DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n.171
Codice della nautica
da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172.
(GU n. 202 del 31-8-2005- Suppl. Ordinario n.148)
Titolo III
DISPOSIZIONI
SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITA' DA
DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE
Capo
III - Mediatore per le unitą da diporto ( Art. 50 - 51)
Art. 50. Ruoli dei mediatori per le
unita' da diporto
1. Le regioni disciplinano i requisiti e
le modalita' di iscrizionenel ruolo dei mediatori per le unita' da
diporto, la formazione econservazione del ruolo, le cause di
cancellazione e le norme disciplinari.
Art. 51.
Abilitazione all'esercizio della
professione di mediatore
1. L'iscrizione nel ruolo dei mediatori
per le unita' da diporto
abilita all'esercizio della professione in
tutto il territorio dellaRepubblica; non e' ammessa l'iscrizione in piu'
di un ruolo. L'iscritto non puo' delegare le funzioni relative
all'esercizio dellaprofessione, se non ad altro mediatore iscritto.
|