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Decreto
Ministeriale 31 marzo 1981
Integrazioni al
decreto ministeriale 13 gennaio 1979 Il Ministro della marina mercantile: Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1979 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979) con il quale è stata istituita, ai sensi del secondo comma dell'art. 116 del codice della navigazione (approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), la categoria dei <<sommozzatori in servizio locale>>; Ritenuta la necessità di adeguare la normativa prevista dal citato decreto all'art. 48, paragrafo 2 del trattato CEE ed all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CEE/1612/68;
Decreta:
Art. 1. Il n. 2) del secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale citato in premesse È sostituito dal seguente: <<2) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Paese membro della Comunità economica europea. Il n. 6) del suddetto comma È integrato come segue: <<Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea È considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività sommozzatoria professionale nell'ambito dei porti.
Art. 2. Entro sei mesi dalla data del presente decreto potranno essere iscritti nel registro previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, i cittadini di altri Paesi della Comunità economica europea che abbiano compiuto i 35 anni di età tra il 13 gennaio 1979 e la data del presente decreto, purché in possesso del titolo di cui al secondo comma dell'art. 3 del menzionato decreto ministeriale 13 gennaio 1979, così come integrato all'articolo precedente. Entro lo stesso termine potranno essere iscritti i cittadini di altri Paesi della Comunità economica europea che, alla data del 13 gennaio 1979, avevano superato i 35 anni di età ma non i 40, purché documentino che, a detta data, esercitavano da almeno 5 anni ed in modo continuativo l'attività sommozzatoria professionale ovvero erano in possesso del titolo contemplato dalla parte finale del comma precedente. |