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legge 31.12.82 n. 979 - Disposizioni per la difesa del mare
04-01-15

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Legge 31 dicembre 1982, n. 979

Disposizioni per la difesa del mare

 

(G.U. della Repubblica Italiana n. 16-  Supplemento Ordinario del 18 gennaio 1983)

 

 

A norma dell'art.1, comma 8, della L. 24 dicembre 1993, n. 531, è soppresso il Ministero della Marina mercantile. Lo stesso art.1, comma 9, dispone l'istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione, salvo quanto disposto dal comma 10 che trasferisce al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino.

 

TITOLO I
Norme programmatiche

Art. 1

Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.
Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, è approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero necessarie in relazione all'evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle coste.
Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati.
Ai fini della formazione del piano, il Ministro della marina mercantile comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio. Entro 60 giorni da tale comunicazione il Ministro della marina mercantile sente la Commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della L. 16 maggio 1970, n. 281, al fine di definire e coordinare le osservazioni e le proposte delle regioni stesse che concorreranno alla formazione del piano.
Entro i successivi 30 giorni le regioni debbono comunque esprimere il loro motivato avviso sulle proposte formulate dal Ministro della marina mercantile.
Ove le regioni non provvedano entro il termine predetto, il Ministro della marina mercantile procede autonomamente.
Il Ministro della marina mercantile provvede altresì a regolare l'esercizio delle attività marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti istituita con D.P.C.M. del 4 ottobre 1979.
 

TITOLO II
Vigilanza in mare

Art. 2

Per la realizzazione dei compiti di cui all'art. 1, nonché per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede:

a.      all'istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;

b.      al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;

c.       all'istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza(1) sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale; in caso di necessità tale servizio può integrare quello di cui alla precedente lettera b). I servizi di cui al comma 2, lettera b) sono quelli svolti dalle linee automobilistiche, nonche' da sistemi operanti in sede propria o con impianti fissi.

(1)Con D.M. 20 maggio 1983 (G.U. 17 ottobre 1983, n. 285) sono state indicate le caratteristiche tecnico-operative delle unità navali da adibire al servizio di vigilanza.

 

Art. 3(1)

Per i fini di cui alla lettera a) dell'art. 2 il Ministro della marina mercantile provvederà ad organizzare una rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino ed un idoneo sistema di sorveglianza sulle attività svolgentisi lungo le coste, anche per lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b) dell'art. 2, costantemente collegato con centri operativi, che opereranno nell'ambito di compartimenti marittimi, da situare nelle zone maggiormente interessate al traffico marittimo e con un centro a livello nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati(2).
Per la costituzione ed il funzionamento della rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino, il Ministero della marina mercantile si avvale anche delle strutture e del personale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'art. 8 della L. 17 febbraio 1982, n. 41.
La rete di osservazione effettua periodici controlli dell'ambiente marino con rilevamento di dati oceanografici, chimici, biologici, microbiologici e merceologici e quanto altro necessario per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e per la gestione delle fasce costiere nonché per la tutela, anche dal punto di vista ecologico, delle risorse marine.
Per il sistema di sorveglianza sulle attività che si svolgono lungo le coste sono istituiti centri operativi nelle seguenti aree:
1) Mar Ligure e Alto Tirreno;
2) Medio e Basso Tirreno;
3) Acque della Sardegna;
4) Acque della Sicilia;
5) Ionio e Basso Adriatico;
6) Alto e Medio Adriatico.

La localizzazione dei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile.
I centri operativi raccolgono ed elaborano tutti i dati provenienti dal centro nazionale di coordinamento e dagli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza relativi alle attività svolgentisi in mare e trasmettono i dati raccolti al Centro nazionale di coordinamento di cui al successivo comma nonché agli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza, ai fini degli interventi operativi.
Presso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui al successivo art. 34, viene istituito il Centro nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati. Esso raccoglie, elabora e coordina i dati trasmessi dai centri operativi periferici o provenienti da altre amministrazioni e li mette a disposizione degli uffici competenti ai fini degli interventi operativi. Tutti i dati sono resi pubblici a cura dello stesso Ispettorato con apposito bollettino.
Con decreto del Ministro della marina mercantile sono adottate le disposizioni necessarie per dotare il Centro nazionale di coordinamento ed i centri periferici delle attrezzature adeguate ai compiti ed ai servizi fissati nella presente legge, nonché per il funzionamento dei centri medesimi e della rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino.
Per le spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di cui al presente articolo è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della L. 5 agosto 1978, n. 468.
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 1.500 milioni.

(1)Le competenze e le funzioni previste da questo articolo spettano all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare in virtù di quanto dispone il secondo comma dell'art. 2 del D.M. 28 luglio 1994.

(2)Si riporta integralmente il testo del D.M. 27 novembre 1986: "Organizzazione, localizzazione e delimitazione delle aree di giurisdizione marittima dei centri operativi periferici istituiti con la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare" (G.U. n. 42 del 20 febbraio 1987):
"1. Le aree di giurisdizione marittima dei centri operativi di cui al citato art. 3 della legge n. 979/82 sono individuate come segue e rappresentate geograficamente nell'unita carta nautica che allegata è parte integrante del presente decreto:
a) Centro operativo di Genova: dal confine con la Francia alla Foce Chiarone, comprese le isole dell'Arcipelago Toscano delimitata a mare, verso Sud, dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti: 42° 2'48° N; 11° 26'30" E (foce del Chiarone) 42° 05'N; 10° 55'E; e quindi veso Ovest lungo il parallelo 42° 05é N fino al limite delle acque della Corsica.
b) Centro operativo di Napoli: dalla foce del Torrente Chiarone alla foce della Fiumara Mesina, comprese le Isole Pontine e Partenopee, delimitata a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti: 42° 22' 48° N;11° 26' 30° E; 42° 05'N;10° 55' E; 42° 05'N;10° 30' 20° E; 39° 01'N;10° 30' 20° E; 39° 01'N;15° 30' 30° E; 38° 42'30° N;15° 30' 30° E; E quindi alla foce del fiume Mesina.
c) Centro operativo di Cagliari: Coste della Sardegna ed Isole adiacenti delimitata a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti: dalle acque della Corsica lungo il parallelo 42° 05'N fino al punto 42° 05'N; 10° 30'E e da quest'ultimo verso Sud lungo il meridiano 10° 30'E.
d) Centro operativo di Catania: dalla foce della Fiumara Mesina alla foce della Fiumara Assi, sulla costa calabra; coste della Sicilia ed isole adiacenti, delimitata a mare lungo i lati Nord e Ovest dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti: 38° 30' 10" N;15° 55'08", E; 38° 42'30N;15° 30' 30" E; 39° 01'N;15° 30' 30"E; 39° 01'N;15° 30'E; E quindi versoSud lungo il meridiano 10° 30'E.Delimitata a Est dal meridiano 16° 35' E verso Sud che trae origine dalla foce della Fiumara Assi.
e) Centro operativo di Bari: dalla foce della Fiumara Assi, sulla costa Calabra, al Faro di Vieste, sulla costa pugliese, delimitata a mare, lato Sud, dal meridiano 16° 35'E che trae origine dalla foce della Fiumara Assi e, lato Nord, dal parallelo 41° 53'N che trae origine dal Faro di Vieste".
f) Centro operativo di Ravenna: dal confine italo- jugoslavo al Faro di Vieste, delimitata a mare, lato Sud, dal parallelo 41° 53'N che trae origini dal Faro di Vieste".
"2. Potranno essere organizzati presso i compartimenti marittimi di Ancona, Roma, Porto Torres e Porto Empedocle sottocentri operativi minori alle dipendenze funzionali rispettivamente dei centri operativi periferici di Ravenna, Napoli, Cagliari e Catania.
"Potranno essere altresì organizzati presso i compartimenti marittimi di Ancona, Roma (Fiumicino), Castellammare di Stabia, La Spezia e Taranto, basi logistiche e centri di addestramento".
"3. Con separati decreti saranno definite le dotazioni, in mezzi ed attrezzature, da assegnare ai centri operativi periferici, ai sottocentri operativi minori ed alle basi logistiche, nonché le eventuali priorità".
"4. I decreti ministeriali 7 dicembre 1983 (registrato il 30 gennaio 1984, registro n. 2, foglio n. 106), 11 gennaio 1984 (registrato il 24 febbraio 1984, registro n. 2, foglio n. 188) e 26 giugno 1985 (registrato il 6 novembre 1985, registro n. 7, foglio n. 242) sono abrogati".
 

Art. 4

Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) del precedente art. 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto o il noleggio(1) o comunque l'utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocità, di aeromobili nonché di mezzi di trasporto e di rimorchio.
Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra dovranno essere strutturati ed attrezzati per operazioni di pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia, in caso di necessità, della vita umana in mare, nonché per ogni altra operazione tecnicamente possibile in caso di emergenza. (Omissis)
(2).
Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unità di cui al primo comma, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della L. 5 agosto 1978, n. 468.
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 14.000 milioni.
Per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, prescritto dalla Convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in deroga a quanto previsto dalla L. 8 aprile 1976, n. 203, il Ministro della marina mercantile può stipulare convenzioni, di durata non superiore a 10 anni, con soggetti che gestiscono navi appositamente costruite ed attrezzate per la raccolta ed il trattamento di detti materiali nonché per i fini di cui al secondo comma e che nella convenzione assumano l'obbligo di mettere tali navi immediatamente a disposizione dell'autorità marittima per gli interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) dell'art. 2.
In tal caso all'atto della stipula della convenzione è concesso un contributo non superiore al 15 per cento del costo di costruzione della nave comprensivo delle pertinenze ed attrezzature.
In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti in convenzione, il Ministro della marina mercantile dichiara la decadenza dal contributo concesso, con conseguente obbligo per l'interessato di restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di residua durata della convenzione, maggiorata dell'interesse pari al tasso di sconto vigente alla data del provvedimento di decadenza, aumentato di due punti.
Resta comunque fermo l'obbligo della restituzione dell'intero contributo maggiorato dell'interesse, calcolato con le modalità di cui al comma precedente, se la decadenza viene dichiarata prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di concessione del contributo.
All'onere relativo si provvede a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982.

(1)Le parole "o il noleggio" sono state inserite dall'art. 5, comma 5, della L. 8 ottobre 1997, n. 344.

(2)Il terzo comma è stato abrogato dall'art. 5, comma 6, della L. 8 ottobre 1997, n. 344.
 

Art. 5

Al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare di cui alla lettera b) dell'art. 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali da iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere impiegate anche in navigazione di altura ed in condizioni atmosferiche avverse, di mezzi ad alta velocità come aliscafi od altri mezzi adeguati, nonché di aeromobili da iscrivere nel registro degli aeromobili militari dello Stato.
Per l'acquisizione delle predette unità navali, nonché dei predetti mezzi ed aeromobili, con le occorrenti dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della L. 5 agosto 1978, n. 468.
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 6.000 milioni.
 

Art. 6

All'istituzione del servizio di vigilanza di cui alla lettera c) dell'articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali ed aeromobili, da iscrivere rispettivamente nei quadri del naviglio e nel registro degli aeromobili militari dello Stato, aventi caratteristiche e requisiti tecnici tali da rendere i predetti mezzi idonei, nel loro coordinato assetto, ad effettuare prolungate operazioni di altura e ad assicurare la necessaria prontezza di interventi o la capacità di perlustrare in tempi brevi ampi tratti di mare. Le unità navali e gli aeromobili dovranno essere progettati ed attrezzati anche per il soccorso in zone di altura e per operazioni antinquinamento.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, verranno determinate le caratteristiche tecnico-operative dei mezzi da acquisire. Il decreto sarà emanato nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per l'acquisizione dei predetti mezzi, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 120.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della L. 5 agosto 1978, n. 468.
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 8.000 milioni.

 

Art. 7

Ai fini dell'acquisizione dei mezzi di cui agli artt. 4, 5 e 6, il Ministro della marina mercantile potrà avvalersi della consulenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, potranno essere affidate alla medesima Direzione generale la stesura delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi sopra indicati.
Gli stanziamenti previsti negli artt. 4, 5 e 6 sono adeguati annualmente in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della L. 5 agosto 1978, n. 468.

 

Art. 8

I progetti ed i contratti nonché gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 e fino all'importo complessivo di lire 500 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.
Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a lire 500 milioni è prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un Comitato presieduto dal Ministro della marina mercantile o da un sottosegretario da lui delegato e composto da:
1) il Presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;
2) il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, sezione marina;
3) un avvocato dello Stato designato dall'Avvocato generale dello Stato;
4) il direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile;
5) il direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
6) il direttore generale della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;
7) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
8) il direttore generale delle costruzioni, armi e armamenti navali del Ministero della difesa;
9) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un suo delegato;
10) il capo dell'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto;
11) il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
12) un funzionario del Ministero del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente generale.
Ai lavori del Comitato partecipa anche il direttore del dipartimento della protezione civile o un suo delegato.
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario designato dal Ministro della marina mercantile coadiuvato da due dipendenti del Ministero stesso.
I membri del Comitato e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile.
 

Art. 9

Il servizio di vigilanza, di cui alla lettera c) dell'art. 2, è affidato alla Marina militare, che provvederà all'equipaggiamento ed alla condotta dei mezzi. Il servizio sarà svolto in base alle direttive che saranno emanate d'intesa fra il Ministro della marina mercantile e il Ministro della difesa, sentite, ove occorra, le altre amministrazioni interessate.
Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al primo comma, conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui all'art. 6, saranno a carico del Ministero della difesa.
Ai comandanti delle unità di vigilanza di cui al presente articolo, è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.
 

TITOLO III
Pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti

Art. 10

Il Ministero della marina mercantile provvede, nel quadro del servizio nazionale di protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello Stato, mediante il concorso degli enti pubblici territoriali, all'organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti.
 

Art. 11

Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale e agli interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.
Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile.
Il Ministro della marina mercantile dà immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo art. 34.
Quando l'emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale
(1). In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile.
Restano ferme le norme contenute nel D.P.R. 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale.

(1)Come esempio di tale dichiarazione vedasi il D.P.C.M. 13 aprile 1991: Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 11, quarto comma, della L. 31 dicembre 1982, n. 979, per l'incidente verificatosi nella zona di Genova che ha causato l'incendio della petroliera Haven di bandiera cipriota (G.U. Serie gen. - n. 88 del 15 aprile 1991).
 

Art. 12

Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti.
L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute.
Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.
 

Art. 13

Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3 del D.P.R. 27 maggio 1978, n. 504, e, con riferimento agli obiettivi del piano di pronto intervento nazionale, il Ministro della protezione civile, può provvedere a trattativa privata, senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto.
All'esecuzione dei contratti, stipulati ai sensi del comma precedente, si può provvedere anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei Conti.
Con la procedura di cui ai precedenti commi provvedono i capi dei compartimenti per i casi di emergenza locale, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui al primo comma.
Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di assicurare l'immediata disponibilità di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministro della marina mercantile, per il pagamento delle somme agli aventi diritto, provvederà con atti di riconoscimento di debito.
 

Art. 14

Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui all'art. 11 nonché per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa obbligatoria. Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 12, verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.
 

TITOLO IV
Norme penali per la discarica di sostanze vietate da parte del naviglio mercantile

Art. 15

Il presente titolo ha per oggetto le immissioni in mare di sostanze nocive all'ambiente marino provenienti dalle navi: esso non riguarda lo scarico dei rifiuti in mare effettuato a mezzo navi disciplinato dall'art. 14 della L. 24 dicembre 1979, n. 650.
 

Art. 16

Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, compresi i porti, è fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare, o di causarne lo sversamento, idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all'ambiente marino indicate nell'elenco "A" allegato alla presente legge.
Del pari è fatto divieto alle navi battenti bandiera italiana di scaricare le sostanze di cui al precedente comma anche al di fuori delle acque territoriali.
Per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare di materiali provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi, compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 14 della L. 24 dicembre 1979, n. 650, e le direttive del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'art. 3 della L. 10 maggio 1976, n. 319.
L'elenco di cui al primo comma deve essere aggiornato ogni due anni, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti Commmissioni parlamentari
(1).

(1)Vedasi il D.M. 6 luglio 1983: Aggiornamento delle sostanze nocive di cui all'allegato A della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (G.U. n. 229 del 22 agosto 1983).
 

Art. 17

Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nella presente legge e nelle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo.
Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'art. 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a 10 milioni.
 

Art. 18

Il quarto e il quinto comma dell'art. 14 della L. 24 dicembre 1979, n. 650, sono sostituiti dai seguenti: (Omissis).
 

Art. 19

Le navi italiane, alle quali si applica la normativa di cui all'art. 17, devono avere, tra i libri di cui all'art. 169 del codice della navigazione, il registro degli idrocarburi sul quale vanno effettuate le prescritte annotazioni.
In tutti i casi di versamento o perdita di idrocarburi, il comandante della nave è tenuto a farne annotazione nel registro degli idrocarburi, con l'indicazione delle circostanze e delle cause di tale versamento o perdita, nonché a farne denuncia al comandante del porto più vicino.
Ogni pagina del registro degli idrocarburi deve essere firmata dall'ufficio o dagli ufficiali responsabili delle relative operazioni e, qualora la nave sia armata, dal comandante.
Per la tenuta del registro degli idrocarburi si applicano le disposizioni degli artt. 362 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima riguardanti i libri di bordo.
 

Art. 20

Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni dell'art. 16 o la normativa internazionale di cui all'art. 17, nonché il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni; se il fatto è avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla metà.
Alla stessa pena è soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui all'art. 16.
Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.
Per il comandante di nazionalità italiana della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sarà determinata ai sensi dell'art. 1083 del codice della navigazione.
Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui sopra sarà inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato alla gravità del reato commesso ed alla condanna comminata.
 

Art. 21

In relazione ai danni provocati per violazione delle disposizioni previste dal presente titolo, fermo restando il disposto dell'art. 185 del codice penale, il comandante e il proprietario o l'armatore della nave sono tenuti in solido a rifondere allo Stato le spese sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili, nonché a risarcire i danni arrecati alle risorse marine. Tale obbligo solidale sussiste anche nei casi in cui si sia dovuta effettuare la discarica in mare di sostanze vietate, per la sicurezza della propria o di altra nave, o l'immissione delle sostanze vietate nelle acque del mare sia stata causata da un'avaria o da una perdita inevitabile ed ogni ragionevole precauzione sia stata adottata dopo l'avaria o la scoperta della perdita per impedire o ridurre il versamento delle sostanze stesse in mare.
 

Art. 22

Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, nella persona del Ministro della marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.
 

Art. 23

La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del codice di procedura penale(1) e all'art. 1235 del codice della navigazione, nonché al personale civile dell'amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare.

(1)Si veda ora l'art. 57 c.p.p.
 

Art. 24

La lettera e) dell'art. 15 della L. 14 luglio 1965, n. 963 (1), è abrogata.

(1)Disciplina della pesca marittima.
 

TITOLO V
Riserve marine

Art. 25

Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.
 

Art. 26(1)

Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'art. 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale-sezione protezione dell'ambiente marino, e su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati.
Ai fini della proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno l'assoggettamento a protezione, accerta:
a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi;
b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area;
c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonché di valorizzazione dell'area;
d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo;
e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonché sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;
f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per l'attuazione delle finalità della riserva marina.
La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi, ai fini dell'accertamento, di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso è richiesto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'art. 8 della L. 17 febbraio 1982, n. 41.
Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonché da due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui al precedente comma, designati dal consiglio medesimo.

(1)Si veda la nota(1)all'art. 3
 

Art. 27

Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita.
In particolare possono essere vietate o limitate:
a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;
b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;
c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;
e) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.
Il decreto di istituzione della riserva marina prevede:
a) la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;
b) le finalità di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione è istituita l'area protetta;
c) i programmi di studio e di ricerca scientifica nonché di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva;
d) la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.
Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.
Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato.
Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale è affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attività di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto.
In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell'ente delegato la concessione dell'area demaniale e costiera e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.
 

Art. 28

In attuazione dei principi di cui agli artt. 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'art. 34.
Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto.
Presso ogni Capitaneria competente è istituita una commissione di riserva
(4)), nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e così composta:
a) il comandante di porto che la presiede;
b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;
c) un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;
d) un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confronti è stata istituita la riserva;
e) due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalità per cui è stata istituita la riserva;
f) un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designata dalle associazioni medesime;
g) un rappresentante del provveditorato agli studi;
h) un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali;
i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente
(1).
Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute
(2).
La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.
In particolare la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.
Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti
(3).

(1)Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 10, L. 8 luglio 1986, n. 349.

(2)Comma così sostituito dall'art. 2, comma 11, L. 8 luglio 1986, n. 349.

(3)Comma così sostituito dall'art. 2, comma 12, L. 8 luglio 1986, n. 349.

(4)Si veda quanto dispone l'art. 2, comma 16, della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
 

Art. 29

(Omissis).(1)

(1)Articolo soppresso dall'art. 2, comma 13, L. 8 luglio 1986, n. 349.
 

Art. 30

Per la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni.
La Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione. Il violatore è tenuto altresì alla restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.
 

Art. 31

Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'art. 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree:

1) Golfo di Portofino; 2) Cinque Terre; 3) Secche della Meloria; 4) Arcipelago Toscano;
5) Isole Pontine; 6) Isola di Ustica; 7) Isole Eolie; 8) Isole Egadi;
9) Isole Ciclopi; 10) Porto Cesareo; 11) Torre Guaceto; 12) Isole Tremiti;
13) Golfo di Trieste; 14) Tavolara, Punta Coda Cavallo; 15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu; 16) Capo Caccia, Isola Piana;
17) Isole Pelagie; 18) Punta Campanella; 19) Capo Rizzuto; 20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.

 

Art. 32

Per l'onere derivante dall'attuazione degli artt. 26 e 28 è autorizzata, per il periodo 1982-1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della L. 5 agosto 1978, n. 468. La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 500 milioni.
 

TITOLO VI
Adeguamento dell'amministrazione centrale e periferica
della marina mercantile

Art. 33

In relazione all'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla L. 14 agosto 1974, n. 359, ed alla fissazione delle linee di base del mare territoriale, disposta con il D.P.R. 26 aprile 1977, n. 816, nonché all'esercizio della giurisdizione dello Stato italiano al di là del limite esterno del mare territoriale, secondo i principi del diritto internazionale, la fissazione dei limiti delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice della navigazione ha luogo anche sulle aree marine antistanti il litorale, secondo criteri che valgano ad assicurare la massima funzionalità ed efficienza agli uffici ad esse preposti.
A quanto previsto dal precedente comma si provvede a norma dell'art. 1 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima.
 

Art. 34

Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero della marina mercantile un Ispettorato centrale per la difesa del mare.
Tale Ispettorato ha compiti ispettivi e di intervento, alle dirette dipendenze del Ministro della marina mercantile, nonché di coordinamento a livello nazionale e locale dei servizi indicati all'art. 2; esso adempie inoltre a tutte le altre competenze in atto attribuite al Ministero della marina mercantile in materia di inquinamento e difesa del mare.
Nei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi di cui all'art. 3 sono istituite sezioni tecniche per lo svolgimento in sede locale dei compiti attribuiti all'Ispettorato; tali sezioni operano nell'ambito dei compartimenti marittimi e sono alle dirette dipendenze dei capi compartimento.
L'Ispettorato è articolato in due divisioni; ad esso è preposto un dirigente generale dei ruoli dell'amministrazione della marina mercantile; alle due divisioni sono preposti primi dirigenti dei ruoli dell'amministrazione stessa. Alle sezioni tecniche locali sono preposti ispettori in possesso di laurea con qualifica tecnica dell'VIII qualifica funzionale di cui all'art. 2 della L. 11 luglio 1980, n. 312.
In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, la tabella XVII di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella "B" allegata alla presente legge; inoltre i ruoli organici del Ministero della marina mercantile sono incrementati di 14 unità nell'VIII livello delle qualifiche funzionali di cui alla L. 11 luglio 1980, n. 312, 58 unità nel VII livello, 42 unità nel VI livello, 25 unità nel V livello, 296 unità nel IV livello, 89 unità nel III livello e 66 unità nel II livello.
Per tutto quanto attiene alle esigenze della protezione civile, l'Ispettorato centrale per la difesa del mare assume le funzioni di componente del servizio nazionale della protezione civile.
I profili professionali di tali qualifiche saranno determinati ai sensi dell'art. 3 della L. 11 luglio 1980, n. 312; in tale sede si terrà conto anche delle necessità di formazione degli equipaggi dei mezzi disinquinanti, nonché di copertura delle sedi delle delegazioni di spiaggia attualmente vacanti.
L'aumento di organico di cui al presente articolo ha luogo gradualmente nell'arco di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della marina mercantile provvederà, con proprio decreto, ad emanare, in attesa degli adempimenti di cui alla L. 11 luglio 1980, n. 312, le norme regolamentari per il funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della marina mercantile, stabilendo altresì, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive dell'amministrazione medesima, le piante organiche dei suddetti uffici.
Alla copertura dei nuovi posti si provvederà con l'utilizzazione del personale disponibile degli enti pubblici disciolti in possesso di adeguate competenze professionali; in carenza di detto personale verranno banditi pubblici concorsi circoscrizionali, applicando l'art. 6 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
 

Art. 35

Il ruolo tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile di cui al quadro "B" annesso alla L. 7 dicembre 1960, n. 1541, è sostituito dal ruolo organico di cui al quadro "C" allegato alla presente legge.
La nomina in prova alla qualifica di ispettore della VII qualifica funzionale di cui all'art. 2 della L. 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di laurea in ingegneria navale o meccanica.
La nomina in prova alla qualifica di ispettore capo aggiunto, della VIII qualifica funzionale di cui all'art. 2 della L. 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente primo comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che, in aggiunta ai requisiti previsti dal primo comma, abbiano svolto attività professionale per un periodo di almeno due anni.
Le categorie di titoli valutabili e l'oggetto del colloquio sono stabiliti nel bando di concorso.
 

Art. 36

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il ruolo tecnico della carriera di concetto con la consistenza organica di cui al quadro "C" allegato alla presente legge.
La nomina in prova alla qualifica di perito della VI qualifica funzionale, di cui all'art. 2 della L. 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di diploma di istituto tecnico nautico, di istituto tecnico industriale, di istituto tecnico per geometri, di liceo scientifico o di diplomi equipollenti.
 

Art. 37

In attesa del potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di porto, da attuare in sede di esame globale delle esigenze delle Capitanerie medesime, la consistenza organica del personale militare nelle Capitanerie di porto, per sopperire alle immediate esigenze di cui alla presente legge, è aumentata di 102 ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto e 234 sottufficiali nocchieri di porto, da realizzare nell'arco di 4 anni a partire dal 1982.
Per realizzare tale incremento:
a) il quadro XI ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto della tabella n. 2 annessa alla L. 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge (allegato "D");
b) i numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello previsti dall'art. 3 della L. 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di 2 unità e di 20 unità. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto;
c) fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI, così come sostituito dal quadro "D" allegato alla presente legge, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di 4 anni;
d) il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto non può superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI, così come sostituito dal quadro "D" allegato alla presente legge;
e) il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della marina militare, quale risulta dall'applicazione dell'art. 18 della L. 10 giugno 1964, n. 447, è aumentato di 234 unità; l'aumento è riservato ai sottufficiali dei predetti gradi appartenenti alla categoria nocchieri di porto.
 

Art. 38

L'onere derivante dall'attuazione degli artt. 34 e 37 è valutato per l'anno 1982 in lire 2.000 milioni. All'onere derivante dall'attuazione degli artt. 35 e 36, valutato in lire 550 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno finanziario 1982 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario medesimo.
 

Art. 39

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, è approvato il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile al fine di adeguarli ai nuovi compiti previsti dalla presente legge nonché alle nuove dotazioni di personale.

Il Ministro della marina mercantile si avvale, per la realizzazione del suddetto programma, delle procedure di cui all'art. 7 della L. 23 gennaio 1974, n. 15.
 

Art. 40

All'onere di lire 32.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo alla voce "Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare e vigilanza sulle attività economiche sottoposte alla giurisdizione italiana".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

TITOLO VII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 41

Fino all'approvazione degli elenchi previsti dall'art. 59, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le concessioni di cui l'autorità marittima disporrà il rinnovo o il rilascio riguarderanno, quando l'utilizzazione prevista risponda a finalità turistiche e ricreative, periodi di tempo non superiori all'anno. Qualora, per la natura delle iniziative rispondenti ad obiettive esigenze di interesse pubblico, il rapporto concessorio debba avere maggiore durata, l'autorità marittima procederà sentita la regione territorialmente interessata.
 

Art. 42

Alla ricomposizione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, di cui all'art. 1, ed alle modifiche della sua composizione che si siano rese necessarie in base alla normativa prevista dalla presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile.
Ai componenti della Consulta ed all'ufficio di segreteria nonché agli esperti aggregati spetta, per l'opera svolta, un compenso la cui misura è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.
 

Art. 43

L'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla composizione del Consiglio superiore della marina mercantile, è così integrato: "5 bis) il funzionario del Ministero della marina mercantile preposto all'Ispettorato centrale per la difesa del mare".
 

Allegato A(1)
Sostanze nocive all'ambiente marino di cui è vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nel mare territoriale italiano.

 

Acetaldeide; Acetato dell'etere monometilico del glicole dietilenico; Acetato di 2-etilesile (acetato di ottile); Acetato di 2-etossietile; Acetato di amile - sec; Acetato di amile normale; Acetato di amile, commerciale; Acetato di butil carbitolo (acetato dell'etere butilico del glicole dietilenico); Acetato di butil cellosolve (acetato dell'etere butilico del glicole etilenico); Acetato di butile - iso; Acetato di butile normale; Acetato di butile secondario; Acetato di cellosolve (acetato dell'etere monoetilico del glicole etilenico); Acetato di esile - n; Acetato di etile; Acetato di fenilmetile (acetato di benzile); Acetato di isoamile; Acetato di metilamile; Acetato di metilcellosolve (acetato dell'etere monometilico del glicole etilenico); Acetato di metile; Acetato di n-ottile; Acetato di propile - iso; Acetato di propile normale; Acetato di vinile; Acetilato di butile normale; Aceton-cianidrina; Acetone; Acetonitrile; Acidi del catrame di carbon fossile; Acidi naftenici; Acido acetico; Acido acrilico; Acido alchilbenzolsolfonico; Acido butirrico; Acido citrico (10 per cento-25 per cento); Acido cloracetico; Acido cloridrico; 2 o 3 acido cloropropionico; Acido clorosolfonico; Acido cresilico; Acido eptanoico; Acido fluoridrico (soluzione al 40 per cento); Acido formico; Acido fosforico; Acido lattico; Acido metacrilico; Acido nitrico (90 per cento); Acido ossalico (10 per cento-25 per cento); Acido propionico; Acido solforico; Acido solforico fumante (oleum); Acido solforico spento; Acido trimetilacetico; Acqua ossigenata (concentrazione superiore al 60 per cento); Acqua ragia (withe spirit) (trementina essenza di); Acrilato di 2-etilesile; Acrilato di etile; Acrilato di isobutile; Acrilato di metile; Acrilicato decilico; Acrilicato di butile - n; Acrilonitrile; Acroleina; Adiponitrile; Alchibenzenesolfonato (catena lineare) (catena ramificata); Alcol 2-etilesilico; Alcol allilico; Alcol amilico normale; Alcol benzilico; Alcol furfurilico; Alcol metil-amilico; Alcol nonilico; Alcol propilico normale; Alcool 2 - etilbutilico; Alcool amilico - iso valchil benzene solfamato (catena lineare) (catena ramificata); Alcool amilico - p; Alcool amilico - sec; Alcool amilico - terz; Alcool butilico - n; Alcool butilico - sec; Alcool butilico - terz; Alcool caprilico (ottanolo - n); Alcool decilico - iso; Alcool decilico - n; Alcool dodecilico; Alcool eptilico - tutti gli isomeri; Alcool esilico; Alcool etilico; Alcool etilico soluzione 51,8°; Alcool metilallilico; Alcool metilico; Alcool propilico - iso; Alcool tridecilico; Alcooli amilici (miscele di isomeri); Alcooli butilici e xilolo (miscela); Aldeide butirrica normale; Aldeide crotonica; Aldeide formica in soluzione acquosa contenente o meno sostanze disciolte o in sospensione non pericolose, aventi punto di infiammabilità compresa tra 23°C e 61°C (formalina metanal ossimetilene); Aldeide formica in soluzione acquosa, contenente o meno sostanze disciolte o in sospensione non pericolose, avente punto di infiammabilità superiore a 61°C (formalina, metanal, ossimetilene, formurea 80); Aldeide valerica - iso; Aldeide valerica - n; Allume (soluzione al 15 per cento); Amminoetiletanolamina (idrossietiletilendiammina); Ammoniaca (soluzione al 28 per cento); Anidride acetica; Anidride ftalica (liquefatta); Anidride maleica; Anidride propionica; Anilina; Benzaldeide (aldeide benzoica); Benzene; Benzina (avio, per autotrazione normale, per autotrazione super, solvente); Benzine alchilate per aviazione; Benzoato di metile; Beta- propiolattone; Bicromato di sodio (soluzione); Bisolfuro di carbonio; Bitumi; Butilammina (tutti gli isomeri); Butilbenzilfialato; Butilbenzolo - n; Butilbenzolo sec, terz; Butilcarbitolo (etere monobutilico del glicole dietilenico); Butilcellosolve (etere monobutilico del glicole etilenico); Butildiglicole (etere monobutilico del glicole dietilenico); Butilene glicol(i); Butirrato di butile; Butirrolattone; Butirrolattone - gamma; Capolimero acrilico in soluzione acquosa di acetato di etile; Caprolattame fuso; Carbitolo (etere monoetilico del glicole dietilenico); Carbonato di etilene; Carbonato dietilico; Carboturbo (tipo benzina, tipo petrolio); Cellosolve (etere monoetilico del glicole etilenico); Cera di paraffina (paraffina); Cherosene (gasolio); Cianuro di sodio (soluzione acquosa); Cicloeptano; Cicloesano; Cicloesanolo; Cicloesanone; Cicloesilammina; 1,3 ciclopentadine fuso; Cimene (parametilisopropilbenzene); Cloridrine (grezze); Clorobenzene (monocloro benzene); Cloroformio; Cloroprene; Cloruro d'acetile; Cloruro d'allile; Cloruro di benzile; Cloruro di metilene; Cloruro di n - ottile; Cloruro di vinilidene; Cloruro di zolfo; Coal tar nafta; Creosoto; Cresildifenilfosfato; Cresoli; Cumarone; Cumene; Decaidronaftalene; Decano; Di - n - propilammina; Di-isobutil chetone; Di-isobutilene; Di-isocianato di toluilene; Di-isopropanolamina; Di-isopropilammina; Di-metilammina (soluzione acquosa al 40 per cento); Di-metiletanolamina 2 dimetiletanoetanol); Diacetonalcole; Dibromo etilene; Dibutilammina; Dibutilcarbitolo (etere dibulilico del glicole dietilenico); Dibutilcellosolve (etere dibutilico del glicole etilenico); Dibutilftalato; Diciclopentadiene; 1,3 diclopropano; Diclorobenzene; Diclorobenzolo - meta; 1,1 dicloroetano; Dicloroetilene (o bicloroetilene); 1,2 dicloropropano; 1,3 dicloropropene; Dicloropropene e dicloropropano (miscela di D.D. per disinfezione di terreni); Dicloruro di etilene; Dietanolammina; Dietilammina; Dietilbenzene (miscela di isomeri); Dietilchetone (3 pentanone); Dietilene glicol etere monoetilico; Dietilene triammina; Dietiletanolammina; Dietilmaleato (maleato dietilico); Difenile; Difenile e difeniletere; Diisobutilammina 2361; Diisobutilcarbinolo; Diisobutilftalato; Diisocianato di difenilmetano; Diisocianato di trimetilesametilene (2.2.4. e 2.2.4. isomeri); Diisottilftalato; Dimetilacetammide; n,n Dimetilanilina in soluzione stirenica; Dimetilformaldeide; Dimetilformammide; 1,4 Diossano; Diottilftalato; Dipentene; Dodecano commerciale; Dodecene; Dodecilbenzene; Dodecilfenolo; Dodecilmercaptano; Dodecilmetacrilato; Epicloridrina; Eptano - n; Eptene; 2 Eptene (miscela di isomeri cis-trans); 3 Eptene (miscela di isomeri cis-trans); Eptene (miscela di isomeri); Esacloro - ciclopentadiene; Esametil-diamina; Esametileneimina; Esametolendiammina in soluzione acquosa; Esano - n; 1 Esene; Etere benzilico; Etere butilico - n; Etere butilmetilico del glicole etilenico; Etere dibutilico del glicole dietilenico; Etere dicloroetilico; Etere dicloroisopropilico; Etere dietelico del glicole dietilenico; Etere etilico; Etere isobutilico del glicole etilenico; Etere isopropilico; Etere monoetilico dell'etilen glicol (2-etossietanolo); Etere monofenilico del glicole etilenico; Etere monometilico del glicole dietilenico; Etere monometilico del glicole etilenico; Etere monometilico del glicole propilenico; Etere monometilico del glicole propilenico; Etere monometilico del glicole tripropilenico; 2-etil-3 propilacroleina; Etil-amil-chetono; Etilbenzene; n - Etilbutilammina; Etilcicloesano; n - Etilcicloesilammina; Etilen- cianidrina; Etilendiammina; 2 Etilesilammina; Etilmetacrilato; Fenolo; Formaldeide (soluzione al 37 per cento-50 per cento); Formammide; Formilmorfolina; Fosfato di tricresile; Fosfato trixilenilico; Fosforo (elementare); Fosforo tricloruro; Furfurolo; Fuselolo (fuse oil) (alcool isoamilico - p); Gasolina (vedere: benzina); Glicerina; Glicole (dietilenico); Glicole diacetato (diacetato del glicole etilenico); Glicole dipropilenico; Glicole esilenico; Glicole etilenico; Glicole etilenico addittivato di antiossidanti e anticorrosivi); Glicole etilenico addittivato di sali inorganici alcalini; Glicole propilenico; Glicole trietilenico; Glicole tripropilenico; Glicoli polipropilenici; Idrazina; Idrosolfito di sodio (soluzione in concentrazione s 45%); Idrossido di calcio (soluzione); Idrossido di sodio; 2 Idrossietilacrilato; Ipoclorito di sodio (soluzione in concentrazione s 15%); Ipoclorito di sodio o ipocloriti in genere in soluzioni acquose contenenti più del 5% di cloro attivo; Isobutanolo (alcol iso-butilico); Isobutiglicole (vedere: etere isobutilico del glicole etilenico); Isobutilcarbinolo (vedere: alcool isoamilico - p); Isobutilcellosolve (vedere: etere isobutilico del glicole etilenico); Isobutiraldeide; Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebolizione al di sotto di 300° e punto di infiammabilità superiore a 61 °C e loro soluzioni; Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebolizione uguale o superiore a 300° e loro soluzioni; Isocianati di polimetilene polifenile; Isocianati e loro soluzioni; Isodecildifenilfosfato;  Isoforone; Isoforone diammina; Isoforone diisocianato 2290; Isopentano; Isoprene; Isopropanolammina; Isopropil cicloesano; Isopropilammina; Isopropilammina in soluzione acquosa al 50%; Isottano; Latex; Lattato di etile; Lubrificanti; Malonato dietilico; Melassa; Mesitilene simmetrico; Metacrilato di butile; Metacrilato di isobutile; Metacrilato di metile; Metatoluendiammina allo stato fuso; Metil - mercapto - propionaldeide; 2-metil 5 etil piridina; Metil fenilchetone (acetofenone); 2-metil pentene; Metil-stirene-alfa; Metilamilchetone; Metilammina in soluzione acquosa al 30%; Metilbutenolo; Metilbutinolo; Metilcarbitolo (etere monometilico del glicole dietilenico); Metildiglicole (etere monometilico del glicole dietilenico); Metilformato; Metilisobutilchetone; Metilisopropilcarbinolo (alcool isoamilico - sec); Metilnaftalene; Metilnaftalene fuso; 2 Metilpiridina; Metilpropilchetone; Miscela a base di butilglico le con aggiunta di polipropilenglicole e inibitori di corrosione; Miscela costituita da olefine a catena lineare); Miscela di alchilenglicoli e polialchilenglicoli eteri; Miscela di butil - decil - acetileicosile metacrilato; Miscela di idrocarburi aromatici (fondi di cumene); Miscela di prodotti clorurati organici pesanti; Monocloridrina di etilene (2-cloretanolo); Monoetanolamina; Monoetilammina; Monoisopropanolammina; Monoisopropilamina; Monometiletanolammina; Monopropilammina (propilamina); Morfolina; Nafta (olio combustibile); Nafta solvente; Naftalene (liquefatta); Naftenato di cobalto solubilizzato in nafta solvente; Nitrobenzene; Nitroetano; Nitrofenolo - Orto (fuso); 1 Nitropropano; 2-nitropropano; Nitrotoluene (ortonotrotoluene); Nonano; 1 Nonene; Nonilfenolo; Olii bianchi; Olii isolanti; Olii naftenici; Olio carbolico; Olio di canfora; Olio di gusci di noci del Cashew (non trattato); Olio di paraffina; Olio di pino; Olio di vasellina; Ossido di mesitile; Ossido di propilene; Ottano - n; Ottanolo normale; Ottene; 2 Ottene (miscela di isomeri cis-trans); Para-clorotoluene; Paraffina; Paraldeide; Pentacloretano; Pentaclorofenato di sodio (soluzione); 1,3 Pentadiene; Pentano normale; Pentene - Iso; Pentene - n; Pesce di petrolio; Petrolato; Petroleum nafta; Petrolio (per riscaldamento o altri usi, per uso agricolo); Petrolio greggio; Pinene; Piombo tetraetile; Piombo tetrametile; Piridina; Poli - Isopropil - Imino - Alanato in soluzione esanica; Polialchilenglicoli - Monobutileteri; Poliammine di polietilene; Potassa caustica (idrossido di potassio); Propilacetone (metilbutilchetone); Propilbenzolo - n; Propionaldeide; Resina metacrilica in soluzione di 1,2 dicloroetano; Resina poliestere in soluzione di stirene al 67%; Salicilato di calcio alchile; Salicilato di sodio liquido; Sciroppo metacrilico a base di monomero metacrilico stabilizzato e del suo polimero; Sego; Solfito di sodio in soluzione acquosa; Soluzione acquosa di fenol-formaldeide con idrossido di sodio inferiore al 10%; Soluzione acquosa di resina fenol formaldeide con fenole inferiore al 10%; Soluzione di resina metacrilica in 1,2 dicloretano; Soluzioni acquose di sali inorganici a reazione acida; Soluzioni di disolfonato di dodecil difenil ossido; Soluzioni di esametildiammina; Soluzioni di monoetilammina (72% o inferiore); Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose; Stirene; Sulfolano; Tall oil; Tetracloretilene (percloretilene); Tetracloroetano; Tetracloruro di carbonio; Tetracloruro di silicio; Tetracloruro di titanio; Tetraetilenepentammina; Tetraetilenpentammina; Tetraidrofurano; Tetraidronaftalina; Tetrametilbenzene; Tetrapropilene (tetramero di propilene); Toluene; Toluidina - Orto; Toluolo diisocianato; Trementina; Tricloretano; Tricloretilene; Tricresilfosfato (contenente meno dell'1% di ortoisomero); Trietanolammina; Trietilamina; Trietilbenzolo; Trietilentetrammina; Trietilfosfato (fosfato trietilfosfato); Triisobutilene (miscela di isomeri); Trimero di propilene (tripropilene); Trimetilbenzene; Trimetilesametilendiammina (2.2.4. e 2.2.4. isomeri); 1 Undecanolo (alcool undecilico - n); 2 Undecanolo (alcool undecilico - Sec); Urea e fosfato di ammonio in soluzione; Urea e nitrato di  ammonio in soluzione; Urea in soluzione ammoniacale contenente soluzione acquosa di ammoniaca; Vaselina; Vini; Vinil etil etere; Vinil neodecanato; Vinil toluolo; Vinilcicloesene; Virgin naphtha; Xilene (miscele di isomeri); Xilenoli; Zolfo liquido.

(1)Questo allegato è stato integrato dal D.M. 6 luglio 198.

(Si omettono gli altri allegati).