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il nuovo Codice di Navigazione
04-01-15

il nuovo Codice di Navigazione

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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n.171

Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172.

(GU n. 202 del 31-8-2005- Suppl. Ordinario n.148)


 Titolo II
 REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO

 Capo III - Persone trasportabili ed equipaggio (art. 34 - 38)

 

Art. 34. Numero massimo delle persone trasportabilisulle unita' da diporto

1.                 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorita' cherilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportatinella documentazione tecnica presentata.

2.                 2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi piu' categorie diprogettazione il numero massimo delle persone trasportabili e' quelloprevisto dal costruttore per la categoria di progettazionecorrispondente alla specie di navigazione effettuata.

3.                 3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle personetrasportabili e' documentato come segue:

 

a) per le unita' munite di marcatura CE, dalla targhetta delcostruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5dell'allegato II;

b) per le unita' non munite di marcatura CE:1) se omologate, da copia del certificato di omologazione edalla dichiarazione di conformita' del costruttore;2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.

Art. 35.
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
delle unita' da diporto

 

1. E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita'da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo dipersonale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggionecessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere,anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alladistanza da porti sicuri.

 

Art. 36.

1. Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto

A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto ilsedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta, camera e cucina eil diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.

1.                 2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dalpersonale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

2.                 3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possonoessere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto inqualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno dieta'.

3.                 4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello dellanavigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o dinavi da diporto avvalendosi della patente nautica, non e' riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionaliprevisti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti diesecuzione.

 

Art. 37.
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi
da diporto adibite a noleggio

 

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo diimbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attivita' di noleggio.

Art. 38.
Ruolino di equipaggio

 

1. Qualora si intenda imbarcare sulle unita' da diporto, qualimembri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario all'autorita' competenteapposito documento, redatto in conformita' al modello approvato condecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai finidell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato eper gli altri dati indicati nello stesso documento.