DECRETO PRESIDENTE
REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 321
Norme per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria
compressa (G.U. 5 maggio 1956, n. 109, suppl. ord.).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1955, n.
51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene
del lavoro;
Visto l'art. 87, comma quinto, della
Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1 - Campo di applicazione
Il presente decreto si applica ai
lavori eseguiti mediante cassoni ad aria compressa, ai quali siano addetti
lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Art 2 - Applicazione delle altre
disposizioni per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del
lavoro)
Nella esecuzione dei lavori indicati
all'art. 1, devono essere osservate, in quanto aventi per oggetto
argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, anche le
disposizioni dettate:
a) nel decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) nel decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene
del lavoro;
c) nei provvedimenti speciali sugli
apparecchi a pressione vigilati dalla Associazione nazionale per il
controllo della combustione.
Art 3 - Soggetti tenuti all'osservanza
delle norme
All'osservanza delle norme del
presente decreto sono tenuti, per quanto loro spetti e competa, coloro che
esercitano le attività indicate dall'art. 1, i dirigenti, i preposti, i
lavoratori addettivi ed i medici.
Capo II
COSTRUZIONE, ARREDAMENTO ED ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI
Art 4 - Requisiti dei cassoni e dei
camini
Il cassone deve avere una camera di
lavoro dell'altezza minima di m. 2, misurata tra l'orlo del tagliente ed
il cielo della camera. L'Ispettorato del lavoro può consentire che tale
altezza sia ridotta a m. 1,80 quando ricorrono particolari esigenze
tecniche.
Il diametro dei camini, se di sezione
circolare, e le loro dimensioni trasversali minime, se di sezione non
circolare, devono essere almeno di m. 1.
Le scale di accesso al cassone devono
essere costruite in modo da renderne sicuro l'uso; in particolare, esse
devono avere una larghezza minima di 30 centimetri e la loro distanza
dalla parete deve essere tale da permettere un sicuro appoggio per i piedi
e, in ogni caso, non inferiore a cm. 13 in mezzeria.
I recipienti per il sollevamento dei
materiali devono avere pareti lisce ed essere a sezione trasversale
circolare, a diametro crescente dalle sezioni estreme verso quella
mediana. Sono ammessi recipienti di altra forma, purché provvisti di
dispositivi esterni atti ad evitare l'intoppo degli orli del recipiente
contro i pioli della scala.
Art 5 - Requisiti delle chiusure
Le porte destinate al passaggio dei
materiali, nonché quelle di accesso e di comunicazione per il personale,
devono essere disposte in modo da potersi aprire soltanto nel senso della
maggiore pressione. E' fatta eccezione per la porta inferiore dei tubi di
scarico del materiale, la quale deve però essere munita di dispositivo che
ne garantisca l'apertura graduale e ne renda possibile la chiusura
nonostante la eventuale pressione dell'aria e del materiale.
Nel caso in cui il cassone sia fornito
di dispositivi automatici per l'estrazione e l'introduzione dei materiali,
le chiusure interne ed esterne devono funzionare in modo che l'una non
possa aprirsi se l'altra non è chiusa.
Quando i dispositivi non siano
automatici, devono adottarsi mezzi ausiliari di garanzia, tali da impedire
che il personale possa aprire la chiusura interna o esterna se l'altra non
è chiusa.
Art 6 - Requisiti delle campane
La campana deve avere una altezza
media praticabile non inferiore a m. 2 ed un'area della sezione
orizzontale calcolata in ragione di un metro quadrato ogni tre operai.
Nell'interno della campana deve essere
apposta l'indicazione del numero massimo di persone che vi possono sostare
contemporaneamente.
Le pareti della campana devono essere
munite di spie di ispezione dall'esterno.
L'accesso all'interno della campana
deve essere sempre possibile, durante il lavoro a complesso in pressione,
anche senza l'intervento del personale situato all'interno. La campana
deve essere provvista di anticamera o di appendice sufficiente a contenere
almeno due persone, dotata di porta a tenuta e funzionante in maniera
analoga alla camera di equilibrio.
La norma di cui al comma precedente
non si applica quando il cassone è impiegato per lavori a pressione non
eccedente le 1,5 atmosfere o quando è servito da più campane con distinta
caminata, delle quali una destinata esclusivamente all'accesso di
emergenza o di controllo.
Durante il lavoro, le suddette camere
sussidiarie possono essere messe in pressione unicamente per il transito
saltuario del personale addetto alla direzione, alla sorveglianza del
lavoro ed all'eventuale soccorso.
Sia la campana che le camere per
l'accesso di emergenza, comunque disposte, devono essere dotate di propri
e distinti comandi di compressione e decompressione, disposti in modo da
poter essere manovrati, in caso di necessità, anche dall'esterno.
Ciascuna campana deve essere provvista
di una valvola automatica di scarico dell'aria, tarata alla pressione di
lavoro del complesso, maggiorata di non più del 10 per cento e tale da non
consentire che la pressione superi detto limite.
Art 7 - Arredamento interno ed esterno
Qualora la pressione superi le 2,5
atmosfere, la campana deve essere dotata di sedili incernierati contro
parete e in corrispondenza della porta di uscita dall'esterno, di una
piattaforma della larghezza di almeno m. 0,50, munita di parapetto.
Art 8 - Requisiti delle camere di
ricompressione terapeutica)
La camera di ricompressione
terapeutica deve avere dimensioni tali da contenere almeno un letto branda
e da consentire al personale sanitario di prestare le cure
all'infortunato; deve essere inoltre munita di impianto di illuminazione
artificiale, di spie di ispezione e di dispositivi che permettano
l'introduzione dei medicamenti.
I manometri ed i congegni di manovra
devono essere posti sia all'esterno che all'interno della camera.
Art 9 - Apparecchi di controllo e di
segnalazione
Le campane e i serbatoi di aria
compressa devono essere provvisti di manometri che, oltre a rispondere ai
requisiti di cui alle vigenti disposizioni sugli apparecchi a pressione,
devono essere graduati a decimi di atmosfera.
Il manometro della campana deve essere
facilmente accessibile, ispezionabile e collocato all'esterno in modo da
essere leggibile anche all'interno.
Quando la pressione sia superiore a
2,5 atmosfere, deve essere installato un altro manometro del tipo a
registrazione automatica.
Art 10 - Denuncia dei lavori
Chiunque intende eseguire lavori in
aria compressa deve farne denuncia almeno 20 giorni prima dell'inizio
all'Ispettorato del lavoro.
La denuncia, inviata a mezzo lettera
raccomandata, deve contenere:
a) la indicazione della impresa o
della amministrazione che esegue i lavori;
b) la indicazione del luogo del
cantiere;
c) il nome, il cognome e l'indirizzo
del capo responsabile del cantiere;
d) la indicazione della durata
presuntiva dei lavori;
e) la indicazione del numero
presumibile dei lavoratori che saranno adibiti ai lavori in aria
compressa;
f) la indicazione della pressione
massima che si prevede dovrà essere raggiunta;
g) una descrizione dei lavori e degli
impianti prescritti dal presente decreto;
h) il nome, il cognome e l'indirizzo
del medico incaricato del servizio sanitario del cantiere.
Qualora, nel corso dei lavori, si
addivenga alla sostituzione delle persone indicate alle lettere c) e h),
questa deve essere notificata all'Ispettorato del lavoro.
Qualora, nel corso dei lavori, la
pressione denunciata venga superata ed ecceda il limite di 3,2 atmosfere,
deve esserne data, agli effetti dell'art. 36, secondo comma, preventiva o
immediata notizia all'Ispettorato del lavoro, rispettivamente nei casi in
cui il superamento di detto limite sia predeterminato ovvero si renda
indispensabile per sopravvenute ragioni tecniche contingenti.
Capo III
SERVIZI SANITARI
Art 11 - Assistenza sanitaria e pronto
soccorso
Il cantiere deve essere dotato di un
locale adibito a pronto soccorso, rispondente alle condizioni indicate
dagli articoli 27, 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro.
Il cantiere in cui si eseguono lavori
a pressione superiore a 1,5 atmosfere deve altresì essere dotato di mezzi
necessari per sottoporre a ricompressione terapeutica i lavoratori che
presentino turbe derivanti dall'aria compressa. A tal fine, annessa al
suddetto locale di pronto soccorso, deve essere predisposta una apposita
camera di ricompressione rispondente ai requisiti stabiliti dal precedente
art. 8.
Il locale adibito a pronto soccorso e
la camera di ricompressione non possono essere adibiti ad altri usi.
Art 12 - Medici ed infermieri
Un infermiere deve essere sempre sul
luogo di lavoro durante il periodo in cui i lavoratori svolgono la loro
attività in aria compressa e durante la decompressione.
Il medico deve essere facilmente
reperibile.
Un mezzo di trasporto deve essere
tenuto disponibile, in modo da consentire al medico di raggiungere
rapidamente il luogo di lavoro in caso di soccorso di urgenza.
In luoghi ben visibili del cantiere
devono essere affissi cartelli indicanti le generalità ed il recapito del
medico, nonché l'eventuale numero del suo telefono.
Per le pressioni superiori a 2,5
atmosfere l'Ispettorato del lavoro può prescrivere la presenza del medico
nel cantiere o nelle sue immediate vicinanze.
Art 13 - Presidi medico- chirurgici
Il datore di lavoro deve fornire i
presidi medico-chirurgici necessari e deve far prestare le prime cure agli
individui colpiti da lesioni derivanti dal lavoro in aria compressa,
secondo le modalità e le indicazioni che saranno stabilite con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art 14 - Trasporto degli infortunati
Il cantiere deve essere dotato di
adeguati mezzi per il trasporto dell'infortunato, sia dal cassone alla
camera di ricompressione terapeutica od al locale di pronto soccorso, sia,
occorrendo, al posto pubblico di soccorso e all'abitazione
dell'infortunato.
La campana deve essere dotata di
almeno una bretella per il sollevamento, a mezzo di fune, del lavoratore
infortunato.
Art 15 - Denuncia di infortunio o di
malattia
Il datore di lavoro ha l'obbligo di
denunciare telegraficamente all'Ispettorato del lavoro, entro 24 ore, i
casi di morte o di infortunio collettivo verificatisi durante il lavoro in
aria compressa; deve altresì denunciare a mezzo lettera raccomandata,
entro tre giorni da quando ne ha avuto notizia, i casi di malattia e di
infortunio che implichino l'astensione dal lavoro di durata
presumibilmente superiore a tre giorni.
Art 16 - Giornale dei lavori
Gli incidenti tecnici occorsi durante
il lavoro in aria compressa devono essere annotati su apposito registro.
Il registro deve essere tenuto sul
luogo di lavoro, a disposizione degli ispettori del lavoro.
Deve altresì essere annotata la
pressione superiore a 1,5 atmosfere raggiunta giornalmente.
Il registro e, nel caso in cui sia
installato, ai sensi dell'art. 9, un manometro del tipo a registrazione
automatica, i relativi grafici devono essere conservati per la durata di
un anno presso il cantiere o, nel caso di chiusura di questo, presso la
sede dell'impresa, a disposizione degli ispettori del lavoro.
Art 17 - Documento personale
Il lavoratore occupato in cantiere
dotato di camera di ricompressione terapeutica deve essere fornito, a cura
del datore di lavoro, di un documento conforme al modello A, allegato al
presente decreto.
Il lavoratore deve portare sempre con
sé il predetto documento e restituirlo al datore di lavoro, nel caso in
cui abbia cessato di lavorare in aria compressa.
Capo IV
SERVIZI IGIENICI
Art 18 - Spogliatoi - Camere di riposo
- Latrine
Il cantiere deve essere dotato:
a) di un locale ad uso spogliatoio,
rispondente ai requisiti stabiliti dall'art. 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per
l'igiene del lavoro ed essere fornito di mezzi adatti ad asciugare gli
abiti da lavoro;
b) di una camera di riposo, contigua e
comunicante con lo spogliatoio, aerata, illuminata e riscaldata durante la
stagione fredda, nonché fornita di panche e di coperte di lana;
c) di lavandini e latrine sistemati in
locali idonei, protetti dalle intemperie e posti nelle immediate vicinanze
dello spogliatoio e della camera di riposo.
Art 19 - Bagni a doccia
L'Ispettorato del lavoro, quando ne
riconosca la necessità e tenuto conto dell'importanza del cantiere e della
durata dei lavori, può prescrivere la installazione di bagni a doccia,
aventi i requisiti costruttivi indicati nell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme
generali per l'igiene del lavoro.
I lavoratori hanno l'obbligo di fare
il bagno e di osservare i turni all'uopo stabiliti ai sensi del citato
art. 38.
Capo V
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
Art 20 - Pulizia dell'ambiente di
lavoro
Il cassone deve essere tenuto pulito
e, per quanto possibile, sgombero da materiale di rifiuto.
Art 21 - Ricambio dell'aria
Per ciascun operaio che lavora in aria
compressa deve essere assicurato un ricambio di aria di almeno quaranta
metri cubi orari.
L'Ispettorato del lavoro, quando
esistano particolari cause di corruzione dell'aria, può prescrivere un
aumento di detto ricambio.
L'aria da immettere nel cassone e
nella campana deve essere prelevata in luogo che dia garanzia di
sufficiente purezza e, all'uscita dai compressori, deve essere depurata
dai prodotti di ossidazione degli oli lubrificanti.
Art 22 - Arresto dell'afflusso
dell'aria
Qualora venga ad arrestarsi l'afflusso
dell'aria nel cassone, deve disporsi l'uscita dei lavoratori dopo un
periodo di attesa non superiore a dieci minuti.
La campana o le campane devono poter
contenere contemporaneamente tutti i lavoratori di un turno.
Oltre ai compressori necessari al
normale esercizio, devono essere installati compressori di riserva pronti
per l'uso.
I compressori, di normale esercizio e
di riserva, devono essere montati in modo da poter alimentare, insieme e
singolarmente, ciascun cassone.
Quando la pressione eccede il limite
di 2,5 atmosfere, l'aria deve essere addotta alla camera di lavoro
mediante due distinte tubazioni.
Le tubazioni devono portare, al loro
estremo verso il complesso in pressione, una valvola di ritegno ed un
rubinetto di intercettazione.
Lo stato di arresto e di funzionamento
della valvola di ritegno e del rubinetto di intercettazione devono essere
controllati periodicamente.
Art 23 - Temperatura nella campana
La temperatura nella campana deve
essere mantenuta in limiti igienicamente convenienti. A tale scopo si deve
provvedere:
a) durante la stagione estiva, a
refrigerare l'aria all'uscita dai compressori, a ricoprire la campana con
stuoie, tende e simili ed a rinfrescare il serbatoio dell'aria con
irrorazione di acqua;
b) durante la stagione invernale, a
proteggere la campana dalla dispersione termica a mezzo di adatta
copertura e, ove occorra, a riscaldarla.
Art 24 - Illuminazione
Il cassone, il camino e la campana
devono essere illuminati sufficientemente a luce elettrica. Nel cassone e
nella campana deve essere altresì tenuta in permanenza una lampada di
soccorso in buono stato di funzionamento.
Art 25 - Apparecchi ed impianti
elettrici per il complesso
La tensione massima ammissibile per
l'illuminazione all'interno non deve superare i 25 Volt e le lampade
devono essere protette da gabbietta metallica.
Se per la riduzione della tensione al
limite massimo di cui al comma precedente si rende necessario l'impiego di
un trasformatore, questo deve essere installato fuori e non in contatto
con il complesso, deve avere la carcassa collegata elettricamente a terra
ed il primario ed il secondario tra loro separati ed isolati; il
trasformatore deve risultare inoltre collaudato, con un minimo di 1500
Volt applicati, per un minuto, fra il primario ed il secondario connesso a
massa.
Quando sia stata accertata la presenza
di grisù o di altri gas infiammabili, non possono essere installati
all'interno del complesso impianti elettrici di illuminazione di alcun
genere; i lavoratori devono essere provvisti di lampade individuali di
sicurezza, preferibilmente del tipo ad accumulatore ma comunque a tenuta
stagna.
Il motore azionante l'argano deve
essere installato all'esterno della campana. Se trattasi di motore
elettrico, questo deve essere isolato rispetto alla campana ed agli altri
elementi del complesso. La trasmissione del moto all'albero motore
dell'argano deve avvenire per l'interposizione di mezzi isolanti quando
l'argano sia elettricamente isolato dalla campana. La carcassa del motore
e degli altri apparecchi elettrici che lo corredano devono essere
collegati elettricamente a terra attraverso un conduttore sussidiario
incorporato nel cavo adduttore della corrente.
Il motore può essere comandabile anche
dall'interno della campana mediante comando a distanza che, se del tipo
elettrico, non può essere alimentato con corrente a tensione superiore a
25 Volt.
Il circuito ed ogni altro organo del
comando elettrico a distanza devono essere, per la parte situata
all'interno, a tenuta stagna quando anche solo si sospetti la presenza di
grisù e di altri gas infiammabili.
Art 26 - Comunicazione fra campana e
terra ferma
La campana deve essere unita alla
terra ferma con apposita passerella; ove ciò non sia possibile, devono
essere mantenuti in servizio, e prontamente disponibili, natanti che
possano raccogliere l'intero turno di lavoratori.
Art 27 - Segnalazioni tra l'interno e
l'esterno
Le segnalazioni fra l'interno e
l'esterno devono essere assicurate mediante due distinti sistemi acustici
di chiaro e facile uso, di cui uno telefonico.
Nel cantiere deve essere predisposto
un codice di segnali da usarsi nelle varie eventualità; copie chiare e
facilmente leggibili di esso devono essere esposte all'interno ed
all'esterno della campana, nonché in altri punti del cantiere.
All'esterno della campana deve essere
assicurata la presenza di personale di sorveglianza.
Ove esistano, gli apparecchi
telefonici esterni comunicanti col cassone devono essere posti in
prossimità delle campane, in modo che ne sia facile l'uso da parte del
personale di cui al comma precedente.
Art 28 - Compressione e decompressione
La compressione deve essere condotta
con velocità uniforme.
La decompressione deve essere
effettuata a velocità uniforme per le pressioni non superiori a 1,5
atmosfere. Quando la pressione supera tale limite, la decompressione deve
essere effettuata in modo da ridurre rapidamente la pressione iniziale
alla metà con la velocità di un decimo di atmosfera al minuto primo; la
restante pressione, in particolare quella compresa tra 0,5 e 1 atmosfera,
deve essere ridotta più lentamente, in modo, tuttavia, che la durata
totale della decompressione risulti pari a quella indicata nella tabella
di cui all'art. 36.
Qualora l'Ispettorato del lavoro
abbia, ai sensi del secondo comma, del successivo art. 37, consentito
l'unificazione dei periodi di lavoro, i tempi stabiliti per la
decompressione devono essere aumentati:
a) di 5 minuti per le pressioni non
eccedenti le 1,5 atmosfere;
b) di 10 minuti per le pressioni
comprese tra 1,5 e 2,5 atmosfere;
c) di 15 minuti per le pressioni
eccedenti le 2,5 atmosfere.
I tempi di decompressione possono
essere ridotti di non più della metà nel caso di lavoratori che non
abbiano svolto lavori fisici e che non siano rimasti in aria compressa per
più di un'ora.
Il controllo dei tempi di compressione
e di decompressione, da eseguirsi mediante l'orologio e la lettura dei
manometri, devono essere affidati a persona esperta.
Art 29 - Stabilità dei cassoni
Gli appoggi ed i sostegni del cassone
devono essere tali da sopportare il peso del cassone stesso e della
zavorra.
Per i cassoni di tipo fisso perduto,
il peso del complesso affondato deve superare, ad acqua espulsa, di almeno
il 10 per cento il suo dislocamento.
Per i cassoni di tipo mobile sospeso,
il peso del complesso immerso ed appoggiato deve superare, ad acqua
espulsa, di almeno il 5 per cento il suo dislocamento. Durante le manovre
di sospensione e di spostamento, il cassone deve essere sostenuto e
guidato con idonei mezzi di sospensione e trazione ed il peso del
complesso deve superare, ad acqua espulsa, di almeno il 3 per cento il suo
dislocamento.
La zavorra, sia liquida che solida,
deve essere sistemata in maniera idonea ed egualmente distribuita; quella
solida deve essere disposta saldamente sul cielo del cassone e ad esso
ancorata.
L'accesso dei lavoratori nei cassoni
deve essere consentito soltanto dopo l'ultimazione delle operazioni
necessarie per l'inizio del lavoro proprio nei cassoni.
Art 30 - Brillamento delle mine
Per il deposito, il trasporto, la
manipolazione e l'impiego degli esplosivi per il brillamento delle mine
nei lavori in cassoni ad aria compressa, oltre alle norme contenute nel
testo unico dei regolamenti di pubblica sicurezza e negli altri
provvedimenti vigenti in materia, devono essere osservate le seguenti
disposizioni:
a) nell'interno dei cassoni si possono
usare esplosivi che sviluppino il meno possibile gas tossici ed a bilancio
positivo di ossigeno;
b) quando si operi in presenza di
grisù o di altri gas infiammabili, si devono impiegare esclusivamente
esplosivi aventi buoni requisiti di sicurezza contro detti gas;
c) l'accensione delle mine deve
avvenire di preferenza elettricamente, a meno che non si tema la presenza
di gas infiammabili, nel qual caso l'accensione elettrica è obbligatoria;
d) prima del brillamento delle mine, i
lavoratori devono uscire dai cassoni e le portelle di comunicazione fra le
campane ed i cassoni stessi devono essere chiuse.
I lavoratori possono sostare in
campana se, a giudizio di chi dirige il lavoro, ciò non costituisca
pericolo.
Dopo il brillamento delle mine il
lavoro non può essere ripreso prima che l'aria sia stata sufficientemente
depurata.
Art 31 - Lavori in terreni grisutosi
Quando si debba operare in terreni
grisutosi o comunque si sospetti la presenza di grisù o di altri gas
naturali infiammabili all'interno del complesso in pressione, la presenza
del gas deve essere periodicamente controllata da personale esperto
mediante idonei strumenti misuratori a batteria, muniti di quadrante
graduato.
Ove la presenza di gas sia stata
accertata, il controllo della sua concentrazione deve essere eseguito
particolarmente nelle parti alte del complesso, ad ogni turno di lavoro.
Se la concentrazione è superiore all'1% in volume rispetto all'aria, con
tendenza all'aumento, devono essere fatti allontanare i lavoratori dal
complesso sino a quando l'ambiente di lavoro non sia stato bonificato.
Capo VI
ORDINAMENTO DEL LAVORO
Art 32 - Requisiti di età
Gli operai, per essere ammessi al
lavoro nei cassoni ad aria compressa, devono avere compiuto 20 anni di età
e non superato i 40 anni.
Il limite massimo di età è elevato a
48 anni per gli operai che abbiano precedentemente lavorato in cassoni ad
aria compressa, ed a 50 anni per i capi squadra, ove questi ultimi siano
riconosciuti fisicamente idonei.
Per i lavori che si compiono a
pressione superiore a 2,5 atmosfere, il limite massimo di età è di 35 anni
per gli operai e di 45 anni per i capi squadra.
Art 33 - Divieto del lavoro delle
donne
Le donne non possono essere adibite al
lavoro nei cassoni ad aria compressa ed al servizio di assistenza
sanitaria nelle camere di ricompressione.
Art 34 - Requisiti fisici e visita
medica
I lavoratori da adibire ai lavori in
cassoni ad aria compressa devono essere fisicamente idonei.
Il datore di lavoro deve far visitare
da un medico competente i lavoratori prima che essi siano destinati al
lavoro in aria compressa ed immediatamente dopo la prima compressione,
onde accertare la loro idoneità fisica.
Le visite agli operai ed ai capi
squadra devono essere ripetute ad intervalli bimestrali, i quali sono
ridotti ad un mese quando la pressione supera le 1,5 atmosfere ed a 15
giorni quando supera le 2,5 atmosfere.
Oltre alle visite mediche periodiche,
il datore di lavoro ha l'obbligo di far visitare:
a) i lavoratori che ne facciano
richiesta;
b) gli operai ed i capi squadra che
riprendano il lavoro dopo una assenza per malattia;
c) gli operai ed i capi squadra che
per qualsiasi altra causa non abbiano lavorato in aria compressa per un
periodo superiore ai 15 giorni.
Il datore di lavoro deve altresì far
visitare gli impiegati e i dirigenti che debbano accedere nei complessi in
pressione. Le visite devono essere ripetute dopo assenze per malattia e
quando i predetti lavoratori non abbiano avuto occasione di accedere nei
complessi per un periodo superiore a 15 giorni.
Le spese derivanti dalle visite
mediche indicate nel presente articolo sono a carico del datore di lavoro.
Art 35 - Registrazioni
Il medico deve:
a) riportare nella scheda conforme al
modello B, allegato al presente decreto, le note rilevate nel corso delle
visite mediche di cui all'articolo precedente;
b) comunicare per iscritto al datore
di lavoro l'esito delle visite.
Le schede indicate nel comma
precedente devono essere tenute sul luogo di lavoro a disposizione degli
Ispettorati del lavoro.
L'Ispettorato del lavoro può
consentire che le schede siano tenute in altro luogo.
Art 36 - Durata del lavoro
Per la durata dell'orario giornaliero
di lavoro in aria compressa e per i periodi di compressione e di
decompressione devono essere osservati i limiti indicati nella seguente
tabella:
Qualora la pressione di lavoro ecceda
le 3,2 atmosfere, l'Ispettorato del lavoro stabilisce, di volta in volta,
in base alle limitazioni previste nella precedente tabella, la durata
complessiva dell'orario giornaliero di lavoro, l'eventuale effettuazione
del turno lavorativo in un unico periodo e i tempi di compressione e di
decompressione, tenendo conto della pressione massima da raggiungersi e
delle altre condizioni ambientali e di lavoro, che possano costituire
causa di pericolo.
Per i lavoratori che siano adibiti al
lavoro in aria compressa per la prima volta o che lo riprendano dopo una
interruzione di almeno un anno, la durata del lavoro deve essere ridotta a
metà:
a) per il primo giorno, quando la
pressione non superi le due atmosfere;
b) per i primi due giorni, quando la
pressione superi detto limite.
Art 37 - Periodi di lavoro e di riposo
L'orario giornaliero di lavoro di
ciascun turno deve essere diviso in due periodi separati da riposi
intermedi, da trascorrere all'aria libera.
L'Ispettorato del lavoro può
consentire l'effettuazione del turno in un unico periodo.
In tal caso:
a) per le pressioni fino a 2,5
atmosfere, deve essere concesso agli operai un riposo intermedio di almeno
mezz'ora da trascorrere nel cassone, fermi restando i limiti di durata
massima del lavoro in aria compressa;
b) per le pressioni eccedenti le 2,5
atmosfere, deve essere ridotta di un quinto la durata massima del lavoro.
Per il lavoro svolto a pressioni
superiori a 1,5 atmosfere, i lavoratori, dopo l'uscita all'aria libera,
devono sostare nel cantiere per un periodo di tempo non inferiore a
mezz'ora; per pressioni superiori a 2,5 atmosfere, tale periodo è elevato
ad un'ora.
Durante i periodi di riposo previsti
dal presente articolo e dall'art. 36, i lavoratori non devono compiere
attività fisiche intense.
Art 38 - Intervalli
Tra la fine di un turno giornaliero di
lavoro, effettuato in uno o due periodi, e l'inizio del turno successivo
per gli stessi lavoratori devono trascorrere di norma almeno 12 ore. In
caso di cambiamento di turni, in lavori eseguiti a pressione non superiore
a 1,5 atmosfere, detto intervallo può ridursi fino a 8 ore, purché tale
evenienza non si verifichi più di una volta la settimana.
Art 39 - Tabelle della durata del
lavoro e dei tempi di compressione e di decompressione
Nella campana e nel cantiere deve
essere affissa, in modo evidente, copia della tabella di cui all'art. 36
con le eventuali variazioni ed aggiunte previste dagli articoli 37 e 38.
Art 40 - Disciplina del personale
Durante il lavoro in aria compressa è
vietato fumare e fare uso di bevande alcoliche.
Il lavoratore che mostri di avere
abusato di bevande alcoliche non può essere ammesso nei cassoni se non
dopo almeno 24 ore.
Il datore di lavoro deve escludere
definitivamente dal lavoro nei cassoni i lavoratori che facciano uso
smodato ed abituale di bevande alcoliche.
Capo VII
NORME PENALI E FINALI
Art 41 - Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro e dirigenti
I datori di lavoro e dirigenti sono
puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 4, 5, 6 primo, terzo, quarto, sesto,
settimo e ottavo comma, 8, 11, 14, 21 primo e terzo comma, 22, 25, 28, 29,
30 lettere a), b), c), d) del primo comma, terzo comma, 31, 33, 36 primo e
terzo comma; alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro e i
dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'Ispettorato
del lavoro ai sensi degli articoli 12, quinto comma, 21, secondo comma,
36, secondo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi
o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 9, 12 primo e terzo
comma, 13, 18, 23, 24, 26, 27 primo e terzo comma, 32, 37 primo e terzo
comma, 38, 40 secondo e terzo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i
datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni
rilasciate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 19 primo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 6 secondo comma, 10, 12 quarto comma, 15,
16, 20, 27 secondo e quarto comma, 35 secondo comma, 39;
d) con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila, per
ogni inosservanza delle norme sancite dagli articoli 17, primo comma, e
34.
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N.B.: Articolo così modificato
dall'art. 26, comma 22, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26
aprile 1995.
Art 42 - Contravvenzioni commesse dai
preposti
I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 22 primo comma, 28, 31 secondo comma, 40
primo e secondo comma;
b) con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza
della norma di cui all'art. 20, nonché per non avere esercitato la dovuta
vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme
di cui all'art. 37 quarto e quinto comma.
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N.B.: Articolo così modificato
dall'art. 26, comma 23, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26
aprile 1995.
Art 43 - Contravvenzioni commesse dai
lavoratori
I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila per
l'inosservanza delle norme di cui all'art. 40 primo comma;
b) con l'arresto fino a quindici
giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17 secondo comma, 19
secondo comma, 37 quarto e quinto comma.
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N.B.: Articolo così modificato
dall'art. 26, comma 24, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26
aprile 1995.
Art 44 - Contravvenzioni commesse dai
medici
I medici sono puniti con l'arresto
fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni
per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 secondo comma, 35
primo comma.
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N.B.: Articolo così modificato
dall'art. 26, comma 25, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26
aprile 1995.
Art 45 - Decorrenza
Il presente decreto entra in vigore il
1° luglio 1956.
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