Art. 42.
Locazione e forma del contratto
1.
1. La locazione di unita' da
diporto e' il contratto con il qualeuna delle parti si obbliga verso
corrispettivo a cedere il godimentodell'unita' da diporto per un periodo
di tempo determinato.
2.
2. Con l'unita' da diporto
locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la
responsabilita' ed i rischi.
3.
3. Il contratto di locazione
delle imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per iscritto a
pena di nullita' ed e' tenuto abordo in originale o copia conforme.
4.
4. La forma del contratto di
sublocazione o di quello di cessionee' regolata dal comma 3.
Art. 43.
Scadenza del contratto
1.
1. Salvo espresso consenso
del locatore, il contratto non s'intenderinnovato ancorche', spirato il
termine stabilito, il conduttoreconservi la detenzione dell'unita' da
diporto.
2.
2. Salvo diversa volonta'
delle parti, nel caso di ritardo nellariconsegna per fatto del
conduttore per un periodo non eccedente ladecima parte della durata del
contratto di locazione, non si fa luogoa liquidazione di danni ma al
locatore, per il periodo di tempoeccedente la durata del contratto, e'
dovuto un corrispettivo inmisura doppia di quella stabilita nel
contratto stesso.
Art. 44. Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di
locazione si prescrivonocol decorso di un anno. Il termine decorre dalla
scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43,
dallariconsegna dell'unita'.
Art. 45.
Obblighi del locatore
1. Il locatore e' tenuto a consegnare
l'unita' da diporto, con lerelative pertinenze, in perfetta efficienza,
completa di tutte ledotazioni di sicurezza, munita dei documenti
necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla
legge24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
Art. 46.
Obblighi del conduttore
1. Il conduttore e' tenuto ad usare
l'unita' da diporto secondo lecaratteristiche tecniche risultanti dalla
licenza di navigazione e inconformita' alle finalita' di diporto.