04-01-15 |
|
© CEDIFOP 2004 tutti i diritti riservati |
Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979
Il Ministro della marina mercantile: Visti gli articoli 114 e 116, secondo comma, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 204 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Ritenuto che l'attività dei sommozzatori differisce da quella svolta dai palombari sia per la tecnica sia per i mezzi impiegati durante la prestazione e ravvisata quindi, in relazione alle esigenze del traffico, la necessità di riconoscere la categoria e disciplinarne l'impiego; Sentito il Ministero della sanità; Sentito il Ministero della pubblica istruzione; Sentito l'ufficio del Ministro per le regioni;
Decreta:
Art. 1. Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale. E’
istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale
addetto ai servizi portuali. Art. 2. Attività dei sommozzatori. I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.
Art. 3. Registro dei sommozzatori. Il registro dei sommozzatori in servizio locale è tenuto dal comandante del porto. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti: 1) età non inferiore a 18 e non superiore a 35 anni; 2) cittadinanza italiana; 3) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolatore e otorinolaringoiatrico nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o - in sua assenza - da un medico designato dal capo del compartimento, che si avvarrà a tal fine della scheda sanitaria allegata al presente decreto: saranno comunque esclusi gli obesi ed i soggetti dediti all'alcool; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 5) buona condotta morale e civile; 6) aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione professionale, con allegato brevetto, di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei presso un istituto statale o presso scuole o centri di formazione e qualificazione professionali, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3) è condizione per l'esercizio della professione ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3) ed al comma terzo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati: 1) uno, che funge da presidente, dal capo del compartimento; 2) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio; 3) uno dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale. Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.
Art. 4. Libretto di ricognizione. Il comandante del porto, all'atto dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo precedente, rilascia al sommozzatore in servizio locale un libretto di ricognizione analogo al modello già approvato per i lavoratori portuali. Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni contenute nell'art. 155 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, citato in premesse.
Art. 5. Cancellazione dal registro. Alla cancellazione dal registro si procede: 1) per morte; 2) per permanente inabilità al servizio; 3) per avere il sommozzatore raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4) a domanda; 5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2), 3) e 5) dell'art. 3 del presente decreto. L'inabilità di cui al n. 2) del precedente comma È accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'art. 156 del predetto regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.
Art. 7. Norma transitoria. Entro sei mesi dalla data del presente decreto potranno essere iscritti nel registro previsto dall'art. 3 coloro che alla data del presente decreto abbiano superato i limiti di età previsti dallo stesso art. 3, n. 1), ma non abbiano oltrepassato i 40 anni di età, purché documentino di esercitare già da almeno cinque anni e in modo continuativo l'attività sommozzatoria professionale ovvero siano in possesso di idoneo titolo rilasciato da istituto statale o da scuole e centri di formazione e qualificazione professionale, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni. |