Art. 34. Numero massimo delle
persone trasportabilisulle unita' da diporto
1.
1. Per le navi e le
imbarcazioni da diporto, l'autorita' cherilascia la licenza di
navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone
trasportabili sulla base dei dati riportatinella documentazione tecnica
presentata.
2.
2. In caso di imbarcazioni
da diporto aventi piu' categorie diprogettazione il numero massimo delle
persone trasportabili e' quelloprevisto dal costruttore per la categoria
di progettazionecorrispondente alla specie di navigazione effettuata.
3.
3. Per i natanti da diporto
il numero massimo delle personetrasportabili e' documentato come segue:
a) per le unita' munite di marcatura CE,
dalla targhetta delcostruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai
punti 2.2 e 2.5dell'allegato II;
b) per le unita' non munite di marcatura
CE:1) se omologate, da copia del certificato di omologazione edalla
dichiarazione di conformita' del costruttore;2) se non omologate, ai
sensi del regolamento di cui all'articolo 65.
Art. 35.
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
delle unita' da diporto
1. E' responsabilita' del comandante o del
conduttore dell'unita'da diporto verificare prima della partenza la
presenza a bordo dipersonale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggionecessario
per affrontare la navigazione che intende intraprendere,anche in
relazione alle condizioni meteo-marine previste e alladistanza da porti
sicuri.
Art. 36.
1. Servizi di
bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
A giudizio del comandante o del conduttore
i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti
anche dalle persone imbarcate in qualita' di ospiti, purche' abbiano
compiuto ilsedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta, camera e
cucina eil diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.
1.
2. I servizi di bordo delle
navi da diporto sono svolti dalpersonale iscritto nelle matricole della
gente di mare e della navigazione interna.
2.
3. I servizi complementari
di bordo, di camera e di cucina possonoessere svolti dalle persone
imbarcate sulle navi da diporto inqualita' di ospiti, purche' abbiano
compiuto il sedicesimo anno dieta'.
3.
4. Al personale appartenente
alla gente di mare ed a quello dellanavigazione interna che presti
servizio a bordo di imbarcazioni o dinavi da diporto avvalendosi della
patente nautica, non e' riconosciuta la navigazione compiuta solo agli
effetti professionaliprevisti dal codice della navigazione e dai
relativi regolamenti diesecuzione.
Art. 37.
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi
da diporto adibite a noleggio
1. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti,di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali,adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigoredel presente decreto legislativo, sono stabiliti i
titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di
bordo diimbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attivita' di
noleggio.
Art. 38.
Ruolino di equipaggio
1. Qualora si intenda imbarcare sulle
unita' da diporto, qualimembri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle
matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere
preventivamente richiesto dal proprietario all'autorita'
competenteapposito documento, redatto in conformita' al modello
approvato condecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
ai finidell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato
eper gli altri dati indicati nello stesso documento.