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Legge 31 dicembre 1982, n. 979 Disposizioni per la difesa del mare
(G.U. della Repubblica Italiana n. 16- Supplemento Ordinario del 18 gennaio 1983)
A norma dell'art.1, comma 8, della L. 24 dicembre 1993, n. 531, è soppresso il Ministero della Marina mercantile. Lo stesso art.1, comma 9, dispone l'istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione, salvo quanto disposto dal comma 10 che trasferisce al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino.
TITOLO I Art. 1
Il
Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione
dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del
mare, provvedendo alla formazione, di intesa con le regioni, del piano
generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di
tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale,
tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse,
degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.
TITOLO II Art. 2 Per la realizzazione dei compiti di cui all'art. 1, nonché per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede: a. all'istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare; b. al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto; c. all'istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza(1) sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale; in caso di necessità tale servizio può integrare quello di cui alla precedente lettera b). I servizi di cui al comma 2, lettera b) sono quelli svolti dalle linee automobilistiche, nonche' da sistemi operanti in sede propria o con impianti fissi. (1)Con D.M. 20 maggio 1983 (G.U. 17 ottobre 1983, n. 285) sono state indicate le caratteristiche tecnico-operative delle unità navali da adibire al servizio di vigilanza.
Art. 3(1)
Per i fini di cui alla lettera a) dell'art. 2 il Ministro
della marina mercantile provvederà ad organizzare una rete di osservazione
della qualità dell'ambiente marino ed un idoneo sistema di sorveglianza
sulle attività svolgentisi lungo le coste, anche per lo svolgimento dei
servizi di cui alla lettera b) dell'art. 2, costantemente collegato con
centri operativi, che opereranno nell'ambito di compartimenti marittimi, da
situare nelle zone maggiormente interessate al traffico marittimo e con un
centro a livello nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati(2).
La localizzazione dei compartimenti marittimi in cui hanno
sede i centri operativi è disposta con decreto del Ministro della marina
mercantile. (1)Le competenze e le funzioni previste da questo articolo spettano all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare in virtù di quanto dispone il secondo comma dell'art. 2 del D.M. 28 luglio 1994.
(2)Si
riporta integralmente il testo del D.M. 27 novembre 1986: "Organizzazione,
localizzazione e delimitazione delle aree di giurisdizione marittima dei
centri operativi periferici istituiti con la legge 31 dicembre 1982, n. 979,
recante disposizioni per la difesa del mare" (G.U. n. 42 del 20 febbraio
1987): Art. 4
Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli
inquinamenti di cui alla lettera a) del precedente art. 2 si provvederà
mediante la costruzione o l'acquisto o il noleggio(1)
o comunque l'utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità
navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocità, di
aeromobili nonché di mezzi di trasporto e di rimorchio. (1)Le parole "o il noleggio" sono state inserite dall'art. 5, comma 5, della L. 8 ottobre 1997, n. 344.
(2)Il
terzo comma è stato abrogato dall'art. 5, comma 6, della L. 8 ottobre 1997,
n. 344. Art. 5
Al
potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare di cui alla
lettera b) dell'art. 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di
unità navali da iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere
impiegate anche in navigazione di altura ed in condizioni atmosferiche
avverse, di mezzi ad alta velocità come aliscafi od altri mezzi adeguati,
nonché di aeromobili da iscrivere nel registro degli aeromobili militari
dello Stato. Art. 6
All'istituzione del servizio di vigilanza di cui alla lettera c)
dell'articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità
navali ed aeromobili, da iscrivere rispettivamente nei quadri del naviglio e
nel registro degli aeromobili militari dello Stato, aventi caratteristiche e
requisiti tecnici tali da rendere i predetti mezzi idonei, nel loro
coordinato assetto, ad effettuare prolungate operazioni di altura e ad
assicurare la necessaria prontezza di interventi o la capacità di
perlustrare in tempi brevi ampi tratti di mare. Le unità navali e gli
aeromobili dovranno essere progettati ed attrezzati anche per il soccorso in
zone di altura e per operazioni antinquinamento.
Art. 7
Ai fini
dell'acquisizione dei mezzi di cui agli artt. 4, 5 e 6, il Ministro della
marina mercantile potrà avvalersi della consulenza della Direzione generale
delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della
difesa. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il
Ministro della difesa, potranno essere affidate alla medesima Direzione
generale la stesura delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza
tecnica durante la costruzione dei mezzi sopra indicati.
Art. 8
I progetti
ed i contratti nonché gli atti di concessione e le convenzioni per
l'esecuzione di lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione degli
artt. 3, 4, 5 e 6 e fino all'importo complessivo di lire 500 milioni,
qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono
approvati dalla competente amministrazione senza l'obbligo dei preventivi
pareri richiesti dalle norme vigenti. Art. 9
Il
servizio di vigilanza, di cui alla lettera c) dell'art. 2, è affidato alla
Marina militare, che provvederà all'equipaggiamento ed alla condotta dei
mezzi. Il servizio sarà svolto in base alle direttive che saranno emanate
d'intesa fra il Ministro della marina mercantile e il Ministro della difesa,
sentite, ove occorra, le altre amministrazioni interessate.
TITOLO III Art. 10
Il
Ministero della marina mercantile provvede, nel quadro del servizio
nazionale di protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni civili
e militari dello Stato, mediante il concorso degli enti pubblici
territoriali, all'organizzazione del pronto intervento per la difesa del
mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti. Art. 11
Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di
inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali,
di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o
suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale e agli
interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui area di competenza si
verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre
tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o
del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti
ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.
(1)Come
esempio di tale dichiarazione vedasi il D.P.C.M. 13 aprile 1991:
Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 11,
quarto comma, della L. 31 dicembre 1982, n. 979, per l'incidente
verificatosi nella zona di Genova che ha causato l'incendio della petroliera
Haven di bandiera cipriota (G.U. Serie gen. - n. 88 del 15 aprile 1991). Art. 12
Il
comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un
mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla
terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di
arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive
o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi
connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più
vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al
momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti
dannosi già prodotti. Art. 13
Per i
contratti riguardanti gli interventi urgenti il Ministro della marina
mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3 del D.P.R. 27 maggio 1978,
n. 504, e, con riferimento agli obiettivi del piano di pronto intervento
nazionale, il Ministro della protezione civile, può provvedere a trattativa
privata, senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del Consiglio di
Stato sui progetti di contratto. Art. 14
Alle spese
occorrenti per l'adozione delle misure di cui all'art. 11 nonché per il
rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi
ad esse richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente natura
di spesa obbligatoria. Le somme recuperate a carico dei privati per le spese
sostenute per gli interventi di cui all'art. 12, verranno versate
all'entrata del bilancio dello Stato.
TITOLO IV Art. 15
Il
presente titolo ha per oggetto le immissioni in mare di sostanze nocive
all'ambiente marino provenienti dalle navi: esso non riguarda lo scarico dei
rifiuti in mare effettuato a mezzo navi disciplinato dall'art. 14 della L.
24 dicembre 1979, n. 650. Art. 16
Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime
interne, compresi i porti, è fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna
discriminazione di nazionalità, di versare in mare, o di causarne lo
sversamento, idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze
nocive all'ambiente marino indicate nell'elenco "A" allegato alla presente
legge.
(1)Vedasi
il D.M. 6 luglio 1983: Aggiornamento delle sostanze nocive di cui
all'allegato A della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni
per la difesa del mare (G.U. n. 229 del 22 agosto 1983). Art. 17
Al di là
del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in
violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine
dall'inquinamento stabilite nella presente legge e nelle Convenzioni
internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, versino in
mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono
applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo. Art. 18
Il quarto
e il quinto comma dell'art. 14 della L. 24 dicembre 1979, n. 650, sono
sostituiti dai seguenti: (Omissis). Art. 19
Le navi
italiane, alle quali si applica la normativa di cui all'art. 17, devono
avere, tra i libri di cui all'art. 169 del codice della navigazione, il
registro degli idrocarburi sul quale vanno effettuate le prescritte
annotazioni. Art. 20
Il
comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni
dell'art. 16 o la normativa internazionale di cui all'art. 17, nonché il
proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia
avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due
anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni; se il fatto è
avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla metà. Art. 21
In
relazione ai danni provocati per violazione delle disposizioni previste dal
presente titolo, fermo restando il disposto dell'art. 185 del codice penale,
il comandante e il proprietario o l'armatore della nave sono tenuti in
solido a rifondere allo Stato le spese sostenute per la pulizia delle acque
e degli arenili, nonché a risarcire i danni arrecati alle risorse marine.
Tale obbligo solidale sussiste anche nei casi in cui si sia dovuta
effettuare la discarica in mare di sostanze vietate, per la sicurezza della
propria o di altra nave, o l'immissione delle sostanze vietate nelle acque
del mare sia stata causata da un'avaria o da una perdita inevitabile ed ogni
ragionevole precauzione sia stata adottata dopo l'avaria o la scoperta della
perdita per impedire o ridurre il versamento delle sostanze stesse in mare. Art. 22
Per i
reati previsti dalla presente legge lo Stato, nella persona del Ministro
della marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio
penale. Art. 23 La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del codice di procedura penale(1) e all'art. 1235 del codice della navigazione, nonché al personale civile dell'amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare.
(1)Si
veda ora l'art. 57 c.p.p. Art. 24 La lettera e) dell'art. 15 della L. 14 luglio 1965, n. 963 (1), è abrogata.
(1)Disciplina
della pesca marittima.
TITOLO V Art. 25
Le riserve
naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai
fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante
interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche,
biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e
costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed
economica che rivestono. Art. 26(1)
Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui
all'art. 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di
protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del
Ministro della marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale
per la protezione dell'ambiente naturale-sezione protezione dell'ambiente
marino, e su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati.
(1)Si
veda la nota(1)all'art.
3 Art. 27
Nelle
riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso
la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari
autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la
riserva è stata istituita. Art. 28
In attuazione dei principi di cui agli artt. 1 e 26 il
Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attività di
protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed
assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva
attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'art.
34. (1)Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 10, L. 8 luglio 1986, n. 349. (2)Comma così sostituito dall'art. 2, comma 11, L. 8 luglio 1986, n. 349. (3)Comma così sostituito dall'art. 2, comma 12, L. 8 luglio 1986, n. 349.
(4)Si
veda quanto dispone l'art. 2, comma 16, della L. 9 dicembre 1998, n. 426. Art. 29 (Omissis).(1)
(1)Articolo
soppresso dall'art. 2, comma 13, L. 8 luglio 1986, n. 349. Art. 30
Per la
violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione
della riserva si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni. Art. 31 Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'art. 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree:
Art. 32
Per
l'onere derivante dall'attuazione degli artt. 26 e 28 è autorizzata, per il
periodo 1982-1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile
secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui
all'art. 11 della L. 5 agosto 1978, n. 468. La quota relativa all'anno 1982
è determinata in lire 500 milioni.
TITOLO VI Art. 33
In
relazione all'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla L. 14
agosto 1974, n. 359, ed alla fissazione delle linee di base del mare
territoriale, disposta con il D.P.R. 26 aprile 1977, n. 816, nonché
all'esercizio della giurisdizione dello Stato italiano al di là del limite
esterno del mare territoriale, secondo i principi del diritto
internazionale, la fissazione dei limiti delle circoscrizioni marittime di
cui all'art. 16 del codice della navigazione ha luogo anche sulle aree
marine antistanti il litorale, secondo criteri che valgano ad assicurare la
massima funzionalità ed efficienza agli uffici ad esse preposti. Art. 34
Per lo
svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui alla presente legge è
istituito presso il Ministero della marina mercantile un Ispettorato
centrale per la difesa del mare. Art. 35
Il ruolo
tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile di
cui al quadro "B" annesso alla L. 7 dicembre 1960, n. 1541, è sostituito dal
ruolo organico di cui al quadro "C" allegato alla presente legge. Art. 36
Presso il
Ministero della marina mercantile è istituito il ruolo tecnico della
carriera di concetto con la consistenza organica di cui al quadro "C"
allegato alla presente legge. Art. 37
In attesa
del potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di
porto, da attuare in sede di esame globale delle esigenze delle Capitanerie
medesime, la consistenza organica del personale militare nelle Capitanerie
di porto, per sopperire alle immediate esigenze di cui alla presente legge,
è aumentata di 102 ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto e
234 sottufficiali nocchieri di porto, da realizzare nell'arco di 4 anni a
partire dal 1982. Art. 38
L'onere
derivante dall'attuazione degli artt. 34 e 37 è valutato per l'anno 1982 in
lire 2.000 milioni. All'onere derivante dall'attuazione degli artt. 35 e 36,
valutato in lire 550 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno
finanziario 1982 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per
l'anno finanziario medesimo. Art. 39 Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, è approvato il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile al fine di adeguarli ai nuovi compiti previsti dalla presente legge nonché alle nuove dotazioni di personale.
Il
Ministro della marina mercantile si avvale, per la realizzazione del
suddetto programma, delle procedure di cui all'art. 7 della L. 23 gennaio
1974, n. 15. Art. 40
All'onere
di lire 32.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per
l'anno 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo alla voce "Difesa del
mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare e
vigilanza sulle attività economiche sottoposte alla giurisdizione italiana".
TITOLO VII Art. 41
Fino
all'approvazione degli elenchi previsti dall'art. 59, secondo comma, del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le concessioni di cui l'autorità marittima
disporrà il rinnovo o il rilascio riguarderanno, quando l'utilizzazione
prevista risponda a finalità turistiche e ricreative, periodi di tempo non
superiori all'anno. Qualora, per la natura delle iniziative rispondenti ad
obiettive esigenze di interesse pubblico, il rapporto concessorio debba
avere maggiore durata, l'autorità marittima procederà sentita la regione
territorialmente interessata. Art. 42
Alla
ricomposizione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, di
cui all'art. 1, ed alle modifiche della sua composizione che si siano rese
necessarie in base alla normativa prevista dalla presente legge, si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della marina mercantile. Art. 43
L'art. 2
del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177,
relativo alla composizione del Consiglio superiore della marina mercantile,
è così integrato: "5 bis) il funzionario del Ministero della marina
mercantile preposto all'Ispettorato centrale per la difesa del mare".
Allegato A(1)
Acetaldeide; Acetato dell'etere monometilico del glicole dietilenico; Acetato di 2-etilesile (acetato di ottile); Acetato di 2-etossietile; Acetato di amile - sec; Acetato di amile normale; Acetato di amile, commerciale; Acetato di butil carbitolo (acetato dell'etere butilico del glicole dietilenico); Acetato di butil cellosolve (acetato dell'etere butilico del glicole etilenico); Acetato di butile - iso; Acetato di butile normale; Acetato di butile secondario; Acetato di cellosolve (acetato dell'etere monoetilico del glicole etilenico); Acetato di esile - n; Acetato di etile; Acetato di fenilmetile (acetato di benzile); Acetato di isoamile; Acetato di metilamile; Acetato di metilcellosolve (acetato dell'etere monometilico del glicole etilenico); Acetato di metile; Acetato di n-ottile; Acetato di propile - iso; Acetato di propile normale; Acetato di vinile; Acetilato di butile normale; Aceton-cianidrina; Acetone; Acetonitrile; Acidi del catrame di carbon fossile; Acidi naftenici; Acido acetico; Acido acrilico; Acido alchilbenzolsolfonico; Acido butirrico; Acido citrico (10 per cento-25 per cento); Acido cloracetico; Acido cloridrico; 2 o 3 acido cloropropionico; Acido clorosolfonico; Acido cresilico; Acido eptanoico; Acido fluoridrico (soluzione al 40 per cento); Acido formico; Acido fosforico; Acido lattico; Acido metacrilico; Acido nitrico (90 per cento); Acido ossalico (10 per cento-25 per cento); Acido propionico; Acido solforico; Acido solforico fumante (oleum); Acido solforico spento; Acido trimetilacetico; Acqua ossigenata (concentrazione superiore al 60 per cento); Acqua ragia (withe spirit) (trementina essenza di); Acrilato di 2-etilesile; Acrilato di etile; Acrilato di isobutile; Acrilato di metile; Acrilicato decilico; Acrilicato di butile - n; Acrilonitrile; Acroleina; Adiponitrile; Alchibenzenesolfonato (catena lineare) (catena ramificata); Alcol 2-etilesilico; Alcol allilico; Alcol amilico normale; Alcol benzilico; Alcol furfurilico; Alcol metil-amilico; Alcol nonilico; Alcol propilico normale; Alcool 2 - etilbutilico; Alcool amilico - iso valchil benzene solfamato (catena lineare) (catena ramificata); Alcool amilico - p; Alcool amilico - sec; Alcool amilico - terz; Alcool butilico - n; Alcool butilico - sec; Alcool butilico - terz; Alcool caprilico (ottanolo - n); Alcool decilico - iso; Alcool decilico - n; Alcool dodecilico; Alcool eptilico - tutti gli isomeri; Alcool esilico; Alcool etilico; Alcool etilico soluzione 51,8°; Alcool metilallilico; Alcool metilico; Alcool propilico - iso; Alcool tridecilico; Alcooli amilici (miscele di isomeri); Alcooli butilici e xilolo (miscela); Aldeide butirrica normale; Aldeide crotonica; Aldeide formica in soluzione acquosa contenente o meno sostanze disciolte o in sospensione non pericolose, aventi punto di infiammabilità compresa tra 23°C e 61°C (formalina metanal ossimetilene); Aldeide formica in soluzione acquosa, contenente o meno sostanze disciolte o in sospensione non pericolose, avente punto di infiammabilità superiore a 61°C (formalina, metanal, ossimetilene, formurea 80); Aldeide valerica - iso; Aldeide valerica - n; Allume (soluzione al 15 per cento); Amminoetiletanolamina (idrossietiletilendiammina); Ammoniaca (soluzione al 28 per cento); Anidride acetica; Anidride ftalica (liquefatta); Anidride maleica; Anidride propionica; Anilina; Benzaldeide (aldeide benzoica); Benzene; Benzina (avio, per autotrazione normale, per autotrazione super, solvente); Benzine alchilate per aviazione; Benzoato di metile; Beta- propiolattone; Bicromato di sodio (soluzione); Bisolfuro di carbonio; Bitumi; Butilammina (tutti gli isomeri); Butilbenzilfialato; Butilbenzolo - n; Butilbenzolo sec, terz; Butilcarbitolo (etere monobutilico del glicole dietilenico); Butilcellosolve (etere monobutilico del glicole etilenico); Butildiglicole (etere monobutilico del glicole dietilenico); Butilene glicol(i); Butirrato di butile; Butirrolattone; Butirrolattone - gamma; Capolimero acrilico in soluzione acquosa di acetato di etile; Caprolattame fuso; Carbitolo (etere monoetilico del glicole dietilenico); Carbonato di etilene; Carbonato dietilico; Carboturbo (tipo benzina, tipo petrolio); Cellosolve (etere monoetilico del glicole etilenico); Cera di paraffina (paraffina); Cherosene (gasolio); Cianuro di sodio (soluzione acquosa); Cicloeptano; Cicloesano; Cicloesanolo; Cicloesanone; Cicloesilammina; 1,3 ciclopentadine fuso; Cimene (parametilisopropilbenzene); Cloridrine (grezze); Clorobenzene (monocloro benzene); Cloroformio; Cloroprene; Cloruro d'acetile; Cloruro d'allile; Cloruro di benzile; Cloruro di metilene; Cloruro di n - ottile; Cloruro di vinilidene; Cloruro di zolfo; Coal tar nafta; Creosoto; Cresildifenilfosfato; Cresoli; Cumarone; Cumene; Decaidronaftalene; Decano; Di - n - propilammina; Di-isobutil chetone; Di-isobutilene; Di-isocianato di toluilene; Di-isopropanolamina; Di-isopropilammina; Di-metilammina (soluzione acquosa al 40 per cento); Di-metiletanolamina 2 dimetiletanoetanol); Diacetonalcole; Dibromo etilene; Dibutilammina; Dibutilcarbitolo (etere dibulilico del glicole dietilenico); Dibutilcellosolve (etere dibutilico del glicole etilenico); Dibutilftalato; Diciclopentadiene; 1,3 diclopropano; Diclorobenzene; Diclorobenzolo - meta; 1,1 dicloroetano; Dicloroetilene (o bicloroetilene); 1,2 dicloropropano; 1,3 dicloropropene; Dicloropropene e dicloropropano (miscela di D.D. per disinfezione di terreni); Dicloruro di etilene; Dietanolammina; Dietilammina; Dietilbenzene (miscela di isomeri); Dietilchetone (3 pentanone); Dietilene glicol etere monoetilico; Dietilene triammina; Dietiletanolammina; Dietilmaleato (maleato dietilico); Difenile; Difenile e difeniletere; Diisobutilammina 2361; Diisobutilcarbinolo; Diisobutilftalato; Diisocianato di difenilmetano; Diisocianato di trimetilesametilene (2.2.4. e 2.2.4. isomeri); Diisottilftalato; Dimetilacetammide; n,n Dimetilanilina in soluzione stirenica; Dimetilformaldeide; Dimetilformammide; 1,4 Diossano; Diottilftalato; Dipentene; Dodecano commerciale; Dodecene; Dodecilbenzene; Dodecilfenolo; Dodecilmercaptano; Dodecilmetacrilato; Epicloridrina; Eptano - n; Eptene; 2 Eptene (miscela di isomeri cis-trans); 3 Eptene (miscela di isomeri cis-trans); Eptene (miscela di isomeri); Esacloro - ciclopentadiene; Esametil-diamina; Esametileneimina; Esametolendiammina in soluzione acquosa; Esano - n; 1 Esene; Etere benzilico; Etere butilico - n; Etere butilmetilico del glicole etilenico; Etere dibutilico del glicole dietilenico; Etere dicloroetilico; Etere dicloroisopropilico; Etere dietelico del glicole dietilenico; Etere etilico; Etere isobutilico del glicole etilenico; Etere isopropilico; Etere monoetilico dell'etilen glicol (2-etossietanolo); Etere monofenilico del glicole etilenico; Etere monometilico del glicole dietilenico; Etere monometilico del glicole etilenico; Etere monometilico del glicole propilenico; Etere monometilico del glicole propilenico; Etere monometilico del glicole tripropilenico; 2-etil-3 propilacroleina; Etil-amil-chetono; Etilbenzene; n - Etilbutilammina; Etilcicloesano; n - Etilcicloesilammina; Etilen- cianidrina; Etilendiammina; 2 Etilesilammina; Etilmetacrilato; Fenolo; Formaldeide (soluzione al 37 per cento-50 per cento); Formammide; Formilmorfolina; Fosfato di tricresile; Fosfato trixilenilico; Fosforo (elementare); Fosforo tricloruro; Furfurolo; Fuselolo (fuse oil) (alcool isoamilico - p); Gasolina (vedere: benzina); Glicerina; Glicole (dietilenico); Glicole diacetato (diacetato del glicole etilenico); Glicole dipropilenico; Glicole esilenico; Glicole etilenico; Glicole etilenico addittivato di antiossidanti e anticorrosivi); Glicole etilenico addittivato di sali inorganici alcalini; Glicole propilenico; Glicole trietilenico; Glicole tripropilenico; Glicoli polipropilenici; Idrazina; Idrosolfito di sodio (soluzione in concentrazione s 45%); Idrossido di calcio (soluzione); Idrossido di sodio; 2 Idrossietilacrilato; Ipoclorito di sodio (soluzione in concentrazione s 15%); Ipoclorito di sodio o ipocloriti in genere in soluzioni acquose contenenti più del 5% di cloro attivo; Isobutanolo (alcol iso-butilico); Isobutiglicole (vedere: etere isobutilico del glicole etilenico); Isobutilcarbinolo (vedere: alcool isoamilico - p); Isobutilcellosolve (vedere: etere isobutilico del glicole etilenico); Isobutiraldeide; Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebolizione al di sotto di 300° e punto di infiammabilità superiore a 61 °C e loro soluzioni; Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebolizione uguale o superiore a 300° e loro soluzioni; Isocianati di polimetilene polifenile; Isocianati e loro soluzioni; Isodecildifenilfosfato; Isoforone; Isoforone diammina; Isoforone diisocianato 2290; Isopentano; Isoprene; Isopropanolammina; Isopropil cicloesano; Isopropilammina; Isopropilammina in soluzione acquosa al 50%; Isottano; Latex; Lattato di etile; Lubrificanti; Malonato dietilico; Melassa; Mesitilene simmetrico; Metacrilato di butile; Metacrilato di isobutile; Metacrilato di metile; Metatoluendiammina allo stato fuso; Metil - mercapto - propionaldeide; 2-metil 5 etil piridina; Metil fenilchetone (acetofenone); 2-metil pentene; Metil-stirene-alfa; Metilamilchetone; Metilammina in soluzione acquosa al 30%; Metilbutenolo; Metilbutinolo; Metilcarbitolo (etere monometilico del glicole dietilenico); Metildiglicole (etere monometilico del glicole dietilenico); Metilformato; Metilisobutilchetone; Metilisopropilcarbinolo (alcool isoamilico - sec); Metilnaftalene; Metilnaftalene fuso; 2 Metilpiridina; Metilpropilchetone; Miscela a base di butilglico le con aggiunta di polipropilenglicole e inibitori di corrosione; Miscela costituita da olefine a catena lineare); Miscela di alchilenglicoli e polialchilenglicoli eteri; Miscela di butil - decil - acetileicosile metacrilato; Miscela di idrocarburi aromatici (fondi di cumene); Miscela di prodotti clorurati organici pesanti; Monocloridrina di etilene (2-cloretanolo); Monoetanolamina; Monoetilammina; Monoisopropanolammina; Monoisopropilamina; Monometiletanolammina; Monopropilammina (propilamina); Morfolina; Nafta (olio combustibile); Nafta solvente; Naftalene (liquefatta); Naftenato di cobalto solubilizzato in nafta solvente; Nitrobenzene; Nitroetano; Nitrofenolo - Orto (fuso); 1 Nitropropano; 2-nitropropano; Nitrotoluene (ortonotrotoluene); Nonano; 1 Nonene; Nonilfenolo; Olii bianchi; Olii isolanti; Olii naftenici; Olio carbolico; Olio di canfora; Olio di gusci di noci del Cashew (non trattato); Olio di paraffina; Olio di pino; Olio di vasellina; Ossido di mesitile; Ossido di propilene; Ottano - n; Ottanolo normale; Ottene; 2 Ottene (miscela di isomeri cis-trans); Para-clorotoluene; Paraffina; Paraldeide; Pentacloretano; Pentaclorofenato di sodio (soluzione); 1,3 Pentadiene; Pentano normale; Pentene - Iso; Pentene - n; Pesce di petrolio; Petrolato; Petroleum nafta; Petrolio (per riscaldamento o altri usi, per uso agricolo); Petrolio greggio; Pinene; Piombo tetraetile; Piombo tetrametile; Piridina; Poli - Isopropil - Imino - Alanato in soluzione esanica; Polialchilenglicoli - Monobutileteri; Poliammine di polietilene; Potassa caustica (idrossido di potassio); Propilacetone (metilbutilchetone); Propilbenzolo - n; Propionaldeide; Resina metacrilica in soluzione di 1,2 dicloroetano; Resina poliestere in soluzione di stirene al 67%; Salicilato di calcio alchile; Salicilato di sodio liquido; Sciroppo metacrilico a base di monomero metacrilico stabilizzato e del suo polimero; Sego; Solfito di sodio in soluzione acquosa; Soluzione acquosa di fenol-formaldeide con idrossido di sodio inferiore al 10%; Soluzione acquosa di resina fenol formaldeide con fenole inferiore al 10%; Soluzione di resina metacrilica in 1,2 dicloretano; Soluzioni acquose di sali inorganici a reazione acida; Soluzioni di disolfonato di dodecil difenil ossido; Soluzioni di esametildiammina; Soluzioni di monoetilammina (72% o inferiore); Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose; Stirene; Sulfolano; Tall oil; Tetracloretilene (percloretilene); Tetracloroetano; Tetracloruro di carbonio; Tetracloruro di silicio; Tetracloruro di titanio; Tetraetilenepentammina; Tetraetilenpentammina; Tetraidrofurano; Tetraidronaftalina; Tetrametilbenzene; Tetrapropilene (tetramero di propilene); Toluene; Toluidina - Orto; Toluolo diisocianato; Trementina; Tricloretano; Tricloretilene; Tricresilfosfato (contenente meno dell'1% di ortoisomero); Trietanolammina; Trietilamina; Trietilbenzolo; Trietilentetrammina; Trietilfosfato (fosfato trietilfosfato); Triisobutilene (miscela di isomeri); Trimero di propilene (tripropilene); Trimetilbenzene; Trimetilesametilendiammina (2.2.4. e 2.2.4. isomeri); 1 Undecanolo (alcool undecilico - n); 2 Undecanolo (alcool undecilico - Sec); Urea e fosfato di ammonio in soluzione; Urea e nitrato di ammonio in soluzione; Urea in soluzione ammoniacale contenente soluzione acquosa di ammoniaca; Vaselina; Vini; Vinil etil etere; Vinil neodecanato; Vinil toluolo; Vinilcicloesene; Virgin naphtha; Xilene (miscele di isomeri); Xilenoli; Zolfo liquido. (1)Questo allegato è stato integrato dal D.M. 6 luglio 198. (Si omettono gli altri allegati).
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