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il nuovo Codice di Navigazione
04-01-15

il nuovo Codice di Navigazione

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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n.171

Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172.

(GU n. 202 del 31-8-2005- Suppl. Ordinario n.148)


 

 Titolo II
 REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO

 Capo II - Abilitazione alla navigazione delle unitą da diporto (art. 22 -  33)

Art. 22. Documenti di navigazione e tipi di navigazione

        1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciatidall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:

                        a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelleacque interne e in quelle marittime senza alcun limite;b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'.

       2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto,rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'attodell'iscrizione, sono:

 

a) la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazioneconsentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unita', indicatenella dichiarazione di conformita', rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea,ovvero da attestazione di idoneita' rilasciata da un organismonotificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'.

3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguentitipi di navigazione:

a) imbarcazioni senza marcatura CE:

1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;

2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senzaalcun limite nelle acque interne;b) imbarcazioni con marcatura CE:1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A dicui all'allegato II;

2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativafino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazioneB di cui all'allegato II;

3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativafino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazioneC di cui all'allegato II;

4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per lacategoria di progettazione D di cui all'allegato II.

Art. 23.

 Licenza di navigazione

1. La licenza di navigazione per le unita' da diporto e' redatta sumodulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti.

2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo edell'apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell'unita'se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazioneautorizzata, nonche' la stazza per le navi da diporto. Sono annotatiil numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atticostitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altridiritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale uso commerciale dell'unita' stessa.

     3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sonomantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.

     4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata ditrenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'.

       5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documentidi bordo possono essere inviati al competente ufficio su supportoinformatico o per via telematica.

      6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizionenon sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dairispettivi uffici di iscrizione con licenza provvisoria la cui validita' non puo' essere superiore a sei mesi.

 

Art. 24.
Rinnovo della licenza di navigazione
 

    1. La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di cambio delnumero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifichedel tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata.

    2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessariper il rinnovo sostituisce la licenza di navigazione per la duratamassima di venti giorni.

 

Art. 25.
Bandiera nazionale e sigle di individuazione
 

      1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registriespongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigladell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Dopo il numero di iscrizione e' apposta la lettera D nel caso diimbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.

     2. Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unita' dadiporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti.

 

3. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazioneo la nave da diporto anche con un nome che deve essere differente daogni altro gia' registrato nel medesimo ufficio di iscrizione.

4. Il proprietario che trasferisca o venda all'estero l'unita' dadiporto e' tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla dismissione della bandiera.

Art. 26.
Certificato di sicurezza
 

 

1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni dadiportoattesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 27.
Natanti da diporto

 

1.                 1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sonoesclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.

2.                 2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti neiregistri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono ilregime giuridico.

 

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:a) entro sei miglia dalla costa;b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per talenavigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deveessere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione conrelativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo;

c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole,pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a velacon superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonche' gliacquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.

1.                 4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limitistabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cuiall'allegato II.

2.                 5. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui alcomma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorita'marittima e della navigazione interna.

3.                 6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o dinoleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di caratterelocale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scoposportivo o ricreativo e' disciplinata, anche per le modalita' dellaloro condotta, con ordinanza della competente autorita' marittima odella navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.

 

Art. 28.
Potenza dei motori

 

1.                 1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.

2.                 2. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legalerappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme almodello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.                 3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti dibordo.

 

Art. 29.

Apparati ricetrasmittenti di bordo

1.                 1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superioreai ventiquattro metri e' fatto obbligo di installare un impiantoricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo lenorme stabilite dall'autorita' competente.

  

1.                 2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza pari oinferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiorealle sei miglia dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate almenodi un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.

2.                 3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unita' da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudoe dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per lestazioni radioelettriche per mezzo delle quali e' effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legalerappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformita' dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unita'proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degliStati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformita' sono soggetti al collaudo da parte dell'autorita' competente.

3.                 4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita' competente ecorredata della dichiarazione di conformita', e' presentataall'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede:

 

a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorita' competente della

 

documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

1.                 5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza e' riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed e' sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

2.                 6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti,corredata della dichiarazione di conformita', e' presentataall'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni aventegiurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propriaresidenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentementedall'unita' su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entroquarantacinque giorni, la licenza di esercizio.

3.                 7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' dadiporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica nonsono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

4.                 8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulaticon le societa' concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta e' inviata all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutivadi atto di notorieta' attestante l'assunzione di responsabilita'della funzionalita' dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza dellanavigazione.

5.                 9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validita' anche per l'impiego dell'apparato aifini della sicurezza della navigazione.

6.                 10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre, quando ioritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione,ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, idistributori e gli utenti.

7.                 11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltrele dodici miglia dalla costa e' altresi' obbligatoria l'installazionea bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitaredella posizione.

 

Art. 30.

Manifestazioni sportive

1.                 1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamentecomunicate alle autorita' competenti, organizzate dalle federazionisportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da essericonosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte neiregistri di cui all'articolo 15, ed i natanti ammessi a parteciparvipossono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

2.                 2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione deinatanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i qualie' necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorita' marittima, nonche' alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano amanifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.

3.                 3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validita' non superiore al trimestre, vistata dall'autorita' competente nel cuiambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti chel'unita' e' destinata ad attivita' agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

4.                 4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazionedell'attivita' sportiva delle federazioni di cui al comma 1.

 

Art. 31.
Navigazione temporanea
 

1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla

scopo di:

a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;

b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o aisingoli interessati all'acquisto;

c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogoall'altro anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali.

1.                 2. Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficioprovinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per isistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimentomarittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale osecondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motorimarini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazionetemporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non munite deiprescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti dibordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni edassistenza.

2.                 3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la responsabilita'del titolare dell'autorizzazione.

3.                 4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilitaalla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unita' da diporto.

4.                 5. L'unita' da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto dilavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unita'.

5.                 6. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbonoessere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo dinavigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle personepresenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatariodell'autorizzazione.

 

Art. 32.

Autorizzazione alla navigazione temporanea

1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti:a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilita'civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;

b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria,artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risultila specifica attivita' di cantiere navale, di costruttore di motorimarini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diportoo di motori marini per il diporto.

2. L'autorizzazione e' rinnovabile ogni due anni con annotazionesul documento originale.

Art. 33.
Condizioni per la navigazione temporanea
 

1.                 1. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbonoessere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo dinavigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle personepresenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatariodell'autorizzazione.

2.                 2. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione nondeve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unita'.