Art. 53.
Violazioni commesse con unita' da diporto
1.
1. Chiunque assume o ritiene
il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da
diporto senza avere conseguito laprescritta abilitazione e' soggetto
alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da
duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa
sanzione si applica a chiassume o ritiene il comando o la condotta
ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto senza la prescritta
abilitazione perche'revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti;
la sanzione e'raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da
diporto.
2.
2. Chiunque assume o ritiene
il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da
diporto con una abilitazionescaduta, ovvero che non sia in regola con
quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione, e' soggetto
alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da duecentosette
euro a milletrentatre euro.
3.
3. Salvo che il fatto
costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi
nell'utilizzo di un'unita' da diporto nonosserva una disposizione di
legge o di regolamento o un provvedimentolegalmente emanato dall'autorita'
competente in materia di uso deldemanio marittimo, del mare territoriale
e delle acque interne, ivicompresi i porti, ovvero non osserva una
disposizione di legge o diregolamento in materia di sicurezza della
navigazione e' soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto e'
commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta
alla meta'.
4.
4. Chiunque, al di fuori dei
casi previsti dai commi 1, 2 e 3, nonosserva una disposizione del
presente decreto o un provvedimentoemanato dall'autorita' competente in
base al presente decreto e'soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma dacinquanta euro a cinquecento euro.
5. In caso
di violazione di disposizioni in materia di navigazioneche prevedono
sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di
locazione
finanziaria e' obbligato in solido con l'autore delle violazioni al
pagamento della somma da questi dovuta, se non provache la navigazione
e' avvenuta contro la sua volonta'.
2.
6. Per le violazioni di cui
al comma 1 si applica la sanzioneaccessoria della sospensione della
licenza di navigazione per trentagiorni. Il periodo di sospensione e
riportato sulla licenza di navigazione.
Art. 54.
Abusivo utilizzo dell'autorizzazione
alla navigazione temporanea
1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla
navigazione temporaneaper navigare fuori dei casi previsti dall'articolo
31, comma 1, e'soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma daeuro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.
Art. 55.
Esercizio abusivo delle attivita' di locazione, noleggio,
appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento
della navigazione da diporto
1.
1. Chiunque esercita le
attivita' di locazione, noleggio, appoggioper le immersioni subacquee ed
insegnamento della navigazione dadiporto senza l'osservanza delle
formalita' di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni
da diporto per attivita'diverse da quelle a cui sono adibite, e'
soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro
duemilasessantaseia euro ottomiladuecentosessantatre.
2.
2. Alla stessa sanzione e'
soggetto chiunque non presenta ladichiarazione di cui all'articolo 2,
comma 3.
Art. 56.
Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione
di unita' da diporto
1.
1. Il costruttore, il suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile
dell'immissione in commercio, che pongono in commercio o in servizio
prodotti di cui all'articolo 4,comma 1, non conformi alle disposizioni
del titolo I, capo II o dicui sia stata accertata la pericolosita' ai
sensi dell'articolo 12,sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una sommada euro ventimilaseicentocinquantotto a euro
centoventitremilanovecentoquarantanove.
2.
2. Il costruttore o il suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile
dell'immissione in commercio, che nonottemperino agli ordini delle
amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
venticinquemilaottocentoventidue aeuro
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette.
3.
3. Salvo che il fatto non
costituisca reato, chiunque appongaindebitamente la marcatura CE in
violazione delle disposizionidell'articolo 8, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
ventimilaseicentocinquantotto a
eurocentoventitremilanovecentoquarantanove.
4.
4. Chiunque venda prodotti
di cui all'articolo 4, comma 1, nonconformi alle disposizioni dettate
dal titolo I, capo II, o di cuisia stata accertata la pericolosita' ai
sensi dell'articolo 12, e'punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma daeuro ventimilaseicentocinquantotto a euro
centoventitremilanovecentoquarantanove.
5.
Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni
dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata
accertata
la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12, e' punito conla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove
euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.
2.
6. Chiunque violi gli
obblighi di conservazione e di esibizionedella documentazione di cui
all'articolo 11 e' punito con la sanzioneamministrativa del pagamento di
una somma da duemilacinquecentottantadue euro a
quindicimilaquattrocentonovantatreeuro. Le amministrazioni vigilanti di
cui all'articolo 11 possonodisporre il temporaneo divieto di
commercializzazione dei prodotti dicui all'articolo 4, comma 1, fino
alla produzione della documentazione.
Art. 57.
Rapporto delle violazioni
1.
1. Per gli illeciti
amministrativi di cui al presente codice inmateria di navigazione
marittima, le autorita' competenti a ricevereil rapporto previsto
dall'articolo 17, comma 1, della legge24 novembre 1981, n. 68, sono le
Capitanerie di porto.
2.
2. Ove si tratti di illeciti
amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unita' da
diporto, l'autorita' competente emette l'ordinanza di cui all'articolo
18 della legge24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle
amministrazionivigilanti di cui all'articolo 11, che possono disporre
indaginisupplementari.