Art. 58. Durata dei
procedimenti
1.
1. I procedimenti
amministrativi relativi alle unita' da diportodevono essere portati a
termine entro venti giorni dalla data dipresentazione della
documentazione prescritta.
2.
2. Il termine di cui al
comma 1 si applica anche al procedimento dirilascio del certificato
limitato di radiotelefonista per l'uso diapparati radiotelefonici
installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta
tonnellate, con potenza non superiore a60 watts, di cui all'articolo
2-bis del decreto del Ministro per leposte e le telecomunicazioni in
data 21 novembre 1956, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive
modificazioni, qualora ilpredetto certificato riguardi l'uso di apparati
installati a bordo diunita' da diporto.
Art. 59.
Arrivi e partenze delle unita' da diporto
1. Le unita' da diporto sono esenti
dall'obbligo di presentazionedella nota di informazioni all'autorita'
marittima all'arrivo in porto e del rilascio delle spedizioni prima
della partenza dal portostesso.
Art. 60.
Denuncia di evento straordinario
1. Se nel corso della navigazione o
durante la sosta in porto sisono verificati eventi straordinari relativi
all'unita' da diporto oalle persone a bordo, il comandante dell'unita'
da diporto deve farnedenuncia all'autorita' marittima o consolare entro
tre giorni
dall'arrivo in porto con le modalita' di
cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
1.
2. In caso di eventi che
abbiano coinvolto l'incolumita' fisica di persone, il termine di cui al
comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore.
2.
3. Le autorita' di cui al
comma 1 procedono, ove sia il caso, adinvestigazioni sommarie sui fatti
denunciati e sulle loro cause.
Art. 61.
Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali
1. In caso di sinistro concernente in modo
esclusivo unita' da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal
fatto non derivil'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta
formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione e' disposta
soltanto adistanza degli interessati.
Art. 62.
Iscrizione di unita' da diporto destinate esclusivamente
alla navigazione nelle acque interne
1. I proprietari di imbarcazioni da
diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da
diporto in quantodestinate alla sola navigazione nelle acque interne,
devono provvedere all'iscrizione delle proprie unita' entro novanta
giornidalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal
fine,qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di
proprieta', puo' essere presentata una dichiarazione sostitutiva diatto
notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale a cio' autorizzato, comprensiva dell'attestazioneche l'unita'
ha navigato esclusivamente in acque interne.la2.
Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1
documentazione tecnica puo' essere
sostituita da un'attestazionedi idoneita' rilasciata da un organismo
notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del
decreto legislativo3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unita' sia stata
immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'areaeconomica
europea prima del 16 giugno 1998.
3. Le imbarcazioni da diporto di cui al
comma 1, gia' iscritte ecancellate dai registri delle imbarcazioni da
diporto, possono esserenuovamente iscritte presso lo stesso ufficio
sulla base della documentazione di proprieta' e tecnica agli atti del
predettoufficio. L'ufficio di iscrizione puo' disporre, a spesedell'interessato,
una visita di ricognizione dell'unita' da parte diun organismo
notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzatoai sensi del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
Art. 63.
Tariffe per prestazioni e servizi
1.
1. Alle procedure relative
all'attestazione di conformita' delle unita' da diporto e dei loro
componenti e a quelle finalizzate alladesignazione degli organismi
abilitati ad attestare la conformita',alla vigilanza sugli organismi
stessi, nonche' all'effettuazione deicontrolli sui prodotti, si
applicano le disposizioni dell'articolo 47della legge 6 febbraio 1996,
n. 52.
2. Per le
prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dalcomma 1, da
richiedere agli organi competenti, gli interessati sonotenuti al
pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabellaA contenuta
nell'allegato XVI, nonche' dei tributi speciali previstidalla tabella D
allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869,come sostituita
dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255.Conseguentemente le
tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella
3 allegata
alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si
applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizidiversi da quelli
riguardanti la nautica da diporto.
2.
3. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,gli importi dei diritti e dei
compensi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per lefamiglie di operai ed impiegati, media nazionale,
verificatasi neidue anni precedenti.
3.
4. Gli introiti derivanti
dai diritti e compensi previsti nellatabella A contenuta nell'allegato
XVI, affluiscono ad un appositocapitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio delloStato, per essere riassegnati, fino al
limite del venticinque percento, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, ad unfondo istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti
delle predetterisorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 64.
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche
1.
1. L'ammissione agli esami
per il conseguimento delle patentinautiche e' subordinata al pagamento
di un diritto commisurato alcosto sostenuto dall'amministrazione per la
gestione delle relativeprocedure.
2.
2. L'ammontare del predetto
diritto e' stabilito annualmente condecreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 65.
Regolamento di attuazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concertocon le amministrazioni interessate, adotta, ai
sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giornidalla
decretodata
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un
ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri disemplificazione
dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) modalita' di iscrizione nei registri
delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni
autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione
provvisoria delleimbarcazioni e delle navi da diporto;
b) procedure relative al trasferimento ad
altro ufficio dell'iscrizione di una unita' da diporto e formalita'
relative allacancellazione dai registri delle unita' da diporto;
c) disciplina relativa ai casi di perdita
di possesso delleunita' da diporto;
d) procedimento per il rinnovo della
licenza di navigazione delleimbarcazioni e delle navi da diporto e
disciplina del rilascio dellalicenza provvisoria alle navi da diporto;
e) disciplina del regime amministrativo
degli apparatiricetrasmittenti di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli
abilitativi per il comando, lacondotta e la direzione nautica delle
unita' da diporto, ivi compresal'introduzione di nuovi criteri in
materia di requisiti fisici per ilconseguimento della patente nautica,
in particolare per le personedisabili e l'uso obbligatorio di
dispositivi elettronici in grado diconsentire, in caso di caduta in
mare, oltre alla individuazionedella persona, la disattivazione del
pilota automatico e l'arrestodei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle
unita' da diporto, ivicomprese quelle impiegate in attivita' di noleggio
o come unita'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo;
h) individuazione, in base alle esigenze
del territorio su cuioperano e alla distanza dagli uffici marittimi
detentori dei registridi iscrizione, degli uffici provinciali del
Dipartimento per itrasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
autorizzati a tenerei registri di iscrizione delle imbarcazioni da
diporto;
i) normativa tecnica per i motori a doppia
alimentazione, abenzina ed a gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla procedura di
rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di
sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
2.m)
organizzazione dello sportello telematico del diportista.
Fino all'entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1 siapplicano le disposizioni regolamentari vigenti.
Art. 66.
Disposizioni abrogative
1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codicesono
abrogate le seguenti disposizioni:a) gli articoli 213, 214, 215, 216,
218, 1212 e 1291 del codicedella navigazione;
b) gli articoli 96, 97 e 98 del
regolamento per la navigazioneinterna, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica28 giugno 1949, n. 631;538
c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406,
407 e
del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione(navigazione marittima), approvato con decreto
del Presidente dellaRepubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio
1963, n. 82, e successivemodificazioni;
e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni,dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo65;
f) l'articolo 28 della legge 26 aprile
1986, n. 193;
g) gli articoli 5 e 10 della legge 5
maggio 1989, n. 171;
h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n.
378, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e
successive modificazioni;
i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del
decreto legislativo14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il
comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
535,convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
1.
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento dicui all'articolo 2, comma 3, della
legge 8 luglio 2003, n. 172, sonoabrogati i commi dall'1 al 7
dell'articolo 10 del decreto-legge21 ottobre 1996, n. 535, convertito,
con modificazioni, dalla legge23 dicembre 1996, n. 647.
2.
3. Dalla data di entrata in
vigore del presente codice e' soppressoil n. 4 dell'allegato 1 alla
legge 8 marzo 1999, n. 50.
Art. 67.
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo
osservare. Dato a Roma, addi' 18 luglio
2005
CIAMPI Berlusconi, Presidente del
Consigliodei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasportiLa Malfa, Ministro delle politichecomunitarie Fini, Ministro
degli affari esteriSiniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Storace, Ministro della saluteLandolfi, Ministro delle
comunicazioniBaccini, Ministro per la funzione pubblicaCastelli,
Ministro della giustiziaMoratti, Ministro dell'istruzione,dell'universita'
e della ricerca Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il
Guardasigilli: Castelli