1) modifica il mezzo di propulsione
dell'unità;
2) comporta una modifica rilevante del
motore;
3) altera l'unità in misura tale che essa
possa considerarsi una diversa unità;
f) mezzo di propulsione: il meccanismo
mediante il quale l'unità e' mossa in particolare eliche o sistemi di
propulsione meccanica a getto d'acqua;
g) famiglia di motori: il raggruppamento,
effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione,
presentano caratteristiche di emissione di gas di
scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni
di gas di scarico stabiliti dal presente capo;
h) costruttore: persona fisica o giuridica
che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o
che fa progettare o costruire tale prodotto con l'intenzione di
immetterlo sul mercato per proprio conto;
i) mandatario: persona fisica o giuridica
stabilita nel territorio dell'Unione europea, destinatario di un mandato
scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli
obblighi impostigli dal presente capo.
Art. 6.
Requisiti essenziali di sicurezza
1. I prodotti di cui
all'articolo 4, comma 1, devono essere conformi ai requisiti essenziali
in materia di sicurezza, salute,protezione dell'ambiente e dei
consumatori indicati nell'allegato II.
2. I motori entrobordo e i
fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio
liquido, devono essere conformi ai requisiti stabiliti, in aderenza alla
normativa comunitaria, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
3. La marcatura CE di cui
all'articolo 8 attesta la conformità dei prodotti di cui all'articolo 4,
comma 1, ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto
dall'articolo 12.
4.
I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, si presumono conformi
requisiti indicati dal comma 1 qualora
soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle
norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea.
Art. 7.
Immissione in commercio e messa in servizio
1. Possono essere immessi in
commercio e messi in servizio per uso conforme alla loro destinazione i
prodotti di cui all'articolo 4,comma 1, che soddisfano i requisiti di
sicurezza indicati all'articolo 6 e che recano la marcatura CE di cui
all'articolo 8.
2. Possono, inoltre, essere
immessi in commercio e messi in uso i motori entrobordo e fuoribordo
quattro tempi a doppia alimentazione,a benzina ed a gas di petrolio
liquido, derivati da motori aventi le specifiche CE.
3. Possono essere immesse in
commercio le unità da diporto parzialmente completate che soddisfino i
requisiti indicati all'articolo 6, destinate, per la dichiarazione del
costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea o della
persona responsabile dell'immissione sul mercato, ad essere completate
da altri.
4. La dichiarazione di cui al comma 3
contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del costruttore;
b) nome
e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio
comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;
c) descrizione dell'unità da
diporto parzialmente completata;d) dichiarazione attestante che l'unità
da diporto e' destinata ad essere completata da altri e che essa e'
conforme ai requisiti essenziali previsti, in questa fase di costruzione,
dall'allegato II.
5. Possono essere immessi in commercio e
messi in servizio i componenti di cui all'articolo 4, comma 1, recanti
la marcatura CE di cui all'articolo 8, accompagnati da una dichiarazione
di conformità,di cui all'allegato VIII, che sono destinati ad essere
incorporati nelle unità da diporto, conformemente alla dichiarazione del
costruttore o del suo mandatario nel territorio comunitario, ovvero,in
caso di importazione da un Paese terzo, di colui che immette i componenti sul mercato comunitario.
6. La dichiarazione di cui al comma 5
contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del costruttore;
b) nome e indirizzo del mandatario del
costruttore stabilito nel territorio comunitario o della persona
responsabile dell'immissione sul mercato;
c) descrizione dei componenti;
d) dichiarazione attestante che i
componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui
all'allegato II.
7. Possono essere immessi in
commercio o messi in servizio i motori di propulsione entrobordo e
entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, i motori
omologati a norma del provvedimento di recepimento della direttiva
97/68/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997,
conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell'allegato I della
medesima, nonché i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CE,
del Consiglio, del3 dicembre 1987, se il costruttore o il suo mandatario
stabilito nell'Unione europea dichiara, ai sensi dell'allegato VIII,
punto 3,che il motore soddisfa i requisiti relativi alle emissioni di
gas discarico stabiliti dal presente capo, quando sia installato in
un'unità da diporto o in una moto d'acqua secondo le istruzioni fornite
dal costruttore.
8. In occasione di fiere,
mostre e dimostrazioni, possono essere presentati i prodotti di cui
all'articolo 4, comma 1, anche se non conformi alle disposizioni del
presente capo, purché sia indicato espressamente e in modo visibile che
detti prodotti non possono essere immessi in commercio o messi in
servizio finché non siano resi conformi.
Art. 8.
Marcatura CE di conformità
1. Quando sono immessi sul mercato, i
seguenti prodotti devono recare la marcatura CE di conformità apposta da
un organismo di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo le
modalità di cui all'allegato III;
a) unità da diporto, moto d'acqua e
componenti di cui all'allegato I, considerati conformi ai corrispondenti
requisiti essenziali di cui all'allegato II;
b) motori fuoribordo considerati conformi
ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, paragrafi B e C;
c) motori entrobordo con comando a poppa
con scarico integrato considerati conformi ai requisiti essenziali di cui
all'allegato II,paragrafi B e C.
2. La marcatura CE di
conformità, come indicato nell'allegato III,deve essere apposta in modo
visibile, leggibile e indelebile sulle unità da diporto e sulle moto
d'acqua di cui al punto 2.2 dell'allegato II, paragrafo A, sui
componenti di cui all'allegato I o sul loro imballaggio e sui motori
fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato di
cui al punto 1.1 dell'allegato II, paragrafo B. La marcatura CE deve
essere corredata dal numero di identificazione dell'organismo
responsabile dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati X, XI,
XII, XIII e XIV.
3. E' vietato apporre marchi
o iscrizioni sui prodotti contemplati dal presente capo che possano
indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della
marcatura CE. Sui prodotti contemplati nel presente capo o sul loro
imballaggio può essere apposto ogni altro marchio, purché questo non
limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
4. Qualora i prodotti
oggetto del presente capo siano disciplinati da altre direttive relative
ad aspetti diversi e che prevedano l'apposizione della marcatura CE,
quest'ultima indica che gli stessi
si presumono conformi anche alle
disposizioni di tali direttive. La marcatura CE indica che il prodotto e'
conforme alle direttive applicabili o alle pertinenti parti delle
stesse. In tale caso i riferimenti alle suddette direttive applicate dal
costruttore, quali pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, devono essere riportati nei documenti, nelle dichiarazioni di
conformità o istruzioni per l'uso che, in base a queste direttive,
accompagnano tali prodotti.
Art. 9.
Valutazione della conformità
1. Prima di immettere sul
mercato o mettere in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1,
il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea
espletano le procedure di cui ai commi2, 3 e 4. Per le unità da
diporto, in caso di valutazione della conformità successiva alla
costruzione, se ne' il costruttore ne' il mandatario stabilito nella
Comunità assumono la responsabilità perla conformità del prodotto al
presente capo, questa può essere assunta da una persona fisica o
giuridica stabilita nella Comunità che immette il prodotto sul mercato o
lo mette in servizio sotto la propria responsabilità. In tale caso la
persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio deve
presentare una domanda a un organismo notificato ai fini di una relazione
successiva alla costruzione. La persona che immette il prodotto sul
mercato o lo mette in servizio deve fornire all'organismo notificato
tutti i documenti disponibili ed i dati tecnici relativi alla
prima immissione sul mercato del prodotto nel Paese di origine. L'organismo notificato
esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli e altre valutazioni per
assicurarne la conformità equivalente ai pertinenti requisiti di cui
all'articolo 6. In tale caso la targhetta del costruttore descritta
all'allegato II, punto 2.2, deve contenere la dizione «certificazione
successiva alla costruzione». L'organismo notificato redige la
dichiarazione di conformità concernente la valutazione eseguita e
informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in
servizio riguardo ai suoi obblighi. Detta persona redige la dichiarazione
di conformità di cui all'allegato VIII e appone o fa apporre sul
prodotto la marcatura CE con il numero distintivo del pertinente
organismo notificato.
2. Per quanto riguarda la
progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a), il costruttore di unità o il suo mandatario stabilito
nella Comunità espletano le seguenti procedure per le categorie di
progettazione A, B, C e D, di cui al punto 1 dell'allegato II, paragrafo
A:
a) per le categorie A e B:
1) per le unità con scafo di lunghezza
compresa tra duevirgolacinque e dodici metri: controllo di fabbricazione
interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o esame CE del tipo (modulo B)
di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo(modulo C)
di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B
+ F, G, H;
2) per le unità con scafo di lunghezza
compresa tra 12 e 24metri: esame CE del tipo (modulo B), di cui
all'allegato VI,completato dalla conformità al tipo (modulo C), di cui
all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G,
H;
b) per la categoria C:
1) per le unità con scafo di lunghezza
compresa tra duevirgolacinque e dodici metri: in caso di rispetto delle
norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II,
paragrafo A: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV
o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato
V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegatoVI, completato
dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti
moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; in caso di inosservanza delle norme
armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II paragrafo A:
controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui
all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI,
completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII,
oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
2) per le unità con scafo di lunghezza
compresa tra 12 e 24metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui
all'allegato VI,completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui
all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G,
H;
c) per la categoria D:
1) per le unità con scafo di lunghezza
compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri: controllo di
fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV o controllo di
fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame
CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato
dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure
uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
d) per le moto d'acqua:
1) controllo di fabbricazione interno
(modulo A) di cui all'allegato IV, o controllo di fabbricazione interno
e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B)
di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C)
di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H
di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;e) per i componenti di
cui all'allegato I:
1) uno dei seguenti moduli: B + C, B + D,
B + F, G, H di cui agli allegati VI, VII, X, XI, XII, XIII.
3. Per quanto riguarda le emissioni di gas
di scarico per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il
costruttore dei motori o il suo mandatario stabilito nella Comunità
applicano l'esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI,
completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII,
oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di cui
agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
4. Per quanto riguarda le emissioni
acustiche:
a) per i prodotti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c),numeri 1) e 2), il costruttore dell'unità o il suo
mandatario stabilito nella Comunità applicano:
1) se le prove sono effettuate utilizzando
le norme armonizzate per la misurazione del rumore: il controllo di
fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o la
verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII ovvero
la garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato XIII;
2) se per la valutazione si utilizzano il
numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento: il controllo di
fabbricazione interno e prove (modulo A) di cui all'allegato IV, o il
controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui
all'allegato V, o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui
all'allegato XII,ovvero la garanzia qualità totale (modulo H) di cui
all'allegato XIII;
3) se per la valutazione sono utilizzati
dati certificati relativi all'unità di riferimento, stabiliti
conformemente al numero1): il controllo di fabbricazione interno, modulo
A, di cui all'allegato IV o il controllo di fabbricazione interno e i
requisiti supplementari, modulo AA, di cui all'allegato V o la verifica
di un unico prodotto, modulo G, di cui all'allegato XII o la
garanzia qualita' totale, modulo H, di cui all'allegato XIII;
b) per i prodotti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c),numeri 3) e 4), il costruttore della moto d'acqua o
del motore o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano il
controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari di cui
all'allegato V (modulo AA) o il modulo G o H di cui
agli allegati XII e XIII.
5. Le avvertenze e le
istruzioni d'uso, nonché la documentazione relativa ai mezzi di
attestazione di conformità, devono essere redatte anche nella lingua
italiana.
6. Gli organismi di cui
all'articolo 10 trasmettono al Ministero delle attività produttive e al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle
approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sui
prodotti di cui all'articolo 4, comma 1.
7. Le spese per la
valutazione della conformità sono a carico del richiedente.
Art. 10.
Organismi di certificazione
1. Possono
essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di
conformità di cui all'articolo 9, nonché i compiti specifici per i
quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti
fissati con regolamento adottato con decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro infrastrutture e
dei trasporti. Con lo stesso regolamento e'disciplinato il procedimento
di autorizzazione.
2. I soggetti interessati
inoltrano apposita istanza al Ministero delle attività produttive che
provvede, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
alla relativa istruttoria e dalla verifica dei requisiti.
L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero delle attività produttive,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro
novanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza;
decorso tale termine, si intende negata.
3. L'autorizzazione di cui
al comma 2 ha durata quinquennale e puòessere rinnovata.
L'autorizzazione e' revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano
meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi
o reiterate irregolarità da parte
dell'organismo.
4. All'aggiornamento delle
prescrizioni, nonché all'aggiornamento dei requisiti in attuazione di
norme comunitarie si provvede con regolamento adottato con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministero delle
attività produttive e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
vigilano sull'attività' degli organismi autorizzati. Il Ministero delle
attività produttive, per il tramite del Ministero degli affari esteri,
notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco
degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione
ed ogni successiva variazione.
6. In caso di diniego della
certificazione da parte di uno degli organismi di cui al comma 1,
l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui
all'articolo 11, che, entro sessanta giorni, procedono di intesa al
riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle
spese.
7. Le spese di rilascio
dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. Le spese relative ai
controlli successivi sono a carico degli organismi autorizzati.
Art. 11.
Vigilanza e verifica della conformità
1. La vigilanza
sull'applicazione delle disposizioni del presente capo e' demandata al
Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze, che operano in
coordinamento fra loro.
2. Al fine
di verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1,
alle prescrizioni del presente capo, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 1 hanno
facoltà di disporre
verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
3. Gli
accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione,
presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore,grossisti,
gli importatori, i commercianti o presso gli utilizzatori. A tale fine e'
consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di
immagazzinamento dei prodotti;
b)
l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il
prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per
l'esecuzione di esami e prove.
4. Per l'effettuazione delle
eventuali prove tecniche le amministrazioni di cui al comma 1 possono
avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle
norme della serie EN 45000, specificatamente autorizzati con
provvedimento del Ministero delle attività produttive, di concerto con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Al fine di agevolare l'attività'
di vigilanza e di verifica, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito
nel territorio comunitario, predispongono e mantengono a disposizione
degli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata
nell'allegato IX.
6. Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo56, le amministrazioni
vigilanti, quando accertano la non conformità dei prodotti di cui
all'articolo 4, comma 1, alle disposizioni del presente capo, ordinano al
fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, o
al responsabile dell'immissione in commercio, di adottare tutte le misure
idonee a far venire meno la situazione di non conformità, fissando un
termine non superiore a trenta giorni.
7. Decorso inutilmente il
termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti ordinano
l'immediato ritiro dal commercio dei prodotti di cui all'articolo 4,
comma 1, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine.
8. Nel caso di mancato
adeguamento, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta le misure atte a
limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire
il ritiro dal commercio, a spese del costruttore o del suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione
in commercio.
Art. 12.
Clausola di salvaguardia
1. Le amministrazioni vigilanti di cui
all'articolo 11, qualora ritengano, a seguito di accertamenti effettuati
in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui
all'articolo 10, che i prodotti oggetto del presente capo, ancorché
recanti marcature CE ed utilizzati in modo conforme alla loro
destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle
persone, i beni o l'ambiente, vietano o limitano l'immissione in
commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato dei
prodotti stessi, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine,
ed adottano di intesa ogni altro provvedimento diretto ad evitarne
l'immissione in commercio o la messa in servizio,
informandone immediatamente la Commissione europea.
Art. 13.
Disposizioni transitorie
1. Possono essere messi in commercio o in
servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che siano
conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con le seguenti modalità:
a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti
di cui all'articolo 4,comma 1, lettera a), nonché per i motori ad
accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;
b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a
scoppio a due tempi.
Art. 14. Rinvio
1. Alla progettazione e costruzione delle
navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I,
del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.