Art. 47. Noleggio di unita' da
diporto
1.
1. Il noleggio di unita' da
diporto e' il contratto con cui unadelle parti, in corrispettivo del
nolo pattuito, si obbliga a metterea disposizione dell'altra l'unita' da
diporto per un determinatoperiodo da trascorrere a scopo ricreativo in
zone marine o acqueinterne di sua scelta, da fermo o in navigazione,
alle condizionistabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella
disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche
l'equipaggio.
2.
2. Il contratto di noleggio
o di subnoleggio delle imbarcazioni edelle navi da diporto e' redatto
per iscritto a pena di nullita' edeve essere tenuto a bordo in originale
o copia conforme.
Art. 48.
Obblighi del noleggiante
1. Il noleggiante e' obbligato a mettere a
disposizione l'unita' dadiporto in perfetta efficienza, armata ed
equipaggiataconvenientemente, completa di tutte le dotazioni di
sicurezza, munitadei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione
di cui allalegge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni,
estesa infavore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i
dannisubiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio,
inconformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti per la
responsabilita' civile.
Art. 49.
Obblighi del noleggiatore
1. Nel noleggio di unita' da diporto,
salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al
combustibile,all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento
dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per ladurata
del contratto.