composto dai
signori
Francesco
Corsaro PRESIDENTE
Angelica
Dell'Utri COMPONENTE, relatore
Stefania
Santoleri COMPONENTE
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso
n. 8624/04 Reg. Gen., proposto da TULUMELLO Pasquale, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Fabrizio Paoletti, Girolamo Rubino e Lucia Altieri,
elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via Bazzoni n. 3;
CONTRO
il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le
infrastrutture della navigazione marittima e interna, in persona del
Ministro in carica, e la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto
Empedocle, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso
la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della nota
13 aprile 2004 n. 13/8063, con cui è stata respinta l’istanza del
ricorrente di iscrizione al registro dei sommozzatori in servizio locale;
dell’art. 3
del d.m. 13 gennaio 1979, introduttivo del limite di età di 35 anni tra i
requisiti di iscrizione al registro dei sommozzatori.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli
atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 23 febbraio 2006, relatore il consigliere Angelica
Dell'Utri, uditi per le parti l’Avv. F. Paoletti e l’Avv. dello Stato
Tidore;
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso davanti al TAR Sicilia, sede di
Palermo, notificato il 18 giugno 2004 il signor Pasquale Tulumello,
idoneo al corso di formazione professionale per il conseguimento della
qualifica di operatore tecnico su bassi fondali e richiedente alla
Capitaneria di Porto di Porto Empedocle l’iscrizione nel registro
dei sommozzatori in servizio
locale, ha impugnato la nota 13 aprile 2004 n. 13/8063, pervenutagli il 17
seguente, con cui la detta Capitaneria di Porto ha respinto la sua istanza
per superamento del limite di età di 35 anni previsto dall’art. 3 del d.m.
13 gennaio 1979, nonché lo stesso art. 3, all’uopo deducendo:
1.-
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 6, della legge n. 127 del
1997, eccesso di potere per difetto di presupposto, arbitrio, disparità di
trattamento.
La norma
citata è illegittima alla luce dell’impianto normativo interno e
comunitario, il quale ha abolito i limiti di età per l’accesso all’impiego
pubblico. Segnatamente, dall’art. 3 della l. n. 127 del 1997 emerge la
volontà del legislatore di consentire la più ampia e generalizzata
partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni,
sostituendo al principio dei limiti di età quello della libertà di accesso
indipendentemente dall’età in linea con l’evoluzione sociale del Paese,
con l’effetto dell’abrogazione delle previdenti norme regolamentari
contrastanti. Pertanto il disposto del cit. art. 3, concernente l’accesso
ad un’attività lavorativa, deve ritenersi tacitamente abrogato; ciò a
maggior ragione, poiché la fattispecie non attiene strettamente
all’accesso al pubblico impiego, quindi non vi sono esigenze di servizio
da parte di una pubblica amministrazione. Il detto limite è illogico ed
irragionevole anche perché, ove il medesimo rispondesse all’esigenza di
garantire l’idoneità fisica del soggetto, peraltro assicurata dalla sua
sottoposizione a specifici accertamenti con cadenza almeno annuale, non si
comprende la ragione per cui non è previsto un corrispondente limite per
la permanenza dell’iscrizione, invece fissato col raggiungimento dell’età
pensionabile.
2.-
Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., violazione del
principio dell’affidamento, eccesso di potere per disparità di
trattamento.
E’ stato
violato l’affidamento del ricorrente, in possesso di tutti i prescritti
requisiti, compreso il superamento dell’apposito corso, di conseguire
l’iscrizione anche al fine di reperire un’occupazione.
L’Amministrazione ha disposto l’iscrizione di altro soggetto in posizione
analoga, perciò ha operato nei riguardi del ricorrente in modo
discriminatorio ed in violazione dei principi di imparzialità e buon
andamento. Né può sostenersi che quel soggetto avesse titoli maggiori, sia
perché il ridetto limite prescinde dai titoli abilitanti, sia perché il
ricorrente è in possesso dei medesimi titoli (brevetto internazionale FIPS
e attività subacquea di 2°).
A
seguito di adesione all’istanza di regolamento di competenza avanzata da
controparte resistente, con ordinanza 28 luglio 2004 n. 297 era disposta
la trasmissione degli atti a questo TAR, davanti al quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e la Capitaneria di Porto di Porto
Empedocle si sono costituiti in data 8 settembre 2004 e con atto
notificato il 21 ottobre 2004 e depositato il 3 novembre seguente il
signor Tulumello ha riassunto il giudizio.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione.
D I R I T T O
Forma
oggetto del ricorso in esame il provvedimento in data 13 aprile 2004 della
Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, col quale è stata respinta la
domanda del ricorrente, signor Pasquale Tulumello, di iscrizione nel
registro dei sommozzatori in
servizio locale all’esito positivo del corso n. 2003 61680 per il
conseguimento della qualifica di operatore tecnico subacqueo su bassi
fondali, basato sull’avvenuto superamento da parte dell’istante del limite
di età di 35 anni fissato all’uopo dall’art. 3, n. 1, del d.m. 13 gennaio
1979. Norma, questa, anch’essa impugnata.
Col
primo motivo il ricorrente deduce, sotto un primo profilo, la violazione
dell’art. 3, co. 6, della legge n. 127 del 1997, il quale, in linea con
l’evoluzione sociale del Paese e con la normativa comunitaria, ha abolito
i limiti di età per l’accesso all’impiego pubblico abrogando ogni
preesistente disposizione di legge o regolamentare difforme, alla stregua
del quale il cit. art. 3 del d.m. del 1979 dovrebbe ritenersi perciò
tacitamente abrogato.
La
censura è infondata.
La
norma tesa a liberalizzare in via di principio l’accesso al pubblico
impiego indipendentemente dall’età, recata dall’invocato art. 3, co. 6,
della legge 15 maggio 1997 n. 127, pur essendo di ampia portata poiché
destinata a trovare applicazione in ogni procedura di tipo concorsuale
indetta dalle amministrazioni pubbliche per la costituzione con esse di
rapporti di lavoro subordinato, concerne infatti esclusivamente le forme
di costituzione di tali rapporti e non estende, quindi, detta portata a
fattispecie inquadrabili nell’ambito di materie diverse ed eterogenee,
quali le procedure per l’instaurazione di rapporti di lavoro convenzionale
autonomo con il servizio sanitario, i concorsi per l’assegnazione di sedi
farmaceutiche, l’assegnazione di borse di studio nelle università, i
concorsi per notaio (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10 settembre
2002 n. 3367, Consiglio di Stato, Sez. III, 8 aprile 2003 n. 3751, TAR
Lazio, Sez. III, 11 ottobre 2004 n. 10674, TAR Emilia Romagna, Sez. II, 3
giugno 2005 n. 807).
Pertanto, neppure è applicabile all’iscrizione nel registro
di cui trattasi, tanto più che in tal caso è assente ogni forma di
concorsualità.
Sotto
altro profilo, con lo stesso primo motivo il ricorrente contesta la norma
sulla quale si fonda il diniego, sostenendone l’irragionevolezza,
l’illogicità ed il contrasto con altre norme dello stesso decreto
ministeriale.
Questa
volta la doglianza coglie nel segno.
Effettivamente, non è dato comprendere la ratio della
limitazione imposta dal punto 1) dell’art. 3, co. 2, del predetto d.m.,
secondo cui per ottenere l’iscrizione nel
registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto (co. 1),
occorre una età “non superiore a 35 anni”, laddove per un verso il
successivo punto 3 richiede una “sana e robusta costituzione fisica,
esente da difetti dell’apparato cardiovascolare e otorinolaringoiatrico,
nonché da alterazione del sistema neurologico e psichico, accertata dal
medico di porto o – in sua assenza – da un medico designato dal capo del
compartimento …”; e, per altro verso, l’esigenza di assicurare il possesso
dei detti, specifici requisiti fisici è garantita dalla disposizione di
cui al comma 3, secondo cui “la persistenza” dei medesimi “è condizione
per l’esercizio della professione ed è soggetta al controllo almeno
annuale da parte del medico di porto”. In altri termini, se anche il
requisito di iscrizione fosse ispirato a ragioni connesse con l’idoneità
fisica e psichica all’espletamento dell’attività di subacqueo
professionale, presumibile in un soggetto in età relativamente giovane, lo
stesso limite non per questo si spiega, tenuto conto che siffatta idoneità
dev’essere comunque accertata mediante controllo specifico all’atto
dell’iscrizione, nonché periodicamente confermata mediante analogo
controllo specifico, il quale, ove negativo, determina la cancellazione
dal registro a norma dell’art. 5, co.
1, n. 5.
Ciò a
maggior ragione ove si consideri che, di contro, non vi è limite di età
alla permanenza dell’iscrizione, se non quello del “raggiungimento
dell’età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del
riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia” (vedasi il n. 3 del
cit. art. 5, co. 1).
Che,
poi, in astratto il compimento del trentacinquesimo anno non precluda di
per sé l’iscrizione è ulteriormente comprovato dalla norma transitoria
dettata dall’art. 6, il quale, sia pure a determinate condizioni, la
consente per i soggetti che non abbiano superato i 40 anni alla data di
entrata in vigore del decreto.
Per le
considerazioni sin qui esposte, la disposizione in parola deve ritenersi
illegittima e va, di conseguenza, annullata unitamente all’atto che, nella
specie, ne ha fatto applicazione.
Ne
deriva che il ricorso dev’essere accolto, restando assorbito il non
trattato secondo mezzo di gravame.
La
peculiarità della questione sottoposta all’esame del Collegio consiglia la
compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, accoglie il
ricorso in epigrafe.
Spese
compensate.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso
in Roma nella camera di consiglio del 23 febbraio 2006.
Francesco
Corsaro PRESIDENTE
Angelica
Dell'Utri ESTENSORE