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 TAR Lazio - Sentenza 200602150 del 29/03/2006  D.M. 28/12/2007
 

D.M. 13 gennaio 1979 categoria dei sommozzatori in servizio locale
04-01-15

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T.A.R. del Lazio

sentenza n.ro 200602150 del 29/03/2006


Decade il limite massimo di età di 35 anni dopo la sentenza

del T.A.R. del Lazio   

Reg.Ric. n.ro 8624 del 23/02/2006

REPUBBLICA ITALIANA

N.              Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno 2006

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. 8624 Reg.Ric.

PER IL LAZIO - SEZIONE III TER

Anno 2004

 

composto dai signori

Francesco Corsaro PRESIDENTE

Angelica Dell'Utri COMPONENTE, relatore

Stefania Santoleri COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8624/04 Reg. Gen., proposto da TULUMELLO Pasquale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Paoletti, Girolamo Rubino e Lucia Altieri, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via Bazzoni n. 3;

CONTRO

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, in persona del Ministro in carica, e la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della nota 13 aprile 2004 n. 13/8063, con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente di iscrizione al registro dei sommozzatori in servizio locale;

dell’art. 3 del d.m. 13 gennaio 1979, introduttivo del limite di età di 35 anni tra i requisiti di iscrizione al registro dei sommozzatori.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006, relatore il consigliere Angelica Dell'Utri, uditi per le parti l’Avv. F. Paoletti e l’Avv. dello Stato Tidore;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

      Con ricorso davanti al TAR Sicilia, sede di Palermo, notificato il 18 giugno 2004 il signor Pasquale Tulumello, idoneo al corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di operatore tecnico su bassi fondali e richiedente alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle l’iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale, ha impugnato la nota 13 aprile 2004 n. 13/8063, pervenutagli il 17 seguente, con cui la detta Capitaneria di Porto ha respinto la sua istanza per superamento del limite di età di 35 anni previsto dall’art. 3 del d.m. 13 gennaio 1979, nonché lo stesso art. 3, all’uopo deducendo:

1.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 6, della legge n. 127 del 1997, eccesso di potere per difetto di presupposto, arbitrio, disparità di trattamento.

La norma citata è illegittima alla luce dell’impianto normativo interno e comunitario, il quale ha abolito i limiti di età per l’accesso all’impiego pubblico. Segnatamente, dall’art. 3 della l. n. 127 del 1997 emerge la volontà del legislatore di consentire la più ampia e generalizzata partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni, sostituendo al principio dei limiti di età quello della libertà di accesso indipendentemente dall’età in linea con l’evoluzione sociale del Paese, con l’effetto dell’abrogazione delle previdenti norme regolamentari contrastanti. Pertanto il disposto del cit. art. 3, concernente l’accesso ad un’attività lavorativa, deve ritenersi tacitamente abrogato; ciò a maggior ragione, poiché la fattispecie non attiene strettamente all’accesso al pubblico impiego, quindi non vi sono esigenze di servizio da parte di una pubblica amministrazione. Il detto limite è illogico ed irragionevole anche perché, ove il medesimo rispondesse all’esigenza di garantire l’idoneità fisica del soggetto, peraltro assicurata dalla sua sottoposizione a specifici accertamenti con cadenza almeno annuale, non si comprende la ragione per cui non è previsto un corrispondente limite per la permanenza dell’iscrizione, invece fissato col raggiungimento dell’età pensionabile.

2.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., violazione del principio dell’affidamento, eccesso di potere per disparità di trattamento.

E’ stato violato l’affidamento del ricorrente, in possesso di tutti i prescritti requisiti, compreso il superamento dell’apposito corso, di conseguire l’iscrizione anche al fine di reperire un’occupazione.

L’Amministrazione ha disposto l’iscrizione di altro soggetto in posizione analoga, perciò ha operato nei riguardi del ricorrente in modo discriminatorio ed in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Né può sostenersi che quel soggetto avesse titoli maggiori, sia perché il ridetto limite prescinde dai titoli abilitanti, sia perché il ricorrente è in possesso dei medesimi titoli (brevetto internazionale FIPS e attività subacquea di 2°).

      A seguito di adesione all’istanza di regolamento di competenza avanzata da controparte resistente, con ordinanza 28 luglio 2004 n. 297 era disposta la trasmissione degli atti a questo TAR, davanti al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle si sono costituiti in data 8 settembre 2004 e con atto notificato il 21 ottobre 2004 e depositato il 3 novembre seguente il signor Tulumello ha riassunto il giudizio.

      All’odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

      Forma oggetto del ricorso in esame il provvedimento in data 13 aprile 2004 della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, col quale è stata respinta la domanda del ricorrente, signor Pasquale Tulumello, di iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale all’esito positivo del corso n. 2003 61680 per il conseguimento della qualifica di operatore tecnico subacqueo su bassi fondali, basato sull’avvenuto superamento da parte dell’istante del limite di età di 35 anni fissato all’uopo dall’art. 3, n. 1, del d.m. 13 gennaio 1979. Norma, questa, anch’essa impugnata.

      Col primo motivo il ricorrente deduce, sotto un primo profilo, la violazione dell’art. 3, co. 6, della legge n. 127 del 1997, il quale, in linea con l’evoluzione sociale del Paese e con la normativa comunitaria, ha abolito i limiti di età per l’accesso all’impiego pubblico abrogando ogni preesistente disposizione di legge o regolamentare difforme, alla stregua del quale il cit. art. 3 del d.m. del 1979 dovrebbe ritenersi perciò tacitamente abrogato.

      La censura è infondata.

     La norma tesa a liberalizzare in via di principio l’accesso al pubblico impiego indipendentemente dall’età, recata dall’invocato art. 3, co. 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127, pur essendo di ampia portata poiché destinata a trovare applicazione in ogni procedura di tipo concorsuale indetta dalle amministrazioni pubbliche per la costituzione con esse di rapporti di lavoro subordinato, concerne infatti esclusivamente le forme di costituzione di tali rapporti e non estende, quindi, detta portata a fattispecie inquadrabili nell’ambito di materie diverse ed eterogenee, quali le procedure per l’instaurazione di rapporti di lavoro convenzionale autonomo con il servizio sanitario, i concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, l’assegnazione di borse di studio nelle università, i concorsi per notaio (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10 settembre 2002 n. 3367, Consiglio di Stato, Sez. III, 8 aprile 2003 n. 3751, TAR Lazio, Sez. III, 11 ottobre 2004 n. 10674, TAR Emilia Romagna, Sez. II, 3 giugno 2005 n. 807).

      Pertanto, neppure è applicabile all’iscrizione nel registro di cui trattasi, tanto più che in tal caso è assente ogni forma di concorsualità.

      Sotto altro profilo, con lo stesso primo motivo il ricorrente contesta la norma sulla quale si fonda il diniego, sostenendone l’irragionevolezza, l’illogicità ed il contrasto con altre norme dello stesso decreto ministeriale.

      Questa volta la doglianza coglie nel segno.

      Effettivamente, non è dato comprendere la ratio della limitazione imposta dal punto 1) dell’art. 3, co. 2, del predetto d.m., secondo cui per ottenere l’iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto (co. 1), occorre una età “non superiore a 35 anni”, laddove per un verso il successivo punto 3 richiede una “sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell’apparato cardiovascolare e otorinolaringoiatrico, nonché da alterazione del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o – in sua assenza – da un medico designato dal capo del compartimento …”; e, per altro verso, l’esigenza di assicurare il possesso dei detti, specifici requisiti fisici è garantita dalla disposizione di cui al comma 3, secondo cui “la persistenza” dei medesimi “è condizione per l’esercizio della professione ed è soggetta al controllo almeno annuale da parte del medico di porto”. In altri termini, se anche il requisito di iscrizione fosse ispirato a ragioni connesse con l’idoneità fisica e psichica all’espletamento dell’attività di subacqueo professionale, presumibile in un soggetto in età relativamente giovane, lo stesso limite non per questo si spiega, tenuto conto che siffatta idoneità dev’essere comunque accertata mediante controllo specifico all’atto dell’iscrizione, nonché periodicamente confermata mediante analogo controllo specifico, il quale, ove negativo, determina la cancellazione dal registro a norma dell’art. 5, co. 1, n. 5.

     Ciò a maggior ragione ove si consideri che, di contro, non vi è limite di età alla permanenza dell’iscrizione, se non quello del “raggiungimento dell’età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia” (vedasi il n. 3 del cit. art. 5, co. 1).

      Che, poi, in astratto il compimento del trentacinquesimo anno non precluda di per sé l’iscrizione è ulteriormente comprovato dalla norma transitoria dettata dall’art. 6, il quale, sia pure a determinate condizioni, la consente per i soggetti che non abbiano superato i 40 anni alla data di entrata in vigore del decreto.

      Per le considerazioni sin qui esposte, la disposizione in parola deve ritenersi illegittima e va, di conseguenza, annullata unitamente all’atto che, nella specie, ne ha fatto applicazione.

      Ne deriva che il ricorso dev’essere accolto, restando assorbito il non trattato secondo mezzo di gravame.

      La peculiarità della questione sottoposta all’esame del Collegio consiglia la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, accoglie il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 febbraio 2006.

Francesco Corsaro PRESIDENTE

Angelica Dell'Utri ESTENSORE