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il nuovo Codice di Navigazione
04-01-15

il nuovo Codice di Navigazione

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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n.171

Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172.

(GU n. 202 del 31-8-2005- Suppl. Ordinario n.148)


 

 Titolo II
 REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO

 Capo I - Iscrizione delle unitą da diporto (art. 15 - 21)

 

Art. 15.

Registri di iscrizione

1.                 1. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalleCapitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte inregistri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi estatistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il modello dei registri e' approvato con decreto delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti.

2.                 2. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto puo' chiederel'iscrizione provvisoria dell'unita', presentando apposita domanda.

3.                 3. Le unita' da diporto costruite da un soggetto privato perproprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere osingolo costruttore professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, purche' munite di attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato aisensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo3 agosto 1998, n. 314.

4.                 4. Il proprietario dell'unita' da diporto puo' richiedere all'ufficio d'iscrizione l'annotazione della perdita di possessodell'unita' medesima a seguito di furto, presentando l'originale o lacopia conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso dell'unita' sia stato riacquistato, ilproprietario richiede annotazione all'ufficio di iscrizione, cherilascia una nuova licenza di navigazione.

 

Art. 16.
Iscrizione di unita' da diporto utilizzate a titolo
di locazione finanziaria

 

1. Le unita' da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facolta' di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sullalicenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della datadi scadenza del relativo contratto.

Art. 17.

 

Disposizioni per la pubblicita' degli atti relativialle unita' da diporto

1.                 1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensidel presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiestaavanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione.

2.                 2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per lapubblicita', rilasciata dall'ufficio di iscrizione, sostituisce lalicenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.

3.                 3. Accertata una violazione in materia di pubblicita' di cui alcomma 1, ne e' data immediata notizia all'ufficio di iscrizione dell'unita' che, previa presentazione da parte dell'interessato dellanota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge,nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizzala trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'ufficio di iscrizione dispone il ritiro della licenza dinavigazione.

4.                 4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti inessere fino alla data di entrata in vigore del presente decretolegislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entronovanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

 

Art. 18.
Iscrizione di unita' da diporto da parte
di cittadini stranieri o residenti all'estero

 

1.                 1. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' neiregistri di cui all'articolo 15, se non hanno domicilio in Italia,devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al qualeappartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione delloStato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilioin Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazioneinterna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.

2.                 2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e,se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4aprile 1977, n. 135.

3.                 3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualorastraniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4.                 4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loroproprieta' nei registri di cui all'articolo 15 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale leautorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi incaso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.

 

Art. 19.

Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto

                        1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni dadiporto il proprietario deve presentare all'autorita' competente iltitolo di proprieta', la dichiarazione di conformita' CE rilasciatadal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII,

 

 

                        unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonche' ladichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo.

2.                 2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 e'aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unita'era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce ladocumentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione delPaese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizionenei registri, il certificato di cancellazione e' sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legalerappresentante. Per le unita' provenienti da uno Stato membro nonmunite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 e' sostituita da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, esuccessive modificazioni.

3.                 3. Qualora il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscrittain

 

nei uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione

registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registrocomunitario dal quale risultino le generalita' del proprietariostesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.

4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da Paesi terzicostruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degliStati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno1998, la documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.

Art. 20.
Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto

 

1. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto puo' chiederel'assegnazione del numero di immatricolazione, ove si tratti di primaimmissione in servizio, presentando domanda ad uno degli ufficidetentori dei registri. Alla domanda e' allegata:

a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinentiadempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;

b) dichiarazione di conformita' CE unitamente a copiadell'attestazione CE del tipo, ove prevista;

c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da partedell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione fino alla data di presentazione deltitolo di proprieta' di cui al comma 2.

1.                 2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla successiva presentazionedel titolo di proprieta', da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazionestessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

2.                 3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficioche li ha rilasciati e il proprietario dell'unita' deve presentaredomanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.

 

 

Art. 21.

Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri

1. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, oun suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio diiscrizione dell'unita'.

2. La cancellazione delle unita' da diporto dai registri di

iscrizione puo' avvenire:

a) per vendita o trasferimento all'estero;

b) per demolizione;

c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei

natanti;d) per passaggio ad altro registro;e) per perdita effettiva o presunta.