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04-01-15 |
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Art. 180 - Verifiche ed ispezioni 1. Il comandante del porto o l' autorità consolare può ad ogni tempo verificare il contenuto della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo. 2. Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite. Art. 181 - Rilascio delle spedizioni 1. La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell' autorità consolare. 2. Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell' ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo. 3. Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l' armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l' armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge. Art. 182 - Denunzia di avvenimenti straordinari 1. Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all' arrivo in porto deve farne denunzia al comandante del porto o all' autorità consolare, allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni. 2. Se la nave non è provvista di giornale, o se sul giornale non è stata fatta annotazione, l' autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale. 3. Le autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi alla autorità giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari. Art. 183 - Informazioni eventuali circa il viaggio 1. Il comandante della nave è tenuto a fornire all' autorità marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio. 2. E' inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorità, per gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell' equipaggio e passeggeri. Art. 184 - Dell' arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna 1. Il comandante della nave, all' arrivo in località ove sia una autorità portuale o consolare, deve denunciare all' autorità stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualità e la quantità del carico, il numero delle persone dell' equipaggio e la durata della sosta. 2. L' autorità portuale o consolare può in ogni tempo verificare il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo. 3. Le suddette autorità sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza dall' ultima località in cui abbia sede un' autorità portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia all' autorità portuale o consolare; l' autorità predetta provvede a norma dell' articolo 182, secondo comma. 4. Il comandante della nave è tenuto a fornire all' autorità preposta alla navigazione interna o all' autorità consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell' equipaggio e passeggeri per gli accertamenti di cui all' articolo 183. 5. Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in conto terzi. Art. 185 - Navi straniere Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani. Art. 186 - Autorità del comandante Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all' autorità del comandante della nave. Art. 187 - Disciplina di bordo 1. I componenti dell' equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo. 2. Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l' esercizio della loro attività, i componenti dell' equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all' autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell' equipaggio bordo. 3. Per il reclamo dei componenti dell' equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Art. 188 - Autorizzazione per scendere a terra I componenti dell' equipaggio non possono scendere a terra senza autorizzazione del comandante o di chi ne fa le veci. Art. 189 - Deficienza delle razioni di viveri 1. Il comandante del porto e l' autorità consolare, quando ne vengano richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un quinto dell' equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualità e la quantità delle razioni di viveri corrisposte all' equipaggio. 2. Se sono riscontrate deficienze, le autorità predette ordinano al comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata esecuzione provvedono d' ufficio, procurando la somma necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero con la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso rispettivamente all' armatore e, quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose predette. 3. Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l' autorità consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze delle razioni di viveri ad essi corrisposte. 4. Quando sono vendute pertinenze di proprietà aliena o merci l' armatore è tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma dell' articolo 308. Art. 190 - Obblighi dell' equipaggio in caso di pericolo I componenti dell' equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l' ordine di abbandonare la nave. Art. 191 - Obbligo dei componenti dell' equipaggio di cooperare al ricupero In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l' equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero dall' autorità preposta alla navigazione marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il ricupero dei relitti. Art. 192 - Imbarco di passeggeri infermi 1. L' imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l' incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti. 2. A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità, l' imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente. Art. 193 - Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici 1. Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonché di merci pericolose in genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non può essere effettuato senza l' autorizzazione data dal comandante del porto o dell' autorità consolare secondo le norme del regolamento. 2. L' imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all' autorizzazione del comandante del porto o dell' autorità consolare. Art. 194 - Imbarco di merci vietate e pericolose 1. Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, il comandante della nave deve, secondo i casi, disporre che esse siano sbarcate ovvero rese inoffensive o distrutte, se non sia possibile custodirle convenientemente fino all' arrivo nel primo porto di approdo. 2. Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere quando siano imbarcate cose di cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme di polizia, sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per la nave, per le persone o per il carico, se non sia possibile custodire le cose stesse fino all' arrivo nel porto di destinazione. 3. Tali merci, quando siano custodite fino al porto di primo approdo, devono essere dal comandante della nave consegnate al comandante del porto o all' autorità consolare. Art. 195 - Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio 1. In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o all' autorità consolare. 2. Le predette autorità provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi stabiliti dal regolamento. Decorso l' anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilità delle cose lo richieda, le medesime autorità provvedono alla vendita delle cose e al deposito del ricavato per conto di chi spetta. 3. Decorsi cinque anni dall' avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i propri diritti, la somma è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna. 4. Le modalità per la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento. Art. 196 - Componenti dell' equipaggio soggetti a obbligo di leva I componenti dell' equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente autorità, a meno che non vengano assunti su altra nave nazionale diretta nella Repubblica. Art. 197 - Rimpatrio di cittadini italiani 1. Nelle località estere ove non risieda un' autorità consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati. 2. Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l' autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare. 3. Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di manutenzione e di trasporto. Art. 198 - Divieto di asilo Il comandante della nave non può in paese estero concedere asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune. Art. 199 - Perdita di carte e documenti di bordo 1. In caso di perdita di carte o di altri documenti di bordo, il comandante della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante del porto o all' autorità consolare. 2. Le autorità predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione. Art. 200 - Polizia esercitata dalle navi da guerra 1. In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un' autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane. 2. A tal fine i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui risieda un' autorità consolare. 3. Nei porti ove risiede un' autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei commi precedenti, su richiesta dell' autorità medesima. Art. 201 - Inchiesta di bandiera Le navi mercantili nazionali devono obbedire all' intimazione di fermata delle navi da guerra di potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria nazionalità. Art. 202 - Nave sospetta di tratta di schiavi La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi, può catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda un' autorità consolare.
TITOLO VII - Degli atti di stato civile in corso di navigazione marittima Titolo VII : Degli atti di stato civile in corso di navigazione marittima Art. 203 - Funzioni di ufficiale dello stato civile
1. Durante la navigazione, il
comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale dello
stato civile, secondo le disposizioni sull' ordinamento dello stato civile. Art. 204 - Matrimonio in imminente pericolo di vita Il comandante della nave marittima può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all' articolo 101 del codice civile. Art. 205 - Atti di stato civile compilati a bordo 1. Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio. 2. Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonché dell' avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità. Art. 206 - Scomparizione in mare 1. Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate. 2. Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio. 3. Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale, nonché dell' eseguita iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità. Art. 207 - Consegna degli atti alla autorità marittima o consolare Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante del porto o all' autorità consolare, unitamente ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale. Art. 208 - Attribuzioni delle autorità marittime e consolari 1. Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio e del giornale generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione, il comandante deve fare dichiarazione nel primo porto di approdo al comandante del porto o all' autorità consolare. 2. Le autorità predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quella dei testimoni, inserendo nel verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli atti di stato civile ovvero indicando le circostanze della scomparizione a norma dell' articolo 206. 3. Analogamente procedono le autorità marittime e consolari quando all' approdo di una nave rilevino l' omessa compilazione degli atti predetti, facendo constare in tal caso nel processo verbale i motivi della omissione. Art. 209 - Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio 1. In caso di naufragio, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione provvedono le autorità marittime o consolari. 2. I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro è avvenuto in acque territoriali, dal capo del circondario nella circoscrizione del quale è accaduto il sinistro medesimo, o diversamente dal comandante del porto nel quale approda la maggior parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di perdita presunta, gli atti sono compilati dal comandante del porto di iscrizione della nave. 3. Nei processi verbali, le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei naufraghi, e, in caso di perdita presunta, l' accertamento degli estremi previsti nell' articolo 162; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite. Art. 210 - Trasmissione degli atti alle autorità competenti 1. Le autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità, competenti a norma delle disposizioni sull' ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore della Repubblica un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale. 2. Analogamente trasmettono alle predette autorità copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti. Art. 211 - Conseguenze della scomparizione in mare 1. Nei casi di scomparizione da bordo per caduta in mare, nei quali ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell' articolo 145 dell' ordinamento dello stato civile e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell' autorità marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore della Repubblica, ottenuta l' autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti. 2. Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore della Repubblica, ottenuta l' autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorità per l' annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni dall' avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell' articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciò legittimate. Art. 212 - Autorizzazione del tribunale Le autorizzazioni di cui all' articolo precedente sono date dal tribunale con decreto, assunte, ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso.
TITOLO VIII - Disposizioni speciali
Titolo VIII Disposizioni speciali Capo I Della navigazione da diporto Art. 213 - Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate 1. Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate possono essere comandate da chi ne sia proprietario, abbia compiuto i diciotti anni di età ed ottenuta l' abilitazione al comando, secondo le norme stabilite dal regolamento. 2. L' abilitazione al comando delle navi predette può essere altresì rilasciata dalle associazioni nautiche, autorizzate dal ministro dei trasporti e della navigazione, ai propri soci, tanto per le navi di proprietà di questi quanto per quelle appartenenti alle associazioni. 3. Le persone abilitate al comando di una nave possono anche prestare la loro opera per la manovra delle nave stessa. 4. L' abilitazione di cui ai commi precedenti non è richiesta per comandare navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate; o per comandare navi di stazza lorda superiore alle tre tonnellate ma non superiore alle venticinque, partecipanti a regate. 5. A comandare o a prestare la loro opera per la manovra di navi a vela di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate partecipanti a regate possono essere ammessi, dalle associazioni nautiche di cui al primo comma, i minori dei diciotto anni, ma non dei quattordici, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. Art. 214 - Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate Le navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate possono essere comandate e condotte da coloro che abbiano compiuto i diciotto anni di età ed ottenute le rispettive abilitazioni stabilite da leggi o regolamenti speciali. Tali abilitazioni non sono necessarie per comandare e condurre navi munite di cilindrata non superiore ai cinquecento centimetri cubi, se a scoppio, o di potenza non superiore a undici cavalli vapore, ove si tratti di motore di altro tipo. Art. 215 - Condotta di battelli a remi Per la condotta di battelli da diporto a remi non è richiesta alcuna abilitazione. Art. 216 - Personale di camera e di famiglia Sulle navi da diporto di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se a vela, alle venticinque se a motore, possono essere imbarcate, in qualità di personale di camera e di famiglia, persone non appartenenti alle gente di mare o al personale navigante della navigazione interna, purchè già al servizio del proprietario della nave. Art. 217 - Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate. Art. 218 - Pesca con navi da diporto Alle navi da diporto è consentito esercizio della pesca, purchè non a scopo di lucro, con le modalità stabilite dal regolamento. Art. 219 - Pesca marittima E' considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell' ambito del demanio marittimo. Art. 220 - Categorie della pesca La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti. Art. 221 - Riserva della pesca ai cittadini 1. La pesca nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionale, salvo speciali convenzioni internazionali. 2. Tuttavia con decreto del Presidente della Repubblica possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette. Art. 222 - Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca fissi, o di opere per l' allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spugne, e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale occorrente per fini di pesca. Art. 223 - Autorità competente per la vigilanza sulla pesca 1. All' applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l' amministrazione dei trasporti e della navigazione, salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni. 2. Le autorità marittime locali vigilano sull' esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione. Art. 224 - Riserva del cabotaggio e del servizio marittimo Il cabotaggio tra i porti della Repubblica, nonché il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge sono riservati alle navi nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali. Art. 225 - Concessione di servizi 1. I servizi pubblici di linea di trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione. 2. E' parimenti necessaria la concessione per l' esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici. 3. I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l' eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione. 4. Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento. Art. 226 - Autorizzazione di servizi 1. I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all' articolo precedente, sono sottoposti all' autorizzazione dell' autorità preposta all' esercizio della navigazione interna. 2. Le forme e i limiti dell' autorizzazione sono determinati dal regolamento. Art. 227 - Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggiamenti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall' ufficio di iscrizione sulla licenza. Art. 228 - Annotazione nei registri di iscrizione L' atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d' iscrizione della nave o del galleggiante. Art. 229 - Tariffe 1. Il ministro per i trasporti stabilisce le modalità dei servizi di cui all' art. 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe. 2. In caso di contravvenzione l' autorizzazione può essere revocata. Art. 230 - Caratteristiche delle navi Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna sono stabilite dal ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 231 - Regolamenti comunali La navigazione nei corsi e negli specchi d' acqua, che attraversano centri abitati o sono nelle vicinanze dei medesimi, è sottoposta anche alla osservanza delle norme stabilite da regolamenti comunali, approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per gli interni.
LIBRO SECONDO Della proprietà e dell'armamento della nave
TITOLO I - Della costruzione della nave
Libro secondo Della proprietà e dell' armamento della nave Titolo I Della costruzione della nave Art. 232 - Cantieri e stabilimenti di costruzione 1. La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta abilitazione. 2. La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna può essere inoltre eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall' ispettorato compartimentale, mediante inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento. Art. 233 - Dichiarazione di costruzione 1. Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all' ufficio competente del luogo dove è intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni. 2. L' ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione. 3. Parimenti devono essere notificati all' ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni. Art. 234 - Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione 1. Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione è tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento. 2. Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla navigazione interna è tenuto dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici delegati dal ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 235 - Controllo tecnico sulle costruzioni 1. Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime è esercitato dal Registro italiano navale nei limiti e con le modalità stabilite da leggi e regolamenti. 2. Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna è esercitato dall' ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro italiano navale, e ferme in ogni caso le disposizioni dell' articolo seguente. Art. 236 - Sospensione della costruzione per ordine dell' autorità 1. L' ufficio competente a ricevere la dichiarazione di costruzione può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di cui all' articolo 232, secondo comma, sia effettuata da impresa non autorizzata. 2. Con provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione può altresì venire ordinata la sospensione della costruzione che, a giudizio del Registro italiano navale o dell' ispettorato compartimentale, non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti. Art. 237 - Forma del contratto di costruzione 1. Il contratto di costruzione della nave, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. 2. La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso. Art. 238 - Pubblicità del contratto di costruzione 1. Il contratto di costruzione della nave deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. In mancanza, la nave si considera fino a prova contraria costruita per conto dello stesso costruttore. 2. Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca del medesimo non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sulla nave in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto. Art. 239 - Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione 1. Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell' articolo 252, primo comma. Tuttavia se si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell' articolo 237, la trascrizione può compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata. 2. Per quanto riguarda i documenti da consegnare all' ufficio e l' esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano gli articoli 253, 256. Art. 240 - Responsabilità del costruttore 1. L' azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità ed i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell' opera. 2. Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché abbia entro il predetto termine denunziata la difformità o il vizio. Art. 241 - Norme applicabili al contratto di costruzione Per quanto non è disposto dal presente capo, al contratto di costruzione si applicano le norme che regolano il contratto di appalto. Art. 242 - Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in costruzione 1. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste dall' articolo 249. 2. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione è iscritta. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione. 3. La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli 252 a 254, 256. Art. 243 - Varo della nave 1. Il costruttore non può varare la nave senza il consenso del committente o della maggioranza dei committenti. 2. Il giorno e l' ora del varo, fissati in seguito a tale consenso, devono essere preventivamente comunicati all' ufficio ove la nave in costruzione è iscritta. 3. In caso di ritardo ingiustificato nella prestazione del consenso, l' ufficio predetto può, su richiesta dell' interessato, autorizzare il varo. Art. 244 - Iscrizione della nave dopo il varo L' autorità alla quale, compiuto il varo, è richiesta l' iscrizione della nave o del galleggiante nei registri previsti negli articoli 146, 148, provvede a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare sull' atto di nazionalità, se trattasi di nave maggiore, le trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione a norma degli articoli 242, 567, secondo comma. |