpevole che sia stato giudicato all' estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.
2. Le disposizioni penali di questo codice non si applicano ai componenti dell' equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile stranieri, salvo che sia diversamente stabilito. Art. 1081 - Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice
1. Fuori del caso regolato nell' articolo 117 del codice penale, quando per l' esistenza di un reato previsto dal presente codice è richiesta una particolare qualità personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole.
2. Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualità. Art. 1082 - Pene accessorie
1. Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale: 1) l' interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente dei titoli previsti negli articoli 123, 739; 2) l' interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si tratta di delitti commessi dagli altri appartenenti rispettivamente al personale marittimo o alla gente dell' aria.
2. Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale: 1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna; 2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 2 del comma precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna. Art. 1083 - Effetti e durata delle pene accessorie
1. L' interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il condannato della capacità di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 739. L' interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L' interdizione importa altresì la decadenza dell' abilitazione relativa ai titoli anzidetti.
2. L' interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica priva il condannato della capacità di esercitare la professione marittima o aeronautica. L' interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L' interdizione importa altresì la decadenza dell' abilitazione relativa alla professione anzidetta.
3. La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134, 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.
4. La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna priva il condannato del diritto di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.
5. La durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia espressamente determinata dalla legge, è uguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontrarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
6. Alle pene accessorie dell' interdizione e della sospensione previste nel presente articolo si applicano rispettivamente le disposizioni relative alla interdizione da una professione e alla sospensione dall' esercizio di una professione. Art. 1084 - Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati
Se alcuno dei delitti previsti dal presente codice è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell' aeromobile, la pena è aumentata fino a un terzo, quando tale qualità non è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto. Art. 1085 - Aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un superiore
1. Se un delitto non previsto dal presente codice è commesso da un componente dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile contro un superiore nell' atto o a causa dell' adempimento delle di lui funzioni, la pena è aumentata fino a un terzo, quando la qualità della persona offesa non è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.
2. La stessa disposizione si applica se un passeggero commette un delitto non previsto dal presente codice contro il comandante o un ufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell' aeromobile nell' atto o a causa dell' adempimento delle di lui funzioni. Art. 1086 - Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie
La metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie per i reati previsti dal presente codice è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o al fondo per l' assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa nazionale di previdenza della gente dell' aria. Art. 1087 - Navigazione interna
Alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli 1088 a 1160.
TITOLO II - Dei delitti in particolare
Libro primo Disposizioni penali Titolo II Dei delitti in particolare Capo I Dei delitti contro la personalità dello Stato
Art. 1088 - Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico
Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. Art. 1089 - Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato
Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile in territorio estero la pena è aumentata: 1) fino a un terzo se il componente dell' equipaggio è straniero; 2) da un terzo alla metà se il componente dell' equipaggio è cittadino italiano; 3) dalla metà a due terzi se il fatto è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell' aeromobile. Art. 1090 - Pene accessorie
1. La condanna per il delitto previsto nell' articolo 1088 importa l' interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
2. La condanna per il delitto previsto nell' articolo 1089 importa l' interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla professione. Art. 1091 - Diserzione
1. Il componente dell' equipaggio, che non si reca a bordo della nave o dell' aeromobile ovvero l' abbandona, è punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, con la reclusione fino a un anno.
2. Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, la pena è della reclusione da uno a due anni.
3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l' incolumità delle persone ovvero per la sicurezza della nave, dell' aeromobile o dei relativi carichi, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge. Art. 1092 - Circostanze aggravanti
1. La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso: 1) per fine politico; 2) con violenza o minaccia; 3) all' estero; 4) da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell' aeromobile; 5) collettivamente da tre o più persone dell' equipaggio.
2. Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi è aumentata da un terzo alla metà. Art. 1093 - Causa di non punibilità
Nel caso previsto nel primo comma dell' articolo 1091, ancorchè ricorrano le aggravanti previste nell' articolo 1092, non è punibile colui che raggiunge la nave prima che questa lasci il porto e non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare a bordo ovvero raggiunge l' aeromobile prima dell' involo. Art. 1094 - Inosservanza di ordine da parte di componente dell' equipaggio
1. Il componente dell' equipaggio, che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell' aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi.
2. Se si tratta di servizio concernente la manovra, la pena è della reclusione da uno a sei mesi.
3. Se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità ovvero un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone o per la sicurezza della nave, del galleggiante, dell' aeromobile o dei relativi carichi, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.
4. Se l' ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell' aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Art. 1095 - Inosservanza di ordine da parte di passeggero
Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell' aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 400.000<1>. Art. 1096 - Inosservanza di ordine di arresto
Il componente dell' equipaggio, che a bordo della nave o dell' aeromobile non esegue un ordine di arresto, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 400.000 Art. 1097 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante
1. Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell' aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni.
2. Se dal fatto deriva l' incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l' incendio, la caduta o la perdita dell' aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni. Art. 1098 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell'equipaggio
1. Il componente dell' equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, è punito con la reclusione fino a un anno.
2. Alla stessa pena soggiace il componente dell' equipaggio dell' aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l' aeromobile in pericolo.
3. Se dal fatto deriva l' incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante ovvero l' incendio, la caduta o la perdita dell' aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l' aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni. Art. 1099 - Rifiuto di obbedienza a nave da guerra
Il comandante della nave, che nei casi previsti nell' articolo 200 non obbedisce all' ordine di una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione fino a due anni. Art. 1100 - Resistenza o violenza contro nave da guerra
1. Il comandante o l' ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
2. La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla metà. Art. 1101 - Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso
Il comandante della nave, del galleggiante o dell' aeromobile, nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere contrabbando o altro delitto, è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni. Art. 1102 - Navigazione in zone vietate
Fuori dei casi previsti nell' articolo 260 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire un milione: 1) il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell' articolo 83; 2) il comandante dell' aeromobile nazionale o straniero, che viola il divieto di sorvolo stabilito nell' articolo 793. Art. 1103 - Pene accessorie
1. La condanna per i delitti previsti negli articoli 1091, 1094, 1096, 1099, 1101, 1102 importa l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
2. Nel caso di condanna per i delitti previsti negli articoli 1097, 1098, 1100 l' interdizione è perpetua, se la condanna alla reclusione è per un tempo non inferiore a cinque anni; temporanea, se la condanna è per un tempo inferiore a cinque anni.
Art. 1104 - Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato
1. l componente dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile, che offende l' onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell' esercizio delle di lui funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno diretti al superiore e a causa delle di lui funzioni.
3. La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l' offesa consiste nell' attribuzione di un fatto determinato.
4. Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l' offesa è recata in presenza di una o più persone.
5. Se il fatto è commesso da un passeggero contro il comandante, un ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell' aeromobile, qualora non costituisca un più grave reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo. Art. 1105 - Ammutinamento
1. Se il fatto non costituisce un più grave reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile che in numero non inferiore al terzo: 1) disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del comandante; 2) si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa.
2. Coloro che alla prima intimazione eseguono l' ordine o desistono dal partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti già compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso. Art. 1106 - Aggravanti
1. La pena è da uno a cinque anni: 1) se il fatto previsto dall' articolo precedente è commesso in condizioni nelle quali non è possibile ricorrere alla forza pubblica; 2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell' articolo precedente, l' ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto è commesso al fine d' interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza della nave, dell' aeromobile o dei relativi carichi; 3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell' articolo precedente, alcuna delle persone è palesemente armata ovvero il fatto è commesso con minaccia.
2. Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena è aumentata fino a un terzo. Art. 1107 - Mancato intervento per impedire un reato
1. Il componente dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile, che, trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore nell' esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire un milione.
2. Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile, che, trovandosi presente al fatto previsto nell' articolo 1105, non usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione. Art. 1108 - Complotto contro il comandante
1. I componenti dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile, che, in numero di tre o più, si accordano al fine di commettere un delitto contro la vita, l' incolumità personale, la libertà individuale o l' esercizio dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a quattro anni.
2. Per i promotori e gli organizzatori la pena è aumentata fino a un terzo.
3. Il componente dell' equipaggio che, avendo notizia dell' accordo, omette di darne avviso al comandante, è punito con la reclusione fino a un anno.
4. Tuttavia la pena da applicare è in ogni caso inferiore alla metà di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l' accordo. Art. 1109 - Omesso rimpatrio di cittadini
Il comandante di una nave diretta ad un porto della Repubblica, che senza giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta dell' autorità consolare per il trasporto di cittadini ai sensi dell' articolo 197, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire 600.000<1>. Art. 1110 - Circostanza aggravante
Nei casi previsti negli articoli 1105, 1106, 1107, 1108, la pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso durante la navigazione. Art. 1111 - Pene accessorie
1. La condanna per i delitti previsti negli articoli 1104, 1105, 1108 importa l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
2. La condanna per il delitto aggravato ai sensi dell' articolo 1106 importa l' interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione. Art. 1112 - Esecuzione o rimozione arbitratia e omissione di segnali
1. Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni prescritte per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i segnali per la detta navigazione è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire due milioni.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di collocare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione marittima o aerea o comunque di provvedere alle misure imposte a tale scopo.
3. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita di un aeromobile, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge. Art. 1113 - Omissione di soccorso
Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726, richiesto dall' autorità competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo ovvero all' estinzione di un incendio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Art. 1114 - Rifiuto di servizio da parte di pilota
1. Il pilota, che non risponde al segnale di chiamata di una nave ovvero si rifiuta di prestare l' opera sua, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire un milione<1>.
2. Se la nave è in pericolo, la pena è della reclusione da uno a tre anni. Art. 1115 - Abbandono di pilotaggio
Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la sua opera prima del momento previsto nell' articolo 92, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire un milione. Art. 1116 - Abbandono abusivo di comando
1. Il comandante, che senza necessità lascia la direzione nautica della nave o dell' aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunta da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire 400.000 a un milione.
2. La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l' obbligo di dirigere personalmente la manovra. L' importo della sanzione pecuniaria risulta dalla moltiplicazione per quaranta in base all' art. 3 l. 12 luglio 1961 n. 603 e successivamente per cinque ai sensi dell' art. 113 c. 1 l. 24 novembre 1981 n. 689. Art. 1117 - Usurpazione del comando di nave o di aeromobile
1. Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Fuori del caso previsto nell' articolo 1220, se il fatto è commesso da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell' aeromobile, la pena è da sei mesi a due anni. Art. 1118 - Abbandono del posto
Il componente dell' equipaggio della nave, del galleggiante o dell' aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno. Art. 1119 - Componente dell' equipaggio che si addormenta
Il componente dell' equipaggio della nave, del galleggiante o dell' aeromobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire 400.000. Art. 1120 - Ubriachezza
1. Il comandante della nave, del galleggiante o dell' aeromobile ovvero il pilota dell' aeromobile, che si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità al comando o al pilotaggio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.
2. Il componente dell' equipaggio della nave, del galleggiante o dell' aeromobile ovvero il pilota marittimo, che, durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità a prestare il servizio, è punito con la reclusione da uno a sei mesi.
3. Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacità al comando o al servizio è esclusa o menomata dall' azione di sostanze stupefacenti.
4. La pena è aumentata fino a un terzo, se l' ubbriachezza o l' uso di sostanze stupefacenti sono abituali. Art. 1121 - Condizioni di maggiore punibilità
Nei casi previsti negli articoli 1112 a 1120 la pena è: 1) della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva l' incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero l' incendio, la caduta o la perdita di un aeromobile; 2) della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel numero precedente, la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone. Art. 1122 - Aggravante per l' incendio, il naufragio e il disastro aviatorio
1. Se un componente dell' equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o stranieri o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3 e 428 del codice penale, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.
2. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto è commesso dal comandante in danno della nave, del galleggiante o dell' aeromobile da lui comandati. Art. 1123 - Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio
1. Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a un aeromobile in navigazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire un milione, se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita o urto dell' aeromobile.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a una nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge. Art. 1124 - Delitti colposi
Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 è commesso per colpa, le pene sono ridotte della metà. Art. 1125 - Pene accessorie
1. La condanna per delitti previsti negli articoli 1112 a 1120; 1123, 1124, importa l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
2. La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell' articolo 1122 importa l' interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
3. Se il delitto previsto nell' articolo 449 del codice penale è commesso da appartenenti al personale marittimo o alla gente dell' aria in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante o di un aeromobile, la condanna importa l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. Art. 1126 - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena
Agli effetti indicati nell' articolo 491 del codice penale, la polizza di carico, gli altri titoli rappresentativi di merci e la lettera di trasporto aereo sono equiparati all' atto pubblico. Art. 1127 - Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni
1. Il comandante della nave che, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsità previste nell' articolo 479 del codice penale nel ruolo di equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni all' autorità è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. La stessa pena si applica al comandante dell' aeromobile che commette il fatto previsto dal comma precedente nel giornale di bordo. Art. 1128 - Uso di atto falso
1. Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di uno degli atti falsi previsti nell' articolo 1127 soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo.
2. Si applica il secondo comma dell' articolo 489 del codice penale.
Art. 1129 - Falsa dichiarazione di proprietà o dei requisiti di nazionalità
1. Chiunque si dichiara falsamente proprietario di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile, allo scopo di far ad essi attribuire la nazionalità italiana, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire 400.000 a un milione.
2. Alla stessa pena soggiace il rappresentante di una società, il quale dichiara falsamente l' esistenza dei requisiti previsti nell' articolo 751, lettera c), allo scopo di far attribuire all' aeromobile la nazionalità italiana. |