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 D.M. 28 dicembre 2007

il nuovo Codice di Navigazione
04-01-15

il nuovo Codice di Navigazione

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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n.171

Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172.
(GU n. 202 del 31-8-2005- Suppl. Ordinario n.148)


 Titolo III
 
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITA' DA
DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE

 Capo I Locazione di unitą da diporto (Art. 42. -  Art. 46.)

 

Art. 42.

Locazione e forma del contratto

1.                 1. La locazione di unita' da diporto e' il contratto con il qualeuna delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimentodell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato.

2.                 2. Con l'unita' da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilita' ed i rischi.

3.                 3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' ed e' tenuto abordo in originale o copia conforme.

4.                 4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessionee' regolata dal comma 3.

 

Art. 43.
Scadenza del contratto

 

1.                 1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intenderinnovato ancorche', spirato il termine stabilito, il conduttoreconservi la detenzione dell'unita' da diporto.

2.                 2. Salvo diversa volonta' delle parti, nel caso di ritardo nellariconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente ladecima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogoa liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempoeccedente la durata del contratto, e' dovuto un corrispettivo inmisura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

 

Art. 44. Prescrizione

1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivonocol decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dallariconsegna dell'unita'.

Art. 45.
Obblighi del locatore

 

1. Il locatore e' tenuto a consegnare l'unita' da diporto, con lerelative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte ledotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

 

Art. 46.

Obblighi del conduttore

1. Il conduttore e' tenuto ad usare l'unita' da diporto secondo lecaratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e inconformita' alle finalita' di diporto.