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il nuovo Codice di Navigazione
04-01-15

il nuovo Codice di Navigazione

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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n.171

Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172.
(GU n. 202 del 31-8-2005- Suppl. Ordinario n.148)


Titolo V

 NORME SANZIONATORIE -  ILLECITI AMMINISTRATIVI

Capo I (Art. 53. - Art. 57.)

 

Art. 53.
Violazioni commesse con unita' da diporto
 

1.                 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto senza avere conseguito laprescritta abilitazione e' soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chiassume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto senza la prescritta abilitazione perche'revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e'raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2.                 2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto con una abilitazionescaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione, e' soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.

3.                 3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unita' da diporto nonosserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimentolegalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso deldemanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivicompresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o diregolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.

4.                 4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, nonosserva una disposizione del presente decreto o un provvedimentoemanato dall'autorita' competente in base al presente decreto e'soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dacinquanta euro a cinquecento euro.

                        5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazioneche prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di

 

                        locazione finanziaria e' obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non provache la navigazione e' avvenuta contro la sua volonta'.

2.                 6. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzioneaccessoria della sospensione della licenza di navigazione per trentagiorni. Il periodo di sospensione e riportato sulla licenza di navigazione.

 

Art. 54.
Abusivo utilizzo dell'autorizzazione
alla navigazione temporanea

 

1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporaneaper navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, e'soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma daeuro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.

Art. 55.
Esercizio abusivo delle attivita' di locazione, noleggio,
appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento
della navigazione da diporto

 

1.                 1. Chiunque esercita le attivita' di locazione, noleggio, appoggioper le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione dadiporto senza l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attivita'diverse da quelle a cui sono adibite, e' soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantaseia euro ottomiladuecentosessantatre.

2.                 2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque non presenta ladichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.

 

Art. 56.
Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione
di unita' da diporto

 

1.                 1. Il costruttore, il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che pongono in commercio o in servizio prodotti di cui all'articolo 4,comma 1, non conformi alle disposizioni del titolo I, capo II o dicui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12,sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una sommada euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.

2.                 2. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che nonottemperino agli ordini delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemilaottocentoventidue aeuro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette.

3.                 3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque appongaindebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizionidell'articolo 8, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a eurocentoventitremilanovecentoquarantanove.

4.                 4. Chiunque venda prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, nonconformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cuisia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12, e'punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma daeuro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.

                        5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata

 

                        accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12, e' punito conla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.

2.                 6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizionedella documentazione di cui all'articolo 11 e' punito con la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatreeuro. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11 possonodisporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti dicui all'articolo 4, comma 1, fino alla produzione della documentazione.

 

Art. 57.
Rapporto delle violazioni

 

1.                 1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice inmateria di navigazione marittima, le autorita' competenti a ricevereil rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge24 novembre 1981, n. 68, sono le Capitanerie di porto.

2.                 2. Ove si tratti di illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unita' da diporto, l'autorita' competente emette l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle amministrazionivigilanti di cui all'articolo 11, che possono disporre indaginisupplementari.