04-01-15 |
© CEDIFOP 2004 tutti i diritti riservati |
Abrogazione dell'articolo 4, punto 4, del
D.M. 20 ottobre 1986, Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2008, n. 15.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale č stato approvato il Regolamento di esecuzione della predetta legge; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2005 e successive modifiche, recante la «disciplina del rilascio delle licenze di pesca»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1986 recante la «disciplina della pesca subacquea professionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1986, n. 280 ed, in particolare, l'art. 4 punto 3 circa il possesso dei requisiti fisici, accertato dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal Capo del Compartimento marittimo; Considerato che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca subacquea professionale, determinante č il possesso dei requisiti fisici accertato dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del Compartimento marittimo; Vista la sentenza n. 200602150 del 29 marzo 2006 con la quale il T.A.R. Lazio Sezione III Ter ha dichiarato l'illegittimitą dell'art. 3, n. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 nella parte in cui stabiliva il limite di etą di 35 anni per l'iscrizione al registro dei sommozzatori in servizio locale; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 14 dicembre 2007, all'unanimitą ha espresso parere favorevole;
1. L'art. 4, punto 4) del decreto ministeriale 20 ottobre 1986, citato nelle premesse, č abrogato.
|