Art. 15.
Registri di iscrizione
1.
1. Le navi da diporto sono
iscritte in registri tenuti dalleCapitanerie di porto. Le imbarcazioni
da diporto sono iscritte inregistri tenuti dalle Capitanerie di porto,
dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici provinciali
del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi
estatistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Il modello dei registri e' approvato con decreto delMinistero
delle infrastrutture e dei trasporti.
2.
2. Il proprietario di
un'imbarcazione da diporto puo' chiederel'iscrizione provvisoria
dell'unita', presentando apposita domanda.
3.
3. Le unita' da diporto
costruite da un soggetto privato perproprio uso personale e senza
l'ausilio di alcuna impresa, cantiere osingolo costruttore
professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni
da diporto, purche' munite di attestazione di idoneita' rilasciata da un
organismo notificato aisensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del
decreto legislativo3 agosto 1998, n. 314.
4.
4. Il proprietario
dell'unita' da diporto puo' richiedere all'ufficio d'iscrizione
l'annotazione della perdita di possessodell'unita' medesima a seguito di
furto, presentando l'originale o lacopia conforme della denuncia di
furto e restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso
dell'unita' sia stato riacquistato, ilproprietario richiede annotazione
all'ufficio di iscrizione, cherilascia una nuova licenza di navigazione.
Art. 16.
Iscrizione di unita' da diporto utilizzate a titolo
di locazione finanziaria
1. Le unita' da diporto utilizzate a
titolo di locazione finanziaria con facolta' di acquisto sono iscritte a
nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e
sullalicenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della
datadi scadenza del relativo contratto.
Art. 17.
Disposizioni per la pubblicita' degli atti
relativialle unita' da diporto
1.
1. Per gli effetti previsti
dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della
proprieta' o di altri diritti reali su unita' da diporto soggette ad
iscrizione ai sensidel presente decreto legislativo sono resi pubblici,
su richiestaavanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla data
dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione
ed annotazione sulla licenza di navigazione.
2.
2. La ricevuta dell'avvenuta
presentazione dei documenti per lapubblicita', rilasciata dall'ufficio
di iscrizione, sostituisce lalicenza di navigazione per la durata
massima di venti giorni.
3.
3. Accertata una violazione
in materia di pubblicita' di cui alcomma 1, ne e' data immediata notizia
all'ufficio di iscrizione dell'unita' che, previa presentazione da parte
dell'interessato dellanota di trascrizione e degli altri documenti
prescritti dalla legge,nel termine di dieci giorni dalla data
dell'accertamento regolarizzala trascrizione. Ove l'interessato non vi
provveda nel termine indicato l'ufficio di iscrizione dispone il ritiro
della licenza dinavigazione.
4.
4. Per gli atti costitutivi,
traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di cui
al comma 1, posti inessere fino alla data di entrata in vigore del
presente decretolegislativo si procede, su richiesta dell'interessato
avanzata entronovanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
Art. 18.
Iscrizione di unita' da diporto da parte
di cittadini stranieri o residenti all'estero
1.
1. Gli stranieri e le
societa' estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle
unita' da diporto di loro proprieta' neiregistri di cui all'articolo 15,
se non hanno domicilio in Italia,devono eleggerlo presso l'autorita'
consolare dello Stato al qualeappartengono nei modi e nelle forme
previsti dalla legislazione delloStato stesso o presso un proprio
rappresentante che abbia domicilioin Italia, al quale le autorita'
marittime o della navigazioneinterna possono rivolgersi in caso di
comunicazioni relative all'unita' iscritta.
2.
2. L'elezione di domicilio
effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione
in Italia della societa' estera e,se nei confronti di agenzia marittima,
non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2
della legge 4aprile 1977, n. 135.
3.
3. Il rappresentante scelto
ai sensi del comma 1, qualorastraniero, deve essere regolarmente
soggiornante in Italia.
4.
4. I cittadini italiani
residenti all'estero che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione
delle unita' da diporto di loroproprieta' nei registri di cui
all'articolo 15 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia
domicilio in Italia, al quale leautorita' marittime o della navigazione
interna possono rivolgersi incaso di comunicazioni relative all'unita'
iscritta.
Art. 19.
Iscrizione nei registri delle imbarcazioni
da diporto
1. Per
ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni dadiporto il
proprietario deve presentare all'autorita' competente iltitolo di
proprieta', la dichiarazione di conformita' CE rilasciatadal costruttore
o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a
quanto previsto dall'allegato VIII,
unitamente
all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonche' ladichiarazione di
potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo.
2.
2. Per le unita' provenienti
da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di marcatura CE, ai
documenti indicati al comma 1 e'aggiunto il certificato di cancellazione
dal registro ove l'unita'era iscritta che, se riportante i dati tecnici,
sostituisce ladocumentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la
legislazione delPaese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda
l'iscrizionenei registri, il certificato di cancellazione e' sostituito
da apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo
legalerappresentante. Per le unita' provenienti da uno Stato membro
nonmunite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 e'
sostituita da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo
tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, esuccessive
modificazioni.
3.
3. Qualora il proprietario
di un'imbarcazione da diporto iscrittain
nei uno dei
registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione
registri nazionali, in luogo del titolo di
proprieta' e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal
registrocomunitario dal quale risultino le generalita' del
proprietariostesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.
4. Per l'iscrizione di unita' da diporto
provenienti da Paesi terzicostruite, immesse in commercio o messe in
servizio in uno degliStati membri dell'area economica europea (AEE)
prima del 16 giugno1998, la documentazione tecnica e' sostituita da
un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico
notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del
decreto legislativo3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
Art. 20.
Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto
1. Il proprietario di un'imbarcazione da
diporto puo' chiederel'assegnazione del numero di immatricolazione, ove
si tratti di primaimmissione in servizio, presentando domanda ad uno
degli ufficidetentori dei registri. Alla domanda e' allegata:
a) copia della fattura attestante
l'assolvimento dei pertinentiadempimenti fiscali e degli eventuali
adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il
codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica
dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita' CE
unitamente a copiadell'attestazione CE del tipo, ove prevista;
c) dichiarazione di potenza del motore o
dei motori entrobordo installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di
responsabilita' da partedell'intestatario della fattura per tutti gli
eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione fino alla data di
presentazione deltitolo di proprieta' di cui al comma 2.
1.
2. L'assegnazione del numero
di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla
successiva presentazionedel titolo di proprieta', da effettuare a cura
dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data
dell'assegnazionestessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati
la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
2.
3. Decorsi sei mesi
dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato
presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta,
la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti
all'ufficioche li ha rilasciati e il proprietario dell'unita' deve
presentaredomanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.
Art. 21.
Trasferimento di iscrizione e
cancellazione dai registri
1. Per trasferire ad altro ufficio
l'iscrizione di una unita' da diporto e le eventuali trascrizioni a suo
carico il proprietario, oun suo legale rappresentante, deve presentare
domanda all'ufficio diiscrizione dell'unita'.
2. La cancellazione delle unita' da
diporto dai registri di
iscrizione puo' avvenire:
a) per vendita o trasferimento all'estero;
b) per demolizione;
c) per passaggio dalla categoria delle
imbarcazioni a quella dei
natanti;d) per passaggio ad altro
registro;e) per perdita effettiva o presunta.