Art. 39. Patente nautica
1. La patente nautica per unita' da
diporto di lunghezza nonsuperiore a ventiquattro metri e' obbligatoria
nei seguenti casi, inrelazione alla navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia
dalla costa o,comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne
e per la navigazionenelle acque marittime entro sei miglia dalla costa,
quando a bordodell'unita' sia installato un motore avente una cilindrata
superiorea 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a
carburazione a quattro tempi fuori bordo o
se a iniezione diretta, oa 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi
entro bordo, o a 2.000cc se a ciclo diesel, comunque con potenza
superiore a 30 kw o a 40,8cv.
1.
2. Chi assume il comando di
una unita' da diporto di lunghezzasuperiore ai ventiquattro metri, deve
essere in possesso dellapatente per nave da diporto.
2.
3. Per il comando e la
condotta delle unita' da diporto dilunghezza pari o inferiore a
ventiquattro metri, che navigano entrosei miglia dalla costa e a bordo
delle quali e' installato un motoredi potenza e cilindrata inferiori a
quelle indicate al comma 1,lettera b), e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti, senzaobbligo di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di eta',
per le imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di eta', per i natanti a vela
con superficie velica, superiore a quattro
metri quadrati nonche' perle unita' a remi che navigano oltre un miglio
dalla costa.
1.
4. Si prescinde dai
requisiti di eta' di cui al comma 3, per lapartecipazione all'attivita'
di istruzione svolta dalle scuole di' avviamento agli sport nautici
gestite dalle federazioni nazionali edalla Lega navale italiana, ai
relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a condizione che le
attivita' stesse si svolgano sotto laresponsabilita' delle scuole ed i
partecipanti siano copertidall'assicurazione per responsabilita' civile
per i danni causatialle persone imbarcate ed a terzi.
2.
5. I motoscafi ad uso
privato di cui al regio decreto-legge9 maggio 1932, n. 813, convertito
dalla legge 20 dicembre 1932, n.1884, sono equiparati, ai fini
dell'abilitazione al comando, alleunita' da diporto.
3.
6. La patente nautica si
distingue nelle seguenti categorie edabilita al comando o alla direzione
nautica delle unita' da diportoindicate per le rispettive categorie:
a) Categoria A: comando e condotta di
natanti e imbarcazioni da
diporto;b) Categoria B: comando di navi da
diporto;c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da
diporto.