Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge
quadro sulle aree protette
(G.U.
della Repubblica Italiana n. 292 - Supplemento Ordinario - del 13 dicembre
1991)
TITOLO
I
Principi Generali
Art. 1
(Finalità e ambito della legge)
-
La presente legge, in
attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli
accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la
gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di
promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale.
-
Ai fini della presente
legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche,
geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno
rilevante valore naturalistico e ambientale.
-
I territori nei quali
siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono
sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di
perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o
forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di
comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di
processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri
ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a
realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante
la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e
architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative
compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
-
I territori sottoposti
al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree
naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione
e la sperimentazione di attività produttive compatibili.
-
Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le
regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai
sensi dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 27 della
L. 8 giugno 1990, n. 142. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni,
gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco
possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(1).
(1)L'ultimo
periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 21, della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
Art. 1 bis(1)
(Programmi nazionali e politiche di sistema)
-
Il Ministro
dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi
dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette,
accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con
particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali,
dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche
agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e
della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le
regioni e con altri soggetti pubblici e privati.
-
Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni
ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresì le
risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione
degli accordi di programma di cui al comma 1.
(1)Questo
articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 22, della L. 9 dicembre 1998,
n. 426.
Art. 2
(Classificazione delle aree naturali protette)
-
I parchi nazionali sono
costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono
uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi
antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche,
biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori
naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi
tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro
conservazione per le generazioni presenti e future.
-
I parchi naturali
regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed
eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore
naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più
regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali
dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni
culturali delle popolazioni locali.
-
Le riserve naturali
sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che
contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e
della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le
diversità delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere
statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse
rappresentati.
-
Con riferimento
all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai
sensi del Protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo
particolarmente protette di cui alla L. 5 marzo 1985, n. 127, e quelle
definite ai sensi della L. 31 dicembre 1982, n. 979.
-
Il Comitato per le aree
naturali protette di cui all'art. 3 può operare ulteriori classificazioni
per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i
tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in
particolare dalla Convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n.
448.
-
La classificazione
delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale,
qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni
e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di
attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle
d'Aosta, secondo le procedure di cui all'art. 3 della L. 5 agosto 1981, n.
453.
-
La classificazione e
l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali,
terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni(1).
-
La classificazione e
l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e
locale sono effettuate dalle regioni.
-
Ciascuna area naturale
protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.
(1)Questo
comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 23, della L. 2 dicembre
1998, n. 426.
Art. 3
(Comitato per le aree naturali protette
e Consulta tecnica per le aree naturali protette)
-
È istituito il Comitato
per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato",
costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e
delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali,
dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione
o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio,
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato
partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati,
delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non
rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro
dell'ambiente con proprio decreto.
-
Il Comitato identifica,
sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee
fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori
naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa
deliberazione del Comitato.
-
La Carta della natura(1)
è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla L. 18 maggio 1989,
n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando,
coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle
finalità di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi
quelli della Carta della montagna di cui all'art. 14 della L. 3 dicembre
1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia,
evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale.
La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro
dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa
di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi
nel 1994.
-
Il Comitato svolge, in
particolare, i seguenti compiti:
a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di
cui al comma 7;
b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale di cui all'art. 4, sentita la Consulta di cui
al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per
l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
-
Il Ministro
dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede
all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro
esecuzione.
-
Ove sull'argomento in
discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il
Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri, che
decide in merito.
-
È istituita la Consulta
tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta",
costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e
per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura,
nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre
scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione
ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti,
ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate
dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e
dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale
delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti
dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è
autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno
1991.
-
La Consulta esprime
pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali
protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro
dell'ambiente.
-
Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta
sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del
Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un
contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di
cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il
predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti
dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici
anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con
decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.
Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata
qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al
biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui
agli artt. 3 e 4 del D.L. 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla L. 4
agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente,
sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina
l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente
comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire
dall'anno 1991.
(1)Si
veda la Delib. 2 dicembre 1996 (G.U. n. 142 del 20 giugno 1997), recante
approvazione del programma operativo per la Carta della natura.
Art. 4
(Programma triennale per le aree naturali protette)(1)
-
Il programma triennale
per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma", sulla
base delle linee fondamentali di cui all'art. 3, comma 2, dei dati della
Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge
dello Stato:
a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree
naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali
individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali,
operando la necessaria delimitazione dei confini;
b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o
per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la
delimitazione di massima delle aree stesse;
c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area
e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto
capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con
sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali
alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di
valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione
ambientali;
d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree
naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per
progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;
e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo
Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette
nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi
i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle
popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree
da proteggere.
-
Il programma è redatto
anche sulla base delle indicazioni di cui all'art. 1 della L. 31 dicembre
1982, n. 979.
-
Il programma fissa
inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree
naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane,
prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per
il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.
-
La realizzazione delle
previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese,
eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti
locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma
triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla L.
28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per
la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.
-
Proposte relative al
programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del
Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del
Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le
proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per
l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì
presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, delle
associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13
della L. 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti
nelle liste elettorali.
-
Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente
presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i
successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è
aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del
primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà
delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a
quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre
risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed
in particolare con quelle degli artt. 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto
sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti
presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e
regionali.
-
Qualora il programma
non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente.
-
In vista della
formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero
dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il
1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta
della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.
-
Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del
piano per il parco di cui all'art. 12, per le iniziative per la promozione
economica e sociale di cui all'art. 14, per acquisti, espropriazioni e
indennizzi di cui all'art. 15, nonché per interventi connessi a misure
provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed
interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è
autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi
per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.
(1)Il
programma triennale per le aree naturali protette è stato soppresso
dall'art. 76 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 5
(Attuazione del programma: poteri sostitutivi)(1)
-
Il Ministro
dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato
le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del
programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro
dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure
necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale,
previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei Ministri
che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari
ad acta.
-
Il Ministro
dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree
protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e
gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione
naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente
secondo le modalità indicate dal Comitato.
L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per
l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.
(1)Vedi
nota(1)
all'art. 4.
Art. 6
(Misure di salvaguardia)
-
In caso di necessità ed
urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive
competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente
legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne
le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei
casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area
protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal
Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del
provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 5 della L. 8 luglio 1986, n. 349, in materia di
individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed
internazionale, nonché dall'art. 7 della L. 3 marzo 1987, n. 59(1).
-
Dalla pubblicazione del
programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano
direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre
specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si
applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 7.
-
Sono vietati fuori dei
centri edificati di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e,
per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato,
anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la
trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione
dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro
possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici,
idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area
protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con
provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle
misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di
attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei
luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lett. a)
e b) del primo comma dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, dandone
comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.
-
Dall'istituzione della
singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento
operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11.
-
Per le aree protette
marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'art. 7 della
L. 3 marzo 1987, n. 59.
-
L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la
riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle
specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono
solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare
dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e
trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro
dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine
di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine
assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone
l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai
commi secondo, terzo e quarto dell'art. 27 della L. 28 febbraio 1985, n.
47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo
operativo ecologico di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 8 luglio 1986,
n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro
dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
(1)Disposizioni
transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.
Art. 7
(Misure di incentivazione)(1)
-
Ai comuni ed alle
province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i
confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in
tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è,
nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti
dell'Unione europea,(2) statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul
territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti
interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui,
rispettivamente, agli artt. 12 e 25:
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e
culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria
e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi
comprese le attività agricole e forestali;
e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
f) agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto
ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi
volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
Il
medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati,
singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di
servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o
naturale regionale.
(1)Vedasi
il D.M. 12 febbraio 1993 (Finanziamento degli enti locali compresi nei
parchi nazionali e regionali).
(2)Le
parole: "dell'Unione europea,", sono state inserite dall'art. 2, comma 8,
della L. 9 dicembre 1998, n. 246.
TITOLO
II
Aree naturali protette nazionali
Art. 8
(Istituzione delle aree nazionali protette nazionali)
-
I parchi nazionali
individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'art. 4 sono
istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
-
Le riserve naturali
statali, individuate secondo le modalità di cui all'art. 4, sono istituite
con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
-
Qualora il parco o la
riserva interessi il territorio di una ragione a statuto speciale o
provincia autonoma si procede di intesa.
-
Qualora il parco o la
riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a
statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una
configurazione ed una gestione unitaria.
-
Con il provvedimento
che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate,
sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le
misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'art. 6.
-
Salvo quanto previsto
dall'art. 34, commi 1 e 2, e dall'art. 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla
istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento
legislativo.
-
Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui
all'art. 18.
Art. 9
(Ente parco)
-
L'Ente parco ha
personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel
territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro
dell'ambiente.
-
Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunità del parco.
-
Il Presidente è
nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti
delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui
territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha
la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica
le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i
provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del
Consiglio direttivo nella seduta successiva.
-
Il Consiglio direttivo
è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone
particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione
della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui
all'art. 10, secondo le seguenti modalità:
a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale
individuate ai sensi dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349, scelti
tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società
botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale
delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei
cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero
superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal
Ministro dell'ambiente;
d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
-
Le designazioni sono
effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro
dell'ambiente. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco
sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una
provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la
cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza
immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente
rinnovo della designazione(1). La stessa norma si applica nei confronti
degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti(1).
-
Il Consiglio direttivo
elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati
dalla Comunità del parco(2) ed(3) una giunta esecutiva formata da cinque
componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni
stabilite nello statuto dell'Ente parco.
-
Il Consiglio direttivo
è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi
componenti.
-
Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed
in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente
di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta
di piano per il parco di cui all'art. 12, esprime parere vincolante sul
piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14(4).
8 bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo,
sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero
dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame
entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre
entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di
legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio
direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto
entro i successivi trenta giorni(5).
-
Lo statuto dell'Ente
definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di
partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.
-
Il Collegio dei
revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente
parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei
regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori
dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da
tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato
ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono
designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di
Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni
interessate.
-
Il direttore del parco
è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di
tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un
albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito
presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura
concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con
il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una
durata non superiore a cinque anni(6).
-
Gli organi dell'Ente
parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati
una sola volta.
-
Agli Enti parco si
applicano le disposizioni di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70; essi si
intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.
-
La pianta organica di
ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il
personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è
consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a
tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di
lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.
-
Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o
avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività
dell'Ente parco.
(1)Questo
periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 24, lett. a), della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
(2)Le
parole: "scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco", sono
state inserite dall'art. 2, comma 24, lett. b), della L. 9 dicembre 1998,
n. 426.
(3)L'originaria
parola: "eventualmente" è stata soppressa dall'art. 2, comma 24, lett. b),
della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
(4)Le
originarie parole: "elabora lo statuto dell'Ente parco, che è adottato con
decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione" sono state
soppresse dall'art. 2, comma 24, lett. c), della L. 9 dicembre 1998, n.
426.
(5)Questo
comma è stato inserito dall'art. 2, comma 24, lett. d), della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
(6)Questo
comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 25, della L. 9 dicembre
1998, n. 426.
Art.
10
(Comunità del parco)
-
La Comunità del parco è
costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei
comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono
ricomprese le aree del parco.
-
La Comunità del parco è
organo consultivo e proposito dell'Ente parco. In particolare, il suo
parere è obbligatorio:
a) sul regolamento del parco di cui all'art. 11;
b) sul piano per il parco di cui all'art. 12;
c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del
Consiglio direttivo;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
d bis) sullo statuto dell'Ente parco(1).
-
La Comunità del parco
delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano
pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 e vigila sulla sua
attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.
-
La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice
Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando
venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi
componenti.
(1)Questa
lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 27, della L. 9 dicembre 1998,
n. 426.
Art.
11
(Regolamento del parco)
-
Il regolamento del
parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio
del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente
all'approvazione del piano per il parco di cui all'art. 12 e comunque non
oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.
-
Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1
e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche,
storiche e culturali locali(1) proprie di ogni parco, il regolamento del parco
disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e
agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di
trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito
della legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione
giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità
terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e
strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
2 bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i
costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni
residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e
caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela
anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività
particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette,
fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste
dal presente articolo(2).
-
Salvo quanto previsto
dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali
tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai
rispettivi habitat.
In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie
animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei
territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché
l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano
alterare l'equilibrio naturale;
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché
l'asportazione di minerali;
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani,
non autorizzate dall'Ente parco;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di
alterazione dei cicli biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi
mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle
leggi sulla disciplina del volo.
-
Il regolamento del
parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma
3. Per quanto riguarda la lett. a) del medesimo comma 3, esso prevede
eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi,
necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco.
Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta
responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal
personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate
dall'Ente parco stesso.
-
Restano salvi i diritti
reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati
secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia
delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono
liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici
ad istanza dell'Ente parco.
-
Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente,
(3)
previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta
giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province
autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue
previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine
le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune,
che è tenuto alla loro applicazione.
(1)Le
parole da: "naturali" a "culturali locali", sono state inserite dall'art.
2, comma 28, lett. a) della L. 9 dicembre 1998, n. 246.
(2)Questo
comma è stato inserito dall'art. 2, comma 28, lett. b), della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
(3)Le
originarie parole: "sentita la Consulta e", sono state soppresse dall'art.
2, comma 28, lett. c), della L. 9 dicembre 1998, n. 246.
Art.
11 bis(1)
(Tutela dei valori naturali, storici e ambientali
e iniziative per la promozione economica e sociale)
-
Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano
contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli
articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale
economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14.
(1)Questo
articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 29, della L. 9 dicembre 1998,
n. 426.
Art.
12
(Piano per il parco)
-
La tutela dei valori
naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici
tradizionali(1)
affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per
il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare,
disciplinare i seguenti contenuti:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o
parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione
relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo
ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di
handicap e agli anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale
del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio,
attività agro-turistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e
sull'ambiente naturale in genere.
-
Il piano suddivide il
territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:
a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella
sua integrità.
b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere
edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di
trasformazione del territorio.
Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive
tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente
necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura
dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere
esistenti, ai sensi delle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 31 della
L. 5 agosto 1978, n. 457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia
con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati
dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero
secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali
nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche
la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi
autorizzati ai sensi delle lett. a ), b) e c) del primo comma dell'art. 31
della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di
piano sulle destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e sociale
facenti parte del medesimo eco-sistema, più estesamente modificate dai
processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività
compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al
miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al
miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
-
Il piano è predisposto
dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in
base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del
parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la
predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del
parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato
dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal
suo inoltro da parte dell'Ente parco(2).
-
Il piano adottato è
depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità
montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed
estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare
osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere
entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale
parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa
con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lett. a), b) e c)
del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni
interessati per quanto concerne le aree di cui alla lett. d) del medesimo
comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga
approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla
regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del
Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province
autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento
di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte
entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la
questione al Consiglio dei Ministri che decide in via definitiva.
-
In caso di inosservanza
dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione
inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini
con un commissario ad acta.
-
Il piano è modificato
con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato
con identica modalità almeno ogni dieci anni.
-
Il piano ha effetto di
dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di
indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni
livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni
altro strumento di pianificazione.
-
Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei
confronti delle amministrazioni e dei privati.
(1)Le
parole da: "nonché storici ...", fino a: "tradizionali", sono state
inserite dall'art. 2, comma 30, lett. a), della L. 9 dicembre 1998, n.
426.
(2)Questo
comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 30, lett. b), della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
Art.
13
(Nulla osta)
-
Il rilascio di
concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere
all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente
parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano
e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla
richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende
rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso
contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente
parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia
per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di
quelli determinatisi per decorrenza del termine.
-
Avverso il rilascio del
nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle
associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della L. 8
luglio 1986, n. 349.
-
L'esame delle richieste
di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio
direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività
sono disciplinate dal regolamento del parco.
-
Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con
comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di
ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.
Art.
14
(Iniziative per la promozione economica e sociale)
-
Nel rispetto delle
finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del
parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo
sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti
all'interno del parco e nei territori adiacenti.
-
A tal fine la Comunità
del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco(1)
un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività
compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli
interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.
Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio
direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni
interessate(2).
In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco
e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal
Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la
decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.
-
Il piano di cui al
comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a
privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di
depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di
carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in
gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di
specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma
cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali,
culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni
naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle
esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle
attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere
in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il
volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i
portatori di handicap.
-
Per le finalità di cui
al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni
l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali
che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del
parco.
-
L'Ente parco organizza,
d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di
formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo
di guida del parco.
-
Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato
annualmente con la stessa procedura della sua formazione.
(1)Le
originarie parole: "entro un anno dalla sua costituzione, elabora", sono
state così sostituite dall'art. 3 comma 31, della L. 9 dicembre 1998, n.
426.
(2)Il
secondo periodo di questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma
31, della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
Art.
15
(Acquisti, espropriazioni ed indennizzi)
-
L'Ente parco, nel
quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili
compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio
del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali
vigenti.
-
I vincoli derivanti dal
piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla
base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad
attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed
indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti
dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente
provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.
-
L'Ente parco è tenuto a
indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.
-
Il regolamento del
parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli
indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del
nocumento.
-
L'Ente parco ha diritto
di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di
diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree
di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) e b ), salva la precedenza a favore
di soggetti privati di cui al primo comma dell'art. 8 della L. 26 maggio
1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.
-
L'Ente parco deve
esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di
alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni,
la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle
sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale
notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione,
l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di
compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti
dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi
titolo.
-
L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito
capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il
pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma,
con opportune priorità.
Art.
16
(Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali)
-
Costituiscono entrate
dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui
all'art. 3 della L. 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e
integrazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti
d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme
regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente
parco.
-
Le attività di cessione
di materiali divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti
ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente
dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del
commercio.
-
Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei
corrispettivi si effettua in base all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24,
senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa. 4. L'Ente parco ha
l'obbligo di pareggio del bilancio.
Art.
17
(Riserve naturali statali)
-
Il decreto istitutivo
delle riserve naturali statali, di cui all'art. 8, comma 2, oltre a
determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione,
ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i
vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui
devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo
regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'art. 11
della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo
regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i
termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le
regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
-
Sono vietati in particolare:
a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate,
salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della
riserva.
Art.
18
(Istituzione di aree protette marine)
-
In attuazione del
programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le
aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal
programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai
sensi dell'art. 26 della L. 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per
la difesa del mare dagli inquinamenti.
-
Il decreto istitutivo
contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli
obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la
concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di
cui all'art. 19, comma 6.
-
Il decreto di
istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
-
Per il finanziamento di
programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993
e 1994.
-
Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è
autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992
e 1993.
Art.
19
(Gestione delle aree protette marine)
-
Il raggiungimento delle
finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato
attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale
gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale
delle competenti capitanerie di porto. Con apposita convenzione da
stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina
può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o
associazioni riconosciute.
-
Qualora un'area marina
protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre,
la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.
-
Nelle aree protette
marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle
caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità
istitutive dell'area. In particolare sono vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e
vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche
e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di
cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.
-
I divieti di cui
all'art. 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree
protette marine.
-
Con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina
mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti,
è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe
in funzione del grado di protezione necessario.
-
Beni del demanio
marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere
concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area
medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del
demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte
della medesima.
-
La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle capitanerie
di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione
delle medesime aree protette(1).
(1)Le
originarie parole: "ai sensi dell'art. 28 della L. 31 dicembre 1982, n.
979", sono state così sostituite dall'art. 2, comma 17, della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
Art.
20
(Norme di rinvio)
-
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi
marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle
riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della L. 31
dicembre 1982, n. 979(1),
non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
(1)Disposizioni
per la difesa del mare.
Art.
21(1)(2)
(Vigilanza e sorveglianza)
-
La vigilanza sulla
gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e
nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e
per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal
Ministro della marina mercantile.
-
La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal
Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica
dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato
al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e,
sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e
fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1(3)
di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono
individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il
Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza
funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo.
Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di
ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del
personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono
essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in
concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei
predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata.
Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il
Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite
dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai
sensi dell'art. 19, comma 7.
(1)Si
veda il D.P.C.M. 26 giugno 1997.
(2)Si
veda il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
(3)Le
parole da: "e, sino all'emanazione ...", fino a: "... del medesimo
articolo 4, comma 1,", sono state inserite dall'art. 2, comma 32, della L.
9 dicembre 1998, n. 426.
TITOLO
III
Aree naturali protette regionali
Art.
22
(Norme quadro)
-
Costituiscono principi
fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:
a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni
al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva
l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi
dell'art. 14 della L. 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si
realizza, tenuto conto dell'art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990,
attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo
relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione,
alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da
perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area
protetta sul territorio;
b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e
alla definizione del piano per il parco di cui all'art. 25;
c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area
protetta;
d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità
ai principi di cui all'art. 11, di regolamenti delle aree protette;
e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari
montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in
tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti
patrimonio delle comunità stesse.
-
Fatte salve le
rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di
riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla
istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti
relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano
per il parco.
-
Le regioni istituiscono
parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando
soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali,
comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del
territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione
dell'area.
-
Le aree protette
regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle
regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo
criteri unitari per l'intera area delimitata.
-
Non si possono
istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o
di una riserva naturale statale.
-
Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali
l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti
prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del
parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e
sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione
del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da
persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori
residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a
cura dello stesso Ente(1).
(1)Le
parole da: "scelte con preferenza ...", fino alla fine del comma, sono
state inserite dall'art. 2, comma 33, della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
Art.
23
(Parchi naturali regionali)
-
La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto
del documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, lett. a),
definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia,
individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del
piano per il parco, di cui all'art. 25, comma 1, nonché i principi del
regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti
di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi
associativi ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei
servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate
convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni
familiari montane.
Art.
24
(Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale)
-
In relazione alla
peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale
prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa,
indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la
designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del
presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei
revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le
modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la
costituzione della comunità del parco.
-
Nel collegio dei
revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro
designato dal Ministro del tesoro.
-
Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia
di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri
enti pubblici.
Art.
25
(Strumenti di attuazione)
-
Strumenti di attuazione
delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e
il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività
compatibili.
-
Il piano per il parco è
adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla
regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e
sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di
qualsiasi livello.
-
Nel riguardo delle
finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti
del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle
regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita
economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine
predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione
delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di
gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali
territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere
annualmente aggiornato.
-
Al finanziamento del
piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono
concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi
interessati.
-
Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da
erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da
organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti
l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o
dei quali esso abbia la gestione.
Art.
26
(Coordinamento degli interventi)
-
Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale
economico e sociale di cui all'art. 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente
promuove, per gli effetti di cui all'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n.
142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali
aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli
accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento
delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote
finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente
di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della
procedura.
Art.
27
(Vigilanza e sorveglianza)
-
La vigilanza sulla
gestione delle aree demaniali protette regionali è esercitata dalla
regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più
regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della
vigilanza.
-
Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche
convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree
naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo
predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste.
Art.
28
(Leggi regionali)
-
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel
presente titolo.
TITOLO
IV
Disposizioni finali e transitorie
Art.
29
(Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta)
-
Il legale
rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta,
qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal
regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione
dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o
la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore
con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa
e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di
opere.
-
In caso di
inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione
delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale
rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno
degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e
quarto dell'art. 27 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto
compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa
ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910,
n. 639.
-
L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei
giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere
l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di
atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.
Art.
30
(Sanzioni)
-
Chiunque viola le
disposizioni di cui agli artt. 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici
mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 11, comma 3, e 19, comma
3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire venticinque milioni. Le pene sono raddoppiate in caso
di recidiva.
-
La violazione delle
disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è
altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantamila a lire due milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel
rispetto delle disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, dal
legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
-
In caso di violazioni
costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli artt. 733 e 734
c.p. può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare
l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla
sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per
commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a
provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove
possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.
-
Nelle sentenze di
condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la
confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
-
Si applicano le
disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in
contrasto con il presente articolo.
-
In ogni caso trovano
applicazione le norme dell'art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, sul
diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di
gestione dell'area protetta.
-
Le sanzioni penali
previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei
regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.
-
Le sanzioni penali
previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle
disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in
vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione
di regolamenti di parchi naturali regionali.
-
Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla
costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'art. 17, comma 2.
Art.
31
(Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale)
-
Fino alla
riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9 della L. 18 maggio 1989, n. 183,
del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono
amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato
per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle
riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della
riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge n. 183 del 1989, la
composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività
di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
L. 5 aprile 1985, n. 124.
-
Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle
finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi
del D.M. 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella
sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali
protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con
particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei
trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616.
-
La gestione delle
riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà
pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi
nazionali, è affidata all'Ente parco(1) .
-
Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e
per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di
protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai
sensi dell'art. 5 della L. 8 luglio 1986, n. 349.
(1)Questo
comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 34, della L. 9 dicembre
1998, n. 246.
Art.
32
(Aree contigue)
-
Le regioni, d'intesa
con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti
locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure
di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per
la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette,
ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle
aree protette stesse.
-
I confini delle aree
contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui
territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di
gestione dell'area protetta.
-
All'interno delle aree
contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in
deroga al terzo comma dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 968(1),
soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti
dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in
base al secondo comma dello stesso art. 15 della medesima legge.
-
L'organismo di gestione
dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del
patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari
specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della
caccia.
-
Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione
provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio
territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli artt. 8 e 66,
ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla
regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale
protetta.
(1)Tale
legge è stata abrogata dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157.
Art.
33
(Relazione al Parlamento)
-
Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale
per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi
di gestione delle aree naturali protette nazionali.
Art.
34(1)
(Istituzione di parchi e aree di reperimento)
-
Sono istituiti i
seguenti parchi nazionali:
a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e
Monte Bulgheria);
b) Gargano;
c) Gran Sasso e Monti della Laga;
d) Maiella;
e) Val Grande;
f) Vesuvio.
-
È istituito, d'intesa
con la regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 7, il Parco nazionale
del Golfo di Orosei e del Gennargentu(2). Qualora l'intesa con la regione Sardegna non
si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le procedure di cui all'art. 4 si provvede alla
istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso,
Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco
nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8,
comma 6.
-
Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali
di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e
tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici
nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le
regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia
necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La
gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco
previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di
gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di
cui all'art. 9.
-
Il primo programma
verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal
Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.
-
Per l'organizzazione ed
il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si
applicano le disposizioni della presente legge.
-
Il primo programma,
tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come
prioritarie aree di reperimento le seguenti:
a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
b) Etna;
c) Monte Bianco;
d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
e) Tarvisiano;
f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino,
Viggiano, Sirino e Raparo);
g) Partenio;
h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
l) Alta Murgia;
l bis) Costa teatina(3).
-
Il Ministro
dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di
salvaguardia.
-
Qualora il primo
programma non venga adottato entro il termine previsto dall'art. 4, comma
6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente.
-
Per le aree naturali
protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse
naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari
esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le
province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese
o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri
comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e
gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali
protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul
territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono
vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.
-
Per l'istituzione dei
parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20
miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e
1993.
-
Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata
la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e
lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.
(1)Per
l'istituzione di enti "Parco nazionale" si vedano: D.L.vo C.P.S. 5 agosto
1947, n. 871, istituzione dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso; L. 2
aprile 1968, n. 503, istituzione del Parco nazionale della Calabria;
D.P.R. 12 luglio 1993, istituzione dell'ente Parco nazionale delle Foreste
Casentinesi; D.P.R. 12 luglio 1993, istituzione dell'ente Parco nazionale
delle Dolomiti Bellunesi; D.P.R. 6 agosto 1993, istituzione dell'ente
Parco nazionale dei Monti Sibillini; D.P.R. 15 novembre 1993, istituzione
dell'ente Parco nazionale del Pollino; D.P.R. 23 novembre 1993,
istituzione dell'ente Parco nazionale della Val Grande; L. 4 gennaio 1994,
n. 10, istituzione del Parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena;
D.P.R. 14 gennaio 1994, istituzione dell'ente Parco nazionale
dell'Aspromonte; D.P.R. 5 giugno 1995, istituzione dell'ente Parco
nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; D.P.R. 5 giugno 1995,
istituzione dell'ente Parco nazionale del Gargano; D.P.R. 5 giugno 1995,
istituzione dell'ente Parco nazionale della Maiella; D.P.R. 5 giugno 1995,
istituzione dell'ente Parco nazionale del Vesuvio; D.P.R. 5 giugno 1995,
istituzione dell'ente Parco nazionale del Cilento e Valle di Diano; D.P.R.
22 luglio 1996, istituzione dell'ente Parco nazionale dell'arcipelago
Toscano. Per l'istituzione di aree naturali marine protette si vedano
invece: D.M. 12 dicembre 1997, istituzione dell'area naturale marina
protetta denominata Porto Casareo; D.M. 12 dicembre 1997, istituzione
dell'area naturale marina protetta denominata Penisola del Sinis-Isola Mal
di Ventre; D.M. 12 dicembre 1997, istituzione dell'area naturale marina
protetta denominata Isola di Ventotene e Santo Stefano; D.M. 12 dicembre
1997, istituzione dell'area naturale marina protetta denominata
Tavolara-Punta Coda Cavallo; D.M. 12 dicembre 1997, istituzione dell'area
naturale marina protetta denominata Punta Campanella; D.M. 12 dicembre
1997, istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Cinque
terre; D.P.R. 30 marzo 1998, istituzione dell'Ente parco nazionale del
Golfo di Orosei e del Gennargentu; D.M. 26 aprile 1999, istituzione
dell'area naturale marina protetta di Portofino; D.P.R. 6 ottobre 1999,
istituzione del Parco nazionale delle Cinque terre.
(2)Le
originarie parole: ", Gennargentu e dell'isola dell'Asinara" sono state
sostituite dalle attuali: "e del Gennargentu" dall'art. 4, comma 7, della
L. 8 ottobre 1997, n. 344.
(3)Questa
lettera è stata aggiunta dall'art. 4, comma 3, della L. 8 ottobre 1997, n.
344.
Art.
35
(Norme transitorie)
-
Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente
legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge di dipendenti in ruoli, della disciplina del
Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa
intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione
Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo
alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale
dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'art. 3 del
D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche
con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali
della presente legge(1).
-
In considerazione dei
particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della
specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione
degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà
demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della
Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini
della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico
formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge(1).
-
Ai parchi nazionali
previsti dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 18 della L. 11 marzo 1988,
n. 67, e dall'art. 10 della L. 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le
disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere
prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.
-
Entro due anni(2)
dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni
interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla
istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica
dell'art. 10 della L. 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle
risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in
applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni
nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale
in tale area a norma del comma 3.
-
Nell'ipotesi in cui si
istituita il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di
cui all'art. 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val
d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Siriano,
Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non
si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.
-
Restano salvi gli atti
di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore
della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate.
Dette riserve sono ostituite, secondo le modalità previste dalla presente
legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
-
Ove non diversamente
previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai
fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.
-
Per l'attuazione del
comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3
miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.
-
Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14
miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a
decorrere dal 1993.
(1)Si
noti che la Corte costituzionale, con sentenza n. 302 del 15 luglio 1994,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. 4
gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de la
Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali), nella
parte in cui non prevede l'obbligo di intesa con la Regione autonoma Valle
d'Aosta da parte del Ministro dell'ambiente prima di provvedere con
proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di
cui all'art. 35, primo e secondo comma, della L. 6 diembre 1991, n. 394,
nonché nella parte in cui non prevede, relativamente al Parco nazionale
dello Stelvio, che per l'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali
di cui all'art. 35, primo e secondo comma, della L. 6 dicembre 1991, n.
394 si provveda in base a quanto stabilito dalle norme di attuazione dello
statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige emanate con D.P.R. 22
marzo 1974, n. 279.
(2)Tale
termine è stato differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 6 del D.L. 23
ottobre 1996, n. 548 (convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre
1996, n. 641) il quale dispone inoltre che "il Ministro dell'ambiente
procede entro il 30 giugno 1997 all'istituzione del Parco nazionale della
Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino,
Raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35".
Art.
36
(Aree marine di reperimento)
-
Sulla base delle
indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti
parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31
della L. 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone -
Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena(1) (isole ed isolotti compresi nel territorio del
comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata
denominata "regno di Nettuno";
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee bis) Parco marino "Torre del Cerrano"(2);
ee ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei"(4).
-
La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi
dell'art. 26 della L. 12 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine(3)
di particolare interesse nelle quali istituite parchi marini o riserve
marine.
(1)Vedasi
il D.P.R. 17 maggio 1996 (G.U. n. 215 del 13 settembre 1996).
(2)Questa
lettera è stata aggiunta dall'art. 4, comma 4, della L. 8 ottobre 1997, n.
344.
(3)Vedasi,
tra l'altro, l'istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago
Toscano (D.P.R. 22 luglio 1996, pubbl. su G.U. n. 290 dell'11 dicembre
1996).
(4)Lettera
aggiunta dall'art. 2, comma 10, della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
Art.
37
(Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime
per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale)
-
Dopo il comma 2
dell'art. 114 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti (Omissis):
-
È deducibile dal
reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del
25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da
stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i
beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale
competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano
ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai
soggetti pubblici e privati di cui alle lett. a) e b) del comma 2 bis
dell'art. 114 del citato T.U. delle imposte sui redditi, purché detti
immobili siano vincolati ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497, e
facciano parte degli elenchi relativi ai nn. 1) e 2) dell'art. 1 della
medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in
base ai piani di cui all'art. 5 della medesima legge e al D.L. 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n.
431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del
bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future
generazioni.
-
Le agevolazioni di cui
all'art. 5 della L. 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di
trasferimenti delle cose di cui ai nn. 1) e 2) dell'art. 1 della citata
legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro
finalità la conservazione di dette cose.
-
Alla copertura delle
minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate
in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2
miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1991 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali
sui parchi nazionali".
-
Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione
sugli effetti finanziari del presente articolo.
Art.
38
(Omissis)
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