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il nuovo Codice di Navigazione
04-01-15

il nuovo Codice di Navigazione

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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n.171

Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172.
(GU n. 202 del 31-8-2005- Suppl. Ordinario n.148)


 Titolo III
 
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITA' DA
DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE

 Capo II Noleggio ( Art. 47 - 49)

 

 Art. 47. Noleggio di unita' da diporto

1.                 1. Il noleggio di unita' da diporto e' il contratto con cui unadelle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a metterea disposizione dell'altra l'unita' da diporto per un determinatoperiodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acqueinterne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizionistabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

2.                 2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni edelle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' edeve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

 

Art. 48.
Obblighi del noleggiante

 

1. Il noleggiante e' obbligato a mettere a disposizione l'unita' dadiporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiataconvenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munitadei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui allalegge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa infavore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i dannisubiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, inconformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilita' civile.

Art. 49.
Obblighi del noleggiatore

 

1. Nel noleggio di unita' da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile,all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per ladurata del contratto.