Atti parlamentari
Assemblea Regionale Siciliana
XVI Legislatura Documenti: disegni di legge e
relazioni Anno 2014
(n.698)
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE (n. 698)
presentato dai deputati: Lentini, Cascio
S., Currenti, Leanza, Nicotra, Ruggirello, Sammartino, Sudano.
il 4 febbraio 2014
Norme per il riconoscimento della professione e
disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della
subacquea industriale
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RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
le attività subacquee costituiscono elemento di
assoluto rilievo per l’economia ed il sistema produttivo siciliano. Accanto alle
attività della subacquea a fini turistici ed amatoriali (non oggetto della
presente proposta legislativa) operano in Sicilia diverse imprese che svolgono
le più disparate attività in ambiente marino di installazione, manutenzione,
rimozione di impianti subacquei quali tubazioni e strutture tecnologiche
connesse con le attività portuali, minerarie ed industriali.
Nel contesto regionale, peraltro, tali attività
hanno ictu oculi un peculiare rilievo in ragione della condizione di
insularità e del correlato sviluppo costiero, della presenza di installazioni
portuali di rilievo internazionale, delle attività connesse all’estrazione, al
trasporto ed alla lavorazione degli idrocarburi (piattaforme petrolifere,
gasdotti, oleodotti, impianti costieri, raffinerie, ecc…), senza considerare le
ulteriori attività svolte nelle acque marine ed interne.
L’assenza di un’organica legislazione nazionale
del settore ha posto e pone la problematica del riconoscimento delle qualifiche
professionali e della disciplina dei contenuti formativi indispensabili allo
svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle attività subacquee. Purtroppo,
peraltro, la mancanza di tale disciplina ha permesso, sovente, che i lavori in
immersione venissero svolti da personale non adeguatamente qualificato con
conseguenze drammatiche, oppure costringendo le imprese a ricorrere forzatamente
a personale straniero o comunque formato all’estero.
Ulteriore problematica, peraltro, si pone in
relazione al riconoscimento delle qualifiche anche riguardo alle previsioni
dell’ordinamento comunitario (Direttiva 2005/36/CE), determinando in pratica
un’incomprensibile penalizzazione per le imprese ed i lavoratori siciliani,
complicando le relazioni economiche e commerciali coi nostri competitor e
privandoli di una importante opportunità di occupazione e reddito.
La competenza della Regione a legiferare
riguardo all’esercizio delle attività sopra descritte trova ampia copertura
nelle previsioni di rango costituzionale recate dagli articoli 14 e 17 dello
Statuto, intervenendo peraltro rispetto al vuoto a livello di legislazione
statale e senza interferire con materie riservate allo Stato stesso.
Si propone pertanto di adottare un corpus
organico di norme che disciplinino lo svolgimento professionale delle attività
della subacquea industriale e regolamentino i contenuti ed i percorsi formativi
con riguardo alle qualifiche internazionalmente riconosciute, garantendo così la
qualità dei servizi offerti, lo svolgimento degli stessi in condizioni di
sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e la possibilità, per i soggetti che
conseguano in Sicilia le qualifiche, di vedere riconosciute le stesse nel
mercato del lavoro europeo, anche in considerazione dell’intrinseca natura
internazionale delle imprese operanti nel comparto.
L’articolo 1 reca le generalità della norma,
stabilendo come la Regione riconosca e disciplini, nell’ambito delle previsioni
statutarie ed in conformità ai principi dell’ordinamento comunitario, le
attività professionali subacquee a servizio dell’industria, la cui pratica
rimane libera ma viene disciplinata a tutela della sicurezza sui luoghi di
lavoro, della qualità dei servizi e della libera concorrenza.
L’articolo 2 reca le definizioni, descrivendo
in dettaglio compiti e mansioni caratteristici degli operatori (commi 1 e 2),
delle imprese (comma 3) e l’ambito di applicazione (commi 4 e 5), con
riferimento agli standard comunemente riconosciuti ed adottati nel settore.
L’articolo 3 disciplina le qualifiche
professionali, enumerandole nei tre livelli internazionalmente riconosciuti di
“Operatore Tecnico subacqueo” (OTS, abilitato ad operare fino a 30 metri di
profondità), di “Top Up” (abilitato ad operare fino ai 50 metri di profondità) e
di “altofondalista” (abilitato ad operare a profondità superiori ai 50 metri).
L’articolo 4 istituisce e disciplina il
Registro degli Operatori della Subacquea industriale, che insisterà presso il
Dipartimento regionale del Lavoro, ove potranno iscriversi i soggetti
interessati allo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge in
possesso dei titoli formativi e delle iscrizioni richieste dalla disciplina
statale (Libretto di Ricognizione). La gestione del Registro verrà operata dagli
uffici del Dipartimento nell’ambito dell’ordinaria dotazione organica e
strumentale senza nuovi o ulteriori oneri per la Regione.
L’articolo 5 disciplina i contenuti ed i
percorsi formativi occorrenti per l’iscrizione al Registro di cui al precedente
articolo. I titoli potranno essere rilasciati da istituti pubblici o enti di
formazione professionale accreditati dalla Regione nell’ambito della vigente
disciplina, facendo puntuale riferimento riguardo ai contenuti formativi ed ai
“tempi di fondo” definiti a livello internazionale dall’I.D.S.A. (International
Diving Schools Association, organismo mondiale che raccoglie le scuole di
formazione dei subacquei industriali). Il riconoscimento di titoli rilasciati da
altre Regioni o riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE è subordinato
alla validità degli stessi in relazione alle rispettive norme ed al rispetto
degli eguali standard di formazione e sicurezza.
L’articolo 6 disciplina lo svolgimento delle
attività formative in ambito regionale, prevedendo come le stesse debbano
conformarsi ai citati standard anche in relazione alle attività eventualmente
svolte presso le aziende del settore (norme UNI ed HSE). Per lo svolgimento di
attività formative volte alla qualificazione della manodopera del settore è
previsto il finanziamento di corsi ed attività con risorse extraregionali (P.O.
FSE 2014/2020), previa definizione della relativa programmazione, ferma restando
la possibilità di svolgimento di “corsi liberi” (ovvero senza finanziamento
pubblico ma comunque soggetti alla disciplina qui dettata).
L’articolo 7 reca disposizioni attuative e
finali. Con apposito Decreto del Presidente della Regione, su proposta degli
Assessori competenti, verranno definite entro 90 giorni le modalità di
attuazione della presente disciplina (comma 1). I titoli già rilasciati, purché
conformi alle specifiche indicate in materia di contenuti formativi,
costituiscono titolo idoneo all’iscrizione al Registro di cui all’articolo 4 e,
soprattutto, per il riconoscimento ai sensi della citata disciplina comunitaria,
della qualifica come valevole per l’intero territorio europeo (comma 2). Il
comma 3 reca apposita clausola di neutralità finanziaria ribadendo come
dall’attuazione della presente disciplina, con ovvia esclusione di quanto
separatamente previsto dal comma 3 dell’articolo 6 (ove si fa peraltro
riferimento a fondi di provenienza extraregionale), non possano derivare nuovi o
maggiori oneri per le finanze regionali.
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RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO:
pubblica istruzione,
beni ed attività culturali, lavoro,
formazione
professionale ed emigrazione
Composta dai deputati:
Greco Marcello, presidente e relatore,
Maggio Maria Leonarda, vicepresidente, Greco Giovanni,
vicepresidente, Sammartino Luca, segretario, Cascio
Francesco, Ciancio Gianina, Lantieri Luisa, La Rocca Ruvolo Margherita,
Lo Sciuto Giovanni, Milazzo Antonella, Panarello Filippo, Venturino
Antonio, Zafarana Valentina
(OMISSIS)
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DISEGNO DI LEGGE DELLA V COMMISSIONE
Art. 1.
Riconoscimento delle attività
professionali nella subacquea industriale
1. Ai sensi degli articoli 14 e 17 dello
Statuto ed in conformità con i principi del vigente ordinamento
comunitario, la Regione riconosce e disciplina l’esercizio delle
attività professionali nella subacquea industriale, come definite
dall’articolo 2 della presente legge.
2. L’attività subacquea è libera. La
Regione disciplina le attività a garanzia della sicurezza sui luoghi di
lavoro, della libera concorrenza e dell’adeguatezza della qualità dei
servizi offerti, assicurando parità di condizioni nell’accesso e
definendo gli standards relativi alle attività destinate alla
formazione degli operatori.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai sensi della presente legge, sono
definiti ‘Sommozzatori e lavoratori subacquei’ (Nomenclatura e
classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160) coloro che
eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee a titolo
professionale, anche laddove non a titolo esclusivo o in modo non
continuativo, in possesso delle competenze acquisite tramite l’iter
formativo definito agli articoli 5 e 6.
2. I soggetti di cui al comma 1 operano
mediante un collegamento con la superficie, mediante manichetta
dell'aria e braga oppure tramite una cima di collegamento e
comunicazione, per l’effettuazione di interventi all’interno delle aree
portuali, in stretta prossimità del fondo oppure presso impianti
in-shore e off-shore. La scelta del tipo di equipaggiamento e
delle attrezzature accessorie è determinata dalle modalità e dalle
tipologie d'intervento, nonché dalle condizioni ambientali, ferma
restando la caratteristica essenziale del contatto con la superficie
della obbligatorietà della comunicazione e l’uso di caschi integrali che
permettano in modo autonomo respirazione e comunicazione. I sommozzatori
espletano la loro attività avendo come base di partenza e logistica la
terraferma ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o di
supporto per lavori subacquei, se necessario con l'ausilio di operatori
iperbarici professionali e di un'assistenza tecnica e sanitaria
appropriata, nonché con l'uso di camere, impianti, ambienti e mezzi
iperbarici, ove possono svolgere attività in bassa, alta e altissima
batimetria, impieganti aria o miscele sintetiche appropriate di gas
respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica.
3. Sono definite imprese della subacquea
industriale quelle che svolgano, anche quale oggetto non esclusivo o
secondario dell’attività d’impresa, lavori ed interventi in ambiente
subacqueo o iperbarico in acque marittime e/o acque interne, avvalendosi
dei sommozzatori come definiti ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Ai fini della presente legge sono
definite quali attività lavorative subacquee e iperbariche quelle svolte
a fini economici e industriali nell'ambito:
a)
delle acque marittime regionali e interne;
b)
delle acque marittime non territoriali (off-shore), quando alle
attività di cui sopra sono connessi interessi regionali o quando alle
medesime sono interessate persone e aziende nazionali.
5. Sono escluse dall'applicazione della
presente legge le attività subacquee svolte:
a)
per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere,
anche se a fini di lucro;
b)
per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, salvo che
tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la
necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero
l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono
abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a
-30 metri;
c)
dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di
polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile e alle
istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od
ordinate dall'organismo di appartenenza.
6. Per gli interventi subacquei svolti
nelle aree portuali si applicano le norme di cui al Decreto Ministeriale
13 gennaio 1979 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3.
Qualifiche professionali
1. Gli operatori di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 2, in rapporto al livello di qualificazione conseguito, si
iscrivono nell’apposito registro di cui all’articolo 4, per i seguenti
tre livelli di qualifica:
a)
di primo livello (base), o categoria OTS (Operatore tecnico Subacqueo);
b)
di secondo livello, detto anche categoria TOP UP;
c)
di terzo livello, detto anche categoria di altofondalista;
2. Gli operatori di cui al comma 1,
lettera a) sono abilitati ad operare in ambiente subacqueo con
immersioni all’interno delle aree portuali o ad una profondità massima
di -30 metri. Per questa tipologia di immersioni è necessario aver a
disposizione una stazione di superficie per immersioni ad aria con
pannelli di controllo/erogazione d’aria/comunicazione e casco.
3. Gli operatori di cui al comma 1,
lettera b) sono abilitati ad operare in ambiente subacqueo fino
alla profondità di -50 metri (Top Up). Per immersioni a profondità
comprese tra -30 metri e -50 metri, è necessario fornire una stazione
per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. È
richiesta la presenza sull'unità di appoggio, comunque sul posto, di una
camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di
personale qualificato al suo uso, per effettuare trattamenti terapeutici
su indicazione medica o per essere di supporto alle attività
sommozzatorie (salto in camera).
4. Gli operatori di cui al comma 1,
lettera c) sono abilitati ad operare in ambiente subacqueo a
profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale). Per le immersioni ad
una profondità superiore a -50 metri, è obbligatorio l'uso di impianti
per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione.
L’impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a
manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle Società di
Classificazione competenti in PVHO (Recipienti resistenti a pressione
presieduti/abitati).
5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono
altresì tenuti ad essere in possesso di idonea qualificazione per il
primo soccorso (diver medic).
Art. 4.
Registro degli operatori
subacquei industriali
1. È istituito presso l’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,
Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi
ed attività formative, apposito Registro regionale degli operatori della
subacquea industriale secondo il relativo livello di qualifica.
2. L’iscrizione al Registro avviene dietro
istanza degli interessati, corredata dalla documentazione relativa agli
obblighi formativi ed al possesso delle idoneità e delle iscrizioni
previste dalla disciplina statale in materia di lavoro marittimo, ivi
compreso il possesso del Libretto di Ricognizione rilasciato da una
Capitaneria di Porto sul territorio nazionale, di cui all’articolo 4 del
Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed
integrazioni, o titolo equipollente abilitante all’esercizio di attività
subacquee nelle aree portuali.
3. La cancellazione dal Registro regionale
avviene nei seguenti casi:
a)
volontariamente dietro istanza dell’iscritto;
b)
a causa di morte;
c)
per inabilità permanente al servizio;
d)
per raggiungimento dei limiti di età prescritti dalla vigente
legislazione in materia di previdenza sociale;
e)
per la perdita di uno o più requisiti fra quelli prescritti dalla
presente legge e/o da altre norme dell’ordinamento comunitario, statale
o regionale;
4. La gestione e la tenuta del Registro è
operata dagli uffici del Dipartimento del lavoro nell’ambito delle
ordinarie dotazioni d’istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le
finanze regionali.
Art. 5.
Obblighi formativi per lo
svolgimento delle attività
1. Per l’esercizio delle attività
subacquee e l’iscrizione al Registro di cui all’articolo 4 è necessario
il conseguimento di idoneo titolo rilasciato da istituti statali o
centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi
della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza, ovvero di
titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della
Direttiva 2005/36/CE, secondo le previsioni di cui ai commi 2 e 3.
2. I titoli rilasciati da enti e soggetti
operanti sul territorio della Regione devono risultare conseguiti,
previa frequenza alle attività formative e prova finale ai sensi della
vigente disciplina statale e regionale, e devono essere opportunamente
vidimati dai competenti uffici della Regione. I titoli rilasciati da
altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE
devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione
previsti dalle relative norme.
3. Tutti i titoli di cui al comma 2 devono
essere conformi agli standards formativi internazionali in
riferimento ai tempi di immersione e di fondo e alle attività in acqua,
stabiliti dalla didattica I.D.S.A. (International Diving Schools
Association) per il livello di qualifica richiesta ed agli eventuali
ulteriori standards relativi ai contenuti formativi prescritti a
livello internazionale in materia di sicurezza e prevenzione, tutela
della salute e dell’ambiente.
Art. 6.
Attività formative sul
territorio regionale
1. Al fine di incrementare i livelli di
occupabilità e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle
oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove
interventi a carattere formativo per l’esercizio delle attività della
subacquea industriale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono
essere conformi nei contenuti agli standards internazionalmente
riconosciuti dall’International Diving Schools Association (IDSA)
e, per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma
3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla
normativa UNI 11366 ‘Norme per la sicurezza e la tutela della salute
nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio
dell’industria’ e sui controlli che devono essere effettuati per il
rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute,
sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di
International Marine Contractors Association (IMCA).
3. Gli interventi di cui al presente
articolo possono essere attivati mediante impiego di risorse di
provenienza extraregionale all’uopo idonee (FSE), secondo i limiti e con
le modalità indicate dai relativi atti di programmazione.
4. Rimane salva la facoltà per i centri
accreditati di attivare corsi ed attività senza oneri per la Regione,
fermo restando il rispetto degli standards formativi previsti
dalla presente legge.
Art. 7.
Disposizioni attuative e
clausola di neutralità finanziaria
1. Con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’istruzione e la
formazione professionale d’intesa con l’Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di attuazione della presente legge.
2. I titoli e le qualifiche acquisite alla
data di entrata in vigore della presente legge presso i centri di
formazione professionale accreditati ai sensi della vigente disciplina
dalla Regione e che risultino conformi agli standards prescritti
dall’articolo 5, comma 3, costituiscono titolo idoneo all’iscrizione al
registro di cui all’articolo 4 e sono riconoscibili ai sensi della
Direttiva 2005/36/CE sull’intero territorio comunitario.
3. Dall’attuazione della presente legge
non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.
Art. 8.
Norma finale
1. La presente legge è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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