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Ho letto di corsi per "OTS – Operatore Tecnico Subacqueo" realizzati dala scuola "Marco Polo", dove viene affermata la loro validità "entro le acque territoriali italiane".
Ho letto di corsi per "OTS – Operatore Tecnico Subacqueo" realizzati dala scuola "Marco Polo", dove viene affermata la loro validità "entro le acque territoriali italiane". 
In realtà che spendibilità hanno secondo la legislazione Italiana vigente?


Nel sito della scuola di Marco Polo è riportato che:

" ... Qualifica professionale rilasciata in ossequio alla Legge n.845/78, e L.r. n.23/92 valida per l’iscrizione nel registro dei sommozzatori ai sensi dei DD.MM.Marina Mercantile 13.01.1979 e 02/02/82, disciplinanti il lavoro subacqueo entro le acque territoriali italiane.(vedi chiarimenti a cura dello Studio Legale degli avvocati Anna Legato e Federica Riccardi) Il titolo, inoltre, è valido nei Pubblici Concorsi ed è riconosciuto dall’ HSE – Health and Safety Executive (UK) ai sensi della DIRETTIVA 2005/36/CE E DIRETTIVA 2013/55/UE relative al riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito comunitario ...."

dichiarazioni FALSE, in quanto sia il DM 13.01.1979 (leggi qui il testo del DM 13.01.1979), negli articoli 1 e 2 specifica che i possessori di tale titolo vengono classificati come "personale addetto ai servizi portuali", ma anche perchè questi corsi sono lontani, come addestramento durante il percorso formativo, da quanto prevede la legge 07/2016 della Regione Sicilia (leggi qui la L.R. 07/2016), che , per la prima volta in Italia nel 2016, ha definito le qualifiche di:
  • INSHORE AIR DIVER (attività fino ai - 30 metri FUORI dai porti - articolo 2.1a)
  • OFFSHORE AIR DIVER - TOP UP (attività fino ai - 50 metri FUORI dai porti - articolo 2.1b)
  • INSHORE SAT DIVER - SATURAZIONE (attività oltre i - 50 metri FUORI dai porti - articolo 2.1c)

specificando nell'articolo 3.2 che nei contenuti dei percorsi formativi devono riscontrarsi "tempi di immersione e di fondo ed attività in acqua" ben precise definite dalla didattica internazionale dell'IDSA , che non vengono rispettati durante il corso, come per esempio per la profondità di - 50 metri l'acquisizione della qualifica prevede attività tipo n. 6 immersioni della durata minima di 30' cadauna con utilizzo di una HOT WATER (muta ad acqua calda), n. 10 immersioni in SURFACE con utilizzo di CAMPANA APERTA e molto altro che NON viene realizzato durante il corso.

Infatti la validità del corso si limita all'iscrizione presso una Capitaneria di porto come OTS, per attività all'interno dei porti, e non all'iscrizione prevista dall'articolo 4 della L.R. 07/2016 per attività FUORI  dai porti, fino ai - 30 o fino ai - 50 metri.

I chiarimenti "a cura dello Studio Legale degli avvocati Anna Legato e Federica Riccardi", sono semplicemente superati e assolutamente fuorvianti, senza nessun fondamento serio, e in particolare:

  1. non fanno nessun riferimento alla legge 07/2016 che ha definito le qualifiche INSHORE  o OFFSHORE successive all'OTS;
  2. totale confusione nei riferimenti alla legge Quadro n.845/78, che regola sia i percorsi per OTS ma anche i percorsi successivi previsti dalla L.R. 07/2016, cosi come tutti i percorsi formativi riconosciuti in Italia, perchè semplicemente crea le linee guida su come effettuare i corsi e rilasciare l'attestato di qualifica professionale, che sia un attestato da OTS (DM 13.01.1979), INSHORE (L.R. 07/2016), TOP UP (L.R. 07/2016), SATURAZIONE (L.R. 07/2016)  o qualsiasi altro attestato (in campi diversi: informatica, estetica, ecc.), riconosciuto dallo stato Italiano
  3. il riferimento al documento del "Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (MARICOGECAP),Reparto 2° – Ufficio I, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che,con propria nota n.0053557 dello 07.06.2011" è antecedente (datato 2011) alla L.R. 07/2016 che definisce le qualifiche Italiane sommozzatorie per attività FUORI dai porti
  4. l'interpretazione di "ADIACENTE" è semplicemente ...delirante, visto che in realtà questo implicherebbe l'esistenza di aree dove in contemporanea sono valide 2 qualifiche: quella prevista da una legge regionale che li definisce (L.R. 07/2016) e quella che li classifica come "adiacenti" desumendolo da un ATTO AMMINISTRATIVO SENZA VALORE DI LEGGE (leggi definizione di Decreto Ministeriale https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_ministeriale). Situazione che la L.R. 07/2016 specifica, rafforzando per la prima volta in Italia il D.M. 13.01.1979, che così recita all'articolo 1.4: " ...  Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.",  inoltre va specificato che una legge regionale è una fonte legislativa superiore ad un decreto,  la cui validità, nel caso dell'OTS,  è solo "all'interno delle aree portuali", ma non all'esterno.
  5. Non viene preso in considerazione il documento del 2012 della Capitaneria di Porto di Livorno, sulla NON validità dei titoli da OTS per i lavori  di recupero della Costa Concordia, effettuati dalla Titan Micoperi perchè FUORI dall'area portuale:



Non fatevi prendere in giro e denunciate queste irregolarità alle autorità competenti !!!

 
La legge 07/2016 talia?
 
 
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