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04-01-15 |
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All' assicurazione del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l' assicurazione delle merci, se trattasi di corrispettivo di un trasporto; quelle dettate per l' assicurazione della nave, se trattasi di corrispettivo di un noleggio o di una locazione. Art. 521 - Rischi della navigazione
Sono a carico dell' assicuratore i danni e le perdite che colpiscono le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione. Art. 522 - Aggravamento del rischio
1. Salvo patto contrario, l' assicuratore non risponde se, per fatto dell' assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall' assicuratore al momento della conclusione del contratto, l' assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l' avrebbe dato alle medesime condizioni.
2. Tuttavia l' assicuratore risponde se il mutamento o l' aggravamento del rischio è stato determinato da atti compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela di interessi comuni all' assicuratore, ovvero dipende da un evento per il quale l' assicuratore medesimo risponde, ovvero non ha influito sull' avvenimento del sinistro o sulla misura dell' indennità in conseguenza di questo dovuta dall' assicuratore. Art. 523 - Cambiamento di via, di viaggio o di nave
1. L' assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende da cambiamento forzato di via o di viaggio. E' considerato cambiamento forzato di via anche la deviazione che la nave fa per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile ovvero di persone in pericolo.
2. Nel caso di cambiamento di via o di viaggio, proveniente dal fatto dell' assicurato, l' assicuratore risponde solo se il sinistro si verifica durante il percorso coperto dall' assicurazione, a meno che provi che il cambiamento ha influito sull' avvenimento del sinistro medesimo.
3. Nell' assicurazione delle merci l' assicuratore non risponde, se le merci sono caricate su nave diversa da quella indicata nella polizza. Se la polizza non contiene l' indicazione della nave, l' assicurato deve, appena ne viene a conoscenza, comunicare all' assicuratore il nome della nave sulla quale le merci sono caricate, a meno che non si tratti di spedizioni su navi di linea. Ove l' assicurato non adempia a tale obbligo l' assicuratore è liberato. Art. 524 - Colpa e dolo dell' equipaggio
1. L' assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende in tutto od in parte da colpa del comandante o degli altri componenti dell' equipaggio, purchè vi sia rimasto estraneo l' assicurato. Tuttavia, se l' assicurato è anche comandante della nave, l' assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo.
2. Nell' assicurazione delle merci, l' assicuratore risponde altresì del dolo del comandante e degli altri componenti dell' equipaggio. Art. 525 - Vizio occulto della nave
L' assicuratore della nave risponde dei danni e delle perdite dovute a vizio occulto della nave, a meno che provi che il vizio poteva essere scoperto dall' assicurato con la normale diligenza. Art. 526 - Contribuzione in avaria comune
L' assicurazione risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall' assicurato per contribuzione in avaria comune. Art. 527 - Ricorso di terzi danneggiati da urto
1. L' assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall' armatore per ricorso di terzi danneggiati ad urto della nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.
2. Negli stessi limiti sono a carico dell' assicuratore le spese sostenute dall' assicuratore<1> per resistere, con il consenso dell' assicuratore medesimo, alle pretese del terzo.
3. Quando la nave è totalmente perduta o il suo valore, al momento in cui è richiesta la limitazione del debito dell' armatore, è inferiore al minimo previsto nell' articolo 276, l' assicuratore della nave risponde sino a concorrenza di tale minimo, anche se l' ammontare complessivo del minimo stesso e dell' indennità, spettante all' assicurato per danni materiali sofferti dalla nave, supera il valore assicurabile di quest' ultima. Art. 528 - Rischio nell' assicurazione dei profitti sperati sulle merci
L' assicuratore dei profitti sperati sulle merci risponde del felice arrivo delle merci a destinazione. Art. 529 - Rischio nell' assicurazione del nolo da guadagnare
L' assicuratore del nolo da guadagnare risponde della perdita totale o parziale del diritto del noleggiante al nolo, conseguente al verificarsi di un sinistro della navigazione. Art. 530 - Durata dell' assicurazione della nave a tempo
1. L' assicurazione della nave, stipulata a tempo, ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro del giorno stabilito dal contratto medesimo. Per il calcolo del tempo deve aversi riguardo al luogo dove l' assicurazione è stata conclusa.
2. L' assicurazione, scaduta in corso di viaggio, è prorogata di diritto sino alle ore ventiquattro del giorno in cui la nave è ancorata od ormeggiata nel luogo di ultima destinazione, ma l' assicurato deve pagare per la durata del prolungamento un supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto. Art. 531 - Durata dell' assicurazione della nave a viaggio
1. L' assicurazione della nave, stipulata a viaggio, ha effetto dal momento in cui la nave inizia l' imbarco delle merci o, in mancanza di carico, dal momento in cui muove dal porto di partenza, al momento in cui la nave è ancorata od ormeggiata a destinazione o, se sbarca merci, al compimento della scaricazione, ma non oltre il ventesimo giorno dall' arrivo.
2. Se entro tale ultimo termine la nave imbarca merci per un nuovo viaggio, per il quale la nave stessa è stata assicurata, la precedente assicurazione cessa col cominciare della nuova caricazione.
3. L' assicurazione, stipulata a viaggio cominciato, prende inizio dall' ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione. Art. 532 - Durata dell' assicurazione delle merci
1. L' assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci lasciano terra per essere caricate sulla nave, che ne deve eseguire il trasporto, a quello dello sbarco delle merci stesse nel luogo di destinazione.
2. Qualora lo sbarco venga protratto oltre trenta giorni dall' arrivo nel luogo di destinazione, indipendentemente da quarantena o da forza maggiore, l' assicurazione ha termine con lo spirare del trentesimo giorno.
3. In ogni caso, la giacenza delle merci su galleggianti nei luoghi di caricazione e di destinazione è compresa nell' assicurazione solo in quanto necessaria per le operazioni di imbarco e di sbarco e comunque per la durata massima di quindici giorni.
4. L' assicurazione, stipulata a viaggio incominciato, prende inizio dall' ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione. Art. 533 - Avviso del sinistro
Fermo per il rimanente il disposto dell' articolo 1913 del codice civile, nell' assicurazione delle merci l' assicuratore<1> ha l' obbligo di avviso anche quando la nave è stata dichiarata inabile alla navigazione, sebbene le merci non abbiano sofferto danno per l' avvenuto sinistro. Art. 534 - Obbligo di evitare o diminuire il danno
1. Il comandante della nave, l' assicurato e i suoi dipendenti e preposti devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno.
2. In deroga all' articolo 1914, secondo comma, del codice civile le parti possono pattuire che le spese per evitare o diminuire il danno siano a carico dell' assicuratore solo per quella parte che, unita all' ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l' assicuratore provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente. Art. 535 - Differenza tra il nuovo e il vecchio
Nel calcolo dell' indennità per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all' assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio. Art. 536 - Danni di avaria comune
L' assicuratore deve risarcire, per il loro intero ammontare nei limiti del contratto, i danni e le spese prodotte da un atto di avaria comune, salva, nel caso che tali danni o spese siano ammessi a contribuzione, la facoltà di surrogarsi all' assicurato nei diritti a quest' ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione. Art. 537 - Indennità per contributi di avaria comune
1. Nel calcolo dell' indennità dovuta dall' assicuratore per contributi di avaria comune a carico dell' assicurato, si assume come valore assicurabile il valore contributivo della cosa, in ordine alla quale l' assicurazione è stata stipulata. A tale valore deve farsi riferimento anche quando il valore assicurabile della cosa è stato oggetto di stima.
2. L' ammontare del danno da risarcire è dato dalla quota di contribuzione posta a carico dell' assicurato dal regolamento di avaria, purchè dell' inizio del procedimento di liquidazione sia stato dato avviso all' assicuratore, prima dell' adunanza di discussione di cui all' articolo 614 o della stipula del chirografo di avaria, in modo che l' assicuratore medesimo possa intervenire nel procedimento stesso. Art. 538 - Indennità per ricorso di terzi danneggiati da urto
Nel calcolo dell' indennità dovuta dall' assicuratore per ricorso di terzi, danneggiati da urto, contro l' armatore, si assume come valore assicurabile il valore della nave determinato ai sensi dell' articolo 515, o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il nolo del viaggio per il suo ammontare lordo. Art. 539 - Sinistri successivi
Se le cose assicurate subiscono, durante il tempo dell' assicurazione, più sinistri successivi, si devono computare nell' indennità, anche in caso di abbandono, le somme che sono state pagate all' assicurato, o che gli sono dovute per sinistri precedenti, avvenuti nel corso dello stesso viaggio. Art. 540 - Abbandono della nave
L' assicurato può abbandonare all' assicuratore la nave ed esigere l' indennità per perdita totale nei seguenti casi: a) quando la nave è perduta, o è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, nè la nave può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, nè procurarseli facendone richiesta altrove; b) quando la nave si presume perita; c) quando l' ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile. Art. 541 - Abbandono delle merci
L' assicurato può abbandonare all' assicuratore le merci ed esigere l' indennità per perdita totale, nei seguenti casi: a) quando le merci sono totalmente perdute; b) quando la nave si presume perita; c) quando nei casi previsti nella lettera a) dell' articolo precedente, dalla data della perdita o della innavigabilità della nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate ed imbarcate per la prosecuzione del viaggio; d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile. Art. 542 - Abbandono del nolo
L' assicurato può abbandonare all' assicuratore il nolo da guadagnare al momento del sinistro ed esigere l' indennità per perdita totale nei seguenti casi: a) quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l' assicurato; b) quando la nave si presume perita. Art. 543 - Forma e termini della dichiarazione di abbandono
1. L' abbandono deve essere dichiarato per iscritto all' assicuratore nel termine di due mesi ovvero, se il sinistro è avvenuto fuori d' Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, di quattro mesi dalla data del sinistro o da quella in cui l' assicurato provi di averne avuto notizia. In caso di presunzione di perdita il termine è di due mesi e decorre dal giorno in cui la nave è stata cancellata dal registro di iscrizione. Se l' abbandono ha per oggetto la nave, la dichiarazione deve essere fatta nella forma prescritta nell' articolo 249 e resa pubblica ai sensi degli articoli 250 e seguenti. Tuttavia se nel sinistro è andato perduto l' atto di nazionalità, la pubblicazione è compiuta con la trascrizione nella matricola.
2. La dichiarazione di abbandono quando ha per oggetto la nave deve essere notificata all' assicuratore, in ogni altro caso deve essere portata a conoscenza dell' assicuratore medesimo con la lettera raccomandata.
3. Trascorsi i termini in cui al primo comma, l' assicurato può esercitare soltanto l' azione di avaria. Art. 544 - Comunicazioni da farsi dall' assicurato nel dichiarare l'abbandono
1. Nel dichiarare l' abbandono, l' assicurato deve comunicare all' assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte od ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di garanzia.
2. In mancanza, l' assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento dell' indennità solo dal momento nel quale tali indicazioni gli vengono fornite dall' assicurato.
3. In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, l' assicurato perde ogni diritto derivante dal contratto d' assicurazione. Art. 545 - Oggetto dell' abbandono
1. L' abbandono delle cose assicurate deve essere fatto senza condizioni.
2. Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per l' assicuratore al momento del sinistro, che dà luogo all' abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all' assicurato verso terzi.
3. Se l' assicurazione non copre l' intero valore assicurabile della cosa, l' abbandono è limitato ad una parte della cosa stessa, proporzionale alla somma assicurata. Art. 546 - Effetti dell' abbandono
1. Se la validità dell' abbandono non è stata contestata entro trenta giorni da quello nel quale la dichiarazione di abbandono è stata portata a conoscenza dell' assicuratore, ovvero se la validità dell' abbandono è stata giudizialmente riconosciuta, l' assicurato ha diritto a percepire l' indennità per perdita totale.
2. La proprietà delle cose abbandonate ed i diritti indicati nell' articolo precedente si trasferiscono all' assicuratore dal giorno in cui gli è stata portata a conoscenza la dichiarazione di abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da quello nel quale la validità dell' abbandono è divenuta incontestabile a norma del comma precedente, l' assicuratore dichiari all' assicurato di non volerne profittare.
3. La dichiarazione dell' assicuratore deve essere fatta, pubblicata e portata a conoscenza dell' assicurato nelle forme richieste dall' articolo 543 per la dichiarazione di abbandono. Art. 547 - Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno.
2. Fermo per il rimanente il disposto dell' articolo 2952 del codice civile, per la prescrizione del diritto al risarcimento dell' assicurato verso l' assicuratore, il termine decorre dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l' assicurato provi di averne avuto notizia, e, in caso di presunzione di perdita della nave, dal giorno in cui questa è stata cancellata dal registro d' iscrizione.
3. L' esercizio dell' azione per ottenere l' indennità, mediante abbandono delle cose assicurate, interrompe la prescrizione dell' azione per il conseguimento dell' indennità d' avaria, dipendente dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro.
Titolo VI Dei privilegi e della ipoteca Art. 548 - Preferenza dei privilegi
I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti a ogni altro privilegio generale o speciale. Art. 549 - Privilegi sugli avanzi delle cose
In caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio questo si esercita su ciò che avanza ovvero viene salvato o ricuperato. Art. 550 - Surrogazione del creditore perdente
1. Il creditore che ha privilegio sopra una o più cose, qualora si trovi perdente per essersi in tutto o in parte soddisfatto sul loro prezzo un creditore il cui privilegio, di grado superiore, si estenda ad altre cose dello stesso debitore, può surrogarsi nel privilegio spettante al creditore soddisfatto, con preferenza sui creditori aventi privilegio di grado inferiore.
2. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione. Art. 551 - Trasferimento del privilegio
Il trasferimento del credito privilegiato produce anche il trasferimento del privilegio. Art. 552 - Privilegi sulla nave e sul nolo
Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l' inizio del viaggio: 1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell' interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione; i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio; le spese di custodia e di conservazione della nave dopo l' entrata nell' ultimo porto; 2) i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e degli altri componenti dell' equipaggio; 3) i crediti per le somme anticipate dall' amministrazione dei trasporti e della navigazione ovvero dall' autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell' equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna; 4) le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comun; 5) le indennità per urto o per altri sinistri della navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per lesione ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio; 6) i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali dal comandante, anche quando sia armatore della nave, per le esigenze della conversazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio. Art. 553 - Surrogazione dell' indennità alla nave e al nolo
1. Se la nave è perita o deteriorata o il nolo è in tutto o in parte perduto, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell' articolo precedente: a) le indennità per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o per perdita di nolo; b) le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave, in quanto queste costituiscono danni materiali non riparati ovvero perdite di nolo; c) le indennità e i compensi per assistenza prestata fino al termine del viaggio, dedotte le somme attribuite alle persone al servizio della nave.
2. Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le indennità di assicurazione, nè i premi, le sovvenzioni o altri sussidi dello Stato. Art. 554 - Estensione del privilegio sul nolo a favore dell' equipaggio
Il privilegio stabilito a favore dell' equipaggio si estende a tutti i noli dovuti per i viaggi eseguiti nel corso di uno stesso contratto di arruolamento o di lavoro. Art. 555 - Concorso di privilegi relativi a più viaggi
1. I crediti privilegiati dell' ultimo viaggio sono preferiti a quelli dei viaggi precedenti.
2. Tuttavia i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento o di lavoro comprendente più viaggi concorrono tutti nello stesso grado con i crediti dell' ultimo viaggio. Art. 556 - Graduazione dei privilegi
1. I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell' ordine in cui sono collocati nell' articolo 552.
2. I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell' articolo 552 concorrono fra loro, in caso di insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare.
3. Tuttavia, nel caso indicato dal comma precedente, le indennità per danni alle persone, previste nel numero 5 di detto articolo, hanno preferenza sulle indennità per danni alle cose, nello stesso numero previste.
4. I crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle rispettive categorie, sono graduati con preferenza nell' ordine inverso delle date in cui sono sorti.
5. I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti contemporaneamente. Art. 557 - Esercizio del privilegio sulla nave e sul nolo
1. I crediti privilegiati seguono la nave presso il terzo proprietario. Il privilegio sul nolo può essere esercitato finchè il nolo è dovuto ovvero la somma si trova presso il comandante o il raccomandatario. Art. 558 - Estinzione dei privilegi
1. I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito, con lo spirare del termine di un anno, ad eccezione di quelli riguardanti i crediti indicati nell' articolo 552, n. 6, i quali si estinguono alla scadenza del termine di centottanta giorni.
2. Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza o salvataggio dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i privilegi delle indennità dovute in seguito ad urto o ad altri sinistri nonché di quelle per lesioni personali, dal giorno in cui il danno è stato prodotto; per il privilegio relativo alla perdita o alle avarie del carico o dei bagagli, dal giorno della riconsegna o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo; per il privilegio dei crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite dal comandante per la conservazione della nave o per la continuazione del viaggio, dal giorno in cui il credito è sorto; il privilegio derivante dal contratto di arruolamento o di lavoro dal giorno dello sbarco del componente dell' equipaggio nel porto di assunzione, successivamente all' estinzione del contratto. In tutti gli altri casi, il termine decorre dal giorno della esigibilità del credito.
3. La facoltà di chiedere anticipi o acconti non ha per effetto di far considerare come esigibili i crediti di cui al n. 2 dell' articolo 552.
4. I termini suddetti sono sospesi finchè la nave gravata di privilegi non abbia potuto essere sequestrata o pignorata nelle acque territoriali della Repubblica; ma tale sospensione non può oltrepassare i tre anni dal giorno in cui il credito è sorto. Art. 559 - Altre cause d' estinzione dei privilegi
1. I privilegi sulla nave si estinguono altresì: a) con il decreto di cui all' articolo 664 nel caso di vendita giudiziale della nave; b) col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di alienazione volontaria.
2. Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell' atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nella circoscrizione dell' ufficio in cui è inscritta, e dalla data del suo ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione dell' alienzazione è fatta quando la nave è già partita. Art. 560 - Nave esercitata da armatore non proprietario
Le disposizioni di questo capo non si applicano nel caso che la nave sia esercitata da un armatore non proprietario, che ne abbia acquistata la disponibilità in seguito ad un atto illecito, quando il creditore sia di ciò a conoscenza. Art. 561 - Privilegi sulle cose caricate
1. Sono privilegiati sulle cose caricate: 1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell' interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione; 2) i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scaricazione; 3) le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni; 4) i crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione, e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate; 5) le somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni contratte dal comandante sul carico nei casi previsti nell' articolo 307.
2. I crediti indicati nei numeri precedenti sono preferiti a quelli garantiti da pegno sulle cose caricate. Art. 562 - Surrogazione delle indennità alle cose caricate
Se le cose caricate sono perite o deteriorate, le somme dovute per indennità della perdita o delle avarie, comprese quelle dovute dagli assicuratori, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell' articolo precedente, a meno che le somme medesime vengano impiegate per riparare la perdita o le avarie. Art. 563 - Graduazione e concorso dei privilegi
1. I crediti privilegiati sulle cose caricate prendono grado nell' ordine nel quale sono collocati nell' articolo 561.
2. I crediti indicati nei numeri 3 e 5 sono graduati, in ciascuna delle rispettive categorie, nell' ordine inverso delle date nelle quali sono sorti.
3. I crediti indicati negli altri numeri sono graduati, in ciascuna delle rispettive categorie, nell' ordine inverso delle date solo quando sono sorti in porti diversi. Art. 564 - Estinzione dei privilegi
I privilegi sulle cose caricate si estinguono se il creditore non intima opposizione al comandante ovvero non esercita l' azione entro quindici giorni dalla scaricazione e prima che le cose scaricate siano passate legittimamente a terzi. Art. 565 - Concessione d' ipoteca su nave
1. Sulla nave può solo concedersi ipoteca volontaria.
2. La concessione d' ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave. Art. 566 - Ipoteca su nave in costruzione
L' ipoteca può essere concessa anche su nave in costruzione. Essa può essere validamente trascritta dal momento in cui è presa nota della costruzione nel registro delle navi in costruzione. Art. 567 - Pubblicità dell' ipoteca
1. Per gli effetti previsti dal codice civile, l' ipoteca su nave o su carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella matricola e annotazione sull' atto di nazionalità se trattasi di nave maggiore, e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se trattasi di nave minore o di galleggiante.
2. L' ipoteca su nave in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione.
3. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l' iscrizione. Art. 568 - Ufficio competente
1. La pubblicità deve essere richiesta all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, o a quello presso il quale è tenuto il registro delle navi in costruzione.
2. Tuttavia per le navi maggiori la pubblicità può essere richiesta alle autorità indicate nell' articolo 251. Art. 569 - Documenti per la pubblicità dell' ipoteca
1. Chi domanda la pubblicità dell' ipoteca deve presentare all' ufficio competente i documenti previsti dall' articolo 2839 del codice civile.
2. La nota deve enunciare: a) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza e la professione del creditore e del debitore. Per le obbligazioni all' ordine o al portatore si applica inoltre il disposto degli articoli 2831, 2839, n. 1, del codice civile; b) il domicilio eletto dal creditore nel luogo nel quale è l' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante; c) la indicazione del titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato; d) l' importo della somma per la quale è fatta la trascrizione; e) gli interessi e le annualità che il credito produce; f) il tempo dell' esigibilità; g) gli elementi di individuazione della nave.
3. Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente deve inoltre esibire l' atto di nazionalità, perché su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che tale esibizione non sia possibile, perché la nave si trova fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell' articolo 255. Art. 570 - Esecuzione della pubblicità
La pubblicità si esegue dall' ufficio nei modi stabiliti nell' articolo 256. Art. 571 - Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti nonché in caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull' atto di nazionalità, si applica il disposto dell' articolo 257. Art. 572 - Surrogazione dell' indennità alla nave
Se la nave è perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari, a meno che non vengano impiegate per riparare le avarie sofferte dalla nave: a) le indennità spettanti al proprietario per danni sofferti dalla nave; b) le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave; c) le indennità spettanti al proprietario per assistenza o salvataggio, quando l' assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo dopo la trascrizione dell' ipoteca e le somme non siano riscosse dal proprietario prima del pignoramento della nave; d) le indennità di assicurazione. Art. 573 - Estensione dell' ipoteca al nolo
L' ipoteca non si estende al nolo se ciò non è stato espressamente convenuto. Art. 574 - Grado dell' ipoteca
L' ipoteca prende grado dal momento della trascrizione del registro di iscrizione della nave o del galleggiante. Art. 575 - Graduazione dell' ipoteca nel concorso con i privilegi
La ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati nell' articolo 552 ed è preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale. Art. 576 - Collocazione degli interessi
Fermo per il rimanente il disposto dell' art. 2855 del codice civile, la collocazione degli interessi del credito ipotecario, di cui al secondo comma del predetto articolo, è limitata all' annata anteriore ed a quella in corso al giorno del pignoramento della nave. Tuttavia le parti possono convenire che la collocazione si estende ad un' altra sola annualità d' interessi. Art. 577 - Prescrizione
I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso di due anni dalla scadenza dell' obbligazione.
LIBRO QUARTO Disposizioni processuali
TITOLO I - Dell'istruzione preventiva
Libro quarto Disposizioni processuali Titolo I Dell' istruzione preventiva
Art. 578 - Inchiesta sommatoria
1. Quando giunga notizia di un sinistro, l' autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.
2. Competente è l' autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l' autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto.
3. Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l' autorità doganale compie le prime indagini e prende i provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all' autorità marittima più vicina.
4. Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell' avvenimento, nonché delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del quale l' autorità inquirente, se non è competente a disporre l' inchiesta formale, trasmette copia all' autorità, che di tale competenza è investita. Art. 579 - Inchiesta formale
1. L' inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall' autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d' ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa.
2. Se l' autorità competente ritiene di non disporre d' ufficio l' inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro dei trasporti e della navigazione.
3. L' inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera. Art. 580 - Autorità competente
1. La competenza è determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale, e, altrimenti dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da quello d' arrivo della maggior parte dei naufraghi.
2. Il ministro dei trasporti e della navigazione designa la commissione competente, nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l' autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale di inchiesta sommaria, con dichiarazione dell' impedimento a costituire la commissione inquirente.
3. Il ministro stesso ha facoltà di affidare le inchieste formali a commissioni speciali, nonché di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria. Art. 581 - Svolgimento dell' inchiesta
1. L' inchiesta formale è eseguita dalla commissione inquirente costituita nel modo stabilito dal regolamento presso l' autorità marittima o consolare competente a disporla, sotto la presidenza dell' autorità medesima.
2. La commissione inquirente procede all' accertamento delle cause e delle responsabilità del sinistro, eseguendo sopraluoghi, raccogliendo deposizioni e adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca.
3. Hanno facoltà di assistere o di farsi rappresentare nello svolgimento della inchiesta e di essere intesi in presenza delle persone chiamate a deporre, l' armatore e il proprietario della nave, i componenti dell' equipaggio, gli assicuratori, coloro che hanno riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nella nave o nel carico.
4. Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed è avvenuto nel mare territoriale, la commissione inquirente può procedere all' esame dell' equipaggio, informandone l' autorità consolare competente.
4. Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle responsabilità del sinistro la commissione redige relazione e la deposita, insieme con i processi verbali, presso l' autorità che ha disposto l' inchiesta formale. Art. 582 - Efficacia probatoria della relazione d' inchiesta
Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla relazione di inchiesta formale si hanno per accertati, salvo l' esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse. Art. 583 - Spese per l' inchiesta formale
1. Quando l' inchiesta formale è disposta su istanza degli interessati, i richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo rivalsa verso coloro che risulteranno responsabili del sinistro.
2. Non sono tenuti ad anticipare le spese dell' inchiesta formale, anche se è stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonché gli armatori di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante costituiscano l' unico materiale di esercizio dell' armatore e non siano assicurati. Art. 584 - Verificazione della relazione di eventi straordinari
1. Il presidente del tribunale, il pretore o il console, che ha ricevuto la relazione del comandante prevista nell' articolo 304, deve verificare d' urgenza i fatti in essa esposti, esaminando, fuori della presenza del comandante e separatamente l' uno dall' altro, i componenti dell' equipaggio e i passeggeri che creda opportuno sentire, nonché raccogliendo ogni altra informazione e prova. Gli interrogati non possono rifiutarsi di deporre. Delle loro dichiarazioni deve redigersi processo verbale.
2. Del giorno fissato per la verificazione deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere, con avviso affisso alla porta dell' ufficio stesso, nell' albo dell' ufficio portuale e in quello della borsa più vicina al luogo ove la nave è ancorata.
3. Gli interessati e coloro che, anche senza formale mandato, ne assumono la rappresentanza, sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione.
4. Senza pregiudizio delle inchieste a cui le competenti autorità debbono procedere negli speciali casi previsti da questo codice, quando la relazione è confermata dalle testimonianze o dalle altre prove raccolte dal presidente del tribunale, dal pretore o dal console, i fatti da essa risultanti si hanno per accertati, salvo l' esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse.
TITOLO II - Delle cause marittime
Libro quarto Disposizioni processuali Capo I Disposizioni generali Art. 585 - Dei giudici di primo grado
1. Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia è amministrata in primo grado: a) dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario; b) dai tribunali.
2. I capi di circondario possono delegare, con decreto, l' esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di porto. Art. 586 - Regolamento di competenza; incompetenza per materia
1. Gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile si applicano ai giudizi avanti i comandanti di porto.
2. L' incompetenza per materia del comandante di porto può essere rilevata anche d' ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Art. 587 - Foro della pubblica amministrazione
Ai giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione. Art. 588 - Rinvio
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile. Art. 589 - Competenza per materia e per valore
1. Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire centomila, e avanti il tribunale, se il valore è superiore a tale somma, le cause riguardanti: a) i danni dipendenti da urto di navi; b) i danni cagionati da navi nell' esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta; c) i danni cagionati dall' uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto; d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca; e) le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero; f) il rimborso delle spese e i premi per ritrovamento di relitti.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali. Art. 590 - Competenza per territorio
1. Se il fatto che vi ha dato luogo è avvenuto nel mare territoriale, le cause contemplate nel precedente articolo sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale è avvenuto il fatto, ovvero avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale è avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o, in mancanza, l' arrivo della maggior parte dei naufraghi, ovvero il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale è l' ufficio di iscrizione della nave.
2. Se il fatto è avvenuto fuori del mare territoriale, le cause sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale è avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o l' arrivo della maggior parte dei naufraghi, o, in mancanza avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale è il luogo di iscrizione della nave. Art. 591 - Forma della domanda
La domanda si propone mediante citazione, ovvero verbalmente se le parti sono volontariamente comparse. Art. 592 - Contenuto e forma della citazione
1. La citazione deve contenere la indicazione del comandante di porto adito e delle parti, l' intimazione a comparire a udienza fissa, la esposizione sommaria dei fatti e la formulazione dell' oggetto della domanda.
2. Può essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede il comandante di porto.
3. La notificazione per pubblici proclami può, su istanza dell' attore, essere autorizzata dal comandante di porto. Art. 593 - Termini per comparire
Si applicano i termini di comparizione fissati dall' articolo 313 del codice di procedura civile. Art. 594 - Partecipazione delle parti al processo
Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di persona munita di procura, redatta per atto notarile e per scrittura privata autenticata nella firma da notaro. Il mandatario, che esercita la professione forense, può autenticare la firma apposta dalla parte alla procura, redatta in calce all' atto di citazione. Art. 596 - Decisione della causa
1. Il comandante di porto, se ritiene esaurita la trattazione della causa, invita le parti a formulare le conclusioni; e quindi delibera con sentenza.
2. Il dispositivo, se non è letto immediatamente in pubblica udienza, deve essere depositato, entro i successivi otto giorni, nella cancelleria; in entrambi i casi il testo della motivazione deve essere depositato nella cancelleria entro quindici giorni dalla chiusura della trattazione.
3. La provvisoria esecuzione delle sentenze del comandante di porto è regolata dagli articoli 282 e 284 del codice di procedura penale. Art. 597 - Appellabilità
1. Salva l' applicazione degli articoli 42, 43, 339, quarto comma, del codice di procedura civile, le sentenze pronunciate su cause di valore eccedente le lire cinquemila sono appellabili avanti il tribunale della circoscrizione, in cui il comandante di porto ha sede.
2. Il termine per appellare è di quindici giorni dalla data di consegna della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale la cancelleria comunica il deposito del dispositivo e del testo della motivazione alle parti costituitesi e a quelle non comparse ma regolarmente citate. Art. 598 - Amichevole componimento
1. Anche nelle cause contemplate nell' articolo 589 che eccedano il valore di lire centomila, il comandante di porto, quando ne sia richiesto, deve adoperarsi per indurre le parti ad un amichevole componimento.
2. Se il componimento riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
3. Se il componimento non riesce si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere, e ad esso si allegano gli atti relativi agli eventuali accertamenti di fatto. Art. 599 - Nomina di consulenti tecnici
1. Il presidente, all' atto della nomina del giudice o del consigliere istruttore, e il giudice o il consigliere istruttore nel corso dell' istruzione probatoria, scelgono uno o più consulenti tecnici fra gli iscritti in un elenco speciale, formato secondo le norme stabilite nel regolamento.
2. Il collegio, quando rileva che non sono stati nominati i consulenti tecnici, provvede alla nomina e può disporre che sia rinnovata l' istruzione probatoria. Art. 600 - Funzioni del consulente tecnico
1. Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta.
2. Del parere del consulente è compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto. Art. 601 - Acquisizione degli atti di inchiesta
Il giudice o il consigliere istruttore dispone di ufficio l' acquisizione agli atti della causa dei processi verbali di inchiesta sommaria nonché dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale. Art. 602 - Arbitrato dei consulenti tecnici
1. Le parti possono d' accordo chiedere al giudice istruttore che la decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d' ufficio, e, qualora il numero di questi sia pari, integrato da un consulente nominato dal giudice istruttore con ordinanza.
2. All' arbitrato si applicano gli articoli 456, 457, 827 e seguenti del codice di procedura civile. Art. 603 - Competenza del comandante del porto e del tribunale
1. Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario nel quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo, le controversie individuali, che non eccedono il valore di lire centomila, riguardanti: a) i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la controversia è promossa da persone di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorchè l' ingaggio non sia stato seguito da arruolamento o il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di forma; b) l' esecuzione del lavoro portuale e l' applicazione delle relative tariffe; c) le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio locale, agli ormeggiatori, ai barcaiuoli, ed agli zavorrai<3>; alle imprese di rimorchio; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci o delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo.
2. Le controversie suindicate, eccedenti il valore di lire centomila, sono proposte avanti il tribunale, nella circoscrizione del quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo.
3. Le disposizioni delle lettere b) e c) del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti d' impiego pubblico. Art. 604 - Denuncia all' associazione sindacale
1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti nelle lett. a), b) e c) dell' articolo 603, deve farne denuncia anche a mezzo di lettera raccomandata all' associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene.
2. Si applicano gli articoli 430, secondo comma; 431 a 433; 438 del codice di procedura civile. Art. 605 - Assistenza processuale dei minori
1. Nelle controversie contemplate nell' articolo 603 il giudice può nominare un curatore speciale al minore, anche se quest' ultimo sia fornito di capacità processuale.
2. E' sempre in facoltà di chi esercita sul minore la patria potestà o la tutela di intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore, se questo non faccia valere le sue ragioni. Art. 606 - Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme regolate dagli articoli 591 a 596 riguarda uno dei rapporti previsti nell' art. 603, sospende il processo affinchè abbia luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il termine perentorio per la riassunzione della causa col rito delle controversie individuali del lavoro. Art. 607 - Passaggio dal rito speciale al rito ordinario
Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra tra quelli previsti nell' articolo 603, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel procedimento ordinario; nel decidere della causa non può tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle norme ordinarie. Art. 608 - Giudice di appello
1.L' appello contro le sentenze pronunciate dal comandante di porto nei processi relativi a controversie previste dall' articolo 603 deve essere proposto avanti la sezione della corte d' appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale è integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli esperti.
2. Si applica l' articolo 450, secondo comma, del codice di procedura civile. Art. 609 - Rinvio
Al procedimento per la risoluzione delle controversie contemplate nell' articolo 603 si applicano gli articoli 591 a 598 del presente codice; e gli articoli 439 a 444 del codice di procedura civile.
TITOLO III - Della liquidazione delle avarie comuni Titolo III Della liquidazione delle avarie comuni
Art. 610 - Competenza
1. Se la spedizione o, in caso di viaggio circolare, il viaggio contributivo, ha termine in porto nazionale, la procedura per il regolamento della contribuzione, a norma degli articoli 469 e seguenti, si svolge avanti il pretore della circoscrizione nella quale il porto è situato.
2. Se la spedizione o il viaggio contributivo hanno termine in porto straniero, la procedura per il regolamento della contribuzione si svolge avanti il pretore della circoscrizione nella quale è l'ufficio di iscrizione della nave. Art. 611 - Domanda di regolamento
L' azione per contribuzione alle avarie comuni si esercita con domanda di regolamento, proposta dall' armatore della nave o da altro interessato nella spedizione, mediante ricorso al pretore, competente ai sensi del precedente articolo. Art. 612 - Atti preliminari
1. Il pretore, a seguito della presentazione del ricorso, richiama i verbali dell' investigazione prevista nell' articolo 182, gli atti relativi alla verifica della relazione di eventi straordinari, e quelli dell' inchiesta sommaria prevista nell' articolo 578.
2. Con ordinanza, inoltre, il pretore nomina uno o più liquidatori d' avaria, scelti, quando si tratti di navi marittime, nell' elenco speciale a tal uopo formato secondo le norme del regolamento; fissa il termine entro il quale il comandante della nave, quando non l' abbia già fatto in adempimento del disposto dell' articolo 304, è tenuto a depositare presso la cancelleria copia da lui sottoscritta del verbale indicato dall' articolo 314; dispone per una data successiva la convocazione degli interessati, dei quali l' istante ha indicato il nome e il domicilio.
3. La cancelleria procede alla pubblicazione dell' ordinanza nell' albo della pretura e ne informa gli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 613 - Liquidatori d' avaria
Ai liquidatori d' avaria si applicano le norme del codice di procedura civile relative ai consulenti tecnici. Art. 614 - Adunanza di discussione
1. Nel giorno stabilito per la convocazione, il pretore assistito dal liquidatore procede, in presenza degli interessati, all' esame degli atti indicati nel primo comma dell' articolo 612 e dei documenti prodotti.
2. Esaurito tale esame, il pretore fissa con ordinanza il termine entro il quale il liquidatore è tenuto a depositare, presso la cancelleria, il regolamento contributorio.
3. Il termine di deposito può essere prorogato a norma dell' articolo 154 del codice di procedura civile. Art. 615 - Pubblicazione del deposito del regolamento
La cancelleria procede alla pubblicazione dell' avvenuto deposito del regolamento contributorio nell' albo della pretura, e ne dà comunicazione agli interessati, a norma dell' articolo 136 del codice di procedura civile. Art. 616 - Impugnazione del regolamento
1. L' impugnazione del regolamento contributorio è proposta con ricorso da depositarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo, presso la cancelleria della pretura, se l' ammontare della massa creditoria non supera le lire settecentocinquantamila, e presso la cancelleria del tribunale, se supera detta somma.
2. Il giudice competente, riuniti i ricorsi depositati e richiamato d' ufficio il regolamento, fissa la data della prima udienza di trattazione, della quale si informano le parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 617 - Omologazione del regolamento
1. Se il regolamento contributorio non è impugnato, o se le impugnazioni proposte sono rigettate con sentenza passata in giudicato, il pretore, con ordinanza, omologa il regolamento e gli conferisce efficacia di titolo esecutivo.
2. Se una o più impugnazioni sono accolte con sentenza passata in giudicato, il pretore dispone, con ordinanza, che lo stessop liquidatore, o altro a tal fine nominato nelle forme di cui all' articolo 612, proceda alla formazione di un nuovo regolamento.
3. Il nuovo regolamento non può essere impugnato per motivi che hanno già formato oggetto di impugnazione del precedente regolamento. Art. 618 - Riapertura del regolamento
Nella ipotesi di cui all' articolo 479, il pretore su istanza dell' armatore della nave o di altro interessato dispone la riapertura del regolamento, richiama in ufficio i liquidatori o, se questi non possono essere richiamati, procede a nuova nomina, e provvede a quanto altro è richiesto nelle precedenti disposizioni, al fine di tener conto del valore delle cose ricuperate. Art. 619 - Chirografo di avaria
1. Gli interessati possono, mediante stipulazione di chirografo di avaria, far decidere da arbitri le cause relative alla formazione del regolamento contributorio.
2. Al chirografo e al regolamento si applicano in tal caso le norme del codice di procedura civile riguardanti l' arbitrato, se gli interessati intendono che al regolamento venga dal pretore competente conferita efficacia di sentenza, e di ciò fanno espressa dichiarazione nel chirografo. |