1. I
documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciatidall'ufficio
che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la
licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelleacque interne
e in quelle marittime senza alcun limite;b) il certificato di sicurezza,
che attesta lo stato di navigabilita'.
2. I documenti di
navigazione per le imbarcazioni da diporto,rilasciati dall'ufficio che
detiene il relativo registro all'attodell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione che abilita
al tipo di navigazioneconsentito dalle caratteristiche di costruzione
dell'unita', indicatenella dichiarazione di conformita', rilasciata dal
costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione
europea,ovvero da attestazione di idoneita' rilasciata da un
organismonotificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
b) il certificato di sicurezza, che
attesta lo stato di navigabilita'.
3. Le imbarcazioni da diporto possono
essere abilitate ai seguentitipi di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque
marittime ed interne;
2) fino a
sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senzaalcun limite nelle
acque interne;b) imbarcazioni con marcatura CE:1) senza alcun limite,
per la categoria di progettazione A dicui all'allegato II;
2) con vento fino a forza 8 e onde di
altezza significativafino a quattro metri, mare agitato, per la
categoria di progettazioneB di cui all'allegato II;
3) con vento fino a forza 6 e onde di
altezza significativafino a due metri, mare molto mosso, per la
categoria di progettazioneC di cui all'allegato II;
4) per la navigazione in acque protette,
con vento fino a forza4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3
metri, per lacategoria di progettazione D di cui all'allegato II.
Art. 23.
Licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione per le unita'
da diporto e' redatta sumodulo conforme al modello approvato con decreto
del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti.
2.
Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche
principali dello scafo edell'apparato motore, il nome del proprietario,
il nome dell'unita'se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di
navigazioneautorizzata, nonche' la stazza per le navi da diporto. Sono
annotatiil numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali
atticostitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli
altridiritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', nonche'
l'eventuale uso commerciale dell'unita' stessa.
3. La licenza di navigazione
e gli altri documenti prescritti sonomantenuti a bordo in originale o in
copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
4. La denuncia di furto o di
smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un
documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa,
costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti
nazionali per la durata ditrenta giorni, a condizione che il certificato
di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'.
5. Per lo svolgimento delle
procedure amministrative, i documentidi bordo possono essere inviati al
competente ufficio su supportoinformatico o per via telematica.
6. Le navi da diporto per le
quali il procedimento di iscrizionenon sia ancora concluso possono
essere abilitate alla navigazione dairispettivi uffici di iscrizione con
licenza provvisoria la cui validita' non puo' essere superiore a sei
mesi.
Art. 24.
Rinnovo della licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione
e' rinnovata in caso di cambio delnumero e della sigla dell'ufficio di
iscrizione ovvero di modifichedel tipo e delle caratteristiche
principali dello scafo e dell'apparato motore e del tipo di navigazione
autorizzata.
2. La ricevuta dell'avvenuta
presentazione dei documenti necessariper il rinnovo sostituisce la
licenza di navigazione per la duratamassima di venti giorni.
Art. 25.
Bandiera nazionale e sigle di individuazione
1. Le imbarcazioni e le navi
da diporto iscritte nei registriespongono la bandiera nazionale e sono
contraddistinte dalla sigladell'ufficio presso cui sono iscritte e dal
numero di iscrizione. Dopo il numero di iscrizione e' apposta la lettera
D nel caso diimbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di
navi da diporto.
2. Le caratteristiche delle
sigle di individuazione delle unita' dadiporto sono stabilite con
decreto del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti.
3. Il proprietario ha facolta' di
contraddistinguere l'imbarcazioneo la nave da diporto anche con un nome
che deve essere differente daogni altro gia' registrato nel medesimo
ufficio di iscrizione.
4. Il proprietario che trasferisca o venda
all'estero l'unita' dadiporto e' tenuto a chiedere preventivamente il
nulla osta alla dismissione della bandiera.
Art. 26.
Certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza per le navi
e per le imbarcazioni dadiportoattesta
lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la
convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del
Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 27.
Natanti da diporto
1.
1. I natanti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), sonoesclusi dall'obbligo
dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di
navigazione di cui all'articolo 23e del certificato di sicurezza di cui
all'articolo 26.
2.
2. I natanti da diporto, a
richiesta, possono essere iscritti neiregistri delle imbarcazioni da
diporto ed in tale caso ne assumono ilregime giuridico.
3. I natanti senza marcatura CE possono
navigare:a) entro sei miglia dalla costa;b) entro dodici miglia dalla
costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se
riconosciuti idonei per talenavigazione da un organismo tecnico
notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del
decreto legislativo3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la
navigazione deveessere tenuta a bordo copia del certificato di
omologazione conrelativa dichiarazione di conformita' ovvero
l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti
denominati jole,pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e
natanti a velacon superficie velica non superiore a 4 metri quadrati,
nonche' gliacquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
1.
4. I natanti provvisti di
marcatura CE possono navigare nei limitistabiliti dalla categoria di
progettazione di appartenenza di cuiall'allegato II.
2.
5. La navigazione e le
modalita' di utilizzo dei natanti di cui alcomma 3, lettera c), sono
disciplinate dalla competente autorita'marittima e della navigazione
interna.
3.
6. L'utilizzazione dei
natanti da diporto ai fini di locazione o dinoleggio per finalita'
ricreative o per usi turistici di caratterelocale, nonche' di appoggio
alle immersioni subacquee a scoposportivo o ricreativo e' disciplinata,
anche per le modalita' dellaloro condotta, con ordinanza della
competente autorita' marittima odella navigazione interna, d'intesa con
gli enti locali.
Art. 28.
Potenza dei motori
1.
1. Per potenza del motore si
intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma
armonizzata EN/ISO 8665.
2.
2. Per ogni singolo motore
il costruttore, ovvero il suo legalerappresentante o rivenditore
autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di
potenza su modulo conforme almodello approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3.
3. La dichiarazione di
potenza del motore fa parte dei documenti dibordo.
Art. 29.
Apparati ricetrasmittenti di bordo
1.
1. Su tutte le unita' da
diporto con scafo di lunghezza superioreai ventiquattro metri e' fatto
obbligo di installare un impiantoricetrasmittente in radiotelefonia, ad
onde ettometriche, secondo lenorme stabilite dall'autorita' competente.
1.
2. A tutte le unita' da
diporto con scafo di lunghezza pari oinferiore a ventiquattro metri, che
navigano a distanza superiorealle sei miglia dalla costa, e' fatto
obbligo di essere dotate almenodi un apparato ricetrasmittente ad onde
metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita'
competente.
2.
3. Tutti gli apparati
ricetrasmittenti a bordo delle unita' da diporto, conformi alla
normativa vigente, sono esonerati dal collaudoe dalle ispezioni
ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per lestazioni radioelettriche
per mezzo delle quali e' effettuato il servizio di corrispondenza
pubblica. Il costruttore, o un suo legalerappresentante, rilascia una
dichiarazione attestante la conformita' dell'apparato alla normativa
vigente ovvero, se trattasi di unita'proveniente da uno Stato non
comunitario, alle norme di uno degliStati membri dell'Unione europea o
dello spazio economico europeo.Gli apparati sprovvisti della
certificazione di conformita' sono soggetti al collaudo da parte dell'autorita'
competente.
3.
4. L'istanza per il rilascio
della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita'
competente ecorredata della dichiarazione di conformita', e'
presentataall'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo
internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorita' competente della
documentazione per il rilascio della
licenza definitiva di esercizio.
1.
5. La licenza provvisoria di
esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la
licenza e' riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed e'
sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
2.
6. La domanda per il
rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico
installato a bordo dei natanti,corredata della dichiarazione di
conformita', e' presentataall'ispettorato territoriale del Ministero
delle comunicazioni aventegiurisdizione sul luogo in cui il richiedente
ha la propriaresidenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un
indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentementedall'unita'
su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entroquarantacinque
giorni, la licenza di esercizio.
3.
7. Gli apparati
ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' dadiporto che non
effettuano traffico di corrispondenza pubblica nonsono soggetti
all'obbligo di affidamento della gestione ad una societa' concessionaria
e di corresponsione del relativo canone.
4.
8. I contratti per
l'esercizio di apparati radioelettrici stipulaticon le societa'
concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini
stabiliti. Copia della disdetta e' inviata all'autorita' competente,
unitamente ad una dichiarazione sostitutivadi atto di notorieta'
attestante l'assunzione di responsabilita'della funzionalita'
dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini
di emergenza e per la sicurezza dellanavigazione.
5.
9. La licenza di esercizio,
rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validita' anche per
l'impiego dell'apparato aifini della sicurezza della navigazione.
6.
10. Il Ministero delle
comunicazioni, di concerto con il Ministerodelle infrastrutture e dei
trasporti, puo' disporre, quando ioritenga opportuno o su richiesta
degli organi dell'amministrazione,ispezioni e controlli presso i
costruttori, gli importatori, idistributori e gli utenti.
7.
11. Per le imbarcazioni e le
navi da diporto in navigazione oltrele dodici miglia dalla costa e'
altresi' obbligatoria l'installazionea bordo di un apparato elettronico
per la rilevazione satellitaredella posizione.
Art. 30.
Manifestazioni sportive
1.
1. In occasione di
manifestazioni sportive, preventivamentecomunicate alle autorita'
competenti, organizzate dalle federazionisportive nazionali e
internazionali o da organizzazioni da essericonosciute, le imbarcazioni
da diporto, anche se non iscritte neiregistri di cui all'articolo 15, ed
i natanti ammessi a parteciparvipossono navigare senza alcun limite di
distanza dalla costa.
2.
2. Le stesse deroghe sono
estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante
gli allenamenti ad eccezione deinatanti di cui al comma 3, lettera c),
dell'articolo 27, per i qualie' necessaria apposita autorizzazione
rilasciata dall'autorita' marittima, nonche' alle imbarcazioni e ai
natanti che partecipano amanifestazioni organizzate dalla Federazione
italiana vela e dalla Lega navale italiana.
3.
3. Nel corso degli
allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di
appartenenza, con validita' non superiore al trimestre, vistata dall'autorita'
competente nel cuiambito territoriale si trovi la sede del circolo, da
cui risulti chel'unita' e' destinata ad attivita' agonistica e che si
trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4.
4. Nelle manifestazioni
sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i
regolamenti per l'organizzazionedell'attivita' sportiva delle
federazioni di cui al comma 1.
Art. 31.
Navigazione temporanea
1. Per navigazione temporanea si intende
quella effettuata alla
scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi o
dei motori;
b) presentare imbarcazioni o navi da
diporto al pubblico o aisingoli interessati all'acquisto;
c) trasferire imbarcazioni o navi da
diporto da un luogoall'altro anche per la partecipazione a saloni
nautici internazionali.
1.
2. Il capo del circondario
marittimo o il capo dell'ufficioprovinciale del Dipartimento per i
trasporti terrestri e per isistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da
diporto, il capo del compartimentomarittimo, nella cui giurisdizione
l'impresa ha sede principale osecondaria, rilasciano ai cantieri navali,
ai costruttori di motorimarini e alle aziende di vendita le
autorizzazioni alla navigazionetemporanea per le unita' da diporto, non
abilitate e non munite deiprescritti documenti ovvero abilitate e
provviste di documenti dibordo ed a loro affidate in conto vendita o per
riparazioni edassistenza.
2.
3. La navigazione temporanea
e' effettuata sotto la responsabilita'del titolare dell'autorizzazione.
3.
4. L'atto di autorizzazione
vale come documento di bordo ed abilitaalla navigazione nei limiti
consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unita' da diporto.
4.
5. L'unita' da diporto che
fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da
persona che abbia un contratto dilavoro con il soggetto intestatario
dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di
quella unita'.
5.
6. Le unita' che effettuano
la navigazione temporanea debbonoessere munite delle dotazioni di
sicurezza necessarie per il tipo dinavigazione effettuata e per
garantire la sicurezza delle personepresenti a bordo, sotto la
responsabilita' del soggetto intestatariodell'autorizzazione.
Art. 32.
Autorizzazione alla navigazione temporanea
1.
L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata previa
presentazione dei seguenti documenti:a) copia della polizza di
assicurazione per la responsabilita'civile nei confronti di terzi e
delle persone trasportate;
b) certificato d'iscrizione alla camera di
commercio, industria,artigianato e agricoltura del soggetto richiedente,
dal quale risultila specifica attivita' di cantiere navale, di
costruttore di motorimarini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni
o navi da diportoo di motori marini per il diporto.
2. L'autorizzazione e' rinnovabile ogni
due anni con annotazionesul documento originale.
Art. 33.
Condizioni per la navigazione temporanea
1.
1. Le unita' che effettuano
la navigazione temporanea debbonoessere munite delle dotazioni di
sicurezza necessarie per il tipo dinavigazione effettuata e per
garantire la sicurezza delle personepresenti a bordo, sotto la
responsabilita' del soggetto intestatariodell'autorizzazione.
2.
2. Il numero delle persone
imbarcate durante la navigazione nondeve essere superiore a quello
consentito dalle caratteristiche dell'unita'.