1.
1. La responsabilita' civile
verso i terzi derivante dalla circolazione delle unita' da diporto, come
definite dall'articolo 3,e' regolata dall'articolo 2054 del codice
civile e si applica laprescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma
2, dello stessocodice.
2.
2. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 2054, comma 3, delcodice civile il locatario dell'unita'
da diporto e' responsabile insolido con il proprietario e, in caso di
locazione finanziaria,l'utilizzatore dell'unita' da diporto e'
responsabile in solido conil conducente in vece del proprietario.
Art. 41.
Assicurazione obbligatoria
1. Le
disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni si applicano alle unita' da diporto come
definite
dall'articolo 3, con esclusione delle unita' a remi e a velanon dotate
di motore ausiliario.
2. Le disposizioni della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano
ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita'
sulla quale vengonoapplicati.
3. L'articolo 6 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, si applicaanche ai motori muniti di
certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso
all'estero, che siano impiegati nelleacque territoriali nazionali.