Con un rigraziamento a tutti i presenti, apriamo gli
interventi facendo un breve riassunto della
storia della figura dell’OTS, nella
legislazione italiana
Non parlerò per molto, ma credo che accennare al percorso
storico e sottolineare i problemi più importanti, sia doveroso
in apertura del convegno di oggi.
Partiamo dal lontano 1979 quando con il Decreto Ministeriale
del 13 gennaio 1979 - (in Gazz. Uff. R.I, del 16 febbraio, n.
47) il ministero della Marina mercantile – attuale ministero
delle infrastrutture e trasporti, - con il titolo
“Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio
locale”, fa nascere il primo registro dei sommozzatori,
tenuto dalla capitaneria di porto.
Questo decreto stabiliva un limite di età (35 anni) per
l’iscrizione nel Registro, la cittadinanza Italiana, una
sana e robusta costituzione fisica, che viene verificata
annualmente con una serie di visite mediche, buona condotta
morale e civile, e il tipo di formazione conseguita, cioè
“aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione
professionale, … presso un istituto statale o presso
scuole o centri di formazione e qualificazione
professionali, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle
regioni, oppure, aver prestato servizio, per almeno un
anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o
incursore, o nell'Arma dei carabinieri, o nei Corpi
della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità
di sommozzatore.”
Successivamente questo decreto viene integrato dal
Decreto Ministeriale del 31 marzo 1981 che allarga ai
cittadini europei la possibilità di iscriversi al registro
sommozzatori. Poi niente, assolutamente niente nei successivi
anni e decenni.
Così, col passare degli anni, e a differenza degli altri Stati
dell'Unione Europea, l'Italia non crea una disciplina
professionale che identifichi e tuteli la categoria degli
operatori subacquei e iperbarici". O per meglio dire è rimasta
indietro nell’evolversi della professione degli OTS.
Questa mancanza legislativa viene invece recepita dalla
capitaneria di porto di Ravenna, che nel
1992 con l’ordinanza N. 77, cerca di dare
un pò d’ordine almeno nel territorio di sua competenza.
Cosi introduce delle regole valide per
tutto l’ambito delle acque territoriali ricadenti nella
giurisdizione del Circondario Marittimo di Ravenna per lo
svolgimento dei lavori subacquei.
Tra le altre novità importanti che
troviamo in questa ordinanza abbiamo anche l’obbligo, che il
personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un
responsabile, di comprovata esperienza, che deve autorizzare e
sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della
sicurezza sul lavoro, ma anche ai fini della sicurezza della
navigazione. Il suddetto deve poter disporre sempre di un
secondo operatore subacqueo che deve tenersi sempre
equipaggiato in modo da essere pronto ad intervenire in caso
di emergenza.
L’Ordinanza stabilisce anche che gli
operatori in immersione siano sempre collegati, a mezzo di
efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli
operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità;
ciò con l’uso di idonei caschi che consentano
contemporaneamente la respirazione e il collegamento.
Regole importanti che innalzano il livello
di sicurezza di chi si immerge per fare dei lavori subacquei,
ma purtroppo non vengono recepiti in ambito nazionale. Solo
poche capitanerie seguono l’esempio di Ravenna.
Successivamente, il primo tentativo di aggiornarsi, proponendo
una legge, più adeguata ai problemi, che, nel passare degli
anni venivano sottolineati sempre di più, è stato il senatore
Antonio Battaglia che nel 1997: presenta il
Disegno di legge 2339, che, fra le altre proposte,
presenta alcune novità, fra le quali lo spostamento del
limite di età dai 35 anni per l’iscrizione al registro dei
sommozzatori, a 45 anni, il riconoscimento degli OTS come
operatori che svolgono attività subacquee lavorative, di
qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa,
sia in basso che in alto fondale, allargando la
territorialità a cui si riferisce la proposta legislativa a
tutte le acque di demanio marittimo e a quelle interne, con
l’obbiettivo di disciplinare un settore di attività sia
pubbliche che private.
La proposta non completata l’iter legislativo in Parlamento
per cui ci ritroviamo nel 2001 con il Disegno
di legge 1219 -
presentato dal On.
Alberto
Arrighi e nello stesso anno un altro simile disegno di
legge il Disegno
di legge 1698 -
presentato dal On. Luigi Martini. Dopo un girovagare
per 4 anni nelle varie commissioni parlamentari arriva nel
2005 il
Testo unificato della C. 1219 Arrighi e C. 1698 L. Martini
Queste proposte hanno introdotto alcune novità interessanti
come l’eliminazione dello sbarramento di età dei 35 o 45 anni,
e l’introduzione della figura dell’ operatore scientifico
subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica.
Poteva secondo il mio modesto parere essere una buona
proposta di legge, ma nella stessa proposta c’è il tentativo
di regolamentare oltre che l’attività dei sommozzatori, anche
la categoria dei subacquei sportivi, professionisti ma con
obbiettivi, regole, addestramento, e problematiche molto
diverse da quelle degli OTS.
Ritengo che in questa fase, forse, la legge non è stata
apprezzata da tutte le categorie dei subacquei trovando
diversi sostenitori o oppositori nelle sue varie proposte.
Personalmente, ritengo, che avrebbe creato confusione, senza
risolvere alcuni punti importanti ed alcune problematiche
fondamentali della categoria.
La situazione è esplosa quando nel 2006, il tar del Lazio con
la sentenza n.ro 200602150 del 29/03/2006, ha dato ragione ad
un sommozzatore che avendo superato il 35esimo anno di età, e
avendo un attestato di qualifica professionale di OTS, vede
respingere la sua domanda l’iscrizione cosi come allora la
legge prevedeva.
Ci sono voluti 2 anni di causa dopodichè il tribunale dando
ragione al sommozzatore si è pronunciato a favore della sua
iscrizione al registro dei sommozzatori.
Ora a distanza di una anno questa sentenza, recepita da tutte
le capitanerie di porto, sul tutto il territorio nazionale, è
una realtà.
Ma c’era bisogno di arrivare a tanto?
Di sicuro, tutte queste proposte legislative, in questi ultimi
10 anni, non avrebbero risolto tutti i problemi di questa
categoria, che rimangono ancora oggi da affrontare.
Quanti incidenti si sarebbero evitati, con un maggior
controllo da parte degli organi preposti del settore,
garantendo a chi è OTS una maggiore professionalità ed
impedire a chi si improvvisa essere quello che non è, di
operare rischiando, a volte, sia la sua vita e quella di chi
li sta vicino.
Risolvere il problema degli operatori scientifici subacquei,
che sicuramente non sono interessati a
fare dei lavori subacquei come gli ots, ma non sono neanche
classificabili come subacquei sportivi. Bisogna stabilire il
confine che divide il subacqueo sportivo (professionista) da
chi scende sott’acqua per effettuare dei lavori, e fra questi
ultimi chi lo fa per professione, a 360 gradi, da chi lo fa su
specifica richiesta di un istituto scientifico, svolgendo
attività di ricerca scientifica.
Bisogna stabilire la figura di un responsabile OTS all’interno
delle riserve marine, l’obbligo della qualifica di OTS per chi
si immerge negli impianti che
operano nel settore di maricoltura,
creare un contratto
sindacale di categoria, discutere della previdenza, dell’età
pensionabile, ma anche stabilire delle regole concrete per chi
fa formazione nel settore, introducendo degli standard
formativi e certificativi come
requisiti minimi nella
formazione e nella certificazione degli operatori subacquei
professionisti,
considerando
la formazione come la porta principale per entrare in questo
mondo.
Quindi accertare che i centri di formazione, che propongono
progetti in questo settore, risultano attrezzati in modo
adeguato per affrontare una formazione cosi articolata e
specialistica. E qui, i preposti assessorati Regionali al
Lavoro, anche con la collaborazione delle capitanerie, essendo
queste ultime enti pubblici cointeressati al riconoscimento di
questa qualifica, dovranno esaminare al meglio chi a volte
improvvisa corsi per OTS, senza essere sufficientemente
preparato e principalmente senza le idonee attrezzature un
corretto addestramento alla professione di OTS.
L’adeguamento delle materie d’insegnamento specifiche con
regole internazionali come quelle consigliate, per esempio, da
IDSA o da IMCA, diventa un dovere, affinché questa qualifica
aiuti chi la acquisisce, e aiuti le nostre imprese che operano
in campo internazionale al giusto riconoscimento delle proprie
capacità operative, e aiuti gli OTS formati in Italia ad avere
un più facile riconoscimento dalle compagnie internazionali,
che offrono opportunità lavorative in questo settore.
Sono convinto, che durante questo convegno, visto, anche,
l’autorevolezza dei relatori che interverranno dopo di me, si
potranno certamente mettere le basi per una buona proposta
legislativa, che viene direttamente da chi da anni opera nel
settore, rispecchia e tenta di risolvere i numerosi problemi
e aiuterà chi, con l’abilità politica necessaria, continuerà
questa battaglia in sede parlamentare. |