home  Su  Nulla Osta - 2012 D.P.R. 20/03/1956  D.M. 13/01/1979  D.P.R. 24/03/1979
D.M. 31/03/1981  D.M. 02/02/1982  Legge 31/12/1982, n. 979  D.M. 28/10/1986  D.M. 06/04/1987
 Legge 06712/1991, n. 394  D.L.G. 25/11/1996 N.624 D.L. 05/10/99, N. 478  il Codice di Navigazione 
 TAR Lazio - Sentenza 200602150 del 29/03/2006  D.M. 28/12/2007
 

legge 31.12.82 n. 979 - Disposizioni per la difesa del mare
04-01-15

©  CEDIFOP 2004 tutti i diritti riservati


D.M. 28 dicembre 2007
(1).

Abrogazione dell'articolo 4, punto 4, del D.M. 20 ottobre 1986,
recante la «disciplina della pesca subacquea professionale».

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2008, n. 15.

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI


Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante la «disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale č stato approvato il Regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2005 e successive modifiche, recante la «disciplina del rilascio delle licenze di pesca»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1986 recante la «disciplina della pesca subacquea professionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1986, n. 280 ed, in particolare, l'art. 4 punto 3 circa il possesso dei requisiti fisici, accertato dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal Capo del Compartimento marittimo;

Considerato che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca subacquea professionale, determinante č il possesso dei requisiti fisici accertato dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del Compartimento marittimo;

Vista la sentenza n. 200602150 del 29 marzo 2006 con la quale il T.A.R. Lazio Sezione III Ter ha dichiarato l'illegittimitą dell'art. 3, n. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 nella parte in cui stabiliva il limite di etą di 35 anni per l'iscrizione al registro dei sommozzatori in servizio locale;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 14 dicembre 2007, all'unanimitą ha espresso parere favorevole;


Decreta:

1. L'art. 4, punto 4) del decreto ministeriale 20 ottobre 1986, citato nelle premesse, č abrogato.