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il nuovo Codice di Navigazione
04-01-15

il nuovo Codice di Navigazione

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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n.171

Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172.
(GU n. 202 del 31-8-2005- Suppl. Ordinario n.148)


 

 Titolo II
 REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO

 Capo IV - Obbligo di patente (art. 39)

Art. 39. Patente nautica

1. La patente nautica per unita' da diporto di lunghezza nonsuperiore a ventiquattro metri e' obbligatoria nei seguenti casi, inrelazione alla navigazione effettivamente svolta:

a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o,comunque, su moto d'acqua;

b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazionenelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordodell'unita' sia installato un motore avente una cilindrata superiorea 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a

 

carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, oa 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8cv.

1.                 2. Chi assume il comando di una unita' da diporto di lunghezzasuperiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso dellapatente per nave da diporto.

2.                 3. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto dilunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entrosei miglia dalla costa e a bordo delle quali e' installato un motoredi potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1,lettera b), e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senzaobbligo di patente:

 

a) aver compiuto diciotto anni di eta', per le imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di eta', per i natanti a vela

 

con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonche' perle unita' a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.

1.                 4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui al comma 3, per lapartecipazione all'attivita' di istruzione svolta dalle scuole di' avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali edalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a condizione che le attivita' stesse si svolgano sotto laresponsabilita' delle scuole ed i partecipanti siano copertidall'assicurazione per responsabilita' civile per i danni causatialle persone imbarcate ed a terzi.

2.                 5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n.1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alleunita' da diporto.

3.                 6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie edabilita al comando o alla direzione nautica delle unita' da diportoindicate per le rispettive categorie:

 

a) Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da

diporto;b) Categoria B: comando di navi da diporto;c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.