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il nuovo Codice di Navigazione
04-01-15

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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n.171

Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172.
(GU n. 202 del 31-8-2005- Suppl. Ordinario n.148)


 Titolo II
 REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO

 Capo V - Responsabilitą derivante dalla circolazione delle unitą da diporto (art. 40 - 41)

 

1.                 1. La responsabilita' civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unita' da diporto, come definite dall'articolo 3,e' regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica laprescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stessocodice.

2.                 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, delcodice civile il locatario dell'unita' da diporto e' responsabile insolido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria,l'utilizzatore dell'unita' da diporto e' responsabile in solido conil conducente in vece del proprietario.

 

Art. 41.

Assicurazione obbligatoria

                 1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano alle unita' da diporto come  definite dall'articolo 3, con esclusione delle unita' a remi e a velanon dotate di motore ausiliario.

               2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' sulla quale vengonoapplicati.

              3. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicaanche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelleacque territoriali nazionali.