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ordinanza 77/92 Ravenna
04-01-15

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CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA

VENEZIA

  ORDINANZA N. 32/06


       

Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti

Capitaneria di Porto di Venezia
Ordinanza n. 32/06

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Venezia:

 

VISTI              gli articoli 116 e 118 del Codice della Navigazione e l’articolo 204 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) concernenti l’attività dei palombari in servizio locale; 

VISTO            il D.M. del Ministero Marina Mercantile in data 13.01.1979 e successive modifiche, relativo all’istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;

VISTA            l’Ordinanza n. 210 in data 01.07.2005 dell’Autorità Portuale di Venezia relativa alla vigilanza sulle attività esercitata nel porto e l’iscrizione al registro di cui all’articolo 68 C.N.;

VISTO            l’art. 53 del D.P.R. 24.05.1979 n° 886 che detta norma per l’impiego degli operatori subacquei nell’ambito dell’attività di ricerca e sfruttamento idrocarburi nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale;

RITENUTO   necessario, disciplinare, ai fini marittimi, l’attività degli operatori subacquei che operano nell’ambito delle acque nazionali ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Venezia;

VISTA            la legge del 28 gennaio 1994 n° 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI              gli articoli 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima);

 

ORDINA

 

Articolo 1

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l’impiego di operatori subacquei (sommozzatori o palombari) nelle acque portuali marittime del porto di Venezia e nelle relative adiacenze dovranno rispettare, oltre le norme vigenti in materia concernenti la sicurezza del lavoro, anche le seguenti condizioni:

1.      Essere impresa iscritta nel registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione tenuto dall’Autorità Portuale di Venezia;

2.      utilizzare esclusivamente operatori subacquei in servizio locale iscritti nel registro tenuto, ai sensi dell’art. 3 del D.M. in data 13/01/1979 (sommozzatori) ovvero articolo 205 R.C.N. (palombari), dalla Capitaneria di Porto di Venezia, ovvero provvisti di apposita autorizzazione ad operare rilasciata dall’Autorità Marittima del porto di iscrizione;

3.      mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un’unità d’appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati. La predetta unità potrà essere sostituita, nel caso di lavori sotto banchina, da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale.

Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 (dodici) metri, deve essere presente sul posto personale sanitario idoneo a prestare le prime cure in caso di incidenti o malesseri. Inoltre, a cura dell’impresa, dovrà essere redatto un piano per il ricovero di un subacqueo embolizzato, entro 60 minuti, presso un centro medico iperbarico attivo e funzionante. In mancanza l’Impresa dovrà mantenere nell’unità appoggio o nelle immediate vicinanze una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica.

La camera iperbarica dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all’infortunato e non potrà essere utilizzata per altri usi.

L’unità e/o il mezzo terrestre d’appoggio dovranno essere dotati, oltre al quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l’operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza.

In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuta a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo e/o terrestre idoneo a trasportare, con la dovuta celerità un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all’uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito anche dall’unità/automezzo d’appoggio.

4.      utilizzare equipaggiamento individuale dell’operatore subacqueo conforme alla vigente normativa in materia e provvisto della relativa certificazione di collaudo;

5.      verificare che le unità in appoggio mostrino il prescritto segnale lettera “A” del Codice Internazionale dei segnali ovvero i segnali prescritti dalla legge 27.12.1977 n° 1085 “Colreg 1972” e siano munite di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l’ascolto continuo sui canali 13 e 16;

6.      coprire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa estesa anche a danni a terzi;

7.      far sì che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile di comprovata capacità, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Qualora operi un solo subacqueo, vi deve essere un secondo operatore subacqueo equipaggiato in modo da essere pronto ad intervenire in caso d’emergenza;

8.      assicurare che gli operatori subacquei siano sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità.

 

Articolo 2

Per eseguire i lavori subacquei nelle acque portuali gli interessati dovranno ottenere un’autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto, presentando apposita istanza con indicati gli elementi di cui all’articolo 1, utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza.

Qualora detti lavori prevedano l’esecuzione della pulizia della carena dovrà essere prodotto il preventivo nulla osta dell’Arpav di Venezia.

 

Articolo 3

Nel caso di lavoro eseguiti fuori dall’ambito portuale ma pur sempre in acque lagunari marittime l’impresa dovrà consegnare prima dell’inizio delle operazioni, al responsabile presente sul natante in appoggio, una scheda da dove risultino tutti gli elementi di cui all’art. 1. Dette condizioni dovranno essere mantenute in atto per l’intera durata dei lavori, in caso contrario dovranno essere sospese le operazioni.

 

Capo II

Disciplina nelle acque marittime non portuali

Articolo 4

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l’impiego di operatori subacquei (sommozzatori o palombari) nelle acque territoriali ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Venezia, con esclusione delle acque lagunari e portuali marittime, e fatte salve le prescrizioni di cui all’art. 53 del D.P.R. 886/79 citato in premessa per coloro che operano nell’ambito delle piattaforme per idrocarburi, debbono essere in possesso dei sotto indicati requisiti:

1)     non aver raggiunto l’età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;

2)     avere cittadinanza comunitaria;

3)     avere l’idoneità al servizio certificata dal medico di porto con le stesse modalità indicate al punto 3) dell’art. 3 del D.M. 13.01.1979 e confermate dallo stesso Ufficiale sanitario con periodicità annuale;

4)     essere in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell’attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore o palombaro) rilasciati da Istituti di stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell’attestato conseguito al termine del corso di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dalle vigenti normative in materia (nazionali e regionali discendenti), ovvero aver prestato servizio per almeno 12 mesi nei Corpi Militari o di Polizia dello Stato e nel Corpo dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri paesi comunitari è considerato abilitante all’attività in questione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l’espletamento dell’attività subacquea professionale, come risulti da apposita dichiarazione/certificazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare.

Si prescinde dall’accertamento dei requisiti di cui al punto 4 nei confronti del personale iscritto nei registri di cui all’art. 1 punto 2, della presente ordinanza.

 

Articolo 5

Chiunque intenda effettuare lavori subacquei, utilizzando palombari o sommozzatori nelle acque marittime di cui al precedente art. 4 ha l’obbligo di rispettare oltre le norme vigenti in materia e quelle concernenti la sicurezza del lavoro, anche le seguenti prescrizioni:

1.      essere impresa legalmente costituita per la specifica attività e, se straniera, riconosciuta idonea allo svolgimento di tali lavori dallo Stato dove è costituita;

2.      utilizzare per le immersioni esclusivamente personale subacqueo (palombari o sommozzatori) in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4;

3.      mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un’unità d’appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dai documenti abilitativi alla navigazione;

Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 (dodici) metri, deve essere presente sul posto personale sanitario idoneo a prestare le prime cure in caso di incidenti o malesseri. Inoltre, a cura dell’impresa, dovrà essere redatto un piano per il ricovero di un subacqueo embolizzato, entro 60 minuti, presso un centro medico iperbarico attivo e funzionante. In mancanza, l’Impresa dovrà mantenere nell’unità appoggio o nelle immediate vicinanze una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica.

Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 50 (cinquanta) metri sia fatto uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera di decompressione.

La camera iperbarica dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all’infortunato e non potrà essere utilizzata per altri usi;

L’unità e/o il mezzo terrestre d’appoggio dovranno essere dotati, oltre al quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l’operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza.

In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuta a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo e/o terrestre idoneo a trasportare, con la dovuta celerità un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all’uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito anche dall’unità/automezzo d’appoggio.

4.      far si che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile di comprovata capacità, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Qualora operi un solo subacqueo, vi deve essere un secondo operatore subacqueo equipaggiato in modo da essere pronto ad intervenire in caso d’emergenza.

5.      coprire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa estesa anche a danni a terzi;

6.      utilizzare solo mezzi navali, attrezzature ed apparecchi per le immersioni conformi ai requisiti dalla vigente normativa in materia e provvisto dalla relativa certificazione di collaudo in regolare corso di validità;

7.      verificare che le unità in appoggio mostrino il prescritto segnale lettera “A” del Codice Internazionale dei segnali ovvero i segnali prescritti dalla legge 27.12.1977 n° 1085 “Colreg 1972” e siano munite di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l’ascolto continuo sui canali 13 e 16;

8.      assicurare che gli operatori subacquei siano sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità.

9.      informare con congruo anticipo l’Autorità Marittima di ogni lavoro subacqueo da intraprendere chiedendo, se ritenuto necessario, l’emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un’area di rispetto attorno al luogo dei lavori. Nella nota informativa devono specificare le generalità e la reperibilità del medico specializzato in medicina subacquea, referente dell’impresa che svolge i lavori.

 

Articolo 6

Tutte le unità che venissero a transitare nei pressi dei segnalamenti di cui al punto 7 del precedente articolo 5 non devono avvicinarsi agli stessi a meno di 100 metri di distanza.

 

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 7

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o reato, incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del codice della navigazione (per il capo I) e in quelle previste dall’art. 1231 del Codice della Navigazione (per il capo II), e saranno comunque ritenuti responsabili civilmente di ogni danno alle persone e/o cose derivante dall'inosservanza delle presenti disposizioni.

 

Articolo 8

 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore il 10 aprile 2006.

 

Venezia, lì 25/03/2006

 

 

F.to IL COMANDANTE

Contrammiraglio (CP)

Stefano VIGNANI

 


Alla Capitaneria di Porto

Sezione tecnica e difesa portuale

30100 – Venezia

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione per lavori subacquei nelle acque portuali marittime di Venezia.

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………. Titolare/legale rappresentante della ditta/società ……………………………………. con sede in ………………..…….. via …………………………………………… telefono (indicare anche il n° di cellulare) ……………..……………………… iscritta nel registro di cui all’art. 68 C.N. al n ……………… di ……..……………….

 

CHIEDE

 

L’autorizzazione ad eseguire le seguenti attività, con l’impiego di sommozzatori:

  1. Committente lavori (indicare dati societari)

………………………………………………………………

  1. Descrizione dell’attività (indicare luogo, il lavoro da eseguire, le attrezzature/mezzi impiegati, la profondità di immersione)

………………………………………………………………

  1. Sommozzatori/palombari impiegati (indicare generalità n° e porto d’iscrizione – scadenza visita medica annuale)

a)………………………………………………………………

b)………………………………………………………………

c)………………………………………………………………

d)………………………………………………………………

  1. Data e orario svolgimento dei lavori

………………………………………………………………

  1. Direttore responsabile delle operazioni

………………………………………………………………

  1. Piano di sicurezza in allegato (quando previsto ex art. 38 D. Leg.vo 272/99)
  2.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

a)     i mezzi d’appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite da ditte costruttrici;

b)     gli operatori subacquei impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l’assunzione/l’impiego;

c)      che gli operatori subacquei durante le immersioni saranno guidati da un responsabile e da un assistente e che i medesimi sono a conoscenza dei segnali convenzionali di comunicazione ;

d)     di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad attivare nelle varie fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

e)     di aver adempiuto agli obblighi ed alle verifiche di cui all’art. 10 (contratto d’appalto o d’opera) del decreto legislativo 271/99 (nel caso di lavori allo scafo/elica/timone) un accordo con il comando di bordo;

f)        verranno innalzati i segnali prescritti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare in caso di immersioni subacquee;

g)     gli operatori subacquei saranno collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie

h)      di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all’ordinanza n. 32/06 in data 24.03.06 della Capitaneria di Porto di Venezia che disciplina l’attività subacquea nelle acque portuali del porto di Venezia.

 

Venezia , lì ………………………

Il richiedente

   

………………………………….