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il nuovo Codice di Navigazione
04-01-15

il nuovo Codice di Navigazione

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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n.171

Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172.

(GU n. 202 del 31-8-2005- Suppl. Ordinario n.148)


 

Titolo VI

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI

Capo I (Art. 58. Art. 67)

 

Art. 58. Durata dei procedimenti

1.                 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diportodevono essere portati a termine entro venti giorni dalla data dipresentazione della documentazione prescritta.

2.                 2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento dirilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso diapparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per leposte e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora ilpredetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo diunita' da diporto.

 

Art. 59.
Arrivi e partenze delle unita' da diporto

 

1. Le unita' da diporto sono esenti dall'obbligo di presentazionedella nota di informazioni all'autorita' marittima all'arrivo in porto e del rilascio delle spedizioni prima della partenza dal portostesso.

Art. 60.
Denuncia di evento straordinario

 

1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto sisono verificati eventi straordinari relativi all'unita' da diporto oalle persone a bordo, il comandante dell'unita' da diporto deve farnedenuncia all'autorita' marittima o consolare entro tre giorni

 

dall'arrivo in porto con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1.                 2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumita' fisica di persone, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore.

2.                 3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, adinvestigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.

 

Art. 61.
Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali

 

1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unita' da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivil'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione e' disposta soltanto adistanza degli interessati.

Art. 62.
Iscrizione di unita' da diporto destinate esclusivamente
alla navigazione nelle acque interne

 

1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quantodestinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unita' entro novanta giornidalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine,qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprieta', puo' essere presentata una dichiarazione sostitutiva diatto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, comprensiva dell'attestazioneche l'unita' ha navigato esclusivamente in acque interne.la2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1

documentazione tecnica puo' essere sostituita da un'attestazionedi idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unita' sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'areaeconomica europea prima del 16 giugno 1998.

3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, gia' iscritte ecancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono esserenuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprieta' e tecnica agli atti del predettoufficio. L'ufficio di iscrizione puo' disporre, a spesedell'interessato, una visita di ricognizione dell'unita' da parte diun organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzatoai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

Art. 63.
Tariffe per prestazioni e servizi

 

1.                 1. Alle procedure relative all'attestazione di conformita' delle unita' da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alladesignazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita',alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione deicontrolli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

                        2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dalcomma 1, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sonotenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabellaA contenuta nell'allegato XVI, nonche' dei tributi speciali previstidalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869,come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255.Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella

 

 

                        3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizidiversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.

2.                 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,gli importi dei diritti e dei compensi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi neidue anni precedenti.

3.                 4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nellatabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un appositocapitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio delloStato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque percento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad unfondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predetterisorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Art. 64.
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche

 

1.                 1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patentinautiche e' subordinata al pagamento di un diritto commisurato alcosto sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relativeprocedure.

2.                 2. L'ammontare del predetto diritto e' stabilito annualmente condecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 65.
Regolamento di attuazione

 

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concertocon le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giornidalla

decretodata di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un

ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri disemplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:

a) modalita' di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delleimbarcazioni e delle navi da diporto;

b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unita' da diporto e formalita' relative allacancellazione dai registri delle unita' da diporto;

c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delleunita' da diporto;

d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delleimbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio dellalicenza provvisoria alle navi da diporto;

e) disciplina del regime amministrativo degli apparatiricetrasmittenti di bordo;

f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, lacondotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresal'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per ilconseguimento della patente nautica, in particolare per le personedisabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado diconsentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazionedella persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arrestodei motori;

 

g) sicurezza della navigazione e delle unita' da diporto, ivicomprese quelle impiegate in attivita' di noleggio o come unita'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cuioperano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registridi iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per itrasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenerei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;

i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, abenzina ed a gas di petrolio liquido;

l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;

2.m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.

Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 siapplicano le disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 66.
Disposizioni abrogative

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codicesono abrogate le seguenti disposizioni:a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codicedella navigazione;

b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazioneinterna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica28 giugno 1949, n. 631;538 c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e

del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione(navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successivemodificazioni;

e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo65;

f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;

g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;

h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;

i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

1.                 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento dicui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sonoabrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge23 dicembre 1996, n. 647.

2.                 3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice e' soppressoil n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.

 

Art. 67.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

 

osservare. Dato a Roma, addi' 18 luglio 2005

CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consigliodei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasportiLa Malfa, Ministro delle politichecomunitarie Fini, Ministro degli affari esteriSiniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Storace, Ministro della saluteLandolfi, Ministro delle comunicazioniBaccini, Ministro per la funzione pubblicaCastelli, Ministro della giustiziaMoratti, Ministro dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca Scajola, Ministro delle attivita' produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli


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